La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
art. 1
Omissis
115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza
locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012,n. 135, nonche' quelli derivanti dal processo di riorganizzazione
dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le
parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui
in una data compresa tra il5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino
la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza
dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi
delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in
altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai
sensi della legislazione vigente, e' nominato un commissario straordinario, ai
sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.
All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di
riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via
transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in
carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e'
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e
terzo periodo, del medesimo decreto legge.
Omissis
139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei
canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o piu' fondi
immobiliari. La dotazione del predetto fondo e' di 249 milioni di euro per
l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro
per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le stesse finalita' di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2013»;
b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:
«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo
preventivo della Corte dei conti».
Omissis
168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle
disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio
immobiliare, nonche' delle disposizioni in materia di sostenibilita' dei bilanci
di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma
11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni
immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto
ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Omissis
270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una
dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente
tra le finalita' di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un
unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data
di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto puo'
essere comunque adottato.
Omissis
308. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4,
e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni
di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalita' di
riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario,
ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalita' istituzionali, il diritto
di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato».
Omissis
365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di
impresa industriale e commerciale, agli esercenti attivita' agricole di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, nonche' ai titolari di reddito di lavoro
autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonche' il proprio
mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli
che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente
conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle
seguenti condizioni:
a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012,
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno
il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul
fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero
della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012,
rispetto all'anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di
attivita' conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di
personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al
30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media
nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno
2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate,
nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi
variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei
semilavorati, dei prodotti destinati alla
Omissis
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito
dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo
di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno
2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i
15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di
euro.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e'
rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La
eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale
e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e'
incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5
milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto
dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di
formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto
per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a)
ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base
di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle
risorse complessive per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle
risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di
un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del
citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,
i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli
anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2.
Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad
applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati
a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato
per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo
del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
conseguenti variazioni compensative di bilancio.
Omissis
387. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14
settembre 2011, n. 248,» sono sostituite dalle seguenti:
«svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie
delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della
Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita' di accertamento, il
comune, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie
assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella
calpestabile»;
c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio
per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento
tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e
i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna
di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove
superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) il comma 12 e' abrogato;
e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Al fine di
acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita'
immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i
dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero
dell'interno, ove esistente»;
f) il comma 35 e' sostituito dal seguente: «35. I comuni, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al
31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai
soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU,
della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al
comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore
dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli
di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il
versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento e' effettuato in
quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di
versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e'
comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per il comune di
posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle
corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo all'importo
versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per
le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
corrispondenti rate di cui al periodo precedente e' determinato tenendo conto
delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal
comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e'
effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei
commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma
13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro
quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo
o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.
L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40
euro e' effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito il
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».
Omissis
412. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 200
Omissis
462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni
dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al
rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e'
riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli
enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della
spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in
termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della
tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La
sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto
di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di
manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i
risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici
stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa
per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011
considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di
manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i
risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici
stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in
misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza
del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si
trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano
adempienti al patto di stabilita' interno se, nell'anno successivo:
a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto di stipulare contratti di
servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal
fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario
certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a)
e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i
dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si
considerano inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di
inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno
effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le
quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si
applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 462. In
tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli
uffici dell'ente.
465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano
elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.
466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del
patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno.
467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le
parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «dal 2009 al 2015».
Alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo «Dal 2012 i dati relativi
alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».
468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30
settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le
parole «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun
anno».
469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30
settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le
parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun
anno».
470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8,
9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e 19».
472. Al comma. 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e'
riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono aggiunte le
seguenti «Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e'
riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza
finanziaria»;
b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si applica
nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo
dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di
riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel
triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.».
473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2013»;
2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2013»;
3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2013».
474. Al fine di potenziare le attivita' dell'ICE-Agenzia per la
promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse
destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di
euro per l'anno 2013.
Omissis
480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento».
481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di
misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, e'
introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo
trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno
2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al
terzo periodo non e' emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa
comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per
destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della
produttivita', nonche' al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le
risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita'
anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite
massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non puo' essere
superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per
l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma
481 e' fissato al 15 gennaio 2014.
483. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro
per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap»
sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a
1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio
portatore di handicap».
484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;
2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono
ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro
180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro
180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo
delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e'
aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di
euro 625».
485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza
delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province
autonome.
486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole:
«processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei
certificati penali,».
487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di
accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9
agosto 2012, n. 88789.
488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;
b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) e' aggiunto il
seguente:
«127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti
di appalto e di convenzioni in generale».
489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
primo e il secondo periodo sono soppressi.
490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni
effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
Omissis
561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino