La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
omissis
Art. 12
Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per
gli autori di delitti di violenza domestica
1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di
condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati,
consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584,
605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale,
commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate,
attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in
passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre
persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella
titolarita' del contratto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale
livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente
disposizione».
omissis