Legge 6 maggio 1940, n. 554
Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche
Art. 1
- I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla
installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento
di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti
stessi, salvo quanto è disposto negli artt. 2 e 3.
Art. 2
- Le installazioni di cui all’articolo precedente debbono essere eseguite in
conformità delle norme contenute nell’art. 78 del R.D. 3 agosto 1924, n. 2295.
- Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo
la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
Art. 3
- Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro
o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell’aereo,
né per questo deve alcuna indennità all’utente dell’aereo stesso.
- Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale
spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento
dell’aereo.
Art. 4
(abrogato)
Art. 5
- Coloro che non intendono più servirsi dell’aereo esterno sia per la rinunzia
alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel
contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell’aereo e, ove occorra,
alle conseguenti riparazioni della proprietà.
- La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l’aereo venga utilizzato
da altro utente.
Art. 6-10
(abrogati)
Art. 11
- Le contestazioni derivanti dall’installazione di aerei esterni ai sensi dell’art.
1 e del primo comma dell’art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con
provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.
- All’autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative
all’applicazione del secondo comma dell’art. 2 e di stabilire la indennità da
corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all’accertamento dell’effettiva
limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.
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