CAPO I
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
omissis
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria. (( Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 ))
Omissis
16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono inserite le
seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui
all'articolo 27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed a quelli in
corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al
secondo comma del presente articolo».
omissis
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
(( Art. 43-bis
Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici
1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle
condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato
relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP
sono posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono di proprieta' della SCIP sono trasferiti in proprieta'
ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile.
Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel
possesso degli immobili ad essi trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 e' determinato dall'Agenzia del
territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base
delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso
della SCIP.
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio
separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione e' effettuato senza
versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio
separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione e' effettuato per
un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del
comma 4. Tale corrispettivo e' versato alla SCIP, al netto dell'eventuale
maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passivita' della
societa' stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i
titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi
disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP,
in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le
somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa societa' presso la
Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30
novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali
somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome
e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP
entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6,
al fine di essere destinate ad estinguere le passivita' di cui al comma 6.
L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la
consistenza del capitolo di spesa e' assegnata ai soggetti originariamente
proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima
operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per
rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della
SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, e'
autorizzato a concedere un'anticipazione di tesoreria che e' estinta entro
l'anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da
parte dei predetti enti previdenziali e' operata anche in deroga al comma 488
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le
somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 e' interamente versata
alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al
valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di
cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua
quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o piu' tra gli enti
previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a
corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi
disponibilita' di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli
enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma
488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il
limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari
regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito
derivanti dall'applicazione del presente comma.
9. Qualora le disponibilita' degli enti non siano sufficienti a provvedere al
versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile
2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei
primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente
articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato
dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi
dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede
mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia
del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi
alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto
effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a
restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia
del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione e' conclusa a seguito
dell'avvenuto rimborso delle passivita' di cui al comma 6.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla
vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i
diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai
commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi
due periodi, e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal
decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti originariamente proprietari degli
immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel
rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della
SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in
modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato
immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono modificare le
suddette procedure al fine di rendere piu' efficiente il processo di vendita.
Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai
sensi del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 2001, gli enti provvedono all'individuazione di unita'
immobiliari aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed
analogo valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono
sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle
procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con
liberazione della SCIP.
Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di
attivita' di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i
soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso
in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario
componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile
risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato
ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva
riscossione del credito.
13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli
immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari.
Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal
comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
14. Esperite le attivita' di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passivita'
relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i
dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti
originariamente proprietari ed e' posta in liquidazione. L'Agenzia del
territorio, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, effettua entro
dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di
proprieta' degli enti previdenziali pubblici. ))
omissis
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
(( Allegato A
(articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con eta'
inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidita' con decorrenza
anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni;
b) riduzione dell'assegno di invalidita' per reddito da lavoro di cui all'art.
1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidita', di cui all'articolo 9
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
d) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita'
con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
e) incumulabilita' della pensione di anzianita' e dell'assegno di invalidita'
con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. ))