Art. 1
“c) al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994,
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
”.
Art. 2
“Art. 3 (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive).
- La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione
e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A
allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 3093/94.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione
delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto
salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in
conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione
progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla
quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata
alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi
e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore
della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione
delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge,
e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui
alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe
a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione,
la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze
di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31
dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni
non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94,
secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008,
al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto
serra, le limitazioni per l’impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC)
nel settore antincendio, si applicano anche all’impiego dei perfluorocarburi
(PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).
- L’adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati
dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la
sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale
adeguamento ai nuovi termini.
- Le imprese che intendono cessare la produzione e l’utilizzazione
delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge,
prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di
programma con i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo
10, con priorità correlata all’anticipo dei tempi di dismissione, secondo
le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito
con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore
delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.
Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione
o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente
illecito
”.
Art. 3
“Art. 6
(Obblighi in materia di recupero e smaltimento)
- È vietato disperdere nell’ambiente le sostanze lesive. In conformità
alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto
obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli
contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della
loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti
e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di
raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi
previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite
ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.
- È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono
le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 7,
lettera e), del presente articolo.
- Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all’atto
dell’acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto
analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall’effettivo valore
di mercato dello stesso.
- È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare
la restituzione di analogo bene usato, purché presente nel loro assortimento,
anche se di marca o tipo diversi.
- Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, promuove la conclusione di accordi
di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le
imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese
che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con
le imprese che recuperano le sostanze stesse.
- Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:
- l’istituzione di centri di raccolta autorizzati;
- la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;
- lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili,
nel rispetto delle norme contro l’inquinamento e degli indirizzi
emanati dal Ministro dell’ambiente con i regolamenti di cui al comma
7;
- l’isolamento, l’estrazione e la raccolta delle sostanze lesive
dal prodotto, dall’impianto o dal bene, mediante personale specializzato;
- il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme
di dispersione durante il trattamento;
- il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state
estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento
dei rifiuti.
- Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono emanati regolamenti
per la determinazione:
- dell’elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
- delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli
contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze
lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
- dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della
loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base
del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici
delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico
e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socioeconomico, del
sistema della vigilanza e dei controlli, dell’efficacia e dell’efficienza
della pubblica amministrazione;
- dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti
che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che
le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze
stesse alle imprese di riciclo;
- dell’entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di
gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;
- delle modalità per l’ottemperanza all’obbligo del commerciante
di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui
al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;
- delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito
cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica
a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli
accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;
- delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed
il riciclo delle sostanze lesive, in conformità con le disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali
adottate ai sensi dell’articolo 130T del Trattato istitutivo della
Comunità europea;
- delle modalità per l’applicazione dell’etichettatura e degli
obblighi di informazione di cui all’articolo 12
”.
, rientranti nei programmi tecnici e scientifici
”.
“1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel
territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull’etichetta, ovvero
sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un
punto ben visibile con la seguente dicitura: “Questo prodotto contiene
sostanze che danneggiano l’ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo
deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni
ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune”.
”.
“4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati
di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione,
di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive
”.
Art. 6.