Nelle spese di riscaldamento occorre distinguere il riparto delle spese di
rifacimento, manutenzione e sostituzione, da quello relativo alle spese del godimento
del servizio. È annullabile la delibera condominiale che ripartisce le spese
di sostituzione della caldaia dell’edificio se calcolate in base ai millesimi
riportati nella tabella riscaldamento, anziché in base ai millesimi di proprietà.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Settembre Ottobre 2000