Avvertenza:
Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, 
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 
15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche 
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione.
 
Art. 1.
 
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa 
a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 
1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure 
e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui 
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti 
di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' 
sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 
31 dicembre 2007, n. 248, convertito,, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009, (( nei 
comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la concessione dei 
contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno 
con riferimento alle risorse assegnate, per
l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».
1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti 
esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. ))
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le 
disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge 8 febbraio 2007, n. 
9, nonche', (( limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 luglio 2005, n. 148, )) i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della 
medesima legge n. 9 del 2007.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate 
in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al 
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli 
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti 
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 
468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. (( 4-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la 
realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'articolo 24 del medesimo 
decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile 1938, n. 
1165, le parole: «Artt. da 118 a 138» sono sostituite dalle seguenti: «Artt. da 
118 a 124». ))
 
(( Art. 1-bis.
 
1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili 
adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio 
per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione 
della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione 
da parte del locatore. ))
 
(( Art. 1-ter.
1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
dopo le parole: «comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono 
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, sentite le regioni,». ))
 
(( Art. 1-quater.
 
1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, 
con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e 
A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, 
possono essere ceduti in proprieta' agli istituti autonomi case popolari, 
comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie 
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le 
agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di 
favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passivita' 
delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o 
trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile 
con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalita' del presente articolo, i 
canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi 
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive 
modificazioni, e comunque non inferiori al canone di edilizia residenziale 
pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione e' 
computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi 
case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo 
relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la 
facolta' di riacquisto dell'immobile prioritariamente dal parte del mutuatario 
insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalita' 
stabilite da leggi regionali. ))
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.