Legge 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in
materia ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
2002
Art. 1
Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo
2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
Art. 2
Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente
- Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229
unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare
in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale
fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente
di unità di personale.
- Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli
oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento,
al casermaggio ed al vestiario.
- Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2002.
Art. 3
Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti
- Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai
settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili,
dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2003.
- Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione
delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto
su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione
dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della
salute dei cittadini e dell'ambiente.
Art. 4
Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato
- Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione
a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco
dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità,
ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità
dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata
a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004.
- Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5
Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la
valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente
- Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia
di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento,
di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente
modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata
la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica
dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi
ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare
rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali
sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento
degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al
presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione
ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché
alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione
ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi
e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile
2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari,
di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194,
e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52.
- Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione
di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti
pubblici o privati opportunamente qualificati.
Art. 6
Programma strategico di comunicazione ambientale
- Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare
l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente
e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata
la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro
a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
- Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo
di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel
settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli,
anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti
privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con
enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti
gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine
e grado, università,organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche
di natura ambientale.
- Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari,
le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative
e dimostrative, i princípi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione
delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità,
la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie
e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di
siti INTERNET.
- Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché
per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione
ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione
di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
- Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità
di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
Art. 7
Norme in materia di inquinamento acustico
- All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
e successive modificazioni, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse.
Art. 8
Funzionamento delle aree marine protette
- I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse
umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale
del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
- L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi
dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni,
è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla
base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario
delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
- Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario
delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti
gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
- I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai
commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare
modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde
degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori
ai sensi del presente articolo.
- In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto
funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale
di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
- Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla
pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento
di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può
essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
- Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati
nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 9
Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola
- Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente,
dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la
rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti:
"e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti
la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".
Art. 10
Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso
- Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale
di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza
turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale
fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra
lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale
del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
- All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11
Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio
- La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione
con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte
ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale
di ciascuna provincia autonoma.
Art. 12
Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo
- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati,
è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti
massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 13
Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria
- Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli
articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984,
n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno
1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442,
è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva
al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
- Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere
nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge
n. 148 del 1993.
Art. 14
Disposizioni in materia di siti inquinati
- All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:
"p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da
bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento".
Art. 15
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
- All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo
è soppresso.
Art. 16
Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico
- Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di
cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi
urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato
lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per
effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo
7850, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 17
Bonifica del sito di Portovesme
- Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del
sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza
delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata
la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare
- Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei
siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente
alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari
integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura
di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il
soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree
industriali interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di
cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito
di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica,
del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano
avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi
di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti
preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione
dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell'investimento.
- Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture
e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i
sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per
l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli
accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione
delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica
o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di valorizzazione
dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area e il
piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo
34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario
il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché
il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate
utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive
fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
- Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione
con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti
delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti
dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle
aree industriali interessate.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto,
emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività
produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione
del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare
di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
- Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente
disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento
nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione
ai programmi di intervento di cui al presente articolo.
- Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle
quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni
indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi
siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo
secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle
varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato
ai sensi del presente articolo.
- Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base
degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono
valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.
- Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la
procedura di cui al presente articolo.
Art. 19
Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati
- Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e
sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio
decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di
serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per
usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini
massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei
serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in
sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della
normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
- Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20
Istituzione del Reparto ambientale marino
- Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di
tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del
Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 21
Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera
- Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione
di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi
all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di
contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo
articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato
decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti
da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della
predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della
pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 22
Siti minerari abbandonati
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti
minerari abbandonati.
- Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 250.000 euro per l'anno 2002.
- All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni
debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23
Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le
parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera
c), è inserita la
seguente:
"c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine
di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo
di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto
della vigente normativa;";
c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui
agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo 2002" sono soppresse
e dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono
inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto,";
e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei
rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003";
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui
agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di imballaggi" sono soppresse
le seguenti: "primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al
servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari" è soppressa;
i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: "primari, o comunque"
sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite
dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare
le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).
Art. 24
Smaltimento dei rifiuti sanitari
- Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate
le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento
delle spese.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel
regolamento stesso.
Art. 25
Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
- Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
e successive modificazioni, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2003".
- Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di
quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque
domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne
riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti
e delle reti da parte dell'ente gestore".
Art. 26
Disposizioni relative a Venezia e Chioggia
- Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri,
gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i
mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica
fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento
degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni
di cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai
comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività
dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".
- All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto
di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il
parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".
Art. 27
Piano straordinario di telerilevamento
- Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio
idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato
alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario
di telerilevamento ad alta precisione.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura
massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata
dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 28
Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
- All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo
3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale
di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione
dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata
alla attuazione del piano d'ambito".
Art. 29
Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183
- All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro
membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse
amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi
delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi
e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase
di approvazione dei relativi atti".
- All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio";
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio:"; la lettera d) è abrogata e alla lettera
e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro
dell'ambiente" sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite
le seguenti: "e della tutela del territorio";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio".
- Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito
dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto:
dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai
sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il
cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi
delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto
consultivo".
- Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito
dal seguente:
"5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede
alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa.
Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito
da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su
designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico
e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile".
Art. 30
Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
- All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito
dal seguente:
"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio
annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività
produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente
ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma".
Art. 31
Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali
- Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali
finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione
di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di
appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce
annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti
contributi.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 32
Copertura finanziaria
- All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000
euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
Grado/ruolo |
Unità |
Generale di Brigata |
1 |
Colonnello |
1 |
Tenente Colonnello |
1 |
Maggiore |
1 |
Capitano |
3 |
Tenente/Sottotenente |
19 |
Ispettore |
127 |
Sovrintendente |
39 |
Appuntato e Carabiniere |
37 |
Totale |
229 |
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