La casa nella legge finanziaria 2008.

 

Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 è sui blocchi di partenza la legge finanziaria 2008 (24 dicembre 2007 n. 244), che prevede le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La norma è costituita da soli 3 articoli e 1.193 commi. Il primo prevede  le disposizioni in materia di entrata, nonche´ disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, con 387 commi. All’articolo 2 vi sono le disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, con 642 commi. Infine il terzo articolo con le disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego, con 164 commi. All’interno della finanziaria sono contenute moltissime materie. I filoni principali sono quelli della casa, nelle sue varie articolazioni. E’ presente un tentativo di riduzione della spesa pubblica passando attraverso alcuni interventi diversificati. Proverà a decollare la class action per i consumatori. Sono introdotti: il limite ai compensi dei manager pubblici e opere anche per le infrastrutture. Per le famiglie, in arrivo novità sui congedi parentali, la maternità e bonus. Parte la riduzione della pressione fiscale per le imprese attraverso l’Ires e l’Irap e vi saranno agevolazioni per quelle nei quartieri degradati. Particolare riguardo avranno, in questa finanziaria, gli incapienti: soggetti con redditi troppo bassi per usufruire di detrazioni che troveranno la possibilità di usufruire di benefici economici analoghi agli altri contribuenti in forma diretta. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’abitazione, sono presenti novità in molti settori. In quello dell’affitto sono introdotte detrazioni per inquilini e giovani che decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima riguarda i conduttori di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998. La seconda interessa i giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole. Vengono allargate poi le possibilità contrattuali delle detrazioni per gli studenti universitari. Viene costituito un fondo per l’incremento del patrimonio in affitto con una nuova denominazione: le residenze di interesse generale per la locazione. Vi saranno riduzioni nei trasferimenti di immobili destinati all’edilizia residenziale e possibilità di esenzione dell’Ici negli accordi sindacali tra associazioni della proprietà e degli inquilini. Altre misure rilevanti sulla casa, sul versante della proprietà, sono: la detrazione Ici per l’abitazione principale, alcune misure sul risparmio energetico, sui mutui  e in edilizia.

 

La segreteria nazionale del SICET nel valutare la legge finanziaria per il 2008 esprime un giudizio politico fortemente critico, rilevando che i contenuti di politica abitativa, presenti, non consentiranno un benché minimo miglioramento della pesante crisi in atto per chi vive in affitto. Dal tipo di interventi deliberati si legge chiaramente che all’interno della maggioranza sono prevalsi altri interessi. In primo luogo i proprietari della prima casa, che hanno visto indirizzare verso di loro, senza nessun criterio selettivo, le maggiori risorse, attraverso le ulteriori detrazioni sull’Ici e altri benefici fiscali. In secondo luogo le grandi società di gestione immobiliare, con importanti agevolazioni urbanistiche, normative e fiscali a favore di presunti investimenti nel cosiddetto social housing. Norme, queste, certamente non finalizzate al segmento della domanda maggiormente in sofferenza nell’affitto ma a quello definito: “calmierato” di cui stanno partendo molte esperienze in Italia. Infine per gli inquilini due filoni. Il primo quello delle detrazioni fiscali, insignificanti sul piano dell’incidenza sul caro affitti. L’altro, estemporaneo, una tantum: il finanziamento di 550 milioni di euro all’emergenza abitativa degli sfrattati della legge 9/2007. Conseguentemente manca nella finanziaria qualsiasi prospettiva strutturale di programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, così come manca la necessaria riforma della legge 431/98 sulle locazioni private. Infine la manovra 2008 segna l’arretramento dell’impegno economico sul fondo sostegno affitti che vede scendere dai 310 milioni di euro del 2006 ai 208 per l’anno 2008. 

 

Nella parte successiva abbiamo riportato un estratto con le nuove norme che interessano l’abitazione, assieme ad una loro prima illustrazione.

 

 

 

Articolo 1

 

Detrazione Ici prima casa.

 

comma 5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e' rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Viene introdotta una ulteriore detrazione Ici per gli immobili adibiti ad abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, di importo non superiore a 200 euro. Questa va ad aggiungersi alla attuale detrazione di 103,29 euro e il calcolo sarà senza nessun riferimento al reddito dei proprietari. La detrazione prevista dalla norma deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. In caso di più proprietari dell'immobile, la detrazione spetta in proporzione alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione è esclusa per immobili di categoria catastale: A1, A8, A9.

 

Ici ridotta per immobili con impianti ad energia rinnovabile e separazioni.

 

comma 6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale».

 

I comuni, a decorrere dal 2009, possono prevedere aliquote agevolate Ici, inferiore al 4 per mille, per chi installa impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L'agevolazione si applica per la durata di 3 anni per impianti solari termici e di 5 anni per tutti gli altri.

Anche per l'ex coniuge proprietario che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale sono previsti benefici Ici. L’aliquota agevolata applicabile sarà determinata su l'ex coniuge, non più residente nella casa coniugale, per la sua quota in proprietà con la relativa detrazione fiscale, a condizione che non possegga un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune.

 

 

Detrazioni per inquilini e giovani.

comma 9.All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari  adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto » sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: «1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unita' immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. 1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare».

comma 10. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Sono previste due nuove tipologie di detrazioni per gli inquilini che decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati in base alla legge 431/98, che disciplina le locazioni degli immobili ad uso abitativo. Se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro, vi sono 300 euro e con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro, la detrazione è di 150 euro. La seconda detrazione spetta ai giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione in base alla legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. A condizione che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge. Spetta una detrazione di 991,6 euro, per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e l’inquilino può scegliere di fruire di quella più favorevole. Per i soggetti incapienti è prevista l'attribuzione di una somma corrispondente all'importo della detrazione non fruita.

 

Redditi fondiari, esenzioni d’imposta.

comma 13. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non e' dovuta».

comma 14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari, di importo non superiore ai 500 euro, non è dovuta l’imposta. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

Detrazioni per figli, coniuge, incapienti e prima casa.
 

comma 15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal

giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell’unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis»;

b) all’articolo 13, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell’unita' immobiliare adibita ad abitazione

principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis».

 

comma 16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

Viene previsto che, le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro, si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Si introduce un incremento di 1.200 euro della detrazione Irpef per figli a carico, nella fattispecie in cui vi siano almeno 4 ragazzi. Per quanto riguarda il caso delle separazioni, la detrazione spetta al coniuge proporzionalmente al regime di affidamento stabilito dal giudice. In caso di coniugi fiscalmente a carico, la detrazione spetta per l'intero importo. Per i soggetti incapienti vi è l'attribuzione di un credito corrispondente all'importo della detrazione non fruito. Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

 

Ristrutturazioni.
 

comma 17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno

2011.

 

comma 18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.

 

comma 19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

 

Negli interventi di recupero degli immobili, viene prorogata al 31 dicembre 2010 la detrazione irpef e l'aliquota agevolata iva del 10%, fatturate dal 1 gennaio 2008. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Si tratta della detrazione del 36% che era decaduta  in precedenza a fine 2007. Il tetto massimo é di 48.000 euro per unità immobiliare. L'aliquota agevolata al 10% viene applicata ai soggetti privati che diventano proprietari di immobili ceduti dall'impresa  che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che la spesa per la manodopera sia evidenziata nella fattura.

 

 

Riqualificazione energetica degli edifici.

 

comma 20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

 

comma 21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del comma 20.

 

comma 22. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

comma 23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007, dalla seguente: «Tabella 3 (Art. 1, comma 345) (...)

 

comma 24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti

con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Si prorogano le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su pareti, pavimenti e finestre. Questi debbono essere finalizzati per l'installazione di pannelli solari che producano acqua calda e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le spese debbono essere sostenute entro il 31 dicembre 2010. La detrazione é pari al 55% con un tetto massimo di 100.000 euro. Questa detrazione può essere ripartita in quote annuali di pari importo, con un minimo di tre e un massimo di dieci.

 

 

Agevolazioni nel trasferimento di immobili in aree destinate all'edilizia residenziale.

 

comma 25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all’articolo 1 della Tariffa, parte I, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui e' finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento».

 

comma 26. All’articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

 

comma 27. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 e' abrogato.

 

comma 28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

 

Nei trasferimenti di immobili, in piani urbanistici particolareggiati, ai fini di programmi di edilizia residenziale, viene fissata all'1 per cento l'aliquota dell'imposta di registro e quella catastale, mentre l'imposta ipotecaria è stabilita in misura pari al 3 per cento.

Nella norma viene condizionata la riduzione al vincolo temporale di 5 anni, entro cui è necessario ultimare l'intervento cui è finalizzato il trasferimento.

  

 

Imprese immobiliari.

  

comma 36. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e' istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione

del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, ferma restando, fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

 

Viene istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari. Entro il termine del 30 giugno 2008 l’organismo dovrà proporre modifiche normative nel settore immobiliare per semplificare e razionalizzare il sistema.

 

 

Iva su fabbricati

 

comma 156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell’articolo 10»;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

 

comma 157. La disposizione di cui al comma 156, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1º gennaio 2008.

 

In caso di cessioni di fabbricato o porzioni dello stesso, il soggetto tenuto al pagamento dell'Iva è il cessionario. La norma si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008.

 

 

Agevolazioni prima casa.

 

comma 160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis

all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all’articolo 20, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all’articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».

 

Anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo,viene esteso il regime dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 2%  Per i casi di decadenza dal beneficio vengono fissate le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Responsabilità solidale cessione immobili.

 

comma 164. All’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

 

Nel caso di differenza tra il corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nella relativa fattura rispetto a  quello realmente corrisposto, la norma prevede  la responsabilità del cessionario, anche non imprenditore, in solido con il cedente per il pagamento dell'Iva e delle eventuali sanzioni.

 

 

Mutui: aumento oneri per detrazione.

comma 202. All’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

Viene portato da 3.615,20 euro a 4.000 euro il limite massimo degli oneri relativi a mutui,  per la detrazione irpef del 19 % garantiti da ipoteca ,relativamente all’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno.

 

Detrazione per studenti in affitto fuori sede.

comma 208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

Viene estesa l’applicazione della detrazione irpef del 19%, relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene allargata anche ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. La misura massima della detrazione è di 500 euro l'anno.

 

Urbanistica, cessione di aree e alloggi per l’affitto e volumetria premiale per l’edilizia residenziale sociale .
 

 

comma 258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione e' subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti e' possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

 

comma 259. Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.

 

Viene previsto che nei piani urbanistici possano essere individuate zone per la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati a edilizia residenziale sociale. E’ prevista anche la possibilità che tali soggetti possano fornire alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

Con l’obiettivo di sostenere la costruzione di edilizia residenziale sociale, il rinnovo urbanistico ed edilizio, oltre che la riqualificazione e il miglioramento della qualità ambientale negli strumenti urbanistici, il Comune potrà permettere aumenti di volumetrie.

 

  

Abitazioni rurali.

comma 275. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».

Viene previsto il riconoscimento fiscale di abitazioni agricole, ai soli fabbricati strumentali per lo svolgimento dell'attività rurale destinata all'agriturismo.

 

Detrazioni per Impianti di climatizzazione invernale


comma 286. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

Vengono allargate le detrazioni d'imposta anche alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con pompe di calore ad alta efficienza energetica e di impianti geotermici a bassa entalpia ( quelli che usufruiscono del terreno sottostante come serbatoio termico).

 

 

Permesso di costruzione.

 

comma 288. A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire e' subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione delle nuove norme sul rendimento energetico in edilizia, viene previsto che il rilascio del permesso di costruzione sia subordinato alla certificazione energetica dell'edificio e delle caratteristiche strutturali dell'immobile che consentano risparmi idrici e reimpiego delle acque meteoriche.

Edifici di nuova costruzione

 

 

comma 289. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima e' di 5 kw».

 

Dal 1 gennaio 2009 i regolamenti comunali edilizi devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso, l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con almeno 1 kw di energia. Nel caso di immobili per uso industriale con superficie non inferiore a 100 metri quadri, questo minimo viene elevato a 5 kw.

 

 

Immobili della difesa.

 

comma 320. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti: «13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter: a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all’Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili; b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell’ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso. 13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell’ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l’integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma».

 

Novità in materia di alienazione dei beni immobili della difesa. Devono essere individuati, entro il 31 ottobre 2008, immobili per un valore di almeno 2 miliardi di euro, non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre 2008. Il Ministro della Difesa dovrà adottare entro il 31 luglio 2008, un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio, per favorirne la riallocazione in aree più funzionali.

 

Mutui agevolati per restauro in centro storico.

comma 322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell’economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

comma 323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

comma 324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all’attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Per il restauro degli edifici ubicati nei centri storici, in comuni con meno di 100.000 abitanti, sono previsti, con interessi a carico dello Stato, mutui ventennali fino a 300.000 euro. Anche i comuni possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri, per interessi a carico dello Stato per recupero e conservazione degli edifici riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato. A decorrere dal 2008 sono stanziati 10 milioni di euro.

 

Società di investimento immobiliare quotate.

comma 374. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;

2) la parola: «italiani» e' sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell’opzione»;

4) le parole: «dell’1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 120, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l’opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta,

anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;

c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti

al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 e' inserito il seguente: «134-bis. Ai fini dell’applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».

 

Vengono introdotte delle modifiche alla disciplina in materia di requisiti delle società per azioni che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare. Questo ai fini dell'applicabilità del regime speciale opzionale, civile e fiscale, alle SIIQ.



Articolo 2

 

Alloggi per i profughi.

 

comma 15. Gli alloggi di cui all’articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni

dalla data della volturazione, all’accertamento di eventuali difformità urbanistico edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

Viene previsto il trasferimento in proprietà ai Comuni, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento, degli alloggi costruiti per i profughi.

 

Residenze d'interesse generale destinate alla locazione.

 

comma 285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d’interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

 

comma 286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricompresse nella definizione di alloggio sociale di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

 

comma 287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 e' istituito, a decorrere dall’anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Con l’obiettivo di incrementare il  patrimonio immobiliare destinato all'affitto a canone sostenibile,viene  prevista una nuova tipologia di alloggio: le residenze di interesse generale destinate alla locazione. Sono alloggi ubicati  nei comuni ad alta tensione abitativa  composti da case non di lusso e gravate da un vincolo di locazione a uso abitativo per almeno 25 anni. Questi alloggi costituiscono servizio economico di interesse generale. Per sostenere l’iniziativa è previsto un fondo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Ici ridotta sugli accordi tra associazioni di proprietari e conduttori.

 

 

comma 288. L’articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell’aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta.

 

Per favorire la realizzazione di accordi tra le associazioni dei proprietari edilizi e dei conduttori, finalizzati a regolare gli affitti concordati, è previsto che la riduzione delle aliquote Ici possa arrivare fino all'esenzione dell'imposta.

 

 

Mutui: trasferimenti, ricontrattazione, ipoteca

comma 450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l’ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;

b) all’articolo 8, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

c) all’articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La surrogazione di cui al comma 1

comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

d) all’articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all’articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,»;

f) all’articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all’estinzione».

 

comma 451. All’articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

La norma prevede il trasferimento del contratto di mutuo con esclusione di penali o altri oneri a carico del mutuatario. Questo anche nel caso di accensione di un  nuovo mutuo. Non vi è decadenza dai benefici fiscali nella ricontrattazione del mutuo. La variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo avviene attraverso la stipula di una scrittura privata non autenticata. Viene allargato anche al mutuo, a seguito di frazionamento immobiliare,la previsione della nullità delle obbligazioni del mutuatario a favore del mutuante. Ogni variazione dei tassi di interesse, deve riguardare sia i tassi debitori sia quelli creditori, e vanno applicati senza pregiudizio al cliente. Viene previsto la non estinzione dell’ipoteca se il mutuatario, con un giustificato motivo, comunica la volontà di far permanere l’ipoteca sia all'Agenzia del Territorio e sia all’erogatore, entro i 30 giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione.

 

Fondo mutui: aiuti a chi è in difficoltà.

comma 475. E' istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

comma 476. Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

 

comma 477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie.

 

comma 478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del

mutuo.

 

comma 479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

 

comma 480. Con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.

Per le difficoltà di chi ha stipulato un mutuo prima casa, viene previsto un Fondo di solidarietà con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il mutuatario potrà chiedere, per non più di due volte, e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, dimostrando di non essere più in grado di corrispondere le rate. Il fondo si accollerà i costi per la sospensione del mutuo. Alla fine della sospensione il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità previsti dal contratto. Questa sospensione non potrà essere richiesta se è già iniziato il procedimento esecutivo.

 

Investimenti immobiliari degli enti previdenziali.

 

comma 488. A decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

 

comma 489. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico economica con riferimento all’investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

 

comma 490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all’ottavo comma dello stesso articolo 40.

 

comma 491. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.

 

comma 492. A decorrere dal 1º gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

 

A decorrere dal 2008 gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili. Il Ministero del Lavoro può autorizzare deroghe al superamento del limite per investimenti immobiliari. Dal 2008 non vengono più applicate le percentuali dettate da norme precedenti sugli impieghi delle risorse disponibili.

 

 

Esclusione sociale negli spazi urbani.

 

comma 561. Il comma 340 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

 

comma 562. Il comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai seguenti: «341. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione e' limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero e' limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana. 341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006. 341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. 341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

comma 563. Il comma 342 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea».

 

Si introducono alcune disposizioni per contrastare fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni che abitano in quartieri degradati. Questo attraverso l’istituzione di zone franche urbane, con meno di 30 mila abitanti, nelle quali alle microimprese verrebbero applicate agevolazioni fiscali alimentate da un fondo con una dotazione per il 2008 e il 2009 di 50 milioni di euro per ciascuno anno.