La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 2.
(Disposizioni diverse)
stralcio
Ristrutturazioni
Comma 10.
All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«giugno 2013».
Comma 11.
All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
«2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».
Acquisto prima casa giovani
Comma 39.
All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso
al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani
coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della
gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le
modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle
regioni in materia di politiche abitative».
Ambiente
Comma 48.
Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una quota di 100 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.
Calamità
Comma 51.
Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi
atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo
di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
Beni confiscati alla mafia
Comma 52.
All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi
contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla
vendita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia
possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di
opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al
comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai
sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli
stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini,
le modalita' e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del
comma 4 del presente articolo»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alla vendita dei beni di cui al
comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere
obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio
del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle all'amministratore di
cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del
provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1
dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del
demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio,
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta
persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti
riconducibili alla criminalita' organizzata»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per
essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per
la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante
misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il
funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza
pubblica».
Valorizzazione patrimonio immobiliare militare
Comma 189.
Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli
immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesae'
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di
investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti
gli accordi di programma di cui al comma 190.
Comma 190
Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili
da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono
costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i
comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati
decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo
della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti
previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se
necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi
decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
Comma 191.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa
corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190,
costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale,
per le quali non occorre la verifica di conformita' agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva
l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30
per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di
programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' acquisito il parere della competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si esprime entro trenta
giorni.
Comma 192.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di
programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri
attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione
della societa' di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni
delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a
essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle
funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto
di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati
sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 e' riconosciuta una
quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato
derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
Comma 193.
Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
Comma 194.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore
del comune di Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una
percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma
189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da
iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di
previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2,
terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
previa verifica della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di
programma di stabilita' e crescita, nonche' all'entrata del bilancio dello Stato
per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e' comunque
destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore
patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione
di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa. E' comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso
all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione
infrastrutturale.
Spese di giustizia
Comma 212
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite
dalle seguenti: «quanto previsto»;
b) all'articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo
l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie
di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso
dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
c) all'articolo 13:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'.
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il
contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a
euro 120»;
2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti
dall'articolo 10, comma 6-bis,»;
3) il comma 4 e' abrogato.
Vendita immobili dello Stato da parte dell’Agenziadel Demanio
Comma 223
I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
sostituiti dai seguenti:
«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e
delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di
proprieta' dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa
privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b)
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario
o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante
trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti
dirigenziali, provvede a disciplinare le modalita' delle procedure telematiche
concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la
pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle procedure
concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta
piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera,
a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza
economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto
riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di non
procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in favore delle
regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli
immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata
dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita
con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli
enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare
nel corso della procedura di vendita».
Comma 224.
Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223
affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
Introduzione della cedolare secca sui redditi da locazione per i contratti
concordati nella pro- vincia dell’Aquila
Comma 228
Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati
nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione
relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non
agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, puo' essere
assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali
nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva e'
costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per
il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti
l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma,
nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente
comma.
Risorse per il risanamento ambientale
Comma 240
Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del
CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari
diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico
individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite
accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi',
la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo
regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
Entrata in vigore
Comma 253
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano