Legge 30 dicembre 1991, n. 428

Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature(1).

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6, del 9 gennaio 1992

Note:
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

 

Preambolo

Omissis

Art. 1

  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Ispettorato per la motorizzazione civile, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per l’effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all’articolo 2, dell’opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera b) , del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera b).
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avvalersi, per l’effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all’articolo 2, dell’opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di servizio per la:
    1. quantificazione su base annuale della capacità di espletare gli interventi di propria competenza di cui all’articolo 2;
    2. quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’ispezione periodica;
    3. individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di produttività, che permettano, nell’arco di tre anni, alle amministrazioni interessate, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all’articolo 2;
    4. fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati;
    5. individuazione delle forme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3, anche al fine dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 8.
  3. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse.

 

Art. 2

  1. Gli interventi per la cui effettuazione si può fruire dell’opera degli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3 riguardano:
    1. gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;
    2. gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
    3. le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    4. gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

 

Art. 3

  1. Su proposta dell’ISPESL, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità sono annualmente approvati elenchi separati distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1 dell’articolo 2, di ingegneri e periti industriali abilitati allo svolgimento degli interventi di cui al medesimo articolo 2.
  2. Per l’iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto, anche cumulativamente, per almeno cinque anni l’attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una impresa costruttrice o installatrice di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature di cui alla presente legge;
    2. aver conseguito l’abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2.
  3. Possono essere altresì iscritti agli elenchi di cui al comma 1 gli ingegneri ed i periti industriali che siano iscritti ai rispettivi albi professionali e che per almeno cinque anni, anche cumulativamente, abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni dello Stato o enti pubblici:
    1. Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
    2. Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo Ispettorato del lavoro;
    3. Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
    4. presidi multizonali di prevenzione e unità sanitarie locali con servizi analoghi;
    5. Ministero dei trasporti e della navigazione- Ispettorato per la motorizzazione civile.
  4. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 degli ingegneri e dei periti industriali di cui al comma 3 è ammissibile a condizione che gli stessi abbiano cessato da almeno due anni il rapporto di servizio con le amministrazioni dello Stato o con gli enti pubblici di cui al medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l’abilitazione ai sensi dell’articolo 4.
  5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alle lettere a) , c) e d) del comma 1 dell’articolo 2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e 4 del presente articolo.
  6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e 4 del presente articolo.
  7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano:
    1. generatori di potenzialità superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di superficie superiori a 250 mq con pressione di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo termico di potenzialità superiore a 2.000.000 kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura massima di esercizio superiore a 183 °C;
    2. recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;
    3.  recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 750.000 bar per dm< e pressione superiore a 25 bar;
    4. recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000 bar per dm< e pressione superiore a 25 bar;
    5. apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo).
  8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che abbiano almeno dieci anni di servizio prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui al comma 3, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano:
    1. apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1975, aventi potenzialità superiore a 100.000 kcal/h;
    2. recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni, di capacità superiore a 100 litri;
    3. recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;
    4. generatori di vapore con producibilità superiore a 3 tonnellate/h;
    5. ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m;
    6. impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kw;
    7. gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate;
    8. gru portuali;
    9. gru a torre e derrick con portata massima superiore a 5 tonnellate;
    10. gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate;
    11. gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.
  9. Previo conseguimento ai sensi dell’articolo 4 della specifica abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di cui al comma 8 gli iscritti agli elenchi di cui al comma 1 che maturino i requisiti di anzianità previsti dal medesimo comma 8.

 

Art. 4

  1. L’abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2 è subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo le modalità stabilite dall’ISPESL.
  2. È istituita presso l’ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2 composta:
    1. dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell’ISPESL che la presiede;
    2. da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento centrale tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell’ISPESL;
    3. da quattro ingegneri designati, rispettivamente, uno dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dei trasporti e della navigazione e uno dal Ministero dei lavori pubblici;
    4. da un ingegnere e da un perito industriale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le competenze proprie delle unità sanitarie locali;
    5. da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri;
    6. da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali;
    7. da due ingegneri designati dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA).
  3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

 

Art. 5

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ISPESL provvede:
    1. ad indire esami per l’abilitazione di cui all’articolo 4, provvedendo direttamente alla nomina dei componenti la commissione di cui all’articolo 4, comma 2, non designati entro il termine di cui al presente comma;
    2. a compilare i primi elenchi di cui all’articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l’approvazione.
  2. L’ISPESL provvede inoltre:
    1. a curare la tenuta degli elenchi di cui all’articolo 3;
    2. ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all’articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l’approvazione;
    3. a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all’articolo 1 le cancellazioni dagli elenchi di cui all’articolo 3;
    4. ad elaborare statisticamente i dati comunicati ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

 

Art. 6

  1. All’atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all’articolo 1 l’incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:
    1. di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l’incarico;
    2. di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con le ditte titolari dell’impianto o degli impianti per i quali riceve l’incarico;
    3. che svolgerà l’incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall’amministrazione dello Stato o dall’ente pubblico;
    4. di essere in possesso della strumentazione necessaria per l’esecuzione corretta del servizio.

 

Art. 7

  1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati provvedono a liquidare, agli aventi diritto, apposito compenso contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti alle amministrazioni e agli enti competenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro sessanta giorni dalla consegna degli elaborati tecnici. Alla retribuzione dei professionisti iscritti negli elenchi si provvede esclusivamente entro il limite delle tariffe di cui al presente articolo.

 

Art. 8

  1. L’ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all’articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissati dall’amministrazione o dall’ente pubblico fatta salva la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per i profili deontologici e all’autorità giudiziaria nei casi di fatti di possibile rilievo penale.

 

Art. 9

  1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti, anche se non siano seguiti da infortunio.
  2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell’esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all’articolo 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all’ISPESL per l’elaborazione statistica a livello nazionale.

 

Art. 10

  1. La presente legge cessa di avere vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi, ai fini del diritto di accesso, gli atti e i risultati delle conferenze di servizio di cui all’articolo 1 e i dati di cui al comma 2, lettera d) , dell’articolo 5, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

HOME