Titolo I 
Concorrenza 
Capo I 
Norme generali sulle liberalizzazioni 
Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche 
apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia 
degli atti legislativi qui riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi. 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera' alla ripubblicazione 
del presente testo coordinato, corredato delle relative note. 
omissis
Capo II 
MISURE PER L'EDILIZIA 
Art. 56 
Norma nel settore edilizio 
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e' aggiunto 
il seguente: 
«9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per 
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
(( 1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo 
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di permuta con immobili da 
realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto 
occupazionale, potranno cedersi anche immobili gia' in uso governativo, che 
verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale 
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra' 
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». )) 
Capo II 
MISURE PER L'EDILIZIA 
Art. 57 
Ripristino IVA per housing sociale 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal seguente: 
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di 
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di 
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione 
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i 
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e 
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore 
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati 
abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di 
piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il 
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche 
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, ((pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,)) ed escluse le locazioni di 
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei 
soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel 
relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per 
l'imposizione;» 
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal seguente: 
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli 
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) 
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di 
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel 
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per 
l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non 
inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale 
convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' 
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le 
politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;» all'articolo 
36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» 
sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole «dell'articolo 19-bis, 
sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»; 
(( c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e' sostituito dal 
seguente: 
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in 
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li 
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui 
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». )) 
Capo II 
MISURE PER L'EDILIZIA 
Art. 58 
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa 
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella 
quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli 
interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli 
accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economieovvero di nuove 
risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze.». 
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti 
i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono 
approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi 
contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di 
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse 
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze.». 
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale 
di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, 
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Omissis
Capo III 
(( Art. 91 bis 
Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non 
commerciali 
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le 
seguenti: «con modalita' non commerciali». 
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui 
al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' 
di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli 
immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla 
restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale 
e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali 
dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale 
a partire dal 1° gennaio 2013. 
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, 
a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione 
all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita 
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure 
relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini 
dell'individuazione del rapporto proporzionale. 
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre 2005, 
n. 248. )) 
Omissis
Capo III 
Art. 98 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.