La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge: 
 
omissis
Art. 12 
Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per 
gli autori di delitti di violenza domestica 
1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' inserito il seguente: 
«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale 
pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di 
condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle 
parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, 
consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 
605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, 
commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, 
attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una 
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in 
passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre 
persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella 
titolarita' del contratto. 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale 
livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente 
disposizione». 
omissis