CAPO I
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte 
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione 
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
omissis
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria. (( Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 ))
Omissis
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate 
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono inserite le 
seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui 
all'articolo 27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed a quelli in 
corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al 
secondo comma del presente articolo».
omissis
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
(( Art. 43-bis
Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici
1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle 
condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio 
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Societa' 
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato 
relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP 
sono posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto sono di proprieta' della SCIP sono trasferiti in proprieta' 
ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti 
dall'articolo 2644 del codice civile.
Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel 
possesso degli immobili ad essi trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 e' determinato dall'Agenzia del 
territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del 
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base 
delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso 
della SCIP.
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio 
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione e' effettuato senza 
versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio 
separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione e' effettuato per 
un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del 
comma 4. Tale corrispettivo e' versato alla SCIP, al netto dell'eventuale 
maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passivita' della 
societa' stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i 
titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi 
disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, 
in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le 
somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa societa' presso la 
Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 
novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali 
somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome 
e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP 
entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, 
al fine di essere destinate ad estinguere le passivita' di cui al comma 6. 
L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la 
consistenza del capitolo di spesa e' assegnata ai soggetti originariamente 
proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima 
operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per 
rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della 
SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, e' 
autorizzato a concedere un'anticipazione di tesoreria che e' estinta entro 
l'anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da 
parte dei predetti enti previdenziali e' operata anche in deroga al comma 488 
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le 
somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 e' interamente versata 
alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al 
valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di 
cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua 
quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o piu' tra gli enti 
previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a 
corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi 
disponibilita' di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli 
enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 
488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il 
limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari 
regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito 
derivanti dall'applicazione del presente comma.
9. Qualora le disponibilita' degli enti non siano sufficienti a provvedere al 
versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e 
delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 
2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei 
primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente 
articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato 
dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi 
dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede 
mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia 
del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi 
alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto 
effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a 
restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate 
derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia 
del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione e' conclusa a seguito 
dell'avvenuto rimborso delle passivita' di cui al comma 6.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla 
vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i 
diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai 
commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi 
due periodi, e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal 
decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti originariamente proprietari degli 
immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel 
rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della 
SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in 
modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato 
immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono modificare le 
suddette procedure al fine di rendere piu' efficiente il processo di vendita. 
Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai 
sensi del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 410 del 2001, gli enti provvedono all'individuazione di unita' 
immobiliari aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed 
analogo valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono 
sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle 
procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con 
liberazione della SCIP.
Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di 
attivita' di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i 
soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso 
in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario 
componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile 
risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato 
ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva 
riscossione del credito.
13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli 
immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari.
Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal 
comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e 
disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
14. Esperite le attivita' di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passivita' 
relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i 
dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti 
originariamente proprietari ed e' posta in liquidazione. L'Agenzia del 
territorio, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, effettua entro 
dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di 
proprieta' degli enti previdenziali pubblici. ))
omissis
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
(( Allegato A
(articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con eta' 
inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidita' con decorrenza 
anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14 
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, 
n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidita' per reddito da lavoro di cui all'art. 
1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidita', di cui all'articolo 9 
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita' 
con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita' 
con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. ))