Legge del 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Finalità
- La presente legge concerne l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l’utilizzazione,
la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale,
nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme
per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell’estrazione,
dell’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti
che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull’inquinamento da amianto.
- Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione
e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.
Previa autorizzazione espressa d’intesa fra i Ministri dell’ambiente, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti
di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non
oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per
guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese
interessate presentano istanza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità
sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni
della commissione di cui all’articolo 4.
Art. 2
Definizioni
- Ai fini della presente legge si intendono per:
- amianto: i silicati fibrosi di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 15 agosto
1991, n. 277;
- utilizzazione dell’amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile
o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere
nell’ambiente fibre di amianto;
- rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto,
i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti
dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto
contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere
fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse
dall’articolo 3.
Art. 3
Valori limite
- La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove
si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle
imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento
dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite
fissati dall’articolo 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla
presente legge.
- I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell’inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
- Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono
disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione
di cui all’articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
- La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277,
è sostituita dalla seguente:
“a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo
”.
- Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
è abrogato.
Capo II
Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione
Art. 4
Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto
- Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente, con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione
per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego
dell’amianto, di seguito denominata commissione, composta da:
- due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologia;
- due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
- due esperti di problemi dell’igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi
di lavoro, designati dal Ministro della sanità;
- due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni
industriali, designati dal Ministro dell’ambiente;
- un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
- un esperto dell’Istituto superiore di sanità;
- un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- un esperto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
- un esperto dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali
del settore;
- un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o
da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Art. 5
Compiti della commissione
- La commissione di cui all’articolo 4 provvede:
- ad acquisire i dati dei censimenti di cui all’articolo 10;
- a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità e dell’ISPESL,
un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell’attività
di bonifica;
- a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l’imballaggio e la ricopertura
dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;
- ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle
necessità d’uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori
delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della
qualità e della sicurezza dei prodotti;
- a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di
qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell’amianto;
- a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto.
- Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi
della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
- La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti
ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell’ambiente,
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6
Norme di attuazione
- Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto
con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della
commissione di cui all’articolo 4, la lista delle sostanze di cui all’articolo
23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce
con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all’articolo
4 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione
dei materiali sostitutivi dell’amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di
amianto.
- Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le
metodologie tecniche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f).
- Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta
con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all’articolo
5, comma 1, lettera c).
- Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400.
- Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro
della sanità, il Ministro dell’ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui
all’articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
- Le disposizioni concernenti l’omologazione dei materiali sostitutivi dell’amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi
e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero
di innocuità accertata dall’Istituto superiore di sanità.
Art. 7
Conferenza nazionale
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di
cui all’articolo 4 e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza
ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei
prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
Capo III
Tutela dell’ambiente e della salute
Art. 8
Classificazione, imballaggio, etichettatura
- La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dell’amianto e dei prodotti
che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9
Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni
di smaltimento e bonifica
- Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi
produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto,
inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano
e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti
o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
- i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che
sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
- le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici
degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni
all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
- le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute
dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
- Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione
di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni
dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
- Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 10
Piani regionali e delle province autonome
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta
giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all’articolo 6, comma 5, piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
- I piani di cui al comma 1 prevedono tra l’altro:
- il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell’amianto;
- il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
- la predisposizione di programmi per dismettere l’attività estrattiva dell’amianto
e realizzare la relativa bonifica dei siti;
- l’individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l’attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
- il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali competenti per territorio;
- la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
- il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto;
- la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio
di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento
dell’amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza
di tali corsi;
- l’assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per
la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività
di controllo previste dalla presente legge;
- il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per
i blocchi di appartamenti.
- I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, e successive modificazioni e integrazioni.
- Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino
il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro
dell’ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1.
Art. 11
Risanamento della miniera di Balangero
- Il Ministero dell’ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma
con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministero
della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo
e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente
e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima
miniera nelle attività di bonifica.
- Per il finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata,
a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di
lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
l’anno 1992 e a lire 15 miliardi per l’anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la riconversione
delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno
dal 1993)”.
Art. 12
Rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente
- Le unità sanitarie locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici
di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli
uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
- Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività
di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi
processi lavorativi di rimozione.
- Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni
di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
- Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell’albo
di cui all’art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, stabilisce con proprio
decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.
Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria,
il personale già addetto alle lavorazioni dell’amianto, che abbia i titoli di
cui all’art. 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
- Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata
la localizzazione dell’amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici.
I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati
relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate
di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso
le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l’adozione di misure
cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del
censimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l).
- I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi,
ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità,
come la friabilità e la densità.
Capo IV
Misure di sostegno per i lavoratori
Art. 13
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato
- Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto,
impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso
il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
- Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche
se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano
far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall’articolo 22, primo comma, lettere a)
e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà
di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina
di cui al medesimo articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle
disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra
la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni,
se uomini, o cinquantacinque anni se donne anche se il requisito occupazionale
sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento
anticipato.
- Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese
di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo
di pensionamenti anticipati.
- Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri
di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l’esistenza
e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l’accertamento
da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
- La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero
di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati sono tenuti a presentare all’impresa di appartenenza domanda irrevocabile
per l’esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta
giorni dalla comunicazione all’impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti
del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità
di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L’impresa entro dieci giorni dalla
scadenza del termine trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all’articolo 22, primo comma, lettera
c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in
cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato
sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l’impresa opera una selezione
in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro
dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’INPS si estingue nell’ultimo
giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione.
- Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per
il coefficiente di 1,5.
- Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori
che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto
documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa
a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto
è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
- Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore
a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita
dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente
di 1,5.
- Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui
al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva
previsti dal comma 2 presso l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall’Istituto medesimo, a domanda e
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del
rapporto di lavoro, l’assegno di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1981,
n. 155. L’anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto
assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione
del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e
cinquantacinque anni se donne.
- La gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della
pensione una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota
contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull’ultima retribuzione annua percepita
da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari
all’importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.
L’impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’INPS, è tenuta a
corrispondere a favore della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato,
un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente
comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito
di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d’anno, in un numero
di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione
della pensione.
- Nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino,
individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo
1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del
24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto
al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti
delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (14), e successive modificazioni,
e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo
pagamento si applica l’articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate
con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi
per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l’accantonamento
“Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati” e, per il 1993 e il 1994,
l’accantonamento “Interventi in aree di crisi occupazionale”.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
Capo V
Sostegno alle imprese
Art. 14
Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva
- Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono
materiali sostitutivi dell’amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo
per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, per l’attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla
riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione
di materiali innovativi sostitutivi dell’amianto.
- Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione
dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse,
ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
- Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito
il “Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto”.
- Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi
del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l’istruttoria delle domande
di finanziamento.
- Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi
di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell’amianto e il reimpiego
della manodopera, ovvero per la cessazione dell’attività sulla base di programmi
concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
- Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande
di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
- Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino
al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo
comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
- ƒ autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la riconversione
delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno
dal 1993)”.
- Il CIPI, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.
Capo VI
Sanzioni
Art. 15
Sanzioni
- La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori
limite di cui all’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma
2 dell’articolo 1, sono punite con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
- Per l’inosservanza degli obblighi concernenti l’adozione delle misure di sicurezza
previste dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, si applica
la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
- A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza
il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 4, si applica la sanzione
amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
- Per l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall’articolo
9, comma 1, e dall’articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa
da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
- Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone la cessazione delle attività
delle imprese interessate.
Capo VII
Disposizioni finanziarie
Art. 16
Disposizioni finanziarie
- All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, pari a lire 2 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la protezione
dalla esposizione all’amianto”.
- Per la realizzazione dei piani di cui all’articolo 10 sono concessi contributi
a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni
1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro
della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento “Norme per la protezione dalla esposizione
all’amianto”.
- La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell’anno 1992, entro
il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione
vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all’articolo 10, ai fini
della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell’inesistenza
di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui
decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa
di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall’anno 1993.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi
a decorrere dall’anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
“Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)”.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella
(prevista dall’articolo 1, comma 2)
- lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge);
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi,
ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
- guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali
(un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,
macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge);
- giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti
sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali
(due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge).
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