Legge 3 dicembre 1999, n. 493

"Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

Art. 2.
(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

CAPO II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

 Art. 3.
(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:
a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;
c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presídi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presídi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

Art. 4.
(Sistema informativo).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:
a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;
c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;
d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

Art. 5.
(Attività di informazione e di educazione).

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresí elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

CAPO III
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

Art. 6.
(Finalità e definizioni).

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Art. 7.
(Assicurazione obbligatoria).

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.

Art. 8.
(Premi assicurativi).

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali.

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.

3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.

Art. 9.
(Prestazioni).

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.

3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

Art. 10.
(Fondo autonomo speciale).

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato "Fondo".

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Art. 11.
(Disposizioni finali).

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.