Legge 29 dicembre 1990, n. 405
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)(1).
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990 - Supplemento 
ordinario
(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 
68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono 
riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
Preambolo
Omissis
Art. 1
  - Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato 
  in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni 
  di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
  di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata 
  dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per 
  un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi 
  non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini 
  di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991.
 
  - Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del 
  bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della 
  presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in 
  lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, 
  rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il 
  bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto 
  da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 
  63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, 
  in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.
 
 
Art. 2
  - Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 
  e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate 
  rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio per ciascuno 
  di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare 
  nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di 
  assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità 
  naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese 
  o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
 
  - Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della 
  legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi 
  che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati 
  per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle 
  spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente 
  legge, e in lire 10.767.846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese 
  in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente 
  legge.
 
  - Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 
  e triennale 1991- 1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione 
  è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla 
  presente legge.
 
  - È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni 
  da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente 
  agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco 
  n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
 
  - Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, 
  n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono 
  interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale 
  restano determinati, per l'anno 1991, in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio 
  di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
 
  - Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978, 
  n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E 
  allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima 
  Tabella.
 
  - Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa 
  recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli 
  anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente 
  legge.
 
  - A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a 
  carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni 
  e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico di esercizi 
  futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione 
  legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni 
  già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
 
  - L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro 
  del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea 
  capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta 
  fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente 
  ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 
  13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
 
 
Art. 3
  - In relazione a quanto disposto con il D.P.C.M. 28 settembre 1990, pubblicato 
  nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione 
  dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, 
  dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle 
  persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, 
  in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.
 
 
Art. 4
  - Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
  nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 
  1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta 
  sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 
  per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone 
  giuridiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi 
  da parte dei soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, continua 
  ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli 
  indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
 
  - Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque 
  non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti 
  dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 
  26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita 
  al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 
  1988, n. 67.
 
  - Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 
  18 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'art. 
  35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 maggio 
  1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna 
  delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte 
  delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui 
  al comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di 
  ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare 
  delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto 
  effettuato alla scadenza di giugno(1).
 
  - Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio 
  urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto 
  del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
  n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai fini 
  della determinazione del reddito dei fabbricati nonché per la rettifica dei valori 
  degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non 
  autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati 
  o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente 
  al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella 
  Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi 
  dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonché per la rettifica dei valori degli 
  atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate 
  presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle 
  successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 
  1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di 
  entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiornamento risultanti 
  dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti 
  di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati 
  alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, 
  formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni aperte 
  o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con 
  il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta 
  Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.
 
  - Omissis(2).
 
  - Omissis(3).
 
  - Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento 
  di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni 
  scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista, dall'art. 
  15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
 
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 1° ottobre 1991. n. 
307, conv. in l. 29 novembre 1991, n. 377.
(2) Modifica la lett. a) del primo comma dell'art. 31, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 
650.
(3) Modifica la lett. b) del primo comma dell'art. 32, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 
650.
 
Art. 5
  - Omissis(1).
 
  - A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario 
  del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 
  12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 
  1986, n. 917, è elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio(2).
 
  - Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi 
  e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole 
  di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. 
  Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1991 continuano ad 
  applicarsi le disposizioni vigenti.
 
  - Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo 
  di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione 
  dell'imposta locale sui redditi è ammessa nella misura del 75 per cento.
 
(1) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 10, d.p.r. 22 
dicembre 1986, n. 917.
(2) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, d.l. 30 
dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66.
 
Art. 6
  - Omissis(1).
 
  - A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione 
  e versamento previsti dall'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare 
  entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo 
  al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i 
  contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo 
  del primo comma del predetto articolo 27 del versamento effettuato o che avrebbero 
  dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, 
  di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato 
  si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo 
  stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 
  devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione 
  annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero 
  dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, 
  di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per 
  i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto D.P.R. n. 633 del 
  1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al 
  quarto trimestre(2) (3).
 
  - Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto 
  all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione 
  dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, 
  da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 
  33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo 
  trimestre a norma dell'art. 74, quarto comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, 
  ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi 
  tre mesi dell'anno(3).
 
  - 3-bis.
 
  - In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto 
  può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo 
  conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere 
  annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
  n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 
  se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni 
  con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate 
  nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo 
  decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione 
  del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti 
  e alle importazioni annotati nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto 
  del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero 
  dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni 
  intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a 
  debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 
  1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi 
  ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta 
  relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'art. 25 
  del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in 
  detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi 
  del comma 3 dell'art. 15 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, 
  dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta 
  della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui 
  al primo comma dell'art. 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare 
  l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base 
  alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare 
  deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 
  27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità 
  di cui all'art. 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo 
  conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo(4).
 
  - L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.
 
  - Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto 
  alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, 
  se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni 
  per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla 
  dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo 
  se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento 
  di quest'ultimo(5).
 
  - 5-bis.
 
  - Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni 
  di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della 
  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le banche delegate al pagamento e i concessionari 
  devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme 
  riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla 
  banca entro il 30 dicembre(6).
 
  - 5-ter.
 
  - Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente 
  presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di 
  credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Con decreto del 
  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere 
  stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, 
  concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre 
  delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I non intestatari 
  di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di 
  credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione 
  di tesoreria provinciale dello Stato(4) (7).
 
  - 5-quater.
 
  - Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto 
  titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente 
  previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato 
  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono 
  considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti 
  non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento 
  sopra citate(4).
   
  - 5-quinquies.
 
  - Omissis(8).
 
  - Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, 
  lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 22 del 
  D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, 
  n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa 
  all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni 
  di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993(9).
 
  - Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro 
  e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 
  1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.
 
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 27, d.p.r. 26 ottobre 1972, 
n. 633.
(2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 3, d.l. 28 giugno 1995, n. 250, 
conv. in l. 8 agosto 1995, n. 349.
(3) Vedi, anche, l'art. 15, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993, 
n. 243.
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 28 giugno 1995, n. 250, conv. in l. 8 agosto 
1995, n. 349.
(5) Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 26 novembre 1993, n. 477, conv. in l. 
26 gennaio 1994.
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 26 novembre 1993, n. 477, conv. in l. 26 gennaio 
1994 e poi così modificato dall'art. 2, d.l. 13 dicembre 1995, n. 526, conv. in 
l. 10 febbraio 1996, n. 53.
(7) Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 13 dicembre 1995, n. 526, conv. in l. 
10 febbraio 1996, n. 53.
(8) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 28 giugno 1995, n. 250, conv. in l. 8 agosto 
1995, n. 349. Sostituisce il comma 11 dell'art. 14, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
(9) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, d.l. 30 
dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66.
 
Art. 7
  - A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in 
  qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 
  ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella 
  misura unica di lire 10.000.
 
  - L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e di 
  provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di 
  quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, 
  è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante 
  versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma 
  nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti 
  di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui 
  valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti 
  di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; 
  di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 
  per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti 
  speciali.
 
  - L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa 
  quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per 
  ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo 
  regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.
 
  - La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in 
  modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario 
  che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere 
  integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita 
  dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi 
  nei modi previsti dall'art. 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
 
  - Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, 
  la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, 
  comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; 
  i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione 
  delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce 
  di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da 
  esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione 
  quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto 
  il possesso; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, 
  anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti 
  di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento 
  di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento 
  e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni di acquisto 
  ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; 
  le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti 
  degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza 
  dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle 
  cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti 
  e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il 
  valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità 
  giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto 
  del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi 
  alla materia penale.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa 
  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente 
  la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero 
  I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge. 
 
Art. 8
  - Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta 
  di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti alla data del 31 agosto 
  1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure:
    - di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali 
    diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso 
    da quello lampante;
 
    - di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto 
    denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente 
    al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali 
    è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
 
    - di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per gli oli da gas 
    da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione 
    e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella 
    B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
 
  
   
  - Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta 
  di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere 
  dal 1° gennaio 1991 nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, 
  rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, 
  fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della tabella 
  B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
 
  - Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 
  1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, 
  concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente 
  sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei 
  dei prodotti petroliferi.
 
  - Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta 
  di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono 
  inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste 
  ultime continuano ad applicarsi anche successivamente a tale data.
 
 
Art. 9
  - A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'imposta di consumo sul gas metano usato 
  come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane 
  è aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del 
  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto 
  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, l'imposta è dovuta nella 
  misura di lire 112 al metro cubo.
 
  - Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano 
  per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla 
  tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) 
  n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa 
  T2 fino a 250 metri cubi annui.
 
 
Art. 10
  - Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di [imposta sugli spettacoli](1) 
  previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della 
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, 
  quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 
  15 per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per 
  cento.
 
  - Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto 
  sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per 
  cento.
 
  - Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 
  27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono [d'imposta sugli spettacoli](1) 
  a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 
  2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
  1992(2).
 
(1) Leggasi imposta sugli intrattenimenti di cui al d.lg. 26 febbraio 
1999, n. 60.
(2) Termine così prorogato dall'art. 3, l. 31 dicembre 1991, n. 415.
 
Art. 11
  - Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio 
  delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario 
  è stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi 
  ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 
  27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, 
  dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
 
  - L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 
  531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 
  16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 
  151.
 
  - Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, 
  ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) 
  dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
    - quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 
    1990, lire 1.500 miliardi;
 
    - quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 
    500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento 
    dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo 
    semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 
    2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti 
    e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma 
    poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 
    3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente 
    lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 
    1969, n. 280, e successive modificazioni;
 
    - quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio 
    del bilancio di previsione dell'Ente, lire 438,8 miliardi.
 
  
   
  - Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti 
  all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti 
  ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, 
  ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
 
 
Art. 12
  - La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali 
  di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 
  1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, 
  è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di 
  lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
 
 
Art. 13
  - L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri 
  della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, 
  ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio 
  dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente 
  stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a 
  titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal 
  fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, 
  dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera 
  c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, 
  comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi 
  per l'anno 1991 ed è assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori 
  dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, 
  per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla 
  gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori 
  e per lire 68 miliardi all'ENPALS.
 
  - Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS, mediante giroconto, 
  la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilità 
  maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la 
  Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione 
  previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati 
  gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilità 
  residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello 
  Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 
  17 della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il 
  relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali 
  dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 
  9 marzo 1989, n. 88.
 
  - Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti 
  di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, 
  è fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni 
  di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite 
  a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
 
  - Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei 
  contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, 
  ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con 
  modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei 
  sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti 
  dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, 
  risultante al 30 giugno 1991, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei 
  contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi 
  sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti 
  al 30 giugno dello stesso anno.
 
  - L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti, 
  dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 1990, 
  n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, è valutato 
  in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 
  e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
 
 
Art. 14
  - Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto 
  speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con 
  le norme dei rispettivi statuti.
 
  - La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.
 
 
Allegato 1
Allegato unico.
TABELLE
Omissis
HOME