Legge del 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
 
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Finalità
  - La presente legge concerne l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l’utilizzazione, 
  la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, 
  nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme 
  per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell’estrazione, 
  dell’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti 
  che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica 
  delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata 
  alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e 
  per il controllo sull’inquinamento da amianto.
 
  - Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione 
  e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. 
  Previa autorizzazione espressa d’intesa fra i Ministri dell’ambiente, dell’industria, 
  del commercio e dell’artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti 
  di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non 
  oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per 
  guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese 
  interessate presentano istanza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
  che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità 
  sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni 
  della commissione di cui all’articolo 4.
 
 
Art. 2
Definizioni
  - Ai fini della presente legge si intendono per:
  
    - amianto: i silicati fibrosi di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 15 agosto 
    1991, n. 277;
 
    - utilizzazione dell’amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di 
    amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile 
    o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere 
    nell’ambiente fibre di amianto;
 
    - rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, 
    i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti 
    dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto 
    contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere 
    fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse 
    dall’articolo 3.
 
  
   
 
Art. 3
Valori limite
  - La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove 
  si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano 
  bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle 
  imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento 
  dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite 
  fissati dall’articolo 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla 
  presente legge.
 
  - I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori 
  dell’inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti 
  amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
 
  - Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono 
  disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione 
  di cui all’articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con 
  il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
 
  - La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, 
  è sostituita dalla seguente:
  
    “a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo”.
   
  - Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, 
  è abrogato.
 
 
Capo II
Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione
Art. 4
Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei 
rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto
  - Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, 
  del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente, con il Ministro 
  dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del 
  lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, 
  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione 
  per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego 
  dell’amianto, di seguito denominata commissione, composta da:
  
    - due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell’università 
    e della ricerca scientifica e tecnologia;
 
    - due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro 
    dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
 
    - due esperti di problemi dell’igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi 
    di lavoro, designati dal Ministro della sanità;
 
    - due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni 
    industriali, designati dal Ministro dell’ambiente;
 
    - un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro 
    del lavoro e della previdenza sociale;
 
    - un esperto dell’Istituto superiore di sanità;
 
    - un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
 
    - un esperto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
    
 
    - un esperto dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 
    lavoro (ISPESL);
 
    - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 
    rappresentative a livello nazionale;
 
    - due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali 
    del settore;
 
    - un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 
    13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
  
   
  - La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o 
  da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
 
 
Art. 5
Compiti della commissione
  - La commissione di cui all’articolo 4 provvede:
  
    - ad acquisire i dati dei censimenti di cui all’articolo 10;
 
    - a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
    della presente legge, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità e dell’ISPESL, 
    un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del 
    personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell’attività 
    di bonifica;
 
    - a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il 
    deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l’imballaggio e la ricopertura 
    dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente 
    della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
    
 
    - ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi 
    dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle 
    necessità d’uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori 
    delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della 
    qualità e della sicurezza dei prodotti;
 
    - a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di 
    qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell’amianto;
 
    - a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
    della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di 
    bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto.
 
  
   
  - Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi 
  della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
 
  - La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti 
  ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell’industria, 
  del commercio e dell’artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell’ambiente, 
  al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell’università 
  e della ricerca scientifica e tecnologica.
 
 
Art. 6
Norme di attuazione
  - Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto 
  con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della 
  commissione di cui all’articolo 4, la lista delle sostanze di cui all’articolo 
  23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
 
  - Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce 
  con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all’articolo 
  4 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione 
  dei materiali sostitutivi dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali 
  e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di 
  amianto.
 
  - Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del 
  commercio e dell’artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque 
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le 
  metodologie tecniche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f).
 
  - Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta 
  con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data 
  di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all’articolo 
  5, comma 1, lettera c).
 
  - Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro 
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti 
  di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province 
  autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 10 della presente legge, ai 
  sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400.
 
  - Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro 
  della sanità, il Ministro dell’ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza 
  sociale e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 
  presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui 
  all’articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente 
  legge.
 
  - Le disposizioni concernenti l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto 
  e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi 
  e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della 
  presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero 
  di innocuità accertata dall’Istituto superiore di sanità.
 
 
Art. 7
Conferenza nazionale
  - Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di 
  cui all’articolo 4 e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 
  12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di 
  entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza 
  ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei 
  prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti 
  delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello 
  nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 
  13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli 
  utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
  
 
 
Capo III
Tutela dell’ambiente e della salute
Art. 8
Classificazione, imballaggio, etichettatura
  - La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dell’amianto e dei prodotti 
  che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e 
  successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 
  24 maggio 1988, n. 215.
 
 
Art. 9
Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni 
di smaltimento e bonifica
  - Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi 
  produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, 
  inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano 
  e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti 
  o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
  
    - i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che 
    sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
 
    - le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici 
    degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni 
    all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
 
    - le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
 
    - le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute 
    dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
 
  
   
  - Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione 
  di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni 
  dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome 
  di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
 
  - Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 
  deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio 
  ed essere articolata per ciascun anno.
 
 
Art. 10
Piani regionali e delle province autonome
  - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta 
  giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
  di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, 
  di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
 
  - I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro:
  
    - il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto;
 
    - il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto 
    nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle 
    attività di smaltimento o di bonifica;
 
    - la predisposizione di programmi per dismettere l’attività estrattiva dell’amianto 
    e realizzare la relativa bonifica dei siti;
 
    - l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di 
    smaltimento dei rifiuti di amianto;
 
    - il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del 
    lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie 
    locali competenti per territorio;
 
    - la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla 
    presenza di amianto;
 
    - il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto;
    
 
    - la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio 
    di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento 
    dell’amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza 
    di tali corsi;
 
    - l’assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per 
    la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività 
    di controllo previste dalla presente legge;
 
    - il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti 
    contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici 
    pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per 
    i blocchi di appartamenti.
 
  
   
  - I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione 
  dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 
  915, e successive modificazioni e integrazioni.
 
  - Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino 
  il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente 
  del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto 
  con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro 
  dell’ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo 
  comma 1.
 
 
Art. 11
Risanamento della miniera di Balangero
  - Il Ministero dell’ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma 
  con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministero 
  della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo 
  e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente 
  e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima 
  miniera nelle attività di bonifica.
 
  - Per il finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, 
  a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di 
  lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
 
  - All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per 
  l’anno 1992 e a lire 15 miliardi per l’anno 1993, si provvede mediante corrispondente 
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, 
  al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 
  1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la riconversione 
  delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno 
  dal 1993)”.
 
 
Art. 12
Rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente
  - Le unità sanitarie locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici 
  di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli 
  uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
 
  - Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni 
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme 
  relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento 
  degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività 
  di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi 
  processi lavorativi di rimozione.
 
  - Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in 
  cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le 
  province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali 
  contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni 
  di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
 
  - Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per 
  la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell’albo 
  di cui all’art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, 
  dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il 
  Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, stabilisce con proprio 
  decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. 
  Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, 
  il personale già addetto alle lavorazioni dell’amianto, che abbia i titoli di 
  cui all’art. 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
 
  - Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata 
  la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. 
  I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati 
  relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate 
  di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso 
  le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l’adozione di misure 
  cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni 
  e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del 
  censimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l).
 
  - I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, 
  ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 
  1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, 
  come la friabilità e la densità.
 
 
Capo IV
Misure di sostegno per i lavoratori
Art. 13
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato
  - Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, 
  impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso 
  il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
  
 
  - Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore 
  della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche 
  se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano 
  far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia 
  ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli 
  effetti delle disposizioni previste dall’articolo 22, primo comma, lettere a) 
  e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà 
  di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina 
  di cui al medesimo articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, 
  con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo 
  necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle 
  disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra 
  la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, 
  se uomini, o cinquantacinque anni se donne anche se il requisito occupazionale 
  sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento 
  anticipato.
 
  - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta 
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell’industria, 
  del commercio e dell’artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese 
  di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo 
  di pensionamenti anticipati.
 
  - Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri 
  di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, 
  presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l’esistenza 
  e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l’accertamento 
  da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  
 
  - La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero 
  di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori 
  interessati sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza domanda irrevocabile 
  per l’esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta 
  giorni dalla comunicazione all’impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti 
  del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità 
  di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L’impresa entro dieci giorni dalla 
  scadenza del termine trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale 
  (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all’articolo 22, primo comma, lettera 
  c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in 
  cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato 
  sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l’impresa opera una selezione 
  in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro 
  dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’INPS si estingue nell’ultimo 
  giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione.
 
  - Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane 
  coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa 
  ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per 
  il coefficiente di 1,5.
 
  - Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori 
  che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto 
  documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
  lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa 
  a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto 
  è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
 
  - Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore 
  a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria 
  contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita 
  dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 
  di 1,5.
 
  - Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui 
  al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari 
  o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva 
  previsti dal comma 2 presso l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti 
  di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall’Istituto medesimo, a domanda e 
  a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del 
  rapporto di lavoro, l’assegno di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1981, 
  n. 155. L’anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto 
  assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione 
  del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e 
  cinquantacinque anni se donne.
 
  - La gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde 
  al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della 
  pensione una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota 
  contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull’ultima retribuzione annua percepita 
  da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari 
  all’importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. 
  L’impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’INPS, è tenuta a 
  corrispondere a favore della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 
  1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, 
  un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente 
  comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito 
  di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d’anno, in un numero 
  di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione 
  della pensione.
 
  - Nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi 
  nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 
  1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, 
  individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 
  1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 
  24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto 
  al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti 
  delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni 
  approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (14), e successive modificazioni, 
  e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla 
  legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo 
  pagamento si applica l’articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate 
  con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
 
  - All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi 
  per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede 
  mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio 
  triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 
  del tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l’accantonamento 
  “Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati” e, per il 1993 e il 1994, 
  l’accantonamento “Interventi in aree di crisi occupazionale”.
 
  - Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
  conseguenti variazioni di bilancio.
 
 
Capo V
Sostegno alle imprese
Art. 14
Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva
  - Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono 
  materiali sostitutivi dell’amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo 
  per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, 
  n. 46, per l’attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla 
  riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione 
  di materiali innovativi sostitutivi dell’amianto.
 
  - Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione 
  tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione 
  dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, 
  ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
 
  - Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito 
  il “Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto”.
 
  - Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 
  (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
  stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi 
  del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l’istruttoria delle domande 
  di finanziamento.
 
  - Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione 
  di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi 
  di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell’amianto e il reimpiego 
  della manodopera, ovvero per la cessazione dell’attività sulla base di programmi 
  concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
  
 
  - Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce con 
  proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
  della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande 
  di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
 
  - Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino 
  al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo 
  comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
 
  - ƒ autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di 
  cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi 
  per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
 
  - All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per 
  il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente 
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, 
  al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 
  1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la riconversione 
  delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno 
  dal 1993)”.
 
  - Il CIPI, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.
 
 
Capo VI
Sanzioni
Art. 15
Sanzioni
  - La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori 
  limite di cui all’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma 
  2 dell’articolo 1, sono punite con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
  
 
  - Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di sicurezza 
  previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si applica 
  la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
 
  - A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza 
  il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 4, si applica la sanzione 
  amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
 
  - Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall’articolo 
  9, comma 1, e dall’articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa 
  da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
 
  - Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro 
  dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone la cessazione delle attività 
  delle imprese interessate.
 
 
Capo VII
Disposizioni finanziarie
Art. 16
Disposizioni finanziarie
  - All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, pari a lire 2 miliardi 
  per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente 
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, 
  al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 
  1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la protezione 
  dalla esposizione all’amianto”.
 
  - Per la realizzazione dei piani di cui all’articolo 10 sono concessi contributi 
  a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 
  1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e 
  di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio 
  dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e 
  dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro 
  della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
  legge.
 
  - All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per 
  ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione 
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 
  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo 
  parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la protezione dalla esposizione 
  all’amianto”.
 
  - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell’anno 1992, entro 
  il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione 
  vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all’articolo 10, ai fini 
  della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell’inesistenza 
  di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui 
  decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa 
  di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall’anno 1993.
 
  - All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi 
  a decorrere dall’anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente 
  riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai 
  fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione 
  del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento 
  “Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 
  miliardi quale limite di impegno dal 1993)”.
 
  - Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
  occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
Tabella
(prevista dall’articolo 1, comma 2)
  - lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data 
  di entrata in vigore della presente legge);
 
  - tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, 
  ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
  legge);
 
  - guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali 
  (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
 
  - guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, 
  macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due 
  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
 
  - guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data 
  di entrata in vigore della presente legge);
 
  - giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti 
  sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
 
  - filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno 
  dalla data di entrata in vigore della presente legge);
 
  - filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali 
  (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
 
  - diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore 
  della presente legge).
 
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