omissis
Art. 3
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
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108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si
trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione
complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.