omissis
Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e
per spese conseguenti a calamita' naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle
seguenti: «15, 16 e(( 16-bis ))»;
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle
seguenti: «15, 16 e (( 16-bis ))»;
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: «ART.(( 16-bis )). - (Detrazione
delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici).
- 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico
dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita'
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle
loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui
alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, (( anche anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione ));
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a
proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap (( in situazione di gravita' )), ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono
essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle
opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione
vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (( di cui
alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 )) del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al
successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in
ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare
risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari
residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e'
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo
nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati
gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in
parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo
delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di
decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il
"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni
per le spese di ristrutturazione edilizia ".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.»;
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti:
«, e dell'articolo 16-bis)».
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «
31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «(( 31 dicembre 2012. Le
disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. )) La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma
1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come (( introdotto )) dal
presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio
2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
Art. 5
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito
disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione
fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi
componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare
dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la
capacita' selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la
componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di
prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e
tariffarie, nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal
1o gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione
degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e
prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da
parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di
previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale
riassegnazione. ))
omissis
Art. 11
Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri
di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero
e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. (( La disposizione di cui al primo periodo,
relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se
a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. ))
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a
comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione
relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. ((
I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. ))
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, (( sentiti )) le
associazioni di categoria degli operatori finanziari(( e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' della comunicazione
di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori
informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli
fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la
relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. ))
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni
comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del
precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate (( per
l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste
selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. ))
(( 4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una
relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione
dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da
2 a 4. ))
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies e'
abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle
entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti
destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai
fini della effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) esclusi i casi
straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo
amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente
deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia
di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per
quanto possibile, in borghese; »
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le parole « nonche'
ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel terzo comma le parole «, o
il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario» sono
soppresse, la parola «segnalano » e' sostituita dalla seguente: «segnala», e le
parole «Ufficio delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia
delle entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario» sono soppresse, la
parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente: «comunica»;
c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario possono» sono
sostituite dalla seguente: « puo' »;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli tributari» sono
soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono
abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
abrogato.
(( 10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013». ))
Art. 11 - bis
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle
informazioni finanziarie
(( 1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. ))
Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e
contrasto all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui
all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel
comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono
sostituite dalle seguenti: (( «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6
dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo
introdotte dal presente comma. )) (( 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con
saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso».
))
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e'
inserito il seguente: «4-ter. (( Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine )) di favorire la
modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi
finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni
centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti
telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il
processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
(( b)i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante
accreditamento sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero
con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario )). Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di ((
mille euro ));
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti (( dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali )) e dai loro enti, in via continuativa a
prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di
importo superiore a (( mille euro )), debbono essere erogati con strumenti di
pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate (( e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. )) Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che
percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto ((
dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi
del comma 5, lettera d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa )) e agli altri
intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di
propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita'
di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,(( il Ministero
dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip
Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche'
i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni
favorevoli. ))».
(( 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere
prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione )).
(( 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,
l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto
corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della
convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto
corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la
medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da
applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli
sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della
carta. ))
(( 4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori di
servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di
pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. ))
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai
seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni,
compresa la disponibilita' di una carta di debito gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita' di inclusione finanziaria e conforme
a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione
europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente
e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e' esente
dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto
corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto
corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, (( e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e
successive modificazioni )).
(( 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di
servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le
imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole
generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti
effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di
pagamento, di credito o di debito, non puo' superare la percentuale dell'1,5 per
)) cento.
(( 10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta
l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 )). In caso di esito
positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole cosi'
definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la immediata comunicazione
della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti
controlli di natura fiscale ».
Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni
che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e'
fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi
comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
(( b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ))
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (( ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 ));
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi
dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (( un
moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a
110.
))
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,
la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. (( Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore
a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare
l'importo massimo di euro 400 )). I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato
detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria
per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si
applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7,
nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota
di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e'
versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo
Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita'
a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e
6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le
parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio
2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 72». Ai fini
del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge
per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei
trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno
2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il
Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, (( a decorrere dal 1° gennaio 2012 )), le seguenti
disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1,
dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
(( d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106. ))
(( 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai
sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la
scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti
in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza
del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. ))
(( 14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di
quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono
essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le
modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701. ))
(( 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e'
corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita
delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e'
determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con
le modalita' di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva
l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. )) 15. A decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui
ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20
dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a
«legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di
progressivita'». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia'
richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in
vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale
del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna (( variano in ragione delle
differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni
di cui al presente articolo )). In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato
dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. (( L'importo complessivo della
riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627
milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro. ))
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo
le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche',
per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni
recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
(( 19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei
saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
)).
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e
2013.
21.(( (Soppresso). ))
Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio
insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree
scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso
dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei
locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione,
superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del
tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando
nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie
assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a
seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite
con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti
catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della
superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la
planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di
riferimento. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al
tributo e' costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene
conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita'
alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita'
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione
dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai
sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via
transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre
l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a
12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali
possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la
misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti
ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in
misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui
al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei
comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito di cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura
massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu'
di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in
misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche
in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali
agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in
caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di
effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla
maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la
disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di
produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie
su cui l'attivita' viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in
conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita'
competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le
modalita' di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.
L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori
a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore
al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento
del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti per la tassa
di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta
municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la
maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo
del tributo.
30. Il costo del servizio (( da coprire con la tariffa di cui al comma 29 )) e'
determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma
12.
31. La tariffa (( di cui al comma 29 )) e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni (( determinata )) ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine
stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio
del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la
dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha
effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati (( da cui consegua un diverso ammontare )) del
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito
dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al
comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento e'
effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate
trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante
bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun
anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari,
il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere
dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici,
in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla
diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni
semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla
dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento
al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al
comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si
applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla
normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo
concernenti il tributo comunale (( sui rifiuti e sui servizi )), si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli
enti comunali di assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta
tariffazione ».
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente
articolo.
Art. 14 - bis
Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
(( 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) alla lettera gg-quater): ))
(( 1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle
loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la
riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i
comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche
tributarie»; ))
(( 2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in
gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente pubblico ai
sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse; ))
(( 3) il numero 2) e' abrogato; ))
(( b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse. ))
omissis
Art. 27
Dismissioni immobili
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' inserito il seguente
articolo:
«Art. 33-bis. (Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili
pubblici).
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio
immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni, Province, Citta' metropolitane,
Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche' dei diritti reali
relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto,
iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al presente
articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora
siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di
pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni
preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una
conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto
articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al
presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal
ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva
all'avvio (( delle iniziative )). In caso di mancata espressione entro i termini
anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme societarie,
ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano
inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita' di finanziatore e di
struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso
procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La
stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione del
presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore,
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici.
Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel
limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma
societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione
finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto
contenente a pena di nullita' i diritti e i doveri delle parti, anche per gli
aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle
modalita' e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo
l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle iniziative concordate ai
sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si applicano le leggi generali e
speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in
forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di
investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo e'
compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. (( I commi 1 e 2 )) dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi'
sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di
societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con
delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base
e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel
quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprieta' dello Stato
individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio
tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle
tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si
esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione
da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa definitiva. La
deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica
dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale
partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina
le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore (( della presente disposizione )), disciplinano
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di
approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le
procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito
della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale
verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine
di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla
deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche
di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui (( al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 ))
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale strategica".»
2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito,
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente
articolo:
«Art. 3-ter. (Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e dello
Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai
principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali
essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro,
l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il
coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche' per
promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e
per garantire la stabilita' del Paese, il Presidente della Giunta regionale,
d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la
sottoscrizione di uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di ((
valorizzazione territoriale ))" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione
degli immobili di proprieta' della Regione stessa, della Provincia e dei comuni
e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di
immobili pubblici, nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu' Enti
territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto dall'Organo di governo di
detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad
immobili di proprieta' dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello
Stato, il potere d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 ((
del presente decreto, dal )) Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio, concordando le modalita' di attuazione e i reciproci impegni con il
Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza
di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' di leale collaborazione tra
le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo,
a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare
riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione
di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero
dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della
Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le
risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di
sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale,
eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche
nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad
avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle
Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di
cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti
immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la
programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto
economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare le dotazioni
di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai
programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati (( dal presente
articolo )), i beni gia' inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto
ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore (( del presente articolo )),
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i
soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della
presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici
per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il
Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove
la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge
regionale di regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al
quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari da parte
degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo' essere
attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra
il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di
proprieta' dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale
interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del
processo di valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di
concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale e' riconosciuta
una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di
costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario
corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi e' definita
nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessita' dell'intervento e
alla riduzione dei tempi del
procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a
150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi
sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione
degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni
dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali
ulteriori modalita' di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai
fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle
semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare,
al fine di accelerare le procedure, delle modalita' di superamento delle
criticita', anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri
sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
ogni altra modalita' di definizione del procedimento utile a garantire il
rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta
regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi
60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario
di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione
territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di
conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da
parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, puo'
assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero
l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di
cui al comma 2, possono concludere uno o piu' accordi di cooperazione con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per
supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili,
in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e attuativa del
programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma
6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti
nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un
termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali
adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di
valorizzazione territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del
territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile avvalersi di
quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle
procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilita'
e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale,
l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i
comuni, puo' provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il
risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli immobili confiscati alla
criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per la
valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso
Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia, nonche' con gli Organi di governo dei comuni, provvede alla
individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili
stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
urbanistici.
Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il
Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile.
A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al
presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili
non necessari in via temporanea alle finalita' di difesa dello Stato e'
consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto
di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di
valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto
delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c)
(( del comma 1 )) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri
di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto
articolo 3-bis, e' rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa,
un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove
richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del
periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per
la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione
comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per
consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il
rilascio delle licenze di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.».
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole
«a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli, anche su
segnalazione dei soggetti interessati,» 3-bis.All'articolo 7, comma 2,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «terreni alienati» sono
inserite le seguenti «ai sensi del presente articolo» 3-ter.All'articolo
7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunto il seguente
periodo: «Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di
cui al presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui
al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le
parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su richiesta dei soggetti
interessati» 3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite
dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «c)
stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,
quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto
previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili
locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal 1o gennaio 2011, e' nullo
ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza
dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate
dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.» sono
sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei
contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche'
sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione
stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla
stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed
assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili
assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare
all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia
copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.».
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle
seguenti «1° gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla normativa
vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione, limitatamente ai
nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi
siano ricompresi nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e straordinaria» le parole
«si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole «puo' dotarsi di
proprie professionalita' e di strutture interne appositamente dedicate,
sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella
misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio
puo' avvalersi».
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi di cui al comma 442» sono
soppresse.
7. (( All'articolo 1, comma 1 )), lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n.
396, le parole «nonche' definire organicamente il piano di localizzazione delle
sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici
anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici»
sono soppresse.
7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, e'
soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono
soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le
parole «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti
parole: «presentazione della domanda di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari
presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia puo' individuare
beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia,
suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e
privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da
edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli
immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i
soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista
delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e
dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita' generale dello
Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate
le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno
del cui territorio devono insistere gli immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa' partecipata al 100% dal ((
Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di centrale di committenza,
ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo )) 12 aprile 2006, n. 163, il
compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti
di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove
infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti
urbanistici, (( la centrale di committenza di cui al )) comma 11 puo' convocare
una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni
interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente
articolo sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o
dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia
del Demanio, individua con uno o piu' decreti i beni immobili oggetto di
dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero della
giustizia, che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del
Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza di
cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione e'
effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di
congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione
dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attivita'
culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le
parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di
carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse
storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il termine di 60
giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito
positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano
anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della
giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza
di cui al comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere
accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle
altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia.
L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente
in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per
cento e' assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla societa' indicata
nel (( comma 11 )), in virtu' del presente articolo sono posti a carico dei
soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o
dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova realizzazione,
devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione.
Devono altresi' essere previste forme di penalita' a carico dei medesimi
soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente
all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le
conferenze di servizi di cui ai precedenti (( commi 12 e 13, lettera )) e) sono
concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di
programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di
trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione
degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi
i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti
norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da
9 a 16.
omissis
Art. 45
Disposizioni in materia edilizia
(opere di urbanizzazione a scomputo,materiali innovativi, approvazioni accordi
di programma piano casa).
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque
denominati nonche' degli interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione
primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a
carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.»;
b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All'articolo 4, comma 2, (( del piano nazionale di edilizia abitativa di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato
della Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009 )), le parole: «Presidente
del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti».
omissis
Art. 50
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.