omissis
Art. 2
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso
da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato (( applicando il tasso ))
maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di
maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.
Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
(( 1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo
relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi
dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la
ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da
soggetti in favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo
rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il
contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio
per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita'
aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti,
gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le
banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalita' connesse
alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta,
nei riguardi dei clienti. ))
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui (( garantiti da ipoteca )) per
l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad
eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche
a seguito di frazionamento )) da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il
comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3
del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, (( con modificazioni, )) dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio,
ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un
saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
(( 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate
determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle
condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalita' per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei
contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso
l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche per
garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successive modificazioni, pari alla
parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio
dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. ))
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350 milioni di euro per l'anno
2009, )) sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, (( le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, )) che offrono alla
clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale
devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali
contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo
applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme
di indicizzazione offerte. (( Le banche e gli intermediari finanziari iscritti
negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, )) sono ((
tenuti )) a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e
alle relative condizioni. (( Le banche e gli intermediari finanziari iscritti
negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive modificazioni, )) trasmettono
alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa indicate,
segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e
ammontare dei mutui stipulati.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative
istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, (( del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. )) Si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 145 (( del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))
(( 5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009,
rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate
all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli
assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e
gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di handicap,
nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di
reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro
autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20
milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni
pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad
incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima
casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana
il regolamento attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto
della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
omissis
Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze
regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con (( modificazioni,
dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non
delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con il Ministro (( delle infrastrutture e dei trasporti )) per
quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede
europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le
risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali
concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria
dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla )) legge 6 agosto
2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali
ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
(( b-bis) al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1,
comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli
investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei
centri di ricerca;
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le
risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate
per attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere
convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita' e scuole
pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei
diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
definite le modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di
cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse
del Fondo per l'occupazione. ))
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il
vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse
ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo
possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
(( 4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di
realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio
abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione
finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal
presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma
1, lettera b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalita',
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente:
«sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal
comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo avvio di
interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle
piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro
a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto
dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e
2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di
rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita'
finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto
dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo
modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo
92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di
cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al
fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono
inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,». ))
omissis
Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte
operative di pronta realizzabilita', ((nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati,
)) indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente
medesimo.
L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di
eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed
assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per
disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, (( la proposta stessa si
intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata
delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1,
regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i
tempi di esecuzione. )) La realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni (( del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ))
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio
indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni caso dare
luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
(( Le spese )) per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere
sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, (( ammesse )) in detrazione
dall'imposta sul reddito dei soggetti che (( le hanno sostenute, )) nella misura
del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di
attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal
medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai
tributi propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia' conformi a
quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le
regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la
potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
omissis
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, (( del
decreto-legge 8 luglio )) 2002, n. 138, (( convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, )) sul monitoraggio dei crediti di imposta si
applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari
previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio
di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di
ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
(( 2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel
bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6
milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4
milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti
quesiti, nonche' l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di
imposta suddetto e' regolata come segue: ))
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data
certa, risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle
entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al
comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come
prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva
a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo,
comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente
un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito
di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento
delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli
esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la
certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della
relativa prenotazione, nonche' nei successivi novantagiorni l'eventuale diniego,
in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito
decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione
dell'avvenuta prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione
e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza,
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo
e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del
presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di
adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
(( 6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli
articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi
restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni
normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini
e secondo le modalita' previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento
puo' essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via
telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione
all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di
semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico
dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la
detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di
pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei
crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno
2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente
impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto
dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo
dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate,
nonche' altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale
1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di
euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni
di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013. ))
(( 8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso. ))