Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210


TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5.
(Incentivi per le aree depresse)

1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Incentivi territoriali) - 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale".

2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE 

Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali)

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1o gennaio 1993.

5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonchè le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;".

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è abrogato.

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.";
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonchè il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:
"II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000".

9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 9.
(Proroga di termini)

1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.

2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonchè quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.

Art. 10.
(Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato)

1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "nonchè quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

Capo V

ALTRE ENTRATE

Art. 19.
(Beni immobili statali)

1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione.

2. Si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.

3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

4. Il capitale delle società di cui al comma 3 e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si

obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi".

10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e sull'attività delle società di cui al comma 3, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo II

FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Art. 28.
(Patto di stabilità interno)

1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.

2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.

  Art. 31.
(Norme particolari per gli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1o gennaio 1999.

2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore".

6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.

8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.

9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".

10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.

13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.

14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè la lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.

16. Il termine fissato al 1o gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1o gennaio 2000.

17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,".

18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.

19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".

20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999".

25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
"g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale".

26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

28. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonchè l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".

29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE; fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.

30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di acqua" sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi".

32. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo".

34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.

35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, e".

36. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:

"I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite alla data del 31 dicembre 1997".

37. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.

38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.

39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente". L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge l'esercizio del gioco purchè l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.

40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.

41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.

42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva".

44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche originarie".

45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonchè i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Art. 32.
(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province)

1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;
d)
risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.

2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 33.
(Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922)

1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1o giugno 1939, n. 1089.

Capo IV

ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

 Art. 43.
(Ferrovie dello Stato Spa)

1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.

2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2, nonchè le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.

4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonchè alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione.

5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.

6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa.

7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1o gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.

8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi.

9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.

  Art. 44.
(Dismissione di immobili del Ministero della difesa)

1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonchè con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. I comuni, le regioni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione, hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle regioni e alle province la determinazione del valore dell'immobile al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla notificazione. In mancanza della notificazione, comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio della prelazione è attribuita ai comuni e, in subordine, alle regioni.

4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.

5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:

"Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.

7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.

Capo V

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO

Art. 49.
(Programmi di tutela ambientale)

1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".

Art. 50.
(Rifinanziamento dei programmi di investimento)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:"
1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant";
b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;
d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;
f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati;
h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;
i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;
m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.

  Art. 57.
(Disposizioni per le zone terremotate)

1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile".

3. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e della legge 26 aprile 1976, n. 176, e non ancora impegnati.

4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.

5. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole "all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del presente decreto".

Art. 61.
(Programmi di recupero urbano)

1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 26, della presente legge.

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".

Capo VI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Art. 71.
(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani)

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei servizi.

2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi trenta giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 83.
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

     

Si omette il testo degli allegati e delle tabelle