SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO di GENOVA

 N° 510 del 19/7/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione ad uso diverso dall’abitativo
  • Indennità d’avviamento
  • Riconsegna dell’immobile
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 34 L. 392/78
  • Art. 1591 C.C.
     

NOZIONI FONDAMENTALI
In tema di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo, qualora, alla cessazione del contratto, il proprietario non paghi o non offra l’indennità di avviamento commerciale, il conduttore ha diritto di continuare a godere dell’immobile pagando al locatore un corrispettivo pari al canone pagato in corso di contratto.
In mancanza del pagamento dell’indennità di avviamento, infatti, il locatore non potrà richiedere al conduttore il maggior danno derivante dalla mancata riconsegna dell’immobile alla cessazione del contratto.

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