Legge 6 maggio 1940, n. 554
Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche
 
Art. 1
  - I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla 
  installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento 
  di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti 
  stessi, salvo quanto è disposto negli artt. 2 e 3.
 
 
Art. 2
  - Le installazioni di cui all’articolo precedente debbono essere eseguite in 
  conformità delle norme contenute nell’art. 78 del R.D. 3 agosto 1924, n. 2295.
 
  - Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo 
  la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
 
 
Art. 3
  - Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro 
  o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell’aereo, 
  né per questo deve alcuna indennità all’utente dell’aereo stesso.
 
  - Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale 
  spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento 
  dell’aereo.
 
 
Art. 4
(abrogato)
 
Art. 5
  - Coloro che non intendono più servirsi dell’aereo esterno sia per la rinunzia 
  alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel 
  contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell’aereo e, ove occorra, 
  alle conseguenti riparazioni della proprietà.
 
  - La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l’aereo venga utilizzato 
  da altro utente.
 
 
Art. 6-10
(abrogati)
 
Art. 11
  - Le contestazioni derivanti dall’installazione di aerei esterni ai sensi dell’art. 
  1 e del primo comma dell’art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con 
  provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.
 
  - All’autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative 
  all’applicazione del secondo comma dell’art. 2 e di stabilire la indennità da 
  corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all’accertamento dell’effettiva 
  limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.
  
 
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