Vigente al: 27-5-2014 
Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, 
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi. 
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). 
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Art. 1 
Finanziamento fondi 
1. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, 
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal 
seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una 
dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.». 
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito 
dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 
milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 
59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 
di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di 
euro per l'anno 2020. 
Art. 2 
Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione (( e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in 
locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa. )) 
1. All'art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo 
consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso 
la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di 
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a 
favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di 
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite 
dalle seguenti: (( «e, tenendo conto anche della disponibilita' del Fondo, per 
sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni )) anche 
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di 
garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione (( con imprese di 
costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, )) cooperative edilizie per la 
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso 
il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, (( 
ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire 
alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei 
proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone 
inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosita' si applicano alle 
locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.» )); 
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire, (( sentiti 
i comuni, )) la finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, 
anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (( 
istituito dall'art. 6, )) comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»; 
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni (( e le province 
autonome di Trento e di Bolzano )) provvedono alla ripartizione fra i comuni 
delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad esse 
attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti 
per la locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in 
convenzione con (( imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, )) 
cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni 
sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a 
canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto 
esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato 
complessivamente intermediati nel biennio precedente.». 
(( 1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza 
abitativa, delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, 
costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per 
qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare. 
1-ter. I contributi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 
124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della 
morosita', anche utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato 
comma 3 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. )) 
Art. 3 
Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico 
1. All'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 
117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di 
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle 
prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 
giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali (( e le 
autonomie, )) previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure 
di alienazione degli immobili di proprieta' (( dei comuni, degli enti pubblici 
anche territoriali, nonche' )) degli Istituti autonomi per le case popolari, 
comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste 
dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (( Il suddetto decreto dovra' tenere conto 
anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini 
misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in 
quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale 
pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una 
riduzione degli oneri a carico della finanza locale. )) Le risorse derivanti 
dalle alienazioni devono essere destinate (( esclusivamente )) a un programma 
straordinario di realizzazione (( o di acquisto )) di nuovi alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio 
esistente.»; 
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
«2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto 
corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto 
interessi su finanziamenti per l'acquisto (( da parte dei conduttori )) degli 
alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati di cui al comma 1. (( A tali contributi hanno accesso anche i soci 
assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per 
l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure 
concorsuali. )) A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel 
limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla (( 
data di entrata in vigore della presente disposizione, )) sono disciplinati i 
criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al 
presente comma. 
(( 2-ter. All'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori,» sono inserite le seguenti: 
«, da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per 
le case popolari, comunque denominati». )) 
2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione 
europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere 
disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di 
cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso 
sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.» 
(( 1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora 
il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche 
non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento 
dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un 
periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di 
decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione 
al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di 
ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario. 
1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e 
trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 
della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 
gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali 
concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti 
l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione. ))
Art. 4 
(( Programma )) di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale 
pubblica 
1. Entro (( quattro mesi )) dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, (( il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, )) d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto (( i criteri 
per la formulazione di un Programma )) di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi (( di edilizia residenziale pubblica )) di proprieta' 
(( dei comuni )) e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati, (( costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia 
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP )) sia attraverso il 
ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione 
straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, 
impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili. 
(( 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, 
comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con interventi di 
manutenzione ed efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente 
disponibili per le assegnazioni. )) 
2. Il (( Programma )) di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al 
successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse (( rivenienti dalle 
revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, )) dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 
successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le 
risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti 
revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi 
incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito 
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in 
conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi 
dell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in 
bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale 
individuata nei decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti 
negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui 
al comma 2. 
4. Nell'ambito (( del Programma )) di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di 
interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono 
assegnati (( con priorita' )) alle categorie sociali individuate dall'art. 1, 
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, (( a condizione che i soggetti 
appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie 
comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. )) 
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un 
Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di 
alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le 
risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, 
lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978; 
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; 
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni 
per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per 
l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo 
delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate 
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul 
Fondo di cui al medesimo comma 5. 
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di 
indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati 
complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 
2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si 
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli 
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del 
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di 
ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro (( due mesi )) 
all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case 
popolari, comunque denominati, (( nonche' agli enti di edilizia residenziale 
aventi le stesse finalita' degli IACP. )) 
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
(( 9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo 
stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo 
decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente 
ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma. )) 
Art. 5 
Lotta all'occupazione abusiva di immobili. 
 (( Salvaguardia degli effetti di disposizioni  in materia di 
contratti di locazione )) 
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la 
residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile 
medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli 
effetti di legge. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei 
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, 
nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e 
pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino 
i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il 
regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore 
della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti 
somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti 
indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai 
soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la 
proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' 
immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale 
pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della 
medesima natura per i cinque anni  successivi alla data di accertamento 
dell'occupazione abusiva. 
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione 
registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. )) 
Art. 6 
Imposizione sui redditi dell'investitore 
1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del 
conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di 
ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante 
interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato 
preesistente di un alloggio sociale, come definito dal (( decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008, adottato in attuazione )) dell'art. 5 della legge 8 febbraio 
2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non 
concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui 
redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta 
regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento. 
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'art. 
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. 
Art. 7 
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali 
1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di 
locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in 
attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria 
abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: 
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 
30.987,41. 
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalita' di 
attribuzione, ai sensi dell'art. 16, comma 1-sexies, del testo unico delle 
imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato art. 16 eccedente 
l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del 
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008. 
(( 2-bis. All'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo 
periodo e' soppresso. 
2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per 
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'art. 16, comma 2, 
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della 
detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per 
i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'art. 16, 
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. )) 
Art. 8 
Riscatto a termine dell'alloggio sociale 
(( 1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione degli alloggi 
sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono 
contenere la clausola di riscatto dell'unita' immobiliare e le relative 
condizioni economiche.
La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni 
dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo' essere esercitato solo 
dai conduttori privi di altra abitazione di proprieta' adeguata alle esigenze 
del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non puo' rivendere l'immobile 
prima dello scadere dei cinque anni. )) 
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte dei 
corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro 
dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui 
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi si 
considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di 
acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 6 
ove ne ricorrano le condizioni. 
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' 
produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si 
considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di 
riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate 
alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel 
periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 
disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, 
le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le 
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. 
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di 
locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
Art. 9 
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'art. 3, comma 2, 
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato 
dall'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' 
inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata 
anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di (( cooperative 
edilizie per la locazione )) o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, 
titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari (( e date 
a disposizione dei comuni )) con rinuncia all'aggiornamento del canone di 
locazione o assegnazione.». 
(( 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di 
locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 
cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli 
eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 
febbraio 1992, n. 225. 
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta 
tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003. 
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni 
di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si 
provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 
2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del 
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della 
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle 
finanze. )) 
Art. 9-bis 
IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero 
(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo 
periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo 
periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso». 
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI 
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui 
a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di 
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo 
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) 
Art. 10 
Edilizia residenziale sociale 
1. In attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire la riduzione del 
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso 
l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo 
suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio 
energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad 
un processo integrato di rigenerazione delle aree (( urbanizzate )) e dei 
tessuti (( edilizi esistenti )) attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi 
sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione 
delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse 
pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, 
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali. 
3. Si considera alloggio sociale l'unita' immobiliare adibita ad uso 
residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' 
dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il 
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in 
grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, (( 
nonche' alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui 
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai fini del presente 
articolo, )) si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa destinata 
alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a 
quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione 
con patto di futura vendita (( o assegnazione, )) per un periodo non inferiore 
ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si 
computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o 
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste 
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. 
(( 4. Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei 
comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 
novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non 
ancora avviati )) provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro (( la data di 
entrata in vigore del presente decreto )) ovvero regolati da convenzioni 
urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:  a) 
ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione 
straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico; 
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la 
sua ricostruzione con modifica di sagoma (( e diverso sedime )) nel lotto di 
riferimento (( comunque dotato di infrastrutture e servizi, )) nei limiti di 
quanto previsto dall'art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
c) variazione della destinazione d'uso (( di edifici )) anche senza opere; 
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al 
commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a 
garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali; 
(( e) (soppressa); 
e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di 
edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di eta' maggiore 
di sessantacinque anni; ))  e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da 
dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie. 
(( 5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresi', alla creazione di quote 
di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di 
edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti 
sottoposti a procedure di sfratto.)) 
6. Entro (( novanta giorni )) dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia' 
disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia' 
stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i 
criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di 
locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 
8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in 
locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, 
definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la 
durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto 
anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con 
patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il 
rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di 
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. 
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo 
titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni (( recepiscono le norme di 
semplificazione di cui al comma 6, )) approvano i criteri di valutazione della 
sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, 
riuso o sostituzione edilizia, (( come integrazione dei regolamenti edilizi, 
tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento 
delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di 
aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli 
strumenti urbanistici vigenti, )) e determinano le superfici complessive che 
possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite 
su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le medesime finalita' di 
intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a 
trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di quelle 
vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (( e nel 
rispetto dei commi 1 e 4. )) 
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi (( 
o siti in aree ad inedificabilita' assoluta. I medesimi interventi, 
limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo comma 5, non sono ammessi 
nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) e d) 
del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni 
degli strumenti urbanistici, )) vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed 
alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, 
storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche' delle norme di 
carattere igienico sanitario, (( della destinazione agricola dei suoli )) e 
degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da 
convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di 
clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione 
d'uso. 
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di 
mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la 
copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, allegato 3. 
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma (( 5, lettera d), e per il 
raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis, )) nonche' di quelli per la 
realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a 
verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a 
valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 4, comma 2. Con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della 
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene 
ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di 
cui al comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da parte 
delle regionitra i Comuni che hanno siglato con  gli operatori privati le 
convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula. 
(( 10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida 
realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e 
regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di 
finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o altri 
soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti 
pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a 
concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per 
questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di 
finanziamento. Il soggetto subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente 
erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema 
dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo ente si esprima in 
merito alla conformita' dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di 
destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. 
L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al 
fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il 
disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalita', anche 
immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati 
originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.
10-ter. Il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' sostituito 
dal seguente: 
«9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del 
comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del 
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa 
realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal 
comma 6 dell'art. 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in 
deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo 
gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli 
alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si 
impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un 
periodo di almeno dodici anni per le finalita' di cui all'art. 18 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche 
ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 
152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda 
necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione». )) 
Art. 10-bis 
Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'art. 18 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 
(( 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto 
previsto dal comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa 
realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono 
dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai 
comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di 
interventi di edilizia residenziale pubblica.
Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il 
titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali 
interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica 
anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni 
urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso 
esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 
2007. )) 
Art. 10-ter 
Semplificazione in materia edilizia 
1. All'art. 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: «ancorche'» e' sostituita dalle seguenti: «e salvo che».
Art. 10-quater 
Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 
(( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per 
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'art. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
«1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal presente 
decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi come non apposta»;
b) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: «per se'» sono inserite le seguenti: «o 
per il proprio coniuge»; 
c) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le 
seguenti: «o del proprio coniuge». )) 
Art. 11 
Verifica dell'attuazione del provvedimento 
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri (( e alle competenti Commissioni parlamentari )) in merito all'attuazione del presente decreto.
Art. 12 
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori 
pubblici 
(( 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 
37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo 
decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, 
OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresi' 
le seguenti disposizioni: 
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere 
generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di 
gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente 
puo', fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte 
le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in 
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni 
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 
qualificazioni; 
b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della 
qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative 
adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o 
nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti 
indicati dall'art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di 
opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le 
categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito 
elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, 
OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 
33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi' 
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di 
associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, 
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il 
limite di cui all'art. 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 
del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si 
applica l'art. 92, comma 7, del predetto regolamento. 
3. I commi 1 e 3 dell'art. 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo 
delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle 
categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni 
vigenti, all'art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni 
di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'art. 108, 
comma 1, ultimo periodo, all'art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si 
intende riferito al comma 2 del presente articolo. 
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui 
bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle 
procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le 
offerte. 
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista all'art. 5, 
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le 
disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, 
comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 
2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di 
entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al 
precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 
4. 
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di 
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014. 
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti 
pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di 
entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
di cui al comma 6, nonche' gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici 
sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili 
concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di 
affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione 
obbligatoria e alle categorie di cui  all'art. 37, comma 11, del codice di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
8. All'art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
il comma 13 e' abrogato. 
9. All'art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del 
codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del codice ed i 
soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo 
orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono 
essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura 
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti 
o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di 
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai 
requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. 
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, 
in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono 
eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, 
fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della 
stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di 
qualificazione posseduti dalle imprese interessate». 
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed 
ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino gia' 
pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o 
avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione 
degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica 
dei progetti di opere pubbliche, all'art. 357, comma 19, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: 
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». )) 
Art. 13 
Disposizioni urgenti per EXPO 2015 
1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande evento 
EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
2. All'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «la 
societa' ha altresi' facolta' di deroga agli articoli» sono sostituite dalle 
seguenti: (( «la societa' ha altresi' facolta' di deroga, purche' senza 
intermediazioni, agli articoli 26, 30,». )) 
3. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le 
parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite le seguenti: «ad 
eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la 
Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la 
partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 
14 gennaio 2013, n. 3».4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un 
contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle 
spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo 
non e' considerato tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' 
interno 2014. Al relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte 
nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa: 
a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, 
comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;b) quanto ad euro 13 milioni, 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296;c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
Art. 13-bis 
Clausola di salvaguardia 
(( 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))
Art. 14 
Copertura finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9 
pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di 
euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di 
euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni 
di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'art. 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni 
di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, 
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con 
modificazioni,  dalla legge 5 aprile 1985 n. 118; 
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni 
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione 
di spesa di cui all'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per 
l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per 
l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, 
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 2, 
comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente 
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228; 
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente 
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 287, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle 
maggiori entrate derivanti dall'art. 7. 
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai 
sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c) del comma 1 e per i 
quali non e' stato attivato il mutuo, sono definanziati. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del 
presente decreto. 
Art. 15 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.