Legge 29 dicembre 1990, n. 405
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)(1).
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990 - Supplemento
ordinario
(1) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art.
68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
Preambolo
Omissis
Art. 1
- Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini
di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991.
- Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in
lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il
bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire
63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.
Art. 2
- Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate
rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio per ciascuno
di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare
nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamità
naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese
o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
- Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati
per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle
spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente
legge, e in lire 10.767.846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente
legge.
- Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991
e triennale 1991- 1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge.
- È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni
da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente
agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco
n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
- Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per l'anno 1991, in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio
di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
- Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
- Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge.
- A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico di esercizi
futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
- L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro
del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea
capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta
fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente
ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo
13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 3
- In relazione a quanto disposto con il D.P.C.M. 28 settembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle
persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente,
in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.
Art. 4
- Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno
1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95
per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi
da parte dei soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, continua
ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli
indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
- Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque
non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art.
26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita
al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo
1988, n. 67.
- Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art.
18 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'art.
35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 maggio
1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna
delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte
delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui
al comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di
ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare
delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto
effettuato alla scadenza di giugno(1).
- Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio
urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto
del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai fini
della determinazione del reddito dei fabbricati nonché per la rettifica dei valori
degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non
autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati
o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente
al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi
dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonché per la rettifica dei valori degli
atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate
presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle
successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre
1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge con i coefficienti di aggiornamento risultanti
dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti
di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati
alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture,
formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni e donazioni aperte
o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con
il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.
- Omissis(2).
- Omissis(3).
- Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni
scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista, dall'art.
15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 1° ottobre 1991. n.
307, conv. in l. 29 novembre 1991, n. 377.
(2) Modifica la lett. a) del primo comma dell'art. 31, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
650.
(3) Modifica la lett. b) del primo comma dell'art. 32, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.
650.
Art. 5
- Omissis(1).
- A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario
del reddito della famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.
12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, è elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio(2).
- Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi
e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990.
Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1991 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
- Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo
di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione
dell'imposta locale sui redditi è ammessa nella misura del 75 per cento.
(1) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 10, d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 917.
(2) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, d.l. 30
dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66.
Art. 6
- Omissis(1).
- A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione
e versamento previsti dall'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare
entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo
al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i
contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo
del primo comma del predetto articolo 27 del versamento effettuato o che avrebbero
dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore,
di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato
si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo
stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione
annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero
dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore,
di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per
i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto D.P.R. n. 633 del
1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al
quarto trimestre(2) (3).
- Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto
all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione
dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale,
da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo
33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo
trimestre a norma dell'art. 74, quarto comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972,
ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi
tre mesi dell'anno(3).
- 3-bis.
- In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto
può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo
conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere
annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre
se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni
con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate
nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo
decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione
del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti
e alle importazioni annotati nel registro di cui all'art. 25 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero
dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni
intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a
debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno
1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi
ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta
relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'art. 25
del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in
detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi
del comma 3 dell'art. 15 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta
della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui
al primo comma dell'art. 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare
l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base
alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare
deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del
27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità
di cui all'art. 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo
conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo(4).
- L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.
- Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto
alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia,
se l'acconto è stato calcolato con riferimento, rispettivamente, alle liquidazioni
per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo
se l'importo versato è inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento
di quest'ultimo(5).
- 5-bis.
- Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le banche delegate al pagamento e i concessionari
devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme
riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla
banca entro il 30 dicembre(6).
- 5-ter.
- Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente
presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di
credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere
stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito,
concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre
delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I non intestatari
di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di
credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato(4) (7).
- 5-quater.
- Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto
titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente
previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono
considerati altresì validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti
non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento
sopra citate(4).
- 5-quinquies.
- Omissis(8).
- Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma,
lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 22 del
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989,
n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni
di manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993(9).
- Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro
e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1° dicembre
1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 27, d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 633.
(2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 3, d.l. 28 giugno 1995, n. 250,
conv. in l. 8 agosto 1995, n. 349.
(3) Vedi, anche, l'art. 15, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993,
n. 243.
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 28 giugno 1995, n. 250, conv. in l. 8 agosto
1995, n. 349.
(5) Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 26 novembre 1993, n. 477, conv. in l.
26 gennaio 1994.
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 26 novembre 1993, n. 477, conv. in l. 26 gennaio
1994 e poi così modificato dall'art. 2, d.l. 13 dicembre 1995, n. 526, conv. in
l. 10 febbraio 1996, n. 53.
(7) Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 13 dicembre 1995, n. 526, conv. in l.
10 febbraio 1996, n. 53.
(8) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 28 giugno 1995, n. 250, conv. in l. 8 agosto
1995, n. 349. Sostituisce il comma 11 dell'art. 14, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
(9) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, d.l. 30
dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66.
Art. 7
- A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella
misura unica di lire 10.000.
- L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e di
provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di
quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione,
è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante
versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma
nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti
di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui
valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti
di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale;
di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000
per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti
speciali.
- L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa
quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per
ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo
regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.
- La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in
modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario
che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere
integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita
dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi
nei modi previsti dall'art. 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione,
la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado,
comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare;
i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione
delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce
di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da
esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione
quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto
il possesso; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili,
anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti
di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento
di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento
e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni di acquisto
ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000;
le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti
degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle
cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti
e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il
valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità
giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi
alla materia penale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente
la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero
I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
Art. 8
- Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta
di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti alla data del 31 agosto
1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure:
- di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali
diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso
da quello lampante;
- di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto
denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente
al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali
è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
- di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per gli oli da gas
da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione
e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella
B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
- Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta
di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere
dal 1° gennaio 1991 nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi,
rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi,
fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della tabella
B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
- Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei
dei prodotti petroliferi.
- Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta
di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono
inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste
ultime continuano ad applicarsi anche successivamente a tale data.
Art. 9
- A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'imposta di consumo sul gas metano usato
come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane
è aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, l'imposta è dovuta nella
misura di lire 112 al metro cubo.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano
per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)
n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui.
Art. 10
- Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di [imposta sugli spettacoli](1)
previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento,
quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del
15 per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per
cento.
- Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto
sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per
cento.
- Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge
27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono [d'imposta sugli spettacoli](1)
a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo
2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1992(2).
(1) Leggasi imposta sugli intrattenimenti di cui al d.lg. 26 febbraio
1999, n. 60.
(2) Termine così prorogato dall'art. 3, l. 31 dicembre 1991, n. 415.
Art. 11
- Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario
è stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi
ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo
27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
- L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire
531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n.
151.
- Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d)
dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
- quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre
1990, lire 1.500 miliardi;
- quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire
500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento
dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo
semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire
2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti
e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma
poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero
3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente
lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio
1969, n. 280, e successive modificazioni;
- quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio
del bilancio di previsione dell'Ente, lire 438,8 miliardi.
- Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti
all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti
ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni,
ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Art. 12
- La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali
di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno
1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore,
è determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di
lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
Art. 13
- L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri
della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali,
ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente
stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a
titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal
fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi,
dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera
c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi
per l'anno 1991 ed è assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori
dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali,
per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla
gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori
e per lire 68 miliardi all'ENPALS.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato a versare all'INPS, mediante giroconto,
la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilità
maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione
previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati
gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e le disponibilità
residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello
Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo
17 della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il
relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge
9 marzo 1989, n. 88.
- Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti
di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi,
è fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni
di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite
a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
- Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei
contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica,
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei
sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti
dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria,
risultante al 30 giugno 1991, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei
contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi
sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti
al 30 giugno dello stesso anno.
- L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti,
dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 1990,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, è valutato
in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992
e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
Art. 14
- Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
- La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.
Allegato 1
Allegato unico.
TABELLE
Omissis
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