Titolo I
Concorrenza
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si procedera' alla ripubblicazione
del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
omissis
Capo II
MISURE PER L'EDILIZIA
Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e' aggiunto
il seguente:
«9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
(( 1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di permuta con immobili da
realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto
occupazionale, potranno cedersi anche immobili gia' in uso governativo, che
verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovra'
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili». ))
Capo II
MISURE PER L'EDILIZIA
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal seguente:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati
abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di
piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, ((pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,)) ed escluse le locazioni di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei
soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel
relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;»
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non
inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale
convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;» all'articolo
36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,»
sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole «dell'articolo 19-bis,
sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»;
(( c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e' sostituito dal
seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,
n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))
Capo II
MISURE PER L'EDILIZIA
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella
quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli
accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economieovvero di nuove
risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono
approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi
contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale
di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41,
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Omissis
Capo III
(( Art. 91 bis
Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non
commerciali
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le
seguenti: «con modalita' non commerciali».
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui
al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita'
di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli
immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla
restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale
e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale
a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2,
a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione
all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure
relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248. ))
Omissis
Capo III
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.