In tema di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo, qualora,
alla cessazione del contratto, il proprietario non paghi o non offra
l’indennità di avviamento commerciale, il conduttore ha diritto di continuare
a godere dell’immobile pagando al locatore un corrispettivo pari al canone
pagato in corso di contratto.
In mancanza del pagamento dell’indennità di avviamento, infatti, il locatore
non potrà richiedere al conduttore il maggior danno derivante dalla mancata
riconsegna dell’immobile alla cessazione del contratto.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al diritto – Il Sole 24 Ore – n. 6/05 pag. 73