La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune
dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui
sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come
la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i
sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari,
i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per
la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto
disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del presente
capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita'
immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di
edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso). - Per soddisfare
esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che
rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti
del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti
comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni
consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati
e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi
telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di
convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti
comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati
effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il
decoro architettonico.
Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di attivita'
che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle
parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono
diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far
cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera
in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal
secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 3
1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di
ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga
altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli
appartiene.
Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la
conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso
della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli
squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per
la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a
norma».
Art. 4
1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al
condominio».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 1119 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 1119. Indivisibilita'. Le parti comuni dell'edificio non sono
soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu'
incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio.".
Art. 5
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i
seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136,
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore,
hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita'
degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare
parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche'
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla
richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli
interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio
il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 1120 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 1120. Innovazioni. I condomini, con la maggioranza indicata dal
quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136,
possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore,
hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita'
degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche,
per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare
parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche'
per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del
lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e
per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite
o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole
utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di
alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla
richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle
deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli
interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio
il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.".
Art. 6
1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). - Nell'unita'
immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso
comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso
individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al
decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce
all'assemblea».
Art. 7
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di
produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di impianti non
centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati
in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita'
immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro
architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti
pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico
solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta'
individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne
da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le
modalita' di esecuzione degli interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma
dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre
cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro
architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui
al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del
lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme
di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione
alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni
eventuali.
L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere
consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita'
abitative.
Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). - Le
deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di
impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate
dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Art. 8
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle
unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per
meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta'
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle
scale e degli ascensori».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 1124 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori. Le
scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita'
immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in
ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta'
esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.".
Art. 9
1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). - Quando i
condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un
amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu'
condomini o dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,
l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice
fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione,
il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130,
nonche' i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo
rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai
condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita'
civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della polizza se nel
periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale
adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve
essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui
l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la
responsabilita' civile professionale generale per l'intera attivita' da lui
svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per
lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai
terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti,
anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior
uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle
generalita' e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni
analoghe a quelle dell'amministratore.
L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque
titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per
conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario,
intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore,
puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta
la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini
e ad eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi
comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e'
tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e'
compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per
eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in
ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le
modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta
dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto
dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione,
ovvero in caso di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi
irregolarita' fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente,
possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e
revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino puo'
rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il
ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del
condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore
revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita':
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto
condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per
la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche'
di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalita' che possono generare possibilita' di confusione
tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o
di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle
formalita' eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del
condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme
dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la
conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo
comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea non puo'
nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo,
deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della nomina stessa,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita' svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni
di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia
popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale
partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle
province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da enti pubblici non
economici o societa' private senza scopo di lucro con finalita' sociali proprie
dell'edilizia residenziale pubblica».
Art. 10
1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1130. - (Attribuzioni dell'amministratore). - L'amministratore, oltre a
quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per
l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o
domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato
relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla
tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o
incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie,
addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di
nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel registro
dei verbali delle assemblee sono altresi' annotate: le eventuali mancate
costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni
rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e'
allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e
revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della
nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche' gli
estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di
contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello
dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro
puo' tenersi anche con modalita' informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile
sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo
dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato
dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».
Art. 11
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il rendiconto condominiale
contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla
situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali
riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
Si compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario, nonche'
di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale puo', in
qualsiasi momento o per piu' annualita' specificamente identificate, nominare un
revisore che verifichi la contabilita' del condominio. La deliberazione e'
assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la
relativa spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi
di proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle
unita' immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di
spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i
documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data
della relativa registrazione.
L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di
condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici
unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».
Art. 12
1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Note all'art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha
la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i
condomini sia contro i terzi.
(Omissis).".
Art. 13
1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il condomino che ha
assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore
o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa
urgente».
2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo
obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a
progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali
o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti
comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza
statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in
cui il condominio e' ubicato».
Art. 14
1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1136. - (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). -
L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di
numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla
medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore
dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione
dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni
di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135,
terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal
secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis,
terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore
dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono
stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel
registro tenuto dall'amministratore».
Art. 15
1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). -
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria
chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo
che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di
merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione
dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la
sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III,
sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di
procedura civile».
Art. 16
1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato
dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma
dell'articolo 1107»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali
domestici».
Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'articolo 1138 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni
e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a
ciascun condomino, nonche' le norme per la tutela del decoro dell'edificio e
quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento
di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero
7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali
domestici.".
Art. 17
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere
indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
Note all'art. 17:
Si riporta il testo del numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2659. Nota di trascrizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore
dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio
originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice
fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate,
secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato
dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e
il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste
dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici,
anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto
costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione,
l'ubicazione e il codice fiscale.
(Omissis).".
Art. 18
1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di
questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora
soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un
semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione
dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente
causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa
all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del
diritto».
Art. 19
1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo
comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione».
Art. 20
1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e'
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare
della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da
assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».
Note all'art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell'articolo 66 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 66. (Omissis).
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e'
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare
della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da
assicurare lo volgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.".
Art. 21
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 67. - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono piu' di venti, il
delegato non puo' rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore
proporzionale.
Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a piu'
persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e'
designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono
complessivamente piu' di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio
rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu'
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria nomini il rappresentante
del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano
nominato il proprio rappresentante, l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina
su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida a
provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorita'
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona
dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni
assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore
riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a
qualunque assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i
casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo
1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985
e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere
comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento
dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».
Art. 22
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli
effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore
proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e' espresso in millesimi in
apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita'
immobiliare».
Art. 23
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari espressi
nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o
modificati all'unanimita'. Tali valori possono essere rettificati o modificati,
anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista
dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione
delle unita' immobiliari, e' alterato per piu' di un quinto il valore
proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il
relativo costo e' sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella
millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68,
puo' essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona
dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e'
tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione
dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24
1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e,
in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio
coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari
qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di
cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere
posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai
dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii
a favore dei quali la societa' presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo
comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino
puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo
amministratore.
A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un
anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di
amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del
primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di
cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore e' tenuto
ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di
consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla
delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet
sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da
61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita',
presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale
nella quale il condominio e' situato.
Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera
assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo
comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la
delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio,
idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non
accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della
necessita' per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare».
Art. 26
1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie e' inserito il seguente:
«Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non
centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le
necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi
primo, secondo e terzo, del codice».
Art. 27
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole:
«con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal
secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
Note all'art. 27:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo
1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o
in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma
dell'articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).".
Art. 28
1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole:
«semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea»
sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole:
«l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo
1120 del codice civile».
Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 5, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
(Omissis).
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del
consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell'edificio.
(Omissis).
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo
1120 del codice civile.
(Omissis).".
Art. 29
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole:
«l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
Note all'art. 29:
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
(Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri.
(Omissis).
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono
innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice
civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo
1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
(Omissis).".
Art. 30
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute
esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito
dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.
Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell'articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):
"Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente
ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute
secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare
del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati
al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la
parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con
preferenza ai sensi del primo comma n. 1).".
Art. 31
1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le
parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra
condomini e condominio,».
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma, del codice di procedura
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. Per le cause tra
soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause
tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si
trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
(Omissis).".
Art. 32
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi
dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 71):
Presentato dal sen. Giovanni Legnini ed altri, il 29 aprile 2008.
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 24 settembre
2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il 12
novembre 2008; il 21 aprile 2009; il 29 luglio 2009; il 2 e 24 febbraio 2010;
l'8 giugno 2010; il 13 e 21 luglio 2010; il 2 agosto 2010; il 28 settembre 2010;
il 5 ottobre 2010 e il 17 novembre 2010.
Esaminato in Aula il 19 e 25 gennaio 2011 e approvato il 26 gennaio 2011 in un
testo unificato con gli atti n. 355 (sen. Andrea Pastore ed altri), n. 399 (sen.
Franco Mugnai), n. 1119 (sen. Valerio Carrara ed altri) e n. 1283 (sen. Giuseppe
Valentino).
Camera dei deputati (atto n. 4041):
Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2011
con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e X.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'8 marzo 2011; il 5 aprile
2011; il 12 gennaio 2012; il 29 febbraio 2012; il 23 maggio 2012; il 14, 19 e 20
giugno 2012; il 5, 11 e 12 luglio 2012; il 2 agosto 2012; il 6, 12 e 13
settembre 2012.
Esaminato in Aula il 17 e 26 settembre 2012 e approvato, con modificazioni, il
27 settembre 2012.
Senato della Repubblica (atti nn. 71 - 355 - 399 - 1119 - 1283-B):
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il 28 settembre
2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 23 ottobre 2012 e il 13