Art. 1. 
 
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' 
determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 
12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni 
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo 
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non 
considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato, in termini di 
competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007. 
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare 
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti 
della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro 
ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 
2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al 
mercato e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 
208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, 
il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, 
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il 
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 
208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro. 
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto 
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o 
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle 
previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di 
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza 
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 
2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori 
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora 
permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita' a misure di 
sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di 
reddito piu' basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura 
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare 
calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della 
sicurezza del Paese. 
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze 
presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla 
lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a 
riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4. 
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: ", 
nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 
12," sono soppresse;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata 
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati 
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di 
pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di 
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' 
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, 
l'imposta non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 
e 16 nonche' in altre disposizioni di legge. 
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al 
contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' 
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, 
di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo 
d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei 
redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si 
detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non 
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 
40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 
80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo 
pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 
euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 
euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 
euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 
euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 
euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli 
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per 
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono 
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti 
con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per 
ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro 
e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La 
detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non 
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, 
spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' 
elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione 
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento 
congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella 
misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in 
caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire 
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' 
assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo 
tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo 
pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 
per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico 
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se 
l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente 
non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed 
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati 
del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' 
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si 
applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla 
detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile 
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti 
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle 
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le 
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze 
diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa 
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa 
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal 
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni 
richieste. 
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la 
detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, 
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i 
rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o 
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei 
predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo 
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli 
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), 
h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di 
lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. 
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 
euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un 
importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma 
non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma 
non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma 
non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma 
non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma 
non a 28.000 euro. 
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di 
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione 
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente 
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 
euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta' non inferiore 
a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, 
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di 
quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di 
pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare 
della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al 
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se 
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 
euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
40.000 euro. 
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di 
cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 
1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con 
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 
l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 
50.200 euro. 
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di 
zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.";
e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 
nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e 
i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono". 
7. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle 
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2, del medesimo testo unico, 
rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le 
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al 
periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all' 
articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui 
agli articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli 
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le 
detrazioni previste negli articoli 12 e 13";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 
11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni 
eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13". 
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' 
abrogato. 
9. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle 
altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, si applicano, se piu' favorevoli, le aliquote e gli 
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. 
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono 
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei 
commi da 6 a 9, secondo le modalita' indicate nel comma 322, da definire con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo 
familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno 
un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche' ai nuclei 
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano 
presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 
secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi 
annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, 
quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre 
tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di 
cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere 
ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera 
a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle 
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai 
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati di eta' 
inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano 
al pari dei figli minori anche i figli di eta' superiore a 18 anni compiuti e 
inferiore a 21 anni compiuti purche' studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di 
cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano 
applicazione a decorrere dall'anno 2008. 
12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e' 
inserito il seguente: 
"12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per 
autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla regione a 
statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 
e 2009, la predetta quota e' fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 
euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 
euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota e' 
rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri 
della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle 
regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 
rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla 
benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai 
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di 
gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello 
Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi 
erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che 
risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, 
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle 
disposizioni del presente comma". 
13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' inserito il 
seguente: 
"Art. 10-bis. - (Modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di 
settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del 
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, 
al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di 
settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della 
commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione 
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche 
ufficiali, quali quelli di contabilita' nazionale, al fine di mantenere, nel 
medio periodo, la rappresentativita' degli stessi rispetto alla realta' 
economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore e' programmata 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 
mese di febbraio di ciascun anno. 
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene 
anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti 
da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo 
settore economico". 
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti 
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, 
che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto 
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 
195, si tiene altresi' conto di specifici indicatori di normalita' economica, di 
significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e 
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle 
caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. 
Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui 
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si 
applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima 
legge. 
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' 
abrogato. 
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive 
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei 
confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli 
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di 
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal 
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere 
superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo d'imposta. La 
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e 
inizio dell'attivita', da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data 
di cessazione, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di 
attivita' svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'". 
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, e' 
inserito il seguente: 
"4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, 
primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo 
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, 
anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al 
livello della congruita', ai fini dell'applicazione degli studi di settore di 
cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi' conto 
dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui 
all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle 
attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 
40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della 
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono quelli 
indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione 
dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a 
disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare 
correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al 
contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano 
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli 
articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al 
comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 
maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 
17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in 
corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla 
lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. 
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro 
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono 
individuati specifici indicatori di normalita' economica, idonei a rilevare la 
presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro 
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attivita', di 
liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attivita', puo' 
altresi' essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla 
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo 
periodo d'imposta di esercizio dell'attivita', sono definiti appositi indicatori 
di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita' della 
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento 
della attivita' medesima. 
21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare 
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, 
anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. 
22. Sulla base di appositi criteri selettivi e' programmata una specifica 
attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per 
effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20. 
23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l'ammontare dei ricavi o 
compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi 
determinabili sulla base degli studi stessi". 
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 
1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno 
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007. 
25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 2 e' inserito il seguente: 
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata 
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati 
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di 
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non 
sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito 
d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta 
applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del 
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato". 
26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 4 e' inserito il seguente: 
"4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata 
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati 
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di 
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non 
sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta 
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della 
corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento 
di quella dichiarata". 
27. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il 
comma 2 e' inserito il seguente: 
"2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata 
del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati 
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di 
cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non 
sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, 
accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' 
superiore al 10 per cento di quello dichiarato". 
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e' inserito il 
seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di 
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente 
la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione 
del codice fiscale del destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo e' inserito il 
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di 
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente 
la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione 
del codice fiscale del destinatario". 
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto 
a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui 
l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice 
fiscale o non abbia con se' la tessera sanitaria, l'indicazione del codice 
fiscale puo' essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal 
destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di 
obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista. 
30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste 
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro 
il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di 
compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle 
entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della 
successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle 
entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di 
comunicazione, vale come silenzio assenso. 
31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le 
modalita', anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. 
Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di 
controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti. 
32. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo 
pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, e' iscritta sul Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto 
Fondo e' ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008. 
33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire 
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 
258 ad euro 2.582" e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La 
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, 
dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo 
decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle 
dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a 
condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute 
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei 
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di 
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di 
ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' 
disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e 
l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato 
pagamento della suddetta sanzione";
b) al comma 1, lettera b), primo periodo,, le parole: "da lire un milione a lire 
dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente 
articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di 
assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato 
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata";
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis 
sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale 
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del 
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali 
della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare 
di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere 
integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi 
previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno 
commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono 
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582". 
34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 
39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, 
ferma restando l'applicazione dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia' 
contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo 
a restituzione di quanto eventualmente pagato. 
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, sono abrogati. 
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli 
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie, sono 
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva 
o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. 
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per 
le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del 
termine di due anni dall' acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta 
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall' applicazione delle 
agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in 
seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio 
veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per attivita' di lavoro autonomo, mediche 
e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private e' 
effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali 
provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e 
a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito 
registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa 
nell'ambito della struttura. 
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente 
all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per 
ciascun percipiente. 
40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i 
termini e le modalita' per la comunicazione prevista dal comma 39 nonche' ogni 
altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39. 
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° 
marzo 2007. 
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano 
rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di 
lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo 
svolgimento dell'attivita'. 
43. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
"Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio 
all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto 
del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul 
reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti 
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se 
rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono 
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera 
i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 
44. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel 
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che 
svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei 
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico 
radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni 
governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, 
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed 
accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da 
cave e miniere";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni 
individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in 
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero 
individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva 
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 
del 17 maggio 1977". 
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma 
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
11.633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle 
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai 
sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 
1977. 
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti 
immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, 
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito 
della loro attivita' per la conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), 
sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non 
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la 
conclusione degli affari". 
47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "una 
somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle 
seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000". 
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito 
dai seguenti: 
"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le 
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del 
corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di 
dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i 
dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la 
ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto 
diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha 
operato per la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il 
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la 
stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le analitiche 
modalita' di pagamento della stessa. 
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in 
mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive 
modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione 
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace 
indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa 
da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti 
sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del 
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive 
modificazioni". 
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente 
legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere 
dal 4 luglio 2006. 
50. In coerenza ai principi recati dall' articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, 
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare 
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o piu' provvedimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato sono stabilite le modalita' per procedere alla rimozione dell'offerta, 
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o 
concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, 
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, 
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle 
prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al 
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. 
L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente 
disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 
180.000 curo per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di 
avere effetto tutti gli atti adottati. 
52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 
2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la 
realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da 
effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla 
realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di 
conoscere la realta' dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un 
approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, 
con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, a disciplinare le modalita' e i criteri per lo 
svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma. 
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati 
relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono 
trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle 
dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti 
residenti. 
54. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa 
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' 
tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel 
rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal 
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e successive modificazioni. 
55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le 
modalita' tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell' 
import/export alle regioni. 
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito il sistema 
integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla 
condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore 
pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e 
dell'andamento dei flussi finanziari. 
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe 
tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, 
da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che 
compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso 
e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i 
servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e 
delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la 
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. 
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all' articolo 2, la 
Commissione:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi 
nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche 
sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e 
amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall' anagrafe 
tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell' anno". 
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' sostituito dal seguente: 
"Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici, 
senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di 
cui al primo comma, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i 
medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento 
che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' 
che rendano questi ultimi non identificabili". 
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio 
dello Stato. 
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di 
monitoraggio, le modalita' per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche 
criteri di contabilita' economica, nonche' i tempi, le modalita' e le specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle 
regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilita'. 
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis e' sostituito dal 
seguente: 
"Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle 
dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 
2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 
212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e 
comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione 
delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare all' obbligo 
previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficolta' da 
parte degli intermediari nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima 
lettera a). 
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo 
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla 
lettera a) del comma 1 del presente articolo. 
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il 
contenuto e la modalita' della risposta telematica". 
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni 
periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 
dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il 
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme. 
64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono 
inseriti i seguenti: 
"25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale 
devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei 
soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei 
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del 
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni. 
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle trasmissioni sono definiti 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". 
65. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: 
"f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e collegate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno 
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi 
dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad 
oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra 
confirmatoria o penitenziale". 
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007. 
67. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in 
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio". 
68. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le 
parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da loro 
delegati,". 
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis e' sostituito 
dal seguente: 
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto 
dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. 
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 
2008 al 30 giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 
2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una 
relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e 
delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le 
condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di 
derogare ai limiti indicati nel presente comma". 
70. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, il comma 5 e' abrogato. La disposizione del periodo precedente si 
applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione 
ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla 
data del 31 dicembre 2006. 
71. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "nell'esercizio stesso e 
nei successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote 
costanti nell' esercizio stesso e nei cinque successivi". 
72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i 
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito 
la perdita riportabile e' diminuita in misura proporzionalmente corrispondente 
alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i 
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' 
riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla 
formazione del reddito negli esercizi precedenti". 
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente 
articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere 
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. 
74. All' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle societa'," sono inserite le 
seguenti: "nonche' i trust,";
2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: 
"compresi i trust,";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i 
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono 
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione 
individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi 
ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano 
altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e 
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli 
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari 
del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si 
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in 
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle 
finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un 
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust 
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la 
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, 
nonche' vincoli di destinazione sugli stessi". 
75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la 
lettera g-quinquies) e' inserita la seguente: 
"g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 
73, comma 2, anche se non residenti;". 
76. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono 
inserite le seguenti: "nonche' i trust,";
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche," sono 
inserite le seguenti: "nonche' i trust,". 
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
"a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo 
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
"a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto 
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento" ;
c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente: 
"49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e' una 
persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del 
valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 curo". 
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e 
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui 
agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di 
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti 
all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 
73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio 
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o 
integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del 
codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa 
proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un 
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, 
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto 
di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della 
condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il 
pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa 
prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e 
degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe 
dovuto essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"l-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione 
della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle 
seguenti: "dodici mesi". 
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni 
apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche' agli atti pubblici formati, 
agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle 
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
642, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 3. - (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo 
le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia 
delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito 
contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia 
delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto 
corrente postale. 
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura 
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda 
che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 
0,05. 
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad 
eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, 
all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato 
A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e' stabilita in 
euro 0,50". 
81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti: ", 
dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha 
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 
2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell' ambito dei 
concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive 
modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato 
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta 
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta 
fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari 
di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso". 
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e' 
sostituito dal seguente: 
"13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta, 
con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai 
singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con 
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun 
periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i 
versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante 
dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale 
unico dovuto per l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai 
sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete 
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14-bis, i dati relativi 
alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da 
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico 
dovuto;
f) le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' 
concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme 
dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di 
difficolta'". 
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis 
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 
82 del presente articolo, il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti 
passivi d'imposta con le modalita' e nei termini stabiliti nei decreti del 
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e 
successive modificazioni. 
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i 
seguenti: 
"Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei 
versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 
dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo 
erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e 
per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari 
in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo 
della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico 
dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi. 
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, 
l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per 
evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi 
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo 
dei versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento 
della comunicazione. 
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione 
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi 
versamenti, di cui al comma 1. 
Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale 
unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei 
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, 
risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di 
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei 
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo 
erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, 
delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il 
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 
321. 
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per 
il quale e' dovuto il prelievo erariale unico. 
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il 
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita' indicate 
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della 
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, 
delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso 
concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione 
amministrativa per tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli 
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello 
dell'elaborazione della comunicazione. 
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di 
scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle 
garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di 
concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, 
sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e 
il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva 
dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive 
modificazioni.
Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale 
unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri 
indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni 
e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate tramite 
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche 
consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, 
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, 
nonche' tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto 
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, 
penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il 
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti 
dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E' responsabile in 
solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e 
sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli 
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti 
del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come 
illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico 
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento 
trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e 
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti 
dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile 
la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato rilasciato il 
nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo 
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e 
congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro 
installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il 
concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia' 
debitori di tali somme a titolo principale. 
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono 
alIaccertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per 
gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati 
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In 
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate 
non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o 
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base 
dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero 
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 
cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi 
commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La 
sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, 
indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico. 
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui 
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui 
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di 
cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come 
illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa 
dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con 
un minimo di euro 1.000. 
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le 
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, 
lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione 
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39-sexies. - (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della raccolta 
delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 
1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente 
responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale 
unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno 
raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni. 
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di accertamento e di 
contestazione della responsabilita' solidale di cui al comma 1.
Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito 
dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, 
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, 
nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 
dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli 
e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente 
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. 
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualita' di 
cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di 
trasmissione". 
85. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine 
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli 
apparecchi di cui al comma 6". 
86. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 
7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, 
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche 
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed 
amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, 
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori 
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque 
consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle 
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle 
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun 
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, 
consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle 
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di 
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle 
vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque 
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano 
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun 
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), 
c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la 
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori 
concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 
ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per 
un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non 
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 
a 3.000 euro per ciascun apparecchio". 
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su 
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di garantire elevati premi 
ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per 
cento alle attivita' di gestione, dell' 8 per cento come compenso per l'attivita' 
dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di 
imposta unica e dell' 11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui 
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie 
di scommessa, nonche' negli ippodromi. 
88. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato introduce con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota fissa 
e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, 
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata 
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta 
previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per 
cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco. 
89. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto 
necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da 
apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative 
combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al 
Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco 
del Lotto, anche prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, 
al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa. 
90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di 
affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore 
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente piu' 
conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di 
procedura di selezione aperta ai piu' qualificati operatori italiani ed esteri, 
secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e 
comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul 
mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con 
procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed 
opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, non che' di ogni 
ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione 
di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare 
il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei 
consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al 
pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i 
preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto 
svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con 
concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita' di 
progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche 
attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una 
rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei 
concessionari della raccolta del gioco del Lotto. 
91. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del 
suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici 
connessi, nelle more dell'operativita' della nuova concessione, da affidare a 
seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad 
essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con 
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo' essere prorogato una sola volta, 
per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda 
necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. 
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, 
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del 
bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007. 
93. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le 
parole: "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di 
qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in 
cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di 
iscrizione, sono considerati giochi di abilita';". 
94. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 
384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che 
per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e 
ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio e' 
consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di 
monopolio su istanza da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle 
disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per 
le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma 
di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono 
soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell' articolo 21 
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono 
l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi 
lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un 
periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' di 
attuazione del presente comma. 
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in 
possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma 
societaria o consortile, l'attivita' di depositi fiscali nelle superfici dei 
locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla 
gestione a prescindere dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda, 
dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la 
stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle 
autorizzazioni in essere, considerando le capacita' di stoccaggio dei nuovi 
depositi come aggiuntive a quelle gia' determinate e disponendo l'obbligo di 
contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare 
commistioni, secondo modalita' da stabilire entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 
1998, n. 283, le parole: "nei sette anni successivi" sono sostituite dalle 
seguenti: "nei nove anni successivi". 
99. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, 
rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005. 
100. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 
"e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite 
dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2007". 
101. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai 
contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato e' 
specificato:
a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal 
codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. 
Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi 
unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 
73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 
dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento 
dell'imposta comunale sugli immobili. Tali indicazioni sono riportate nelle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in 
corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una 
di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore 
dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie 
locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalita' per l'attuazione 
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101. 
103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 
successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli 
immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del 
controllo e' trasmesso ai comuni competenti. 
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro 
relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo 
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente. 
105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via 
telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in 
materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, 
secondo modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica 
all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio 
comunale per i quali il servizio e' istituito, i dati acquisiti nell'ambito 
dell'attivita' di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui 
redditi. 
107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e 
le relative specifiche tecniche di trasmissione. 
108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si 
applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 
109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono 
soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono 
immobilizzazioni finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati 
nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui 
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e 
partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono 
aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale 
A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due 
precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle societa' ed enti i 
cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite 
dalle seguenti: "4) alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui 
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle 
stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate, anche 
indirettamente";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono sostituite dalle 
seguenti: "l'articolo 110";
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono 
aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due 
precedenti la predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
"3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale 
sulle attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi indicati 
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al 
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni 
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori 
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non 
esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse. 
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se piu' favorevoli ai 
contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere 
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al 
gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g). 
111. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla 
data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo 
periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento 
ovvero la trasformazione in societa' semplice e richiedono la cancellazione dal 
registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile 
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate 
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci 
siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, 
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti 
entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento 
avente data certa anteriore al 1° novembre 2006. 
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura 
della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il 
valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro 
valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 
25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. 
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima 
imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva 
e' stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, 
previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione 
ai soci del saldo attivo di rivalutazione. 
113. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e 
dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale 
esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai 
soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al 
comma 112 da parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa. 
Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente 
riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa' trasformate 
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. 
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti 
di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, 
posti in essere dalle societa' di cui al comma 111 successivamente alla delibera 
di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore 
normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del 
contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' 
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole 
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi 
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per 
l'attribuzione della rendita catastale. 
115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere 
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di 
imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo 
periodo di imposta, alle societa' che si avvalgono della predetta disciplina non 
si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 
724, e successive modificazioni. 
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura 
dell' l per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul 
valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni 
immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per 
ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a 
quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole 
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell' 
articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente 
e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui 
base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della 
base imponibile di atti e operazioni concernenti societa', enti, consorzi, 
associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono 
dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma 
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
117. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il 
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli 
assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di 
revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali 
atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 
30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato 
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli 
di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali 
nessun socio possieda direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei 
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per cento dei diritti di 
partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da 
soci che non possiedano direttamente o indirettamente piu' dell' 1 per cento dei 
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' dell' 1 per cento dei diritti di 
partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale 
civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi 
da 120 a 141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno stabilite con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del 
comma 141 entro il 30 aprile 2007. 
120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il termine del periodo 
d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con 
le modalita' che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate. L'opzione e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione 
della qualifica di "Societa' di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che 
deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, 
nonche' in tutti i documenti della societa' stessa. 
121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente 
se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale ad 
essa destinati rappresentano almeno 1'80 per cento dell'attivo patrimoniale e 
se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno 1'80 
per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della 
verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni 
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del 
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche' 
quelle detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i 
relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attivita' di 
locazione immobiliare svolta da tali societa'. In caso di alienazione degli 
immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione 
tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, 
concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di 
attivita' diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze 
realizzate. La societa' che abbia optato per il regime speciale deve tenere 
contabilita' separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di 
locazione immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra le 
informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione 
dei costi e degli altri componenti comuni. 
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due 
esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 
121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione 
delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, 
di distribuire ai soci almeno 1'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attivita' 
di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 
121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e' di 
importo inferiore a quello derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e 
dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale 
minore importo. 
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza 
dell'obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime 
speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non 
distribuiti. 
125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, 
alle societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, 
svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, 
secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche 
congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di 
voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione 
agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la societa' 
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, 
l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi 
contabili internazionali. 
126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli 
immobili nonche' dei diritti reali su immobili destinati alla locazione 
posseduti dalla societa' alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime 
ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze cosi' realizzate, al netto 
delle eventuali minusvalenze, e' assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta 
sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
con l'aliquota del 20 per cento. 
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto 
degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando 
anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 
121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore 
all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei 
diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del 
reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione 
ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso 
nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale 
costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai 
diritti reali alienati costituisce credito d'imposta. 
128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate 
annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il 
versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al periodo 
d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le 
altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a 
saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta 
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, 
sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella 
misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare 
contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. 
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili 
destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l'applicazione del comma 
127. 
130. A scelta della societa', in luogo dell'applicazione dell'imposta 
sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali 
minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo' essere incluso nel 
reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime 
speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello 
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, 
interamente come reddito derivante da attivita' diverse da quella esente. 
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, 
il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente 
dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile civilistico ad esso 
corrispondente e' assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le 
regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i 
dividendi percepiti, provenienti dalle societa' indicate nel comma 121, formati 
con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali 
societa'. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale 
sulle attivita' produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore 
della produzione attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il 
decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri 
anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente. 
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi 
precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia 
stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformita' alle norme del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si 
imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita' 
di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle 
altre attivita' eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al 
comma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione 
delle suddette quote. 
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da 
cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie 
regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva 
d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili 
derivanti dalle eventuali attivita' diverse da quella esente. 
134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento 
sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, 
derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal possesso delle 
partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta al 15 
per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti 
di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e' applicata a titolo 
d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti 
alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori 
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) 
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa' ed 
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle 
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. 
La ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta 
non e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di 
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi 
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal 
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su 
quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali 
di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, 
n. 461. Le societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime 
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei 
precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e 
da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute nelle societa' che abbiano optato per il regime 
speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli 
articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello 
da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare 
applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole. 
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di 
diritti reali su immobili in societa' che abbiano optato o che, entro la 
chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato 
il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al 
comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole 
di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento; 
tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e' subordinata al 
mantenimento, da parte della societa' conferitaria, della proprieta' o di altro 
diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve 
essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima 
delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte 
sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si 
applicano per il resto le disposizioni del comma 128. 
138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle societa' 
che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 
125, costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati si 
considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, 
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, 
sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, 
ad imposta in misura fissa. 
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i 
conferimenti alle predette societa', diversi da quelli del comma 138, trova 
applicazione la riduzione alla meta' di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248. 
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di 
investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 
137 e 138 si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su 
immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti 
in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di 
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani 
entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del 
quale e' effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le 
medesime societa' optino per il regime speciale. 
141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le 
disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In 
particolare, il decreto dovra' definire:
a) le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle 
SIIQ da parte delle competenti autorita';
b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di cui al comma 
126;
c) le condizioni, le modalita' ed i criteri di utilizzo delle perdite 
riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle 
partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da essa 
controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in 
caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che 
interessano le SIIQ e le societa' da queste controllate;
h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti 
all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente 
disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini 
delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini 
dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al 
secondo periodo del comma 134. 
142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a nonna dell'articolo 48, 
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, 
comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono 
disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di 
cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e 
delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 
giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di 
cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una 
soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle 
seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta alla 
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla 
data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le 
parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in 
acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale 
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile 
dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. 
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e' 
assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la 
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del 
medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di 
pubblicazione successiva al predetto termine";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale 
dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove 
rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale 
dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo 
importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo 
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello 
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di 
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in 
unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella 
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui 
all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato. 
143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale 
comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, 
attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definite le modalita' di attuazione del presente comma. 
144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, le parole: "e 2007" sono soppresse. 
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con 
regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta 
di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la 
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento 
tra quelle indicate nel comma 149. 
146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate 
categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni 
sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che gia' godono di 
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli 
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 curo;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti. 
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un 
periodo massimo di cinque anni ed e' determinata applicando alla base imponibile 
dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 
per mille. 
148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in 
materia di imposta comunale sugli immobili. 
149. L'imposta puo' essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria 
delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei 
luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali, allestimenti 
museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere superiore al 30 per 
cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. 
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data 
prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti 
effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. 
152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare 
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' 
ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno 
richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta 
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, 
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e 
successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui 
all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, 
nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di 
accertamento delle suddette addizionali. 
153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta 
riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i 
consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga 
alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e 
successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le 
province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la 
Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei 
comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive 
modificazioni. 
154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: 
"trenta". 
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero 
dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro 
dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante 
rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro 
i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non 
devono derivare aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a 
carico della finanza pubblica. 
156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio 
comunale". 
157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e 
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle 
disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a 
decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti 
affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per 
conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria". 
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli 
afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di 
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui 
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonche' 
degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e 
delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente 
dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' 
messi notificatori. 
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti 
dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai 
quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, 
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi 
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, e successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica 
professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea 
garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni 
caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, 
organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente 
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento 
diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell' 
articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non puo' farsi sostituire 
ne' rappresentare da altri soggetti. 
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono 
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 
ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse 
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a 
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso 
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo 
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate 
le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati 
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno 
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto 
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo 
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli 
avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' 
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa 
presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in 
sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale 
cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui 
effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario 
designato dall'ente locale per la gestione del tributo. 
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo 
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto 
definitivo. 
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero 
da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale 
provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza. 
165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, 
nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse 
legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa 
misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla 
data dell'eseguito versamento. 
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento 
all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 
167. Gli enti locali disciplinano le modalita' con le quali i contribuenti 
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di 
tributi locali. 
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria 
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti 
o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la 
disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno. 
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 
ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della 
Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia 
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e 
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono 
stabiliti il sistema di comunicazione, le modalita' ed i termini per 
l'effettuazione della trasmissione dei dati. 
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di 
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell' articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: 
"periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 
dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 
dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il 
comma 5 dell'articolo 76. 
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo 
prova contraria, quella di residenza anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta 
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni 
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli 
immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti 
sono, altresi', tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di 
durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data 
del decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle 
seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" 
fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 e' abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato. 
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta 
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche 
previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, 
concernente la disciplina del modello unico informatico". 
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. 
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate 
le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 
20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285;
c) iI terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 
4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. 
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 
178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del committente" sono 
sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e 
del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso. 
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente 
dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di 
contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo 
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per 
quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o 
dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle 
altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano 
le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
relative all'efficacia del verbale di accertamento. 
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione 
delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e' di 
competenza degli uffici degli enti locali. 
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti 
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di 
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un 
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente 
locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'. 
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso 
ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' 
giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive 
modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, 
salvi gli effetti della riabilitazione. 
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive 
modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il 
calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, 
punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158. 
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per 
l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, 
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), 
e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica 
alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti 
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la 
realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse 
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle 
comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito 
delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, 
incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle 
predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono 
esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni 
offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del 
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di 
liberalita'. 
186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, 
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di 
euro annui. 
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si 
fa luogo al rimborso delle imposte versate. 
188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione 
di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto 
anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attivita' 
lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini 
della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, 
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono 
richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non 
supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS 
derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di 
euro annui. 
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle 
amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V 
della parte seconda della Costituzione, e' istituita, in favore dei comuni, una 
compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 
1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, 
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere 
sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione e' 
applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e' operata e consolidata una riduzione 
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, 
di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed e' attribuita una quota di 
compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle 
risorse. 
191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito 
compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo 
criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere 
primariamente conto di fmalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo 
sviluppo economico. 
192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione e' determinata 
in misura pari allo 0,75 per cento. 
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 
in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine 
della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni 
e per mantenere il necessario equilibrio finanziario. 
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di 
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e 
certificati ipotecari";
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
"g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento 
degli atti";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
"h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei 
flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando 
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali 
attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a 
tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla seguente: 
"a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti 
catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)". 
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche 
in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali 
loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo 
quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti 
catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali 
affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private. 
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione 
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data 
di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia 
del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' 
per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di 
attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della 
capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, 
dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si 
applica ai poli catastali gia' costituiti. 
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei comuni di 
stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di 
tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del 
presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e 
sono tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel 
protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono 
determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al 
completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli 
di qualita' che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i 
controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli 
stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali 
di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, 
tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli 
enti locali nonche' i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro 
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. 
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e 
nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche 
modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la 
interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la 
gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio devono 
assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' 
del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico 
di connettivita'. 
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli 
attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo 
in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei 
dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' 
di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo' 
avere luogo anche mediante distacco. 
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione 
delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con 
la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attivita' 
realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed 
alle competenti Commissioni parlamentari. 
201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" 
sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o 
pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di 
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti pubblici e 
istituzioni culturali di rilevante interesse,". 
202. La lettera b) del comma 2 dell' articolo 2-undecies della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente: 
"b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al 
patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della 
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare 
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', 
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad 
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e 
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di 
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive 
modificazioni, nonche' alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi 
dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. 
Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla 
destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri 
sostitutivi". 
203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e' aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da 
adottare con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell' articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le 
modalita' e i termini del trasferimento in favore delle universita' statali di 
cui al presente comma". 
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli 
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili 
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, 
determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione 
della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e 
conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio 
utilizzato. 
205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' 
istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo 
d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote 
di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
206. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni e' 
commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune 
commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella 
zona per analoghe attivita'.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle 
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la 
riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione 
degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni 
passive, ovvero con la combinazione delle due misure. 
208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non 
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la 
razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche' i contenuti e le modalita' 
di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e 
conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti 
nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative 
modalita' attuative, comunicandole alle predette amministrazioni. 
209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono 
abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli 
articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, nonche' il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388. 
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego 
dei beni immobili dello Stato, nonche' al fine di completare lo sviluppo del 
sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui 
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero 
per i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello Stato 
per i quali si rende necessario l'accertamento di conformita' delle destinazioni 
d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di 
legittimita' per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte 
in difformita' dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al 
Ministero delle infrastrutture. 
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 210 
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui 
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformita' e di compatibilita' 
urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco 
e' trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele 
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. 
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero 
delle infrastrutture emette un' attestazione di conformita' alle prescrizioni 
urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, 
ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di 
locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa 
comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre 
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata. 
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da 
parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla tutela entro i termini 
di cui al comma 211, e' convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti 
comunali complessivi o per uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 
383. 
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita' di liquidazione 
delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi 
restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del 
demanio puo' conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente 
capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con 
apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento dell'attivita' 
affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. 
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero 
l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e societa' a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprieta' dello 
Stato per consentire il perseguimento delle finalita' istituzionali ovvero 
strumentali alle attivita' svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo 
dell'assegnazione o attribuzione e' da intendersi concreta, attuale, 
strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio 
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento. 
215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei 
soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto 
dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico 
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilita' del bene a rientrare 
in tutto o in parte nella disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia 
del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio 
esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita' previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 
367. 
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni 
pubbliche e' vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, 
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la 
dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella 
disponibilita' del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso 
dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in 
uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per 
lo svolgimento di attivita' funzionali alle finalita' istituzionali 
dell'Amministrazione stessa. 
217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per 
essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono 
sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta 
di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, 
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di 
dismissione programmati. 
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli 
atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente 
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello 
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento". 
219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad 
uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate 
dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. 
220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei 
delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "314, 316, 316-bis, 
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
"2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del 
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". 
221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche' i proventi 
derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al 
comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia 
scolastica e per l'informatizzazione del processo". 
222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul 
trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennita' 
premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 
1968, n. 152, e sull'indennita' di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 
1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi 
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme 
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad 
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici 
e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i 
cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, 
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente il predetto 
limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15 per cento. Con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle 
disposizioni di cui al presente comma. 
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente 
riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a 
favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate. 
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di 
incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, 
immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad 
un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta la 
concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta 
rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di 
demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 
euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato 
che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come 
credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni 
previste dai periodi secondo e quarto del comma 231. 
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 
224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, 
quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto 
pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata 
pari ad una annualita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di erogazione del 
rimborso di cui al presente comma. 
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di 
incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le 
modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto 
promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove 
immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 
al chilometro, e' concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti 
autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 
detti autoveicoli, per un periodo di due annualita'. La predetta esenzione e' 
estesa per un'altra annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una 
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle 
autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, 
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i 
quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. 
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante 
la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate 
al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli 
nuovi a minore impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per 
ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 
tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e' accordato a 
fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione 
da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore 
a 3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1". 
228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed 
omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva 
o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante alimentazione 
elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un contributo pari ad euro 1.500, 
incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, 
nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 
grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, 
ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227. 
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel 
rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 
226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da 
contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e 
fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati 
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validita' per 
i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto e' stipulato a 
decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilita' di 
immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010. 
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei 
requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai 
commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare 
al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto 
del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformita' del veicolo acquistato 
ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo 
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' 
dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del 
certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del 
pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative 
all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa 
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le 
trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed 
al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali 
provvedono al necessario scambio dei dati. 
231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i. centri 
autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici 
o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del 
contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini 
della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a 
decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro 
automobilistico l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di imposta 
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione 
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' 
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte 
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti 
dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' 
dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso 
in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante 
dallo stato di famiglia. 
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata 
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano 
la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di 
circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o 
del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia 
dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato 
di proprieta' rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al 
veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia 
intestato a familiare convivente. 
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il 
venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la 
demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di 
cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli 
ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno 
avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche 
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della 
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 
dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia 
della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei 
trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le 
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica 
previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui 
al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica. 
234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro 
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 
del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero 
dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento 
degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai 
veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di 
consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti. 
235. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti 
dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e 
le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato 
alle regioni ed alle province autonome. 
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di 
acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale 
sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata 
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233, e' concessa 
l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualita'. Il 
costo di rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 
euro per ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che recupera detto 
importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le 
disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, 
le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti 
"de minimis" di' cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 
gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i 
motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e 
acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 
marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, 
gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 
31 gennaio 2007. 
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto 
il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli 
importi della citata tabella 1". 
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' 
sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare 
l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di 
impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto 
previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 
403. 
239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore, le misure della tassa 
automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto 
promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", 
di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore 
per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas 
metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui 
quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla 
immatricolazione. 
240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle 
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a 
pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione 
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice 
di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto 
tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate 
maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata 
in base alla potenza effettiva dei Motori". 
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. 
E abrogato il comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione 
aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 
e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e 
quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della 
imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo 
non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi 
dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 
2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti 
dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni 
strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente 
l'importo di 5 milioni di euro. 
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di 
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che 
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo 
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto 
di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese 
interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano 
trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle 
condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e' 
subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza 
preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine 
di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249. 
247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte 
sui redditi. 
248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi 
d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori 
operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei 
commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della 
procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la 
decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta a liquidare e versare 
l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' 
produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta 
precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti 
fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non 
sono dovute sanzioni e interessi. 
250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' 
aggiunto il seguente: 
"2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario 
si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli 
obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296". 
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' 
sostituito dal seguente: 
"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' 
turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei 
per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio 
marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, 
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, 
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, 
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. 
L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato 
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more 
dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da 
intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue 
rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, 
pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni 
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi 
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti 
alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo 
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT 
maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al 
metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato 
per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro 
quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o 
delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 
del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 
100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi 
boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al 
numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si 
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali 
e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la 
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari 
minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona 
di riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 
6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti 
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: 
fino a 200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 
metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri 
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i 
valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa 
riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto 
nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si 
applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge 
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; 
a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), 
numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una 
minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da 
parte delle competenti autorita' marittime di zona; 
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' 
commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per 
le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della 
navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della 
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito 
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area 
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori 
inerenti le superfici del 25 per cento". 
252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' 
sostituito dal seguente: 
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a 
decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio 
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e 
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto". 
253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le 
concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei 
anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della 
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni". 
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti 
i comuni interessati, devono altresi' individuare un corretto equilibrio tra le 
aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono 
inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi necessari al fine 
di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento 
della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di 
balneazione. 
255. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il 
seguente comma: 
"1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi 
finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a 
decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono 
compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima 
disposizione". 
256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e 
successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi 
contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi 
e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella 
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto 
assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il 
suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene 
demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma 
restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il 
ripristino dello stato dei luoghi. 
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio 
dovuto dalle societa' di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale 
totale o parziale, anche in regime precario, e' proporzionalmente incrementato 
nella misura utile a determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 
milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 
2009. 
259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il 
seguente: 
"Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni 
immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di proprieta' 
dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o 
locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta 
anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite 
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di 
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o 
attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute 
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o piu' 
conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre 
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al 
presente articolo. 
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' 
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per 
cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e 
riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario all'atto del 
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. 
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con 
procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al 
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque 
non eccedente i cinquanta anni. 
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni 
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia 
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o 
di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un 
indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario. 
6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e utilizzazione a fini 
economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere 
affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, in quanto compatibile". 
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredita' 
giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno 
ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri 
per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i 
beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli 
immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la disposizione 
dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivita' 
corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale non notifichi 
all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da 
eredita' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli 
immobili sui quali e' esercitato il possesso corrispondente al diritto di 
proprieta' o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la 
consistenza mediante la indicazione dei dati catastali. 
261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 11, 
qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente 
articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni 
cinquanta". 
262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, 
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
"15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio puo' 
individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralita' di 
beni immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione 
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa 
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, 
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il 
finanziamento degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai 
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo 
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle 
somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, 
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei 
beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli 
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E' elemento 
prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la 
suscettivita' di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione 
d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di funzioni di interesse sociale, 
culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' 
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le 
pari opportunita'. 
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili 
pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate 
alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il 
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato 
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili 
di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta 
sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della 
difesa, nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento giuridico-contabile".
263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto con la 
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono 
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da adottare 
d'intesa con l'Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in programmi di 
dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono sostituite dalle 
seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in 
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in 
materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Relativamente a tali 
programmi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi 
di programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti locali 
di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle 
valorizzazioni assentite.";
b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 
13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un 
valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del 
demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per 
un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia 
del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel primo 
periodo e per le medesime finalita', nell'anno 2008 sono individuati, entro il 
28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a 
complessivi 2.000 milioni di euro";
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati. 
264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' 
abrogato. 
265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6-ter e' 
inserito il seguente: 
"6-quater. Sui beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica 
dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o delle 
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano 
ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo 
paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di 
prelazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree 
protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli 
peculiari relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri di 
valutazione per la stima del valore di vendita". 
266. All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente: 
"a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le 
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese 
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei 
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento 
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore 
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le 
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese 
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei 
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento 
rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore 
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita 
nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di 
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e 
successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le 
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese 
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei 
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della 
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento 
rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale 
assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale 
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale 
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi 
comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' 
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in 
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi 
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal 
responsabile del centro di assistenza fiscale";
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite le 
seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la deduzione" fino a: "di cui 
all'articolo 10, comma 2" sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di 
cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai 
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso 
di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e 
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, 
e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo 
verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo 
in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, 
in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo 
e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2";
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" 
sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di 
lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della 
Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell' 
occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo 
deducibile e', rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle 
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di 
intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi 
di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai 
precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo' comunque eccedere il limite 
massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico 
del datore di lavoro e 1' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, 
lettera a), numeri 2), 3) e 4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni 
di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 
4-sexies". 
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal 
comma 266, spettano, subordinatamente all' autorizzazione delle competenti 
autorita' europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per 
cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, 
con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2). 
268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal 
comma 266, spetta in misura ridotta alla meta' a decorrere dal mese di febbraio 
2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con 
conseguente ragguaglio ad anno. 
269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' 
produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, puo' 
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe 
determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. 
Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° 
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore 
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 
senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268. 
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al 
comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che 
deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale 
sulle attivita' produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe 
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e' 
ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 
2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per 
l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di 
cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito 
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di ciascuna regione. 
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi 
indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree 
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo 
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, 
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a decorrere 
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino 
alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e' 
attribuito un credito d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi da 272 a 
279. 
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in 
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti 
a finalita' regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con il 
sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi ammissibili. 
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche 
mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature 
varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo 
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a 
strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree 
territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per 
la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; 
per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli 
investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del 
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei 
beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo 
d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa 
struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano 
oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro 
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di 
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto 
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. 
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano 
nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti 
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di 
Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori della pesca, 
dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito 
d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono 
ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la 
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto 
delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline 
dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione 
europea. 
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti 
eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa 
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' 
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non 
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' 
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale 
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal 
sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' 
concesso. 
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il 
secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o 
ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti 
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo 
d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono 
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio 
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno 
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo 
dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo 
d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni 
della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' 
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati 
per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti 
in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano 
anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente 
utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il 
termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo 
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni 
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta 
applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno 
dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate 
alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di 
valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi 
analoga finalita'. 
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea. 
280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 
31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella misura 
del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita' di ricerca industriale e di 
sviluppo precompetitivo, in conformita' alla vigente disciplina comunitaria 
degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285. La 
misura del 10 per cento e' elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e 
sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti pubblici 
di ricerca. 
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in 
ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo 
d'imposta. 
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei 
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti 
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state 
sostenute; l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al 
quale il credito e' concesso. 
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di 
comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle 
attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed 
accertamento della effettivita' delle spese sostenute e coerenza delle stesse 
con la disciplina comunitaria di cui al comma 280. 
284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e' subordinata,' ai sensi dell'articolo 
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, 
all'autorizzazione della Commissione europea. 
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di bandire, nei 
limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o piu' 
nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni 
previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 
del 28 agosto 2006. 
286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per cento 
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente 
e' destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale 
dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. 
Con lo stesso decreto il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita' 
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero. 
287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un 
credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di 
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche 
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. 
288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il 
rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un 
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro 
e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di 
servizi radiotelevisivi. 
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari 
soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualita' ai 
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e 
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se 
riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito 
d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini 
dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di 
conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono 
stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di 
Stato, le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, 
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009. 
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale 
del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli 
oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in 
consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi 
extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006. 
291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La prima rata 
e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse. 
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, 
oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e 
10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione 
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle 
locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' 
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi 
dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In 
caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono 
dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del 
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per 
ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del 
citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella dichiarazione annuale relativa 
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni 
l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione 
dell'opzione e' compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte 
ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso 
per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione. 
293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 e' inserito 
il seguente: 
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti 
ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato 
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere 
adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal 
presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo 
escluda espressamente". 
294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, e' 
inserito il seguente: 
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, 
del regolamento approvato con decreto del Ministro delle fmanze 11 settembre 
2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di 
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al divieto, per i 
legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici 
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici 
dipendenti". 
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti 
le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131. 
296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, 
anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al personale docente presso le 
universita' statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella 
misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente 
rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per 
l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica. 
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della 
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e 
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono stabilite le modalita' di 
attuazione delle disposizioni di cui al comma 296. 
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' 
istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, 
destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e 
continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate 
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo 
di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, 
definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui 
al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei 
limiti di stanziamento di cui al periodo precedente. 
299. All'articolo 67 del testo' unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le 
seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di 
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che 
perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e 
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici". 
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al 
n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura 
connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte 
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, 'di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli altri 
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente 
indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e 
degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari 
al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi 
non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un 
massimo di euro 50.000". 
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse 
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il 
contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, 
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso 
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti 
e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni 
di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a 
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 
50 per cento. 
306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: 
"edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti: 
"edilizia residenziale convenzionata". La disposizione recata dal periodo 
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private 
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, 
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la 
determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del 
citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 
del 1986. 
308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite 
dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: 
"Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche 
progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di 
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di 
cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi 
dalla richiesta". 
309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e successive modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone 
fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei 
confronti di persone fisiche". 
310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e successive modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di 
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento 
della cessione," sono soppresse. 
311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, 
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie 
locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attivita' per le 
quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.";
b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono 
sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma". 
312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la 
parola: "devianza," sono inserite le seguenti: "di persone migranti, senza fissa 
dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a 
scopo sessuale e lavorativo,". 
313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal 
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", 
nonche' quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli 
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione 
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, 
n. 239". 
314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, e' sostituito dal seguente: 
"2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti 
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro 
gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati 
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista 
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, 
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo 1° aprile 1996, n. 239"". 
315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e 
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri 
dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono 
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis," sono 
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli 
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione 
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, 
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi 
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58,";
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita' economica 
europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: 
"conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione 
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che 
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". 
316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' o 
enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non 
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e 
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi 
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive 
modificazioni, emanato in attuazione dell' articolo 11, comma 4, lettera c), del 
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso 
di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di 
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati 
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti 
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui 
al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive 
modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della 
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento 
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai 
precedenti". 
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modificazioni, le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono 
sostituite dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri 
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico 
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 
settembre 1996, e successive modificazioni". 
318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di 
deduzione forfettaria delle spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 
per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 
35 anni". 
319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: 
"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per 
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle 
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o 
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive 
modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una 
universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da 
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per 
unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1' universita' o 
in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per 
gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non 
supera 40.000 euro";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite dalle 
seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo periodo del medesimo 
comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed 
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera 
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi 
stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 
12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo 
articolo". 
320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il 
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche alle 
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni 
causati dalla loro circolazione". 
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, e' 
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi 
percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono 
ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in 
favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono 
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie 
delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 
e sono definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente riduzione dei 
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di 
Bolzano. 
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' quelle 
dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che 
le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di 
autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico 
siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, 
ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera 
a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a 
quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del 
medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno 
effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore 
del presente decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,", sono 
inserite le seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata," sono 
inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in 
materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la seguente: 
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse 
da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui 
all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si 
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto 
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano 
commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le 
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello 
Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta". 
326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e 
c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni 
situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti". 
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito 
dal seguente: 
"37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla 
data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° 
giugno 2008". 
328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti 
i seguenti: 
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 
1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere 
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti 
apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione 
nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito 
dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono 
soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la 
trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo 
le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. 
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le 
modalita' di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore 
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi 
medesimi". 
329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato 
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' 
ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto. 
330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite le 
seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia 
abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno 
realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere 
c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data 
di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il 
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di";
b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del 
numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi 
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli 
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della 
costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale 
termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro 
anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata". 
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai 
numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese 
in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e 
loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di 
convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui 
all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella 
tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il 
seguente numero: 
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in 
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li 
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui 
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457". 
332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la 
lettera c) e' aggiunta la seguente: 
"c-bis) a societa' che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi 
da altra societa' controllata, controllante o controllata dalla stessa 
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice 
civile". 
333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 
2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto 
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui 
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12," 
334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" 
sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono inserite le seguenti: 
"di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
"1-bis.l. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono 
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 
1-bis";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, 
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, 
sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle 
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per 
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze. E tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in 
cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui 
costo unitario non sia superiore a curo 516,4. La deduzione dei canoni di 
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa a condizione che la durata 
del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un 
minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni 
immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni 
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), 
la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che 
la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di 
locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta 
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e 
alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, 
che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei 
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di 
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni 
materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal 
registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in 
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi";
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli 
immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non 
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente 
all'esercizio dell' arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per 
cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, 
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella 
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili 
nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 
degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili 
ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono". 
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell' 
ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali 
per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili 
acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di 
locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi 
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. 
336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
"d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a 
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali". 
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall' articolo 8, comma 
4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il 
contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di 
partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini 
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti 
soggetti. 
338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2007". 
339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il comma 34 e' sostituito dal seguente: 
"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca 
dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui 
al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a 
disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio 
provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto 
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute 
nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in 
particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, 
l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e 
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione 
del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e 
sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di 
aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei 
redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al 
completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili 
interessati; i nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal 10 
gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: 
"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite 
dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo 
sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti 
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali 
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini 
fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del 
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
rende nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli immobili 
individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, 
della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, 
e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione 
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e 
sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i 
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento 
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta 
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al 
periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio 
provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto 
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in 
conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 
aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali 
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti 
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui 
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza 
di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di 
cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 
territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per 
l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni 
previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive 
modificazioni". 
340. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di 
recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle citta' del Mezzogiorno, 
identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro 
storico di Napoli, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello 
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di 
programmi regionali di intervento nelle predette aree. 
341. Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di 
particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per 
effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in 
conformita' e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di 
Stato a finalita' regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare 
quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione. 
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni 
interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle 
risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche 
urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sono definite le modalita' e le procedure per la concessione del cofinanziamento 
in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di 
cui al comma 340 concedibili, secondo le modalita' previste dal medesimo 
decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate. 
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, 
anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, 
provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e 
presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette 
attivita'. 
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad 
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono 
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione 
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati 
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore 
massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo. 
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad 
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' 
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache 
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una 
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi 
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che 
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della 
Tabella 3 allegata alla presente legge. 
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative 
all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi 
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in 
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 
universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore 
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo. 
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per 
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore 
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo. 
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e' concessa con 
le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 
41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti 
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un 
tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora 
introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un 
"attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un 
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia 
primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori 
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, 
ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova 
costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche 
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche 
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro eventuale 
realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato 
di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. 
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le 
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le 
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347. 
350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di 
costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo 
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna 
unita' abitativa". 
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di 
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di 
inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, 
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per 
metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per 
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, 
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di 
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un 
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il 
predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di 
progettazione. 
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro 
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e 
l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di 
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione. 
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la 
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi 
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione 
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro 
per ciascun apparecchio, in un'unica rata. 
354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore del 
commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione 
nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, 
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei 
costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad 
alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade 
fluorescenti di classe A purche' alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto 
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di 
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento 
ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio 
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del 
flusso luminoso. 
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito 
per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si 
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354. 
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al 
comma 362. 
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista 
della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli 
utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per 
l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio 
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 
880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una 
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad 
un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio 
televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga 
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione 
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per 
il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, 
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del 
primo periodo del presente comma. 
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per 
l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza 
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori 
esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 
e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per 
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo 
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata. 
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per 
l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su 
impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione 
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro 
per intervento, in un'unica rata. 
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza 
e i variatori di velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di 
spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocita' 
(inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di 
quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle 
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite. 
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le 
caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al 
comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralita' 
tecnologica e la compatibilita' con le piattaforme trasmissive esistenti, 
nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 
357. 
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul 
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, 
in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto 
al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel limite di 100 
milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a 
copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della 
fornitura energetica per finalita' sociali. 
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' 
istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una 
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui. 
364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le 
modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 
362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte 
dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili 
a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una 
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di 
efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361. 
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati 
accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la 
individuazione o la creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture 
amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la 
gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte 
essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362. 
366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 
625, e successive modificazioni, le parole: "incluse nell'obiettivo n. l di cui 
al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive 
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno". 
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di 
attuazione della direttiva 2003/301CE relativa alla promozione dell'uso dei 
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' 
sostituito dal seguente: 
"Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti 
obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di 
immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi 
come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti 
immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, 
concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 
1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative 
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali 
e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le 
immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi 
nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater e' sostituito dal seguente: 
"Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 
1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti 
a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per 
autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale 
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati 
al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono 
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, 
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura 
dell' 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in 
consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; 
a partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per 
cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, 
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto 
per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, 
tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere 
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione 
delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione 
del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa 
o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e 
suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali 
di nuovi biocarburanti. 
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per 
l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di 
filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto 
della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti 
quadro o contratti ad essi equiparati. 
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai 
sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE 
e il bioidrogeno. 
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti 
ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel 
settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei 
biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto ed il 
riscaldamento pubblici. 
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i 
soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse 
e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e 
varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti 
di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' 
della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e 
registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del 
biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e 
distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla 
biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione 
dei siti di produzione". 
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 e' 
sostituito dal seguente: 
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la 
produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili 
agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da produzioni 
vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti 
da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli 
imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito 
agrario". 
370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di 
curo a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del 
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244. 
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all' articolo 21:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per 
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione 
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di 
deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere 
usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni di cui all'articolo 61."; 
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
"Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni 
prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale 
con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un 
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere 
impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota 
di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come 
carburante di cui all'allegato 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e 
forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i 
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per 
partecipare al programma pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del 
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione 
consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli 
operatori su base pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese 
di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme 
di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono 
fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui 
quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del 
programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun 
anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente 
alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano 
immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o 
parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un 
beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative 
assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del 
predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni 
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 
luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' 
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo 
della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della 
Commissione europea. 
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata 
in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del 
contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i criteri di cui al 
predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori 
che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui 
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata 
autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto 
quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa 
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del 
contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori 
di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati 
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita' 
di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, 
proporzionalmente a tali quantita'. L'eventuale mancata realizzazione delle 
produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai 
relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza 
dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la 
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito 
del programma pluriennale per i due anni successivi. 
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, 
i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e 
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi 
industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie 
alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle 
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi 
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche 
agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di 
validita' del programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura 
dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1. 
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di 
cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, 
senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello 
della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente 
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva 
autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo 
della Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma 
e' subordinata all'autorizzazione stessa. 
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al 
programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente 
decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del 
predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta 
relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine 
agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri". 
372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino 
un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma 
triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le 
aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come 
carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 
litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 
298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.";
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, 
entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo 
dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione 
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le 
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini 
dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro 
idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero 
ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui 
al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole 
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i 
costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei 
sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al 
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla 
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da 
emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente 
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell' aliquota di accisa sulle benzine di cui 
all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, 
lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della 
aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto 
dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 maggio 2003, relativa alla 
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei 
trasporti". 
373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e' subordinata, ai sensi 
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, 
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 
374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all' articolo 
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, assegnato secondo le modalita' di cui all'articolo 22-bis, comma 2, 
primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 
16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata anche come 
combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 
euro 16.726.523 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le iniziative a 
vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico, relativamente alle disponibilita' recate ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 ottobre 2005. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di 
cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalita' dettate dall'articolo 
1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero 
non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e 
lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, 
della medesima legge n. 266 del 2005. 
376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 
520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non 
utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei 
medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, 
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 
2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 
milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico. 
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 
22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere 
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le 
finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui 
all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto 
legislativo n. 504 del 1995. 
378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 
", da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla 
Commissione biocombustibili, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387" sono soppresse. 
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto 
dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende 
quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 
380. E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per 
ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore 
agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, 
dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera l), del decreto 
legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui 
al presente comma. 
381. All' onere derivante dall' attuazione del comma 380, pari a un milione di 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, 
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 
382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione 
della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai 
seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai 
contratti di coltivazione di cui all' articolo 90 del regolamento (CE) n. 
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui 
provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attivita' forestali e di 
trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la 
formazione di distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da 
pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o 
integrare il contenuto di carbonio nel suolo. 
383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del 
comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, 
della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi 
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di 
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito 
nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e 
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti 
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di 
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".
385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e' soppresso. 
386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, sono sostituiti dai seguenti: 
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono 
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati 
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono 
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati 
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono 
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. 
L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere 
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione 
di dati e documenti sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di un 
adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative 
riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere 
forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali 
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo 
stesso decreto. 
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti 
i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei 
documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia 
del territorio. 
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, 
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresi' 
ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed 
il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati 
la cui acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione 
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le 
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive 
modificazioni". 
387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle 
spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita' immobiliare, ferme 
restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia 
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 
al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007. 
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo 
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. 
389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli 
esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito 
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di 
contributi ai gestori di attivita' commerciali per le spese documentate e 
documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e 
delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello 
sviluppo economico e della solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e 
criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma. 
390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta 
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli 
otto periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell' 1,9 
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' 
stabilita nella misura del 3,75 per cento". 
391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la 
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 
dicembre 2007. 
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti 
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2007. 
394. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni 
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, 
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 
256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per 
combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° 
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 
2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, 
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento 
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del 
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per 
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni 
ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il 
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e 
dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio 
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), e' 
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Com missione europea ai 
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' 
europea. 
396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate 
nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati 
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 
397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in 
corso alla data del 31 dicembre 2006. 
398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono 
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". 
399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito 
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di 
cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 
400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006. 
401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di 
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature 
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla 
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono 
deducibili nella misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente 
periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di 
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese 
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". 
402. 11 comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' 
sostituito dal seguente: 
"3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di 
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature 
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla 
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono 
deducibili nella misura dell'80 per cento". 
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il 
medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini 
delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, 
si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata 
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402. 
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei 
costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, si provvede: 
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non 
generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di 
quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello 
dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni 
organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure 
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel 
quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, 
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici 
dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante 
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro 
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la 
riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove 
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di 
efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro 
competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e 
strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via 
prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata 
specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare che il 
personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, 
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, 
provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse 
umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di 
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle 
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore 
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, 
della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione 
del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare 
all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica 
aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate 
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio 
unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei 
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro 
emanazione. 
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate 
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i 
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle 
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve 
concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 
9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che 
specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste 
nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, 
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con 
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in 
essere e dei relativi tempi e termini. 
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto 
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le 
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle 
organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, 
idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto 
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I 
predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani 
non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente 
comma si applica anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di 
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle 
Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla 
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto 
divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio 
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio 
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono 
i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al 
primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera 
f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di 
supporto. 
412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per 
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 
413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, 
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui 
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il 
rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal 
comma 408. 
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di 
cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono 
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di 
risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata 
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 
dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e 
dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' 
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni 
l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' 
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle 
strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 
429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per 
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 
2009. 
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione 
previste dai commi 418 e 419, e' istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani 
straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale gia' assunto o 
utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. 
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni 
sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le 
procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni 
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, 
altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le 
relative modalita' di selezione. 
419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di 
ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque mini successivi 
all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta 
responsabilita' patrimoniale dell'autore della violazione. 
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e' autorizzata la spesa 
di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo puo' essere, 
altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito 
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti 
per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento 
prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito 
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per 
cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche, 
eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di 
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di 
programmazione economico finanziaria. 
421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le 
parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai commissari 
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, e". 
422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresi' 
all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche 
categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e 
di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in 
termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle 
disposizioni legislative medesime". 
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa. 
424. All' articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le 
seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano l'articolo 
1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente 
comma";
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la 
funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si 
applica, altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui all'articolo 
7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di 
regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 
dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria 
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione 
ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista 
dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di 
nuove funzioni agli stessi ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero 
dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per 
l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici 
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e 
indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei 
procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attivita' 
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, alle realta' etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificita' 
dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire 
principalmente la prossimita' dei servizi resi al cittadino. 
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione 
periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e' ridefinita su base 
regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunita', interregionale e 
interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di 
gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza. 
427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si 
provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle 
finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, nonche' delle Ragionerie provinciali 
dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti 
centrali. 
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 
404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti 
denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e 
"Ragionerie territoriali dello Stato". 
429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali 
dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo 
svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle 
commissioni mediche di verifica. 
430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita' 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della 
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative 
funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa 
Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto 
tecnico-logistico. 
431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica 
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte 
alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonche' dei presidi 
esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato. 
432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai 
regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e 
successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme 
concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo 
ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della 
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonche' il loro 
successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi 
provvedimenti, si provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti 
generali di pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento 
nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza 
della spesa. 
434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono 
derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 
8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009. 
435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse umane, 
logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento 
dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di 
sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro 
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di 
carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi 
territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione 
della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno 
pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l'anno 
2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439. 
436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. 
437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, 
i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in 
uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di 
regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall' amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto 
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede 
alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita' per il "Centro polifunzionale 
della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 
1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 
2005, nonche' alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del 
presente comma. 
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di 
polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il 
Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare 
convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione 
logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. 
Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici 
nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle 
relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, 
degli affari generali, dei provveditorati e della contabilita', non puo' 
eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle 
amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di 
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle 
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore 
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali. 
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di 
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il 
parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni 
organiche. 
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui 
al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere 
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del 
comma 440. 
444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il 
monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e 
ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e 
alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del 
parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo 
svolgimento delle funzioni di supporto. 
445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di 
cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del 
parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia 
sono revocati o sciolti ed e' nominato in loro vece, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario 
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attivita' 
istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, 
all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444. 
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e 
sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione 
per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte 
le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma 
dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure 
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del 
tesoro. 
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalita' di erogazione del 
pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del 
bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma 
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 
dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa 
l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle 
competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai 
sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 
448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 
ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle 
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le 
tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di 
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano 
i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali 
di riferimento. 
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 
451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga 
alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto 
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e 
servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 
38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata l'introduzione 
dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione. 
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le 
convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete 
telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per 
cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di 
imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli 
acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui 
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni. 
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto 
della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi 
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione 
dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui 
livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono 
utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall' 
attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dello Stato. 
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto 
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai 
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in 
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti 
del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi 
sede nel medesimo territorio. 
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di 
competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, e successive modificazioni. 
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, 
perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e 
realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di 
beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita' interno, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete 
delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la 
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalita' e 
monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. 
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalita' di cui al 
presente articolo, nonche'" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui 
alla lettera c) del comma 2," sono soppresse. 
459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del 
consiglio di amministrazione della Societa' di cui al decreto legislativo 9 
gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di cui all'articolo 13, comma 2, 
lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' ridotto a tre. I 
componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla 
data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono 
nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica 
anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle 
societa' di cui al comma 461. 
460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed e' 
societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico 
definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della Societa' e 
approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale 
di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e 
straordinaria della Societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, 
ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva 
approvazione ministeriale. 
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro 
dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 
marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni 
societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di 
riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero 
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo 
stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle 
partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' 
d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito 
alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative 
partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle 
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da 
tasse. 
462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse 
le parole: ", regionali e locali". 
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono 
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il 
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della 
societa' e ne riferisce al Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
"6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte 
stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della 
Societa'.";
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo 
economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di 
coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere". 
464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le 
parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse. 
465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri 
Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al 
contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle 
societa' non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e 
rispettive societa' controllate e collegate, al fine di rendere la composizione 
dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'. 
466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il 
conferimento di nuovi incarichi, nelle societa' di cui al comma 465, i compensi 
degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 
2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 
euro annui, a cui potra' essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 
50 per cento della retribuzione fissa, che verra' corrisposta al raggiungimento 
di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati 
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione 
al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il 
Ministro dell'economia e delle finanze puo' concedere autorizzazioni in deroga. 
Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa' non potranno 
inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, 
prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una 
annualita' di indennita'. 
467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli 
incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attivita' propedeutiche 
ai processi di dismissione di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e 
delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei 
presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi. 
468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a 
dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche' ai voli 
transcontinentali superiori alle cinque ore. 
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il 
complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonche' 
di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi, con uno o 
piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, 
senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al 
riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti 
alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica. 
470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle 
norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura. 
471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: 
"e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono 
sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto alla vigilanza del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive 
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto 
organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde 
consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da 
realizzare una piu' efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie 
disponibili". 
473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e 
i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente 
deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi 
regolamenti". 
474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita la 
Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le 
seguenti finalita' di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e 
di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle 
amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una 
diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unita' 
elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento 
della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando 
i processi di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione 
delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con 
evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti 
alle autorizzazioni legislative di spesa, nonche' con una prospettazione delle 
decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per 
macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche 
amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei conti di cassa e di 
contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei 
principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti 
finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche' 
all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in 
relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio' sui flussi 
di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell'economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema 
statistico nazionale, 1' affidabilita', la trasparenza e la completezza 
dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, 
studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in 
attuazione del comma 480. 
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi 
predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri 
competenti in relazione alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 
gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al 
Parlamento una relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul 
programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la 
propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, 
con priorita' per le attivita' di supporto del programma di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, e' 
istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui 
e' preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di 
personale appartenente al Dipartimento stesso. 
477. Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al comma 474 
si avvale, altresi', della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, e successive modificazioni, la quale e' contestualmente soppressa. La 
Commissione puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti 
per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della 
legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso 
ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche' 
l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, 
ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A 
tal fine e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 
2007. 
478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con 
proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le 
regole per il suo funzionamento, nonche' la data di inizio della sua attivita'. 
I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di 
alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di 
finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata 
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle 
competenti Commissioni parlamentari. 
479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un 
triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta. 
480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi 
anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un 
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle 
amministrazioini centrali, anche in relazione alla applicazione delle 
disposizioni del comma 507, individuando le criticita', le opzioni di 
riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei 
risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'. 
Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le 
amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero 
dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi 
settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del 
comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le 
difficolta' emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla 
allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia 
della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al 
presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria 
presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 
30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del 
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle 
amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative 
di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da' conto dei 
provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482. 
481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e 
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e' 
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non 
inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le 
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere 
dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000 euro in 
favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture 
di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre 
istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui al 
presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell' economia e 
delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di reclutamento 
di personale con elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento 
sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il 
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di 
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o 
piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro 
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi 
sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o 
alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, 
nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi 
e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che 
svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della 
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di 
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e 
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero 
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste 
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando 
quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, 
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, 
gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle 
passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, 
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in 
liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera 
b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati. 
483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento 
dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 
310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo da' conto dei 
provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al 
comma 480. 
484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del 
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni 
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive 
modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. 
485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come 
sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
e' sostituita dalla seguente: 
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti 
ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, 
veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di versamento fissate dal 
Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad 
approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni". 
486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
sono sostituiti dai seguenti: 
"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e 
delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o piu' Ispettorati 
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 
1956, n. 1404, e successive modificazioni, e' destinato alle altre attivita' 
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli 
enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli 
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei 
servizi ai fini dell'indennita' di anzianita' e del trattamento integrativo di 
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto 
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti 
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano 
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 
dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione 
delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura 
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di 
perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al 
giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni 
previdenziali del personale degli enti soppressi". 
487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
finanziario 2006 e successivi e' annualmente determinato con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno 
precedente dalla societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del 
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso 
degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione 
vigente. 
488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa interamente 
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti 
in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta 
amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa 
interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico 
patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla 
data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM 
e delle predette societa', con conseguente estinzione delle stesse e con 
contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La societa' 
trasferitaria procede alla cancellazione di tali societa' dal registro delle 
imprese. 
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno 
successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze 
del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e' 
presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta 
amministrativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno 
centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle societa' di 
cui al comma 488. 
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario 
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento 
tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre 
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale 
e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito 
finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra 
l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di tutti i 
costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti 
patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la 
chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, 
uno ciascuno, da EFIM e dalla societa' trasferitaria e il presidente e' scelto 
dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per 
i periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il 
decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore 
stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il 
trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al 
Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 
494. 
491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede alla 
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione 
degli attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei 
contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, 
assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali 
patrimoni dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio 
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base 
alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali 
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la 
garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 
33, e successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e 
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un 
apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per 
conto dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno 
finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse 
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso 
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla 
liquidazione dei patrimoni trasferiti. 
492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria subentra 
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM 
in liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui al comma 488, in 
luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza 
mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative 
a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per 
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare 
di 300.000 euro. 
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei 
periti di cui al comma 490, determina l'eventuale maggiore importo risultante 
dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura 
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di 
tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per 
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua 
quota del 30 per cento e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione 
del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle 
liquidazioni coatte amministrative delle societa' non interamente controllate, 
direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, 
nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse 
decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta 
dalla societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e' disciplinato 
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. 
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 
488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo 
e onere tributario comunque inteso o denominato. 
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto 
compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione. 
497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o piu' 
decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 488 a 496. 
498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della 
legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria 
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i 
commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione 
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal 
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro 
dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al 
medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, 
dell'incarico relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria, 
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi 
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie 
organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto 
l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi professionali associati 
o a societa' tra professionisti, in conformita' a quanto disposto all'articolo 
28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 
successive modificazioni. 
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non 
puo' superare la meta' del numero dei commissari in carica alla data di entrata 
in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i 
professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, 
al fine di ridurre i costi a carico dei creditori. 
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine 
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti 
ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione 
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, 
tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro 
di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e degli 
adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure. 
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura 
spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 
30 per cento. 
502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto 
il seguente: 
"1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e' 
esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, 
comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima 
facolta' e' esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 
4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al 
momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario e' 
costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione 
anche se e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura 
penale". 
503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero 
delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della 
SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche 
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, 
societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo 
settore della SOGESID Spa. 
504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della 
SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un 
subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su 
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentito il Ministro delle infrastrutture. 
505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 
10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive 
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT 
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive 
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette 
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e 
razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica 
agli organi costituzionali. 
506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, 
all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio 
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per 
l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa indisponibile, in 
maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla 
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 
milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita' 
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento 
alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del 
comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi 
(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 
4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo 
ordinario delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti 
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti 
(categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura 
obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle 
erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' alle 
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive 
modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto 
capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di 
una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree 
sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento 
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di 
attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le 
dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione 
del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, 
in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun 
anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di 
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli 
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unita' 
previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul 
fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando 
preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per 
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al 
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le 
conseguenze di carattere finanziario. 
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori 
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di parte 
corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese 
obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a 
consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per 
l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e 
non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli 
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa. 
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C 
allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo 
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per 
l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009. 
510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell' articolo 3, 
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti 
dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati 
fino al 31 dicembre 2007. 
511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' 
istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro 
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi 
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del 
Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il 
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 
finanziari, e alla Corte dei conti. 
512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' 
inserito il seguente: 
"177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano 
contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' 
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti 
peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli 
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari 
non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a 
valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti 
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del 
presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui 
onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate 
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e 
Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione 
delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare". 
513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 
2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, 
entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 
personale non superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 
1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi 
del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla 
legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a 
decorrere dal l° gennaio 2007 con le modalita' previste all'articolo 1 del 
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 febbraio 2006, n. 49. 
514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, 
l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco. 
515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto 
del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma 
dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un 
limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il 
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi 
reclutamenti. 
516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di 
contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in 
materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' 
autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 
milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di 
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla 
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. 
517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il 
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2008. 
518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e 
contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 
1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede 
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta 
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 
513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale 
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o 
che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla 
data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, 
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore 
della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante 
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle 
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante 
procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le 
amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, 
e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto 
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 
dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. 
Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti 
iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo 
restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di 
vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, 
il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di 
formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le 
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni. 
520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e' 
costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, 
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei 
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione 
dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per 
l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del 
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite 
le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato. 
521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche 
nei confronti del personale di cui all' articolo 1, commi da 237 a 242, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato 
comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto 
dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo 
per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della 
stessa legge n. 266 del 2005. 
522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree naturali 
protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della 
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad 
assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso 
pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, 
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni 
di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai 
fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 11 Ministro 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui 
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella 
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al 
presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle 
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse 
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 
2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 
agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima 
legge n. 226 del 2004. 
524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei 
segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il 
corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, 
ha una durata di nove mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi 
presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad 
accertare l'apprendimento. 
525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli 
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al 
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F 
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere 
utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione 
organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante 
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia 
penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, 
n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se 
cessati dal servizio nel limite di 500 unita' e comunque, entro un limite di 
spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti 
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite 
per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a 
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di 
autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia 
sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i 
criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalita' abbreviate 
del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto 
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per gli 
anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella 
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del 
rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. 
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle 
forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione 
del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli 
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi 
giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il 
possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco 
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di 
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. 
527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare 
rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al 
comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 
513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo 
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente 
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 
milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento 
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 
e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 
e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno 
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono 
concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei 
contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 
settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. 
Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti 
di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. 
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 
523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti 
ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo, 
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del 
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva 
di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali 
le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di 
servizio. 
530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione 
fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e contenimento della spesa, una 
quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione 
del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle 
agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione 
economicofinanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche 
in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le 
organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, 
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248. 
531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: 
"dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il 
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti 
d'imposta,";
b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per 
l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di 
rispettiva competenza,";
c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per 
gli anni 2004 e 2005";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le 
predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle 
medesime finalita' un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 
2004, ridotto del 10 per cento". 
532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' 
al personale delle agenzie fiscali". 
533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 
2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007. 
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale 
appartenente a Poste italiane Spa. 
535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2007". 
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo 
le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni 
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute 
nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui 
all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 
31 dicembre 2008. 
537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 
"A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere 
dall'anno 2010". 
538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: 
"40 per cento". 
539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
sono abrogati. 
540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
"h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del 
Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa". 
541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 
maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007. 
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti 
istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il 
Garante per la protezione dei dati personali e' autorizzato ad incrementare la 
propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della 
consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C 
allegata alla presente legge. 
543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il 
migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, puo' proporre una 
graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore 
al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa 
assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio 
statale. La delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al 
periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per 
l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro 
dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva. 
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati 
dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto 
del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno 
delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' 
autorizzato:
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale risultato 
idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a 
complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione 
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento 
delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore 
ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione. 
545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata 
la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), 
e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b). 
546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva 
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate 
per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 
milioni di euro. 
547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la 
contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in 
applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, e' reso esigibile 
interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al 
medesimo comma 546. 
548. All' articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 
e' sostituito dal seguente: 
"7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi 
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i 
quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame 
dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine 
puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per 
motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del 
Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro 
i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve 
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti 
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva 
l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle 
clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il 
cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' 
trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato 
di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso 
comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico 
del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle 
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il 
termine di cui al comma 3 del presente articolo". 
549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale 
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per 
l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni 
di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e 
di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di 
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a 
quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da 
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi 
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione 
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali 
esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in 
campo internazionale. 
550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno e' 
incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro. 
551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle 
funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 
e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati 
in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attivita' di 
programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS 
Spa e sui concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui all'articolo 
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006. 
552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un 
importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il 
funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi 
dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive 
modificazioni. 
553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere 
dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita' di 
cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai 
dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata 
somma. 
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e 
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a 
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, 
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in 
istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, 
idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni 
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero 
nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti 
da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai 
contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi 
sindacali. 
556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti 
pubblici diversi dall' amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi 
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla 
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei 
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo 
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative 
risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai 
criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al 
comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili 
presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive 
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale 
dipendente. 
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti 
al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche 
attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A 
tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai 
principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del 
presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, 
commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la 
determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa 
al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di 
riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando 
quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono 
disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti 
di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di 
stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in 
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a 
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua 
tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della 
presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' 
sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste 
da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a 
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di 
prove selettive. 
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 
dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilita' 
collettiva alla data del 29 settembre 2006 puo' essere inquadrato a domanda 
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che 
procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle 
condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota 
non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i 
quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata 
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. 
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di 
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le 
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni 
e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non 
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al 
primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle 
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a 
seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 
luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, 
previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro 
delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche 
in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative 
vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento 
servizio. Su dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale 
professionalita' acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili 
corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza 
aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, 
attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal 
Dipartimento per le politiche fiscali. 
564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di 
Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo' essere destinata 
ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato 
e a forme flessibili di lavoro". 
565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del 
protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza 
delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso 
la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per 
gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non 
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare 
dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche 
le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con 
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese 
di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per 
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese 
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti 
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono 
essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o 
privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di 
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito 
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento 
degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo 
indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 
dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di 
lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze 
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito 
e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), puo' essere valutata la 
possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale 
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le 
regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono 
nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni 
di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della 
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 
191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la 
consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa 
complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti 
del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 
dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da 
quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi. previsti dalle 
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di 
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale 
dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli 
anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica 
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario 
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata 
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso 
contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque 
assicurato l'equilibrio economico. 
566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza epidemiologica, 
prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli 
Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere 
all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione 
organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato 
annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo 
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede 
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in 
servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale 
requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della 
presente legge purche' abbia superato o superi prove selettive di natura 
concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 
2001, n. 3, e' rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti 
zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le 
attivita' da svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli 
stessi di quota parte del predetto stanziamento. 
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da 
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, 
all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in 
servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei 
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di 
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 
247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione 
degli interventi. 
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla 
applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del 
Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, e' 
destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero. 
569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive 
modificazioni, e' abrogato. 
570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 
331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono 
ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007. 
571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva, il Comando dei carabinieri per 
la tutela del lavoro e' incrementato di sessanta unita' di personale, di cui tre 
tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici 
sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in 
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle 
norme vigenti. 
572. Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il ricorso ad 
arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unita' di personale, 
in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni. 
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 
per cento di unita' gia' in possesso di esperienza e capacita' operativa nella 
materia giuslavoristica. 
574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all' ecomafia ed alle 
altre forme di criminalita' organizzata in campo ambientale, anche attraverso 
azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi 
di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell' ambiente 
sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche 
del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che e' a tale fine 
autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un 
massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due 
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico 
dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. 
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di 
Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, 
della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal 
1° gennaio 2007. 
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento 
retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, 
e' corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con 
riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 
euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 
2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base 
retributiva cui applicarlo. 
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche 
disciplinati i criteri applicativi dell' articolo 22-bis, comma 1, dello stesso 
decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma 
trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, 
terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, 
nonche' del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai 
trattamenti indennitari comunque denominati in godimento. 
578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli 
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, 
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e' 
riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati 
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge. 
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 
577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro 
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative. 
580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, 
di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una 
selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno 
alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella 
sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita 
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata 
come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di 
diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla 
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della 
pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le 
relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla 
Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi 
diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore 
dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle 
finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita', 
mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive 
amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie 
armonizzazioni ordinamentali. 
581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e 
sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e 
trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche 
amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione 
europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; 
supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi 
dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, 
nella definizione dei programmi formativi. 
582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello 
Stato e' affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, 
costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere 
militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari 
comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresi' 
per la formazione dei loro dirigenti. 
583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si 
avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro 
dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di 
competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco 
nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa 
attivita' di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle 
iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da 
esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta 
dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture 
accreditate. 
584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore pubblico, 
stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il 
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il 
concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di 
qualificata formazione universitaria. 
585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il 
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si 
provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare 
il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle 
amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o 
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di 
finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute 
e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita' 
formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o 
analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell'attivita' della Agenzia per la formazione 
come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione 
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione 
all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la 
razionalizzazione delle attivita' delle strutture di cui al comma 580, la 
realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle 
relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche 
mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi 
organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una 
qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione 
amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati 
anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti 
sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente 
dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e 
delle strutture autonome;
e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle 
strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; 
attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e dotazioni 
umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo 
determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; 
scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle 
risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita' di cui 
al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque 
partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti 
anche altre attivita';
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto 
della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la 
formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di 
equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le 
organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici 
dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento 
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, 
commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una 
riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di 
euro negli anni 2008 e seguenti. 
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, 
regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito 
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei 
consorzi di cui fanno parte e delle societa' a totale o parziale partecipazione 
da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura 
della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei 
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante. 
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 
587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte 
dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa', o a 
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. 
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una 
cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene 
detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo 
Stato nel medesimo anno. 
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni 
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del 
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione 
europea. 
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel 
sito web del Dipartimento della funzione publica. Il Ministro per le riforme e 
le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; 
gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a 
carico dell'Ente. definite alla data di entrata in vigore della presente legge".
593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle 
societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione 
dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di 
commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto 
dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica 
non quotate in borsa, non puo' superare quella del primo presidente della Corte 
di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo 
puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con 
l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, 
attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto 
interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di 
violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario 
del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di 
una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. 
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi 
dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da 
trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle 
regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, 
o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la 
promozione economica, commerciale, turistica. 
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al 
comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute 
nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente 
trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno. 
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio 
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei 
parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. 
597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli 
enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non e' consentito a comuni e 
province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza 
in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate 
per la promozione economica, commerciale, turistica. 
598. E fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con fondi 
derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese 
sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al 
comma 596. 
599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese 
ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da 
ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo 
complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno. 
600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le 
parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite 
le seguenti: ", dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo 
(IPSEMA)". 
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la 
celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono 
istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in 
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze 
dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese 
per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli 
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato 
di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e 
"Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro 
di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del 
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al 
fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle 
istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla 
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede 
a una specifica attivita' di monitoraggio. 
602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 
440, non utilizzate nel corso dell' anno di competenza, sono utilizzate 
nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 
2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il 
miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla 
base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. 
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche' 
enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, 
primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri 
delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente 
riconosciuti. 
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata l'esenzione 
dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 
20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni. 
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione 
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che 
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed 
efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della 
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno 
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi 
al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle 
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti 
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse 
realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del 
rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione dei 
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione 
organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione 
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi 
scolastici attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica, 
anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, 
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici 
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta 
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie 
locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire 
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato 
di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa 
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta 
fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare 
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la 
ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti 
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale 
docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 
unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera 
sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni 
di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica 
istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce 
alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove 
modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali 
sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine 
della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali 
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto 
dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti 
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in 
graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse 
graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in 
possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di 
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto 
decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione 
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo 
livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica 
presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione 
primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo 
di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il 
Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente 
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle 
predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e 
titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo 
indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' 
abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), 
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 
143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati 
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in 
educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per 
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, 
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in 
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati 
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il 
diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di 
strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del 
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo 
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui 
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla 
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della 
procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 
6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale 
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva 
del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero 
dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei 
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure 
riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il 
predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio 
di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non 
si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione 
agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda 
ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l' iter 
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi 
nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso 
di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti 
degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di 
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso 
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', 
inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della 
medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, 
ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di 
presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita' di 
monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente 
alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' 
significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di 
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni 
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze 
necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido 
conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a 
distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti 
dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere 
dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, 
secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione 
e di funzionale collegamento con il territorio. 
606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 e' 
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto 
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 e' adottato d'intesa 
con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla 
lettera c) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione. 
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e 
successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie 
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le 
valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia' riconosciuti nelle 
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, 
in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti 
dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di 
quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma 
sono definiti criteri e requisiti per 1' accreditamento delle strutture 
formative e dei corsi. 
608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della 
pubblica istruzione, un piano organico di mobilita', relativamente al personale 
docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori 
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto 
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione 
scolastica, nonche' presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere 
meglio utilizzate le professionalita' del predetto personale. In connessione con 
la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al 
citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato 
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. 
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di 
riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico 
provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La 
riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e' finalizzata alla 
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di 
laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonche' 
all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di 
sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa 
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008. 
610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella 
dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca 
educativa delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne l'interazione con il 
territorio, e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai 
sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la 
"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito 
denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello 
periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in 
raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e 
sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in 
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica 
superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. 
611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e' 
definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei 
compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) 
e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca 
educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare 
l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli 
organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 
pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il 
regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica del 
personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite 
complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per 
l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo 
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in 
godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le modalita' di 
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti 
anche a titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di 
natura concorsuale. 
612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche' l'autonomia 
amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo 
di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 
2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono 
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle 
seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi 
dell'Istituto sono: 
a) il Presidente; 
b) il Comitato di indirizzo; 
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente e' 
scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza 
dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed 
all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una 
tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri 
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime 
modalita', per un ulteriore triennio";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato di 
indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del 
principio di pari opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal 
mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra 
esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione 
di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La 
commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre membri 
compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e 
scientifiche". 
613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza 
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio 
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica 
istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena 
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti 
scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di 
valutazione. 
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla 
dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 
novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione 
dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo 
indeterminato dei rispettivi vincitori. 
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano 
dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, 
nomina uno o piu' commissari straordinari. 
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le 
istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, 
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della 
pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La 
minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione 
delle istituzioni scolastiche interessate. 
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle 
finanze e del Ministero della pubblica istruzione, gia' nominati dal competente 
ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di 
nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del 
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al 
decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44. 
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle procedure concorsuali 
per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: 
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; 
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al 
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un 
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una 
preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in 
sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' 
prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; 
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della 
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non 
superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente 
soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data 
di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate 
le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata 
al regolamento medesimo. 
619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede 
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente 
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' 
e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie 
speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti 
e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati 
del citato concorso, compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti 
ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale 
o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase 
della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale 
e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza 
effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, 
altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al 
medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le 
prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non 
vi abbiano partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative 
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito 
corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime 
modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le 
nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in 
materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di 
merito. 
620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa 
per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, 
a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere 
dall'anno 2009. 
621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio 
di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si 
provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, 
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai 
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi 
indicati dal medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio 
del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle 
competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e 
periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza 
degli importi indicati dal medesimo comma 620. 
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' 
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola 
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 
entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' 
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di 
gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di 
istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai 
curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria 
superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della 
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici 
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero 
della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta 
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e 
contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla 
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un 
apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 
Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefmiti con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle 
relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 
2007/ 2008. 
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema 
della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al 
precedente comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali provinciali 
in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. 
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui 
all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, 
pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla 
realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore 
al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il 
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono 
accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto 
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di 
euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 
2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del 
precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in 
sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei 
competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, 
la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui 
all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per 
l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli 
interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di 
adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al 
riguardo, comunque - non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data 
di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero 
della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. 
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di 
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive 
modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via 
sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli 
enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il 
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado 
e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento 
delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del 
lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' 
l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al 
presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero 
disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del 
citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, 
il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' 
per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei 
finanziamenti dei singoli progetti. 
627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena 
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario 
diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, 
piu' in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della 
pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative 
risorse alle istituzioni scolastiche. 
628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti del primo e del 
secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del 
medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno 
dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresi', limitatamente 
all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo 
complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le 
istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono 
autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, 
disporre che il beneficio previsto dall' articolo 27, comma 1, della citata 
legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei 
libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono 
l'obbligo scolastico. 
630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini 
al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa 
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di 
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, 
flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. 
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per 
quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla 
scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso 
formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica 
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un 
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non 
docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono 
utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 
28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, 
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato. 
631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' 
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e 
delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee 
guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo 
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto 
legislativo. 
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, 
in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far 
conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche 
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i 
centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, 
funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono 
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e 
ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e' 
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il 
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi 
scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei 
limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e 
delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di 
cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di 
euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle 
innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attivita' 
didattiche. 
634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del 
comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio 
per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 
633. 
635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle 
scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere 
dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base 
"Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica 
istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da 
destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia. 
636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito 
decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole 
paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico 
senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa' aventi fini di 
lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati 
secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e 
scuole secondarie di primo e secondo grado. 
637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno 
finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli 
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente 
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a 
consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro 
dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del 
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei 
rettori delle universita' italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di 
riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di 
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata 
distribuzione delle opportunita' formative. 
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, 
l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, 
l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e 
tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente 
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a 
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. 
639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 e' 
determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e 
quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita 
previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del 
Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al 
fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente 
comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di 
ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono 
essere altresi' determinati i pagamenti annuali che non concorrono al 
consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti 
da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi 
agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e 
nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. 
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui 
all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, 
recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione 
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, e' 
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. 
642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario 
statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 
e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto 
dovuto a titolo di competenze arretrate. 
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad 
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come 
risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite 
delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. 
644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529. 
645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure 
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 
la cui costituzione effettiva non puo' comunque intervenire in data antecedente 
al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti 
all'anno 2006. 
646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le 
assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure 
gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti 
all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti 
commi. 
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, 
il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare 
entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la 
CRUI, disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, 
banditi dalle universita' successivamente alla data di emanazione del predetto 
decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai 
criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, 
garantendo celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il 
decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di 
ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi 
entro il 30 giugno 2008. 
649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato 
presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di 
concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, gia' espletato 
ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione 
risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere 
mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi 
oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di 
finanziamento ordinario degli enti stessi. 
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di 
euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2009. 
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il 
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti 
interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori 
nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' 
e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalita' procedimentali 
con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di 
lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta. 
652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata la spesa di 
7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2008. 
653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle universita' 
statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore 
legale, di istituire e attivare facolta' o corsi di studio in comuni diversi da 
quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di 
comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante 
accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e 
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di 
ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione. 
654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e' autorizzata per 
ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al 
funzionamento. 
655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione, con le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il 
patto di stabilita' interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del 
saldo e le modalita' di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro 
dell'economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza. 
657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il 
triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a 
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non puo' essere 
superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali 
dell'anno 2005 diminuito dell' 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non 
puo' essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno 
precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' 
interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento. 
658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle spese 
correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti. 
659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in 
termini di cassa. 
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le 
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di 
ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello 
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi 
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 
2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente 
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle 
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per 
le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori 
provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto 
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle 
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle 
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome 
non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti 
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti 
locali dai commi da 676 a 695. 
661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti 
dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il 
bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di 
ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale 
e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni 
statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalita' 
stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; 
tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il 
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' 
definite. 
662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme 
di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via 
permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle 
leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della 
finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme 
di attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta regionale 
sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. 
663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e 
di Boh zano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti 
dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento 
regionale o provinciale. 
664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza 
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano 
le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre 
forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 
21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fmo ad un ammontare complessivo delle 
relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle 
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome 
sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta comunque salva la 
facolta' di prevedere un limite inferiore all'indebitamento. 
665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si 
procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni o province autonome, a 
ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilita' interno e l'anno 
di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto 
del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' 
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra 
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 
pagamenti, per la parte in conto capitale. 
666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' 
interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono 
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di 
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di 
stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni 
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un 
prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. 
667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' 
interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il 
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale 
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con 
le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. 
668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' 
interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad 
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in 
relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette 
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo 
concluso ai sensi del comma 660. 
669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli 
anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il 
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare 
i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di 
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui al 
comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualita' 
di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che 
devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalita'. Allo 
scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto 
adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul 
sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le 
province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di 
quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i 
commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. 
670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella 
regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in 
corso, si applica automaticamente:
a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, 
con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle 
tariffe vigenti. 
671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla 
benzina e' gia' in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica 
l'ulteriore aumento di euro 0,0129. 
672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta 
non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671. 
673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, e' soppresso. 
674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 e' soppresso. 
675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' aggiunto 
il seguente comma: "l-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui 
all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del 
secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli 
oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui 
al comma 1". 
676. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e 
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con 
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono 
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli 
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del saldo 
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del 
saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, 
come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed 
applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 
1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 
2009; 
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 
0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di 
cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti 
consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 
1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 
2009; 
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 
0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;
c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, 
considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che 
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di 
cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i 
coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b). 
679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, 
lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al 
netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, 
superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto 
di stabilita' interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta 
media triennale. 
680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale differenza tra 
entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in 
conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non 
sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese 
derivanti dalla concessione di crediti. 
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo 
finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello 
medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai 
sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate 
derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento 
degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 
682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno i 
trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, 
nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.
683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la 
gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate 
finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di 
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo 
finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel 
triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e 
mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di 
prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo 
finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, 
autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici 
giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco. 
684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le 
disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato, a decorrere 
dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di 
competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo 
programmatico del patto di stabilita' interno determinato per ciascun anno. Gli 
enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a 
quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le 
necessarie variazioni di bilancio. 
685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' 
interno, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta 
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web 
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito 
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione 
di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di 
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del 
predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con 
lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo 
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679. 
686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' 
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il 
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal 
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' 
definiti dal decreto di cui al comma 685. 
687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media 
degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i 
bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo 
costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di 
stabilita' interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole 
del patto di stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo 
su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007. 
688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno 
dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi 
del patto di stabilita' interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 
2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare e' stato commissariato ai 
sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione 
dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze 
secondo modalita' e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 
691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, accertato con 
la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti 
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti 
provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima 
data, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i 
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in 
qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari 
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le 
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al 
contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli 
obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico 
di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno 
rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli che hanno adottato 
opportuni provvedimenti nonche' di quelli per i quali i commissari ad acta non 
hanno inviato la prescritta comunicazione. 
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i 
contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente 
nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, 
l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere 
dal 1° luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa 
vigente nelle province stesse. 
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta 
non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692. 
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e successive modificazioni, sono abrogati. 
695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le 
parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite le 
seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,". 
696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente 
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 
153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, 
dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate 
per l'anno 2007. 
698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento" sono 
sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All'articolo 1, comma 
45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non 
superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 
per cento" e la lettera c) e' abrogata. 
699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il 
secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007. 
700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 
dicembre 2003, n. 350. 
701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le 
disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311". 
702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito 
compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a 
favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di 
cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro 
destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto 
derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo 
ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di 
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' 
incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente 
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 30 
per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento 
della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e 
socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo 
ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di 
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' 
incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' 
inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 5 
per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento 
della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un 
ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per 
le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale 
ordinario per gli investimenti;
d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni 
di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone 
montane. 
704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni 
straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che 
provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della 
relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di 
investimento. 
705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi 
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno 
provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica 
soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito 
dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio. 
706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, 
alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' 
corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla 
realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 
30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante 
al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 
abitanti. 
708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a 
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il 
secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La ripartizione e' effettuata per il 
90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al 
territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni 
confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".
710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e 
della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, 
per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° marzo 2005, n. 26. 
711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le 
parole: "servizi non commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali e' 
previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,". 
712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 
4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti 
trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° 
luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli 
immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al 
Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 
giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata.
713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni 
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per 
cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un 
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale. 
714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali 
strutturalmente deficitari e relativi controlli, e' aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: "Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si 
applicano quelli vigenti per il triennio precedente". 
715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi 
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonche' 
l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione 
coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro 
quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la 
gestione dell'ente. 
716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il 
fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di 
euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di 
euro per l'anno 2009. 
717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e 
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2-ter. I contributi 
previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e 
in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, 
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono 
concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque 
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua 
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, 
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese 
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre 
emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), 
d), e), , f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti 
radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel 
limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in 
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi 
gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai 
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le 
imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), 
d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla 
domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di 
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa".
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 
l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di 
componente degli organi di amministrazione di societa' di capitali partecipate 
dallo stesso ente non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a 
carico della societa'. 
719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso 
in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. 
720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti 
modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle 
seguenti "ventiquattro mesi";
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "da collocare 
sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro 
ulteriori diciotto mesi";
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e' sostituita dalla 
seguente: "bandite". 
721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, 
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri 
degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare 
riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei 
componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla 
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate e al 
ridimensionamento delle strutture organizzative. 
722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di 
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri 
stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. 
723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono 
garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 
per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente. 
724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della 
qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita un'Unita' per il 
monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il 
riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di 
provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti 
locali anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione dei 
livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei 
risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei dati relativi al patto di 
stabilita' interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni 
relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al suo 
funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono 
attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unita'. Per il funzionamento 
dell'Unita' e' istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a 
decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria 
generale dello Stato e della Corte dei conti. 
725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province, il compenso 
lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del 
consiglio di amministrazione, non puo' essere superiore per il presidente all'80 
per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennita' spettanti, 
rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi 
dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. Resta ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo 
nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata. 
726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una pluralita' di enti 
locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato 
in percentuale della indennita' spettante al rappresentante del socio pubblico 
con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella 
di maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei soci 
pubblici. 
727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti 
gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni 
e nella misura ivi stabilite. 
728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti 
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati 
in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella 
misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione 
di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la partecipazione 
degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due 
punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti 
diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti 
locali e' inferiore al 50 per cento del capitale. 
729. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle 
societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo' 
essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con capitale, 
interamente versato, pari o superiore all'importo che sara' determinato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro 
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. Nelle societa' miste il numero massimo di 
componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali 
comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non 
puo' essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e gli 
eventuali patti parasociali entro tre mesi dall' entrata in vigore del citato 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai 
principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli 
amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero massimo dei 
componenti del consiglio di amministrazione di dette societa'. L'obbligo di cui 
al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza 
pubblica. 
731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le 
seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: ", 
limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,". 
732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e' sostituito dal seguente: "15.000".
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle societa' 
quotate in borsa. 
734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda 
pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto 
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre 
esercizi consecutivi. 
735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 
conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell' albo e 
nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da 
ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La 
violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui 
circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli 
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico 
ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le 
indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal 
percepimento. 
736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il 
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito 
tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di 
cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono 
essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione 
dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali 
operazioni solo in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute, avendo 
riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. 
737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono 
inseriti i seguenti: "2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di 
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, 
i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di 
ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in 
strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale 
trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti 
medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le 
disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di 
monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino 
in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei 
conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza". 
738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 
448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati 
contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento 
effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione 
dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte 
degli enti stessi. 
739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le 
operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di 
beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorche' indirettamente, 
nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di 
ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera 
della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche' 
completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. . 
740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a un'attivita' patrimoniale 
preesistente". 
741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 e' 
sostituito dal seguente: "l0. Non compete all'organo straordinario di 
liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a 
gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi 
compreso il pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti 
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 
206". 
742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi 
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, 
n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, e' stabilito per 
l'anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, 
nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione 
esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. 
743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi 
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 
16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 
4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b). 
744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le 
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al 
trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di 
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a 
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo 
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' 
al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di 
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: 
"secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle 
seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con 
l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli 
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati". 
746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono 
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di 
cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un 
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 
663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in 
misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti 
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della 
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato 
secondo i medesimi criteri". 
747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa 
verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni 
effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute 
da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 
370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data 
si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate 
le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello 
Stato. 
748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per 
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e 
sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro 
per l'anno 2006:
a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del 
bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui 
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in 
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un 
ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;
b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per 
l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per 
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 
milioni di euro; 
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, 
come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, 
per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate 
per i rispettivi scopi. 
749. All' articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con 
esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° 
gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";
b) al comma 5: 
1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa; 
2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono sostituite 
dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate";
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni 
pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle 
prestazioni";
d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):" 
sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con 
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:";
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono 
inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";
f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme 
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni 
previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma 
pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° 
luglio 2007.";
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal l° gennaio 2007, 
le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di 
cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP 
secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni 
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. 
Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro 
il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura 
di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), 
l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano 
altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui 
al comma 3, lettera b), n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il 
versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con 
riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con 
riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il 
predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. 
Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 
giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' 
consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma 
pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di 
partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6". 
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V 
della parte II della Costituzione. 
751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche 
complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui 
fondi pensione". 
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 
novembre 2006, n. 279. 
753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e. 
successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le 
forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con 
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° 
gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in 
conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20, comma 2, 
del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007". 
754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di 
regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi 
agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente 
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. 
Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le 
imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento 
unico di regolarita' contributiva (DURC). 
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di 
cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento 
rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello 
Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello 
Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato 
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del 
codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, 
secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. 
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del 
finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un 
contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto 
del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, 
n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme 
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo 
di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al 
comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di 
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione 
del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore 
viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al 
proprio datore di lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui 
al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota 
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte 
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente 
comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei 
contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di 
agevolazione contributiva. 
757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono 
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni 
erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal 
versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli 
oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari 
derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonche' 
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di 
cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 
annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni 
caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del 
Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al 
comma 758. 
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla 
costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando 
altresi' le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti 
dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando 
dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo del Fondo 
di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresi' sulle 
condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale 
apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a 
quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva. 
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la 
relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla 
presente legge e' altresi' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei 
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le 
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni. 
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti 
degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati 
e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, 
con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle 
autorita' statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo 
di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti complessivi 
del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del 
programma di stabilita' dell'Italia. 
763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il 
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di 
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal 
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di 
previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di 
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la 
stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi 
e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio 
tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri 
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni 
e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal 
Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa 
previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal 
suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti 
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, 
avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' 
maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti 
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra 
generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo 
aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della 
spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, 
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli 
atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al 
presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata 
in vigore della presente legge. 
764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Dal reddito d'impresa e' 
deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente 
destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di 
cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti 
tale importo e' elevato al 6 per cento. 
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di 
garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 
successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito 
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di 
cui all'articolo 2120 del codice civile. 
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al 
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per 
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di 
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche 
mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli 
oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e 
secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 
successive modificazioni";
b) il comma 4 e' abrogato;
c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: 
"al comma 1". 
765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme 
pensionistiche complementari nonche' per fare fronte agli oneri derivanti 
dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volonta' dei 
lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla 
ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal 
predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare 
riferimento alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la 
destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall' articolo 9 del 
medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. 
766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Compensazioni alle 
imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo 
per l'erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari 
sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine 
rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per 
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di 
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la 
tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in 
funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte 
degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della 
legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti 
percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale 
di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto 
Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente 
comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti 
per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso 
escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 
29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto 
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al 
presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente 
dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al 
citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e' 
trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro 
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere 
derivante dal presente comma e' valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 
e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009";
b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2" sono 
sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1". 
767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere 
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di 
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per il 
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e 
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura 
pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l° gennaio 2008, le predette aliquote 
sono elevate al 20 per cento. 
769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento 
per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme 
sostitutive ed esclusive della medesima, e' elevata dello 0,3 per cento, per la 
quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le 
aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma 
delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento. 
770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per 
gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme 
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle 
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con 
effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione 
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il 
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per 
cento. 
771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 2: 
1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici"; 
2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative 
degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti 
dagli iscritti al Fondo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del comitato 
amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo". 
772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni caso 
determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore 
ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il 
compenso netto mensile gia' riconosciuto alla data di entrata in vigore della 
presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il 
compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato 
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti 
ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantita' e qualita' 
del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti 
per prestazioni di analoga professionalita', anche sulla base dei contratti 
collettivi nazionali di riferimento. 
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani 
e non artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per cento della 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le 
gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla 
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento 
ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni 
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore 
degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti 
pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a 
carico dei medesimi datori di lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza 
del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti 
percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 
7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di 
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi 
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere 
dal l° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai 
sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di 
indennita' giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i 
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto 
di cui al secondo periodo del presente comma. 
774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei 
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime 
dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e 
sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di 
reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 
1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, 
l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, 
parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' 
attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di 
reversibilita'. 
775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento 
alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' definiti in sede di 
contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 
776. E abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in 
caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei 
contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di 
convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione 
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' 
determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e 
dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e 
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti 
salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, alle 
prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-viciesquater del 
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del 
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E' 
abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione 
dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni 
di euro per l'anno 2007. 
780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita 
con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel 
limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di 
incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria 
dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al 
tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo 
anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, 
per un importo non superiore a 300 milioni di euro. 
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta 
alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche 
normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle 
fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori 
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e 
territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati 
del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della 
richiesta di ammissione al beneficio. 
782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' 
inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita' 
psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro 
verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrita' 
psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento". 
2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non superiore all'ottanta per 
cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 
1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, 
purche' non superiore al 60 per cento". 
3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite 
le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie 
professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita 
per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per 
cento". 
4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta 
conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le 
seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie 
professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di 
invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 
5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta 
conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le 
seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie 
professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di 
invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 
6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il seguente 
comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro 
verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma 
spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o 
dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' 
psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento". 
7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro 
verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° 
gennaio 2007, dell'integrita' psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".
783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo 
periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove 
quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi 
necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, 
fatti, qualita' e stati soggettivi, gia' in possesso della pubblica 
amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili 
d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda 
risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono 
dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso 
idonei strumenti di pubblicita' l'elenco completo della documentazione 
necessaria al fine dell'esame della domanda". 
784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 
783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti 
ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi 
nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 
3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 
785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta 
nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 
334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri 
continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 
7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e 
assimilati" sono soppresse. 
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di 
cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di servizi socio-assistenziali, 
sanitari e socio educativi, nonche' di altre cooperative, operanti in settori e 
ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 
del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai 
fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la 
retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei 
contributi previdenziali ed assistenziali e' aumentata secondo le seguenti 
decorrenze, percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 
2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il 
calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta 
retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di 
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le 
contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali 
restano acquisite alle gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi 
indicati al primo periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle 
retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori all'imponibile 
convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto 
periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato. 
788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie 
assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera 
di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto 
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti 
giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata 
inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti 
contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di 
degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La 
misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento dell'importo 
corrisposto a titolo di indennita' per degenza ospedaliera previsto dalla 
normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di 
degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni 
nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato 
di malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive 
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le 
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e di controllo dello 
stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente 
comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e' corrisposto per gli 
eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2007 un trattamento 
economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro 
il primo anno di vita del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del 
reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. 
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di 
adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 
2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul 
contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', 
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia 
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' estesa anche 
ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. 
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione della 
disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le 
tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338. 
791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," 
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, e' disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito 
contributivo, da determinare con il medesimo decreto". 
792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 e' 
inserito il seguente: "2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' 
lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima 
valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non risulti inferiore 
ad un quarto della capacita' lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' 
con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato 
all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, 
anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, 
comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima retribuzione 
annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di 
cui all'articolo 2, comma 1". 
793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati 
presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed 
assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive 
modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso 
il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano 
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese 
individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le modalita' ed i termini di 
versamento. 
794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: 
"inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi 
entita' e grado". 
795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le 
parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro 
familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche 
maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o 
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti". 
796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del 
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha 
espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre 
ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 
2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per 
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli 
anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per 
l'ospedale "Bambino Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni 
di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni 
di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da 
elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente 
lettera e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi 
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di 
rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei 
livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal 
vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di 
assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 
2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che 
sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta 
regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel procedimento di verifica 
annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi 
intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione 
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai 
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato 
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, 
con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta 
regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi 
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati 
obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' 
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di 
soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi 
intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, 
la regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta 
dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la 
quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati 
dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del 
servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio 
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli 
accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, 
commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la 
regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste 
possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed 
amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione 
sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno 
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del 
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a 
preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole 
regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema 
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 
1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento per 
l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle 
procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per la verifica 
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a 
carico dello Stato: 
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto 
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, 
per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a 
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera 
a) del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 
6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le 
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme 
dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota 
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai 
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla 
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni; 
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari 
al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento 
della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme 
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle 
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle 
partecipazioni della medesima regione; 
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica 
effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui 
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilita' 
di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di 
finanza pubblica; 
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni 
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' 
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento 
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta 
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a 
decorrere dall' anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno 
lordo nominale programmato; 
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a 
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi 
successivi; 
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le 
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia 
autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui 
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e 
successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della 
salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, 
cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 
2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo 
modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine 
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato 
alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a 
carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede 
di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli 
adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della 
spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del 
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 
settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle 
medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti 
effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, 
per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di 
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende 
farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei 
grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti 
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e 
definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende 
farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere 
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, 
della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla 
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 
2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di 
impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi 
indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo le modalita' 
indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi 
dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello 
nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA 
delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle 
singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il 
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, 
subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, 
degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, 
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 
20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il 
versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda 
farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle 
finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini 
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell' azienda 
farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese 
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA ridetermina, in via 
temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i 
farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale 
da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente 
incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario 
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita' pari a 223,3 
milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a 
carico dei grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa 
farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera 
f), 1'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative 
di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli 
eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli importi di cui 
all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento 
alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle 
seguenti condizioni: 
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa 
farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di 
contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui 
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, 
entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo 
modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per 
confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per 
cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una 
quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di 
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato 
a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e 
congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di 
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 
marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa 
farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale 
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta 
presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 
2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di 
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi 
diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso 
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui 
idoneita' deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato 
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla 
citata intesa 23 marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi 
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, 
comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da 
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della 
salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del 
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del 
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della 
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono sostituite 
dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono 
inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di 
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato 
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, 
come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e' elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di 
accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti 
del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle 
effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente 
lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e 
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse 
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 
100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali 
dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che 
abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza 
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro 
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende 
sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi 
informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di 
assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui 
alla presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni 
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con 
particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle 
malattie rare; 
2) superamento del divario Nord-Sud; 
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione 
pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e 
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 
febbraio 1997; 
5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e della qualita' di 
interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia' 
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle 
prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla 
data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, 
ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio 
sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi 
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della 
sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli 
importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo 
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 
febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle 
strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e 
di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard 
organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento 
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. 
All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le 
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di 
partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla 
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso 
ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come 
codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di 
traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al 
pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni 
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque; dovuta dagli assistiti 
non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni 
eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso 
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera 
a)e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di cui all'articolo 54 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, 
alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei 
livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in 
regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle 
soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di 
ricovero ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di 
visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero 
della prestazione usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle 
somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal l° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle 
strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o 
definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che 
dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture 
private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui 
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 
1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi 
accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un 
provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi 
del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico 
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni 
impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le 
date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono 
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 
maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle 
esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui 
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui 
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i 
servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di 
dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento 
della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio 
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 
409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 
2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente 
lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le 
forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo 
conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario 
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti 
e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo 
periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al 
Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi 
medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i 
prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 
2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in 
Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla 
base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi 
unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del 
medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte 
di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo 
specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi 
dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui 
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore 
di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la 
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza 
dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante 
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi 
sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, 
non e' applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio 
sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre 
strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si 
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in 
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di 
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica 
indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito solo 
nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di 
ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 
5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad 
adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, 
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione 
dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla 
presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa 
per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni 
regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita al 
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, 
delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico. 
797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato e' 
incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo e' ripartito 
fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa 
proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della 
salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono 
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla 
copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni 
impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del 
personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'". 
799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro 
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano 
sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzame i contenuti e la 
tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il 
triennio 2007-2009. 
800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso t'Ufficio medico 
della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attivita' 
professionali sanitarie esterne, secondo modalita' definite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri. 
801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica 
disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' 
stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto 
dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere 
chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre 
equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di 
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del 
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 luglio 2005, n. 149. 
802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non 
possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo 
massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET 
dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende 
farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella 
cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore 
al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo 
precedente. 
803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e' calcolato, fino al 31 
dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa 
vigente, gli ospedali, e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che 
acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione 
medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive 
modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, 
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non 
puo' essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato 
sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al 
periodo dicembre 2005-dicembre 2006. 
805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea 
distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali nelle attivita' 
realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 e' 
istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano 
sanitario nazionale nonche' per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte 
delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano. 
806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito in 65,5 
milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal 
Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province 
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il 
cofmanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni 
di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, 
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per 10,5 milioni 
di euro. 
807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 e' assegnato con 
decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la 
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, 
alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario 
nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 
806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del 
Ministro della salute. 
808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli 
screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, 
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' 
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero 
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il finanziamento per un importo di 
500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la 
lotta contro 1'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta e' 
convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e 
pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di 
informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV 
(AIDS). La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareti e studi sui 
predetti programmi. 
810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici 
prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza 
protesica e di assistenza integrativa";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di specialistica 
ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle strutture per l'erogazione 
delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Per le finalita' di cui al 
comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle 
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al 
comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di 
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali 
esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero 
dell' economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, 
secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro 
delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da 
emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, 
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i 
dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai fini predetti, 
il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere 
comunione emanato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori 
disposizioni attuatine del presente comma. 5-ter. Per la trasmissione telematica 
dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' 
definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per 
l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede 
utilizzando le risorse di cui al comma 12";
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della utilizzazione di 
una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono 
inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di 
assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle 
prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del 
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del 
repertorio dei prodotti erogati nell' ambito dell'assistenza integrativa";
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: 
"pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le strutture di 
erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice 
fiscale dell'assistito";
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei 
dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti: "del comma 
5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore 
ambulatoriale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' al nomenclatore delle 
prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati 
nell'ambito dell'assistenza integrativa";
g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della 
salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla 
liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di 
servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al 
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di trasmissione".
811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una 
farmacia gestita da una societa' di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con 
sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio 
sanitario nazionale, l'autorita' competente puo' dichiarare la decadenza 
dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle 
condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico 
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La 
decadenza e' comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno 
superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio 
della parte civile. 
812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con 
sentenza passata in giudicato, e' commessa da altro sanitario che, personalmente 
o per il tramite di una societa' di cui e' responsabile, eroga prestazioni per 
conto del Servizio sanitario nazionale, e' subito avviata, sulla base delle 
norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il 
Servizio sanitario nazionale; il rapporto e' risolto di diritto quando la 
sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di 
mancata costituzione in giudizio della parte civile. 
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste 
nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di 
progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 
milioni di euro e' vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli 
Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e 
tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di 
progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie 
rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei 
farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule 
staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il 
potenziamento delle attivita' di tutela della salute nei luoghi di lavoro. 
814. Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui 
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente 
legge, una quota non inferiore al 5 per cento e' destinata, in via sperimentale, 
ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, 
comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da 
ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo 
la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e' composto 
da ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore ai 
quaranta anni, operanti, almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di 
ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici 
bibliometrici, quali l' impact factor ed il citation index. L'attuazione del 
presente comma e' demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro 
dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui 
al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno 
degli anni 2007 e 2008. 
816. Ai fini del completamento delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 7, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro 
per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanita'. 
817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega 
italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata l'erogazione di un 
ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009. 
818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore 
scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita' 
con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di 
qualsiasi attivita' professionale. 
819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi 
per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la 
stipula di convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle 
risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio 
ordinario dell'AlFA. 
820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non 
chiara leggibilita' della data di scadenza posta con modalita' "a secco", la 
data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali 
per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a 
inchiostro o con altra modalita' che assicuri il contrasto cromatico fra tali 
indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento. 
821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le 
parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea" 
sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione 
del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, 
all'estero, in regime di reciprocita', da parte di aziende parimenti ubicate sul 
territorio dell'Unione europea". 
822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e' sostituito dal 
seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso 
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del 
presente articolo". 
823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo 
periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati 
pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che 
gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi 
destinatari". 
824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e' sostituito 
dal seguente: "Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal 
plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da 
utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal 
presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, 
destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece 
rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed 
alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto 
dall' articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219".
825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in 
commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le 
aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi 
i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) entro il 30 aprile di ogni 
anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio 
dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, 
calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto e' 
maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza 
prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione 
da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi 
derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti imita previsionali di base 
dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla 
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il 
potenziamento della attivita' del settore dei dispositivi medici, con 
particolare riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche 
attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei 
dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), 
alla attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale 
ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori 
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di 
valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che 
implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la stipula di 
convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con esperti del settore";
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i produttori e i commercianti 
di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i 
dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile 
anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto 
legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e 
non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 
1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per 
l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e 
alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i 
distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del 
Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono 
considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i 
dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati 
dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del 
Ministro della salute. La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di 
informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. 
I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione 
del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e 
dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla 
lettera a)". 
826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza 
farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione 
delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in 
regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto 
non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto 
periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente 
dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l' articolo 38 del decreto-legge 30 
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 
2006, n. 51, e' prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore 
riduzione e' annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio 
sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa 
di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte 
del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione 
gestionale, ai sensi dell' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione 
Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di 
altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella citta' di Roma, 
di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 
migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', con compiti di 
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il 
Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle 
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, 
gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San 
Gallicano-IFO. 
828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla Commissione 
per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle 
attivita' sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attivita' 
sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' 
autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 
milioni di euro. 
829. All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 e' 
sostituito dal seguente: "1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' 
montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite 
incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non 
inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni 
provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e 
costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge 
regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". 
830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a 
carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della 
Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per 
cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'amo 2009. 
831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 
30 aprile 2007. Entro tale data dovra' essere raggiunta l'intesa preliminare 
all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione 
siciliana in materia sanitaria, gia' disciplinate dal decreto del Presidente 
della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di 
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione 
siciliana di cui al comma 830 e' determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 
44,09 per cento. 
832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta la 
retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e 
non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi 
immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta 
simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della 
Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione 
dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica 
prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con 
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in 
consumo nel territorio della Regione siciliana e' retrocesso alla Regione un 
importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo 
di contributo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto 
regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 
2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla 
redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento 
ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonche' ad 
investimenti infrastrutturali. 
834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, e' sostituito 
dal seguente: "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: 
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche 
e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, 
sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative 
percette nel territorio della regione; 
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel 
territorio della regione; 
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne 
siano gravati, percetta nel territorio della regione; 
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa 
ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; 
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul 
territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle 
famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; 
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; 
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha 
facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario 
dello Stato; 
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; 
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere 
pubbliche e di trasformazione fondiaria; 
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque 
denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle 
entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative 
a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in 
attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici 
finanziari situati fuori del territorio della regione". 
835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 e' 
autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 
per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione 
all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, 
ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 
1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. 
836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno 
complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun 
apporto a carico del bilancio dello Stato. 
837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto 
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni 
relative alla continuita' territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti 
operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle 
Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma 
della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e 
delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti 
finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso. 
838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito 
delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello 
Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come 
da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non puo' determinare 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 
344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 
482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione 
Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010. 
839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, 
dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente 
articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 
non puo' derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli 
anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui 
consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico 
della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 
2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009. 
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite 
di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato. 
841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno 
all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e' 
istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la 
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai 
Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed 
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente 
soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il 
2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, 
unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuita' 
degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle 
risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda 
gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i 
relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al 
Ministero dello sviluppo economico nell' ambito del riparto del Fondo per le 
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle 
risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari 
opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' 
articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel 
rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio 
europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di 
innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche 
dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie 
della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie 
innovative per i beni e le attivita' culturali. 
843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 
842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'universita' e 
della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari 
opportunita' nonche' gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in 
cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in 
relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso di 
comprovati requisiti di capacita' ed esperienza rispetto agli obiettivi 
tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di 
elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed 
enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i 
singoli progetti, alla definizione delle modalita' e dei criteri per 
l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla 
individuazione delle azioni e delle relative responsabilita' attuative. 
844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'universita' 
e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
per gli affari regionali e le autonomie locali, nonche' con gli altri Ministri 
interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i 
progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne 
definisce le mortalita' attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano 
incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni 
scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse 
di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico 
delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le 
risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa 
istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei 
Ministri componenti senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel 
termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico puo' comunque 
procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, 
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme 
procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente 
comma. 
845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce 
appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso 
Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo 
stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, 
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono 
poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di 
ciascuno stanziamento. 
846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento 
deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e' 
istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi 
per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai 
rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e 
delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione 
industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli 
incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.
847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, 
e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le 
risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del 
Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 
che vengono soppressi, nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e 
dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' 
altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 
milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il 
Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di 
garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle 
imprese anche tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza 
della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, 
anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli 
interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie 
pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di 
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione 
al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono 
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la 
nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad 
elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e 
medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui 
al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' a 
programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese. 
848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento 
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti 
strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale 
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel 
rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la 
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorita' di 
intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni 
assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al 
comma 847. 
849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei 
regimi di aiuto gia' ritenuti compatibili con il mercato comune dalla 
Commissione europea prosegue secondo le modalita' gia' comunicate alla 
Commissione stessa. 
850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al 
Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita' degli altri fondi di 
amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese 
individuate dal medesimo decreto. 
851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti 
per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione di 
disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi 
d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di 
trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', 
le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi 
istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle 
politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita 
dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la 
registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della 
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, 
sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il 
brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto 
per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di 
disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al 
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 
anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di promozione, 
di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle 
piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' 
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della 
ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino 
dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di 
attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 
270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede 
forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il 
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita' 
ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui 
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A 
tal fine e' autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui 
si provvede mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, 
anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il 
Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' 
industriali e delle crisi di impresa. 
853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con delibera del 
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si 
provvede in particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti 
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura 
produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai 
benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni 
interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il 
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il 
bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati. 
854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una 
relazione concernente l'operativita' delle misure di sostegno previste dai commi 
da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme 
erogate. 
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 
358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, 
l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti in ricerca (FR1) e' esteso agli interventi previsti da leggi 
regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la 
ricerca. 
856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa e' 
autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo 
comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel 
rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al comma 841, 
secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi 
regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, 
approvati ai sensi del medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano ai sensi del comma 858. 
857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o 
integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite 
convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e 
delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, 
per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la 
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano 
di rientro. 
858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi 
agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione 
regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare 
apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri 
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi 
e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante 
l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la regolamentazione 
delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di 
interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi 
oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi 
del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno 
successivo. 
860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il 
Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di 
promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in 
comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono 
essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese 
innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la 
concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione 
tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982. 
861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le 
azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative puo' essere affidata 
l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalita' anche 
semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della 
programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle 
proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, 
risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti 
ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa 
rendicontazione e'' completata entro i sei mesi successivi. 
863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in 
coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro 
strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con 
l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le 
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di 64.379 milioni di euro, 
di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 
2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di 
politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. 
Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' 
destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo 
strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il 
periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere 
variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle 
Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione 
unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per 
le priorita' individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle 
risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in 
materia. Per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro 
strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle 
relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie 
disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello 
sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello 
Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e 
dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei 
Ministeri competenti. 
865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 
2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse 
di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati 
dal bilancio pluriennale. 
866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla 
presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere 
dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di 
assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla 
chiusura dell'esercizio 2013. 
867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui 
all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero 
dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle 
acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e 
ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di 
Venezia-Porto Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo 
chimico Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209 
milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 
53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e' disposto con decreto 
interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un 
piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento 
del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli 
anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266. 
869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, 
n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 
2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore 
dell' autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell' anno 2007 e di 
75 milioni di euro nell'anno 2008. 
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore 
della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' 
e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e 
tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di 
ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo 
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 
27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di 
cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di 
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree 
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni. 
871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato in via 
ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai 
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto 
riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell' ambito 
del riparto dell'apposito Fondo. 
872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della 
ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive 
modificazioni, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio 
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie 
autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive 
risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma 
nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le 
discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante 
procedure diffuse e condivise nelle comunita' disciplinari internazionali 
interessate. 
873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento adottato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalita' di 
utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle 
agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli 
interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano 
applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di 
cui al comma 870. 
874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 
e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del 
Fondo di cui al comma 870. 
875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse 
finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e' 
istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il 
Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le 
risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al 
comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le 
risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per 
progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno 
concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. 
876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 
266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e 
di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. 
877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e 
cogaranzie". 
878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del 
presente articolo, e' attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, si applicano anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal 
comma 877 del presente articolo. 
880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate. le 
seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai 
commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui 
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" 
sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 
881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o 
trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 
29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 
giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale 
sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve 
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o 
territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite 
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza 
vincoli di destinazione. 
882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di 
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di 
servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione 
e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalita', in attesa 
dell' attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i 
confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 luglio 1991, n. 197. 
883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della 
legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle 
imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
884. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 
maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di 
euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 
2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, 
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80. 
885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, 
n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni 
di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni 
di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi 
dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, 
relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'universita' 
e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della 
Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime 
amministrazioni in modo coordinato anche in conformita' alle direttive adottate 
congiuntamente dai tre Ministri. 
887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attivita' a 
quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di 
selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi 
unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, 
individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle 
domande stesse. 
888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilita' al 
servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e' 
autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2007. 
889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: 
"372" e' sostituita dalla seguente: "371". 
890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono 
inseriti i seguenti: "371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere riconosciuto un 
contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle 
regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche 
complessivamente impiegate in ciascun progetto. 371-ter. Con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono 
individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed 
i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di 
carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372". 
891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: 
"371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter". 
892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la 
realizzazione di progetti per la societa' dell'informazione, e' autorizzata una 
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con 
decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, 
individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie 
della sperimentazione e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.
893. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito 
fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione 
negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti 
locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' 
amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto 
interesse dei cittadini e delle imprese. 
894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di 
concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle 
regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed 
erogazione del Fondo di cui al comma 893. 
895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, e' data 
priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice 
aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software 
sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un 
web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili. 
896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore 
dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e' istituito un 
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, 
con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di 
euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la 
realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa 
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la 
dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o piu' 
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze 
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio 
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell' ambito 
della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le 
disponibilita' del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. 
Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di 
spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi 
internazionali. 
897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono 
abrogati. Conseguentemente e' ripristinata la Direzione generale di 
commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 16 luglio 1997, n. 264. 
898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' 
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, 
destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di 
pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche' delle unita' navali, 
effettuate d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o 
piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con 
evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede 
alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. 
899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' 
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, 
destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, 
comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o piu' 
decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche 
al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del 
fondo di cui al presente comma. 
900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' 
istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, 
destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e 
delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del 
Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al 
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo 
di cui al presente comma. 
901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato 
di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi 
(categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro. 
902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata 
ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di 
personale affetto da infermita' letali ovvero da invalidita' o inabilita' 
permanente nonche' al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale 
militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree 
interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di 
assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone 
adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.
903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti 
dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in 
difficolta' sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di 
cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale 
confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti 
correnti alle imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della 
corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli 
oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di 
programma. 
905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione 
dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei principi 
del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto 
previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come 
modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale 
delle societa' che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di 
trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo 
Stato. 
906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del 
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa' di cui al comma 905 
del presente articolo, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
di cui al medesimo comma 905. 
907. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche 
o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di 
locazione finanziaria. 
908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste 
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i 
requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed 
organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche 
dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri 
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' 
vantaggiosa. 
909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nella 
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti 
dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di 
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti 
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e 
sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in 
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base 
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 
sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, 
il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del 
settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione";
b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e forniture," 
sono soppresse;
d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. 
Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del 
presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo 
stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno 
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa". 
910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in 
caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi 
all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della 
stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda 
medesima:";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore committente 
risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali 
ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, 
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad 
opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro". 
911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il 
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con 
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori 
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". 
912. L'offerente di cui al comma 908 puo' essere anche un'associazione 
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, 
responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero 
un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di 
qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei 
due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' 
sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi 
requisiti e caratteristiche. 
913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso 
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione 
funzionale dell'opera secondo le modalita' previste. 
914. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle 
regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la 
stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici 
prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei 
all'espletamento del servizio e' assicurata mediante contratti di locazione 
finanziaria con soggetti terzi. 
915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore 
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007. 
916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo istituito 
dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere 
destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche 
intermodali di I livello le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani 
regionali trasporti. 
917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1999, n. 4°, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore 
spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2007 
918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, 
nonche', ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi 
dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi 
di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci 
relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per 
l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche 
europee, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al 
primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo e' 
comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato 
istitutivo della Comunita' europea, alla autorizzazione della Commissione 
europea. 
919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo di 70 milioni 
di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che 
acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al 
trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con 
il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalita' per la 
fruizione di dette agevolazioni. 
920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi 
del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato 
l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di 
spesa, per essere destinato alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 
marzo 2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le 
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° 
dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate 
pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere 
dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate 
sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro 
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari 
generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti 
e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di 
mobilita', i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione 
di efficacia degli interventi. 
922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento 
di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, gia' 
previsti nell'ambito del Piano triennale per l'informatica 2007-2009 e' 
autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l'anno 2007 e di euro 4.200.000 per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del 
medesimo Ministero. 
923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del 
comma 12 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per 
le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra 
uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle 
eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello 
stesso articolo 80, comma 8. 
924. E autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a 
favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per 
l'innovazione. 
925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture 
per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga 
banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui 
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento 
degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle 
comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni 
per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 
80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. 
926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui 
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria 
delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 
milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la 
realizzazione delle finalita' di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse 
del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 
2009 sono diminuite di 50 milioni di euro. 
927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul 
territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle comunicazioni il 
"Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione dei seguenti 
interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica 
digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare 
dell'obbligo di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi 
interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o 
socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del 
digitale. 
928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli 
interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita' di realizzazione dei 
medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie 
di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonche' le modalita' di 
monitoraggio e di verifica degli interventi. 
929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e' autorizzata la 
spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche' la 
radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste 
dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a 
un decimo. 
931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a 
progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote 
di parte nazionale. 
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di 
venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui 
all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono 
unificati in un unico fondo. 
933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, 
e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 
2 puo' essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato 
rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi 
della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori 
beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalita' del contratto di 
assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di 
gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo". 
934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive 
modificazioni, le parole: "per le finalita' di cui alla presente legge" sono 
sostituite dalle seguenti: "per interventi volti a sostenere 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano". 
935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, 
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per favorire una promozione sinergica 
del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi 
contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di 
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese 
dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo 
esclusivo dell'attrazione della domanda estera". 
936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell' articolo 4 della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la 
penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso 
l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il 
fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di 
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, 
per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009, e' destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e 
ricerche diretti alla certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti 
tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la 
tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi 
manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalita' per 
accedere ai contributi di cui al precedente periodo. 
937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche 
artistiche e di qualita', in linea con le finalita' fissate dalla legge 9 luglio 
1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 
2008. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma 
pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata al 
finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla 
legge 17 febbraio 1968, n. 97. 
938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le 
modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 
16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' 
aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "5-ter. L'affidamento dei servizi di 
distribuzione carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative 
nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto 
previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti 
principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita' tecnico-organizzative 
ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la 
regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di 
settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la 
qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata 
degli affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono 
assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto 
alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta in 
termini di qualita' e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti 
oil e non oil". 
940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella e' erogata a 
favore dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e 
dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere 
dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo 
operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei 
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di 
lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e 
collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi 
contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla 
definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di 
cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso l'uso fallace o fuorviante 
di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali 
ingannevoli". 
942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo del "made in 
Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto 
tecnologico e l'ammodernamento degli impianti gia' esistenti, e' concesso, a 
favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 
milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui 
all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e' 
contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del contributo 
sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
943. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero, 
la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale 
a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani 
all'estero nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e 
alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa di 24 
milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008 e 2009. 
944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, e' autorizzata 
la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 2 
dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295. 
945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo italiano e la 
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di 
euro per l'anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo 
stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina. 
946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione 
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e 
successive modificazioni, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Spettano alla 
Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali 
riscosse nel territorio della Regione stessa:". 
947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 
111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione 
di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai 
servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra 
il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui 
oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo 
comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia 
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive 
modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 
decimi". 
948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° 
gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa 
per gli importi sotto indicati:
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 
266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 1.875.000;
b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: legge 23 
dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro 68.408.000.
949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di 
cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, e' 
autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 
2008 e di 170 milioni di euro per l'anno 2009. 
950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana 
all'Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e' autorizzata la spesa 
di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008. 
951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di 
Saragozza del 2008 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, 
di 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009. 
952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai 
2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2007, di 1,25 milioni di 
euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009. 
953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e 
Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per 
l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Esposizione di 
Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle 
relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di 
cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952. 
954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, 
sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed 
il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010. 
955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresi' nominati i 
Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i 
funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, 
i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, 
sostituendoli in caso di assenza o di impedimento. 
956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, 
rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia 
e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonche' le spese per le 
manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle 
finalita' delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello 
svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti 
disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Il 
Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari 
esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle 
rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute. 
957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario 
generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia 
ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi 
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli 
appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore 
amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente dal medesimo 
Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in 
posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi 
ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale 
comprendono altresi' personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha 
diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del 
Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato 
ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, 
ha diritto altresi' al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi 
espositive, esclusa ogni indennita' di missione. Il Commissario e il Commissario 
generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche 
professionalita'. 
958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche 
amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono 
collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in 
posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote 
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e 
successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o 
regolamentare. 
959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell' economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante al 
Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori 
amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l'intero 
periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di 
conferimento dell'incarico. Tale indennita' non ha natura retributiva e tiene 
conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' 
dell'impegno lavorativo. Essa non puo' essere superiore a quelle spettanti ai 
corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera 
diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli 
affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche 
amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane. 
960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di 
cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in 
conformita' alle disposizioni vigenti. 
961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei 
conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato 
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due 
designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del 
commercio internazionale. 
962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell' ambito delle 
autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952. 
963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei 
trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 
della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, 
comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato 
di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e' incrementato di 175 milioni di euro annui. 
964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocita/Alta 
Capacita'" della linea Torino-Milano-Napoli e' autorizzata la spesa complessiva 
di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 
2007, 1.300 milioni per l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 
milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le 
somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal 
primo anno di iscrizione. 
965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in 
particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato 
della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al 
rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, e' autorizzata la 
spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. 
966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti 
da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento 
degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta 
velocita' "Linea Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative 
operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello 
Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da 
Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo 
periodo, e il comma 4 dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa 
ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato 
costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la 
destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato 
Spa e di societa' del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei 
confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato. 
968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 
966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa' 
del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti. 
969. I criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato degli oneri di 
cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, 
nonche' i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o piu' 
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, 
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "L'incremento annuo del canone 
dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta 
Capacita' non dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento". 
971. E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da riconoscere a 
Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di 
servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 
della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003. 
972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote 
capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 
505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, 
e' posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, 
l'onere per il servizio del debito gia' contratto nei confronti di 
Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in 
relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta capacita'". 
973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in 
relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico 
sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui 
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive 
modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni 
precedenti. 
974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale 
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore spesa di 
1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa 
e' destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella 
rete regionale e locale. 
975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' 
sostituto dal seguente: "84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie 
dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni 
di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi 
al sistema alta velocita/alta capacita' Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di 
euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla 
rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". 
976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e' destinata specificamente 
all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso. 
977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere 
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 
2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di 
contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per 
le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto. 
978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' altresi' autorizzato un 
contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di 
potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di 
porto - guardia costiera. 
979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione 
delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse 
di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di 
euro a decorrere dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni 
ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la 
realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta 
Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da 
ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i 
diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture 
autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e 
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da 
essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, 
e' altresi' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della 
metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo 
stanziamento una quota e' destinata al potenziamento della rete ferroviaria 
locale lombarda con priorita' per le tratte ad alta frequentazione adibite al 
trasporto dei pendolari. 
980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, 
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico 
dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti 
dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono 
economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi 
successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti. 
981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione 
delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera 
CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, 
comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono 
corrispondentemente ridotte, e' autorizzato un contributo quindicennale di 5 
milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della 
progettazione e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla 
realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa 
ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e 
partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto 
convenzionale e' disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti 
alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali. 
982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali nazionali e 
promuovere 1' autofinanziamento delle attivita' e la razionalizzazione della 
spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e 
straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorita' per quelli 
previsti nei piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il 
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale, a 
decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del 
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della 
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. 
983. A decorrere dall'anno 2007 e' istituito presso il Ministero dei trasporti 
un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione e' 
ripartita annualmente tra le autorita' portuali secondo criteri fissati con 
decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresi' il potere di 
indirizzo e verifica dell'attivita' programmatica delle autorita' portuali. A 
decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti 
destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei porti. 
984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale 
su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la 
fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali. 
985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del gettito della 
tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della 
legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della 
legge 5 maggio 1976, n. 355. 
986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche' quelle 
di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono 
operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, 
rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali 
banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in 
qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse 
sulle merci. 
987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 
982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e' devoluto il relativo 
gettito. 
988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorita' portuali 
ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti 
al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due 
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008. 
989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle 
autorita' portuali, il Governo e' autorizzato ad adottare, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere 
la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 
1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla 
legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i criteri per la istituzione delle 
autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la 
conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza 
nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche 
nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacita' di 
autofinanziamento. 
990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle 
autorita' portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei 
trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle 
infrastrutture, e' determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni 
territoriali delle autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse 
e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine della 
realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori 
portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei 
trasferimenti dello Stato a tal fine. 
991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a 
decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle 
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di 
grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il 
decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani 
finanziari presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee 
forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a farsi carico 
di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le modalita' di 
attribuzione del contributo. 
992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, 
n. 165, la realizzazione in porti gia' esistenti di opere previste nel piano 
regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come 
adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di 
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. 
993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita' portuali, in 
ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorita' 
medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i 
relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati 
sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi 
introitati dalle autorita' portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti 
tributari si estinguono. 
994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni 
a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle 
opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; quale contributo per i mutui 
contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali 
che risultino immediatamente cantierabili. 
995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative 
del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al 
medesimo comma 994. 
996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono 
aggiunti i seguenti: "11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di 
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione 
dell'Autorita' portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche 
contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di 
bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura 
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad 
evitare la dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o 
laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, 
che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo 
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro 
trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce 
gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle attivita' di dragaggio 
inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo. 
11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che presentano 
caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale 
con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di 
destinazione, nonche' non esibiscono positivita' a test ecotossicologici, 
possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni 
costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 
11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente 
interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra 
possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su 
autorizzazione della regione territorialmente competente. 11-quater. I materiali 
derivanti dalle attivita' di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi 
all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione 
degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati 
all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di 
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione 
della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di 
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito 
costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle infrastrutture, 
d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o 
completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare 
requisiti di permeabilita' almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 
m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle 
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di 
inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte 
quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata 
la procedura di bonifica dell'area derivante dall' attivita' di colmata in 
relazione alla destinazione d'uso. 11-quinquies. L'idoneita' del materiale 
dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater 
viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del 
dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare 
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di 
dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti 
dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della 
loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in 
trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento 
degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni 
adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia. 11-sexies. Si applicano le 
previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa 
destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di 
dragaggio". 
997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) 
e' sostituita dalla seguente: "m) assicura la navigabilita' nell' ambito 
portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo 
restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi 
di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la 
presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da 
concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessita' 
ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto 
previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili". 
998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del 
cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa' esercenti i servizi di 
collegamento ritenuti essenziali peri finalita' di cui all'articolo 8 della 
legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 
1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in 
data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa' entro il 30 
giugno 2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2009. 
999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei 
criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le 
procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio 
pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del 
servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive 
della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per 
la verifica della loro compatibilita' con il regime comunitario. Nelle more 
degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.
1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, 
n. 684;
d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. 
1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le 
parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: 
"fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle 
singole societa' che ne fanno parte". 
1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare 
il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento del porto di Taranto il 
Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell'articolo 163 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi 
concernenti porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, 
nonche' per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo 
sviluppo dell'intermodalita' e delle attivita' di transhipment, e' autorizzato 
un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, 
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di 
interesse nazionale. 
1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza 
del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale 
piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti gia' individuati, 
tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonche' al fine di 
incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attivita' 
produttive anche in regime di zona franca in conformita' con la legislazione 
comunitaria vigente in materia. 
1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi 
portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa 
destinato a ciascuno di essi, e' istituito un apposito Comitato composto dal 
Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e 
delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle 
infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti delle 
regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei 
ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di 
sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti. 
1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al 
termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi 
d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da 
istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli 
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005. 
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si 
applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N, sezione II, del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di 
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise 
e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze 
ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla 
ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse 
stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai 
rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti 
dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 
35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere 
sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal 
fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a 
valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i 
programmi gia' previsti da altri interventi infrastrutturali statali. 
1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della 
legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e' autorizzata la 
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore 
dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale 
dell'umanita', titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una 
popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia. 
1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 
1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 
30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le 
risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni 
beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della 
legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le 
opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita 
convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' 
ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto. 
1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 
17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella 
provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria posizione 
entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, 
corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di 
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed 
interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita' di 
rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al 
presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive 
modificazioni, ancorche' siano state notificate le cartelle esattoriali. 
1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e 
Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al 
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di 
euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 
2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni 
di euro per l'anno 2007 e' riservata, quanto a 12 milioni di euro per la 
copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di 
euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 3, del citato 
decreto-legge. I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui 
agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 
2668, all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e 
all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro 
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e 
successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, 
quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto 
per l'anno 2007. 
1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli 
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania 
colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 
32, e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di 
3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da 
erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione, 
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni 
della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006, a valere 
sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 
1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da 
erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle 
popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche' della provincia di Vibo 
Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali 
e meteorologici dell'anno 2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E autorizzata 
inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro 
per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi 
meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati 
dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello 
sul Clitumno in provincia di Perugia. 
1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle 
zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della 
provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato un contributo di 8 milioni di euro 
per l'anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da 
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive 
modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per 
il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalita' contabili e 
di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 
443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui 
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di 
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla 
realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il 
Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed 
urgenti in tema di trasporto. 
1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni 
di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a 
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso 
di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito 
il parere del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare 
e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della 
rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le 
disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/ 38/CE. Gli introiti derivati 
dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti 
ferroviari. 
1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS 
Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata 
della sua concessione, nonche' l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova 
realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che 
costituisce parte integrante del piano. Il piano e' approvato con decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con 
analogo decreto e' approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere 
che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni e' 
altresi' sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i 
successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore 
ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi 
aggiornamenti. 
1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di 
perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all'articolo 7, 
comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono 
sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento 
della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare la durata della 
concessione di ANAS Spa. 
1020. A decorrere dal l° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui 
all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 
2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 
42 per cento del predetto canone e' corrisposto direttamente ad ANAS Spa che 
provvede a dame distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al 
comma 1018 e che lo destina alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui 
predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle 
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed 
efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari 
stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, 
controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei 
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a 
quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: ", 
ove non vi siano specifiche professionalita' interne," sono soppresse. Le 
convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi 
concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare 
l'attuazione delle disposizioni del presente comma. 
1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli 
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e' soppresso. 
A decorrere dal l° gennaio 2007 e' istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte 
le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di 
pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 2,5 
millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a 
chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 
millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a 
chilometro dal l° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal l° 
gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale 
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare 1' adduzione 
del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed 
autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del 
Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le 
modalita' di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al 
versamento del sovrapprezzo, nonche' quelle di utilizzazione degli introiti 
derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono 
ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto 
di servizio. 
1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e' istituito 
un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in 
infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori 
sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della 
rete. Le concrete modalita' di attuazione della misura di cui al presente comma 
sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie e' stabilito che una quota 
corrispondente alle risorse di cui al presente comma e' destinata all'acquisto 
di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla 
copertura dei costi di gestione dei servizi stessi. 
1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga 
all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai 
commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche 
attraverso la costituzione di apposita societa', le cui azioni sono assegnate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista 
di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l'autonomia e la piena 
separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue 
attivita' volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, 
nonche' al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, 
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite 
altresi' per assicurare le modalita' di gestione e dell' eventuale trasferimento 
delle partecipazioni gia' possedute da ANAS Spa in societa' concessionarie 
autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un 
nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della 
predetta societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti ad ANAS 
Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un 
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' della medesima societa'.
1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive 
modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in conformita'" fino a: "da 
essa costituite" sono sostituite dalla seguente: "svolge" ed il secondo periodo 
e' soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 
5 sono abrogati. 
1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, 
di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive 
modificazioni, e' soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell'intero 
patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei 
concessionari autostradali, nonche' nei rapporti con il personale dipendente. Il 
subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita' nette 
presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti 
altresi' dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari 
autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per gli 
interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi 
delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, 
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette 
disponibilita', alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 
nonche' quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono 
evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene 
reso altresi' conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui 
al comma 1018. 
1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS 
Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e' 
concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si 
applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria 
nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 
milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui 
contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005. 
1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per 
il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali 
concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell'articolo 
2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per 
l'importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del 
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, alla legge 23 
maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro. 
1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: "Per gli anni successivi si provvede ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468". 
1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorita' la costruzione di 
tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa 
in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 20O4/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. 
1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine 
del comma sono soppresse;
b) al comma 83: 
1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore 
trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al 
perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle 
infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di 
sicurezza, di efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e di 
redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive 
del CIPE,"; 
2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;
c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: "84. Gli schemi di convenzione unica 
di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto 
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle 
linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono 
sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di 
cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata 
deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione 
all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali 
osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere 
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di 
carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. 
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri 
di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. 
Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti 
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il 
concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il 
concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai 
commi 87 e 88.";
d) al comma 85, capoverso 5: 
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti gli effetti 
come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di 
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche' di lavori, 
ancorche' misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti 
nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni"; 
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli schemi dei 
bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, 
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di 
inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle 
imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della 
relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere 
dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 
maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di 
Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle 
costruzioni e della mobilita'"; 
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel proprio statuto 
idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, 
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', 
per almeno alcuni di essi, di indipendenza";
e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il 
concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero 
della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla 
convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto 
concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
f) il comma 88 e' sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS Spa ritenga 
motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario 
formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, 
il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il 
concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le 
variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi 
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni 
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri 
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, 
approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei 
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto 
stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di 
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario 
comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente 
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi 
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal 
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta 
giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, 
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle 
infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano 
o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta 
giorni successivi al ricevimento della comunicazione". 
1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, 
l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il 
riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto 
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, e' istituito 
presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato 
all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e' 
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009, e' destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza 
regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, 
n. 422, e successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, 
tranviarie e filoviarie;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non 
convenzionale. 
1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province 
autonome, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 
1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 
211, e successive modificazioni;
b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorita' alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano 
attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, 
comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, 
relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 
1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono 
coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalita' di trasporto, 
anche con il supporto del Ministero dei trasporti. 
1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e' incrementato di 15 
milioni di euro. 
1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della 
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e 
successive modificazioni. Per il finanziamento delle attivita' connesse 
all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano e' 
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. 
1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del Ministero dei 
trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica 
stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i 
valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli 
utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare 
i controlli su strada anche attraverso 1' implementazione di idonee attrezzature 
tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli. 
1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei 
trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, e' 
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della 
centrale di infomobilita', all'implementazione dei controlli del circolante, 
delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio 
di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di 
funzionamento. 
1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico 
dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a 
bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello 
della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e 
per le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata la 
spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle 
capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1040. Nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, 
della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre 
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 
dicembre 2003, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere alle 
imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui 
all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore 
al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti 
innovativi:
a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, 
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto 
allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio 
di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria 
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte 
innovativa del progetto. 
1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalita' ed i 
criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al 
comma 1040. A tal fine e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui 
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1042. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 
2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere 1 milione di 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma. 
1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle 
finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il 
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro 
dell'universita' e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche 
attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, 
dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) 
di Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400. 
1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con 
particolare riferimento al Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di 
euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli 
interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di 
bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni 
stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E' autorizzato altresi' un 
contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete 
immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla 
rete logistica nazionale. 
1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la 
costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali 
nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' 
autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni 
di euro dall'anno 2009. 
1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito dal 
seguente: "Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e 
l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico 
locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). -1. Al fine di 
favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al 
servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e 
lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza 
della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre 
venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri 
tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa 
comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela 
ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi 
A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 
del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di 
cui al presente comma". 
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli 
organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari 
di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi 
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la 
denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei 
prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i 
compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 
1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
(AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: 
"la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse. 
1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai 
sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, 
n. 71, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. 
1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, e' 
istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute 
in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di 
opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione 
presentate a nonna del citato regolamento. L'importo e le modalita' di 
versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del 
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita' di 
salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti 
agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il comma 5-ter e' abrogato;
b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: "5-quater. Gli accrediti 
disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto 
liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle 
somme ivi indicate". 
1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le 
parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il Corpo 
forestale dello Stato". 
1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il comma 4 e' abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi' 
attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA e' attribuita". 
1055. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo 
sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed 
Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 
1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria 
dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le 
procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla 
predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti 
dell'EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le 
regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI 
in societa' per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. 
Al fine di concorrere alle esigenze piu' immediate dell'EIPLI e' assegnato, allo 
stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007. 
1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e 
successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di cinque anni" sono 
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di sei anni". L'onere per l'attuazione 
del presente comma per l'anno 2007 e' pari a 271.240 euro. 
1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si 
applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai 
fini della sua distribuzione. 
1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal 
Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per 
l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno 
degli esercizi 2008 e 2009 e' stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
1059. Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti 
spese:
a) per l'anno 2007: 
1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita' del contributo quindicennale 
previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
2) 45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del contributo 
quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266;
b) per l'anno 2008: 
1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita' del contributo quindicennale 
previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
2) 45.730.000 euro quale seconda annualita' della quota parte del contributo 
quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 
3) 50.000.000 di euro quale prima annualita' del secondo contributo 
quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350;
c) per l'anno 2009: 
1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita' del contributo quindicennale 
previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
2) 45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del contributo 
quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 
3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo contributo 
quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350. 
1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 
sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del contributo quindicennale 
previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del contributo 
quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266;
c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del secondo contributo 
quindicennale previsto dal comma 31 dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350. 
1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili 
anche a carico degli esercizi futuri. 
1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 
23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.
1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione 
bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 
81, e' altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale 
di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio 
previsto dalla normativa comunitaria. 
1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di 
euro". 
1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli 
a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la 
realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli 
imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi, 
nonche' le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla 
legislazione in materia. 
1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del 
nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 
2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori 
professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che 
attuano la pratica del nomadismo e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa 
prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni 
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono definite le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui 
al presente comma. 
1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 
euro";
b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 
euro". 
1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese 
giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, e' istituito presso il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo 
sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilita' 
finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011. 
1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalita' e le 
procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la 
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. 
1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 
successive modificazioni, e' abrogato. 
1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il 
quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese 
agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze 
economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito 
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per 
le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, 
commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 
dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la 
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 
dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, 
n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute 
e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede 
a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per 
il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali 
esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di 
riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale 
della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della 
specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni 
agrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore. 
1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' 
operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli 
orientamenti comunitari in materia. 
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si 
applica con le modalita' di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, 
nonche' in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 
del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori 
agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilita' complessive del credito 
d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per 
l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 
9-bis deve intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo 
commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o 
collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, 
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. 
Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine 
sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del 
citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione 
si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla 
nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: 
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 
2007". 
1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, 
per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 
del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del fondo 
ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 
124. 
1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: 
"commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6". 
1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai 
fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli 
nelle aree agricole colpite da avversita' atmosferiche eccezionali, compresi nel 
Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite 
provvedono le regioni. 
1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 
1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, 11.231, e' incrementato di 3 
milioni di euro. 
1081. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto di 
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli 
incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 
14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al 
pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico 
dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. 
1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in 
materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione 
europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione 
regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 
1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale 
finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la 
multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma 
quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui 
allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002. 
1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del 
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresi', 
l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la 
valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse 
derivanti da attivita' forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno. 
Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese 
di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa 
forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati, pubblici o privati, 
stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 
12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005. 
1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello 
forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale 
per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 
87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. 
1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: 
"al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In 
relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso 
Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di 
euro per gli anni dal 2008 al 2011. 
1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, 
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo 
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale 
limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte 
eccedente il 20 per cento". 
1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa e' escluso il 25 per cento 
del valore degli investimenti in attivita' di promozione pubblicitaria 
realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in 
mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza 
rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di 
imposta precedenti. 
1089. La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 e' elevata al 35 per cento 
del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati 
esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o 
piu' settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di 
promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione 
geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o 
contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto 
legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 
1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle 
imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, anche 
se con un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per 
tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante 
dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. 
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla. base imponibile ai 
fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pan ad 
un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalita'. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le 
modalita' applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 
milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2008 e 2009. 
1091. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata dal 
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti 
o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori 
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti 
del lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, 
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di 
assistenza fiscale. 
1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non 
previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte 
dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. 
1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata e le 
societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo 
modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per 
l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le societa' 
a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano 
esclusivamente le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti 
dai soci. In tale ipotesi, il reddito e' determinato applicando all'ammontare 
dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 
1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le 
modalita' applicative del comma 1093. 
1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
il secondo periodo e' soppresso. 
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per 
attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell' 
area euro a cura di Poste Italiane Spa. 
1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente 
articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 
settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le 
disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni. 
1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da 
completare entro il 31 dicembre 2007, e' effettuata in coordinamento con il 
Ministero dell'economia e delle finanze. 
1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare 
previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei 
protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo 
dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai 
sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e' autorizzata la spesa di 10 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela 
dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo 
comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario 
internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori 
(SCOPIC). 
1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' 
sostituito dal seguente: "Le somme recuperate a carico dei privati per le spese 
sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le 
attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti". 
1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di 
demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali e' 
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. 
1104. Nelle aree naturali protette 1'acquisizione gratuita delle opere abusive 
di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 
successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di 
gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati 
gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e 
degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e 
le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
1105. Restano altresi' confermate le competenze delle regioni a statuto speciale 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di 
cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 
1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il 
prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 
1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo 
di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad 
uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell'Agenzia 
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. 
1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa al personale degli Enti parco 
nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale 
di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e' 
riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le 
disposizioni previste dall' articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157. 
1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu' efficace 
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti 
solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad 
acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito 
territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali 
all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. 
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta 
differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e' stabilita con 
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione 
della quantita' di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere 
concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero". 
1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del 
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° 
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi 
aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo. 
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le 
modalita' per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non 
superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso 
termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato 
il tasso di interesse da applicare. 
1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di 
seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento 
elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti 
rinnovabili per la generazione di elettricita' e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW 
con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e 
terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di 
energia a basse emissioni o ad emissioni zero. 
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 
ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al 
Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, 
comma 3, della legge l° giugno 2002, n. 120. 
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate 
all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110. 
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa depositi e 
prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalita' di 
gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo' avvalersi per l'istruttoria, 
l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti 
concessi di uno o piu' istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche 
in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale. 
1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse 
del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a 
bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, 
e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per 
il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza 
nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi 
fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei 
rifiuti. 
1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli 
incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti 
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili 
esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili, cosi' come definite dall'articolo 2 della direttiva 
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 
Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della 
previgente normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia stata 
avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della 
presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato 
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti 
energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 
1118. 
1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai 
sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a 
definire i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti e degli 
incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di 
cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo 
economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita' per 
l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici 
impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non 
ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo 
precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e la durata dei sostegni alle fonti 
energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili 
utilizzate da impianti gia' realizzati ed operativi alla data di entrata in 
vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto 
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli 
oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi 
economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive 
europee in materia di energia elettrica. 
1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia 
elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 
3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: 
"e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse 
le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 
sono soppresse le parole: "ed assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le 
parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo 
periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono soppresse ed 
il secondo periodo e' soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella 
rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, 
della medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le 
parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) e' 
abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e' abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 e' 
abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, 
lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate". 
1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della 
qualita' dell' aria nelle aree urbane nonche' al potenziamento del trasporto 
pubblico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile, 
con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. 
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 
il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare 
riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi 
ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalita';
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la 
mobilita' sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna 
delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento 
che permetta una migliore organizzazione logistica, nonche' il progressivo 
obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, 
elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita' ciclistica.
1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, e' 
destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366. 
1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, 
allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilita' ambientale di settori 
economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione 
ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui 
al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti 
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il 
Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente 
le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo. 
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il 
monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i 
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla 
approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 
19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte 
all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure di 
acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei 
seguenti criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali. 
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilita' 
ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie 
merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
j) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti. 
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e' istituito un 
apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro 
dello sviluppo economico nonche' dai presidenti delle regioni interessate. 
1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle 
filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e' avviato, a partire 
dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva 
riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, 
secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle nonne tecniche 
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. 
1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' 
finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente 
nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere 
dal l° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 
1'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati 
dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello 
comunitario. 
1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e' destinata una 
quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti 
per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei dati relativi 
alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e 
la rete nazionale integrati di rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000 
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni 
di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le 
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la 
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni 
riguardanti le attivita' di propria competenza in materia di difesa del suolo e 
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio 
decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, 
l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio. 
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 
596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 
2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli 
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita' 
culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall'articolo 2, comma 94, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2006, n. 286. 
1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 
286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono 
inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, e successive modificazioni". 
1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicassi le disposizioni di cui 
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive 
modificazioni. 
1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita' culturali svolte 
sul territorio italiano, e' istituito presso il Ministero per i beni e le 
attivita' culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra 
lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita' 
culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto 
Fondo. 
1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al Ministero per i 
beni e le attivita' culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la 
loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un 
contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e 
le attivita' culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e 
paesaggistici. 
1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della 
legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli 
anni 2007, 2008 e 2009. 
1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e' assegnato un contributo di 
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo e' 
finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di 
carattere culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In 
deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti 
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali, nonche' per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per 
ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 
ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri 
soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti 
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla 
creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche' alla catalogazione, 
conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati 
di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007. 
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali di far 
fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano 
pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere 
alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e 
librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale 
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni 
culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per 
l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con 
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti 
annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme. 
1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle 
contabilita' speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del 
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di 
cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non 
impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 
novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le 
attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione 
dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato 
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 
del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono 
essere trasferite da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini 
dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove 
possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 
2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le 
attivita' culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a 
comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del 
medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con 
obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammate". 
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale 
dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito in 
Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito 
denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato 
la bimillenaria presenza ebraica in Italia";
c) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. ll Museo ha i 
seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura 
dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovra' essere dedicato alle 
testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere 
attivita' didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed 
internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e 
di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e 
dell'incontro tra culture e religioni diverse";
d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere 
le seguenti: "dell'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane (UCEI) e". 
1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore 
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di 
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, 
quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro 
e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per 
la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di proprieta' pubblica e 
demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e 
didattico. 
1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e' disposta 
l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009. 
1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, 
sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e 
le attivita' culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 
28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e 
modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo 
viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo 
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di 
autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le 
competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza. 
1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive 
modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Contributi dello Stato). 
- 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo 
destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del 
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati 
sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e 
tengono conto degli interventi di riduzione delle spese". 
1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per 
il biennio 2008-2009. 
1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle 
somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivita' di produzione 
nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 
80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale convenzione sono 
stabilite, altresi', per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese 
cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 
31 dicembre 2006, per le quali non vi sia. stata completa restituzione, in base 
a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del 
Ministero per i beni e le attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di 
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le 
modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere 
finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della 
totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al 
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato". 
1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente l'erogazione e 
l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attivita' di 
produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" e' 
sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei 
contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le 
parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti: "contributi 
concessi";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Disposizioni per le 
attivita' di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 
1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6. 
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un 
contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non 
superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo 
definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le 
opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 
90 per cento. 
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un 
contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per 
cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il 
decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le 
modalita' con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e 
nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, e' attribuita 
al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in 
alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita' dei 
diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera. 
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film 
realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui 
all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per 
la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed 
approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo 
concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni 
dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non 
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che 
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte 
negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, 
di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di 
mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla 
data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi 
previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il 
decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore 
della sceneggiatura. 
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, 
designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualita' di cui 
all'articolo 17.";
d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche' all'ammissione al 
finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla 
valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite 
dalle seguenti: "nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui 
all'articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono 
sostituite dalle seguenti: "comma 6";
e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle 
seguenti: "comma 7";
f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono 
sostituite dalle seguenti: "comma 6". 
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita' 
secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non 
compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 
e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' assegnata in 
sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le 
province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in 
proporzione alla viabilita' presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti 
criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo delle predette risorse. 
1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e' autorizzata la spesa di 
10 milioni di euro per l'anno 2007. 
1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le 
modalita' di applicazione e di erogazione dei finanziamenti. 
1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione 
di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in 
Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti: "in due distinti 
capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati 
rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in 
Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo 
in Sicilia e in Calabria"";
b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono 
sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto". 
1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli 
importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto 
di cui al comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu' 
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma 
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di 
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e 
di promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati 
per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), 
destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali 
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i 
processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente 
lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 
milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita' di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive 
modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 
31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione 
guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti 
attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio 
e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e 
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite massimo di 
spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere 
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento 
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera 
presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti 
criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. 
Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare 
con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 
2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove 
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione 
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in 
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni 
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni 
con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente 
alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e 
successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in 
attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle 
misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, 
nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere. dall'anno 2007, si provvede 
a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, che a tal ime e' integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, 
dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle 
risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi 
volti a migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e 
l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro 
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed 
in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 
1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli 
ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi 
da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure 
concorsuali in corso, e' concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 
milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni 
di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di 
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento 
all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese 
beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli 
sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi 
previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del 
periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si puo' 
disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita' 
delle predette risorse. 
1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della 
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposta, sulla 
base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita 
relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la 
necessita' dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori 
dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a 
decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di 
azienda. 
1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al 
comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le 
uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e' 
istituito l'accordo di solidarieta' tra generazioni, con il quale e' prevista, 
su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro 
dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa 
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello 
ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore ai 25 anni, 
oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea. 
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' 
rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita' della stipula e 
i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di 
accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione delle risorse per 
l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni 
di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 
2009. 
1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e 
lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 
euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008".
1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale di cui 
all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 
23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai 
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e successive modificazioni. 
1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania 
possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle 
posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo 
effettivamente svolti nel predetto Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 
1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione 
dell' articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle 
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi 
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. 
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
1165. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per 
l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per 
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a 
tal fine e' integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e 
per l'anno 2008. 
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa intesa con la 
regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, 
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, 
direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente 
utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di 
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU 
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche' ai 
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni 
gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo l° 
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una 
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle 
suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al 
presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del 
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in 
pagamento dal 1° gennaio 2007. 
1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso 
ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle 
societa' e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, e' esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. 
1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita' 
definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale anche mediante collegamenti telematici. 
1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche' per la 
realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di 
apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati 
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e' 
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 
1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di 
legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro 
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai 
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 
638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e' 
abrogato. 
1173. Al fine di promuovere la regolarita' contributiva quale requisito per la 
concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu' 
decreti, all'individuazione degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e 
delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di 
imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze 
nonche' i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente 
piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano 
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi 
ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita' del 
rapporto tra la qualita' dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita' 
delle ore di lavoro necessarie nonche' lo scostamento percentuale dall'indice da 
considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche 
produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e dei redditi presunti. 
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi 
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono 
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di 
regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il 
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli 
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 
piu' rappresentative sul piano nazionale. 
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti 
gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' 
rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, 
i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al 
comma 1175, nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura 
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non 
considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata 
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti 
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita' contributiva 
nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. 
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di 
norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 
1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178. 
1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di 
paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 
1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 
12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e' ammessa 
la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124. 
1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178 
integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' 
sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro 
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella 
modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in 
partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi 
quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono 
tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale 
e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di 
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa 
di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del 
lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non 
sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale 
e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si 
applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di 
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro 
il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, 
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel 
mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la 
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni 
dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di 
comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante 
comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della 
prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro". 
1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, 
e' abrogato. 
1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di trasferimento dei dati 
contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto 
previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, 
n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 
14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi 
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve 
essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo. 
1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 
181, sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) trasferimento del lavoratore; 
e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del 
datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa". 
1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il 
comma 6 e' sostituito dai seguenti: "6. Le comunicazioni di assunzione, 
cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, 
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, 
previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito 
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono 
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti 
delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale 
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, 
nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie 
dipendenze" sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente 
articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi 
informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la 
sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i 
tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma". 
1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive modificazioni. 
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive 
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il 
finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in materia di salute e 
sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu' elevato 
rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del 
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure 
individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale". 
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle 
vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime 
medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito 
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno 
per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito 
denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici 
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, 
nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi. 
1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". 
1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre 2007, ai 
sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 
febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, 
n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, 
ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari 
aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni 
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita', a favore di imprese o 
gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano 
stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
nel periodo dal 1" gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte 
alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al 
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore dell'elettronica 
sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate 
rispettivamente 1.000 e 500 delle unita' indicate nel periodo precedente. Gli 
oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla 
contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che 
eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilita' in base al 
presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le 
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla 
tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come 
sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonche' le disposizioni di cui 
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che 
intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per 
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per 
l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2009. 
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite 
complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla 
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei 
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di 
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di 
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree 
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti 
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 
15 giugno 2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale 
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 
il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo 
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, 
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle 
eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano 
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei 
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei 
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento nel caso di 
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento 
nel caso di proroghe successive. All' articolo 1, comma 155, primo periodo, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, 
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono 
destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per 
l'anno 2007, di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione 
salariale straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli 
assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro 
temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa 
determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, 
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo 
e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra 
documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi 
dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita 
istanza ai sensi del comma 1193. 
1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata esclusivamente dai 
datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale 
ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le 
rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti 
alle associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato 
alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza 
il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori che intende 
regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non 
anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza 
medesima. 
1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, 
disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di 
contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di 
conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata 
dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 
del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, 
e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella 
istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche' ai diritti 
di natura risarcitoria per i periodi medesimi. 
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale 
per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di 
regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi 
da 1192 a 1201 e' consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati 
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi 
concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le 
connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono 
comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 
1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la 
regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le 
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di 
accertamenti ispettivi. 
1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del 
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di 
regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due 
terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative 
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita': a) versamento 
all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per 
la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza 
interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di 
contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa 
ai periodi oggetto di regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote 
contributive effettivamente versate. 
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei 
reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, 
nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere 
accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, 
ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni 
per 1' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia 
di sgravi degli oneri sociali. 
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di 
regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere 
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da 
parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della 
regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo 
di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere 
nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della 
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a 
decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al 
comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli 
adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia 
estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli 
obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla 
scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende 
sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del 
lavoro per le attivita' produttive previsti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412. 
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente 
sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di 
ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al 
comma 1194. 
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata 
al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 
ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le 
ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa. 
1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, 
il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori 
provinciali delIINPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito 
del coordinamento di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, 
n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 
1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione 
prodotta. 
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della 
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni 
previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione 
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonche' di garantire il 
corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche 
a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, 
possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle 
aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con 
le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali 
comparativamente piu' rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 
1203 a 1208. 
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione 
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, 
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i 
lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione 
individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice 
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato 
godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente. 
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 
dell'articolo 61 e dell' articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure 
atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro 
nonche' stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di 
monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi 
effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle 
ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei 
corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore 
delle disposizioni di cui alla presente legge. 
1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane 
condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del 
versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo 
finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari 
alla meta' della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi 
di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a 
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di 
lavoro. 
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti 
di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con 
ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari 
ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono 
autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei 
mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi 
accordi con riferimento alla possibilita' di integrare presso la gestione 
separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella 
misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo 
previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse 
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai 
versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla 
normativa vigente in caso di omissione contributiva. 
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui 
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai 
diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo 
pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione 
dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o 
premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni 
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il 
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 
51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del 
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto 
degli atti di conciliazione, e' precluso ogni accertamento di natura fiscale e 
contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori 
interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208. 
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito anche ai 
datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o 
giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di 
lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la 
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le 
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di 
accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al 
completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206. 
1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la spesa di 300 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una 
durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi. 
1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 
2006" sono inserite le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, 
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e 
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' 
autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo 
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1213. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui 
agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea o 
per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati 
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, 
loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa 
comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli 
obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' 
europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato. 
1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si 
rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa 
comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di 
giustizia delle Comunita' europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i 
principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 
131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al 
comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie 
operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
degli altri Fondi aventi finalita' strutturali. 
1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle 
violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti 
dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee 
ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' 
europea. 
1217. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici 
e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle 
disposizioni della Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell'uomo e 
delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva 
dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli 
oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in 
conseguenza delle suddette violazioni. 
1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente 
territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita' speciali obbligatorie 
istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della 
legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e 
gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), 
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in 
ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 
1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque 
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 
e 1217, e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da 
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della 
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei 
confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del credito 
dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e i termini del pagamento, 
anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non 
ancora liquidi, possono essere adottati piu' decreti del Ministro dell'economia 
e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. 
1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un 
ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita' di recupero con 
gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro 
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale 
obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. 
L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e 
l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il 
contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un 
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo 
esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere 
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del 
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del 
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del 
provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del 
Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, 
possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei 
ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo 
il procedimento disciplinato nel presente comma. 
1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese 
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che 
istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative 
solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' 
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che 
sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e 
specificati nel decreto di cui al presente comma. 
1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", 
del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice 
tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del 
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e' 
proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze". 
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti 
iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di 
razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari 
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli 
indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I 
pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte 
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono 
effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e 
finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 
1224, ed al presente comma. 
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti 
previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro 
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa di 10 
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento 
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per 
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del 
presente comma. 
1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo 
posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, 
anche in relazione all' esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle 
imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di 
nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, 
nonche' al fine di favorire l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' -dei 
beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita' di gestione, ivi inclusi 
i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere 
forme di turismo ecocompatibile, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma 
il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e 
delle modalita' di attuazione. 
1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui 
all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare 
specificamente per le attivita' di monitoraggio della domanda e dei flussi 
turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo 
e la competitivita' del settore. 
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo 
del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al 
settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata 
la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono 
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con 
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con 
riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 
2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende 
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto 
autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le 
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano 
per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal 
patto di stabilita' interno. 
1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo 
periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono 
aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle 
che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del 
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2004, n. 47". 
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", 
"Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per 
cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 
0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle 
dogane: 0,1668 per cento". 
1233. II comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' 
sostituito dal seguente: "69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, 
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota 
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 
1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a 
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per 
mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle 
seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive 
modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. 
1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei 
contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e' destinata 
all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed alle 
organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del 
comma 1234 riconosciute come parti sociali. 
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei 
soggetti e le modalita' di riparto delle somme di cui al comma 1235. 
1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata la spesa 
nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008. 
1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un 
fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il 
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello 
strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e 
manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, 
infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle 
capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti 
militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e' 
altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od 
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese 
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale 
fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare 
con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre 
le relative variazioni di bilancio. 
1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 20 
milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di 
edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il 
personale volontario delle Forze armate. 
1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 
euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni 
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito 
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle 
finanze. 
1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle 
missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla 
legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza 
al 31 dicembre 2006, e' prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le 
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel 
limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a 
valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse 
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il 
necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. 
Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato 
decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 
del 2006. 
1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle 
comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. 
1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per 
la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle 
biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, e' ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e 
di 50 milioni di euro per l'anno 2009. 
1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 
289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 30 milioni di euro 
per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro 
per l'anno 2009. 
1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo 
dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore 
dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello 
stesso settore. La riforma dovra' essere riferita tanto al prodotto quanto al 
mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a 
sostenere le possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese 
e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di 
finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovra' 
tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, 
privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese 
editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunita' italiane 
all'estero e le imprese no profit. 
1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, 
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si 
effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra 
gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il 
termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266. 
1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, 
sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che 
attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di 
partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere 
o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, 
nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di 
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. 
Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui 
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 
31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 
della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con 
le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti 
di accesso. A decorrere dall' anno 2007, il finanziamento annuale di cui al 
comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei 
contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente 
esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 
aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 
31 dicembre 2006. 
1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di 
atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 
2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, 
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita' 
interessate. 
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro 
delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare 
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica 
delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province 
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la 
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le 
iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 
della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei 
costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della 
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 
agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per 
l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia 
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che 
diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche 
familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni 
internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le 
adozioni internazionali. 
1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi' del Fondo 
per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni 
statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la 
famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli 
interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire 
proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente 
l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di 
una Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di 
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei 
consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore 
delle famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, 
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. 
1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, 
ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli 
interventi di cui ai commi 1250 e 1251. 
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina 
l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla 
famiglia di cui al comma 1250. 
1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) - 1. Al fine di 
promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di 
lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui 
all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una 
quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al 
fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese 
fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e 
aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni 
positive per le finalita' di cui al presente comma, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore 
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano 
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di 
flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, 
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca 
delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i 
genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a quindici anni, 
in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo 
di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del 
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei 
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il 
reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei 
lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non 
autosufficienti a carico". 
1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle 
attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione, di 
consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonche' all'attivita' 
della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.
1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con 
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari 
opportunita', sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui 
al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai 
soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una 
volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private. 
1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 
493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui 
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, 
e' determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui 
all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura 
dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 
28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella 
dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale per 
cinque anni. 
1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento 
e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 
della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con 
i Ministri della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti 
e le pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 
5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto 
il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali 
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i 
criteri e le modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario 
di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi 
socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, 
diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di frequenza e di 
funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e 
presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, 
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal 
Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri 
esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e' 
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 
e 2009. 
1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata parte delle 
risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 
1250. 
1261. 11 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di 
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' 
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 
cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo 
nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e 
le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della 
solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e 
delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, 
che dovra' prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un 
Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte 
da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di 
genere. 
1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno @ istituito un Fondo 
da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, 
connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento 
dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi 
migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con 
decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze 
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio 
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla 
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' 
previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento per le liberta' 
civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione. 
1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 
gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui. 
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle 
persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' 
sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e' 
assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al 
comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto 
con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. 
1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei 
permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a 
sei rgesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari 
al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso 
arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione 
figurativa". 
1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro 
familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo 
denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale e' 
assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009. Il Fondo e' altresi' finalizzato alla realizzazione di un piano per 
l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto 
scuolafamiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure 
professionali madrelingua quali mediatori culturali. 
1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al 
comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto 
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'. 
1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le 
parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono 
sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro 
per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente 
periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 
confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328". 
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, e' 
aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano 
inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' 
ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno 
bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite". 
1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto 
morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager 
nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. 
1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini 
italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati 
al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, e' stato 
negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al 
trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 
dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per 
presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto. 
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, 
eventualmente gia' presentate dagli interessati alla Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli 
effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, 
trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora 
pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata. 
1274. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, 
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, 
costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, 
dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, 
nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, 
dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante 
dell'Associazione nazionale ex internati (ANSI), nonche' da un rappresentante 
dell'OIM. 
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto. 
1276. All'onere complessivo di
250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le 
spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 
50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante 
l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266". 
1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai 
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato di 250.000 euro per 
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 
e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, 
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui 
all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, 
e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007. 
1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche 
ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani. 
1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e 
funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale 
dotazione organica sono trasferiti all'EIM. 
1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono 
determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed 
economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' 
di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e 
l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per 
l'erogazione delle risorse. 
1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le risorse 
disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il 
concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attivita' del medesimo.
1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' 
istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, 
con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, nomina un commissario. 
1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed 
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior 
accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia 
dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua 
minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un 
contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo di cui al 
presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito 
il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 
indicate le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. 
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare i regolamenti 
attuativi necessari. 
1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle 
seguenti: "30 giugno 2007". 
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono 
essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la 
successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui 
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza 
italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili. 
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 
1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci. 
1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 
sono estinti. 
1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2007, 2008 e 2009. 
1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la 
realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, 
tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato 
"Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' 
assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007. 
1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di 
euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni 
di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, 
l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati 
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione 
di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 
milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime 
finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo 
anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.
1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' 
sostituito dal seguente: "556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio 
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il 
Ministero della solidarieta' sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile 
legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e 
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma 
e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per 
azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e 
per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e 
prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo 
per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, 
di cui il 25 per cento e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della 
solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e 
valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per 
il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo 
viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del 
Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con 
tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per 
l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze". 
1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il 
credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo 
speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e 
successive modificazioni. 
1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 
179. 
1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di 
spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo e' 
adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del 
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel 
consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio 
dei ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro 
dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e 
le attivita' culturali nonche' di un membro in rappresentanza delle regioni e 
delle autonomie locali, tra i quali e' scelto il Presidente. Il numero dei 
componenti del consiglio stesso e' ridotto a nove. Il comitato esecutivo 
dell'Istituto e' soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio 
di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto e' composto da un 
numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il 
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci 
dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' 
culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data 
di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il 
credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato 
alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per 
gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 2007. 
1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di 
base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato 
italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 
milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' 
concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro. 
1299. Al ime di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei 
contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi 
relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici 
invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui 
all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 
dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli 
oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilita', a valere 
sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, 
commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive 
modificazioni. 
1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive 
modificazioni. 
1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 
5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso. 
Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due 
vice direttori generali. 
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale 
da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di 
programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i 
rappresentanti degli enti locali interessati, e' autorizzata la spesa di 97 
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi 
disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per 
l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere 
versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della 
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture. Il predetto importo e' versato su apposita contabilita' 
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli 
anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 
milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva 
riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture. 
1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un 
fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e 
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, 
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e 
delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti 
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione 
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di 
previsione. 
1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 
convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al 
comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e 
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". 
Il secondo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a 
euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita' 
elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per 
euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 
0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e 
distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di 
attuazione della presente disposizione". 
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente ed 
efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed 
organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' 
autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia' assunti mediante procedura 
selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno 
tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di 
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano 
stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento 
nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene 
previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione 
presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due 
docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della 
COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico 
dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla 
COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo 
periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi 
previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il 
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di 
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle 
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000". 
1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per 
la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado 
e sue sezioni staccate e' istituita una commissione per il patrocinio a spese 
dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente 
dell'organo giurisdizionale, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di 
presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente 
dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun 
componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di 
segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato 
dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta 
nessun compenso ne' rimborso spese. 
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il 
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 
un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unita' di personale 
appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la 
funzionalita' dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici 
giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. 
All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo 
di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, 
commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono 
detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del 
Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato 
e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto 
articolo 1. 
1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' sostituito dal 
seguente: "Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e 
iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati 
dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o 
convertiti nei casi: 
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine 
di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; 
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di sviluppo per 
consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative". 
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la 
elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa 
ricognizione, alla stima, nonche', previa analisi comparativa di costi e 
benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano 
di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite 
dell'Agenzia del demanio. 
1313. Per finalita' di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il 
Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con 
decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso 
all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il 
medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili 
suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure 
di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero 
della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico 
contabile. 
1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la 
compatibilita' con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di 
stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 
30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al 
comma 1313, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione 
straordinaria degli immobili ubicati all'estero. 
1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere 
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di 
visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del 
Consiglio, del 1 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in 
vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di 
breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti 
consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' 
determinato nell'importo di 75 euro. 
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da 
riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle 
domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la 
differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti 
nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, 
e' conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i 
visti per l'area Schengen. 
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti 
in sede europea finalizzati al contrasto della criminalita' organizzata e 
dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale 
del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli 
impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive 
modificazioni, e' incrementato di non piu' di 65 unita'. 
1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e' istituito 
un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o 
dell'ufficio consolare interessati. 
1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a 
rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore dei cittadini italiani 
residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio 
e il rinnovo della carta d'identita' e' fissato in misura identica a quello 
previsto per i cittadini italiani residenti in Italia. 
1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti 
pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di 
interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata. 
1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per il funzionamento 
e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1318. 
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. 
Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge e' autorizzata la 
spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di 60 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007. 
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui 
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a 
condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con 
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le 
persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito 
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al 
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio 
dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale 
connesso ai carichi familiari. 
1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto 
d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 
1324, la documentazione puo' essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese 
d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del 
prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono 
dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della 
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme 
all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. 
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima 
presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata 
da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero 
da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere 
aggiornati. 
1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' 
abrogato. 
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi 
negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui 
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive 
modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di 
euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' 
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 
30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, 
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, 
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni 
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra 
le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di 
previsione del Ministero dell'interno. 
1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 
milioni di euro e un fondo di' conto capitale con una dotazione di 12 milioni di 
euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le 
esigenze infrastrutturali e di investimento del Colpo della guardia di finanza. 
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle 
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla 
ripartizione dei predetti fondi tra le unita' previsionali di base del centro di 
responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 
1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito con una 
dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le 
esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro 
della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' 
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede 
alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di 
responsabilita' "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione. 
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' istituito un 
Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 
2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie 
di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da 
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle 
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio. 
1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' 
istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, 
da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del 
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del 
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei 
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di 
base del medesimo stato di previsione. 
1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione 
del polo di ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia. Per 
l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria 
nell'ambito del polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di 
cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro 
all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. 
1334. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, 
primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La 
societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzata" 
e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro 
controllate e collegate estere". 
1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, 
dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le 
seguenti: "; la societa' e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di 
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad 
operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i 
profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell' 
attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia". 
1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le 
parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla 
controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonche' a banche estere 
od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi 
di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti 
concessi sotto ogni forma e". 
1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, 
dopo le parole: "finanziamento delle suddette attivita'," sono inserite le 
seguenti: "nonche' quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonche' per i 
crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al 
rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse. 
1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le 
parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa'"; dopo la 
parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive 
modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese 
esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la societa' 
puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a 
condizioni di mercato con primari operatori del settore". 
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla 
sua attivita', attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di 
cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive 
modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma 
dell'articolo 2445 del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le 
disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della 
pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. 
1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui 
all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, 
del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 
milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita 
contabilita' speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate 
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, 
ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La 
predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente legge. 
1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso 
l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa 
Salviati in Firenze, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009. 
1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della 
nuova sede della "Scuola europea" di Parma. 
1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: 
"si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "e' stata 
realizzata la condotta produttiva di danno". 
1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo 
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 
2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei 
fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito un fondo vincolato per il 
triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e 
politiche volte all'affermazione della cultura della legalita', al contrasto 
delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 
950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate 
provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio 
ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al 
presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate. 
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della 
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei 
relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute 
nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle 
relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere 
svolte da altri organi. 
1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di 
politica economica, e' integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008. 
1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, e' 
inserito il seguente: "294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi 
destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita' 
giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al 
personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei 
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della 
giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della 
Presidenza del Consiglio dei ministri". 
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di 
valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli interventi di 
risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della 
nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del 
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore 
del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta 
dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso 
decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria 
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di 
durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle 
obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di 
istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei 
confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i 
decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data 
di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti 
vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni 
anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera 
Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei 
medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la 
Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 
2004, n. 277. 
1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti all'Ente 
Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 
2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, 11.277, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine 
Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili 
funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali del 
presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente 
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la 
ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni immobili gia' 
dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine 
Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari 
comprendenti piu' unita', ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel 
rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del 
trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si 
applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione 
agraria. 
1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, 
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente 
comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari 
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare 
in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 
per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000". 
1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi 
della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata 
all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni 
realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici 
invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. 
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si 
prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, 
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A 
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale 
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in 
conto capitale. 
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 
2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui 
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella 
C allegata alla presente legge. 
1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera della legge 5 agosto 1978, n. 
468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 
208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono 
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale 
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure 
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella 
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati 
nella medesima Tabella. 
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di 
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata 
alla presente legge. 
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a 
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le 
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a 
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per 
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi 
compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle 
autorizzazioni medesime. 
1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 
5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di 
spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 
1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi 
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato 
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, 
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel 
fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell' articolo 11, 
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo 
il prospetto allegato. 
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento 
della finanza pubblica per gli enti. territoriali. 
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme 
d'attuazione. 
1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei 
commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione 
della presente legge. 
omissis