Legge 8 luglio 1980, n. 319
Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori 
per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria
 
Art. 1
Classificazione dei compensi.
  - I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le 
  operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia penale 
  e civile si distinguono in onorari e indennità. 
 
  - Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo. 
 
 
Art. 2
Onorari fissi e variabili.
  - La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle 
  redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti 
  materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell’incarico e approvate 
  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia 
  e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
 
  - Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto 
  delle difficoltà dell’indagine e della completezza e del pregio della prestazione 
  fornita.
 
  - Se l’autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l’urgenza 
  dell’adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto 
  necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino 
  al venti per cento.
 
 
Art. 3
Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
  - Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni 
  analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.
 
 
Art 4
Onorari commisurati al tempo
  - Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile 
  l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono 
  determinati in base alle vacazioni.
 
  - La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 
  e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.
 
  - L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento 
  delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere 
  aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici 
  giorni.
 
  - L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e 
  un quarto è dovuto interamente.
 
  - Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun 
  incarico.
 
  - Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla 
  presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti 
  e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
 
  - Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, 
  n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare 
  il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle 
  ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, 
  indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
 
 
Art 5
Aumento degli onorari
  - Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli 
  onorari possono essere aumentati fino al doppio.
 
 
Art. 6
Incarichi collegiali.
  - Quando l’incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti 
  tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base 
  di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta 
  per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l’autorità 
  giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente 
  e per intero l’incarico affidatogli.
 
 
Art. 7
Spese
  - I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica 
  delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico ed allegare la corrispondente 
  documentazione.
 
  - Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
 
  - Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad 
  avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto 
  ai quesiti posti per l’incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, 
  secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti 
  o degli usi locali.
 
  - Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell’ausiliare 
  hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato al perito o consulente 
  tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.
 
 
Art. 8
Durata dell’incarico
  - Qualora l’attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore 
  o all’interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito 
  ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, 
  la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo 
  alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.
 
  - Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura 
  penale e nel codice di procedura civile.
 
 
Art. 9
Indennità
  - Al perito, al consulente tecnico, all’interprete e al traduttore che per l’esecuzione 
  dell’incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 
  26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete 
  e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente 
  superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. é fatta salva la maggiore indennità 
  eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia 
  dipendente pubblico.
 
  - Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono 
  liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati 
  in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
 
  - Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto 
  sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall’autorità giudiziaria 
  e documentate.
 
 
Art. 10
Adeguamento periodico degli onorari
  - Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
  Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà 
  essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione 
  alla variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le 
  famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
 
 
Art. 11
Liquidazione dei compensi ed opposizione
  - La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all’interprete 
  e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero 
  che lo ha nominato.
 
  - La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all’interprete, 
  al traduttore ed alle parti.
 
  - Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito 
  del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì 
  trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
 
  - Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente 
  esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
 
  - Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l’interprete, 
  il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre 
  ricorso entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione davanti al tribunale o 
  alla corte d’appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le 
  sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore 
  che ha emesso il decreto.
 
  - Il procedimento è regolato dall’articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 
  794. Il tribunale o la corte su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi 
  motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’esecuzione provvisoria 
  del decreto.
 
  - Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che 
  ha provveduto alla liquidazione o all’ufficio giudiziario ove si trovino, gli 
  atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati 
  quelli coperti dal segreto istruttorio.
 
 
Art. 12
Determinazione provvisoria degli onorari
  - Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall’articolo 2 gli onorari 
  per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in 
  base alle vacazioni di cui all’articolo 4.
 
 
Art. 13
Abrogazioni
È abrogata la legge 1û dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l’articolo 
23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione 
del codice di procedura penale, l’articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, 
n. 1368, contenente disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile 
e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con 
la presente legge.
 
Art. 14
Onere finanziario
  - Al maggior onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato 
  in L. 5.742.000.000 per l’anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione 
  dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 
  del tesoro per l’anno finanziario medesimo all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento 
  “Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore 
  onorario”.
 
  - Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
  occorrenti variazioni di bilancio.
 
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