La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2011, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu` di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, in conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali
i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, nell'ambito della
missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche´
nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia»,
programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro
dell'economia e delle finanze e` altresi` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e`
stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del
commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2011, rispettivamente, in
6.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in
14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa e` altresi` autorizzata, per l'anno finanziario 2011, a
rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita` di cui
all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una
quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del
presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2011 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «oneri per il
servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del
medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 630
milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 726 milioni di
euro e 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo` esercitarsi la facolta` prevista dall'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati
membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta
erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea
in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom
del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche´ per importi di compensazione monetaria e`
imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro -
FEOGA, Sezione garanzia».
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e
dicembre 2010 sono riferiti alla competenza dell'anno 2011 ai fini della
correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2011, nei pertinenti programmi relativi ai
seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da
ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo
da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire
tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, e` stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale»,
nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita` sanitaria in
attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della voce «restituzione,
rimborsi, recuperi e concorsi vari» dello stato di previsione dell'entrata
(capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza
e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma
«sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei
diritti e delle pari opportunita`», nell'ambito della missione «diritti sociali,
politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione
europea alle attivita` poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari
opportunita` tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, ai competenti
programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle
finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per
lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita` e competenze varie
spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a
spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a
manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad
altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, a trasferire, per l'anno finanziario 2011, ai capitoli del
titolo III (Rimborso di passivita` finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa,
nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della
missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico
dello Stato.
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione,
di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto
nel programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e
di bilancio», nonche´ del programma «concorso della Guardia di finanza alla
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza»,
del medesimo stato di previsione.
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di
finanza di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in
servizio nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito in 70 unita`.
22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e`
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche´ a impegnare e a pagare
le spese in conformita` agli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra
lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo
2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario
a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire
al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo
speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad assegnare ai
pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle
imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema
di fiscalita`», nell'ambito della missione «competitivita` e sviluppo delle
imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche nonche´ per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di
fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa` per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri»
nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, destinate alla
costituzione di unita` tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo
1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.
29. In relazione alle necessita` gestionali derivanti dall'andamento dei tassi
di interesse sui mercati finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze
e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215,
2216, 2219, 2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, allocati nel
programma «oneri per il servizio del debito statale».
30. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2010, iscritte nel Fondo
per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore all'importo
di 1,3 milioni di euro indicato nella risoluzione approvata dalla Commissione
bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio 2010,
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello
sviluppo economico, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci
«restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto
capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti
in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la
competitivita` e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese;
Fondo rotativo per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni
all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite
all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle
disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421, nonche´ all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge
10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti
di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali
i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 nell'ambito della missione «fondi
da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle
finanze e` altresi` autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci
delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al
presente comma.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per l'anno finanziario 2011 relative al Fondo da ripartire per
interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio,
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire
tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla
ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma
«politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle
aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
giustizia, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2011,
sono stabilite in conformita` agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e`
utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel
programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia»
dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da
detto Fondo, nonche´ l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto
consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri
enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per
l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonche´ per le
attivita` sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria»
e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario
2011.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli
affari esteri, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 6).
2. E approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto
agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2011, annesso allo stato di
previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE
del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'anno finanziario 2011, perche´ siano utilizzate per gli
scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto
agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di
terzi, nonche´ di organismi internazionali o della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2011.
5. Il Ministero degli affari esteri e` autorizzato ad effettuare, previe intese
con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non
convertibile pari alle disponibilita` esistenti nei conti correnti valuta Tesoro
costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e` acquisito all'entrata
del bilancio dello Stato ed e` contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2011, per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento
delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole
italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e` altresi` autorizzato ad
effettuare, con le medesime modalita`, operazioni in valuta estera pari alle
disponibilita` esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni,
dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del
Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, su
proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di
competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo
sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella
allegata alla legge di stabilita`, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, per l'anno finanziario 2011,
in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operativita` scolastica
iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e` autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze
dovute al personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e i
capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»,
iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
per l'anno finanziario 2011, e` comprensiva della somma, determinata nella
misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare
per attivita` internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,
al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della
ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,
tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione
al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la
ricerca.
7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e` autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento
della scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca.
8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e
relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione
«istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione delle
suddette competenze.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da
servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno 2011 sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita`
sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture
sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma
«prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione
«soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 2011.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per
l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto
nel programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito
della missione «ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma
11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e
dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai
trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi
negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in
applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1
della legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore,
delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche´ l'impegno e il pagamento delle
spese, relative all'anno finanziario 2011, in conformita` agli stati di
previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni,
in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2011, conseguenti
alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione
dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito
nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo
2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze
di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 17,
comma 35-quinquies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relative alla speciale
indennita` operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all'esterno dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione del predetto fondo.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2011, in conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro
dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri decreti, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su altri
programmi delle amministrazioni interessate le disponibilita` del fondo per gli
interventi per Roma capitale, iscritto nel programma «opere strategiche,
edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita`», nell'ambito
della missione «infrastrutture pubbliche e logistica» dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e
in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche´ dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e` stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui
alla lettera c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
5 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) dell'articolo
937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da
mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole
sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2011, e` fissato in 149 unita`.
6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto,
sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario
2011, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 613 del codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritto nel programma
«sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della
missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e
contabilita` delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio
1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto
corrente postale dai funzionari delegati.
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero
della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e
l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche,
materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza
e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione
«ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2011, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita` generale dello Stato.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
difesa, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come
forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 937 del codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 20;
2) Marina n. 17;
3) Aeronautica n. 46;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b)
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 125;
3) Aeronautica n. 57;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d)
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 65;
2) Marina n. 19;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri
presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` fissata, per
l'anno 2011, in 102 unita`.
4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle
infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non
direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale
delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonche´ per l'ammodernamento
e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per
la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri»,
«approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle
forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2011,
le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e
nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilita` generale dello Stato.
5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del
programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e
del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti
militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO
di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982,
n. 646.
6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della
difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre
Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi
da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per
dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, in
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi
dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche´ per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle
finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte
corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
4. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra i pertinenti programmi di conto capitale le somme iscritte,
per residui, competenza e cassa, nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri
decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche´ dai corrispondenti organismi pagatori
regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli
effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/ 2006 della Commissione, del 21
giugno 2006, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per
l'anno finanziario 2011 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale
dello Stato in virtu` di accordi di programma, convenzioni e intese per il
raggiungimento di finalita` comuni in materia di lotta contro gli incendi
boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle
riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle
attivita` sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i
beni e le attivita` culturali, per l'anno finanziario 2011, in conformita`
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita` culturali,
rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali, per l'anno
finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui,
di competenza e dicassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni
e attivita` culturali e paesaggistici».
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
salute, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 14).
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 del programma «prevenzione e comunicazione
in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale»,
nell'ambito della missione «tutela della salute», nonche´ al capitolo 3398,
piano gestionale 1, del programma «ricerca per il settore della sanita`
pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di
previsione del Ministero della salute, si applicano, per l'anno finanziario
2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita`
generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento
della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al
pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per
l'anno finanziario 2011.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con
propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno
finanziario 2011, i fondi per il finanziamento delle attivita` di ricerca e
sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanita` pubblica»,
nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di
bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2011, occorrenti per l'attuazione delle
norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
Art. 15.
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 742.579.022.571, in euro 774.227.653.133 e in euro 759.624.354.251 in termini di competenza, nonche´ in euro 752.252.700.793, in euro 784.207.485.184 e in euro 768.404.543.825 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2011-2013.
Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2011-2013, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 17.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli
nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze
e` autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con
propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i
programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo
economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
finanziario 2011 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, in
termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri
interessati, le disponibilita` esistenti su altri programmi degli stati di
previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e
la soppressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli
stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2010 e in quello
in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al
comma 5, nonche´ da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di
cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per
le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonche´ tra capitoli
di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli
strettamente connessi con l'operativita` delle amministrazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche´ degli
accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale interessato.
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del
personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche´ quelle per la corresponsione del
trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle
amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione
europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi
concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge
15 marzo 1997, n. 59.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133.
12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del
contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001,
concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in
posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei
pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per
provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a
carico dell'amministrazione di destinazione.
13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2011, delle somme versate
all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido
istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le
variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento
delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento
(cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo
14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
17. Limitatamente all'anno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare
alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni compensative, in
termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi
rispettivamente a spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti
dalla riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali e` stata
disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nella tabella allegata alla legge di stabilita`, di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009.
18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e il potenziamento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua
trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione
del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili
assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle
finanze e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei
Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa,
tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e
quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con
propri decreti, per l'anno finanziario 2011, alla riassegnazione ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate
nell'ambito della voce «Redditi di capitale» dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa` Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi
alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente delConsiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia edelle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano