Legge 25 gennaio 1994, n. 82
Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di 
derattizzazione e di sanificazione
Art. 1
Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell’albo provinciale 
delle imprese artigiane
  - Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, 
  di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate «imprese di pulizia», 
  sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 
  20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale 
  delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, qualora 
  presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
 
  - Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
  sono definiti, agli effetti della presente legge:
    - le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione 
    e di sanificazione;
 
    - i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa 
    delle imprese che svolgono le attività di cui alla lett. a), che devono essere 
    certificati ai sensi della normativa in materia;
 
    - la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo 
    provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità 
    di versamento;
 
    - le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte 
    o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto 
    conto del volume d’affari al netto dell’Iva, ai fini della partecipazione, secondo 
    la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla 
    presente legge.
 
  
   
  - Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato 
  e agricoltura o alla commissione provinciale per l’artigianato ogni variazione 
  dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lett. b), nei termini stabiliti dal 
  decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui al 
  medesimo comma 2.
 
 
Art. 2
Requisiti di onorabilità
  - Le imprese di pulizia possono richiedere l’iscrizione nel registro delle ditte 
  o nell’albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti 
  di cui al comma 2:
    - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano 
    in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di 
    condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza 
    di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria 
    dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione 
    dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 
    - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che 
    sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle 
    disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 
    - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi 
    delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, 
    n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano 
    in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
 
    - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il 
    reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
 
    - non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia 
    di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
    sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
 
  
   
  - I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:
    - nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando 
    questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una 
    sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
 
    - nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci 
    per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in 
    accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo 
    di società, ivi comprese le cooperative.
 
  
   
 
Art. 3
Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea
  - Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente alla Comunità europea 
  possono essere iscritte nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle 
  imprese artigiane ai sensi dell’ art. 1, se hanno in Italia una sede legale anche 
  secondaria e a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.
 
 
Art. 4
Sospensione, cancellazione e reiscrizione
  - Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce con 
  proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
  della presente legge, i casi e le relative modalità di sospensione, di cancellazione 
  e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell’albo 
  provinciale delle imprese artigiane.
 
  - Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi in cui l’impresa 
  di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l’esecuzione 
  dei contratti.
 
  - La sospensione, la cancellazione nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative 
  per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla 
  giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 
  - Prima di decidere, la giunta comunica all’impresa di pulizia i fatti da valutare 
  ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per 
  la presentazione di memorie.
 
  - L’impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 
  4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati 
  all’impresa.
 
  - Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso 
  al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sessanta giorni 
  dalla notifica della decisione.
 
 
Art. 5
Obblighi delle pubbliche amministrazioni
  - Negli appalti di servizi relativi alle attività di cui alla presente legge 
  le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE 
  del Consiglio, del 18 giugno 1992.
 
  - Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto 
  alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione 
  attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
  obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
 
 
Art. 6
Sanzioni
  - Al titolare di impresa di pulizia individuale, all’institore preposto ad essa 
  o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia 
  che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei 
  termini prescritti le comunicazioni previste dall’ art. 1, comma 3, si applica 
  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila 
  a lire un milioneduecentomila.
 
  - Qualora l’impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge 
  senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese 
  artigiane, o nonostante l’avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, 
  il titolare dell’impresa individuale, l’institore preposto ad essa o ad un suo 
  ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i 
  soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero 
  gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, 
  sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila 
  a lire un milione.
 
  - Qualora l’impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla 
  presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al 
  comma 2, il titolare dell’impresa individuale, l’institore preposto ad essa o 
  ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, 
  i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, 
  ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, 
  sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila 
  a lire un milione.
 
  - A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente 
  legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di 
  pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale 
  delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la 
  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due 
  milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai 
  medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
  dieci milioni a lire cinquanta milioni.
 
  - I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal 
  registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui 
  iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
 
 
Art. 7
Disposizioni Transitorie
  - Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla presente legge 
  alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purché 
  presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale 
  delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all’ art. 1, comma 
  2, lett. b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui 
  al medesimo art. 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attività di cui 
  alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.
 
  - Fino all’entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l’accertamento 
  dei requisiti delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge è effettuato 
  dalla commissione provinciale per l’artigianato, per le imprese artigiane, e dalla 
  giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le 
  altre imprese. Avverso le decisioni della giunta può essere esperito ricorso al 
  Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sessanta giorni 
  dalla notifica della decisione.
 
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