SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE

del 6/12/02
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Disponibilità alloggio
  • Extracomunitari
  • Rilascio nulla osta per ricongiungimento familiare
NORME DI RIFERIMENTO
  • Legge 102/02
  • Art. 29 comma 3° lett. A) Dlgs 286/98

NOZIONI FONDAMENTALI
Il requisito della “disponibilità di alloggio” da parte dell’extracomunitario per la concessione del nulla osta della Questura, ai fini del ricongiungimento familiare, sussiste anche quando si abbia la sola disponibilità di fatto dell’alloggio. La Corte ha ritenuto sussistere questo requisito quando si sia ospiti (come nel caso in esame) di una terza persona che dichiari di accogliere la famiglia extracomunitaria. La sentenza ha giustamente interpretato in maniera ampia la norma; non è necessaria la disponibilità giuridica dell’alloggio (titolarità di un contratto di locazione), ma è sufficiente la disponibilità di fatto.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

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