(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio
e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg.
5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della protezione della
natura, delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente
mantenute allo Stato.
(3) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero
delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
Omissis
Art. 1
Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo,
sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo
criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti
delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse
per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura,
la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
Art. 2
Usi delle acque
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi
del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi
quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua
per il consumo umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato
il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica
del ciclo naturale dell'acqua.
Art. 3
Equilibrio del bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio
idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili
o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto
dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente
adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia
idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti,
sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo
da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale
da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Art. 4
Competenze dello Stato.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri
per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo,
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni
di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti
determina:
a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per
la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per
il consumo umano di cui all'articolo 17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano
regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4
febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino
salvo quanto previsto all'articolo 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio
di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili,
di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi
diversi da quello potabile;
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario;
i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17,
ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri
di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale
del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa
del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque,
la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento
di natura fisica del Ministero dell'ambiente (1).
(1) I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38, d.lg. 30 luglio
1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici.
Art. 5
Risparmio idrico.
1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi
e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque
a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi
di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque
meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico
domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa
nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per
le acque piovane e per le acque reflue (1).
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale
e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo
di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia
la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per
ogni singola unità abitativa, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili
(2).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri
e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici
trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite
con la predetta metodologia.
(1) Comma così sostituito dall'art. 25, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 25, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.
Art. 6
Modalità per il riutilizzo delle acque reflue.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione
delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma
1;
b) indicate le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire
vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo
o riutilizzo (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.
Art. 7
Trattamento delle acque reflue urbane.
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione
della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento
delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli
indirizzi affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane
siano depurate secondo le modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima
direttiva.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformità alla legislazione
vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente,
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE
e della relativa normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì
ad informare le Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla
medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e organizza
la raccolta presso i comuni, le province e le regioni di tutti i dati necessari.
Art. 8
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali
delimitati secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali
di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione
delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine,
in favore dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative
(1).
2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento
e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste
dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici
di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite
le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto
di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989 (1).
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime
di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse
idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le
regioni interessate (1).
4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento
e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito
delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989,
e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono
nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore
generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi
attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge
n. 183 del 1989 (1).
5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti
civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli
impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti
dalle relative autorizzazioni (1).
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui
all'articolo 91, numero 4), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 1994, n. 412, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si estende
alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 9
Disciplina della gestione del servizio idrico integrato.
1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo
8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo,
organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1,
lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.
2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato
mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
come integrata dall'articolo 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disciplinano, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata
per gli effetti dell'articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti,
l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti
per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.
8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure
che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico,
le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo
24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato
dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione
degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti
che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni
e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche
con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso,
i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento
del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle
funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.
Art. 10
Gestioni esistenti.
1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi,
anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio
idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche
in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono
nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme
stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti
nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.
3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata
in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della
relativa concessione.
4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle
imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti
nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti
il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonché le competenti Commissioni
parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al
riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura
giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità
di gestione dei servizi di cui alla presente legge.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per
le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi
di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995
sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale
ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti,
secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari
di servizi di cui all'articolo 4; comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione
nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge
8 giugno 1990, n. 142.
Art. 11
Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato.
1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare
i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi
idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo
4, comma 1, lettere f) e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata
del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza
anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i princìpi di cui al
titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
4 ottobre 1986, n. 902;
h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni
dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio,
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione
secondo i princìpi del codice civile;
m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti
locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di
utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2,
i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione,
di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità,
anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi
fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un
piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario
indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi
da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.
Art. 12
Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.
1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o
in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della
convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico
integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione
e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui,
sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento
ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle
amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici
già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente
legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori
del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica
rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio
di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società
private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo
62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento
di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia
e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico,
ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche
servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge può essere
trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al
soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Art. 13
Tariffa del servizio idrico.
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito
all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del
servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi
di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito
e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su
proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di
bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo
normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento.
La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche
con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento
del consumo (1).
4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa
nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione
della presente legge.
5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.
6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e
del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici
essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni
di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse
maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi
stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi
di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso
di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del
servizio idrico integrato.
(1) Comma così modificato dall'art. 25, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.
Art. 14
Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.
1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione
è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi
proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera
CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001,
affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio
idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito.
(1)
1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti,
che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal
canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione
degli impianti medesimi (2).
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio
di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia
altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo,
il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita,
prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata
sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta
salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che
provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo
nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando
alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata
e della quantità delle acque primarie impiegate (3).
(1) Comma modificato dall'art. 28, 31 luglio 2002, n. 179.
(2) Comma aggiunto dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(3) Comma aggiunto dall'art. 26, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.
Art. 15
Riscossione della tariffa.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge
23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio
idrico integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente
legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari
convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce
il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi
gestori entro trenta giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti
i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
Art. 16
Opere di adeguamento del servizio idrico.
1. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.
Art. 17
Opere e interventi per il trasferimento di acqua.
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo
4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti
o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi
i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo
nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata,
dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.
A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche
su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un
termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino
e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri
di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo
21 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la
esecuzione e la gestione degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri
di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo
sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono
essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive
per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per
la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente
articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, e successive modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante
al piano regolatore generale degli acquedotti.
Art. 18
Canoni per le utenze di acqua pubblica.
1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi
alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo
per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà
se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile
di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi
ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per
cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando
le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di
scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni
di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni,
non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive
e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni
di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo
dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo
ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione
riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque
per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire
500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni
per uso industriale.
3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi
al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni
dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite
con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici (1).
4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima
data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare
dei canoni di cui al comma 1. I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività
di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma
3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate (1).
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento
triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità
di cui alla presente legge (2).
6. (Omissis) (3).
7. (Omissis) (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 28, l. 30 aprile 1999, n. 136.
(2) Vedi d.m. 25 febbraio 1997, n. 90.
(3) Abroga il comma 1, art. 5, d.l. 15 settembre 1990, n. 261, conv. in l. 12 novembre
1990, n. 331.
(4) Modifica il comma 2, art. 2 l. 23 dicembre 1992, n. 498.
Art. 19
Poteri sostitutivi.
1. Qualora la regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma
2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.
2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano
conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede,
su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.
3. La regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio
di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità,
inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non
possa essere proseguita.
Art. 20
Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione.
1. La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti
dalla presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi
degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità
europea in materia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme
relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione
medesima. (1)
2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche
amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori
in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del
Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni.
3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione
di costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina
vigente in materia di appalti di lavori pubblici.
(1) Vedi il d.m. 22 novembre 2001.
Art. 21
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.
1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 9, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio,
alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base
dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla
tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori
pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti,
tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo
decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed
uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato
il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive,
il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione
generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della
collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì,
dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere
a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui
al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente
istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
Art. 22
Osservatorio dei servizi idrici.
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio
dei servizi idrici, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, mediante
la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di
bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni
di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare,
in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali,
tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione
dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualità dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio,
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni
di cui al comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente
le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi
giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti
posti in essere in violazione della presente legge, nonché dell'azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti
dell'utente.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato,
elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni
a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie
praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di
tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia
dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi
o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione
di vigilanza a tutela dell'utente;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione
alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predispone
una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
utenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della
segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti,
rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza
di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con
società specializzate.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio,
pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal
1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 23
Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.
1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato
possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti
con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento
del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione
agli utenti del servizio.
2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti,
promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso
dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria
competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità
e qualità delle acque fornite e trattate.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità
dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi
e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione
di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle
domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle
forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano
a diffusione locale.
4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori
pubblici, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti
i documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione
di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 24
Gestione delle aree di salvaguardia.
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare
convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università
agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici
o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione
della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia,
in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro,
è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio
ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.
Art. 25
Disciplina delle acque nelle aree protette.
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore
dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti
e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere
captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie
che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonché le concessioni
in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta.
Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già
assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorità competente la
modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri
biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta
salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione (1).
3. (Omissis) (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 23, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo
sostituito dall'art. 7, d.lg. 18 agosto 2000, n. 258.
(2) Comma così sostituito dall'art. 23, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo
sostituito dall'art. 7, d.lg. 18 agosto 2000, n. 258.
Art. 26
Controlli.
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli
scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato
servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli
di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei
potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri
soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e
le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici
stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali
funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal
pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico
il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa
per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto
soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non
abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua
o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
Art. 27
Usi delle acque irrigue e di bonifica.
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite
dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo,
gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti
rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa
domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere
da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi
consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili
con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica
e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro
sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una
sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione
allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data
di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa
utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento
dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche
in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano
gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del
titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili
con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire
alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Art. 28
Usi agricoli delle acque.
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche,
durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere
assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge,
si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti
i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento
in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli
o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione
di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia
di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle
altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo
93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del
bilancio idrico di cui all'articolo 3.
Art. 29
Acque per usi industriali.
1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275, le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse.
2. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 21, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 30
Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.
1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge e del piano energetico
nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, il CIPE, su iniziativa
del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli
di produzione delle centrali elettriche costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni
di emergenza idrica (1);
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle
acque dei serbatoi ad uso idroelettrico (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 1994, n. 412, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede
l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province autonome
e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico.
Art. 31
Piani, studi e ricerche.
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
Art. 32
Abrogazione di norme.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione
dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate
le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini
della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente
legge nei diversi ambiti territoriali (3).
(1) Abroga gli artt. 17-bis e 17-ter, l. 10 maggio 1976, n. 319.
(2) Abroga l'art. 12, d.lg. 12 luglio 1993, n. 275.
(3) Comma così sostituito dall'art. 12, d.l. 8 agosto 1994, n. 507, conv. in l.
21 ottobre 1994, n. 584.
Art. 33
Disposizioni di principio.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 34
Norma transitoria.
1. Il termine entro il quale far valere, a pena di
decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno
assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge,
è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1).
(1) Il termine di cui al presente articolo, relativo alla richiesta di riconoscimento
o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 32 precedente. In
caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti
a far data dal 3 febbraio 1997 (art. 28, l. 30 aprile 1999, n. 136).