Legge 16 luglio 1997, n. 228

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1

  1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 


 

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1997

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1
Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997

  1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed in particolare nelle aree protette, è autorizzata, per l’anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo.
  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all’espletamento delle procedure concorsuali in atto per l’affidamento del servizio e, comunque indifferibilmente, non oltre il 31 dicembre 1997.
  3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all’approvvigionamento, nonché al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all’erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l’anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.
  4. All’onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell’8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-bis.
Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all’anno, come previsto dall’articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996”.

 

Art. 2
Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433

1.
Al fine di accelerare l’opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente: “1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all’articolo 2.”;
  2. al comma 2 dell’articolo 1:
    1. alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
      , compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell’intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;”;
    2. alla lettera h) dopo la parola: “periferico” sono aggiunte le seguenti:
      , compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”;
    3. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
      i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
      i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.
      ”;
  3. all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “articolo 1” sono inserite le seguenti:
    , compresi quelli previsti dalla lettera i -bis) , dell’articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all’articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto, ”;
  4. il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
    2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d’intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all’edilizia privata, ferma restando l’entità dei contributi già determinata con precedenti ordinanze.”.
1-bis.
Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa è corrisposta un’indennità di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L’indennità, pari all’80 per cento dell’importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.
1-ter.
All’onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.
Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d’intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3.
Lo stanziamento dell’articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è incrementato di lire 8 miliardi per l’anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all’articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).
4.
Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato - regione di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile.

 

Art. 2-bis
Esperti tecnicoamministrativi

  1. Per le finalità di cui all’articolo 2 del presente decreto e all’articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnicoamministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato annuale.
  2. All’onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 2-ter
Disposizioni per personale addetto alla protezione civile

  1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell’area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.
  2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 2-quater
Provvidenze a favore della regione Umbria

  1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l’anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l’abitato. All’onere di lire 12 miliardi per l’anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

Art. 2-quinquies
Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria

  1. I contributi di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l’attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnicoscientifico previsto dall’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza citata.

 

Art. 2-sexies
Disposizioni concernenti i beni culturali

  1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall’articolo 9, terzo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall’articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall’articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato.

 

Art. 2-septies
Modifica dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

  1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: “eventi alluvionali” sono sostituite dalle seguenti: “eventi calamitosi”.

 

Art. 3
Disposizioni concernenti l’Istituto nazionale di geofisica

  1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell’Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all’attuazione del comma 1 dell’articolo 9 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all’articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2. All’onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l’anno 1997, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

 

Art. 4
Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale
1.
All’articolo 8, comma 1, del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all’attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.”.
2.
Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse comunitarie, i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.
3.
Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e l’undicesimo periodo sono soppressi.
3-bis.
Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificata dal comma 15 - ter dell’articolo 5 del decreto - legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, dopo le parole: “da realizzare nel centro storico della città” sono aggiunte le seguenti: “e interventi di riparazione e / o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905”.
3-ter.
Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorché relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.

 

Art. 4-bis
Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell’area di Secondigliano interessata dall’evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza

  1. Per l’attuazione e il completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto - legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all’attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonché di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti attività commerciali e / o artigianali già sgombrati e quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.
  2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall’articolo 3 del decreto - legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, all’occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe ove necessarie.

 

Art. 4-ter
Disposizioni finanziarie

  1. All’articolo 1 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l’impossibilità all’esecuzione dell’opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti”.
  3. All’ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: “comunità montane,” sono inserite le seguenti: “consorzi tra enti locali; aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,”.

 

Art. 4-quater
Provvidenze per la provincia di Latina

  1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All’erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.
  2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l’anno 1997 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.

 

Art. 4-quinquies
Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione

  1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico - alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell’articolo 12 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l’Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell’ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto - legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
  2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all’impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
  3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell’impresa medesima.
  4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto - legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.
  5. Le condizioni e le modalità dell’intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
  6. I limiti e le condizioni di cui all’articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 8 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.

 

Art. 4-sexies
Modifica del decreto - legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate

  1. All’articolo 4 -bis del decreto - legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2 - quater , le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell’articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all’articolo 1 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata”.

 

Art. 4-septies
Contributi finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile

  1. I contributi di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L’importo complessivo dei contributi non può superare l’importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere.

 

Art. 5
Fermo biologico della pesca

  1. Per l’anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico.
  2. Per l’attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9- bis, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l’esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.
  3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699 / 93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624 / 95 del Consiglio, del 29 giugno 1995.
  4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

Art. 6
Controlli veterinari straordinari

  1. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto - legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1997, si provvede, per l’importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all’uopo utilizzando quota parte dell’accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l’anno 1997, dell’accantonamento destinato all’indennità per l’abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

 

Art. 6-bis
Bacini imbriferi montani

  1. Il sovracanone previsto dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall’articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per forza motrice su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d’Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.
  2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell’anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
  3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente articolo.
  4. A decorrere dall’esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

 

Art. 6-ter
Stabilimento di macellazione e mercati ittici

  1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.
  2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall’articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall’articolo 4 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.
  3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già differito dall’articolo 4 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all’ingrosso, al 31 dicembre 1997.

 

Art. 7
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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