La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 2. 
(Disposizioni diverse)
stralcio
Ristrutturazioni
Comma 10. 
All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate 
le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono 
sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»; 
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: 
«dicembre 2012»; 
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: 
«dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: 
«giugno 2013». 
Comma 11. 
All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: 
«2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi». 
Acquisto prima casa giovani
Comma 39. 
All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate 
le seguenti modifiche: 
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso 
al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per 
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani 
coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' 
per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato»; 
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della 
gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza 
unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le 
modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle 
regioni in materia di politiche abitative». 
Ambiente
Comma 48. 
Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una quota di 100 milioni di euro a valere 
sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo. 
Calamità
Comma 51. 
Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi 
atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui 
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo 
di 10 milioni di euro per l'anno 2010. 
Beni confiscati alla mafia
Comma 52. 
All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate 
le seguenti modificazioni:  a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la 
destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi 
contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla 
vendita. 
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia 
possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di 
opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al 
comma 2-bis. 
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai 
sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli 
stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, 
le modalita' e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del 
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque 
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del 
comma 4 del presente articolo»; 
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alla vendita dei beni di cui al 
comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere 
obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei 
beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio 
del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle all'amministratore di 
cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 
dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del 
provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 
dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del 
demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, 
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni 
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta 
persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti 
riconducibili alla criminalita' organizzata»; 
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto 
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo 
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per 
essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per 
la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante 
misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il 
funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi 
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza 
pubblica». 
Valorizzazione patrimonio immobiliare militare
Comma 189. 
Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli 
immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze 
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesae' 
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di 
investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti 
gli accordi di programma di cui al comma 190. 
Comma 190 
Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili 
da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono 
costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i 
comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati 
decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. 
Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo 
della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti 
previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi 
dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se 
necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso ricorso 
amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi 
decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge. 
Comma 191.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la 
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa 
corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, 
costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, 
per le quali non occorre la verifica di conformita' agli eventuali atti di 
pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva 
l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 
per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di 
programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e' acquisito il parere della competente soprintendenza del 
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si esprime entro trenta 
giorni. 
Comma 192.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di 
programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri 
attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione 
della societa' di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni 
delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili 
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a 
essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle 
funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto 
di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati 
sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 e' riconosciuta una 
quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato 
derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati. 
Comma 193.
Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente 
articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli 
articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, 
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. 
Comma 194.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore 
del comune di Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una 
percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 
189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante 
riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da 
iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di 
previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, 
terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, 
previa verifica della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza 
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte 
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di 
programma di stabilita' e crescita, nonche' all'entrata del bilancio dello Stato 
per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e' comunque 
destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore 
patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione 
di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria 
destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con 
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della 
difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso 
all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione 
infrastrutturale. 
Spese di giustizia
Comma 212 
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite 
dalle seguenti: «quanto previsto»; 
b) all'articolo 10: 
1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 
689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al 
pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo 
l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie 
di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive 
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso 
dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
c) all'articolo 13: 
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. 
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il 
contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a 
euro 120»; 
2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti 
dall'articolo 10, comma 6-bis,»; 
3) il comma 4 e' abrogato. 
Vendita immobili dello Stato da parte dell’Agenziadel Demanio
Comma 223 
I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono 
sostituiti dai seguenti: 
«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e 
delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di 
proprieta' dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa 
privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) 
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario 
o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante 
trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti 
dirigenziali, provvede a disciplinare le modalita' delle procedure telematiche 
concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la 
pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet 
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle procedure 
concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta 
piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, 
a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza 
economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati 
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto 
riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di 
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di non 
procedere all'aggiudicazione degli immobili. 
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in favore delle 
regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli 
immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di 
quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata 
dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita 
con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli 
enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare 
nel corso della procedura di vendita». 
Comma 224.
Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 
affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal 
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 
Introduzione della cedolare secca sui redditi da locazione per i contratti 
concordati nella pro- vincia dell’Aquila 
Comma 228 
Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi 
sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati 
nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 
2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione 
relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non 
agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, puo' essere 
assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali 
nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva e' 
costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per 
il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto 
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 e' 
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la 
liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti 
l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni 
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di 
dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, 
nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente 
comma. 
Risorse per il risanamento ambientale
Comma 240 
Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del 
CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle 
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a 
sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari 
diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico 
individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui 
all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri.
Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite 
accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', 
la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del 
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo 
regionale destina a interventi di risanamento ambientale. 
Entrata in vigore
Comma 253
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. 
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009 
NAPOLITANO 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano