La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato; 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
 Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata) 
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2011, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu` di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2. 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni 
relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, in conformita` 
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con 
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali 
i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, nell'ambito della 
missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche´ 
nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», 
programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro 
dell'economia e delle finanze e` altresi` autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le 
ripartizioni di cui al presente comma. 
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al 
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e` 
stabilito in 70.000 milioni di euro. 
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del 
commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2011, rispettivamente, in 
6.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 
14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa e` altresi` autorizzata, per l'anno finanziario 2011, a 
rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita` di cui 
all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una 
quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del 
presente articolo. 
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 
2011 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «oneri per il 
servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del 
medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni 
di ricorso al mercato. 
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», 
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 630 
milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 726 milioni di 
euro e 10.000 milioni di euro. 
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso 
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
9. Le spese per le quali puo` esercitarsi la facolta` prevista dall'articolo 28 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso 
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati 
membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta 
erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. 
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea 
in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom 
del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del 
Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche´ per importi di compensazione monetaria e` 
imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in 
ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
finanziario 2011, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - 
FEOGA, Sezione garanzia». 
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e 
dicembre 2010 sono riferiti alla competenza dell'anno 2011 ai fini della 
correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10 dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno finanziario 2011, nei pertinenti programmi relativi ai 
seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono 
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 
successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da 
ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da 
autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per 
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo 
da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio 
nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire 
tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri 
decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 
13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 
l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma 
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
finanziario 2011, e` stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle 
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale», 
nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme 
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare 
il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita` sanitaria in 
attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e 
delle finanze e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla 
riassegnazione al programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa 
sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie 
territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme versate all'entrata del 
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano. 
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della 
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della voce «restituzione, 
rimborsi, recuperi e concorsi vari» dello stato di previsione dell'entrata 
(capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza 
e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma 
«sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei 
diritti e delle pari opportunita`», nell'ambito della missione «diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme affluite 
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione 
europea alle attivita` poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari 
opportunita` tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione 
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per 
l'attuazione dei referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito 
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, ai competenti 
programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle 
finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per 
lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze 
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti 
di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei 
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita` e competenze varie 
spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, 
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a 
spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a 
manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad 
altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni 
elettorali. 
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, a trasferire, per l'anno finanziario 2011, ai capitoli del 
titolo III (Rimborso di passivita` finanziarie) degli stati di previsione delle 
amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, 
nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della 
missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso 
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico 
dello Stato. 
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono 
effettuarsi, per l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione, 
di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto 
nel programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli 
obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e 
di bilancio», nonche´ del programma «concorso della Guardia di finanza alla 
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», 
del medesimo stato di previsione. 
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di 
finanza di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento 
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in 
servizio nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui 
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito in 70 unita`. 
22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e` 
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche´ a impegnare e a pagare 
le spese in conformita` agli stati di previsione annessi a quello del Ministero 
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad effettuare, con 
propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra 
lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 
2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario 
a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle 
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446. 
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e 
della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire 
al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero i fondi 
per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo 
speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 
5 giugno 1998, n. 204. 
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad assegnare ai 
pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle 
imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema 
di fiscalita`», nell'ambito della missione «competitivita` e sviluppo delle 
imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 
ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di 
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente 
disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le 
amministrazioni pubbliche nonche´ per agevolazioni concesse in applicazione di 
specifiche disposizioni legislative. 
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di 
fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e 
prestiti in societa` per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, e successive modificazioni. 
27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» 
nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e 
Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, destinate alla 
costituzione di unita` tecniche di supporto alla programmazione, alla 
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere 
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati 
di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 
1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni 
compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, e successive modificazioni. 
29. In relazione alle necessita` gestionali derivanti dall'andamento dei tassi 
di interesse sui mercati finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze 
e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in 
termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 
2216, 2219, 2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, allocati nel 
programma «oneri per il servizio del debito statale». 
30. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2010, iscritte nel Fondo 
per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio presso 
il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore all'importo 
di 1,3 milioni di euro indicato nella risoluzione approvata dalla Commissione 
bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio 2010, 
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui 
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 2003, n. 398. 
Art. 3. 
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni 
relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello 
sviluppo economico, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso 
stato di previsione (Tabella n. 3). 
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci 
«restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto 
capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti 
in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e 
delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato 
di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la 
competitivita` e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; 
Fondo rotativo per le imprese. 
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni 
all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero 
dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero 
dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite 
all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle 
disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi. 
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla 
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico 
per l'anno finanziario 2011 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello 
Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 
421, nonche´ all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 
10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione 
nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti 
di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato 
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato 
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con 
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali 
i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello 
sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 nell'ambito della missione «fondi 
da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle 
finanze e` altresi` autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci 
delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al 
presente comma. 
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico per l'anno finanziario 2011 relative al Fondo da ripartire per 
interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio, 
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire 
tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri 
decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. 
9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e 
delle finanze e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di 
bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla 
ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma 
«politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle 
aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio 
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 
in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, 
n. 102, e successive modificazioni. 
Art. 4. 
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 5. 
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della 
giustizia, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 5). 
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2011, 
sono stabilite in conformita` agli stati di previsione annessi a quello del 
Ministero della giustizia (Appendice n. 1). 
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e` 
utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel 
programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» 
dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da 
detto Fondo, nonche´ l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con 
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro 
della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto 
consuntivo degli Archivi stessi. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri 
enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di 
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per 
l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonche´ per le 
attivita` sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei 
detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» 
e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» 
dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 
2011. 
Art. 6. 
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli 
affari esteri, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 6). 
2. E approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto 
agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2011, annesso allo stato di 
previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). 
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per 
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE 
del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e` 
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme 
stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli 
affari esteri per l'anno finanziario 2011, perche´ siano utilizzate per gli 
scopi per cui tali somme sono state versate. 
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto 
agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di 
terzi, nonche´ di organismi internazionali o della Direzione generale per la 
cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e` 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2011. 
5. Il Ministero degli affari esteri e` autorizzato ad effettuare, previe intese 
con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non 
convertibile pari alle disponibilita` esistenti nei conti correnti valuta Tesoro 
costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai 
sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive 
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o 
disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e` acquisito all'entrata 
del bilancio dello Stato ed e` contestualmente iscritto, sulla base delle 
indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello 
stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2011, per 
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento 
delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole 
italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e` altresi` autorizzato ad 
effettuare, con le medesime modalita`, operazioni in valuta estera pari alle 
disponibilita` esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute 
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, 
dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del 
Ministero degli affari esteri. 
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, su 
proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di 
competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo 
sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello 
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli 
stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella tabella 
allegata alla legge di stabilita`, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 
15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive 
modificazioni. 
Art. 7. 
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della 
ricerca e disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero 
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, per l'anno finanziario 2011, 
in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con 
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e 
della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operativita` scolastica 
iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da 
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca. 
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro 
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e` autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di 
competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze 
dovute al personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica» e i 
capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», 
iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero 
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca. 
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, 
per l'anno finanziario 2011, e` comprensiva della somma, determinata nella 
misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare 
per attivita` internazionale afferente all'area di Monterotondo. 
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del 
bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, 
al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato 
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della  
ricerca. 
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e 
della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, 
tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e 
della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione 
al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la 
ricerca. 
7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro 
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e` autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di 
competenza e di cassa, fra i capitoli relativi alle spese per il funzionamento 
della scuola per l'Europa di Parma iscritti nei pertinenti programmi dello stato 
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca.
8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e 
relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, le 
occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione 
«istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione delle 
suddette competenze. 
Art. 8. 
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero 
dell'interno, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 8). 
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da 
servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione 
dell'entrata per l'anno 2011 sono riassegnate, con decreti del Ministro 
dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita` 
sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture 
sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma 
«prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione 
«soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 2011. 
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero 
dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per 
l'anno finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica 
sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto 
nel programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito 
della missione «ordine pubblico e sicurezza». 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della 
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per 
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 
11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 
dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai 
trasferimenti erariali agli enti locali. 
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi 
negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a 
riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in 
applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 
della legge n. 296 del 2006. 
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, 
delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche´ l'impegno e il pagamento delle 
spese, relative all'anno finanziario 2011, in conformita` agli stati di 
previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto 
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, 
in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e 
della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2011, conseguenti 
alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al 
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli 
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, con 
propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione 
dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito 
nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo 
della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei 
diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 
2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze 
di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di 
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e 
dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 17, 
comma 35-quinquies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relative alla speciale 
indennita` operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all'esterno dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non utilizzate al termine 
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate 
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio 
occorrenti per l'utilizzazione del predetto fondo. 
Art. 9. 
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10. 
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2011, in conformita` 
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri decreti, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su altri 
programmi delle amministrazioni interessate le disponibilita` del fondo per gli 
interventi per Roma capitale, iscritto nel programma «opere strategiche, 
edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita`», nell'ambito 
della missione «infrastrutture pubbliche e logistica» dello stato di previsione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e 
in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti 
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche´ dall'articolo 10 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, 
n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di 
informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 
4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di 
porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2011, ai sensi 
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
e` stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui 
alla lettera c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) 
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
5 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) dell'articolo 
937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da 
mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole 
sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2011, e` fissato in 149 unita`.
6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, 
sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 
2011, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 613 del codice 
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritto nel programma 
«sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della 
missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e 
contabilita` delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 
1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto 
corrente postale dai funzionari delegati. 
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero 
della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di 
pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e 
l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, 
materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei 
porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza 
e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione 
«ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2011, le 
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla 
contabilita` generale dello Stato. 
Art. 11. 
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della 
difesa, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 11). 
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come 
forza media nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` stabilito come segue: 
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 937 del codice 
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
1) Esercito n. 20; 
2) Marina n. 17; 
3) Aeronautica n. 46; 
4) Carabinieri n. 0; 
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) 
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 0; 
2) Marina n. 125; 
3) Aeronautica n. 57; 
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) 
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 65; 
2) Marina n. 19; 
3) Aeronautica n. 20. 
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri 
presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del 
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e` fissata, per 
l'anno 2011, in 102 unita`. 
4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle 
infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non 
direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale 
delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonche´ per l'ammodernamento 
e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per 
la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», 
«approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle 
forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti 
militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello 
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2011, 
le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e 
nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive 
modificazioni, sulla contabilita` generale dello Stato. 
5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del 
programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e 
del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti 
militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello 
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO 
di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve 
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di 
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, 
n. 646. 
6. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della 
difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno 
finanziario 2011, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre 
Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di 
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi 
da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire». 
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni 
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per 
dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133. 
Art. 12. 
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali e disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2011, in 
conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle 
amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi 
dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive 
modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
nonche´ per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, 
concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in 
materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione 
centrale. 
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del 
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle 
finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte 
corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno 
finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di 
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi 
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e 
dell'acquacoltura. 
4. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e` 
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme 
iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della 
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 
medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, 
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con 
propri decreti, tra i pertinenti programmi di conto capitale le somme iscritte, 
per residui, competenza e cassa, nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito 
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei 
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il 
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con propri 
decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
7. Per l'anno finanziario 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e` 
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti 
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche´ dai corrispondenti organismi pagatori 
regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli 
effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/ 2006 della Commissione, del 21 
giugno 2006, e successive modificazioni. 
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di 
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 
l'anno finanziario 2011 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato 
dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale 
dello Stato in virtu` di accordi di programma, convenzioni e intese per il 
raggiungimento di finalita` comuni in materia di lotta contro gli incendi 
boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle 
riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo. 
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio 
dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle 
attivita` sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti 
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali per l'anno finanziario 2011. 
Art. 13. 
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali e 
disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i 
beni e le attivita` culturali, per l'anno finanziario 2011, in conformita` 
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita` culturali, 
rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di 
previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali, per l'anno 
finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, 
di competenza e dicassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del 
settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni 
e attivita` culturali e paesaggistici». 
Art. 14. 
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) 
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della 
salute, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 14). 
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 del programma «prevenzione e comunicazione 
in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale», 
nell'ambito della missione «tutela della salute», nonche´ al capitolo 3398, 
piano gestionale 1, del programma «ricerca per il settore della sanita` 
pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di 
previsione del Ministero della salute, si applicano, per l'anno finanziario 
2011, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita` 
generale dello Stato. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle 
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento 
della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al 
pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per 
l'anno finanziario 2011. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a ripartire, con 
propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti 
programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 
finanziario 2011, i fondi per il finanziamento delle attivita` di ricerca e 
sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanita` pubblica», 
nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del 
Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di 
bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero 
della salute per l'anno finanziario 2011, occorrenti per l'attuazione delle 
norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni. 
Art. 15. 
(Totale generale della spesa) 
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 742.579.022.571, in euro 774.227.653.133 e in euro 759.624.354.251 in termini di competenza, nonche´ in euro 752.252.700.793, in euro 784.207.485.184 e in euro 768.404.543.825 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2011-2013.
Art. 16. 
(Quadro generale riassuntivo)
1. E approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2011-2013, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 17. 
(Disposizioni diverse) 
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i 
quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli 
nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze 
e` autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con 
propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, con 
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i 
programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo 
economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello 
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 
finanziario 2011 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da 
attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma 
dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative 
di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente 
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a trasferire, in 
termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri 
interessati, le disponibilita` esistenti su altri programmi degli stati di 
previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi 
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il 
Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di 
bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e 
la soppressione di programmi. 
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e 
delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli 
stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2010 e in quello 
in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al 
comma 5, nonche´ da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere 
effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di 
cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per 
le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonche´ tra capitoli 
di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di 
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli 
strettamente connessi con l'operativita` delle amministrazioni. 
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle 
Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche´ degli 
accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive 
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e 
accessorio del personale interessato. 
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del 
personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche´ quelle per la corresponsione del 
trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla 
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere 
utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio 
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle 
amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione 
europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei 
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di 
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e 
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle 
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi 
concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 
15 marzo 1997, n. 59. 
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle 
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per 
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente 
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della 
legge 13 maggio 1999, n. 133. 
12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del 
contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 
del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, 
concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in 
posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito dei 
pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, occorrenti per 
provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a 
carico dell'amministrazione di destinazione. 
13. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreti del 
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, 
possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie 
interne a ciascun programma, relative a capitoli di natura rimodulabile, fatta 
eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge. 
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle 
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2011, delle somme versate 
all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido 
istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le 
variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento 
delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento 
(cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191. 
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le 
variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 
14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
17. Limitatamente all'anno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, su 
proposta del Ministro competente, e` autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare 
alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni compensative, in 
termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli, relativi 
rispettivamente a spese rimodulabili e a spese non rimodulabili, risultanti 
dalla riallocazione in bilancio delle spese obbligatorie, per le quali e` stata 
disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, nella tabella allegata alla legge di stabilita`, di cui 
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009. 
18. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del 
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto 
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e il potenziamento 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua 
trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e` 
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di 
bilancio. 
19. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione 
del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili 
assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle 
finanze e` autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei 
Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, 
tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di 
locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali» (capitolo 3072) e 
quelli relativi alle spese per fitto di locali e oneri accessori iscritti negli 
stati di previsione delle amministrazioni competenti. 
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere, con 
propri decreti, per l'anno finanziario 2011, alla riassegnazione ad apposito 
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate 
nell'ambito della voce «Redditi di capitale» dello stato di previsione 
dell'entrata, dalla societa` Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi 
alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2010 
NAPOLITANO 
Berlusconi, Presidente delConsiglio dei Ministri 
Tremonti, Ministro dell'economia edelle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano