Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull’inquinamento acustico(1) (2) (3)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254, del 30 ottobre 1995
  - Note:
 
  -  (1)
 
  - Vedi il d.p.c.m. 14 novembre 1997, di attuazione.
 
  -  (2)
 
  - Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti 
  locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela dell’ambiente 
  dall’inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
 
  -  (3)
 
  - A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle 
  prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 
  1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; 
  il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le 
  funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
 
Preambolo
Omissis
Art. 1
Finalità della legge
  - La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela 
  dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai 
  sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione.
 
  - I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni 
  a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali 
  di riforma economico-sociale della Repubblica.
 
 
Art. 2
Definizioni
  - Ai fini della presente legge si intende per:
    - inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo 
    o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle 
    attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, 
    dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno 
    o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 
    - ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla 
    permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, 
    fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali 
    resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per 
    quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali 
    in cui si svolgono le attività produttive;
 
    - sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni 
    unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; 
    le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, 
    artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti 
    di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; 
    le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 
    - sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera 
    c);
 
    - valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso 
    da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 
    - valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere 
    immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 
    esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 
    - valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un 
    potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;
 
    - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio 
    e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, 
    per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
 
  
   
  - I valori di cui al comma 1, lettere e) , f) , g) e h) , sono determinati in 
  funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione 
  d’uso della zona da proteggere.
 
  - I valori limite di immissione sono distinti in:
    - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente 
    di rumore ambientale;
 
    - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza 
    tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
 
  
   
  - Restano ferme le altre definizioni di cui all’allegato A al decreto del Presidente 
  del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
  n. 57 dell’8 marzo 1991.
 
  - I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, 
  tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
    - le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione 
    del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
 
    - le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino 
    la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; 
    la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l’avvenuta omologazione;
 
    - gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di 
    riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati 
    nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore 
    o sul ricettore stesso;
 
    - i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei 
    trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; 
    la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale 
    e marittimo;
 
    - la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività 
    rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
 
  
   
  - Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale 
  idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti 
  dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative 
  attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma 
  di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad 
  indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico(1).
 
  - L’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di 
  apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata 
  da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, 
  nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da 
  almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario(1).
 
  - Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, 
  in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le 
  strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica 
  ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro 
  che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla 
  data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività 
  nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale(1).
 
  - I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che 
  svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
	 
  Note:-  (1)
 
  - Comma così modificato dall’art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426. Vedi, anche, 
  d.p.c.m. 31 marzo 1998.
 
 
Art. 3
Competenze dello Stato
  - Sono di competenza dello Stato:
    - la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive 
    modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
    del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita 
    la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
    autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all’articolo 2;
 
    - il coordinamento dell’attività e la definizione della normativa tecnica 
    generale per il collaudo, l’omologazione, la certificazione e la verifica periodica 
    dei prodotti ai fini del contenimento e dell’abbattimento del rumore; il ruolo 
    e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, 
    per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica 
    periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale 
    verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di 
    cui all’articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni(1);
 
    - la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con decreto 
    del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo 
    le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro 
    dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’industria, del commercio 
    e dell’artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
    acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle 
    infrastrutture di trasporto(2);
 
    - il coordinamento dell’attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica 
    ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell’attività 
    di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede 
    il Ministro dell’ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell’Istituto superiore 
    di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Ente per le nuove 
    tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), dell’Agenzia nazionale per la protezione 
    dell’ambiente (ANPA), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
    del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi 
    (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti 
    e dei dipartimenti universitari(3);
 
    - la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai 
    sensi della lettera a) , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
    su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità 
    e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con 
    il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro 
    dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore 
    e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo 
    di ridurre l’esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati 
    dai veicoli a motore definiti dal titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 
    e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui 
    agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
 
    - l’indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto 
    con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, 
    dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni 
    edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento 
    acustico;
 
    - la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con 
    il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro 
    dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme 
    anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché 
    la disciplina della installazione, della manutenzione e dell’uso dei sistemi 
    di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato 
    su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 
    75, 79, 155 e 156 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 
    - la determinazione, con le procedure previste alla lettera e) , dei requisiti 
    acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico 
    spettacolo(4);
 
    - l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore 
    prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, 
    metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni 
    specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, 
    delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di 
    cui all’articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 
    - la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di 
    concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione 
    del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina 
    per il contenimento dell’inquinamento acustico;
 
    - la determinazione, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con 
    il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del 
    rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento 
    dell’inquinamento acustico, con particolare riguardo:
      - ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento 
      del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all’adozione di misure di controllo 
      e di riduzione dell’inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella 
      fase di decollo e di atterraggio;
 
      - ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello 
      di inquinamento acustico;
 
      - alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali 
      e ai criteri per regolare l’attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai 
      fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia 
      le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione 
      e prove motori degli aeromobili;
 
      - ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio 
      per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli 
      aeroporti;
 
    
     
    - la predisposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente, sentite le associazioni 
    di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della L. 8 luglio 
    1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, 
    di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.
 
  
   
  - I decreti di cui al comma 1, lettere a) , c) , e) , h) e l) , sono emanati 
  entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti 
  di cui al comma 1, lettere f) , g) e m) , sono emanati entro diciotto mesi dalla 
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
  - I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a) , c) , d) , e) , f) , g) 
  , h) , i) , l) e m) , devono essere armonizzati con le direttive dell’Unione europea 
  recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione 
  di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
 
  - I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto 
  previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, 
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991.
	 
  - Note:
 
  - (1)
 
  - Vedi il d.p.c.m. 31 marzo 1998.
 
  - (2)
 
  - Vedi d.m. 16 marzo 1998 di attuazione.
 
  - (3)
 
  - L’ANPA è stata soppressa dall’art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i suoi 
  compiti trasferiti all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi 
  tecnici.
 
  - (4)
 
  - Lettera, da ultimo modificata, dall’art. 7, l. 31 luglio 2002, n. 179.
 
 
Art. 4
Competenze delle regioni
  - Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge, definiscono con legge:
    - i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
    lettera a) , tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio 
    ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, 
    ovvero mobile, ovvero all’aperto procedono alla classificazione del proprio 
    territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione 
    dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) , stabilendo 
    il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, 
    quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro 
    equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente 
    del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
    n. 57 dell’8 marzo 1991. Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già 
    urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti 
    destinazioni di uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 
    7;
 
    - i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti 
    ovvero di conflitto tra gli stessi;
 
    - modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione delle zone 
    ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici 
    generali o particolareggiati;
 
    - fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, le modalità di 
    controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico 
    all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed 
    infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni 
    di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano 
    alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti 
    di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
 
    - le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all’articolo 
    7, per la predisposizione e l’adozione da parte dei comuni di piani di risanamento 
    acustico;
 
    - i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei comuni il cui 
    territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, 
    di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
    lettera a) , della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi 
    pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146;
 
    - le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento 
    di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 
    qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
 
    - le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi 
    della L. 8 giugno 1990, n. 142;
 
    - l’organizzazione nell’ambito del territorio regionale dei servizi di controllo 
    di cui all’articolo 14;
 
    - i criteri da seguire per la redazione della documentazione di 
    cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4;
 
    - i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi 
    di bonifica acustica del territorio.
 
  
   
  - Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie 
  assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale 
  triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, fatte salve 
  le competenze statali relative ai piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
  i) , per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. 
  I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all’articolo 
  7 al piano regionale.
 
 
Art. 5
Competenze delle province
  - Sono di competenza delle province:
    - le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste 
    dalla L. 8 giugno 1990, n. 142;
 
    - le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all’articolo 
    4;
 
    - le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all’articolo 14, comma 1.
 
  
   
 
Art. 6
Competenze dei comuni
  - Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi 
  statuti:
    - la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’articolo 
    4, comma 1, lettera a);
 
    - il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni 
    assunte ai sensi della lettera a);
 
    - l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7;
 
    - il controllo, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera 
    d) , del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto 
    del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture 
    adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi 
    commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione 
    dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza 
    o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
 
    - l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale 
    per la tutela dall’inquinamento acustico;
 
    - la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, 
    fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
    modificazioni;
 
    - i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;
 
    - l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, 
    comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo 
    pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero 
    mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
 
  
   
  - Al fine di cui al comma 1, lettera e) , i comuni, entro un anno dalla data 
  di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene 
  e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento 
  acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento 
  delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio 
  di attività che impiegano sorgenti sonore.
 
  - I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale 
  e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori 
  a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli 
  indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 4, 
  comma 1, lettera f) . Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali 
  di cui all’articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.
 
  - Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente 
  del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
  n. 57 dell’8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente 
  legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati 
  dalle imprese ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio 
  dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto 
  ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del 
  relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello 
  necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica 
  in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente legge ed 
  ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) 
  .
 
 
Art. 7
Piani di risanamento acustico
  - Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, comma 
  1, lettera g) , nonché nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) 
  , ultimo periodo, i comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico, 
  assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 
  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla 
  vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati 
  dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto 
  dei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) , e all’articolo 10, comma 
  5.
 
  - I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
    - l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse 
    le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell’articolo 
    6, comma 1, lettera a) ;
 
    - l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
 
    - l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 
    - la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 
    - le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente 
    e della salute pubblica.
 
  
   
  - In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi 
  di inquinamento acustico, all’adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, 
  ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) .
 
  - Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da 
  comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori 
  di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
 
  - Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale 
  presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del 
  comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione 
  ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il 
  piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano 
  stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla 
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
Art. 8
Disposizioni in materia di impatto acustico
  - I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 
  6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti 
  del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive 
  modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 
  5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento 
  acustico delle popolazioni interessate.
 
  - Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, 
  i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione 
  di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento 
  delle seguenti opere:
    - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 
    - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade 
    extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane 
    di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 
    30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 
    - discoteche;
 
    - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti 
    rumorosi;
 
    - impianti sportivi e ricreativi;
 
    - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 
  
   
  - È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico 
  delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
    - scuole e asili nido;
 
    - ospedali;
 
    - case di cura e di riposo;
 
    - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 
    - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
 
  
   
  - Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti 
  ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni 
  di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano 
  alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande 
  di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere 
  una documentazione di previsione di impatto acustico.
 
  - La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla 
  base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l) , della 
  presente legge, con le modalità di cui all’articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, 
  n. 15.
 
  - La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di 
  cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di 
  emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
  a) , deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare 
  le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione 
  deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del 
  rilascio del relativo nulla-osta.
 
 
Art. 9
Ordinanze contingibili ed urgenti
  - Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della 
  salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il 
  presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo 
  quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente 
  del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento 
  motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento 
  o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale 
  di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà 
  è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
 
  - Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi 
  vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
 
 
Art. 10
Sanzioni amministrative
  - Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, chiunque 
  non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente 
  ai sensi dell’articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento 
  di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
 
  - Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di 
  emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all’articolo 
  2, comma 1, lettere e) e f) , fissati in conformità al disposto dell’articolo 
  3, comma 1, lettera a) , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento 
  di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000(1).
 
  - La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e delle 
  disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, 
  dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento 
  di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
 
  - Il 70 per cento delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di 
  cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all’entrata del bilancio 
  dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
  e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello 
  stato di previsione del Ministero dell’ambiente, per essere devoluto ai comuni 
  per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all’articolo 7, con incentivi 
  per il raggiungimento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e 
  h)(1).
 
  - In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori 
  di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese 
  le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l’obbligo 
  di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del 
  rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell’ambiente con proprio decreto 
  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono 
  indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, 
  in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio 
  previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture 
  stesse per l’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. 
  Per quanto riguarda l’ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 
  per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel 
  caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di 
  cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) ; il controllo del rispetto della loro 
  attuazione è demandato al Ministero dell’ambiente(2).
	 
  - Note:
 
  -  (1)
 
  - Comma così modificato dall’art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426. L’art. 11, 
  l. 25 giugno 1999, n. 205 ha successivamente apportato la medesima modifica al 
  presente comma.
 
  -  (2)
 
  - Comma così modificato dall’art. 60, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
 
 
Art. 11
Regolamenti di esecuzione
  - Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto 
  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 
  su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva 
  competenza, con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati 
  regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina 
  dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, 
  marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli 
  enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di 
  prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, 
  nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
 
  - I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive 
  dell’Unione europea recepite dallo Stato italiano.
 
  - La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate 
  da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante 
  specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della L. 
  24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni(1).
	 
  - Note:
 
  - (1)
 
  - Vedi d.p.r. 18 novembre 1998, n. 459.
 
 
Art. 12
Messaggi pubblicitari
  - Omissis(1).
 
  - La disposizione di cui al comma l si applica dodici mesi dopo la data di entrata 
  in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi 
  del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74.
	 
  - Note:
 
  - (1)
 
  - Aggiunge il comma 2-bis all’art. 8, l. 6 agosto 1990, n. 223.
 
 
Art. 13
Contributi agli enti locali
  - Le regioni nell’ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in 
  conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e 
  dalle province per l’organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, 
  nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
 
  - Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente 
  articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento 
  di cui all’articolo 7.
 
 
Art. 14
Controlli
  - Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo 
  e di vigilanza per l’attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti 
  nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano 
  le strutture delle agenzie regionali dell’ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, 
  n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
 
  - Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:
  
    - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico 
    prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 
    - della disciplina stabilita all’articolo 8, comma 6, relativamente al rumore 
    prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
 
    - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle 
    disposizioni di cui all’articolo 6;
 
    - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione 
    fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5.
 
  
   
  - Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale 
  delle agenzie regionali dell’ambiente, nell’esercizio delle medesime funzioni 
  di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività 
  che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti 
  necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di 
  documento di riconoscimento rilasciato dall’ente o dall’agenzia di appartenenza. 
  Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività 
  di verifica o di controllo.
 
 
Art. 15
Regime transitorio
  - Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti 
  di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all’adozione dei provvedimenti 
  e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente 
  legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei 
  ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 
  1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto 
  di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.
 
  - Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente 
  legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico 
  di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
  1° marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio 
  comunale secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) , della 
  presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione 
  tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti 
  previsti dalle norme di cui alla presente legge.
 
  - Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai 
  limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine 
  previsto per la presentazione del piano stesso.
 
  - Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, 
  del commercio e dell’artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
  della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione 
  delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente 
  del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.
 
 
Art. 16
Abrogazione di norme
  - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
  dei ministri, è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 
  1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
  legge, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri competenti, 
  un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili 
  con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in 
  vigore del regolamento medesimo.
 
 
Art. 17
Entrata in vigore
  - La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione 
  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
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