La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione
di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le
parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
4. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole:
«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato
in questo stesso S.O.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e 21, comma 1, della legge 28
luglio 2016 , n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186, come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il
riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli
allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). - 1. Al
fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino degli
enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento e gestione
delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonche'
al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la
revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della
riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi
offerti nell'ambito del settore agroalimentare.».
«Art. 21 (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del
rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione
con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa
dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o piu' decreti
legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle
crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura,
favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle
produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei danni da avversita'
atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori
nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna
selvatica;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con
particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali
e contratti di organizzazione e vendita.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 2016, n. 150
(Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2016, n. 182, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e
medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e
8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la
valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il
contenimento dei costi a loro carico, il Governo e' delegato ad adottare, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di
risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista,
anche individuando strumenti e modalita' che le rendano esigibili secondo i
principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti
patrimoniali delle banche e di accesso all'attivita' creditizia;
b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici finalizzate
alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresi' il divieto di
previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi
nuovi o attivi in altri territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai soggetti operanti nella
filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere piu'
efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il
Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell'ambito delle finalita' tipiche, strumenti innovativi, con
tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di
garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate
esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi
professionisti, di cui all'art. 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli
adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i
confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalita' e specificita' di cui all'art. 108,
comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera
normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia
rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le
duplicazioni di attivita' gia' svolte da banche o da altri intermediari
finanziari nonche' quelle relative alle procedure di accesso di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui
sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse
dispongono.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe
al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio
dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un
testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143, legge 23 giugno 2014, n. 89,
come modificato dalla presente legge:
«7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive
del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
e con le medesime modalita' previsti dai commi 5 e 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93
(Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della
funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016,
n. 127, decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di entrata). - Con regolamento da adottare, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di
approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i
Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalita'
da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il
miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel
rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle
variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di
cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di
riscossione.».
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30
DICEMBRE 2016, N. 244
All'articolo 1:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare
compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di
cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione
penitenziaria, nell'ambito delle facolta' assunzionali relative all'anno 2016
previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e'
autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria
887 unita' di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle
graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma
4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore
al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie
relative ai concorsi piu' recenti»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di
servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la
partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di
sanita', e' differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia
valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanita' puo' bandire, in
deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria
dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a
tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unita' complessive,
ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro
6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si
provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno
2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,
comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per
l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere
dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840
per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro
2.600.000 a decorrere dall'anno 2019»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nelle more della
conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti
di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di
scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al
31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime
procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti
dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso
personale e' impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate
nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere
dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonche' sulle risorse
disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento fondamentale
e accessorio del personale interessato»;
dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Il termine del 31
dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine
dell'indizione di una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per
l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie
dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di
apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente comma,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementata di trenta
unita' con contestuale riduzione di quaranta unita' del contingente dei
contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: «15-bis. All'articolo 18, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
"quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e le
parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse.
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto abbiano gia' adottato le misure di
contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei
vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle
somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un
periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo
conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche'
il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di
misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a
processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le
regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo
precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e'
effettuato il recupero»;
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente: «16-bis. Fino all'entrata in
vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30
novembre 2017, e' prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della
Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15
ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 -
Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i
prospetti dei lavori statistici per i quali e' prevista la diffusione di
variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma
dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura
violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7».
All'articolo 2:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del
contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal
presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di
emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge»;
al comma 5, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono
inserite le seguenti: «, per un periodo di tre anni e al fine di permettere
l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attivita' necessarie per fornire il
servizio,».
All'articolo 3:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei
soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e
delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche'
sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, puo' essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo
tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso
delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e'
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della
formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60
del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di
aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22
febbraio 2012»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. All'articolo 18, comma
1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi".
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la
parola: "2017", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2018".
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n.151, la parola: "2017" e' sostituita dalla seguente: "2018".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le
seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 marzo 2017";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per
l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016".
3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno
2017".
3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo
delle disponibilita' in conto residui del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la
quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della
legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita
nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 3-sexies;
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al
riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL,
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno
2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere,
pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma
4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' prorogato al 30 aprile
2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno gia' esercitata, secondo le
modalita' attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 4:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il termine per
l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad
asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento
antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla
citata lettera a), al 31 dicembre 2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c)
dello stesso articolo 6, comma 1»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo
periodo, le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole: "settimo anno" sono
sostituite dalle seguenti: "nono anno"»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Per l'attuazione
dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di
ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla
parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma
1, del medesimo testo unico.
5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ",
2015-2016 e 2016-2017".
5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le
parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di
trenta giorni.
5-sexies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale
dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali
dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre
dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata
entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio
nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate"».
All'articolo 5, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il
termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio
2012, n. 96, e' prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e
2015.
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".
11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e
ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto
2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti
dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2017".
11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il
termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero
quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non
conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di cui all'articolo
243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 30 aprile 2017. Non
si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facolta' di cui al primo periodo del
presente comma e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento,
inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo
di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente
locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino
alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater,
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle
procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».
All'articolo 6:
il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Al fine di allineare le
scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita'
di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza
anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono
avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa
dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro
la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti»;
al comma 9, le parole: «All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016,
n. 21,» sono sostituite dalle seguenti:
«All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comma 5 dell'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle
norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota
della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora consumato" sono sostituite dalle seguenti: "di aliquote della
tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di
terzi"»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla
procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero
non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in
particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici
interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita'; a tale scadenza
sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del
parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20";
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "puo' presentare" sono sostituite
dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";
c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: "8.1-bis. Nelle more della
procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui
all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre
2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta
data".
10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le
parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a
norma del comma 5".
10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e
servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche' di
collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti
inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, non si applicano alla societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui
all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2017"».
All'articolo 7:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 11, comma 6,
ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: ", valida per due anni dalla data della sua pubblicazione," sono
soppresse;
b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono inserite le seguenti: ", per
sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione
delle sedi oggetto del concorso straordinario,"»;
al comma 3, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2020»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I termini vigenti
previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al
Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle
persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di
animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello
di sostenimento delle spese».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.). - 1. Il contributo
di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL
Onlus e' prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero».
All'articolo 8, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis.
All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30
maggio 2018";
b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti:
"15 luglio 2018".
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e
successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e
2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018
e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019"».
All'articolo 9:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma
615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo
svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si
adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero
effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in
caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal
fine, al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di
linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fini del
presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il
cui mandatario esegue le attivita' principali di trasporto di passeggeri su
strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono
il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma 2, lettera
g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando
non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza"»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017»;
al comma 5, le parole: «28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2017»;
al comma 6, le parole: «5 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti:
«15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 9, le parole: «All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 12, comma 7, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Ricorrendo i presupposti
di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta in esercizio
alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli
interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la
realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre
2020.
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte
servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato
con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di
garantire continuita' ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al
completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14
luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta
salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225.
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacita' di progettazione e
realizzazione degli investimenti, nonche' di contenerne i costi di
realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le
norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per
formazione strettamente riferiti alle attivita' tecniche di progettazione,
monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali.
9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma 9-quater, nonche' per la
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete
stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio
2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a
diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a
personale tecnico-operativo.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si applicano
nei limiti delle disponibilita' della Societa' e resta comunque fermo il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma
506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6,
comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la
sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno e' assegnato, a titolo
di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di
Belluno.
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di
euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019
al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per
l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel
medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n.
140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, e' prorogato di un anno».
All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis.
All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e al secondo periodo le parole:
"Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di
cui al comma 1";
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Per i magistrati
che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le
funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati
assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e'
ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai
magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017".
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la
parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la
parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al
secondo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"trentasei mesi" e, al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le
parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"».
All'articolo 11: dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come
modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere
dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23
e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
puo' essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo
di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro e'
ripartita, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, in favore di attivita' culturali
nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. All'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno
2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole:
"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, puo' essere
destinata alla societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e
per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta',
al fine di potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di cui al medesimo
articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche' di valorizzare il patrimonio
cinematografico nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, la
societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni
ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
autorizzata a stipulare uno o piu' accordi quadro con la societa'
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio
pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro
conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, le
parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1
milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 7, comma
9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole:
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2017";
b) al comma 2, le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine
del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge" sono soppresse»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in materia di
ambiente e agricoltura».
All'articolo 13:
al comma 4, le parole: «1º luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º
ottobre 2017» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al citato articolo
2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, a decorrere dal 1º
ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio
che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del
gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia'
riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza
della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli
importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese
anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti
effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma
3"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. All'articolo 1, comma
26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27
dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al
contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23,".
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti
intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti
stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50,
comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31
dicembre 2017.
4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 e' sostituito
dal seguente:
"6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via
telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi
stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi
ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti
passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto
nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite
significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle
informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad
evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia
ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e
comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito
di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo
provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste".
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi
36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.
4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 e'
abrogato.
4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 e'
abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016»;
al comma 5, le parole da: «"Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento della direttiva» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «"Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma
36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre
2017"»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi prevista, di
cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere
esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022,
per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo,
la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB)
di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali
prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per
gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio
derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la
garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre
2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter
sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.
6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter
sono considerate spese obbligatorie.
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione
di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al
secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A
tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di
400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato
tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalita'
concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia.
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la
stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita economica a
vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del
Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni
urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo
monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari
a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito e'
fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. E'
accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli
interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le
posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti
derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti
dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso
al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio,
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento
necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga
per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto
2016, e' destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura
dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017,
si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2017";
b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "commi da 1 a 3".
6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo
l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: "Art. 11-bis (Disposizioni
finanziarie). - 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia
delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione
protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli impegni effettuati in
funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di
liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64".
6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti
nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico,
vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del
bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o
in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative
agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto".
6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti:
"venticinque anni".
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo l, comma 113, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno
2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro
300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il
decreto legislativo n. 139 del 2015). - 1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis
dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal
numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al
periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi
e di IRAP, e' prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima
applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi
seguenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,"
sono inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita'
alle disposizioni del codice civile," e le parole: "da detti principi contabili"
sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del comma 1,
ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in
attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38";
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria
di beni strumentali" sono inserite le seguenti: ", nonche' dei componenti
positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda";
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le spese relative a piu'
esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio";
2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento dei
beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo
degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a
norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi
a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3";
4) al comma 4, le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: "internazionali" e' sostituita
dalle seguenti: "adottati dall'impresa";
e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori
internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione
delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili";
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: "delle operazioni 'fuori bilancio' in corso" sono
sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";
3) al comma 3-bis, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti:
"e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del
codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del
codice civile,";
4) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere"
sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al
comma 2 sono iscritti in bilancio";
5) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere"
sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al
comma 2 sono iscritti in bilancio";
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Ai fini del presente
articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita' di
copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati
dall'impresa";
7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)
e d), 12) e 13)" sono inserite le seguenti: ", nonche' dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda".
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti
positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice
civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei
componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da
trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e
patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e
imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo
112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma
non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo
112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gia' iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31
dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della
determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano
anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla
formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi
precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di
costi gia' imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti
e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito
ne' del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e fondi di
accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito;
resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono
stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso
del mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto
compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di
variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi
di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche
delle dimensioni dell'impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in
relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il
comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
"7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove
necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o
aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base
imponibile dell'IRES e dell'IRAP".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di
attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi
contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con
quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente
articolo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione
del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto
dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro
per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro
per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle
misure previste dal comma 2, lettera c)».
All'articolo 14:
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per gli enti locali
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al
pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri
relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono
pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018,
in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Al fine di agevolare la
ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione
e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per
l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per
l'anno 2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma
6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di
pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 134, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata
fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle graduatorie
formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente
articolo"»;
al comma 9, le parole: «Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, le parole: "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
dicembre 2018". Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno» sono
sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. All'articolo l della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
"433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017
e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere"»;
al comma 12, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21,»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito un contributo secondo gli
importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1
allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a
18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a
13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si
provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi
d'imposta dal 2015 al 2019";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse
a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle
imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte
delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata
dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva
delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito
il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono
ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attivita'
finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11
agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi
individuate e disponibili allo scopo».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie
fiscali). - 1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017".
Art. 14-ter (Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il
recupero dell'evasione). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
2016, n. 225, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il primo anno
di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni
possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per
il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di
effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei
termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21".
Art. 14-quater (Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a
scontrini e ricevute fiscali). - 1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017"».
Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:
«Tabella 1
(Articolo 14, comma 12-bis)
| | | | Contri- | Contri- | | | |Contributo| | buto | buto | | | | compen- |Contributo | compen- | compen- | | | | sativo | compen- | sativo | sativo | | COMUNE |Prov.| 2017 |sativo 2018| 2019 | 2020 | +===========+=====+==========+===========+==========+==========+ |BAGNOLO SAN| | | | | | |VITO | MN | 31.420,03| 31.420,03| 31.420,03| 31.420,03| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BORGO- | | | | | | |FRANCO SUL | | | | | | |PO | MN | 5.728,92| 5.728,92| 5.728,92| 5.728,92| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BORGO | | | | | | |VIRGILIO | MN | 67.187,77| 67.187,77| 67.187,77| 67.187,77| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CARBONARA | | | | | | |DI PO | MN | 9.246,16| 9.246,16| 9.246,16| 9.246,16| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL- | | | | | | |BELFORTE | MN | 14.957,25| 14.957,25| 14.957,25| 14.957,25| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL- | | | | | | |LUCCHIO | MN | 19.348,26| 19.348,26| 19.348,26| 19.348,26| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CURTATONE | MN | 52.880,75| 52.880,75| 52.880,75| 52.880,75| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FELONICA | MN | 9.222,71| 9.222,71| 9.222,71| 9.222,71| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GONZAGA | MN | 41.732,17| 41.732,17| 41.732,17| 41.732,17| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MAGNA- | | | | | | |CAVALLO | MN | 9.081,48| 9.081,48| 9.081,48| 9.081,48| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MANTOVA | MN |403.314,49| 403.314,49|403.314,49|403.314,49| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MARCARIA | MN | 31.399,93| 31.399,93| 31.399,93| 31.399,93| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MOGLIA | MN | 24.631,18| 24.631,18| 24.631,18| 24.631,18| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MOTTEG- | | | | | | |GIANA | MN | 13.302,25| 13.302,25| 13.302,25| 13.302,25| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |OSTIGLIA | MN | 68.826,54| 68.826,54| 68.826,54| 68.826,54| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PEGOGNAGA | MN | 38.497,60| 38.497,60| 38.497,60| 38.497,60| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PIEVE DI | | | | | | |CORIANO | MN | 5.284,00| 5.284,00| 5.284,00| 5.284,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |POGGIO | | | | | | |RUSCO | MN | 29.621,14| 29.621,14| 29.621,14| 29.621,14| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PORTO | | | | | | |MANTOVANO | MN | 63.806,79| 63.806,79| 63.806,79| 63.806,79| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |QUINGEN- | | | | | | |TOLE | MN | 6.675,07| 6.675,07| 6.675,07| 6.675,07| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |QUISTELLO | MN | 26.386,56| 26.386,56| 26.386,56| 26.386,56| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |REVERE | MN | 14.506,74| 14.506,74| 14.506,74| 14.506,74| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |RODIGO | MN | 23.081,47| 23.081,47| 23.081,47| 23.081,47| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |RONCOFER- | | | | | | |RARO | MN | 31.394,42| 31.394,42| 31.394,42| 31.394,42| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SABBIO- | | | | | | |NETA | MN | 23.454,66| 23.454,66| 23.454,66| 23.454,66| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN | | | | | | |BENEDET. TO| | | | | | |PO | MN | 33.739,40| 33.739,40| 33.739,40| 3.739,40| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN GIA- | | | | | | |COMO DELLE | | | | | | |SEGNA- TE | MN | 9.235,19| 9.235,19| 9.235,19| 9.235,19| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN GIOVAN-| | | | | | |NI DEL | | | | | | |DOSSO | MN | 7.103,81| 7.103,81| 7.103,81| 7.103,81| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SCHIVE- | | | | | | |NOGLIA | MN | 6.760,77| 6.760,77| 6.760,77| 6.760,77| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SERMIDE | MN | 55.373,36| 55.373,36| 55.373,36| 55.373,36| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SERRA- | | | | | | |VALLE A PO | MN | 10.026,53| 10.026,53| 10.026,53| 10.026,53| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SUSTI- | | | | | | |NENTE | MN | 13.108,29| 13.108,29| 13.108,29| 13.108,29| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SUZZARA | MN | 90.023,70| 90.023,70| 90.023,70| 90.023,70| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VILLA POMA | MN | 10.319,97| 10.319,97| 10.319,97| 10.319,97| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VILLIM- | | | | | | |PENTA | MN | 13.745,71| 13.745,71| 13.745,71| 13.745,71| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BAGNOLO DI | | | | | | |PO | RO | 7.563,86| 7.563,86| 7.563,86| 7.563,86| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CALTO | RO | 6.183,20| 6.183,20| 6.183,20| 6.183,20| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CANARO | Ro | 13.665,21| 13.665,21| 13.665,21| 13.665,21| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CANDA | RO | 7.267,52| 7.267,52| 7.267,52| 7.267,52| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL- | | | | | | |GUGLIELMO | RO | 10.599,80| 10.599,80| 10.599,80| 10.599,80| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL- | | | | | | |MASSA | RO | 22.768,65| 22.768,65| 22.768,65| 22.768,65| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CENESELLI | RO | 12.096,69| 12.096,69| 12.096,69| 12.096,69| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FICAROLO | RO | 13.722,97| 13.722,97| 13.722,97| 13.722,97| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GAIBA | RO | 7.318,28| 7.318,28| 7.318,28| 7.318,28| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GAVELLO | RO | 8.902,62| 8.902,62| 8.902,62| 8.902,62| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GIACCIANO | | | | | | |CON BARU- | | | | | | |CHELLA | RO | 13.189,05| 13.189,05| 13.189,05| 13.189,05| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MELARA | RO | 11.958,53| 11.958,53| 11.958,53| 11.958,53| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |OCCHIO- | | | | | | |BELLO | RO | 49.391,09| 49.391,09| 49.391,09| 49.391,09| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PINCARA | RO | 8.059,77| 8.059,77| 8.059,77| 8.059,77| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SALARA | RO | 7.584,93| 7.584,93| 7.584,93| 7.584,93| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |STIENTA | RO | 15.398,20| 15.398,20| 15.398,20| 15.398,20| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |TRECENTA | RO | 16.380,01| 16.380,01| 16.380,01| 16.380,01| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |ARGELATO | BO | 72.693,70| 72.693,70| 72.693,70| 72.693,70| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BARICELLA | BO | 24.048,61| 24.048,61| 24.048,61| 24.048,61| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BENTI- | | | | | | |VOGLIO | BO | 47.778,96| 47.778,96| 47.778,96| 47.778,96| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTELLO | | | | | | |D'ARGILE | BO | 27.098,99| 27.098,99| 27.098,99| 27.098,99| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL | | | | | | |MAGGIORE | BO | 98.639,10| 98.639,10| 98.639,10| 98.639,10| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CREVAL- | | | | | | |CORE | BO | 64.544,79| 64.544,79| 64.544,79| 64.544,79| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GALLIERA | BO | 20.210,38| 20.210,38| 20.210,38| 20.210,38| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MALAL- | | | | | | |BERGO | BO | 35.795,11| 35.795,11| 35.795,11| 35.795,11| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MINERBIO | BO | 40.222,81| 40.222,81| 40.222,81| 40.222,81| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MOLINELLA | BO | 61.379,62| 61.379,62| 61.379,62| 61.379,62| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PIEVE DI | | | | | | |CENTO | BO | 30.439,35| 30.439,35| 30.439,35| 30.439,35| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SALA BOLO- | | | | | | |GNESE | BO | 42.607,82| 42.607,82| 42.607,82| 42.607,82| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN GIORGIO| | | | | | |DI PIANO | BO | 39.294,48| 39.294,48| 39.294,48| 39.294,48| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN GIOVAN-| | | | | | |NI IN | | | | | | |PERSICETO | BO |134.118,36| 134.118,36|134.118,36|134.118,36| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN PIETRO | | | | | | |IN CASALE | BO | 52.075,56| 52.075,56| 52.075,56| 52.075,56| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SANT'AGATA | | | | | | |BOLOGNESE | BO | 32.615,48| 32.615,48| 32.615,48| 32.615,48| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BONDENO | FE | 87.985,74| 87.985,74| 87.985,74| 87.985,74| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CENTO | FE |159.840,58| 159.840,58|159.840,58|159.840,58| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FERRARA | FE |942.595,31| 942.595,31|942.595,31|942.595,31| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |POGGIO | | | | | | |RENATICO | FE | 37.519,97| 37.519,97| 37.519,97| 37.519,97| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |TERRE DEL | | | | | | |RENO | FE | 56.278,05| 56.278,05| 56.278,05| 56.278,05| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VIGARANO | | | | | | |MAINARDA | FE | 29.289,40| 29.289,40| 29.289,40| 29.289,40| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BASTIGLIA | MO | 23.764,70| 23.764,70| 23.764,70| 23.764,70| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BOMPORTO | MO | 44.001,68| 44.001,68| 44.001,68| 44.001,68| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAMPOGAL- | | | | | | |LIANO | MO | 61.511,95| 61.511,95| 61.511,95| 61.511,95| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAMPO- | | | | | | |SANTO | MO | 21.543,31| 21.543,31| 21.543,31| 21.543,31| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CARPI | MO |464.855,87|46.4.855,87|464.855,87|464.855,87| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL. | | | | | | |FRANCO | | | | | | |EMILIA | MO |147.215,44| 147.215,44|147.215,44|147.215,44| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAVEZZO | MO | 41.799,86| 41.799,86| 41.799,86| 41.799,86| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CONCORDIA | | | | | | |SULLA | | | | | | |SECCHIA | MO | 51.078,44| 51.078,44| 51.078,44| 51.078,44| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FINALE | | | | | | |EMILIA | MO |109.721,80| 109.721,80|109.721,80|109.721,80| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MEDOLLA | MO | 39.786,15| 39.786,15| 39.786,15| 39.786,15| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MIRANDOLA | MO |168.320,72| 168.320,72|168.320,72|168.320,72| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |NONANTOLA | MO | 68.355,46| 68.355,46| 68.355,46| 68.355,46| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |NOVI DI | | | | | | |MODENA | MO | 60.410,11| 60.410,11| 60.410,11| 60.410,11| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |RAVARINO | MO | 28.280,67| 28.280,67| 28.280,67| 28.280,67| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN FELICE | | | | | | |SUL PANARO | MO | 57.564,91| 57.564,91| 57.564,91| 57.564,91| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN POSSI- | | | | | | |DONIO | MO | 24.390,00| 24.390,00| 24.390,00| 24.390,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN PROSPE-| | | | | | |RO | MO | 33.704,54| 33.704,54| 33.704,54| 33.704,54| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SOLIERA | MO | 89.494,34| 89.494,34| 89.494,34| 89.494,34| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BORETTO | RE | 23.973,46| 23.973,46| 23.973,46| 23.973,46| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BRESCELLO | RE | 30.172,06| 30.172,06| 30.172,06| 30.172,06| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAMPA- | | | | | | |GNOLA | | | | | | |EMILIA | RE | 28.392,23| 28.392,23| 28.392,23| 28.392,23| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CORREGGIO | RE |155.992,85| 155.992,85|155.992,85|155.992,85| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FABBRICO | RE | 32.867,51| 32.867,51| 32.867,51| 32.867,51| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GUALTIERI | RE | 30.480,99| 30.480,99| 30.480,99| 30.480,99| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GUASTALLA | RE | 77.418,61| 77.418,61| 77.418,61| 77.418,61| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |LUZZARA | RE | 43.384,83| 43.384,83| 43.384,83| 43.384,83| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |NOVELLARA | RE | 72.013,18| 72.013,18| 72.013,18| 72.013,18| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |REGGIOLO | RE | 46.813,42| 46.813,42| 46.813,42| 46.813,42| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |RIO SALICE-| | | | | | |TO | RE | 25.435,60| 25.435,60| 25.435,60| 25.435,60| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |ROLO | RE | 27.762,83| 27.762,83| 27.762,83| 27.762,83| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN MARTINO| | | | | | |IN RIO | RE | 31.819,92| 31.819,92| 31.819,92| 31.819,92| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MARSCIANO | PG | 73.829,51| 73.829,51| 73.829,51| 73.829,51| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |ACCIANO | AQ | 4.249,01| 4.249,01| 4.249,01| 4.249,01| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BARETE | AQ | 4.781,50| 4.781,50| 4.781,50| 4.781,50| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BARI- | | | | | | |SCIANO | AQ | 9.320,23| 9.320,23| 9.320,23| 9.320,23| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BUGNARA | AQ | 7.999,46| 7.999,46| 7.999,46| 7.999,46| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAGNANO | | | | | | |AMITERNO | AQ | 9.162,49| 9.162,49| 9.162,49| 9.162,49| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAMPO- | | | | | | |TOSTO | AQ. | 5.951,41| 5.951,41| 5.951,41| 5.951,41| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAPESTRA- | | | | | | |NO | AQ | 8.054,00| 8.054,00| 8.054,00| 8.054,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAPITI- | | | | | | |GNANO | AQ | 5.192,40| 5.192,40| 5.192,40| 5.192,40| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAPOR- | | | | | | |CIANO | AQ | 2.633,56| 2.633,56| 2.633,56| 2.633,56| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CARAPELLE | | | | | | |CALVI- SIO | AQ | 1.446,06| 1.446,06| 1.446,06| 1.446,06| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL DEL | | | | | | |MONTE | AQ | 7.100,28| 7.100,28| 7.100,28| 7.100,28| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL DI | | | | | | |IERI | AQ | 3.922,84| 3.922,84| 3.922,84| 3.922,84| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL- | | | | | | |VECCHIO | | | | | | |CALVISIO | AQ | 2.966,44| 2.966,44| 2.966,44| 2.966,44| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL- | | | | | | |VECCHIO | | | | | | |SUBEQUO | AQ | 8.176,75| 8.176,75| 8.176,75| 8.176,75| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |COCULLO | AQ | 3.774,47| 3.774,47| 3.774,47| 3.774,47| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |COLLAR- | | | | | | |MELE | AQ | 6.241,37| 6.241,37| 6.241,37| 6.241,37| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FAGNANO | | | | | | |ALTO | AQ | 4.009,67| 4.009,67| 4.009,67| 4.009,67| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FONTEC- | | | | | | |CHIO | AQ | 4.337,51| 4.337,51| 4.337,51| 4.337,51| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FOSSA | AQ | 4.115,15| 4.115,15| 4.115,15| 4.115,15| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GAGLIANO | | | | | | |ATERNO | AQ | 3.644,74| 3.644,74| 3.644,74| 3.644,74| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GORIANO | | | | | | |SICOLI | AQ | 4.540,94| 4.540,94| 4.540,94| 4.540,94| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |L'AQUILA | AQ |295.051,31| 295.051,31|295.051,31|295.051,31| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |LUCOLI | AQ | 6.965,33| 6.965,33| 6.965,33| 6.965,33| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MONTE- | | | | | | |REALE | AQ | 21.234,11| 21.234,11| 21.234,11| 21.234,11| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |NAVELLI | AQ | 5.129,20| 5.129,20| 5.129,20| 5.129,20| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |OCRE | AQ | 6.297,19| 6.297,19| 6.297,19| 6.297,19| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |OFENA | AQ | 5.202,06| 5.202,06| 5.202,06| 5.202,06| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |OVINDOLI | AQ | 18.363,03| 18.363,03| 18.363,03| 18.363,03| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PIZZOLI | AQ | 17.241,42| 17.241,42,| 17.241,42| 17.241,42| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |POGGIO | | | | | | |PICENZE | AQ | 6.109,44| 6.109,44| 6.109,44| 6.109,44| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PRATA | | | | | | |D'ANSI- | | | | | | |DONIA | AQ | 4.096,82| 4.096,82| 4.096,82| 4.096,82| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |ROCCA DI | | | | | | |CAMBIO | AQ | 6.708,95| 6.708,95| 6.708,95| 6.708,95| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |ROCCA DI | | | | | | |MEZZO | AQ | 20.959,84| 20.959,84| 20.959,84| 20.959,84| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN DEME- | | | | | | |TRIO NE' | | | | | | |VESTINI | AQ | 7.954,06| 7.954,06| 7.954,06| 7.954,06| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN PIO | | | | | | |DELLE | | | | | | |CAMERE | AQ | 3.695,09| 3.695,09| 3.695,09| 3.695,09| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SANT'EU- | | | | | | |SANIO | | | | | | |FORCONESE | AQ | 3.267,64| 3.267,64| 3.267,64| 3.267,64| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SANTO | | | | | | |STEFANO DI | | | | | | |SESSANIO | AQ | 2.955,86| 2.955,86| 2.955,86| 2.955,86| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SCOPPITO | AQ | 14.211,45| 14.211,45| 14.211,45| 14.211,45| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |TIONE DEGLI| | | | | | |ABRUZZI | AQ | 3.519,57| 3.519,57| 3.519,57| 3.519,57| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |TORNIM- | | | | | | |PARTE | AQ | 12.933,21| 12.933,21| 12.933,21| 12.933,21| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VILLA SANTA| | | | | | |LUCIA DEGLI| | | | | | |ABRUZ- ZI | AQ | 2.999,40| 2.999,40| 2.999,40| 2.999,40| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VILLA | | | | | | |SANT'ANGELO| AQ | 3.496,25| 3.496,25| 3.496,25| 3.496,25| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BRITTOLI | PE | 3.970,29| 3.970,29| 3.970,29| 3.970,29| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BUSSI SUL | | | | | | |TIRINO | PE | 17.806,00| 17.806,00| 17.806,00| 17.806,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CIVITELLA | | | | | | |CASANOVA | PE | 12.512,31| 12.512,31| 12.512,31| 12.512,31| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CUGNOLI | PE | 8.028,39| 8.028,39| 8.028,39| 8.028,39| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MONTE- | | | | | | |BELLO DI | | | | | | |BERTONA | PE | 7.152,44| 7.152,44| 7.152,44| 7.152,44| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |POPOLI | PE | 25.498,89| 25.498,89| 25.498,89| 25.498,89| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |TORRE DE' | | | | | | |PASSERI | PE | 15.247,64| 15.247,64| 15.247,64| 15.247,64| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |ARSITA | TE | 7.683,28| 7.683,28| 7.683,28| 7.683,28| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTELLI | TE | 11.139,75| 11.139,75| 11.139,75| 11.139,75| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |COLLEDARA | TE | 12.530,27| 12.530,27| 12.530,27| 12.530,27| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FANO ADRIA-| | | | | | |NO | TE | 3.865,64| 3.865,64| 3.865,64| 3.865,64| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MONTORIO AL| | | | | | |VOMANO | TE | 39.328,65| 39.328,65| 39.328,65| 39.328,65| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PENNA | | | | | | |SANT'ANDREA| TE | 10.310,25| 10.310,25| 10.310,25| 10.310,25| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PIETRA- | | | | | | |CAMELA | TE | 10.754,29| 10.754,29| 10.754,29| 10.754,29| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |TOSSICIA | TE | 11.164,02| 11.164,02| 11.164,02| 11.164,02| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BAGNI DI | | | | | | |LUCCA | LU | 13.928,09| 27.856,18| 27.856,18| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BARGA | LU | 20.494,39| 40.988,79| 40.988,79| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BORGO A | | | | | | |MOZZANO | LU | 18.068,94| 36.137,87| 36.137,87| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAMPOR- | | | | | | |GIANO | LU | 4.855,50| 9.710,99| 9.710,99| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CAREGGINE | LU | 2.603,66| 5.207,31| 5.207,31| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTEL- | | | | | | |NUOVO DI | | | | | | |GARFA- | | | | | | |GNANA | LU | 11.598,74| 23.197,47| 23.197,47| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASTI- | | | | | | |GLIONE DI | | | | | | |GARFA- | | | | | | |GNANA | LU | 4.947,15| 9.894,30| 9.894,30| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |COREGLIA | | | | | | |ANTELMI- | | | | | | |NELLI | LU | 9.961,25| 19.922,50| 19.922,50| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FABBRICHE | | | | | | |DI VERGE- | | | | | | |MOLI | LU | 3.279,03| 6.558,06| 6.558,06| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FOSCIAN- | | | | | | |DORA | LU | 2.139,64| 4.279,28| 4.279,28| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |GALLICANO | LU | 8.264,10| 16.528,21| 16.528,21| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MINUC- | | | | | | |CIANO | LU | 6.939,23| 13.878,45| 13.878,45| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MOLAZZANA | LU | 2.911,99| 5.823,99| 5.823,99| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PESCAGLIA | LU | 8.608,47| 17.216,93| 17.216,93| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PIALLA AL | | | | | | |SERCHIO | LU | 6.104,26| 12.208,53| 12.208,53| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PIEVE | | | | | | |FOSCIANA | LU | 5.128,95| 10.257,91| 10.257,91| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SAN ROMANO | | | | | | |IN GARFA- | | | | | | |GNANA | LU | 3.152,74| 6.305,47| 6.305,47| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |SELLANO | | | | | | |GIUNCU- | | | | | | |GNANO | LU | 4.692,00| 9.384,00| 9.384,00| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |STALLEMA | LU | 7.327,70| 14.655,41| 14.655,41| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VAGLI SOTTO| LU | 2.500,69| 5.001,39| 5.001,39| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VILLA | | | | | | |COLLE- | | | | | | |MANDINA | LU | 3.669,59| 7.339,18| 7.339,18| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |AULLA | MS | 22.575,61| 45.151,21| 45.151,21| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |BAGNONE | MS | 8.335,92| 16.671,85| 16.671,85| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CARRARA | MS |132.492,25| 264.984,51|264.984,51| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |CASOLA IN | | | | | | |LUNIGIANA | MS | 4.139,53| 8.279,05| 8.279,05| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |COMANO | MS | 3.615,46| 7.230,93| 7.230,93| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FILAT- | | | | | | |TIERA | MS | 6.705,52| 13.411,05| 13.411,05| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FIVIZZANO | MS | 20.962,33| 41.924,66| 41.924,66| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |FOSDINOVO | MS | 7.182,34| 14.364,68| 14.364,68| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |LICCIANA | | | | | | |NARDI | MS | 12.348,38| 24.696,76| 24.696,76| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MASSA | MS |151.161,61| 302.323,22|302.323,22| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |MULALLO | MS | 6.895,96| 13.791,92| 13.791,92| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |PONTRE- | | | | | | |MOLI | MS | 20.179,65| 40.359,30| 40.359,30| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |TRESANA | MS | 5.713,61| 11.427,22| 11.427,22| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ |VILLA- | | | | | | |FRANCA IN | | | | | | |LUNI- GIANA| MS | 11.786,85| 23.573,70| 23.573,70| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ TOTALE 7.261.979,29 7.827.250,42 7.827.250,42 6.696.708,15
Tabella 2
(Articolo 14, comma 12-ter)
| | | | Contri- | Contri- | | | |Contributo |Contributo | buto | buto | | | | compen- | compen- | compen- | compen- | | COMUNE |Prov.|sativo 2017|sativo 2018|sativo 2019|sativo 2020| +=============+=====+===========+===========+===========+===========+ |CASCIA | PG | 108.876,03| 81.657,02| 54.438,02| 27.219,01| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CERRETO DI | | | | | | |POLETO | PG | 42.463,09| 31.847,32| 21.231,54| 10.615,77| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTELEONE DI| | | | | | |SPOLETO | PG | 28.132,09| 21.099,07| 14.066,05| 7.033,02| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |NORCIA | PG | 194.202,02| 145.651,52| 97.101,01| 48.550,51| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POGGIODOMO | PG | 12.103,82| 9.077,86| 6.051,91| 3.025,95| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PRECI | PG | 45.023,77| 33.767,82| 22.511,88| 11.255,94| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SANT'ANATO- | | | | | | |LIA DI NARCO | PG | 25.000,29| 18.750,22| 12.500,14| 6.250,07| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SCHEGGINO | PG | 21.025,51| 15.769,13| 10.512,76| 5.256,38| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SELLANO | PG | 34.650,26| 25.987,69| 17.325,13| 8.662,56| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VALLO DI NERA| PG | 23.388,18| 17.541,14| 11.694,09| 5.847,05| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ARRONE | TR | 53.376,70| 40.032,52| 26.688,35| 13.344,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FERENTILLO | TR | 48.919,49| 36.689,62| 24.459,75| 12.229,87| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEFRANCO | TR | 25.094,42| 18.820,82| 12.547,21| 6.273,61| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POLINO | TR | 10.523,39| 7.892,54| 5.261,69| 2.630,85| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ACQUASANTA | | | | | | |TERME | AP | 78.862,02| 59.146,51| 39.431,01| 19.715,50| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |AMANDOLA | FM | 81.028,71| 60.771,54| 40.514,36| 20.257,18| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ARQUATA DEL | | | | | | |TRONTO | AP | 38.859,51| 29.144,63| 19.429,76| 9.714,88| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COMUNANZA | AP | 69.994,80| 52.496,10| 34.997,40| 17.498,70| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COSSIGNANO | AP | 24.105,10| 18.078,83| 12.052,55| 6.026,28| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FORCE | AP | 35.131,43| 26.348,57| 17.565,71| 8.782,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTALTO | | | | | | |DELLE MARCHE | AP | 46.082,48| 34.561,86| 23.041,24| 11.520,62| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEDINOVE | AP | 13.218,93| 9.914,20| 6.609,46| 3.304,73| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE- | | | | | | |FORTINO | FM | 31.131,05| 23.348,29| 15.565,52| 7.782,76| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEGALLO | AP | 25.530,24| 19.147,68| 12.765,12| 6.382,56| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEMONACO | AP | 19.980,15| 14.985,12| 9.990,08| 4.995,04| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PALMIANO | AP | 8.964,82| 6.723,62| 4.482,41| 2.241,21| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ROCCA- | | | | | | |FLUVIONE | AP | 43.032,70| 32.274,52| 21.516,35| 10.758,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ROTELLA | AP | 25.308,67| 18.981,50| 12.654,33| 6.327,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VENAROTTA | AP | 45.857,55| 34.393,16| 22.928,78| 11.464,39| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BOLOGNOLA | MC | 7.461,16| 5.595,87| 3.730,58| 1.865,29| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL- | | | | | | |SANTANGELO | | | | | | |SUL NERA | MC | 22.248,73| 16.686,55| 11.124,37| 5.562,18| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CESSA- | | | | | | |PALOMBO | MC | 15.664,48| 11.748,36| 7.832,24| 3.916,12| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FIASTRA | MC | 27.196,89| 20.397,66| 13.598,44| 6.799,22| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |GUALDO | MC | 21.529,37| 16.147,03| 10.764,69| 5.382,34| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PENNA SAN | | | | | | |GIOVANNI | MC | 28.463,73| 21.347,79| 14.231,86| 7.115,93| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PIEVE TORINA | MC | 30.506,79| 22.880,09| 15.253,39| 7.626,70| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SAN GINESIO | MC | 88.969,08| 66.726,81| 44.484,54| 22.242,27| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SANT'ANGELO | | | | | | |IN PONTANO | MC | 34.876,18| 26.157,14| 17.438,09| 8.719,05| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SARNANO | MC | 99.045,63| 74.284,22| 49.522,81| 24.761,41| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |USSITA | MC | 28.739,23| 21.554,42| 14.369,62| 7.184,81| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VALFORNACE | MC | 32.852,87| 24.639,66| 16.426,44| 8.213,22| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VISSO | MC | 31.354,88| 23.516,16| 15.677,44| 7.838,72| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ACCUMOLI | RI | 24.878,85| 18.659,14| 12.439,42| 6.219,71| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |AMATRICE | RI | 92.681,49| 69.511,12| 46.340,75| 23.170,37| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ANTRODOCO | RI | 63.454,79| 47.591,09| 31.727,39| 15.863,70| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BORBONA | RI | 18.395,59| 13.796,70| 9.197,80| 4.598,90| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BORGO VELINO | RI | 24.691,53| 18.518,65| 12.345,77| 6.172,88| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL | | | | | | |SANT'ANGELO | RI | 31.009,90| 23.257,43| 15.504,95| 7.752,48| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CITTAREALE | RI | 36.381,88| 27.286,41| 18.190,94| 9.095,47| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |LEONESSA | RI | 101.406,46| 76.054,84| 50.703,23| 25.351,61| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MICIGLIANO | RI | 10.873,68| 8.155,26| 5.436,84| 2.718,42| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POSTA | RI | 23.718,14| 17.788,61| 11.859,07| 5.929,54| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CORTINO | TE | 28.648,37| 21.486,28| 14.324,18| 7.162,09| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CROGNALETO | TE | 40.310,11| 30.232,58| 20.155,05| 10.077,53| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ROCCA SANTA | | | | | | |MARIA | TE | 23.057,93| 17.293,45| 11.528,96| 5.764,48| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VALLE CASTEL-| | | | | | |LANA | TE | 42.989,59| 32.242,19| 21.494,79| 10.747,40| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SPOLETO | PG | 865.164,69| 648.873,52| 432.582,35| 216.291,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CERRETO D'ESI| AN | 87.688,00| 65.766,00| 43.844,00| 21.922,00| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FABRIANO | AN | 571.522,76| 428.642,07| 285.761,38| 142.880,69| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |APPIGNANO DEL| | | | | | |TRONTO | AP | 42.015,42| 31.511,57| 21.007,71| 10.503,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ASCOLI PICENO| AP | 954.871,74| 716.153,80| 477.435,87| 238.717,93| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BELMONTE | | | | | | |PICENO | FM | 18.649,49| 13.987,11| 9.324,74| 4.662,37| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL DI | | | | | | |LAMA | AP | 93.348,22| 70.011,16| 46.674,11| 23.337,05| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTIGNANO | AP | 52.877,78| 39.658,33| 26.438,89| 13.219,44| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTORANO | AP | 38.006,89| 28.505,16| 19.003,44| 9.501,72| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COLLI DEL | | | | | | |TRONTO | AP | 55.155,16| 41.366,37| 27.577,58| 13.788,79| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FALERONE | FM | 61.270,23| 45.952,67| 30.635,12| 15.317,56| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FOLIGNANO | AP | 110.842,62| 83.131,97| 55.421,31| 27.710,66| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MALTIGNANO | AP | 46.232,43| 34.674,32| 23.116,21| 11.558,11| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MASSA FERMANA| FM | 24.245,25| 18.183,94| 12.122,63| 6.061,31| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONSAM- | | | | | | |PIETRO MORICO| FM | 19.395,38| 14.546,54| 9.697,69| 4.848,85| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTAPPONE | FM. | 32.134,64| 24.100,98| 16.067,32| 8.033,66| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE- | | | | | | |FALCONE | | | | | | |APPENNINO | FM | 15.102,22| 11.326,66| 7.551,11| 3.775,55| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE- | | | | | | |GIORGIO | FM | 102.403,50| 76.802,62| 51.201,75| 25.600,87| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTELEONE DI| | | | | | |FERMO | FM | 12.064,50| 9.048,37| 6.032,25| 3.016,12| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTELPARO | FM | 27.223,17| 20.417,38| 13.611,59| 6.805,79| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE RINALDO| FM | 13.034,13| 9.775,60| 6.517,06| 3.258,53| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE VIDON | | | | | | |CORRADO | FM | 19.355,88| 14.516,91| 9.677,94| 4.838,97| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |OFFIDA | AP | 89.676,52| 67.257,39| 44.838,26| 22.419,13| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ORTEZZANO | FM | 19.562,33| 14.671,75| 9.781,16| 4.890,58| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SANTA | | | | | | |VITTORIA IN | | | | | | |MATENANO | FM | 32.590,01| 24.442,51| 16.295,01| 8.147,50| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SERVIGLIANO | FM | 41.795,20| 31.346,40| 20.897,60| 10.448,80| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SMERILLO | FM | 14.484,14| 10.863,10| 7.242,07| 3.621,03| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |APIRO | MC | 58.584,17| 43.938,13| 29.292,09| 14.646,04| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BELFORTE DEL | | | | | | |CHIENTI | MC | 39.203,14| 29.402,35| 19.601,57| 9.800,78| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CALDAROLA | MC | 39.823,75| 29.867,81| 19.911,87| 9.955,94| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CAMERINO | MC | 126.162,10| 94.621,58| 63.081,05| 31.540,53| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CAMPO- | | | | | | |ROTONDO DI | | | | | | |FIASTRONE | MC | 14.659,17| 10.994,38| 7.329,59| 3.664,79| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL- | | | | | | |RAIMONDO | MC | 92.110,29| 69.082,72| 46.055,15| 23.027,57| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CINGOLI | MC | 154.951,87| 116.213,90| 77.475,94| 38.737,97| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COLMURANO | MC | 32.255,64| 24.191,73| 16.127,82| 8.063,91| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CORRIDONIA | MC | 239.907,27| 179.930,45| 119.953,64| 59.976,82| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ESANATOGLIA | MC | 41.529,77| 31.147,33| 20.764,89| 10.382,44| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FIUMINATA | MC | 34.979,10| 26.234,32| 17.489,55| 8.744,77| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |GAGLIOLE | MC | 19.047,31| 14.285,48| 9.523,65| 4.761,83| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |LORO PICENO | MC | 54.249,88| 40.687,41| 27.124,94| 13.562,47| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MACERATA | MC | 807.184,37| 605.388,28| 403.592,19| 201.796,09| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MATELICA | MC | 153.489,93| 115.117,44| 76.744,96| 38.372,48| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MOGLIANO | MC | 61.493,70| 46.120,28| 30.746,85| 15.373,43| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE CAVALLO| MC | 7.302,97| 5.477,22| 3.651,48| 1.825,74| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE SAN | | | | | | |MARTINO | MC | 21.494,66| 16.121,00| 10.747,33| 5.373,67| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MUCCIA | MC | 26.559,43| 19.919,57| 13.279,72| 6.639,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PETRIOLO | MC | 49.027,00| 36.770,25| 24.513,50| 12.256,75| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PIORACO | MC | 29.193,94| 21.895,46| 14.596,97| 7.298,49| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POGGIO SAN | | | | | | |VICINO | MC | 10.216,56| 7.662,42| 5.108,28| 2.554,14| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POLLENZA | MC | 90.168,45| 67.626,34| 45.084,22| 22.542,11| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |RIPE SAN | | | | | | |GINESIO | MC | 24.317,26| 18.237,95| 12.158,63| 6.079,32| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SAN SEVERINO | | | | | | |MARCHE | MC | 225.150,74| 168.863,05| 112.575,37| 56.287,68| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SEFRO | MC | 15.568,40| 11.676,30| 7.784,20| 3.892,10| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SERRA- | | | | | | |PETRONA | MC | 28.045,48| 21.034,11| 14.022,74| 7.011,37| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SERRAVALLE DI| | | | | | |CHIENTI | MC | 20.212,77| 15.159,58| 10.106,38| 5.053,19| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TOLENTINO | MC | 316.101,83| 237.076,37| 158.050,91| 79.025,46| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TREIA | MC | 135.325,67| 101.494,25| 67.662,84| 33.831,42| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |URBISAGLIA | MC | 54.242,19| 40.681,64| 27.121,09| 13.560,55| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CANTALICE | RI | 56.555,66| 42.416,75| 28.277,83| 14.138,92| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CITTADUCALE | RI | 119.403,94| 89.552,96| 59.701,97| 29.850,99| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POGGIO | | | | | | |BUSTONE | RI | 39.391,74| 29.543,81| 19.695,87| 9.847,94| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |RIETI | RI | 876.918,84| 657.689,13| 438.459,42| 219.229,71| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |RIVODUTRI | RI | 30.165,46| 22.624,09| 15.082,73| 7.541,36| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CAMPLI | TE | 108.266,15| 81.199,61| 54.133,07| 27.066,54| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CIVITELLA DEL| | | | | | |TRONTO | TE | 91.511,44| 68.633,58| 45.755,72| 22.877,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TERAMO | TE | 912.884,91| 684.663,68| 456.442,45| 228.221,23| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TORRICELLA | | | | | | |SICURA | TE | 63.749,86| 47.812,39| 31.874,93| 15.937,46| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ TOTALE 11.073.393,68 8.305.045,26 5.536.696,84 2.768.348,42»