Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video fra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del
procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo ((, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 )). Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso
proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,
in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali
dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso
di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si
considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto
all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o
quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile
di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30
gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi
per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato
rispettato il termine di conclusione (( previsto )) dalla legge o dai
regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte (( sono
espressamente indicati )) il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e
quello effettivamente impiegato.».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti
tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le
particolari norme che li disciplinano.
omissis
Art. 10
Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito
dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita'
dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati
a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto
nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti
convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi
realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente
dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i
relativi atti di cessione sono nulli ((, ad eccezione di espressa previsione
contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo
abbia autorizzato l'atto di cessione )).».
omissis
Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito
delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma
10, e 314 (( del codice dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in
vigore )) del presente decreto, sono definite modalita' tecniche operative,
anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
omissis
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Inserire la tabella A, come sostituita dalla presente legge (n. 20 pagine in
totale).