omissis
Art. 2
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso 
da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato (( applicando il tasso )) 
maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di 
maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. 
Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni 
contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
(( 1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo 
relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi 
dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la 
ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da 
soggetti in favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono 
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo 
rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il 
contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio 
per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' 
aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, 
gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le 
banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalita' connesse 
alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive 
modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, 
nei riguardi dei clienti. ))
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui (( garantiti da ipoteca )) per 
l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad 
eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche 
a seguito di frazionamento )) da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il 
comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 
del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, (( con modificazioni, )) dalla 
legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, 
ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un 
saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
(( 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate 
determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle 
condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le 
modalita' per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei 
contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso 
l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilita' 
delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche per 
garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, 
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successive modificazioni, pari alla 
parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio 
dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei 
provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. ))
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350 milioni di euro per l'anno 
2009, )) sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, (( le banche e gli intermediari finanziari 
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, )) che offrono alla 
clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale 
devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali 
contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di 
rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo 
applicato in tali contratti e' in linea con quello praticato per le altre forme 
di indicizzazione offerte. (( Le banche e gli intermediari finanziari iscritti 
negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, )) sono (( 
tenuti )) a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per 
assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e 
alle relative condizioni. (( Le banche e gli intermediari finanziari iscritti 
negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive modificazioni, )) trasmettono 
alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da questa indicate, 
segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e 
ammontare dei mutui stipulati.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative 
istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, (( del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. )) Si applicano 
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 145 (( del citato testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))
(( 5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, 
rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate 
all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli 
assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e 
gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le 
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di handicap, 
nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di 
reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro 
autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 
milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni 
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni 
pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, 
n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad 
incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima 
casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con 
proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana 
il regolamento attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto 
della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. ))
omissis
Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della 
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse 
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze 
regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con (( modificazioni, 
dalla )) legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non 
delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, nonche' con il Ministro (( delle infrastrutture e dei trasporti )) per 
quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede 
europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree 
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato 
di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le 
risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali 
concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria 
dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla )) legge 6 agosto 
2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di 
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali 
ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
(( b-bis) al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, 
comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli 
investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei 
centri di ricerca;
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le 
risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate 
per attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere 
convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita' e scuole 
pubbliche, nonche' di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei 
diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono 
definite le modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di 
cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in 
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse 
del Fondo per l'occupazione. ))
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il 
vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse 
ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo 
possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
(( 4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di 
realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio 
abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione 
finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi 
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal 
presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a 
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 
1, lettera b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a 
disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree 
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalita', 
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: 
«sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal 
comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo avvio di 
interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle 
piu' pressanti esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni di euro 
a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, 
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto 
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, 
in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto 
dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 
2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a 
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di 
rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' 
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e 
il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralita' 
finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto 
dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo 
modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' 
inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 
92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di 
cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad 
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al 
fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le 
parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi 
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono 
inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di 
committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,». ))
omissis
Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini 
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte 
operative di pronta realizzabilita', ((nel rispetto degli strumenti urbanistici 
vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, 
)) indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente 
medesimo.
L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di 
eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed 
assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per 
disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, (( la proposta stessa si 
intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata 
delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, 
regolando altresi' le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i 
tempi di esecuzione. )) La realizzazione degli interventi di cui al presente 
articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o 
paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o 
dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano 
in particolare le disposizioni (( del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ))
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio 
indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni caso dare 
luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta 
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
(( Le spese )) per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere 
sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, (( ammesse )) in detrazione 
dall'imposta sul reddito dei soggetti che (( le hanno sostenute, )) nella misura 
del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di cui 
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di 
attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal 
medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai 
tributi propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a 
statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia' conformi a 
quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le 
regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo 
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la 
potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano.
omissis
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, (( del 
decreto-legge 8 luglio )) 2002, n. 138, (( convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 2002, n. 178, )) sul monitoraggio dei crediti di imposta si 
applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari 
previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio 
di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attivita' di 
ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
(( 2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel 
bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 
milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 
milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di 
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti 
quesiti, nonche' l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di 
imposta suddetto e' regolata come segue: ))
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data 
certa, risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore del presente 
decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle 
entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al 
comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato 
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come 
prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti 
interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale 
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva 
a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari 
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, 
comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente 
un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito 
di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento 
delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli 
esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la 
certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della 
relativa prenotazione, nonche' nei successivi novantagiorni l'eventuale diniego, 
in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito 
decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione 
dell'avvenuta prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti 
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, 
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal 
beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione 
e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data 
del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' 
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, 
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo 
e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per 
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, 
nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del 
presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di 
adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del 
formulario.
(( 6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso 
al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli 
articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi 
restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni 
normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini 
e secondo le modalita' previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento 
puo' essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via 
telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive 
modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione 
all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove 
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' 
comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di 
semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico 
dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la 
detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di 
pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei 
crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 
2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente 
impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto 
dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo 
dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, 
nonche' altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e 
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 
1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette 
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di 
euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni 
di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013. ))
(( 8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso. ))