La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato;
 
Art. 1.
(Risultati differenziali)
 
1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta 
determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 
7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni 
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo 
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non 
considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di 
competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del 
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della 
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 
43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 
2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è 
determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni 
di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello 
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 
milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso 
al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 
310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto 
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o 
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle 
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la 
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la 
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per 
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela 
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero 
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
 
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
 
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi 
successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i 
cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 
per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 l’aliquota è 
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente 
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 
19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono 
sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite 
dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, 
n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e 
l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 
2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è 
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente 
da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le 
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 
454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, 
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di 
animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei 
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali»;
b) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività dirette alla 
produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29, comma 
2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il 
reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo 
alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie 
eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati 
nell’articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla 
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è 
determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni 
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore 
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 
per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma 
dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando 
all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a 
registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali 
attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui 
all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome 
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al 
presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del 
reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento 
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di 
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive 
modificazioni»;
c) all’articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui 
all’articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono 
le attività di cui all’articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, 
lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di 
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non 
incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 
2003, n. 80».
7. Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) – 1. Per le attività dirette alla 
produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma 
dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è 
determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura 
pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria 
dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente 
articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta 
nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante 
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul 
valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
8. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione, 
valorizzazione,»;
2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono 
soppresse;
3) dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;
4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
9. All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l’anno 
2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite dalle 
seguenti: «almeno dell’8 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per 
cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono 
sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 
almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 
2003 almeno del 3,5 per cento»;
3) alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento dei 
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» sono sostituite dalle 
seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi 
annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle 
imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i 
predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai 
commi 4 e 5»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori 
ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto 
della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi 
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle 
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni 
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al 
reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti 
all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) 
e d-bis), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8, relativamente al 
reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento 
qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di 
quello dichiarato»;
f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle 
seguenti: «non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a 
quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12, 
comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal 
direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici 
giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito 
al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni 
dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in 
giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’articolo 19, comma 7, 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di 
sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma 
non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente 
inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate 
prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;
h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro» 
sono sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel 
medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a regimi forfettari» 
sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di 
dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono 
definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di 
soggetti titolari di partita IVA»;
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente 
si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di 
passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero 
imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva 
riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo 
istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo 
traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con 
lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di 
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale 
del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 
100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle 
persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di 
misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al 
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali 
stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite 
le seguenti: «e per l’anno 2004»;
b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le 
seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione»;
c) all’articolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 dicembre 2004»;
d) all’articolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 dicembre 2004»;
e) all’articolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» 
sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si 
applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare 
per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica 
dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo 
massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti 
a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al 
comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive 
modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere 
la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed 
aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli 
oneri correlati al costo di costruzione.
16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: 
«31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle 
seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 
36 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota 
del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura 
pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto 
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo 
di 60.000 euro».
17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: 
«prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono 
sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».
18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di 
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di cui 
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, 
n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del 
presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro 
per il 2004.
20. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono 
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al 
Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il 
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni»;
c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la 
scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti 
i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 
ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento 
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai 
principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei 
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro 
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle 
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; 
gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle 
regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa 
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in 
materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al 
periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto 
stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non 
interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che 
disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di 
cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di 
tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
24. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le 
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: 
«chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro 
il 31 dicembre 2002». L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di 
cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine 
di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i 
seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento 
nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 
2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti 
dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In 
questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 
per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta 
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve 
essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il 
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente 
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 
per cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere 
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui 
è effettuato l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del decreto legislativo 
17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo 
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, 
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate 
o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la 
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o 
controllo presso la società bancaria conferitaria».
27. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del 
presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità 
stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, 
diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione 
principale,».
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui 
all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di 
affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. 
L’importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, 
le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della 
convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive 
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni 
sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e 
cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente 
riconosciute senza fini di lucro.
32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 
5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la 
facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle 
concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non 
oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse».
33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 
2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i 
termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli 
immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, 
limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità».
35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli 
andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di 
razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dell’attività 
della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, 
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 10, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere 
dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera 
f) è sostituita dalla seguente:
«f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo 
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche 
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano 
un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state 
effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti 
ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del 
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere 
riversati allo Stato;».
37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: 
«conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»; 
nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono 
inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere 
lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 
euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate 
prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti di 
imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, 
n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni 
attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per 
l’espressione del parere delle competenti Commissioni.
39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la 
parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e dopo la parola: 
«distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i grossisti».
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di 
imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, 
editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui 
all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas 
metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente 
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, 
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia 
elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di 
cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli 
immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in 
ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale 
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di 
ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia 
antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato 
a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i 
termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 
euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di 
imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per 
l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile 
dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 
1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra 
il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 
luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, 
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa 
vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore 
della presente legge, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma, 
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1º dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche 
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale 
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il 
versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, 
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed 
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 
289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento da 
effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente 
di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 
euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a 
tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone 
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono 
pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi 
del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno 
omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta 
di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso 
al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata 
legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica 
per gli anni pregressi di cui all’articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 
9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione 
concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono 
state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai 
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato 
processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di 
accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto 
ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al 
contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei 
commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo 
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o 
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore 
della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che 
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la 
definizione o l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con 
esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di 
quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente 
comma, si applica l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una 
dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle 
dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo 
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni 
integrative presentate.
45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute 
alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è 
effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza 
prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, 
in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone 
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità 
stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui 
all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come 
modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326.
46. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a 
condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della 
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si 
applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private 
autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle 
denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché 
all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in 
vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione 
delle istanze, il versamento delle somme dovute, l’adempimento delle formalità 
omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; 
si applica, in particolare, l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata 
legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa 
legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 
ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui 
al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all’estero 
alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel 
rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del 
periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri 
relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i 
maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui 
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo 
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, 
anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 
2004.
48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le 
disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano 
anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di 
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della 
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del 
ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è 
ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione 
relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di 
accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme 
dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili 
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell’articolo 
15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione 
dell’eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), 
numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso 
gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di 
irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il 
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 
del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo 
periodo.
49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si 
applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del 
comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente 
legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 
ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute 
sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche 
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un 
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. 
L’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 
2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle 
rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 
7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché 
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste 
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del 
Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle 
entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 
giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, 
n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la 
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 
e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi 
dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime 
definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore 
impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, 
avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli 
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi 
verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, 
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e 
professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso al 
1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti 
dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti 
ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso 
articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo 
l’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e 
dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei 
compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, 
ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è 
sostituito dal seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono 
assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 
1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 
giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione 
d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella misura prevista 
dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 
5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento».
54. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter 
sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 
2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o 
su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei 
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma 
digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al 
comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali 
depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali 
presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli 
albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di 
firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono 
richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti 
societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge 
non richieda espressamente l’intervento di un notaio».
55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono 
sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite 
dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono 
sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota 
di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore 
aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo 
periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione, per il periodo 
di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, 
e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 
interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli 
esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le 
seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: 
«reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 
3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, 
e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione 
delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi 
presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione 
del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 
1999, n. 544, all’articolo 8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a: 
«cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che effettuano 
spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla 
tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non 
superiore a cinquantamila euro».
60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 
e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» 
sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 
3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti 
incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista 
dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, all’articolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica 
delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 
euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio 
telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti 
dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi 
sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La 
misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze con l’applicazione di una percentuale pari alla variazione 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata 
dall’ISTAT nell’anno precedente».
62. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell’articolo 21 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate 
annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, 
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’articolo 52 
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati 
nella misura del 10 per cento.
64. All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: 
«50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le 
parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi 
cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono inserite le 
seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le seguenti: «, la camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Lecco».
66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute per 
contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e 
ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in 
forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, 
medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con 
antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia 
delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, 
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva 
approvazione da parte della Commissione europea.
68. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è 
inserito il seguente:
«14-bis.1. L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai 
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità 
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 
20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto 
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 
milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326.
 
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento 
di amministrazioni ed enti pubblici)
 
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno 
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli 
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente 
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a 
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun 
anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede 
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per 
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, 
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse 
e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo 
l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle 
necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione 
su più sedi dell’attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale italiana 
(ASI), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove 
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il 
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia 
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente 
incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del 
fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, 
impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese 
le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta 
tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, 
prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di 
tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per 
la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con 
enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al 
fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove 
figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per 
l’attuazione delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione delle 
imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale 
dell’ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia 
spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i 
pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi 
realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma 
«Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 
29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 
giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, 
si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo 
ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, 
n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli 
oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di 
competenze arretrate.
8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per 
provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni 
internazionali di pace.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento 
copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di 
esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti 
pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed 
organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le 
attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti 
contratti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, 
per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, 
rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso della 
gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi 
Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché 
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all’estinzione delle anticipazioni effettuate per 
spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata 
la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato 
Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 
1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno 
2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in apposita 
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle 
erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa 
pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze 
le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole 
amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo 
modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la stessa Banca d’Italia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento di 
operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di 
ammortamento a totale carico dello Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a 
darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, indicando il 
beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo piano di 
rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a 
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli 
articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali 
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere 
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a 
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle 
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui 
all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per 
finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti 
dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui, 
l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di 
entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le 
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del 
prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da 
un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le 
operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da 
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti 
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, 
agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse 
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla 
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare 
spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle 
predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti 
in sede europea.
18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, 
costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione 
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che 
non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la 
manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi 
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della 
facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi 
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione 
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore 
delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di 
lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni 
funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi 
pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione 
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. 
In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario 
di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici 
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi 
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere 
all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla 
ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A 
tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire 
dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e 
l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la 
quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente 
l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del 
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della 
Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a 
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli 
enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti 
dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con 
società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali 
affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 
137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la 
gestione.
23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota 
parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all’articolo 49, comma 2, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, 
relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla 
legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate 
al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 
dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º 
gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per 
il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell’IVA da 
rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai 
sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e 
dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al 
lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base 
alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali 
dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato 
operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di 
Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti 
modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato 
di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni di comuni che 
abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore 
realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per 
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui 
all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di 
incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento 
dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di 
tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di 
oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, 
limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto 
ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui 
all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le 
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme 
previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di 
addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE 
per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all’IVA, quali risultano 
dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo 
n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è 
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella 
misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo 
di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte 
corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello 
Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 
settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui 
all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato 
il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del 
ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto 
dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 
3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del 
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico 
Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, 
concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti 
regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del 
finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni 
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 
32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero 
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle 
regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente 
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’anno 2004, 
l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante 
dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo 
definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è 
distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui 
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per 
il restante 50 per cento in favore della generalità dei comuni.
36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è 
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo 
complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi 
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province 
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute 
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 
2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le 
parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, 
nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un 
fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, 
relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 
per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità 
previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione 
del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, 
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni 
parlamentari e alla Corte dei conti.
40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono 
inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa 
dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la 
competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, 
previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero 
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici 
consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far 
fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del 
controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure previste 
dall’articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell’economia e 
delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 
agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto 
versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale 
del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero 
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero degli affari esteri».
41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: 
«da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42. All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le 
parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di 
ciascun anno».
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le 
competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i 
flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla 
gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare 
riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non 
governative.
44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo febbraio 
2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l’organizzazione dell’attività 
della «International Task Force per l’educazione, il ricordo e la ricerca 
relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 500.000 euro, 
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.
45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal 
seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione 
degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere 
dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato 
di previsione del Ministero della salute».
46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a 
carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, 
ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il 
miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo 
dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro 
per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della 
produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono 
determinate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 
milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e 
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 
successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è 
stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da 
destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e 
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 
successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle 
attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con 
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e 
dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l’importo 
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 
agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici 
diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi 
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla 
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei 
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti 
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i 
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e 
alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della 
produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, 
ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello 
Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 
2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del comma 40 
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a 
decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli 
enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 
dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le 
regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall’articolo 1 del 
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato 
articolo 29.
51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in 
relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al 
personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12, 
comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui 
all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel 
loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti 
per l’anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del 
requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà 
effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto 
dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato 
al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva 
rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per 
l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte 
ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative 
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia 
superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le 
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono 
fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non ancora effettuate 
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con 
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati 
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e 
degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso 
alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in 
ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con 
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle 
singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le 
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti 
pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le 
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non 
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le 
autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono 
fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di 
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma 
si applicano all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini 
dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a 
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e 
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di 
mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e 
contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le 
agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e 
gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite 
di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa 
annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un 
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia 
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 
ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui 
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere 
mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri 
individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 
funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito 
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente 
considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla 
sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa 
nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi 
e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza 
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla 
sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei 
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori 
di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, 
dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli 
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. 
Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale 
da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione 
all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei 
ruoli della Polizia di Stato e dell’amministrazione penitenziaria in 
correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di 
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito 
il trasferimento dei docenti universitari dall’università nella quale prestano 
servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione 
e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in 
quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza 
definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di 
entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria 
richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino 
del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un 
periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente 
subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal 
proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui 
avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite 
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e 
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al 
comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della 
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, 
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, 
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica 
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui 
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del 
Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di 
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi 
pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto 
Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione 
pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e 
la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il 
Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di 
comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto 
in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È 
garantito in ogni caso un adeguato accesso dall’esterno. Ai fini di una graduale 
copertura dei posti, sono autorizzate, per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità 
di personale e, per l’anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere 
derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per 
l’anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, 
quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di 
cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, 
mediante utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di 
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da 
concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni 
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni 
a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso 
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione 
per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro 
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio 
verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia 
degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del 
personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e 
dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti 
del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente 
assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo 
sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 
20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le 
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello 
previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, 
n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale 
rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. 
I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il 
rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino 
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le 
disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 
giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione degli 
stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 
2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non 
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 non 
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto 
previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In 
ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni 
connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali 
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata 
assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle 
attività produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio 
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a 
tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale 
presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a 
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità 
conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti 
di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e 
successive modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione 
del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le 
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e 
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche 
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della 
salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 
dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo 
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare 
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi 
dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì 
continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del 
personale di cui all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a 
stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai 
conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei 
contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto 
delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati 
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati 
al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico 
e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di 
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa 
previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in 
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2004, assunto ai sensi 
della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo 
stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non 
trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta 
eccezione per le province e i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato 
le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto 
dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei 
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il 
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze 
operative del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvede 
all’acquisizione di personale civile con professionalità nei settori 
socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle 
procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure 
l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro 
un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta 
organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del 
personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a 
tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche 
amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero 
provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la 
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con 
regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma 
9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento 
agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell’Autorità. I 
posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al 
precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di 
mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in 
posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso 
l’Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è 
stabilita dall’Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), 
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, 
nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono 
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di 
ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche 
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di 
funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di 
finanziamento ordinario delle università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di 
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le 
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità 
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per 
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di 
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche 
di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in 
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal 
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, 
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione 
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette 
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi 
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per 
ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di 
cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro 
per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma 
quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 
nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In deroga a quanto previsto dall’articolo 
21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di 
partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è 
inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della 
difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non 
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai 
volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i 
reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il 
Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e 
l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in 
soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali 
in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del 
personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di 
liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione 
delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla 
definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla 
ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni. Con le medesime 
deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in 
servizio presso l’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il 
passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio 
presso l’Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni 
con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la 
funzione pubblica.
72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 
1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono 
attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di 
base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e 
successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. 
L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel 
senso che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai 
brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche 
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini 
dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della 
legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo 
e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi 
erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto 
con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale 
e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi 
titolo.
73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi 
richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere 
all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli 
emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell’assegno di 
confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli 
agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri 
e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione 
della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente 
alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o 
viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che 
partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a 
gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o 
di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima 
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio 
aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 
2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa 
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di 
attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a 
lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un 
triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati 
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del 
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente 
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva 
stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui 
all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 
prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei 
nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, il personale del Ministero dell’economia e delle finanze 
appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio 
alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica 
funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 
dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili 
per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico 
attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la 
decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º gennaio 
2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie 
pendenti, promosse dal predetto personale, relative all’applicazione 
dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con 
compensazione delle spese di lite.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la 
Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso 
le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni 
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale 
compete l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo 
feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d’appello di Roma.
80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata in 
3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai 
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da 
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, 
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici 
accessori, la misura mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista 
per il personale di magistratura dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 
454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata 
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare 
nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, 
direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività 
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro 
riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella 
disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito 
il seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) – 1. Il 
coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il 
diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui 
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite 
le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle 
competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e 
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui 
all’articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall’articolo 127 del citato 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e 
successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di 
accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento 
sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle 
tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, 
l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle informazioni 
sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale 
di coordinamento per l’azione antidroga di cui all’articolo 1 del citato testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e 
successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre 
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e 
recupero delle persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento 
una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente 
articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione 
della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, contenente altresì l’elenco delle associazioni, comunità 
terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro 
funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che 
collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso».
84. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, 
le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: 
«Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
85. All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale 
di intervento per la lotta alla droga».
86. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei 
limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e nell’ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio 
dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio 
dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida 
generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora 
concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
l’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1. Nei 
confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività 
di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed 
amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 
luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 
del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero 
dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero 
quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi 
di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole 
con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti 
e scuole con almeno quaranta classi.
4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla 
base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato 
nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con 
plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi 
coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero 
può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle 
predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i 
docenti individuati ai sensi del comma 1».
89. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1 del 
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono 
corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, 
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di 
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, 
individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al 
presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse 
finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di 
bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di 
concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto 
titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti 
su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in 
cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi 
richieste, d’ufficio.
91. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è 
destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui 
all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano 
disponibili al 1º gennaio 2004».
92. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la 
spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare 
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e 
per l’educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, 
delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni 
di euro.
94. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono 
inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di 
reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e 
formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle 
scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento 
delle tasse scolastiche».
95. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente 
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 
successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché 
in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione 
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi 
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004 in 
15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 
3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le 
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al 
trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di 
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a 
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo 
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché 
al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di 
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è 
aggiunto il seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».
99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai 
lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo 
l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente».
100. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto 
il seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma 
dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 
luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi 
contributivi di cui al presente articolo».
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali 
di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per 
l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da 
destinare all’ulteriore finanziamento delle finalità previste dall’articolo 2, 
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento 
dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al 
finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale 
strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, 
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui 
componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti 
privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui 
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza 
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari 
a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita 
all’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 
448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al 
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai 
soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che 
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento 
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e 
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, 
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, 
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di 
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la 
gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di 
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale 
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle 
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al 
trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non potrà 
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di 
cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al 
netto della somma corrispondente all’applicazione dell’aliquota marginale 
prevista dalla normativa vigente per l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le 
modalità di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento 
e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, 
contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l’assegno di 
maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio 
nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per 
ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è 
concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all’uopo 
corrisposte dall’apposita gestione speciale dell’INPS.
105. Dopo l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle 
amministrazioni pubbliche) – 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di 
età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può 
essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo 
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella 
stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria 
attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e 
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle 
amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere 
motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro 
trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini 
di una nuova assunzione».
106. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» 
sono soppresse.
107. All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le 
parole: «e delle aziende sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «degli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli 
ospedali classificati,».
108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 
Fondo per l’edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per 
l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell’articolo 
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si 
trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione 
complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti 
Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per 
l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità 
immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a 
titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 
113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli 
investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi 
compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza 
dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e 
per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale 
percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione 
della base imponibile dei percettori.
112. L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula 
tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli 
immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui 
efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei 
registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati 
esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo 
familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la 
concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore 
all’importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui 
territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell’andamento del 
mercato delle locazioni immobiliari e dell’incidenza tra la popolazione 
residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni 
del comma 110, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 
metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata 
prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non 
inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono 
essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore 
ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La 
misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore 
convenzionale dell’alloggio locato.
115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono 
disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o 
al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi stessi nonché la 
riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione 
alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore.
116. L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali 
di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta 
per l’anno 2004 dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 
2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un 
importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, 
n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per 
un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a 
67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente 
alle scuole dell’infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche 
sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del 
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza 
sanitaria, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 
124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato 
istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 
8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, 
non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge 
8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in 
deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la 
contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di cui 
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui 
sia legittimata la regione, quest’ultima, fatte salve le ordinarie modalità di 
difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di 
enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita 
convenzione con l’INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri 
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il 
trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di 
pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel 
medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all’articolo 27, comma 1, la 
parola: «regionale» è soppressa.
122. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito 
il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento immobiliare 
chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, 
al pagamento dell’imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per 
ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall’apportante senza 
addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 
21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e con l’indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve 
essere integrata dalla società di gestione del risparmio con l’indicazione 
dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di 
cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma 
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo 
mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel 
registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli 
effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 del citato 
decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili».
123. L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva 
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 
27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono sostituite 
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano 
almeno il 30 per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 
50 per cento più una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum 
deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore 
di tutte le quote in circolazione».
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della 
talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall’articolo 48 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto 
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, 
n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta 
specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per 
l’anno 2004.
127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con 
l’attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e 
di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite di 
impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 
funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di 
Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi 
olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5 
milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello 
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di 
cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell’attesa 
che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse 
finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma 
sono autorizzati a stipulare contratti per l’affidamento di incarichi di 
progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura 
finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, 
introdotto dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: 
«formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre rappresentanti 
scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e 
delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, 
senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei 
ministri» è soppresso.
130. Per il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano con la 
viabilità locale mediante l’interconnessione tra la strada statale n. 32 e la 
strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5 
milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la 
parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonché 
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con 
idrossiurea,».
132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 
2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono 
fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La 
disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno 
avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli 
per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già 
rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e 
del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di 
euro per l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui 
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori 
esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA 
di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il 
primo periodo è inserito il seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle 
considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in 
assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto 
entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa 
vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto».
135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da 
ultimo modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite 
dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».
136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da 
ultimo modificato dall’articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2004». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede, nel 
limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima 
finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
137. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 
nell’esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l’occupazione di cui 
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L’intervento di cui 
all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nell’anno 2004 
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro 
il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. 
All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
modificato dall’articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le 
parole: «e di 100 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle 
seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In 
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di 
spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui 
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi 
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a 
settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di 
lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa 
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, 
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in 
materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti 
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede 
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è 
ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima 
proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di 
mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata 
esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o 
speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo 
stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad 
un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti 
di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla 
regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro 
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a 
quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di 
cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad 
un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il 
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, 
di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o 
sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica 
utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni 
straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento 
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi 
erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di 
lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo 
e nono periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o 
di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla 
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi 
di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono 
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello 
stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio 
diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di 
mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello 
stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso stabilimento».
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 
novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere 
dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è 
aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle 
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie 
effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i 
campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di 
impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese 
preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell’evento».
141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane 
sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati 
alle province.
142. Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in 
attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell’8 
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, 
sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro 
irregolare di extracomunitari prevista dall’articolo 33 della legge 30 luglio 
2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto 
monitoraggio sono sottoposte all’esame della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti 
assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate 
alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli 
andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto 
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui 
è destinata, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della 
produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il 
predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001 ed in relazione al 
Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione 
Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore 
dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l’anno 2004, 
60 milioni di euro per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonché 
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore 
dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le 
ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria 
dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 
1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000 
di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l’assegnazione della 
quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell’articolo 
4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 
25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile 
solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della stessa 
legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace 
attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di 
rafforzare significativamente i risultati dell’attività di controllo tributario 
in relazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, l’Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo 
indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all’area C che abbia 
superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio 
teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni 
che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione 
o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, 
all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle 
seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo 
periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale 
contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo 
19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai 
limiti percentuali indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti 
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l’anno 
2004, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è 
autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con 
convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite 
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 
2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul 
bilancio dell’Agenzia.
149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al 
finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per 
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si 
provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di 
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del 
suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 
2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, 
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro 
derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, 
l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle 
sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del 
lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, 
di cui all’articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è 
destinata, limitatamente all’anno 2004, all’incentivazione del personale con le 
modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l’importo 
percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento 
del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei 
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e 
degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell’attività e delle procedure 
ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo 
da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi 
dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di 100 
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con 
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite 
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari 
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità 
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, 
è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un 
fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel 
corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto 
del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del 
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei 
conti.
153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello 
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità 
complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche 
dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai 
sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per 
l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 
2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all’articolo 18, comma 1, del 
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel 
profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai 
vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con 
decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i relativi criteri, modalità e 
requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del 
fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della 
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con 
decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli 
a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno 
del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 
92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 
dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in 
deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione 
ed approvazione.
154. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001, 
n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14 milioni 
a decorrere dall’anno 2005.
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di 
euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a 
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a 
decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale 
dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e 
dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale 
dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi 
dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì 
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro 
per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a 
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di 
polizia.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo 
allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale delle 
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 47 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni 
autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 
euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in 
sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore 
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore 
aeronavigante, nelle more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello 
stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di 
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la 
medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate 
al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al 
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei 
comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell’attività di 
soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, 
che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della 
posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con 
progressivo riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del settore 
aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono 
determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1º 
gennaio 2004.
158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze 
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia 
penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 
2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai 
volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in 
applicazione dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le 
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli 
agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati già 
idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 
12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari 
del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della 
legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero 
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi 
per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti 
e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 
55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le 
modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della 
relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in 
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un 
fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza 
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con 
dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del 
Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del 
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei 
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base 
interessate del medesimo stato di previsione.
160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è 
sostituito dal seguente:
«10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985, 
n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 
1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze».
161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le 
parole: «università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono 
inserite le seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza 
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle 
connesse strutture ministeriali e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
162. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e 
delle associazioni per l’assistenza alle collettività italiane all’estero di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, 
sono soppresse le parole da: «, salvo una quota, stabilita con decreto del 
Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze».
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai 
commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non 
trovano applicazione relativamente al potenziamento dell’Amministrazione 
finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del 
personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 
549, sono abrogati.
165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse 
in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori 
entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi 
dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla 
base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni 
definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito 
pubblico e con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della 
finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi 
programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare 
su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui 
al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, 
in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente 
sistema»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità 
determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati 
al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli 
Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli 
obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di 
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione 
dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei 
predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi alle 
attività di cui al comma 1».
166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive 
modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonché 
dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza 
nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di 
beni e servizi a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate 
ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».
167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le 
seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate 
ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle 
seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero»;
b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
169. All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le 
seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo 
periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le 
parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni e per l’approvigionamento di pubblici 
servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa 
intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi 
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono 
soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le 
amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le 
convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del 
patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni 
territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e 
consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di 
enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e 
medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
 
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)
 
1. Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio 
radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo 
canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire 
la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di 
contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e 
la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 
euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 
milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone 
fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un 
apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati 
via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare 
corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento 
al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 
2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 
milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell’acquisto, 
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello 
sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto 
deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto 
sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di 
attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui 
al comma 2 non può essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta 
commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o 
indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del 
medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o noleggio dei decoder in tecnica 
C-DVB è riconosciuto a condizione che l’offerta commerciale indichi chiaramente 
all’utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della 
piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la 
ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall’articolo 80, comma 35, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato 
di ulteriori 10 milioni di euro.
6. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive 
modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti 
telefonici» sono inserite le seguenti: «e a larga banda punto a punto e 
multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,». All’onere 
derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante 
utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse 
di cui al comma 8.
7. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 
2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle 
comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei 
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della 
totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle 
sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, 
consultazione dell’archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore 
informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 
3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 
65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche 
iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società 
dell’informazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal 
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio 
dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e 
l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 
anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del 
progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di 
euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle 
famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso 
dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per 
l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria 
per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti 
persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 
15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con decreto di natura non 
regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i 
limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di 
attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei 
soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli 
incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della 
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo 
non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente 
presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile 
da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software 
messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per 
l’acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato 
esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con 
apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le 
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità 
attuative per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma.
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di 
realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero 
dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elettronico alle 
consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. All’articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo 
periodo è sostituito dal seguente: «Le quote versate all’ENAV e all’ASI non 
utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all’entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnate al fondo stesso».
14. L’Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo 
sport e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le 
attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
impartisce le necessarie direttive all’Istituto per il credito sportivo al fine 
di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando 
negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché 
stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di 
partecipazione al fondo di dotazione dell’Istituto medesimo. Con decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i 
componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
15. All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le 
parole: «di un polo di attività industriali ad alta tecnologia» sono sostituite 
dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta 
tecnologia»; dopo le parole: «del comune di Genova», sono inserite le seguenti: 
«anche in relazione all’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui 
al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 
dicembre 2006».
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo 
speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive 
modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è 
dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli 
interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 
2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro 
rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 
dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale 
fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 
2005 e 2006.
17. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le 
parole: «connesse all’attività antincendi boschivi di competenza,» sono inserite 
le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture 
operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,».
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui 
all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di 
ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle 
politiche agricole e forestali, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 66 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle 
specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il 
Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all’approvazione del 
CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole 
colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai 
sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le 
emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602.
21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è 
inserito il seguente:
«15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le 
calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 
febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle 
sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale».
22. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è 
inserito il seguente:
«17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento 
rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può 
essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti».
23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 
537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da 
applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente 
all’atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad 
eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
25. All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e 
successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle 
seguenti: «1º gennaio 2004».
26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione 
agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 
2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi 
previsti dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché 
alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e 
altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o 
l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del decreto-legge 
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, 
n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone 
svantaggiate, di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 
Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono 
essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima 
regione.
29. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 
giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore 
ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, 
dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze 
previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura 
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 
luglio 2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in 
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 
1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle 
politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e 
dell’acquacoltura per l’anno 2004.
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui 
all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono 
autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
32. Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti 
dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti 
rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per 
opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il 
tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche 
agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le 
relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di 
tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma 
quadro esistenti, è definito il «Programma nazionale degli interventi nel 
settore idrico». Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle 
infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e 
successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 
dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 
agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’articolo 17 
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti 
trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle 
politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui 
al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai 
singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle 
relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi 
di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto 
dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della 
successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli 
Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla 
progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità 
anche in relazione all’attuazione del programma delle infrastrutture strategiche 
per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e 
successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e 
successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto 
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento 
da comuni classificati come montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, 
lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è 
attribuito alle stesse province l’introito dei proventi di cui all’articolo 86, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo.
39. A copertura dell’onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, 
derivante dall’attuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
40. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al 
comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente 
all’ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.
41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle 
province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione 
delle risorse del territorio montano.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di 
cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché 
quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli 
interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono 
trasferite all’ISMEA.
43. L’ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per 
l’attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle 
leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le 
procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per 
effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 419, l’ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a 
medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel 
settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo 
termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e 
agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti 
dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 
luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove tecniche produttive e di 
incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del 
Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno 
degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell’Istituto per la ricerca e 
le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei 
prodotti tipici e di qualità.
47. L’Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l’università degli studi di 
Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello 
stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.
49. L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la 
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di 
provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice 
penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su 
prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea 
sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata 
l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, 
figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o 
la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla 
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o 
in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle 
merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a 
spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a 
ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione 
sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano 
amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione 
della stampigliatura «made in Italy».
50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni 
doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle dogane, 
una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli 
spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime 
apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di 
finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante 
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, 
essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata 
alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell’Agenzia delle dogane 
addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui 
all’articolo 7, comma 10, dell’accordo di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di 
missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 
3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese 
derivanti dall’estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento 
di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci 
provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire 
informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle 
eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».
52. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato 
d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale 
della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a 
decorrere dall’anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità 
dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su 
loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei 
dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza 
oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente 
comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai 
sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta 
all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche 
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto 
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza 
l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite 
di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale 
della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico 
doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per 
concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di 
amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra 
tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e 
inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un 
coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione 
dei procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvimento delle 
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le 
amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque 
non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 
1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi 
a carico del bilancio dello Stato.
61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo 
con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 
e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a 
sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», 
anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione 
di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul 
territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di 
origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e 
scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei 
mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita 
sezione dell’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare 
attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del 
territorio nazionale. A tale fine, e per l’adeguamento delle relative dotazioni 
organiche, è destinato all’attuazione delle attività di supporto formativo e 
scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni 
di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo 
di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, 
fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico 
complessivo in godimento secondo l’ordinamento di provenienza, e il 
riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento 
ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno 2004 possono essere 
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni 
successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza 
del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».
63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di 
istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento 
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri 
dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e 
forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia 
sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia 
economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi 
della presente legge e dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di 
finanza è incrementato di 470 unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530 unità a 
decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento 
di organico si provvede mediante l’assunzione in deroga a quanto previsto al 
comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite 
di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno 
2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
65. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la 
parola: «Livorno,» è inserita la seguente: «Manfredonia,».
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, 
garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del 
Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e 
forestali, in coerenza con quanto previsto dall’Unione europea in materia, sono 
definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti 
italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i 
requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i 
controlli, garantendone l’integrità e l’indipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di 
etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l’uso delle denominazioni 
di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in 
difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la 
sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca 
amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in 
violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non 
sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al 
presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal 
Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa 
l’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in 
Roma.
69. L’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità 
di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del 
commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione 
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui 
al comma 61.
71. All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: 
«per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004».
72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per 
la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di 
monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà 
industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a 
contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche 
commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i 
Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche 
agricole e forestali, dell’interno e della giustizia, sono definite le modalità 
di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo 
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i 
Ministri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e 
degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto per il commercio con 
l’estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono 
istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e 
delle indicazioni di origine, e per l’assistenza legale alle imprese nella 
registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla 
concorrenza sleale.
75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro 
per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato 
all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le 
violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, 
nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi 
di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal 
decreto di cui al comma 73.
78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni 
di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro 
per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala 
all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di 
merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
80. L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto dell’importazione o 
esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un 
diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d’ufficio, 
previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il 
sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a 
spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di 
campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme 
di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive 
modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di 
notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
82. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 
1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di 
euro per l’anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i 
programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai 
consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al 
comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 
21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
84. All’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell’articolo 23 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, le parole: «delle imprese industriali e dei servizi» sono 
sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di produzione 
di beni e di servizi».
85. All’articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo 
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni 
previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5º 
bando».
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la 
spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della 
legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 
5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al 
comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui 
quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti 
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni 
beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell’articolo 18 della 
legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle 
opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita 
convenzione.
90. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 
novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di 
versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai 
commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono 
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro 
il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal 
citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente 
disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2004.
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei 
territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la 
dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a 
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti 
possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli 
interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti 
di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a 
decorrere dall’anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di 
euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006. I predetti mutui possono essere 
stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del 
Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, 
n. 385.
92. All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: 
«31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno 
autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1, 
lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni 
Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 
per cento.
94. All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo 
periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario di cui al comma 1, con 
propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di 
consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le 
modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base 
della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 
219, e ne cura l’esecuzione».
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati 
dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla 
successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 
n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno 
quindicennale di un milione di euro a decorrere dall’anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere 
infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture 
universitarie di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 
315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla 
ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è 
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2005.
98. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le 
parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «e comunque per fare 
fronte ad ogni calamità verificatasi nell’intero territorio regionale,».
99. In conformità con il principio di cui all’articolo 34, terzo comma, della 
Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui 
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere 
concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla 
costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle 
banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale 
previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 
successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la 
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime 
condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso 
dei predetti prestiti fiduciari.
101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di 
criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano.
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di euro per 
l’anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, 
fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2 dicembre 
1991, n. 390.
104. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, 
n. 170, per l’anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al 
medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel 
limite di spesa massimo per l’anno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi 
relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell’articolo 
1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 
dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo 9-septies del decreto-legge 1º 
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia 
Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio 
dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 
settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli 
interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo 
Italia Spa comunica agli istanti l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto 
entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale 
contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese 
legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo 
nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel 
capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto 
della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi 
temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale 
di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle 
forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati dalle 
regioni.
107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui 
al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di 
mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi 
di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 
110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività delle 
imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà. La gestione del Fondo di cui al comma 106 è soggetta alla disciplina 
di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere 
condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare 
un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 
2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235 
del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo 
non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole 
comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di 
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati 
nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.
109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come 
qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 
da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione 
al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è 
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 45 milioni di 
euro per l’anno 2005.
112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un 
Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle 
imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la 
attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare 
la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle 
imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione 
iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato 
paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle 
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo 
interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il 
medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione 
del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del 
recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le 
parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell’Unione europea.
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli 
esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene 
trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti 
Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
116. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall’articolo 31, comma 21, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite 
dalle seguenti: «cinque anni».
117. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono 
inseriti i seguenti:
«1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni 
demaniali trasferiti all’ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le 
modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
previa convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle entrate.
1-sexies. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo 
il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione 
coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per 
azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza 
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la 
società interessata stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e 
l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di un’ingiunzione conforme all’articolo 
2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate 
competente in ragione della dislocazione territoriale dell’ufficio della società 
che l’ha richiesta“».
118. Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio 
nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio 
svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli 
emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del 
debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 
1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare 
entro il 30 luglio 2004, l’importo di cui al comma 118 è ripartito, per una 
quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi 
secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di 
salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra 
i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.
120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 118, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i 
soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai 
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino 
al 31 dicembre 2003, per i compensi»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, 
banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione 
stipulata con l’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e 
indiretti del servizio».
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri 
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, dopo le parole: «Ad esse non si applicano» sono inserite le seguenti: «, 
fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente 
articolo,».
124. Al comma 30 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole 
da: «negli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 
«nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 
37 del testo unico bancario».
125. La lettera g) del comma 27 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, è sostituita dalla seguente:
«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio 
marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso 
civico».
126. Al comma 17 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le 
parole: «attività di promozione» sono inserite le seguenti: «rivolte ai medici, 
agli operatori sanitari e ai farmacisti».
127. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle 
seguenti: «Tessera sanitaria»;
b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «TS»;
c) al comma 13, le parole: «della TC» sono sostituite dalle seguenti: «della TS 
nella carta di identità elettronica o».
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, 
al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro 
per l’anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera 
del CIPE, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di 
incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all’articolo 60, 
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli 
strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della 
predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.
130. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse 
dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite 
dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato 
in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione 
della spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le 
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle 
disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi 
candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e 
il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono 
attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma 
quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno 
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio 
idrogeologico»;
b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: 
«semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le 
seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e 
riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di 
cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse 
da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i 
soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del 
credito d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 
del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 
2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione della 
concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è 
stata presentata l’istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di 
utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato 
articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l’anno di presentazione dell’istanza 
e per l’anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai 
soggetti che beneficiano del credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di 
cui all’articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad 
eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei 
relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico 
derivante dalla gestione dell’opera stessa, la richiesta di assegnazione di 
risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un 
piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la 
realizzazione e i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE assegna le risorse 
finanziarie a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 7, lettera f), del 
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano 
economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e 
individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra 
forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture 
Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti 
ovvero dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei 
progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve 
essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al 
finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano 
economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del 
CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai 
sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori 
diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione 
dell’infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario 
assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei 
confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti 
contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l’utilizzo 
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi 
o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del 
debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce 
il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della 
nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli 
interventi, anche nell’interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla 
realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del 
piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema 
tipo di piano economico-finanziario. L’adeguamento tariffario è regolato con il 
metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo 
unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT;
b) dell’obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato 
per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì 
riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un 
periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale 
dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del 
quadro normativo;
d) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo ed alla 
gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse, sostenuti 
nell’interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 
possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo 
preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, 
quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità 
indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile 
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla 
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui 
all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni 
di euro.
144. Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la 
realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all’articolo 55 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 55 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell’ammissione ai contributi a 
valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto 
preliminare dell’opera ovvero dell’infrastruttura che si intende realizzare. La 
presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini 
dell’erogazione del contributo, a condizione che l’ente assegnatario assuma, 
nella medesima domanda, l’impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e 
la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione 
finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è 
sostituito dal seguente:
«2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».
147. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
è inserito il seguente:
«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata 
a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la 
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o 
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo 
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali 
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 
inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è 
prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo 
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte 
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione 
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 
1º gennaio 2004».
148. Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 
aggiunta la seguente lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture primarie con 
interventi intersettoriali». Per l’attuazione della lettera c-bis) del comma 1 
dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente 
comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l’anno 
2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che, ai sensi 
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve 
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, 
non può superare complessivamente il 20 per cento dell’importo dell’affidamento 
posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota 
finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all’atto dell’ultimazione 
dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla 
richiesta del soggetto proponente, all’attivazione degli accordi di programma 
per la localizzazione degli interventi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell’articolo 11 della legge 
30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto 
proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla 
rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente 
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova 
localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da 
ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità 
esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell’accordo di 
programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui 
al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come 
sostituito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo 
le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: 
«nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei 
costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi 
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza 
culturale trascende i confini nazionali».
152. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, 
e successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la 
realizzazione delle altre tratte» sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali 
secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un 
contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere 
l’applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 
2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea 
dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per 
l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L’efficacia delle 
disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, 
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva 
approvazione da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con 
riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla 
deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 57 dell’8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all’articolo 10 della 
legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il 
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore 
pubblico allargato di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
volte all’acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto 
pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate 
anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte 
all’acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi 
accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, 
anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a 
carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga alla normativa 
vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni 
oggetto dell’acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell’operazione 
stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività 
dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per 
l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di 
riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni 
di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle 
aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1º gennaio 2003 in 
relazione a contributi per i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile 
delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all’entità degli esborsi 
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere 
utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241.
158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, di 7 milioni di euro per l’anno 
2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006 destinati alla progettazione e alla 
realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il 
territorio delle comunità locali.
159. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca 
scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 
20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per 
l’anno 2006 a valere, fino all’importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi 
dell’articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli 
interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della 
normativa comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata nel 
settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti 
innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per 
l’avviamento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l’anno 2004 
la spesa di 2 milioni di euro in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per l’anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la 
concessione di un contributo in favore dell’Istituto nazionale per la fisica 
della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 1 
della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo 
ricongiungimento di Trieste all’Italia, è concesso al comune di Trieste un 
contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative 
riguardanti l’organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, 
convegni di studio e attività editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al recupero e al 
restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di 
particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.
166. Per l’esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi 
leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 
2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle 
aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università campus 
bio-medico (CBM), di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 
ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di 
euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo della 
prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di 
collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto 
dall’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dell’importo 
di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma 3, 
della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi 
e le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 17, paragrafo 1, della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della 
Commissione, del 3 giugno 2003.
170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 
e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per l’assolvimento dei compiti 
di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione 
informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi 
titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri 
aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di 
attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle 
specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di 
informazione all’utenza.
172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle 
prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto 
periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è 
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È 
inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di 
edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 
ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata 
prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a 
tale data».
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 
dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 
dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della 
legge n. 449 del 1997 sono integrate con l’importo di 25 milioni di euro a 
valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le 
modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono 
autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, 
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 13, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in 
relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso 
dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre 
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche 
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, 
sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di 
concorso è fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
emanato di concerto con il Ministro competente.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre 
operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della 
presente legge.
179. All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la 
parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «al 1º gennaio 2004 e 
autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo» e le parole: «già 
predisposti e» sono soppresse.
180. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le 
parole: «e della Fiera di Verona» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fiera 
di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova».
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici 
di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un 
credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta 
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno 
2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di 
riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del 
limite di spesa fissato, per l’anno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato 
delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti 
diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con 
fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di 
servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per 
la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per 
un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un 
prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi 
delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una 
percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a 
pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro 
elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di 
servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate 
all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di 
denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di 
lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di 
autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo 
Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni 
diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive 
modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso 
articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e 
può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, ma non limita il 
diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è 
riportabile al periodo di imposta successivo.
185. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo 
del credito d’imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata 
effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante 
si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e 
contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, 
n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le 
cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno 
trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane 
fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i 
contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di 
trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono 
delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 
2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, 
rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che 
hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre tranche.
189. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata 
all’autorizzazione delle competenti autorità europee.
190. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 
per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti 
radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari 
devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati 
da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità 
istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso 
l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma 
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l’importo dei premi riservati 
al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, 
colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell’articolo 90, comma 
16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
192. L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti 
alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per 
la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
193. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo 
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto 
previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo periodo, le parole: 
«diversi da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della 
raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione 
ai princìpi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse 
relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle 
condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 
agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 
giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, 
mediante comunicazione al CONI e all’Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, 
per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del 
ritardo nell’adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. 
Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni 
fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio 
bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari 
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le 
somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 
23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi 
interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, 
sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno 
a partire dall’anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta 
delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di cui al 
decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di 
tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla 
presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche 
di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta 
l’immediata decadenza della concessione, l’immediata decadenza del 
concessionario dal beneficio del termine, l’immediato incameramento delle 
cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli 
effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di 
concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 
giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che 
effettuano l’adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei 
medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi 
dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle 
scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 
2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta 
delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto 
da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione 
concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente, 
incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno 
di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché 
a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui 
alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a 
titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento 
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 
2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le 
rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il 
mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente 
comma comporta l’immediata decadenza dalla concessione, l’immediata decadenza 
dei concessionari dal beneficio del termine, l’immediato incameramento della 
fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. 
Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di 
oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla 
scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del 
minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, 
restano ferme le disposizioni dell’articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 
16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate 
è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 
2004 al 2010.
195. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli apparecchi a congegno di 
cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è 
stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive 
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004».
196. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le 
parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per 
cento».
197. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il 
seguente comma:
«Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno 
adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 
2000, n. 38».
198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei 
confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente 
agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società 
sono tenute a effettuare i versamenti in un’unica rata entro il 30 novembre 2004 
ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 
2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la 
preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e 
l’esclusione di sanzioni.
200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 
e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 
2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi 
membri dell’Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni 
assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta 
pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali 
soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi 
assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi 
con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle 
seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea rispetto al 
totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare 
superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l’assicurazione contro gli 
infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione 
del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta 
regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 
63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º 
gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di 
spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 
2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per 
il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, 
agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per 
l’anno 2004.
205. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è 
aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità 
tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché 
i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi 
assicurativi». Il decreto di cui all’articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione.
206. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la 
parola: «Lampedusa,» sono inserite le seguenti: «nonché relativamente ai servizi 
aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e 
Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,».
207. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 
1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è 
incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di 
euro per l’anno 2006.
208. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite 
dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione 
liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al 
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 
2004-2006».
209. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, 
è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 
2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 
1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2004, 2005 e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 
2001, n. 88, nonché all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le 
parole: «nell’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2003».
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate 
disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in 
particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei 
contributi.
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, 
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 
2006, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno delle attività di 
ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie 
imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 
2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di 
materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o 
attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di 
trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, 
le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da 
diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 
2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006.
216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato all’assegnazione di contributi, 
per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi 
di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, 
che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno 
cinquecento posti barca.
217. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di 
assegnazione dei contributi.
218. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con 
modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione 
dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori 
istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, 
per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’Erario, il 
contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga 
alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze 
individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni 
direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 
50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il 
rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2, 
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la 
dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di 
alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o 
comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, 
ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali»;
b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro 
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del 
Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; 
dopo le parole: «possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga 
alle disposizioni dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove 
applicabili»; dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente periodo: 
«I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di 
collocamento ma non assumerne la guida»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi 
conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze in relazione a piani di 
riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, 
propedeutici alla dismissione della partecipazione».
219. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: 
«è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere effettuato anche».
220. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: 
«non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione» sono 
soppresse.
221. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal 
seguente:
«1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, numero 5), 
della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle 
aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti 
locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale 
partecipazione».
222. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla 
provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società 
controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 
per cento».
223. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si 
interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati 
ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive 
modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di 
profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti 
in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei 
requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni 
di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si 
fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda 
di acquisto dell’alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, 
non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di 
conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente 
vincolo di destinazione non può essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà 
statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell’articolo 5 del 
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 novembre 1995, n. 507.
226. All’articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, 
come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono devolute alla concessionaria, a 
decorrere dall’avvio dell’esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI 
Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, 
nella misura prevista dall’Accordo di programma vigente alla stipula della 
convenzione, con gli eventuali aggiornamenti».
227. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal 
seguente:
«1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato 
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle 
fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro 
dell’economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, 
nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle 
competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto 
che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione 
dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro 
dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri 
speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali 
opera il limite al possesso azionario di cui all’articolo 3, di partecipazioni 
rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima 
parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle 
assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e 
delle finanze con proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro 
dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli 
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora 
il Ministro ritenga che l’operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali 
dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di 
opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da 
quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione 
rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, 
attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto 
pregiudizio arrecato dall’operazione agli interessi vitali dello Stato, il 
cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi 
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano 
la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In 
caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano 
la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all’articolo 2359-ter 
del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è 
impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale 
amministrativo regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all’articolo 122 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in 
cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale 
costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o la 
percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e delle finanze con 
proprio decreto. Ai fini dell’esercizio del potere di opposizione la CONSOB 
informa il Ministro dell’economia e delle finanze dei patti e degli accordi 
rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in 
base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 
del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni 
dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza 
del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e 
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci 
aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di 
opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato 
dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono 
inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma 
il mantenimento degli impegni assunti con l’adesione ai patti di cui al citato 
articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le 
delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il 
provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro 
sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale 
amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli 
interessi vitali dello Stato, all’adozione delle delibere di scioglimento della 
società, di trasferimento dell’azienda, di fusione, di scissione, di 
trasferimento della sede sociale all’estero, di cambiamento dell’oggetto 
sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui 
al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è 
impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale 
amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto».
228. Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), 
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile con 
riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la 
partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un 
incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti 
esercitabile ogniqualvolta sorga l’esigenza di tutelare sopravvenuti motivi 
imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro 
concreto manifestarsi. In tale caso l’atto di esercizio del potere statale deve 
contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono 
manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta 
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle 
attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono 
individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione 
dell’assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al 
Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri 
speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, 
limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali 
dello Stato.
231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che 
attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui 
ai commi da 227 a 230.
232. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, 
n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale 
sociale, l’importo di 130 milioni di euro per l’anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il 
Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli 
immobili di proprietà demaniale all’estero che ospitano rappresentanze 
diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l’obiettivo 
dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, 
possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei 
servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui 
al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento 
del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con 
l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, 
i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei 
lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante 
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito 
di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui 
all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all’articolo 143 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 
n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei 
servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può 
realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché 
qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia 
avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia 
l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad 
oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore 
deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste 
dalla legislazione vigente.»;
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla 
cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già 
quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a 
condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società 
originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano 
provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad 
evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano 
comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle 
concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza 
pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una 
data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di 
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.»;
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il divieto di cui al 
comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare 
aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. 
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità 
indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni 
per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano 
avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di 
evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il 
principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l’effettiva apertura 
dei relativi mercati».
235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le 
parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende artigianali, 
agricole e di pesca». La disposizione di cui al presente comma ha effetto 
limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore della 
presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono 
autorizzati a procedere all’alienazione di beni immobili del proprio patrimonio 
al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 
2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto 
della normativa generale sull’alienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive 
comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il 
riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica 
urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti 
interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, 
ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti 
destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 
milione di euro per l’anno 2004 per fronteggiare l’emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si 
prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, 
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A 
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale 
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in 
conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 
e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui 
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C 
allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, 
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono 
interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese in conto capitale 
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure 
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella 
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati 
nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno 
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata 
alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a 
carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, 
le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2004, 
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per 
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi 
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle 
autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli 
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente 
legge.
247. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi 
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato 
sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, 
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel 
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo 
il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui 
all’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 
milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l’anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte 
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.