Legge 16 luglio 1997, n. 228
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi
sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente
e agricoltura
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1
- Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché
interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1
Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997
- Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a
persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed
in particolare nelle aree protette, è autorizzata, per l’anno 1997, la spesa
di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio
Canadair CL 215, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione
al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature,
equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento
aereo.
- Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento
della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società
SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all’espletamento
delle procedure concorsuali in atto per l’affidamento del servizio e, comunque
indifferibilmente, non oltre il 31 dicembre 1997.
- Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all’approvvigionamento,
nonché al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per
la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi,
relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle
mense obbligatorie di servizio e all’erogazione di compensi per lavoro straordinario
al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i
dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l’anno
1997, la spesa di lire 10 miliardi.
- All’onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione
di spesa relativa alla quota dello Stato dell’8 per mille IRPEF, iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, ai sensi dell’articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
- 4-bis.
- Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il
primo periodo è inserito il seguente:
“Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all’anno, come previsto dall’articolo
9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996
”.
Art. 2
Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433
- 1.
- Al fine di accelerare l’opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa,
alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente: “1-bis. La
regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme
destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e
alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base
della rimodulazione del piano di cui all’articolo 2.”;
- al comma 2 dell’articolo 1:
- alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre
anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell’intero programma
relativo alla prima e seconda fase del sistema;
”;
- alla lettera h) dopo la parola: “periferico” sono aggiunte le seguenti:
“, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
”;
- dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
“i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio
sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché
per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché
non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa,
Catania e Messina;
i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia
residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie
alloggiate nei campi containers.
”;
- all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “articolo 1” sono inserite le seguenti:
“, compresi quelli previsti dalla lettera i -bis) , dell’articolo
1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui
all’articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di
Noto,
”;
- il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile
adotta, d’intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell’articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi
all’edilizia privata, ferma restando l’entità dei contributi già determinata
con precedenti ordinanze.
”.
- 1-bis.
- Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a
causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania
e Ragusa è corrisposta un’indennità di locazione di unità immobiliare destinata
ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente,
previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del
contratto di locazione. L’indennità, pari all’80 per cento dell’importo del canone
e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per
la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza
di tale periodo.
- 1-ter.
- All’onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per
l’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2.
- Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione
degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,
n. 433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile adotta, d’intesa con la regione siciliana e sentito il
Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
- 3.
- Lo stanziamento dell’articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n.
433, è incrementato di lire 8 miliardi per l’anno 1997 mediante utilizzo delle
somme disponibili di cui all’articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato
dal comma 1, lettera a).
- 4.
- Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione
del parere del comitato Stato - regione di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti
della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione
civile.
Art. 2-bis
Esperti tecnicoamministrativi
- Per le finalità di cui all’articolo 2 del presente decreto e all’articolo
1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
ad avvalersi di esperti tecnicoamministrativi fino a dieci unità con contratto
di diritto privato annuale.
- All’onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l’anno
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2-ter
Disposizioni per personale addetto alla protezione civile
- Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale
di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato
nei ruoli dell’area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei
ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno per le esigenze degli uffici ove
il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento
nei ruoli.
- Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare
domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 2-quater
Provvidenze a favore della regione Umbria
- Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti
o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei
mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria
un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l’anno 1997. Un ulteriore contributo
di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione
degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati
dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma
unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico
che interessano l’abitato. All’onere di lire 12 miliardi per l’anno 1997 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
Art. 2-quinquies
Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria
- I contributi di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Ministro dell’interno
delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589,
possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire
30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l’attuazione del miglioramento sismico,
secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.
74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnicoscientifico previsto
dall’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza citata.
Art. 2-sexies
Disposizioni concernenti i beni culturali
- Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite
da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall’articolo 9, terzo comma,
della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall’articolo 4, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall’articolo
4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato.
Art. 2-septies
Modifica dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.
- All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: “eventi alluvionali”
sono sostituite dalle seguenti: “eventi calamitosi”.
Art. 3
Disposizioni concernenti l’Istituto nazionale di geofisica
- Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio
da parte dell’Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della
protezione civile, fino all’attuazione del comma 1 dell’articolo 9 del decreto
- legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 1996, n. 496, è concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi.
Tale attività viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica
approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi
rischi, di cui all’articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
- All’onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema
di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l’anno 1997,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre
1996, n. 663.
Art. 4
Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e
di risanamento ambientale
- 1.
- All’articolo 8, comma 1, del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi
urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili
in sede locale; all’attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministero dei lavori
pubblici, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento.”.
- 2.
- Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione
di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo
scopo di assicurare una maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse comunitarie,
i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti
programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto
dal comma 1.
- 3.
- Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e l’undicesimo
periodo sono soppressi.
- 3-bis.
- Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, come modificata dal comma 15 - ter dell’articolo 5 del decreto - legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, dopo le parole: “da realizzare nel centro storico della città” sono aggiunte
le seguenti: “e interventi di riparazione e / o ricostruzione relativi a progetti
edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984,
siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare
il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni
di cui all’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
17 febbraio 1987, n. 905”.
- 3-ter.
- Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare
le somme già accreditate ai sensi del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi
di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11
maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorché relativi
ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.
Art. 4-bis
Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell’area di Secondigliano
interessata dall’evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa
fase di emergenza
- Per l’attuazione e il completamento degli interventi di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto - legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29
luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare
i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni
di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all’attuazione di un programma
organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonché
di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi
al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della
fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti
attività commerciali e / o artigianali già sgombrati e quelli che tuttora occupano
i fabbricati da demolire.
- Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il
contributo previsto dall’articolo 3 del decreto - legge 3 giugno 1996, n. 310,
convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere
a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti
delle disponibilità del bilancio comunale, all’occupazione ed espropriazione degli
immobili occorrenti può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale
dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Con ordinanze
del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate
ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe
ove necessarie.
Art. 4-ter
Disposizioni finanziarie
- All’articolo 1 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “I mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento
a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano
dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato
l’impossibilità all’esecuzione dell’opera, con decreto del Ministro del tesoro,
adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero
devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale
di altre opere pubbliche urgenti”.
- All’ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: “comunità montane,” sono inserite
le seguenti: “consorzi tra enti locali; aziende speciali e società a prevalente
capitale pubblico locale,”.
Art. 4-quater
Provvidenze per la provincia di Latina
- Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi,
turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel
mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste
dall’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla
base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un
contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati,
e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All’erogazione del contributo
provvede il prefetto di Latina.
- Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l’anno 1997 si provvede mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
- legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 1996, n. 496.
Art. 4-quinquies
Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione
- I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico
- alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo
derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di
bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e dell’articolo 12 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli
eventi alluvionali che hanno colpito l’Italia settentrionale nel novembre 1994,
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, successive modificazioni,
allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al
di fuori delle citate fasce fluviali, nell’ambito del territorio del medesimo
comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle
risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli
2 e 3 del decreto - legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 35 del 1995.
- I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di
realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all’impresa stessa nel
limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa
prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista
non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista
superiore a lire dieci miliardi.
- I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese
che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi
di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell’impresa
medesima.
- I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di
cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto - legge
n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e
successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre
1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento
viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie
di cui al medesimo comma 1.
- Le condizioni e le modalità dell’intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa
sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite,
ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l’articolo 3 della legge
26 novembre 1993, n. 489.
- I limiti e le condizioni di cui all’articolo 3, comma 214, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 8 del decreto - legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti
i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato,
non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.
Art. 4-sexies
Modifica del decreto - legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle
dichiarazioni e perizie giurate
- All’articolo 4 -bis del decreto - legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni,
al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono ammesse, anche
se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni
sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2 - quater , le
eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della
documentazione probatoria di cui al comma 1 dell’articolo 10 della deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie giurate integrative per
il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a
corredo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad
ottenere i benefici di cui all’articolo 1 del decreto - legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno
1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con
le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata”.
Art. 4-septies
Contributi finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle attrezzature
e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di
volontariato di protezione civile
- I contributi di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura
massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni
finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati.
L’importo complessivo dei contributi non può superare l’importo della spesa effettivamente
sostenuta o da sostenere.
Art. 5
Fermo biologico della pesca
- Per l’anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere
alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che
esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica
e traino pelagico.
- Per l’attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9- bis, del decreto - legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti
i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è
consentito l’esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica
e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati,
anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione
del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca
per trenta giorni.
- Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la commissione
consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di
attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della
pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse,
nonché la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto
dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699 / 93 del Consiglio, del 21 dicembre
1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624 / 95 del Consiglio, del 29
giugno 1995.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni,
si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità
del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante
utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di
cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
- Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi
di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 6
Controlli veterinari straordinari
- Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria
di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari
delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza,
ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto - legge 7 maggio
1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari
liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire
300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per
l’anno 1997, si provvede, per l’importo di 2 miliardi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all’uopo utilizzando quota parte
dell’accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale,
con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l’anno 1997, dell’accantonamento
destinato all’indennità per l’abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno
1988, n. 218.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.
Art. 6-bis
Bacini imbriferi montani
- Il sovracanone previsto dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall’articolo 1, secondo comma,
della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato
dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per forza motrice su apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono
altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso
la Banca d’Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.
- Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell’anno 1996, sono riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa
ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti
dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio
occorrenti per l’attuazione del presente articolo.
- A decorrere dall’esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone
è versato direttamente ai comuni.
Art. 6-ter
Stabilimento di macellazione e mercati ittici
- Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato
del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione
del comma 9 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, introdotto dall’articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino
di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi
ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver
potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro
imputabili.
- Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall’articolo 19, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall’articolo
4 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.
- Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già differito dall’articolo 4 del decreto
- legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti
collettivi per le aste ed ai mercati ittici all’ingrosso, al 31 dicembre 1997.
Art. 7
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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