Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno 
dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni 
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 
dell’articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonchè del 
decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversionepubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento ordinario n. 49
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con 
caratteri corsivi
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni 
in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore 
lattiero-caseario
omissis 
Art. 2.
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio effettuati su singole unita' immobiliari residenziali 
iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla 
predetta data, e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a 
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori 
spese documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal 7 febbraio 
2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di 
classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo 
periodo, nonche' apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo 
e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori 
e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244. 
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo 
complessivo non superiore a 10.000 euro. 
3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del 
presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i 
soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono 
previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento 
dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni 
alle filiere medesime, nonche' alle iniziative promozionali gia' assunte per 
stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e 
manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto 
degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni 
datoriali e sindacali. 
omissis
Art. 7-quater
Patto di stabilita' interno
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» e' sostituita dalle seguenti: «d'intesa 
con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite 
dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite 
dalle seguenti: «200 milioni». 
omissis
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
presentato alle Camere per la conversione in legge.