La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge: 
Art. 1. 
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione 
di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato 
alla presente legge. 
2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite 
dalle seguenti: «entro diciotto mesi»; 
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite 
dalle seguenti: «entro diciotto mesi». 
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le 
parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
4. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: 
«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». 
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». 
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017 
MATTARELLA 
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
Avvertenza: 
Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e' stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016. 
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno 
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato 
in questo stesso S.O. 
Avvertenza: 
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' 
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 
Note all'art. 1: 
- Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 21, comma 1, della legge 28 
luglio 2016 , n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di 
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e 
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186, come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie 
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il 
riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli 
allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). - 1. Al 
fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi 
e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo e' 
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino degli 
enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento e gestione 
delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonche' 
al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la 
revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della 
riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi 
offerti nell'ambito del settore agroalimentare.». 
«Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del 
rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati). - 1. Il Governo e' 
delegato ad  adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle 
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione 
con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'art. 20 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa 
dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o  piu' decreti 
legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle 
crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e 
criteri direttivi: 
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, 
favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle 
produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole; 
b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei danni da avversita' 
atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori 
nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna 
selvatica; 
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con 
particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali 
e contratti di organizzazione e vendita.». 
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150 
(Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi), pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2016, n. 182, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e 
medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 
8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la 
valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il 
contenimento dei costi a loro carico, il Governo e' delegato ad adottare, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi 
per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi: 
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di 
risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, 
anche individuando strumenti e modalita' che le rendano esigibili secondo i 
principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti 
patrimoniali delle banche e di accesso all'attivita' creditizia; 
b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici finalizzate 
alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresi' il divieto di 
previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi 
nuovi o attivi in altri territori; 
c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai soggetti operanti nella 
filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere piu' 
efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il 
Fondo centrale di garanzia e i confidi; 
d) sviluppare, nell'ambito delle finalita' tipiche, strumenti innovativi, con 
tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di 
garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate 
esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; 
e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi 
professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli 
adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i 
confidi; 
f) rafforzare i criteri di proporzionalita' e specificita' di cui all'art. 108, 
comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera 
normativa in materia di confidi; 
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia 
rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale; 
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le 
duplicazioni di attivita' gia' svolte da banche o da altri intermediari 
finanziari nonche' quelle relative alle procedure di accesso di cui all'art. 2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive 
modificazioni; 
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui 
sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse 
dispongono.». 
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe 
al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio 
dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un 
testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143, legge 23 giugno 2014, n. 89, 
come modificato dalla presente legge: 
«7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive 
del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
e con le medesime modalita' previsti dai commi 5 e 6.». 
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 
(Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della 
funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016, 
n. 127, decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dalla 
presente legge: 
«Art. 4 (Disposizioni in materia di entrata). - Con regolamento da adottare, ai 
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di 
approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i 
Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalita' 
da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il 
miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel 
rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle 
variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di 
cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di 
riscossione.». 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE 30 
DICEMBRE 2016, N. 244 
All'articolo 1: 
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. Al fine di assicurare 
compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di 
cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione 
penitenziaria, nell'ambito delle facolta' assunzionali relative all'anno 2016 
previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga 
a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di 
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' 
autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 
887 unita' di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle 
graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 
4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie 
degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore 
al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie 
relative ai concorsi piu' recenti»; 
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di 
servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la 
partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di 
sanita', e' differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione 
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui 
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia 
valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanita' puo' bandire, in 
deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' 
ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria 
dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a 
tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unita' complessive, 
ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 
6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si 
provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante 
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 
2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, 
comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per 
l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere 
dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, 
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da 
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 
per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e 
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 
2.600.000 a decorrere dall'anno 2019»; 
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:  «5-bis. Nelle more della 
conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti 
di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di 
scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 
31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul 
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime 
procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti 
dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso 
personale e' impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal 
presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate 
nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere 
dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonche' sulle risorse 
disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento fondamentale 
e accessorio del personale interessato»; 
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:  «12-bis. Il termine del 31 
dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale 
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine 
dell'indizione di una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie 
dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di 
apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita' 
finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente comma, 
senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 
11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementata di trenta 
unita' con contestuale riduzione di quaranta unita' del contingente dei 
contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo»; 
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:  «15-bis. All'articolo 18, comma 
3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: 
"quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e le 
parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse. 
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto abbiano gia' adottato le misure di 
contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei 
vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle 
somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un 
periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo 
conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' 
il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di 
misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a 
processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le 
regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo 
precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione 
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' 
effettuato il recupero»; 
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente:  «16-bis. Fino all'entrata in 
vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 
novembre 2017, e' prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 
ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - 
Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i 
prospetti dei lavori statistici per i quali e' prevista la diffusione di 
variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che 
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma 
dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e 
l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura 
violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7». 
All'articolo 2: 
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. All'articolo 3, comma 1, 
lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del 
contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal 
presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di 
emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge»;
al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono 
inserite le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere 
l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attivita' necessarie per fornire il 
servizio,». 
All'articolo 3: 
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  «2-bis. Il trattamento 
straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei 
soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e 
delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi 
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche' 
sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, puo' essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo 
tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui 
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso 
delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra 
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' 
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per 
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della 
formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 
del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di 
aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 
febbraio 2012»; 
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  «3-bis. All'articolo 18, comma 
1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei 
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi". 
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la 
parola: "2017", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2018". 
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n.151, la parola: "2017" e' sostituita dalla seguente: "2018". 
3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le 
seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro 
il 31 marzo 2017"; 
b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per 
l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016". 
3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le 
parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono 
sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 
2017". 
3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di 
euro per l'anno 2017, si provvede: 
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio 
dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo 
delle disponibilita' in conto residui del Fondo sociale per occupazione e 
formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2; 
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio 
dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo 
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la 
quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della 
legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita 
nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al 
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di 
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori 
entrate derivanti dal comma 3-sexies; 
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti 
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari 
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di 
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
2008, n. 189. 
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al 
riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, 
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le 
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di 
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 
2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, 
pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 
4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' prorogato al 30 aprile 
2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno gia' esercitata, secondo le 
modalita' attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto». 
All'articolo 4: 
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. Il termine per 
l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad 
asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento 
antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del 
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 
del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla 
citata lettera a), al 31 dicembre 2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) 
dello stesso articolo 6, comma 1»; 
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo 
periodo, le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: 
"dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole: "settimo anno" sono 
sostituite dalle seguenti: "nono anno"»; 
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  «5-bis. Per l'attuazione 
dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di 
ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla 
parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 
1, del medesimo testo unico. 
5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le 
parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive 
modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 
2015-2016 e 2016-2017". 
5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le 
parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". 
5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di 
trenta giorni. 
5-sexies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 e' 
sostituito dal seguente: 
"1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale 
dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali 
dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre 
dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata 
entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio 
nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono 
prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate"». 
All'articolo 5, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:  «11-bis. Il 
termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 
2012, n. 96, e' prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 
2015. 
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive 
modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle 
seguenti: "entro il 7 ottobre 2017". 
11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e 
ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 
2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti 
dall'articolo 4 del medesimo regolamento. 
11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, 
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive 
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2017". 
11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il 
termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero 
quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non 
conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di cui all'articolo 
243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 30 aprile 2017. Non 
si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facolta' di cui al primo periodo del 
presente comma e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, 
inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo 
di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente 
locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino 
alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, 
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle 
procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo». 
All'articolo 6: 
il comma 8 e' sostituito dal seguente:  «8. Al fine di allineare le 
scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' 
di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in 
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza 
anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono 
avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa 
dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro 
la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque 
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti»; 
al comma 9, le parole: «All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 
dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, 
n. 21,» sono sostituite dalle seguenti:
«All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,» e sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 
23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle 
norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis 
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota 
della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni 
kilowattora consumato" sono sostituite dalle seguenti: "di aliquote della 
tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per 
ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di 
terzi"»; 
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla 
procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero 
non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in 
particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici 
interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza 
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita'; a tale scadenza 
sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del 
parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20"; 
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "puo' presentare" sono sostituite 
dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni"; 
c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente:  "8.1-bis. Nelle more della 
procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui 
all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 
2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e 
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta 
data". 
10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le 
parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: 
"decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e 
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a 
norma del comma 5". 
10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e 
servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche' di 
collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti 
inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive 
modificazioni, non si applicano alla societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino 
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui 
all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, 
n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro il 31 dicembre 2017"». 
All'articolo 7:  
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. All'articolo 11, comma 6, 
ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
a) le parole: ", valida per due anni dalla data della sua pubblicazione," sono 
soppresse; 
b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono inserite le seguenti: ", per 
sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione 
delle sedi oggetto del concorso straordinario,"»; 
al comma 3, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º 
gennaio 2020»; 
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:  «3-bis. I termini vigenti 
previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al 
Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle 
persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di 
animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 
6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 
26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello 
di sostenimento delle spese». 
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
«Art. 7-bis (Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.). - 1. Il contributo 
di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in 
favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL 
Onlus e' prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 
2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli 
anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, 
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da 
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 
al medesimo Ministero». 
All'articolo 8, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:  «5-bis. 
All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 
maggio 2018"; 
b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: 
"15 luglio 2018". 
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 
5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e 
successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e 
2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 
e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019"». 
All'articolo 9: 
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. All'articolo 1, comma 
615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono 
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo 
svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si 
adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone 
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero 
effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in 
caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal 
fine, al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 
285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di 
linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fini del 
presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per 
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il 
cui mandatario esegue le attivita' principali di trasporto di passeggeri su 
strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento 
orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono 
il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle 
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma 2, lettera 
g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando 
non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza"»; 
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la 
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017»; 
al comma 5, le parole: «28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 
marzo 2017»; 
al comma 6, le parole: «5 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: 
«15 giugno 2015, n. 81»; 
al comma 9, le parole: «All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2014, n. 15,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 12, comma 7, del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,»; 
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:  «9-bis. Ricorrendo i presupposti 
di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la 
gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta in esercizio 
alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli 
interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la 
realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 
2020. 
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte 
servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato 
con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di 
garantire continuita' ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura 
ferroviaria nazionale, il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al 
completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 
luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta 
salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 
225. 
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacita' di progettazione e 
realizzazione degli investimenti, nonche' di contenerne i costi di 
realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le 
norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per 
formazione strettamente riferiti alle attivita' tecniche di progettazione, 
monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali. 
9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma 9-quater, nonche' per la 
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete 
stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 
2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a 
diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a 
personale tecnico-operativo. 
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si applicano 
nei limiti delle disponibilita' della Societa' e resta comunque fermo il 
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 
506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, 
comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la 
sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno e' assegnato, a titolo 
di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere 
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208.
L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di 
Belluno. 
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le 
parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di 
euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 
al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' 
incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028. 
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per 
l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel 
medesimo anno 2028, dal comma  9-octies. 
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale 
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, 
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 
140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 
2005, n. 284, e' prorogato di un anno». 
All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  «2-bis. 
All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e al secondo periodo le parole: 
"Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di 
cui al comma 1"; 
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:  "1-ter. Per i magistrati 
che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le 
funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati 
assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, 
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' 
ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai 
magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017". 
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la 
parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 
2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la 
parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 
2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 
secondo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: 
"trentasei mesi" e, al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "ventiquattro mesi". 
2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le 
parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».
All'articolo 11:  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
«2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come 
modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere 
dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 
e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della 
data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225»; 
al comma 3, al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite 
dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni» ed e' aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 
24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, 
puo' essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo 
di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro e' 
ripartita, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei 
beni e delle attivita' culturali e del turismo, in favore di attivita' culturali 
nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  «3-bis. All'articolo 3, comma 5, 
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 
2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 
3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: 
"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". 
Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui 
all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, puo' essere 
destinata alla societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e 
per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', 
al fine di potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di cui al medesimo 
articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche' di valorizzare il patrimonio 
cinematografico nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, la 
societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni 
ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' 
autorizzata a stipulare uno o piu' accordi quadro con la societa' 
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio 
pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro 
conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del 
turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, 
n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, le 
parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine 
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. 
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 
milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 
luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, 
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di turismo». 
All'articolo 12: 
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  «2-bis. All'articolo 7, comma 
9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". 
2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: 
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno". 
2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite 
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2017"; 
b) al comma 2, le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine 
del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente 
legge" sono soppresse»; 
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di 
ambiente e agricoltura». 
All'articolo 13: 
al comma 4, le parole: «1º luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º 
ottobre 2017» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al citato articolo 
2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, a decorrere dal 1º 
ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio 
che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del 
gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia' 
riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza 
della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli 
importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese 
anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore"; 
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti 
effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 
3"»; 
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:  «4-bis. All'articolo 1, comma 
26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 
dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al 
contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23,". 
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti 
intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti 
stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, 
comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data 
di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 
dicembre 2017. 
4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 e' sostituito 
dal seguente: 
"6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via 
telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi 
stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi 
ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco 
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da  soggetti 
passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il 
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto 
nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite 
significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei 
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle 
informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad 
evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti 
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia 
ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e 
comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla 
normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito 
di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo 
provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle 
comunicazioni richieste". 
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, 
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente 
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° 
gennaio 2018. 
4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 
36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati. 
4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 e' 
abrogato. 
4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 e' 
abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2016»; 
al comma 5, le parole da: «"Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 
di recepimento della direttiva» fino alla fine del comma sono sostituite dalle 
seguenti: «"Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 
36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2017"»; 
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi prevista, di 
cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere 
esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020»; 
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
«6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, 
per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, 
la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) 
di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali 
prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per 
gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio 
derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la 
garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 
2011, n. 190. 
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede: 
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui 
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione 
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter 
sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle 
finanze e la Banca d'Italia. 
6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter 
sono considerate spese obbligatorie. 
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione 
di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al 
secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A 
tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 
400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato 
tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalita' 
concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e 
delle finanze e la Banca d'Italia. 
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata la garanzia dello 
Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. 
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e' elencata 
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la 
stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita economica a 
vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del 
Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni 
urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario 
internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 
14. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo 
monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari 
a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito e' 
fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. E' 
accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli 
interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le 
posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti 
derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il 
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. 
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti 
dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso 
al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio, 
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento 
necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga 
per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le 
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 
2016, e' destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura 
dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, 
si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, 
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro il 31 dicembre 2017"; 
b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle 
seguenti: "commi da 1 a 3". 
6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo 
l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:  "Art. 11-bis (Disposizioni 
finanziarie). - 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia 
delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione 
protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello 
stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del 
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione 
frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli impegni effettuati in 
funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di 
liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 
64". 
6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 
136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  "2-bis. Gli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti 
nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, 
vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai 
sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del 
bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o 
in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative 
agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto". 
6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 
2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: 
"venticinque anni". 
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione 
nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo l, comma 113, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, e' aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 
2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 
300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
«Art. 13-bis (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il 
decreto legislativo n. 139 del 2015). - 1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis 
dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal 
numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al 
periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e 
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi 
e di IRAP, e' prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima 
applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi 
seguenti. 
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) all'articolo 83: 
1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," 
sono inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui 
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' 
alle disposizioni del codice civile," e le parole: "da detti principi contabili" 
sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili"; 
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  "1-bis. Ai fini del comma 1, 
ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice 
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice 
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in 
attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 
del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 
38"; 
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria 
di beni strumentali" sono inserite le seguenti: ", nonche' dei componenti 
positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di 
azienda o di rami di azienda"; 
c) all'articolo 108: 
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1. Le spese relative a piu' 
esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio";
2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso; 
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3. Le quote di ammortamento dei 
beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo 
degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a 
norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi 
a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3"; 
4) al comma 4, le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: "internazionali" e' sostituita 
dalle seguenti: "adottati dall'impresa"; 
e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono 
tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori 
internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione 
delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile 
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili"; 
f) all'articolo 112: 
1) il comma 1 e' abrogato; 
2) al comma 2, le parole: "delle operazioni 'fuori bilancio' in corso" sono 
sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati"; 
3) al comma 3-bis, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti: 
"e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del 
codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del 
codice civile,"; 
4) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" 
sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al 
comma 2 sono iscritti in bilancio"; 
5) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" 
sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al 
comma 2 sono iscritti in bilancio"; 
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6. Ai fini del presente 
articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita' di 
copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati 
dall'impresa"; 
7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati". 
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) 
e d), 12) e 13)" sono inserite le seguenti: ", nonche' dei componenti positivi e 
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami 
di azienda". 
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti 
positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice 
civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei 
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da 
trasferimenti di azienda o di rami di azienda. 
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai 
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere 
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad 
essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e 
patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle 
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e 
imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, 
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio 
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli 
iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 
112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma 
non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione 
del reddito al momento del realizzo; 
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli 
iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 
112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, gia' iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 
dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo 
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. 
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della 
determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446. 
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui 
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 
2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n. 139: 
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano 
anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio; 
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla 
formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi 
precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) 
dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di 
costi gia' imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti 
e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito 
ne' del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la 
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti; 
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e fondi di 
accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle 
disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; 
resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono 
stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso 
del mancato verificarsi degli stessi; 
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto 
compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di 
variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi 
di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche 
delle dimensioni dell'impresa. 
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili 
internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo 
periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in 
relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il 
comma 7-quater e' aggiunto il seguente: 
"7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove 
necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o 
aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad 
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base 
imponibile dell'IRES e dell'IRAP". 
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di 
attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi 
contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con 
quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente 
articolo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione 
del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto 
dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro 
per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro 
per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica 
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' 
incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle 
misure previste dal comma 2, lettera c)». 
All'articolo 14: 
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:  «5-bis. Per gli enti locali 
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al 
pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, 
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione 
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da 
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito 
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri 
relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono 
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, 
in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di 
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro 
per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante 
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:  «6-bis. Al fine di agevolare la 
ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione 
e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2017". 
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per 
l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del 
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 
2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per 
l'anno 2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 
6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente 
comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di 
pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 134, dopo il primo 
periodo e' inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle 
suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata 
fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle graduatorie 
formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente 
articolo"»; 
al comma 9, le parole: «Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134, le parole: "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 
dicembre 2018". Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno» sono 
sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies 
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis. All'articolo l della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente: 
"433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 
e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di 
euro 1.152.209 per i comuni del cratere"»; 
al comma 12, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle 
seguenti: «come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 
2016, n. 21,»; 
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito un contributo secondo gli 
importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 
allegata al presente decreto. 
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' 
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni 
dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto. 
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 
18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 
13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si 
provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi 
d'imposta dal 2015 al 2019"; 
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
"7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse 
a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle 
imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte 
delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019." 
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno 
e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di 
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione 
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, 
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata 
dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva 
delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito 
il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono 
ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attivita' 
finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 
agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi 
individuate e disponibili allo scopo». 
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
«Art. 14-bis (Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie 
fiscali). - 1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 
125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle 
seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017". 
Art. 14-ter (Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il 
recupero dell'evasione). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 
2016, n. 225, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il primo anno 
di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni 
possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per 
il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di 
effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei 
termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21". 
Art. 14-quater (Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a 
scontrini e ricevute fiscali). - 1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono 
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017"». 
Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle: 
«Tabella 1 
(Articolo 14, comma 12-bis)  
         |     |          |           | Contri-  | Contri-  |
  |           |     |Contributo|           |   buto   |   buto   |
  |           |     | compen-  |Contributo | compen-  | compen-  |
  |           |     |  sativo  |  compen-  |  sativo  |  sativo  |
  |  COMUNE   |Prov.|   2017   |sativo 2018|   2019   |   2020   |
  +===========+=====+==========+===========+==========+==========+
  |BAGNOLO SAN|     |          |           |          |          |
  |VITO       | MN  | 31.420,03|  31.420,03| 31.420,03| 31.420,03|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BORGO-     |     |          |           |          |          |
  |FRANCO SUL |     |          |           |          |          |
  |PO         | MN  |  5.728,92|   5.728,92|  5.728,92|  5.728,92|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BORGO      |     |          |           |          |          |
  |VIRGILIO   | MN  | 67.187,77|  67.187,77| 67.187,77| 67.187,77|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CARBONARA  |     |          |           |          |          |
  |DI PO      | MN  |  9.246,16|   9.246,16|  9.246,16|  9.246,16|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL-    |     |          |           |          |          |
  |BELFORTE   | MN  | 14.957,25|  14.957,25| 14.957,25| 14.957,25|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL-    |     |          |           |          |          |
  |LUCCHIO    | MN  | 19.348,26|  19.348,26| 19.348,26| 19.348,26|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CURTATONE  | MN  | 52.880,75|  52.880,75| 52.880,75| 52.880,75|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FELONICA   | MN  |  9.222,71|   9.222,71|  9.222,71|  9.222,71|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GONZAGA    | MN  | 41.732,17|  41.732,17| 41.732,17| 41.732,17|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MAGNA-     |     |          |           |          |          |
  |CAVALLO    | MN  |  9.081,48|   9.081,48|  9.081,48|  9.081,48|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MANTOVA    | MN  |403.314,49| 403.314,49|403.314,49|403.314,49|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MARCARIA   | MN  | 31.399,93|  31.399,93| 31.399,93| 31.399,93|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MOGLIA     | MN  | 24.631,18|  24.631,18| 24.631,18| 24.631,18|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MOTTEG-    |     |          |           |          |          |
  |GIANA      | MN  | 13.302,25|  13.302,25| 13.302,25| 13.302,25|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |OSTIGLIA   | MN  | 68.826,54|  68.826,54| 68.826,54| 68.826,54|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PEGOGNAGA  | MN  | 38.497,60|  38.497,60| 38.497,60| 38.497,60|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PIEVE DI   |     |          |           |          |          |
  |CORIANO    | MN  |  5.284,00|   5.284,00|  5.284,00|  5.284,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |POGGIO     |     |          |           |          |          |
  |RUSCO      | MN  | 29.621,14|  29.621,14| 29.621,14| 29.621,14|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PORTO      |     |          |           |          |          |
  |MANTOVANO  | MN  | 63.806,79|  63.806,79| 63.806,79| 63.806,79|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |QUINGEN-   |     |          |           |          |          |
  |TOLE       | MN  |  6.675,07|   6.675,07|  6.675,07|  6.675,07|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |QUISTELLO  | MN  | 26.386,56|  26.386,56| 26.386,56| 26.386,56|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |REVERE     | MN  | 14.506,74|  14.506,74| 14.506,74| 14.506,74|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |RODIGO     | MN  | 23.081,47|  23.081,47| 23.081,47| 23.081,47|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |RONCOFER-  |     |          |           |          |          |
  |RARO       | MN  | 31.394,42|  31.394,42| 31.394,42| 31.394,42|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SABBIO-    |     |          |           |          |          |
  |NETA       | MN  | 23.454,66|  23.454,66| 23.454,66| 23.454,66|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN        |     |          |           |          |          |
  |BENEDET. TO|     |          |           |          |          |
  |PO         | MN  | 33.739,40|  33.739,40| 33.739,40|  3.739,40|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN GIA-   |     |          |           |          |          |
  |COMO DELLE |     |          |           |          |          |
  |SEGNA- TE  | MN  |  9.235,19|   9.235,19|  9.235,19|  9.235,19|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN GIOVAN-|     |          |           |          |          |
  |NI DEL     |     |          |           |          |          |
  |DOSSO      | MN  |  7.103,81|   7.103,81|  7.103,81|  7.103,81|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SCHIVE-    |     |          |           |          |          |
  |NOGLIA     | MN  |  6.760,77|   6.760,77|  6.760,77|  6.760,77|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SERMIDE    | MN  | 55.373,36|  55.373,36| 55.373,36| 55.373,36|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SERRA-     |     |          |           |          |          |
  |VALLE A PO | MN  | 10.026,53|  10.026,53| 10.026,53| 10.026,53|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SUSTI-     |     |          |           |          |          |
  |NENTE      | MN  | 13.108,29|  13.108,29| 13.108,29| 13.108,29|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SUZZARA    | MN  | 90.023,70|  90.023,70| 90.023,70| 90.023,70|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VILLA POMA | MN  | 10.319,97|  10.319,97| 10.319,97| 10.319,97|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VILLIM-    |     |          |           |          |          |
  |PENTA      | MN  | 13.745,71|  13.745,71| 13.745,71| 13.745,71|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BAGNOLO DI |     |          |           |          |          |
  |PO         | RO  |  7.563,86|   7.563,86|  7.563,86|  7.563,86|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CALTO      | RO  |  6.183,20|   6.183,20|  6.183,20|  6.183,20|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CANARO     | Ro  | 13.665,21|  13.665,21| 13.665,21| 13.665,21|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CANDA      | RO  |  7.267,52|   7.267,52|  7.267,52|  7.267,52|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL-    |     |          |           |          |          |
  |GUGLIELMO  | RO  | 10.599,80|  10.599,80| 10.599,80| 10.599,80|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL-    |     |          |           |          |          |
  |MASSA      | RO  | 22.768,65|  22.768,65| 22.768,65| 22.768,65|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CENESELLI  | RO  | 12.096,69|  12.096,69| 12.096,69| 12.096,69|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FICAROLO   | RO  | 13.722,97|  13.722,97| 13.722,97| 13.722,97|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GAIBA      | RO  |  7.318,28|   7.318,28|  7.318,28|  7.318,28|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GAVELLO    | RO  |  8.902,62|   8.902,62|  8.902,62|  8.902,62|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GIACCIANO  |     |          |           |          |          |
  |CON BARU-  |     |          |           |          |          |
  |CHELLA     | RO  | 13.189,05|  13.189,05| 13.189,05| 13.189,05|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MELARA     | RO  | 11.958,53|  11.958,53| 11.958,53| 11.958,53|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |OCCHIO-    |     |          |           |          |          |
  |BELLO      | RO  | 49.391,09|  49.391,09| 49.391,09| 49.391,09|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PINCARA    | RO  |  8.059,77|   8.059,77|  8.059,77|  8.059,77|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SALARA     | RO  |  7.584,93|   7.584,93|  7.584,93|  7.584,93|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |STIENTA    | RO  | 15.398,20|  15.398,20| 15.398,20| 15.398,20|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |TRECENTA   | RO  | 16.380,01|  16.380,01| 16.380,01| 16.380,01|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |ARGELATO   | BO  | 72.693,70|  72.693,70| 72.693,70| 72.693,70|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BARICELLA  | BO  | 24.048,61|  24.048,61| 24.048,61| 24.048,61|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BENTI-     |     |          |           |          |          |
  |VOGLIO     | BO  | 47.778,96|  47.778,96| 47.778,96| 47.778,96|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTELLO   |     |          |           |          |          |
  |D'ARGILE   | BO  | 27.098,99|  27.098,99| 27.098,99| 27.098,99|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL     |     |          |           |          |          |
  |MAGGIORE   | BO  | 98.639,10|  98.639,10| 98.639,10| 98.639,10|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CREVAL-    |     |          |           |          |          |
  |CORE       | BO  | 64.544,79|  64.544,79| 64.544,79| 64.544,79|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GALLIERA   | BO  | 20.210,38|  20.210,38| 20.210,38| 20.210,38|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MALAL-     |     |          |           |          |          |
  |BERGO      | BO  | 35.795,11|  35.795,11| 35.795,11| 35.795,11|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MINERBIO   | BO  | 40.222,81|  40.222,81| 40.222,81| 40.222,81|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MOLINELLA  | BO  | 61.379,62|  61.379,62| 61.379,62| 61.379,62|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PIEVE DI   |     |          |           |          |          |
  |CENTO      | BO  | 30.439,35|  30.439,35| 30.439,35| 30.439,35|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SALA BOLO- |     |          |           |          |          |
  |GNESE      | BO  | 42.607,82|  42.607,82| 42.607,82| 42.607,82|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN GIORGIO|     |          |           |          |          |
  |DI PIANO   | BO  | 39.294,48|  39.294,48| 39.294,48| 39.294,48|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN GIOVAN-|     |          |           |          |          |
  |NI IN      |     |          |           |          |          |
  |PERSICETO  | BO  |134.118,36| 134.118,36|134.118,36|134.118,36|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN PIETRO |     |          |           |          |          |
  |IN CASALE  | BO  | 52.075,56|  52.075,56| 52.075,56| 52.075,56|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SANT'AGATA |     |          |           |          |          |
  |BOLOGNESE  | BO  | 32.615,48|  32.615,48| 32.615,48| 32.615,48|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BONDENO    | FE  | 87.985,74|  87.985,74| 87.985,74| 87.985,74|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CENTO      | FE  |159.840,58| 159.840,58|159.840,58|159.840,58|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FERRARA    | FE  |942.595,31| 942.595,31|942.595,31|942.595,31|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |POGGIO     |     |          |           |          |          |
  |RENATICO   | FE  | 37.519,97|  37.519,97| 37.519,97| 37.519,97|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |TERRE DEL  |     |          |           |          |          |
  |RENO       | FE  | 56.278,05|  56.278,05| 56.278,05| 56.278,05|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VIGARANO   |     |          |           |          |          |
  |MAINARDA   | FE  | 29.289,40|  29.289,40| 29.289,40| 29.289,40|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BASTIGLIA  | MO  | 23.764,70|  23.764,70| 23.764,70| 23.764,70|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BOMPORTO   | MO  | 44.001,68|  44.001,68| 44.001,68| 44.001,68|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAMPOGAL-  |     |          |           |          |          |
  |LIANO      | MO  | 61.511,95|  61.511,95| 61.511,95| 61.511,95|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAMPO-     |     |          |           |          |          |
  |SANTO      | MO  | 21.543,31|  21.543,31| 21.543,31| 21.543,31|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CARPI      | MO  |464.855,87|46.4.855,87|464.855,87|464.855,87|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL.    |     |          |           |          |          |
  |FRANCO     |     |          |           |          |          |
  |EMILIA     | MO  |147.215,44| 147.215,44|147.215,44|147.215,44|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAVEZZO    | MO  | 41.799,86|  41.799,86| 41.799,86| 41.799,86|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CONCORDIA  |     |          |           |          |          |
  |SULLA      |     |          |           |          |          |
  |SECCHIA    | MO  | 51.078,44|  51.078,44| 51.078,44| 51.078,44|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FINALE     |     |          |           |          |          |
  |EMILIA     | MO  |109.721,80| 109.721,80|109.721,80|109.721,80|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MEDOLLA    | MO  | 39.786,15|  39.786,15| 39.786,15| 39.786,15|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MIRANDOLA  | MO  |168.320,72| 168.320,72|168.320,72|168.320,72|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |NONANTOLA  | MO  | 68.355,46|  68.355,46| 68.355,46| 68.355,46|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |NOVI DI    |     |          |           |          |          |
  |MODENA     | MO  | 60.410,11|  60.410,11| 60.410,11| 60.410,11|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |RAVARINO   | MO  | 28.280,67|  28.280,67| 28.280,67| 28.280,67|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN FELICE |     |          |           |          |          |
  |SUL PANARO | MO  | 57.564,91|  57.564,91| 57.564,91| 57.564,91|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN POSSI- |     |          |           |          |          |
  |DONIO      | MO  | 24.390,00|  24.390,00| 24.390,00| 24.390,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN PROSPE-|     |          |           |          |          |
  |RO         | MO  | 33.704,54|  33.704,54| 33.704,54| 33.704,54|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SOLIERA    | MO  | 89.494,34|  89.494,34| 89.494,34| 89.494,34|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BORETTO    | RE  | 23.973,46|  23.973,46| 23.973,46| 23.973,46|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BRESCELLO  | RE  | 30.172,06|  30.172,06| 30.172,06| 30.172,06|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAMPA-     |     |          |           |          |          |
  |GNOLA      |     |          |           |          |          |
  |EMILIA     | RE  | 28.392,23|  28.392,23| 28.392,23| 28.392,23|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CORREGGIO  | RE  |155.992,85| 155.992,85|155.992,85|155.992,85|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FABBRICO   | RE  | 32.867,51|  32.867,51| 32.867,51| 32.867,51|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GUALTIERI  | RE  | 30.480,99|  30.480,99| 30.480,99| 30.480,99|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GUASTALLA  | RE  | 77.418,61|  77.418,61| 77.418,61| 77.418,61|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |LUZZARA    | RE  | 43.384,83|  43.384,83| 43.384,83| 43.384,83|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |NOVELLARA  | RE  | 72.013,18|  72.013,18| 72.013,18| 72.013,18|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |REGGIOLO   | RE  | 46.813,42|  46.813,42| 46.813,42| 46.813,42|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |RIO SALICE-|     |          |           |          |          |
  |TO         | RE  | 25.435,60|  25.435,60| 25.435,60| 25.435,60|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |ROLO       | RE  | 27.762,83|  27.762,83| 27.762,83| 27.762,83|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN MARTINO|     |          |           |          |          |
  |IN RIO     | RE  | 31.819,92|  31.819,92| 31.819,92| 31.819,92|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MARSCIANO  | PG  | 73.829,51|  73.829,51| 73.829,51| 73.829,51|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |ACCIANO    | AQ  |  4.249,01|   4.249,01|  4.249,01|  4.249,01|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BARETE     | AQ  |  4.781,50|   4.781,50|  4.781,50|  4.781,50|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BARI-      |     |          |           |          |          |
  |SCIANO     | AQ  |  9.320,23|   9.320,23|  9.320,23|  9.320,23|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BUGNARA    | AQ  |  7.999,46|   7.999,46|  7.999,46|  7.999,46|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAGNANO    |     |          |           |          |          |
  |AMITERNO   | AQ  |  9.162,49|   9.162,49|  9.162,49|  9.162,49|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAMPO-     |     |          |           |          |          |
  |TOSTO      | AQ. |  5.951,41|   5.951,41|  5.951,41|  5.951,41|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAPESTRA-  |     |          |           |          |          |
  |NO         | AQ  |  8.054,00|   8.054,00|  8.054,00|  8.054,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAPITI-    |     |          |           |          |          |
  |GNANO      | AQ  |  5.192,40|   5.192,40|  5.192,40|  5.192,40|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAPOR-     |     |          |           |          |          |
  |CIANO      | AQ  |  2.633,56|   2.633,56|  2.633,56|  2.633,56|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CARAPELLE  |     |          |           |          |          |
  |CALVI- SIO | AQ  |  1.446,06|   1.446,06|  1.446,06|  1.446,06|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL DEL |     |          |           |          |          |
  |MONTE      | AQ  |  7.100,28|   7.100,28|  7.100,28|  7.100,28|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL DI  |     |          |           |          |          |
  |IERI       | AQ  |  3.922,84|   3.922,84|  3.922,84|  3.922,84|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL-    |     |          |           |          |          |
  |VECCHIO    |     |          |           |          |          |
  |CALVISIO   | AQ  |  2.966,44|   2.966,44|  2.966,44|  2.966,44|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL-    |     |          |           |          |          |
  |VECCHIO    |     |          |           |          |          |
  |SUBEQUO    | AQ  |  8.176,75|   8.176,75|  8.176,75|  8.176,75|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |COCULLO    | AQ  |  3.774,47|   3.774,47|  3.774,47|  3.774,47|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |COLLAR-    |     |          |           |          |          |
  |MELE       | AQ  |  6.241,37|   6.241,37|  6.241,37|  6.241,37|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FAGNANO    |     |          |           |          |          |
  |ALTO       | AQ  |  4.009,67|   4.009,67|  4.009,67|  4.009,67|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FONTEC-    |     |          |           |          |          |
  |CHIO       | AQ  |  4.337,51|   4.337,51|  4.337,51|  4.337,51|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FOSSA      | AQ  |  4.115,15|   4.115,15|  4.115,15|  4.115,15|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GAGLIANO   |     |          |           |          |          |
  |ATERNO     | AQ  |  3.644,74|   3.644,74|  3.644,74|  3.644,74|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GORIANO    |     |          |           |          |          |
  |SICOLI     | AQ  |  4.540,94|   4.540,94|  4.540,94|  4.540,94|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |L'AQUILA   | AQ  |295.051,31| 295.051,31|295.051,31|295.051,31|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |LUCOLI     | AQ  |  6.965,33|   6.965,33|  6.965,33|  6.965,33|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MONTE-     |     |          |           |          |          |
  |REALE      | AQ  | 21.234,11|  21.234,11| 21.234,11| 21.234,11|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |NAVELLI    | AQ  |  5.129,20|   5.129,20|  5.129,20|  5.129,20|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |OCRE       | AQ  |  6.297,19|   6.297,19|  6.297,19|  6.297,19|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |OFENA      | AQ  |  5.202,06|   5.202,06|  5.202,06|  5.202,06|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |OVINDOLI   | AQ  | 18.363,03|  18.363,03| 18.363,03| 18.363,03|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PIZZOLI    | AQ  | 17.241,42| 17.241,42,| 17.241,42| 17.241,42|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |POGGIO     |     |          |           |          |          |
  |PICENZE    | AQ  |  6.109,44|   6.109,44|  6.109,44|  6.109,44|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PRATA      |     |          |           |          |          |
  |D'ANSI-    |     |          |           |          |          |
  |DONIA      | AQ  |  4.096,82|   4.096,82|  4.096,82|  4.096,82|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |ROCCA DI   |     |          |           |          |          |
  |CAMBIO     | AQ  |  6.708,95|   6.708,95|  6.708,95|  6.708,95|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |ROCCA DI   |     |          |           |          |          |
  |MEZZO      | AQ  | 20.959,84|  20.959,84| 20.959,84| 20.959,84|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN DEME-  |     |          |           |          |          |
  |TRIO NE'   |     |          |           |          |          |
  |VESTINI    | AQ  |  7.954,06|   7.954,06|  7.954,06|  7.954,06|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN PIO    |     |          |           |          |          |
  |DELLE      |     |          |           |          |          |
  |CAMERE     | AQ  |  3.695,09|   3.695,09|  3.695,09|  3.695,09|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SANT'EU-   |     |          |           |          |          |
  |SANIO      |     |          |           |          |          |
  |FORCONESE  | AQ  |  3.267,64|   3.267,64|  3.267,64|  3.267,64|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SANTO      |     |          |           |          |          |
  |STEFANO DI |     |          |           |          |          |
  |SESSANIO   | AQ  |  2.955,86|   2.955,86|  2.955,86|  2.955,86|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SCOPPITO   | AQ  | 14.211,45|  14.211,45| 14.211,45| 14.211,45|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |TIONE DEGLI|     |          |           |          |          |
  |ABRUZZI    | AQ  |  3.519,57|   3.519,57|  3.519,57|  3.519,57|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |TORNIM-    |     |          |           |          |          |
  |PARTE      | AQ  | 12.933,21|  12.933,21| 12.933,21| 12.933,21|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VILLA SANTA|     |          |           |          |          |
  |LUCIA DEGLI|     |          |           |          |          |
  |ABRUZ- ZI  | AQ  |  2.999,40|   2.999,40|  2.999,40|  2.999,40|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VILLA      |     |          |           |          |          |
  |SANT'ANGELO| AQ  |  3.496,25|   3.496,25|  3.496,25|  3.496,25|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BRITTOLI   | PE  |  3.970,29|   3.970,29|  3.970,29|  3.970,29|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BUSSI SUL  |     |          |           |          |          |
  |TIRINO     | PE  | 17.806,00|  17.806,00| 17.806,00| 17.806,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CIVITELLA  |     |          |           |          |          |
  |CASANOVA   | PE  | 12.512,31|  12.512,31| 12.512,31| 12.512,31|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CUGNOLI    | PE  |  8.028,39|   8.028,39|  8.028,39|  8.028,39|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MONTE-     |     |          |           |          |          |
  |BELLO DI   |     |          |           |          |          |
  |BERTONA    | PE  |  7.152,44|   7.152,44|  7.152,44|  7.152,44|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |POPOLI     | PE  | 25.498,89|  25.498,89| 25.498,89| 25.498,89|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |TORRE DE'  |     |          |           |          |          |
  |PASSERI    | PE  | 15.247,64|  15.247,64| 15.247,64| 15.247,64|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |ARSITA     | TE  |  7.683,28|   7.683,28|  7.683,28|  7.683,28|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTELLI   | TE  | 11.139,75|  11.139,75| 11.139,75| 11.139,75|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |COLLEDARA  | TE  | 12.530,27|  12.530,27| 12.530,27| 12.530,27|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FANO ADRIA-|     |          |           |          |          |
  |NO         | TE  |  3.865,64|   3.865,64|  3.865,64|  3.865,64|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MONTORIO AL|     |          |           |          |          |
  |VOMANO     | TE  | 39.328,65|  39.328,65| 39.328,65| 39.328,65|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PENNA      |     |          |           |          |          |
  |SANT'ANDREA| TE  | 10.310,25|  10.310,25| 10.310,25| 10.310,25|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PIETRA-    |     |          |           |          |          |
  |CAMELA     | TE  | 10.754,29|  10.754,29| 10.754,29| 10.754,29|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |TOSSICIA   | TE  | 11.164,02|  11.164,02| 11.164,02| 11.164,02|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BAGNI DI   |     |          |           |          |          |
  |LUCCA      | LU  | 13.928,09|  27.856,18| 27.856,18|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BARGA      | LU  | 20.494,39|  40.988,79| 40.988,79|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BORGO A    |     |          |           |          |          |
  |MOZZANO    | LU  | 18.068,94|  36.137,87| 36.137,87|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAMPOR-    |     |          |           |          |          |
  |GIANO      | LU  |  4.855,50|   9.710,99|  9.710,99|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CAREGGINE  | LU  |  2.603,66|   5.207,31|  5.207,31|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTEL-    |     |          |           |          |          |
  |NUOVO DI   |     |          |           |          |          |
  |GARFA-     |     |          |           |          |          |
  |GNANA      | LU  | 11.598,74|  23.197,47| 23.197,47|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASTI-     |     |          |           |          |          |
  |GLIONE DI  |     |          |           |          |          |
  |GARFA-     |     |          |           |          |          |
  |GNANA      | LU  |  4.947,15|   9.894,30|  9.894,30|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |COREGLIA   |     |          |           |          |          |
  |ANTELMI-   |     |          |           |          |          |
  |NELLI      | LU  |  9.961,25|  19.922,50| 19.922,50|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FABBRICHE  |     |          |           |          |          |
  |DI VERGE-  |     |          |           |          |          |
  |MOLI       | LU  |  3.279,03|   6.558,06|  6.558,06|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FOSCIAN-   |     |          |           |          |          |
  |DORA       | LU  |  2.139,64|   4.279,28|  4.279,28|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |GALLICANO  | LU  |  8.264,10|  16.528,21| 16.528,21|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MINUC-     |     |          |           |          |          |
  |CIANO      | LU  |  6.939,23|  13.878,45| 13.878,45|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MOLAZZANA  | LU  |  2.911,99|   5.823,99|  5.823,99|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PESCAGLIA  | LU  |  8.608,47|  17.216,93| 17.216,93|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PIALLA AL  |     |          |           |          |          |
  |SERCHIO    | LU  |  6.104,26|  12.208,53| 12.208,53|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PIEVE      |     |          |           |          |          |
  |FOSCIANA   | LU  |  5.128,95|  10.257,91| 10.257,91|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SAN ROMANO |     |          |           |          |          |
  |IN GARFA-  |     |          |           |          |          |
  |GNANA      | LU  |  3.152,74|   6.305,47|  6.305,47|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |SELLANO    |     |          |           |          |          |
  |GIUNCU-    |     |          |           |          |          |
  |GNANO      | LU  |  4.692,00|   9.384,00|  9.384,00|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |STALLEMA   | LU  |  7.327,70|  14.655,41| 14.655,41|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VAGLI SOTTO| LU  |  2.500,69|   5.001,39|  5.001,39|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VILLA      |     |          |           |          |          |
  |COLLE-     |     |          |           |          |          |
  |MANDINA    | LU  |  3.669,59|   7.339,18|  7.339,18|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |AULLA      | MS  | 22.575,61|  45.151,21| 45.151,21|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |BAGNONE    | MS  |  8.335,92|  16.671,85| 16.671,85|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CARRARA    | MS  |132.492,25| 264.984,51|264.984,51|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |CASOLA IN  |     |          |           |          |          |
  |LUNIGIANA  | MS  |  4.139,53|   8.279,05|  8.279,05|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |COMANO     | MS  |  3.615,46|   7.230,93|  7.230,93|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FILAT-     |     |          |           |          |          |
  |TIERA      | MS  |  6.705,52|  13.411,05| 13.411,05|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FIVIZZANO  | MS  | 20.962,33|  41.924,66| 41.924,66|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |FOSDINOVO  | MS  |  7.182,34|  14.364,68| 14.364,68|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |LICCIANA   |     |          |           |          |          |
  |NARDI      | MS  | 12.348,38|  24.696,76| 24.696,76|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MASSA      | MS  |151.161,61| 302.323,22|302.323,22|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |MULALLO    | MS  |  6.895,96|  13.791,92| 13.791,92|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |PONTRE-    |     |          |           |          |          |
  |MOLI       | MS  | 20.179,65|  40.359,30| 40.359,30|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |TRESANA    | MS  |  5.713,61|  11.427,22| 11.427,22|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  |VILLA-     |     |          |           |          |          |
  |FRANCA IN  |     |          |           |          |          |
  |LUNI- GIANA| MS  | 11.786,85|  23.573,70| 23.573,70|      0,00|
  +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
  TOTALE            7.261.979,29
                                7.827.250,42
                                           7.827.250,42
                                                      6.696.708,15    
Tabella 2 
(Articolo 14, comma 12-ter)  
           |     |           |           |  Contri-  |  Contri-  |
|             |     |Contributo |Contributo |   buto    |   buto    |
|             |     |  compen-  |  compen-  |  compen-  |  compen-  |
|   COMUNE    |Prov.|sativo 2017|sativo 2018|sativo 2019|sativo 2020|
+=============+=====+===========+===========+===========+===========+
|CASCIA       | PG  | 108.876,03|  81.657,02|  54.438,02|  27.219,01|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CERRETO DI   |     |           |           |           |           |
|POLETO       | PG  |  42.463,09|  31.847,32|  21.231,54|  10.615,77|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELEONE DI|     |           |           |           |           |
|SPOLETO      | PG  |  28.132,09|  21.099,07|  14.066,05|   7.033,02|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|NORCIA       | PG  | 194.202,02| 145.651,52|  97.101,01|  48.550,51|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIODOMO   | PG  |  12.103,82|   9.077,86|   6.051,91|   3.025,95|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PRECI        | PG  |  45.023,77|  33.767,82|  22.511,88|  11.255,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANT'ANATO-  |     |           |           |           |           |
|LIA DI NARCO | PG  |  25.000,29|  18.750,22|  12.500,14|   6.250,07|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SCHEGGINO    | PG  |  21.025,51|  15.769,13|  10.512,76|   5.256,38|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SELLANO      | PG  |  34.650,26|  25.987,69|  17.325,13|   8.662,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALLO DI NERA| PG  |  23.388,18|  17.541,14|  11.694,09|   5.847,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ARRONE       | TR  |  53.376,70|  40.032,52|  26.688,35|  13.344,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FERENTILLO   | TR  |  48.919,49|  36.689,62|  24.459,75|  12.229,87|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEFRANCO  | TR  |  25.094,42|  18.820,82|  12.547,21|   6.273,61|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POLINO       | TR  |  10.523,39|   7.892,54|   5.261,69|   2.630,85|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ACQUASANTA   |     |           |           |           |           |
|TERME        | AP  |  78.862,02|  59.146,51|  39.431,01|  19.715,50|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|AMANDOLA     | FM  |  81.028,71|  60.771,54|  40.514,36|  20.257,18|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ARQUATA DEL  |     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  38.859,51|  29.144,63|  19.429,76|   9.714,88|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COMUNANZA    | AP  |  69.994,80|  52.496,10|  34.997,40|  17.498,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COSSIGNANO   | AP  |  24.105,10|  18.078,83|  12.052,55|   6.026,28|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FORCE        | AP  |  35.131,43|  26.348,57|  17.565,71|   8.782,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTALTO     |     |           |           |           |           |
|DELLE MARCHE | AP  |  46.082,48|  34.561,86|  23.041,24|  11.520,62|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEDINOVE  | AP  |  13.218,93|   9.914,20|   6.609,46|   3.304,73|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|FORTINO      | FM  |  31.131,05|  23.348,29|  15.565,52|   7.782,76|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEGALLO   | AP  |  25.530,24|  19.147,68|  12.765,12|   6.382,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEMONACO  | AP  |  19.980,15|  14.985,12|   9.990,08|   4.995,04|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PALMIANO     | AP  |   8.964,82|   6.723,62|   4.482,41|   2.241,21|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROCCA-       |     |           |           |           |           |
|FLUVIONE     | AP  |  43.032,70|  32.274,52|  21.516,35|  10.758,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROTELLA      | AP  |  25.308,67|  18.981,50|  12.654,33|   6.327,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VENAROTTA    | AP  |  45.857,55|  34.393,16|  22.928,78|  11.464,39|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BOLOGNOLA    | MC  |   7.461,16|   5.595,87|   3.730,58|   1.865,29|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL-      |     |           |           |           |           |
|SANTANGELO   |     |           |           |           |           |
|SUL NERA     | MC  |  22.248,73|  16.686,55|  11.124,37|   5.562,18|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CESSA-       |     |           |           |           |           |
|PALOMBO      | MC  |  15.664,48|  11.748,36|   7.832,24|   3.916,12|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FIASTRA      | MC  |  27.196,89|  20.397,66|  13.598,44|   6.799,22|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|GUALDO       | MC  |  21.529,37|  16.147,03|  10.764,69|   5.382,34|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PENNA SAN    |     |           |           |           |           |
|GIOVANNI     | MC  |  28.463,73|  21.347,79|  14.231,86|   7.115,93|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PIEVE TORINA | MC  |  30.506,79|  22.880,09|  15.253,39|   7.626,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SAN GINESIO  | MC  |  88.969,08|  66.726,81|  44.484,54|  22.242,27|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANT'ANGELO  |     |           |           |           |           |
|IN PONTANO   | MC  |  34.876,18|  26.157,14|  17.438,09|   8.719,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SARNANO      | MC  |  99.045,63|  74.284,22|  49.522,81|  24.761,41|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|USSITA       | MC  |  28.739,23|  21.554,42|  14.369,62|   7.184,81|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALFORNACE   | MC  |  32.852,87|  24.639,66|  16.426,44|   8.213,22|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VISSO        | MC  |  31.354,88|  23.516,16|  15.677,44|   7.838,72|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ACCUMOLI     | RI  |  24.878,85|  18.659,14|  12.439,42|   6.219,71|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|AMATRICE     | RI  |  92.681,49|  69.511,12|  46.340,75|  23.170,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ANTRODOCO    | RI  |  63.454,79|  47.591,09|  31.727,39|  15.863,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BORBONA      | RI  |  18.395,59|  13.796,70|   9.197,80|   4.598,90|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BORGO VELINO | RI  |  24.691,53|  18.518,65|  12.345,77|   6.172,88|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL       |     |           |           |           |           |
|SANT'ANGELO  | RI  |  31.009,90|  23.257,43|  15.504,95|   7.752,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CITTAREALE   | RI  |  36.381,88|  27.286,41|  18.190,94|   9.095,47|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|LEONESSA     | RI  | 101.406,46|  76.054,84|  50.703,23|  25.351,61|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MICIGLIANO   | RI  |  10.873,68|   8.155,26|   5.436,84|   2.718,42|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POSTA        | RI  |  23.718,14|  17.788,61|  11.859,07|   5.929,54|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CORTINO      | TE  |  28.648,37|  21.486,28|  14.324,18|   7.162,09|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CROGNALETO   | TE  |  40.310,11|  30.232,58|  20.155,05|  10.077,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROCCA SANTA  |     |           |           |           |           |
|MARIA        | TE  |  23.057,93|  17.293,45|  11.528,96|   5.764,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALLE CASTEL-|     |           |           |           |           |
|LANA         | TE  |  42.989,59|  32.242,19|  21.494,79|  10.747,40|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SPOLETO      | PG  | 865.164,69| 648.873,52| 432.582,35| 216.291,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CERRETO D'ESI| AN  |  87.688,00|  65.766,00|  43.844,00|  21.922,00|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FABRIANO     | AN  | 571.522,76| 428.642,07| 285.761,38| 142.880,69|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|APPIGNANO DEL|     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  42.015,42|  31.511,57|  21.007,71|  10.503,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ASCOLI PICENO| AP  | 954.871,74| 716.153,80| 477.435,87| 238.717,93|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BELMONTE     |     |           |           |           |           |
|PICENO       | FM  |  18.649,49|  13.987,11|   9.324,74|   4.662,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL DI    |     |           |           |           |           |
|LAMA         | AP  |  93.348,22|  70.011,16|  46.674,11|  23.337,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTIGNANO   | AP  |  52.877,78|  39.658,33|  26.438,89|  13.219,44|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTORANO    | AP  |  38.006,89|  28.505,16|  19.003,44|   9.501,72|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COLLI DEL    |     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  55.155,16|  41.366,37|  27.577,58|  13.788,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FALERONE     | FM  |  61.270,23|  45.952,67|  30.635,12|  15.317,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FOLIGNANO    | AP  | 110.842,62|  83.131,97|  55.421,31|  27.710,66|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MALTIGNANO   | AP  |  46.232,43|  34.674,32|  23.116,21|  11.558,11|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MASSA FERMANA| FM  |  24.245,25|  18.183,94|  12.122,63|   6.061,31|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONSAM-      |     |           |           |           |           |
|PIETRO MORICO| FM  |  19.395,38|  14.546,54|   9.697,69|   4.848,85|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTAPPONE   | FM. |  32.134,64|  24.100,98|  16.067,32|   8.033,66|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|FALCONE      |     |           |           |           |           |
|APPENNINO    | FM  |  15.102,22|  11.326,66|   7.551,11|   3.775,55|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|GIORGIO      | FM  | 102.403,50|  76.802,62|  51.201,75|  25.600,87|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELEONE DI|     |           |           |           |           |
|FERMO        | FM  |  12.064,50|   9.048,37|   6.032,25|   3.016,12|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELPARO   | FM  |  27.223,17|  20.417,38|  13.611,59|   6.805,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE RINALDO| FM  |  13.034,13|   9.775,60|   6.517,06|   3.258,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE VIDON  |     |           |           |           |           |
|CORRADO      | FM  |  19.355,88|  14.516,91|   9.677,94|   4.838,97|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|OFFIDA       | AP  |  89.676,52|  67.257,39|  44.838,26|  22.419,13|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ORTEZZANO    | FM  |  19.562,33|  14.671,75|   9.781,16|   4.890,58|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANTA        |     |           |           |           |           |
|VITTORIA IN  |     |           |           |           |           |
|MATENANO     | FM  |  32.590,01|  24.442,51|  16.295,01|   8.147,50|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERVIGLIANO  | FM  |  41.795,20|  31.346,40|  20.897,60|  10.448,80|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SMERILLO     | FM  |  14.484,14|  10.863,10|   7.242,07|   3.621,03|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|APIRO        | MC  |  58.584,17|  43.938,13|  29.292,09|  14.646,04|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BELFORTE DEL |     |           |           |           |           |
|CHIENTI      | MC  |  39.203,14|  29.402,35|  19.601,57|   9.800,78|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CALDAROLA    | MC  |  39.823,75|  29.867,81|  19.911,87|   9.955,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMERINO     | MC  | 126.162,10|  94.621,58|  63.081,05|  31.540,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMPO-       |     |           |           |           |           |
|ROTONDO DI   |     |           |           |           |           |
|FIASTRONE    | MC  |  14.659,17|  10.994,38|   7.329,59|   3.664,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL-      |     |           |           |           |           |
|RAIMONDO     | MC  |  92.110,29|  69.082,72|  46.055,15|  23.027,57|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CINGOLI      | MC  | 154.951,87| 116.213,90|  77.475,94|  38.737,97|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COLMURANO    | MC  |  32.255,64|  24.191,73|  16.127,82|   8.063,91|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CORRIDONIA   | MC  | 239.907,27| 179.930,45| 119.953,64|  59.976,82|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ESANATOGLIA  | MC  |  41.529,77|  31.147,33|  20.764,89|  10.382,44|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FIUMINATA    | MC  |  34.979,10|  26.234,32|  17.489,55|   8.744,77|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|GAGLIOLE     | MC  |  19.047,31|  14.285,48|   9.523,65|   4.761,83|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|LORO PICENO  | MC  |  54.249,88|  40.687,41|  27.124,94|  13.562,47|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MACERATA     | MC  | 807.184,37| 605.388,28| 403.592,19| 201.796,09|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MATELICA     | MC  | 153.489,93| 115.117,44|  76.744,96|  38.372,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MOGLIANO     | MC  |  61.493,70|  46.120,28|  30.746,85|  15.373,43|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE CAVALLO| MC  |   7.302,97|   5.477,22|   3.651,48|   1.825,74|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE SAN    |     |           |           |           |           |
|MARTINO      | MC  |  21.494,66|  16.121,00|  10.747,33|   5.373,67|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MUCCIA       | MC  |  26.559,43|  19.919,57|  13.279,72|   6.639,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PETRIOLO     | MC  |  49.027,00|  36.770,25|  24.513,50|  12.256,75|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PIORACO      | MC  |  29.193,94|  21.895,46|  14.596,97|   7.298,49|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIO SAN   |     |           |           |           |           |
|VICINO       | MC  |  10.216,56|   7.662,42|   5.108,28|   2.554,14|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POLLENZA     | MC  |  90.168,45|  67.626,34|  45.084,22|  22.542,11|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIPE SAN     |     |           |           |           |           |
|GINESIO      | MC  |  24.317,26|  18.237,95|  12.158,63|   6.079,32|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SAN SEVERINO |     |           |           |           |           |
|MARCHE       | MC  | 225.150,74| 168.863,05| 112.575,37|  56.287,68|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SEFRO        | MC  |  15.568,40|  11.676,30|   7.784,20|   3.892,10|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERRA-       |     |           |           |           |           |
|PETRONA      | MC  |  28.045,48|  21.034,11|  14.022,74|   7.011,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERRAVALLE DI|     |           |           |           |           |
|CHIENTI      | MC  |  20.212,77|  15.159,58|  10.106,38|   5.053,19|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TOLENTINO    | MC  | 316.101,83| 237.076,37| 158.050,91|  79.025,46|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TREIA        | MC  | 135.325,67| 101.494,25|  67.662,84|  33.831,42|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|URBISAGLIA   | MC  |  54.242,19|  40.681,64|  27.121,09|  13.560,55|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CANTALICE    | RI  |  56.555,66|  42.416,75|  28.277,83|  14.138,92|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CITTADUCALE  | RI  | 119.403,94|  89.552,96|  59.701,97|  29.850,99|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIO       |     |           |           |           |           |
|BUSTONE      | RI  |  39.391,74|  29.543,81|  19.695,87|   9.847,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIETI        | RI  | 876.918,84| 657.689,13| 438.459,42| 219.229,71|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIVODUTRI    | RI  |  30.165,46|  22.624,09|  15.082,73|   7.541,36|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMPLI       | TE  | 108.266,15|  81.199,61|  54.133,07|  27.066,54|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CIVITELLA DEL|     |           |           |           |           |
|TRONTO       | TE  |  91.511,44|  68.633,58|  45.755,72|  22.877,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TERAMO       | TE  | 912.884,91| 684.663,68| 456.442,45| 228.221,23|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TORRICELLA   |     |           |           |           |           |
|SICURA       | TE  |  63.749,86|  47.812,39|  31.874,93|  15.937,46|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
  TOTALE           11.073.393,68
                                 8.305.045,26
                                            5.536.696,84
                                                        2.768.348,42»