Legge 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in 
materia ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 
2002
 
Art. 1
Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
	- L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 
2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
 
 
Art. 2
Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente
	- Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 
unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare 
in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale 
fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente 
di unità di personale.
 
	- Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli 
oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, 
al casermaggio ed al vestiario.
 
	- Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 
di euro a decorrere dall'anno 2002.
 
 
Art. 3
Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti
	- Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di 
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai 
settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa 
nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a 
decorrere dall'anno 2003.
 
	- Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione 
delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto 
su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione 
dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della 
salute dei cittadini e dell'ambiente.
 
 
Art. 4
Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato
	- Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione 
a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco 
dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, 
ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità 
dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata 
a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 
2003 e 2004.
 
	- Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, 
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
 
Art. 5
Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la 
valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente
	- Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia 
di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, 
di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente 
modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata 
la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
	a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica 
dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi 
ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare 
rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive 
modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali 
sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento 
degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al 
presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
	b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 
1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 
settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
	c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione 
ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché 
alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione 
ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi 
e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 
2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, 
di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, 
e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 
3 febbraio 1997, n. 52. 
	- Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) 
e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione 
di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 
tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti 
pubblici o privati opportunamente qualificati.
 
 
Art. 6
Programma strategico di comunicazione ambientale
	- Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare 
l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente 
e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata 
la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro 
a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
 
	- Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
	a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo 
di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
	b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel 
settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, 
anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti 
privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con 
enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti 
gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine 
e grado, università,organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
	c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche 
di natura ambientale. 
	- Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, 
le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative 
e dimostrative, i princípi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione 
delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, 
la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie 
e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di 
siti INTERNET.
 
	- Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché 
per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati 
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione 
ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione 
di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
 
	- Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità 
di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze.
 
 
Art. 7
Norme in materia di inquinamento acustico
	- All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 
e successive modificazioni, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse.
 
 
Art. 8
Funzionamento delle aree marine protette
	- I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse 
umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale 
del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, 
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
	- L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, 
è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla 
base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario 
delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
 
	- Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario 
delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti 
gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti 
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
	- I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai 
commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare 
modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
 
	- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde 
degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori 
ai sensi del presente articolo.
 
	- In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto 
funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale 
di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
 
	- Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla 
pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento 
di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può 
essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio.
 
	- Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati 
nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo 
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
medesimo Ministero.
 
 
Art. 9
Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola
	- Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, 
dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la 
rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: 
"e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti 
la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni 
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".
 
 
Art. 10
Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso
	- Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale 
di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza 
turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale 
fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra 
lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale 
del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
 
- All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo 
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
 
Art. 11
Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio
	- La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione 
con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte 
ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale 
di ciascuna provincia autonoma.
 
 
Art. 12
Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo
	- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, 
è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
	- L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti 
massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di 
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo 
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
 
Art. 13
Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria
	- Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli 
articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, 
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il 
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, 
n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 
1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, 
è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva 
al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
 
	- Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere 
nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge 
n. 148 del 1993.
 
 
Art. 14
Disposizioni in materia di siti inquinati
	- All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive 
modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:
"p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da 
bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento". 
 
Art. 15
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
	- All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo 
è soppresso.
 
 
Art. 16
Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico
	- Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di 
cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa 
con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi 
urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato 
lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per 
effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 
7850, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
 
Art. 17
Bonifica del sito di Portovesme
	- Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del 
sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza 
delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata 
la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
 
	- All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, 
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
	- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
Art. 18
Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare
	- Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei 
siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, 
n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente 
alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari 
integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura 
di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il 
soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree 
industriali interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di 
cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito 
di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, 
del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano 
avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi 
di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti 
preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione 
dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
	c) piano economico e finanziario dell'investimento. 
	- Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per 
il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture 
e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i 
sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per 
l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli 
accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione 
delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica 
o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di valorizzazione 
dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area e il 
piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 
34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
	- In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario 
il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché 
il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate 
utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive 
fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
 
	- Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione 
con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti 
delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti 
dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle 
aree industriali interessate.
 
	- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, 
emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività 
produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione 
del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare 
di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché 
alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
 
	- Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente 
disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento 
nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione 
ai programmi di intervento di cui al presente articolo.
 
	- Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle 
quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni 
indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi 
siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo 
secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle 
varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato 
ai sensi del presente articolo.
 
	- Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base 
degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono 
valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
 
	- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.
 
	- Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la 
procedura di cui al presente articolo.
 
 
Art. 19
Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati
	- Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e 
sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, 
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri 
dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio 
decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di 
serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per 
usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini 
massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei 
serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in 
sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della 
normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
 
	- Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
 
Art. 20
Istituzione del Reparto ambientale marino
	- Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di 
tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del 
Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
	- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per il bilancio dello Stato.
 
 
Art. 21
Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera
	- Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione 
di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi 
all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di 
contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e 
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo 
articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato 
decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti 
da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della 
predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della 
pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
 
Art. 22
Siti minerari abbandonati
	- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti 
minerari abbandonati.
 
	- Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite 
massimo di 250.000 euro per l'anno 2002.
 
	- All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia 
e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni 
debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
Art. 23
Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
	- Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le 
parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera 
	c), è inserita la 
seguente:
"c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine 
di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo 
di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione 
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto 
della vigente normativa;";
c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui 
agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo 2002" sono soppresse 
e dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono 
inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
suddetto decreto,";
e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei 
rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003";
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui 
agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di imballaggi" sono soppresse 
le seguenti: "primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al 
servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari" è soppressa;
	i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: "primari, o comunque" 
sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite 
dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso". 
	- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare 
le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).
 
 
Art. 24
Smaltimento dei rifiuti sanitari
	- Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate 
le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento 
delle spese.
 
	- Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 
1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel 
regolamento stesso.
 
 
Art. 25
Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
	- Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, 
e successive modificazioni, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 
2003".
 
	- Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, 
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di 
quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque 
domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne 
riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti 
e delle reti da parte dell'ente gestore".
 
 
Art. 26
Disposizioni relative a Venezia e Chioggia
	- Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, 
è sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, 
gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i 
mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica 
fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento 
degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni 
di cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai 
comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
	b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività 
dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". 
	- All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto 
di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il 
parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".
 
 
Art. 27
Piano straordinario di telerilevamento
	- Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio 
idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato 
alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario 
di telerilevamento ad alta precisione.
 
	- All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura 
massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 
4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione 
di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata 
dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
 
Art. 28
Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
	- All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo 
è sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 
3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale 
di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione 
dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata 
alla attuazione del piano d'ambito".
 
 
Art. 29
Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183
	- All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro 
membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, 
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse 
amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi 
delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi 
e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase 
di approvazione dei relativi atti". 
	- All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla 
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio";
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio:"; la lettera d) è abrogata e alla lettera
	e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro 
dell'ambiente" sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite 
le seguenti: "e della tutela del territorio";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: 
	"Competenze del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio". 
	- Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito 
dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del 
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: 
dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle 
politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai 
sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il 
cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi 
delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto 
consultivo". 
	- Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito 
dal seguente:
"5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede 
alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. 
Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito 
da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato 
istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per 
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su 
designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico 
e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile". 
 
Art. 30
Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
	- All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito 
dal seguente:
"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio 
annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività 
produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 
effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente 
ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma". 
Art. 31
Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali
	- Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali 
finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione 
di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di 
appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce 
annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti 
contributi.
 
	- All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo 
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
 
Art. 32
Copertura finanziaria
	- All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 
1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 
euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, 
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, 
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio.
 
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
TABELLA A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
	
	
		
			| Grado/ruolo | 
			Unità | 
		
		
			| Generale di Brigata | 
			1 | 
		
		
			| Colonnello | 
			1 | 
		
		
			| Tenente Colonnello | 
			1 | 
		
		
			| Maggiore | 
			1 | 
		
		
			| Capitano | 
			3 | 
		
		
			| Tenente/Sottotenente | 
			19 | 
		
		
			| Ispettore | 
			127 | 
		
		
			| Sovrintendente | 
			39 | 
		
		
			| Appuntato e Carabiniere | 
			37 | 
		
		
			| Totale | 
			229 | 
		
	
	 
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