Art. 1
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1
Destinazione maggiori entrate
Art. 2
Imprese pubbliche
Art. 3. 
 
Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 
1 annesso alla legge finanziaria 2007 
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire 
la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti 
nel predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle 
quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a 
effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati 
nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una 
parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti 
a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli 
determinati nel medesimo elenco 1»;
b) al comma 759 e' soppressa la parola: «trimestralmente»;
c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono 
sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' sostituito dal seguente:
«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme 
stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, 
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto 
agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi». 
 
Art. 3-bis. 
 
Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate 
dall'INPDAP 
1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi 
alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 
1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei 
contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP 
della volontà di adesione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione 
decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione». 
 
Art. 4. 
 
Commissari ad acta per le regioni inadempienti 
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, 
effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per 
la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 
12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli 
accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte 
della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità 
degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione 
degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione 
del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, 
tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali 
delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, 
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli 
atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il 
conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e 
le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei 
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo 
Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione 
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. 
La nomina a commissario ad acta e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione 
di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. 
Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico 
della regione interessata.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del 
debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani 
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della 
comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai 
medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque 
non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta 
la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, 
i crediti di cui al presente comma non producono interessi. 
 
Art. 5. 
 
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico 
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica 
territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina 
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli 
assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» 
ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione 
in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola 
regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente 
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale 
e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate 
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta 
assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione e' 
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno 
precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie 
per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, 
sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro 
il 15 ottobre. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono 
all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero 
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita 
dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, 
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente 
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate 
in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni 
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia 
e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto 
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento 
ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more 
della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione 
diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della 
determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via 
transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari 
al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata 
rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa 
dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che e' così disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, e' basato sulla 
attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione 
in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale 
calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali 
sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci 
ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, 
ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio 
sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresì, 
il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale 
e' effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in 
possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore e' calcolato sulla base 
dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza 
anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento 
del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla 
riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto 
che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget. Un 
ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce 
un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati 
nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia 
per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del 
requisito della innovatività e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato 
dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, 
e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità 
dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici 
resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per 
la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore quota 
del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere 
a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato 
al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle 
more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo 
dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento 
della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro 
il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione 
del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito 
a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione 
diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 
in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito 
un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei 
farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive 
modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica 
le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e 
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre 
e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto 
di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale 
sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro 
della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati delle regioni 
concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, 
rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di 
cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto 
arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa 
verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 
mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera 
b), si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, 
salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo 
le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei 
consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono così definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti 
e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi 
dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa 
complessiva. L'entità del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione 
al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire 
lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento 
imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui 
alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, 
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi 
ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, e' comunicata 
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata 
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda 
entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia 
e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui 
all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per 
la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei 
mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali 
e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le 
aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla 
lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si e' verificato lo 
sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte 
delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione 
dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo 
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, 
così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna 
regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate 
dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono 
tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione 
diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure 
costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo 
a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni 
alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio 
carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata 
dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non 
può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per 
cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi 
di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate 
per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale 
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso 
misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti 
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario 
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. 
Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico 
complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità 
da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco 
o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica 
di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente 
al 1° ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo 
tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 
del 29 giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta 
o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la 
lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti 
privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, 
formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire 
alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati 
alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla 
lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico 
dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, 
n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite 
le seguenti: «, agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati 
con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA». 
 
Art. 5-bis. 
 
Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 
«dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unita» sono sostituite dalle seguenti: «dal 
1° gennaio 2008 nel numero di 250 unita». L'AIFA e' autorizzata ad avviare, entro 
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica 
anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza 
di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della 
salute 20 settembre 2004, n. 245.
2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari 
a euro 2.467.253,87, e' a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera 
b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta 
per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità. 
 
Art. 6. 
 
Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera 
del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri 
dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della 
quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto 
del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla 
copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento 
sono definiti i criteri e le modalità attuative. 
 
Art. 7. 
 
Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città 
1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione 
delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della 
città di Roma.
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di 
investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano 
di Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare 
ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, dopo le parole: «del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate» 
sono aggiunte le seguenti: «e delle altre tratte della metropolitana di Milano».
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità 
interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate 
entro il 31 dicembre 2007. 
 
Art. 7-bis. 
 
Patto di stabilità interno 2007 per le regioni 
1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito 
il seguente:
«658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 
2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno 
e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese 
in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione 
europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano 
le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione 
che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008». 
 
Art. 8. 
 
Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento 
del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina. 
1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, 
anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi 
di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti 
intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati 
sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per 
il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonche' per la promozione 
dei servizi e la relativa informazione al pubblico e' autorizzata altresì la spesa 
di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità 
statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, 
della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento 
del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada 
A3 e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio 
Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio 
Calabria, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione 
di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni 
e per interventi di integrazione e scambio modale.
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina e' 
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio 
di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il 
collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali 
scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza 
di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità 
nello Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 
a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti 
Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure 
di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento 
dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San 
Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla regione siciliana un contributo 
annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei 
trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni parlamentari.
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza 
della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro 
dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice 
della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 
84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con 
compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento 
in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa 
compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 
27 luglio 1999, n. 271, nonche' alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera 
area.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 
13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
Art. 9. 
 
Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A. 
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero 
dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla 
Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico 
nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, 
e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a 
quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di 
previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato 
a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 
20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia 
e delle finanze e' autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia 
S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296.
2-bis. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, 
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime 
degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico 
da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non 
inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche 
quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche 
contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, 
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, 
i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale 
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla società fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, 
dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».
2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «, 
i contratti di servizio» sono soppresse. 
 
Art. 10. 
 
Disposizioni concernenti l'editoria 
1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, 
n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante 
a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale contributo non può comunque superare 
il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla 
produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti 
e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione 
delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal 
diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30 
settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del 
titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il 
termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 
454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere 
nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei 
contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, 
deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. 
Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente 
un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano 
ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente 
versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta 
alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate 
previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento per gli importi 
annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione 
di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria 
di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione 
tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle 
imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di 
prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate 
prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio 
marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle 
agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2004, n. 46, e' richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni 
spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni 
per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato. 
 
Art. 10-bis. 
 
Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di 
radiodiffusione sonora e televisiva 
1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 
dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, 
di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via 
di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la 
metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca 
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, 
almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro 
conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 
e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra 
le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti 
radiofoniche e' suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per 
gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° 
ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448, mentre e' suddivisa tra le emittenti televisive stesse 
ai sensi della presente legge». 
 
Art. 11. 
 
Estinzioni anticipate di prestiti 
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi 
per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata 
di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono 
corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli 
indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 
2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite 
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla 
concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
 
Art. 12. 
 
Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione 
1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa 150 
milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 
sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007. 
 
Art. 13. 
 
Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della 
formazione 
1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo 
il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, 
per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 
di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007».
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere 
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585». 
 
Art. 13-bis. 
 
Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE 
1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie 
avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica 
di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, 
locali e non, e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 
2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di 
ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro 
dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri 
interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando 
parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
 
Art. 14. 
 
Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali 
1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi 
di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali 
alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, 
l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie 
tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della 
cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva 
competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 
e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività 
culturali.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività 
culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto 
della specificità delle prestazioni richieste nonche' delle esperienze e dei titoli 
professionali occorrenti, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi 
sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, 
in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, 
anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti 
concessori in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato 
dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi 
ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se 
scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.
 
Art. 14-bis. 
 
Debiti contributivi 
1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle 
competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 
2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e' applicabile, relativamente 
ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce 
garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 
3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità 
del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al 
beneficio. 
 
Art. 15. 
 
Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa 
1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi 
all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in 
materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto 
previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 
2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 
2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni 
dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 
definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in 
regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, 
siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti 
di concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del 
personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per 
il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i 
contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione 
dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, 
dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. 
 
Art. 16. 
 
Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre 
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre 
sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in 
sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24\times 
10 con la scritta: «questo televisore non e' abilitato a ricevere autonomamente 
trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori 
l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi 
televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature 
elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale 
per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli 
apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano 
un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 
19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite 
dalle seguenti: «entro l'anno 2012».
4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 
2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p); «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva 
in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' 
con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' 
denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività 
di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione 
o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione 
«ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche 
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;
b) all'articolo 23, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione 
televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto 
della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, 
un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività 
televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 29». 
 
Art. 17. 
 
Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale 
1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle 
somme versate» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme da versare» e dopo le 
parole: «transattivi negli anni» e' inserita la seguente: «2001,». 
 
Art. 18. 
 
Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali 
1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata 
la spesa di 499 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di 
mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo 
italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e 
la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori 
dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte 
penale internazionale;
d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni 
umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 
1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
e) per 4 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione 
delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196;
e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali 
per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di 389 
milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro degli affari esteri.
2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio 
funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 
1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della 
razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari 
di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità 
disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
Art. 19. 
 
Misure in materia di pagamenti della P.A. 
1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: 
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, 
le amministrazioni pubbliche»;
b) (soppressa);
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 
finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non 
superiore al doppio, ovvero diminuito». 
 
Art. 20. 
 
5 per mille 
1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE 
volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno 2007 e' integrato di 150 milioni di euro per il medesimo 
anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive 
dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal 
CONI a norma di legge. 
 
Art. 20-bis. 
 
Fondo rotativo per infrastrutture strategiche 
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) nel comma 355, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) infrastrutture 
strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, 
n. 443»;
b) nel comma 357, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al 
presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), 
e' emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze». 
 
Art. 21. 
 
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere 
di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi 
sismici. 
1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, 
al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate 
e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che 
sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, 
nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordi-nario di 
edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento 
funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' 
all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, 
da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 
e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle 
coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base 
di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare 
riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della 
stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale 
sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine 
viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la 
disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria 
provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. 
In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico 
in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui 
al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri 
di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento 
dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture 
e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al 
comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della 
solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, 
sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei 
relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli 
ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte 
alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i 
medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione 
territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti 
per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che 
saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla costituzione 
ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle 
politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la 
condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi 
di edilizia residenziale con finalità sociali, nonche' al fine di monitorare il 
fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o 
dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della 
solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione 
istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 
9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione 
e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze 
e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale 
pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità 
e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile 
via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo 
un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione 
finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione 
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 
163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze 
accertate. 
 
Art. 21-bis. 
 
Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere 
II» 
1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 
150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 
13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi 
costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate 
al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente 
finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati 
rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 
luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta 
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito 
urbano denominato «Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette risorse 
una quota fino a 60 milioni di euro e' altresì destinata alla prosecuzione degli 
interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei 
singoli interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al 
comma 1, primo periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le modalità 
di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, 
e' autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun 
anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti 
correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e 
delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, 
ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti 
di quartiere II» già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 
2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi 
aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere II» che saranno 
individuati con il decreto di cui al comma 2. 
 
Art. 22. 
 
Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE 
1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 
5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla 
definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo 
sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona 
di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 
2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e' autorizzata la spesa 
di 170 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
Art. 23. 
 
Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria 
1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali 
ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, e' 
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli 
anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;
b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo 
sono soppresse. 
 
Art. 24. 
 
Sostegno straordinario ai comuni in dissesto 
1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla 
data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente 
al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione 
di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della 
massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali 
previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 
dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati 
delle rispettive gestioni commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 
31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito 
capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, 
ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al 
comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le 
transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che 
dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto 
al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, 
comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, 
relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare 
il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate 
dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive 
competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto 
nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità 
di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito 
accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte. 
 
Art. 25. 
 
Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operatività 
del Fondo regionale di protezione civile. 
1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento 
stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di 
Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte 
agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti 
all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile 
n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 
2007.
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si 
intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare 
alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle 
risorse. 
 
Art. 25-bis. 
 
Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo
1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area 
delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile 
n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 
2006, e successive integrazioni, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per 
l'anno 2007. 
 
Art. 26. 
 
Disposizioni in materia di ambiente 
1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di 
programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonche' per 
la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalità 
e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione 
di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti 
climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi 
e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del 
suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione 
delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità 
per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi 
ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione 
delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni 
interessate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi 
pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo 
ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche' da una 
certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo 
standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e 
l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti 
rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento 
una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri 
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione 
del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di 
azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 
1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, 
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e' sostituito 
dai seguenti:
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse 
e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi 
i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai 
sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure 
di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto 
che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 
31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con 
le medesime modalità e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica 
imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano 
anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti 
di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata 
mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono 
fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. 
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima 
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione 
dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 
13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti 
di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema 
elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis 
e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro 
per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia 
elettrica e' remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste 
dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva 
di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione 
dello sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento 
della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal 
Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, 
in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di 
cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. 
Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione 
dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione 
del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi 
dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive 
modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto 
ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti 
entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi 
impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e' cumulabile 
con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria 
in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti 
il 40 per cento del costo dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui 
al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, 
viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente 
previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter 
e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, 
tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite 
le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione 
di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, 
ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità 
della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies».
4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla 
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) dopo le parole: «250.000 tonnellate,» sono inserite le seguenti: «al fine di 
compensare i maggiori costi legati alla produzione,»;
2) le parole: «in autotrazione» sono sostituite dalle seguenti: «tal quale o»;
3) le parole: «di cui all'allegato I.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 
I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel 
rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, 
nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale 
dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza 
tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota 
ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.»;
4) dopo le parole: «da contratti quadro» sono inserite le seguenti: «, le modalità 
per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale»;
5) le parole: «sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo» sono sostituite 
dalle seguenti: «sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, 
risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad 
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere 
usato tal quale, non ancora immessi in consumo»;
6) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Per ogni anno di validità del 
programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun 
anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti 
di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal 
quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente 
alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio 
ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel 
destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 
giugno»;
b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 
1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione 
di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori 
di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito 
di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili 
dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali 
quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea 
in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il 
quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata 
subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa 
al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente 
assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza 
esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 
1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma 
sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente 
assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni 
dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, 
nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la 
decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina 
la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito 
del programma pluriennale per i due anni successivi»;
d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo 
del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 
6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006».
4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale 
di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori 
nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero 
per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato 
ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 
2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto 
periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi 
del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità 
al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, 
le parole: «e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile 
per riscaldamento» sono soppresse.
4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente 
e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, 
fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito 
fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti 
ad accisa.
4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione 
e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: 
Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola 
di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti 
parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per 
ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto 
dal comma 1. 
 
Art. 26-bis. 
 
Variazioni colturali 
1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, 
del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 
21 aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa comunitaria relativa 
alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo»;
b) al terzo periodo, le parole: «All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione» 
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale 
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni»;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del territorio, sulla 
base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi 
relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali»;
d) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga alle vigenti disposizioni 
ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, 
l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, 
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni 
interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati 
delle relative operazioni catastali di aggiornamento»;
e) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «I ricorsi di cui all'articolo 2, 
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, 
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni 
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente»;
f) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i soggetti interessati non 
forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni 
relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, 
si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500;
all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle 
comunicazioni effettuate dall'AGEA». 
 
Art. 26-ter. 
 
Disposizioni in materia di servizi idrici 
1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, 
fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 
2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche 
e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono 
essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese 
anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato 
delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio 
idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla 
misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica 
del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo 
delle risorse idriche e per il consumo umano. 
 
Art. 27. 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - 
LSU Calabria 
1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera 
f), e' inserita la seguente: «f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei 
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, 
n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, 
n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania e' concesso un 
contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposita 
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul 
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 
che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini 
della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività 
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella 
regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del 
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla 
tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Art. 27-bis. 
 
Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso 
e monti della Laga e della Maiella. 
1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e 
dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti 
per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 
940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario 
e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva. 
 
Art. 28. 
 
Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), 
disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per 
i giovani. 
1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), 
riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato 
ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 
70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso 
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, 
attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati 
olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo 
assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente 
trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 
3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della 
fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. 
Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni 
caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di 
destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate 
dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono 
risolti di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività 
sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per 
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle 
finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, 
sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative 
del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, 
nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione 
da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche 
creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 
2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 
2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, 
all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione 
del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere 
sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare 
il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto 
a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso 
la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo 
un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare 
il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con 
decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la 
concessione del credito.
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea 
n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma 
comunitario «Gioventù in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia 
nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, 
n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata 
in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito 
delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito 
fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia 
per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more 
dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo 
indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel limite massimo 
di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore 
a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione 
temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 
2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. 
Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo 
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero. 
 
Art. 29. 
 
Contributi alla Fondazione ONAOSI 
1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea 
la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti 
le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 
del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto 
alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi 
ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, 
dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 509, e' determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione 
in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità 
statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale 
della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione 
della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti 
dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data 
del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della 
Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in 
essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti 
in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti 
di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonche' 
la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di 
tutti i contribuenti. 
 
Art. 30. 
 
Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano 
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per 
i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, 
di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono 
attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attività di gestione e liquidazione, 
nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 
novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, 
n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.
2. L'attività di gestione e liquidazione e' controllata da un comitato di vigilanza 
composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività 
culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente 
all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica 
patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei 
a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore 
stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto. Il 
comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed 
il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente 
ad approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita 
nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni 
della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui 
alla Tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 4 del 2005. Il piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla 
liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate 
forme di pubblicità e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia 
di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, 
n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, 
n. 817. Il commissario può avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero 
dell'economia e delle finanze.
4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza 
per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza 
pubblica.
5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, e' approvato dai creditori 
che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste 
diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica 
inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti 
di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il 
piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, 
in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, 
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste 
la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato 
di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto 
di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane 
la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con 
liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non 
soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle 
ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. 
Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al 
Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che 
decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere 
proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi 
al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. 
Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione 
di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. 
Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta 
di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo 
esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione 
coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive 
modificazioni, nonche' dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. 
 
Art. 31. 
 
Contributi ad enti e associazioni 
1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro 
a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro 
a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro 
a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro 
a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
3-ter. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli 
istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare 
titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona 
dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e' concesso un contributo, 
nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi 
di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con 
partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere 
fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine 
cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio 
di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le 
modalità per l'attuazione del presente comma.
3-quater. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di 
euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente 
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale 
mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del 
lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, 
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-quinquies. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione 
di euro a favore della «Lega del filo d'oro». 
 
Art. 32. 
 
Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA 
1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese 
beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate 
all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, 
fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione 
dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno 
finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Art. 33. 
 
Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette 
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie 
o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati 
da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e 
con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni 
di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di 
euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito 
di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito 
della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi 
già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base 
delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro 
della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, 
per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, 
e' da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal 
citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per 
i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 
1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico 
ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, 
e la patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 
2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra 
metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in 
maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di 
età od incapace di intendere e di volere e' corrisposto interamente ai congiunti 
che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente 
e continuativa.
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 
2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 
febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in favore degli 
«aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno 
una tantum il cui importo e' definito, con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia 
all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. 
A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini 
del presente articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti 
soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni 
inabili al lavoro. 
 
Art. 34. 
 
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, 
previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni 
criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonche' ai loro familiari 
superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. 
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 
1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della 
criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 
ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 
5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate 
le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni 
di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro 
a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente 
articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, 
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali 
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 
1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure 
di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da 
apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, 
alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata 
per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede 
la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo 
in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle vittime del terrorismo 
ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo 
o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano 
domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite 
delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso 
del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita 
ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti 
da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione, anche contestuale 
alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario 
comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini 
della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose 
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati 
e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma 
sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando 
la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento 
equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando 
l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, 
da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, 
rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità e' determinata 
ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima delle disposizioni 
di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2 milioni di euro per 
l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie 
provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui 
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai 
suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede 
a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 
206 del 2004. 
 
Art. 35. 
 
Fondo per le zone di confine 
1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la 
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con 
le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 
2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali 
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione 
dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite 
le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e 
sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra 
i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale 
dei progetti».
1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
 
Art. 36. 
 
Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità 
nazionale 
1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative, dotate di particolare 
coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali, funzionali 
alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei 
Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività 
di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi 
ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonche' 
di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, 
in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della 
Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio 
di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti 
di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio 
e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni 
di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi 
alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e' autorizzata la 
spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato 
dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalità qualificate che garantiscano 
un orientamento politico e culturale pluralistico, cui e' demandato il compito di 
verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni 
dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale 
che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla 
stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale 
da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento. 
 
Art. 37. 
 
Investimenti degli enti previdenziali pubblici 
1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre 
dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego 
già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a 
pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007. 
 
Art. 38. 
 
Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, 
il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle 
misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271, nonche' al rafforzamento della struttura informatica del Registro 
generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con 
i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 
20 milioni di euro. 
 
Art. 39. 
 
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati 
e, al comma 104, le parole: «nell'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a 
decorrere dall'anno 2007».
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta 
sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta 
regionale sulle attività produttive».
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata 
a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione 
di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' più utilizzabile 
l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata 
dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. 
Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso 
affisso e visibile nei locali della farmacia.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, 
al costante scambio»;
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia 
e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione 
finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione 
ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali 
ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 
56».
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «di euro 0,52» sono sostituite dalle seguenti: 
«di 1 euro»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La misura del compenso può essere 
adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo 
di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore 
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 
2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del compenso spettante e» sono soppresse;
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane 
S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni 
di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, e' fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.
4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 
3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio 
di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle 
entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, e' fissata 
in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere 
adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo 
di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore 
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 
2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento».
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire 
ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti 
finanziari».
6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» 
sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: 
«30 settembre 2010».
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi 
all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui 
al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere 
effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite 
dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita 
comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli 
per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico 
in conto corrente bancario o postale»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo 
al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri 
sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta 
del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo 
delle relative spese»;
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 
26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, 
comma 1-bis».
8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono inserite le seguenti: «, se previsto 
nell'incarico di trasmissione,»;
b) il comma 2 e' abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 
17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere 
dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e 
somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, 
corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche 
di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 
2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 
1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, 
se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100 euro».
8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore 
8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico e' limitato fino 
alle ore 11». 
 
Art. 39-bis. 
 
Diritti aeroportuali di imbarco 
1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate 
per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti 
di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo 
di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di 
addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono 
obbligazioni di natura tributaria. 
 
Art. 39-ter. 
 
Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle 
emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze. 
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione 
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della 
benzina senza piombo» e' sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 
litri»;
2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite 
dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;
b) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» e' soppressa;
2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» e' sostituita 
dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri»;
3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite 
dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri».
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito 
un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 
a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica 
e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, 
compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e 
quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. 
Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità 
di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito 
un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 
a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli 
adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti 
di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al 
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative 
attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della 
salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti 
beneficiari.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad 
euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di 
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione 
delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b). 
 
Art. 39-quater. 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in 
materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, 
le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l'importo di 5.000 euro» sono sostituite 
dalle seguenti:
«musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni 
di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, 
da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore 
a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale 
sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria 
ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti 
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte 
della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo 
di 5.000 euro». 
 
Art. 39-quinquies. 
 
Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali 
per i residenti a Campione d'Italia 
1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' abrogato. 
 
Art. 40. 
 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali 
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo 
gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato 
che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 
giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad 
essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operatività della nuova 
concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli 
di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico 
della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi 
rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina 
dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, 
sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e 
le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita 
di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con 
propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio 
e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla 
quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo 
l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano 
di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' 
soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, 
n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli 
di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, 
ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione 
del Dipartimento per le politiche fiscali.
5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 
4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro 
invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione 
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, 
relativamente al gioco a distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato in concessione 
a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni 
per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato in concessione 
a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla 
loro raccolta;
c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.
6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti 
principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo 
della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, 
di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse 
determinati dalle concessioni in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti 
minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche' delle relative 
modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di 
cui al comma 6-bis;
e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi 
il cui esercizio e' affidato in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto 
dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio 
dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza e' definita 
con specifici decreti direttoriali.
6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: 
«, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila» sono 
soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma 
dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i principi di tutela della concorrenza 
e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo 
del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco 
a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento 
in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione 
autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 
38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo 
del comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia 
di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, 
salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente 
l'anno di riferimento».
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, 
se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche 
al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale». 
 
Art. 41. 
 
Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di 
edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni 
soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e 
della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita 
società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari 
a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la 
ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, 
d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di 
altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata, 
per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro. 
 
Art. 42. 
 
Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo 
solidarietà nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti 
da sinistri che coinvolgono macchine agricole. 
1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 
«23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 
2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad attivare, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure 
nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, 
nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere 
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per 
l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006. 
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con 
proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i 
criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente 
comma.
2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, 
di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, 
e' incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere 
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le 
crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge 
n. 296 del 2006.
2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai 
sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 
 
Art. 42-bis. 
 
Fabbricati rurali 
1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno 
per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo 
conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti 
dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività 
svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore 
agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma 
devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro 
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni 
strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti 
per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo 
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore 
a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione 
dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono 
censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A». 
 
Art. 42-ter. 
 
Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione 
1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma e' inserito 
il seguente:
«La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante 
di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti 
di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento 
della violazione di cui al primo comma». 
 
Art. 43.
 
Lavori socialmente utili 
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate 
dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli 
finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 
562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in 
soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale 
riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. 
 
Art. 44.
 
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito 
1. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte 
ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti 
a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, 
per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario 
di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto 
al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, 
nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione 
fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia 
a carico di più soggetti la detrazione fiscale e' ripartita in proporzione alla 
percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito 
un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione 
delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti 
aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, 
le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni 
necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.
4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui 
reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il 
primo periodo, e' inserito il seguente: «La detrazione e' ammessa a condizione che 
la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà 
o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero 
nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione». 
 
Art. 45. 
 
Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 
e del Fondo politiche sociali 
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale 
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto 
e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 
2000, n. 328, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro. 
 
Art. 46. 
 
Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di 
rigassificazione di gas naturale liquefatto. 
1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione 
di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, e' rilasciata 
ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione 
dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, 
il giudizio e' reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che 
deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 
8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante 
anche del piano regolatore portuale. 
 
Art. 46-bis. 
 
Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore 
della distribuzione del gas 
1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore 
concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello 
sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la 
Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 
individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento 
del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che 
delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei 
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di 
investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie 
locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la 
Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento 
delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da 
quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base 
a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione 
delle relative operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini 
del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, 
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di 
cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, 
solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del 
vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando 
prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi 
ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti. 
 
Art. 46-ter. 
 
Sostegno all'imprenditoria femminile 
1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere 
la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole 
e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato 
dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti 
e le pari opportunita». 
 
Art. 46-quater. 
 
Pesca e vittime del mare 
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, 
n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati 
incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 
28 luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, 
n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonche' 
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune 
con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, e' fissato in 
quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle 
somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni 
preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri 
provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si 
provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi 
nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti 
della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, 
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 
 
Art. 46-quinquies. 
 
Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, 
qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo 
di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo e' tenuto a condividere, 
quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. 
A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per 
l'utilizzo dell'infrastruttura medesima. 
 
Art. 47
Copertura finanziaria
Art. 48
Entrata in vigore