Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
omissis
Art. 29
Proroghe di termini in materia fiscale
omissis
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
omissis
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da
ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione
della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente
comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno,
dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al
precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro
8.620.000.».
omissis
16-undecies. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la percentuale di cui al comma
49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' stabilita dai
comuni.
omissis
Art. 30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.