SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

del 3-6-03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione immobili uso diverso
  • Diritto di prelazione e riscatto
  • Violazione
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 38 e 39 L. 392/78

NOZIONI FONDAMENTALI
Il conduttore di un immobile, ad uso diverso dall’abitativo, ha diritto di riscattare l’immobile locato anche se il proprietario ha venduto l’immobile a terzi, successivamente alla scadenza della locazione, ma in esecuzione di un contratto preliminare di vendita stipulato prima della scadenza della locazione.
La Corte ha, pertanto, giustamente ritenuto lesivo del diritto di riscatto del conduttore il trasferimento della proprietà dell’immobile avvenuta sulla base di un preliminare stipulato durante il rapporto di locazione

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