Legge 7 dicembre 1984, n. 818

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della l. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco(1).

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338, del 10 dicembre 1984

Note:
(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

Preambolo

Omissis

Art. 1

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla L. 26 luglio 1965, n. 966, ed al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577(1).
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.
Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo art. 2(2).

Note:
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1990, n. 282, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma, e del primo comma dell'art. 5.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 21 giugno 1985, n. 288, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 407. Per una proroga del termine, vedi l'art. 13, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. in l. 28 febbraio 1986, n. 46 e l'art. 3, d.l. 19 settembre 1987, n. 384, conv. in l. 19 novembre 1987, n. 470.

 

Art. 2

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4, L. 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e della certificazione prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli artt. 15 e 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
(Omissis)(1).
(Omissis)(1) (2).
(Omissis)(1).
(Omissis)(1).

Note:
(1) Comma abrogato dall'art. 9, d.p.r. 12 gennaio 1998, n. 37.
(2) L'attuale sesto comma così sostituisce gli originari commi sesto e settimo per effetto dell'art. 3, d.l. 27 febbraio 1987, n. 51, conv. in l. 13 aprile 1987, n. 149.

 

Art. 4

(Omissis)(1).

Note:
(1) Articolo abrogato dall'art. 9, d.p.r. 12 gennaio 1998, n. 37.

 

Art. 5

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni(1).
Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

Note:
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1990, n. 282, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma e del primo comma dell'art. 1.

 

Art. 6

Omissis(1).

Note:
(1) Abroga l'art. 1, l. 18 luglio 1980, n. 406.

 

Art. 7

Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1981, n. 66 [ rectius : 4 marzo 1982, n. 66], i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonché dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente progressione cronologica:
Anno 1982:
ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unità;
ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unità;
Anno 1983:
ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unità;
ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unità.
I posti previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'art. 2, L. 4 marzo 1981, n. 66 [ rectius : 4 marzo 1982, n. 66], aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33 ed in deroga all'art. 19, L. 27 dicembre 1983, n. 730, mediante l'assunzione degli idonei allo stesso concorso.
Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 marzo 1981, n. 66 [ rectius : 4 marzo 1982, n. 66], si applicano fino al 9 marzo 1987.

 

Art. 8

Omissis(1).

Note:
(1) Sostituisce l'art. 16, l. 23 dicembre 1980, n. 930.

 

Art. 9

Omissis(1).

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980 n. 930 come modificato dall'articolo 8 della presente legge.
Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'art. 26- quinquies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

Note:
(1) Sostituisce l'art. 17, l. 23 dicembre 1980, n. 930.

 

Art. 10

Omissis(1).
Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.
Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'art. 26- quinquies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

Note:
(1) Sostituisce l'art. 18, l. 23 dicembre 1980, n. 930.

 

Art. 11

Omissis(1).
Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Note:
(1) Sostituisce l'art. 24, l. 23 dicembre 1980, n. 930.

 

Art. 12

(Omissis) (1).
Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Note:
(1) Sostituisce l'art. 25, l. 23 dicembre 1980, n. 930.

 

Art. 13

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i posti da attribuire nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile, per la cui copertura sono già in atto le relative procedure concorsuali, sono conferiti per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

Art. 14

I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificati dalla presente legge, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi dell'amministrazione civile dell'interno espletati e di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in qualifiche corrispondenti; tale utilizzazione avrà luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui si riferiscono le graduatorie medesime.
I posti di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi provinciali di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con il decreto ministeriale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.
L'assegnazione alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Il personale assunto ai sensi del presente articolo non potrà essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno un quinquennio.

 

Art. 15

I posti che rimarranno vacanti dopo l'assunzione degli idonei di cui all'articolo precedente sono attribuiti mediante concorsi pubblici da bandirsi, per singole sedi provinciali, con decreto del Ministro dell'interno, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

 

Art. 16

Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.
Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo, di livello non inferiore al settimo.
All'attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

 

Art. 17

Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d'istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.

 

Art. 18

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

HOME