La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge: 
Art. 1 
1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune 
dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi 
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui 
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, 
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli 
anditi, i portici, i cortili e le facciate; 
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come 
la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i 
sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso 
comune; 
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso 
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, 
i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per 
l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per 
la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso 
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al 
punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, 
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto 
disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche». 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o  alle quali 
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del presente 
capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' 
immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di 
edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117. 
Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso). - Per soddisfare 
esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un  numero di voti che 
rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti 
del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti 
comuni. 
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni 
consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati 
e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi 
telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di 
convocazione. 
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti 
comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. 
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati 
effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. 
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare 
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il 
decoro architettonico. 
Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di attivita' 
che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle 
parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono 
diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far 
cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera 
in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal 
secondo comma dell'articolo 1136». 
Art. 3
1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di 
ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga 
altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli 
appartiene. 
Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la 
conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso 
della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. 
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di 
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli 
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal 
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per 
la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a 
norma». 
Art. 4
1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al 
condominio». 
Note all'art. 4: 
Si riporta il testo dell'articolo 1119 del codice civile, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 
"Art. 1119. Indivisibilita'.  Le parti comuni dell'edificio non sono 
soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' 
incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i 
partecipanti al condominio.". 
Art. 5
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i 
seguenti: 
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, 
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, 
hanno ad oggetto: 
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' 
degli edifici e degli impianti; 
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, 
per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare 
parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' 
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, 
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi 
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del 
lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e 
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite 
o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole 
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di 
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di 
farne uso secondo il loro diritto. 
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla 
richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle 
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere 
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli 
interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio 
il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni». 
Note all'art. 5: 
Si riporta il testo dell'articolo 1120 del codice civile, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 
"Art. 1120. Innovazioni.  I condomini, con la maggioranza indicata dal 
quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette 
al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose 
comuni. 
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, 
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, 
hanno ad oggetto: 
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' 
degli edifici e degli impianti; 
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, 
per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare 
parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' 
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, 
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi 
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del 
lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e 
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite 
o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole 
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di 
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di 
farne uso secondo il loro diritto. 
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla 
richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle 
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere 
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli 
interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio 
il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o 
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che 
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento 
anche di un solo condomino.". 
Art. 6
1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). - Nell'unita' 
immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso 
comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso 
individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti 
comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al 
decoro architettonico dell'edificio. 
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce 
all'assemblea». 
Art. 7
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
«Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di 
produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di impianti non 
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro 
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi 
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati 
in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' 
immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro 
architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti 
pubbliche. 
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico 
solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' 
individuale dell'interessato. 
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne 
da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le 
modalita' di esecuzione degli interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma 
dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre 
cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro 
architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui 
al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del 
lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme 
di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione 
alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni 
eventuali. 
L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere 
consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. 
Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' 
abitative. 
Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). - Le 
deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di 
impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate 
dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 8
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle 
unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per 
meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' 
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle 
scale e degli ascensori». 
Note all'art. 8: 
Si riporta il testo dell'articolo 1124 del codice civile, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 
"Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.  Le 
scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' 
immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in 
ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' 
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del 
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o 
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.".
Art. 9
1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). - Quando i 
condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un 
amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu' 
condomini o dell'amministratore dimissionario. 
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, 
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice 
fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione, 
il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, 
nonche' i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta 
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo 
rimborso della spesa, copia da lui firmata. 
L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai 
condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita' 
civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. 
L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della polizza se nel 
periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale 
adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve 
essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui 
l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la 
responsabilita' civile professionale generale per l'intera attivita' da lui 
svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di 
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per 
lo specifico condominio. 
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai 
terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti, 
anche telefonici, dell'amministratore. 
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior 
uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle 
generalita' e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni 
analoghe a quelle dell'amministratore. 
L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque 
titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per 
conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, 
intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, 
puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della 
rendicontazione periodica. 
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta 
la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini 
e ad eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi 
comuni senza diritto ad ulteriori compensi. 
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e' 
tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati 
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' 
compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del presente codice. 
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per 
eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in 
ordine alla nomina del nuovo amministratore. 
La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo 
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le 
modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta 
dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto 
dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, 
ovvero in caso di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi 
irregolarita' fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del 
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, 
possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e 
revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino puo' 
rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il 
ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del 
condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore 
revocato. 
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita': 
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto 
condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per 
la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche' 
di deliberazioni dell'assemblea; 
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 
4) la gestione secondo modalita' che possono generare possibilita' di confusione 
tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o 
di altri condomini; 
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle 
formalita' eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del 
condominio; 
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme 
dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la 
conseguente esecuzione coattiva; 
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo 
comma del presente articolo. 
In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea non puo' 
nominare nuovamente l'amministratore revocato. 
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, 
deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della nomina stessa, 
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita' svolta. 
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni 
di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. 
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia 
popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale 
partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle 
province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da enti pubblici non 
economici o societa' private senza scopo di lucro con finalita' sociali proprie 
dell'edilizia residenziale pubblica». 
Art. 10
 1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1130. - (Attribuzioni dell'amministratore). - L'amministratore, oltre a 
quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per 
l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare 
l'osservanza del regolamento di condominio; 
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi 
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a 
ciascuno dei condomini; 
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione 
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio; 
5) eseguire gli adempimenti fiscali; 
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le 
generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti 
personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o 
domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato 
relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere 
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle 
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla 
tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o 
incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, 
addebitandone il costo ai responsabili; 
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di 
nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel registro 
dei verbali delle assemblee sono altresi' annotate: le eventuali mancate 
costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni 
rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' 
allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e 
revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della 
nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche' gli 
estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di 
contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello 
dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro 
puo' tenersi anche con modalita' informatizzate; 
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile 
sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo 
dell'edificio e del condominio; 
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato 
dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare 
l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». 
Art. 11
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente: 
«Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il rendiconto condominiale 
contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla 
situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali 
riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. 
Si compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario, nonche' 
di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei 
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale puo', in 
qualsiasi momento o per piu' annualita' specificamente identificate, nominare un 
revisore che verifichi la contabilita' del condominio. La deliberazione e' 
assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la 
relativa  spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi 
di proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle 
unita' immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di 
spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i 
documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data 
della relativa registrazione. 
L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di 
condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici 
unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo». 
Art. 12
1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Note all'art. 12: 
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, come 
modificato dalla legge qui pubblicata: 
"Art. 1131. Rappresentanza. 
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri 
conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha 
la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i 
condomini sia contro i terzi. 
(Omissis).". 
Art. 13
1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il condomino che ha 
assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore 
o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa 
urgente». 
2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo 
obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a 
progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali 
o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti 
comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza 
statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la 
vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in 
cui il condominio e' ubicato». 
Art. 14
1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1136. - (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). - 
L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di 
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e 
la maggioranza dei partecipanti al condominio. 
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio. 
Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per  mancanza di 
numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno 
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla 
medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con 
l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore 
dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione 
e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti 
che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. 
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le 
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni 
dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione 
dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni 
di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, 
terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal 
secondo comma del presente articolo. 
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, 
terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che 
rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore 
dell'edificio. 
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono 
stati regolarmente convocati. 
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel 
registro tenuto dall'amministratore». 
Art. 15
1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). -
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono 
obbligatorie per tutti i condomini. 
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni 
condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria 
chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre 
dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di 
comunicazione della deliberazione per gli assenti. 
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo 
che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria. 
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di 
merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione 
dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la 
sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, 
sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di 
procedura civile». 
Art. 16
1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza 
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato 
dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma 
dell'articolo 1107»; 
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali 
domestici». 
Note all'art. 16: 
Si riporta il testo dell'articolo 1138 del codice civile, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 
"Art. 1138. Regolamento di condominio. 
Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci, deve essere 
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni 
e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a 
ciascun condomino, nonche' le norme per la tutela del decoro dell'edificio e 
quelle relative all'amministrazione. 
Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento 
di condominio o per la revisione di quello esistente. 
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita 
dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 
7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun 
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in 
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo 
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. 
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali 
domestici.". 
Art. 17
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere 
indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale». 
Note all'art. 17: 
Si riporta il testo del numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice 
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
"Art. 2659. Nota di trascrizione. 
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore 
dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio 
originale, nella quale devono essere indicati: 
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice 
fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, 
secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato 
dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e 
il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste 
dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non 
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, 
anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto 
costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, 
l'ubicazione e il codice fiscale. 
(Omissis).". 
Art. 18
1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' 
sostituito dal seguente: 
«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione 
approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di 
questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, 
nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora 
soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. 
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i 
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. 
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta  per un 
semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione 
dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. 
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al 
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 
Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente 
causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa 
all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del 
diritto». 
Art. 19
1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo 
comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il 
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito 
l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente. 
Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte 
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla 
comunicazione». 
Art. 20
1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai seguenti: 
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del 
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per 
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta 
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere 
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o 
incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' 
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o 
assenti perche' non ritualmente convocati. 
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare 
della prima. 
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da 
assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi 
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di 
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi». 
Note all'art. 20: 
Si riporta il testo del terzo comma, dell'articolo 66 delle disposizioni per 
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla 
legge qui pubblicata: 
"Art. 66.  (Omissis). 
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del 
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per 
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta 
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere 
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o 
incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' 
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o 
assenti perche' non ritualmente convocati. 
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare 
della prima. 
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da 
assicurare lo volgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi 
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di 
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.". 
Art. 21
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
«Art. 67. - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di 
rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono piu' di venti, il 
delegato non puo' rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore 
proporzionale. 
Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a  piu' 
persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' 
designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono 
complessivamente piu' di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la 
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio 
rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu' 
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun 
partecipante puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria nomini il rappresentante 
del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano 
nominato il proprio rappresentante, l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina 
su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida a 
provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorita' 
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona 
dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. 
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. 
Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente 
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni 
assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore 
riferisce in assemblea. 
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a 
qualunque assemblea. 
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il 
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al 
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. 
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i 
casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 
1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 
e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere 
comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario. 
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento 
dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale». 
Art. 22
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli 
effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore 
proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e' espresso in millesimi in 
apposita tabella allegata al regolamento di condominio. 
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone 
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita' 
immobiliare». 
Art. 23
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
«Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari espressi 
nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o 
modificati all'unanimita'. Tali valori possono essere rettificati o modificati, 
anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista 
dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza 
di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione 
delle unita' immobiliari, e' alterato per piu' di un quinto il valore 
proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il 
relativo costo e' sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. 
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella 
millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, 
puo' essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona 
dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne senza indugio notizia 
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e' 
tenuto al risarcimento degli eventuali danni. 
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la 
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione 
dei criteri legali o convenzionali». 
Art. 24
1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere 
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, 
in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui 
l'amministratore dispone per le spese ordinarie». 
Art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 
disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti: 
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio 
coloro: 
a) che hanno il godimento dei diritti civili; 
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, 
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni 
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione 
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, 
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
d) che non sono interdetti o inabilitati; 
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; 
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di 
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. 
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari 
qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. 
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di 
cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere 
posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai 
dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii 
a favore dei quali la societa' presta i servizi. 
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo 
comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino 
puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore. 
A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un 
anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di 
amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del 
primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. 
Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di 
cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore e' tenuto 
ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di 
consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla 
delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet 
sono poste a carico dei condomini. 
Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si 
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle 
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 
61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. 
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita', 
presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale 
nella quale il condominio e' situato. 
Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera 
assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo 
comma, del codice. 
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la 
delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, 
idonea proroga della prima comparizione. 
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la 
maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non 
accettata. 
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui 
all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della 
necessita' per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare». 
Art. 26
1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile 
e disposizioni transitorie e' inserito il seguente: 
«Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non 
centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, gia' 
esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le 
necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi 
primo, secondo e terzo, del codice». 
Art. 27
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: 
«con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del 
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal 
secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile». 
Note all'art. 27: 
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui 
pubblicata: 
"Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare 
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui 
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 
1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 
384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di 
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno 
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o 
in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma 
dell'articolo 1120 del codice civile. 
(Omissis).". 
Art. 28
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: 
«semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» 
sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che 
rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio». 
2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: 
«l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 
1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di 
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 
1120 del codice civile». 
Note all'art. 28: 
Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991, 
n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge qui pubblicata: 
"Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
(Omissis). 
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del 
consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui 
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica 
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti 
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli 
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore 
dell'edificio. 
(Omissis). 
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi  di termoregolazione 
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di 
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di 
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 
1120 del codice civile. 
(Omissis).". 
Art. 29
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: 
«l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle 
seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice». 
Note all'art. 29: 
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge 23 gennaio 
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 
(Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni 
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti 
radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui pubblicata: 
"Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. 
Sistemi audiovisivi terrestri. 
(Omissis). 
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di 
radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono 
innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice 
civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 
1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti 
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. 
(Omissis).". 
Art. 30
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute 
esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per 
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito 
dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali. 
Note all'art. 30: 
Si riporta il testo dell'articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa.): 
"Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme. 
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente 
ordine: 
1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute 
secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare 
del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati 
al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la 
parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica 
disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure 
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con 
preferenza ai sensi del primo comma n. 1).". 
Art. 31
1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le 
parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra 
condomini e condominio,». 
Note all'art. 31: 
Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma, del codice di procedura 
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
"Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.  Per le cause tra 
soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause 
tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si 
trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. 
(Omissis).". 
Art. 32
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi 
dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012 
NAPOLITANO 
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
LAVORI PREPARATORI 
Senato della Repubblica (atto n. 71): 
Presentato dal sen. Giovanni Legnini ed altri, il 29 aprile 2008. 
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 24 settembre 
2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª. 
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il 12 
novembre 2008; il 21 aprile 2009; il 29 luglio 2009; il 2 e 24 febbraio 2010; 
l'8 giugno 2010; il 13 e 21 luglio 2010; il 2 agosto 2010; il 28 settembre 2010; 
il 5 ottobre 2010 e il 17 novembre 2010. 
Esaminato in Aula il 19 e 25 gennaio 2011 e approvato il 26 gennaio 2011 in un 
testo unificato con gli atti n. 355 (sen. Andrea Pastore ed altri), n. 399 (sen. 
Franco Mugnai), n. 1119 (sen. Valerio Carrara ed altri) e n. 1283 (sen. Giuseppe 
Valentino). 
Camera dei deputati (atto n. 4041): 
Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2011 
con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e X. 
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'8 marzo 2011; il 5 aprile 
2011; il 12 gennaio 2012; il 29 febbraio 2012; il 23 maggio 2012; il 14, 19 e 20 
giugno 2012; il 5, 11 e 12 luglio 2012; il 2 agosto 2012; il 6, 12 e 13 
settembre 2012. 
Esaminato in Aula il 17 e 26 settembre 2012 e approvato, con modificazioni, il 
27 settembre 2012. 
Senato della Repubblica (atti nn. 71 - 355 - 399 - 1119 - 1283-B): 
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il 28 settembre 
2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª. 
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 23 ottobre 2012 e il 13