Legge 21 dicembre 1960, n. 1521
Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani
- I contratti di locazione e di sublocazione d’immobili urbani, già prorogati
dall’art. 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino
al 31 dicembre 1964, salvo quanto e disposto nell’articolo successivo.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data
indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell’art. 1 della legge 1°
maggio 1955, n. 368, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1964.
- A decorrere dal 30 settembre 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni
di immobili urbani, aventi per oggetto:
- immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del decreto
Ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1) e 2), od aventi una supercoperta superiore
ai metri quadrati 200, od aventi almeno quattro delle caratteristiche di cui
al n. 4);
- immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, esclusi i locali nei
quali si eserciti dal conduttore un’attività professionale, ovvero un’attività
artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860,
ovvero una attività commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti
della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il
caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell’azienda,
esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960.
Il locatore che intende valersi delle precedenti disposizioni deve darne preavviso
al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la
disponibilità dell’immobile. - I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati
ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun
anno di proroga nelle misure e con le modalità di computo previste dalla legge 1°
maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell’immobile, alle condizioni delle
parti e alla data della prima locazione.
I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso
diverso dall’abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati
per ciascun anno di proroga nella misura del 25 per cento, calcolata sul canone
dovuto al 31 dicembre dell’anno precedente.
Qualora le attività artigiane si svolgano in locali annessi agli ambienti di abitazione
i quali non superino i due vani, gli aumenti dei canoni dei contratti di locazione
seguono le misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368.
In ogni caso resta esclusa l’applicazione dei limiti massimi d’aumento previsti
dagli artt. 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, 4, commi quarto e quinto,
della legge 1° maggio 1955, n. 368.
- Sono validi i patti in deroga alle norme del regime vincolistico stipulati
successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
- Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge, rimarranno
invariati, agli effetti dell’imposta e delle sovraimposte sui fabbricati, per tutta
la durata della proroga, gli imponibili definiti per l’esercizio in corso.
- Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, continuano ad osservarsi,
in quanto compatibili, le norme della legge 1° maggio 1955, n. 368.
HOME