Legge 8 luglio 1980, n. 319
Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria
Art. 1
Classificazione dei compensi.
- I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia penale
e civile si distinguono in onorari e indennità.
- Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.
Art. 2
Onorari fissi e variabili.
- La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle
redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti
materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell’incarico e approvate
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
- Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto
delle difficoltà dell’indagine e della completezza e del pregio della prestazione
fornita.
- Se l’autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l’urgenza
dell’adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto
necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino
al venti per cento.
Art. 3
Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
- Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni
analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.
Art 4
Onorari commisurati al tempo
- Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile
l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono
determinati in base alle vacazioni.
- La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di L. 10.000
e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.
- L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento
delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere
aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici
giorni.
- L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e
un quarto è dovuto interamente.
- Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun
incarico.
- Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla
presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti
e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare
il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle
ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico,
indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Art 5
Aumento degli onorari
- Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli
onorari possono essere aumentati fino al doppio.
Art. 6
Incarichi collegiali.
- Quando l’incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti
tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base
di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta
per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l’autorità
giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente
e per intero l’incarico affidatogli.
Art. 7
Spese
- I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica
delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico ed allegare la corrispondente
documentazione.
- Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
- Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad
avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto
ai quesiti posti per l’incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente,
secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti
o degli usi locali.
- Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell’ausiliare
hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato al perito o consulente
tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.
Art. 8
Durata dell’incarico
- Qualora l’attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore
o all’interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito
ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili,
la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo
alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.
- Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura
penale e nel codice di procedura civile.
Art. 9
Indennità
- Al perito, al consulente tecnico, all’interprete e al traduttore che per l’esecuzione
dell’incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge
26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete
e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente
superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. é fatta salva la maggiore indennità
eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia
dipendente pubblico.
- Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono
liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati
in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
- Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto
sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall’autorità giudiziaria
e documentate.
Art. 10
Adeguamento periodico degli onorari
- Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà
essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione
alla variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
Art. 11
Liquidazione dei compensi ed opposizione
- La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all’interprete
e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero
che lo ha nominato.
- La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all’interprete,
al traduttore ed alle parti.
- Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito
del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì
trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
- Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente
esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.
- Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l’interprete,
il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre
ricorso entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione davanti al tribunale o
alla corte d’appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le
sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore
che ha emesso il decreto.
- Il procedimento è regolato dall’articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n.
794. Il tribunale o la corte su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi
motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’esecuzione provvisoria
del decreto.
- Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che
ha provveduto alla liquidazione o all’ufficio giudiziario ove si trovino, gli
atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati
quelli coperti dal segreto istruttorio.
Art. 12
Determinazione provvisoria degli onorari
- Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall’articolo 2 gli onorari
per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in
base alle vacazioni di cui all’articolo 4.
Art. 13
Abrogazioni
È abrogata la legge 1û dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l’articolo
23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale, l’articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, contenente disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con
la presente legge.
Art. 14
Onere finanziario
- Al maggior onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato
in L. 5.742.000.000 per l’anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno finanziario medesimo all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento
“Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore
onorario”.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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