Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle  
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, 
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia 
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla 
legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, 
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi. 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
omissis
Titolo I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 3 
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni 
passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto 
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento 
relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente 
non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa 
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per l'utilizzo in 
locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali. 
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono 
apportate le seguenti modifiche: 
(( a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente)): 
((«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati 
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 
Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprieta' dello 
Stato per le proprie finalita' istituzionali»;)) 
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata; 
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata. 
((2-bis. All'articolo 1,)) comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse; 
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e' aggiunto il 
seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, ((n. 267, possono concedere)) alle Amministrazioni dello Stato, per 
le finalita' istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro 
proprieta'.» 
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
le regioni e gli enti locali hanno facolta' di recedere dal contratto, entro il 
31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal 
contratto. 
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti 
di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati 
dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale 
per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a 
decorrere dal ((1° gennaio 2015)) della misura del 15 per cento di quanto 
attualmente corrisposto. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo 
precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati 
dopo tale data)). La riduzione del canone di locazione si inserisce 
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche 
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto 
di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in 
essere in assenza di titolo ((alla data di entrata in vigore del presente 
decreto)). Il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo in presenza e 
coesistenza delle seguenti condizioni: 
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei 
canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di 
locazione; 
b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle esigenze allocative 
in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di 
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove gia' 
definiti, nonche' ((di quelli)) di riorganizzazione ed accorpamento delle 
strutture previste dalle norme vigenti. 
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi 
contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle 
Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni 
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente piu' 
vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in 
presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli 
oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza 
da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo 
periodo del ((comma 4)) e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli 
immobili gia' condotti in locazione, per i quali la proprieta' ha esercitato il 
diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del ((comma 
4)), deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le 
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del ((comma 
4)) deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e 
l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della 
convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, 
l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura 
regionale della Corte dei conti. 
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso 
istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura delle 
Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul 
canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei 
fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, 
nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste 
dalle norme vigenti. 
7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano in via diretta alle 
regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i 
quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica. 
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di 
investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 novembre 2001, n. 410. 
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono 
aggiunti i seguenti commi: 
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita dalle 
Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle 
effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto 
riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per 
addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla 
data di pubblicazione ((della presente disposizione)) piani di razionalizzazione 
degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati 
all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli 
indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti.
In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto 
mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. 
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle 
singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi e' dalle 
stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per 
l'anno successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata con decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa 
conseguiti, per essere ((destinata)) alla realizzazione di progetti di 
miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del 
benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di 
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e 
razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in 
considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti 
organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti 
disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli 
ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e 
ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati 
all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali 
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di 
archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni non 
possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal 
sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono 
comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi 
liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove 
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo 
destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni». 
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, 
gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, 
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi 
di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneita' e 
funzionalita' dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle 
Amministrazioni statali per le proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del 
Demanio, verificata, ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 
dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti 
immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da' 
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi 
di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente 
procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 
222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere 
canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo 
congruito dalla competente Commissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di 
cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 
3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di 
legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonche' 
le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei 
contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o 
notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti 
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono 
sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la 
quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza e sulla efficacia della 
gestione». 
((11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare 
e della difficolta' di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare 
le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati 
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di 
prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non puo' 
essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito 
dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 
centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei 
conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che 
il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a 
quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso 
immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla 
prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del 
conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle 
procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per l'esercizio del 
diritto di prelazione.)) 
12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di 
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), 
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, 
senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante 
tali operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, 
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o 
maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa delle stesse 
strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti 
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono 
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie 
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita' 
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli 
interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le 
modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i 
quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli interventi 
disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della 
difesa e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula 
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito 
internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli 
impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie 
strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei 
provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita' 
affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 
8, del((presente decreto,)) dotato di idonee professionalita'.»; 
b) al comma 7, prima delle parole: «((Restano)) esclusi dalla disciplina del 
presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono 
aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi 
degli accordi quadro di cui al comma 5»; 
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli interventi di piccola 
manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonche' quelli atti ad assicurare 
l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81». 
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri utili di 
esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle 
Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal 
primo periodo del ((comma 4)) del presente articolo. Gli acquisti vengono 
effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, 
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, 
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111. 
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace utilizzo 
degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 
e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a 
cinquanta anni»; 
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono 
aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»; 
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di 
cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della concessione o della 
locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora 
espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni e', altresi', riconosciuta 
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del 
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi 
regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e 
riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario o dal locatario 
all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»; 
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni 
delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti 
nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente: 
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del 
piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per 
sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi 
previsti dal contratto; 
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, 
di subconcedere le attivita' economiche o di servizio di cui al precedente comma 
1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, 
il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.» 
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole «o fondi 
immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle societa' di cui al 
presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296». 
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni 
immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto. 
17. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con 
legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16((-sexies)), in fine, sono aggiunti i 
seguenti periodi: «Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la 
proprieta' degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero 
dell'economia e delle finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del 
trasferimento e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di 
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, 
previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da 
stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della (( presente 
disposizione )), sono regolati i rapporti tra le parti interessate». 
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e 
successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo 
sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la 
competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici. 
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: 
«30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
((19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle 
porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti 
istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e' 
trasferito in proprieta' al comune, che ne assicura l'inalienabilita', l'indivisibilita' 
e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo 
alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo 
del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la 
valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e' 
sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il 
Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del 
compendio e alla consegna dello stesso alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A.. 
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere 
dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo 
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle 
entrate erariali conseguenti al trasferimento.)) 
(( Art. 3 bis 
Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione )) 
(( 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, 
ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso 
produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente 
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del 
finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del 
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 
74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con 
apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla 
garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi 
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti 
danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle 
finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono 
definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le 
modalita' di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi 
del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un 
credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, 
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte 
capitale gli interessi dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta 
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel 
limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' 
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del 
contratto di finanziamento agevolato. 
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' 
telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, 
l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e 
l'importo delle singole rate. 
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e 
posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi 
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di 
beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti 
di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche 
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di 
utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle 
indicate nel presente articolo. 
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle 
finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono 
definiti i criteri e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al fine 
di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio 
sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza 
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, 
comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, 
tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di 
assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e 
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa 
massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. 
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' 
sostituito dal seguente: 
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 
141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di 
attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 
183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo 
del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui 
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui 
all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e 
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a 
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualita' 2012 e 2013 e' 
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unita' di 
personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale da parte 
della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai 
sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle 
risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli 
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di 
comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a 
tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e 
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei 
candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie 
per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i 
commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare 
apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 
2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle 
risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione. )) 
omissis
Titolo II 
RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON 
TERRITORIALI
Art. 7 
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministeri 
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di 
finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i 
seguenti interventi: 
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da 
comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 
del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 
183, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2013; 
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli 
stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e 
Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro 
per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera 
b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: 
a) «Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della 
regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unita', integrandola se 
necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento 
rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica; 
b) «Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa» di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011; 
c) «Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo». 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli 
uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di 
missione di cui al (( comma 3 )). 
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» 
sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 
nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»; 
b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» e' 
sostituita dalla seguente: «403.330.620,21». 
6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del 
personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari 
in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare in servizio. 
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 e' ridotta di 5,6 milioni di 
euro. 
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del 
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a 
decorrere dall'anno 2012. 
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento 
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta 
dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 
a decorrere dall'anno 2013. 
10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 536, comma 
1, lettera b), dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, 
sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2014)). 
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di 
finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a 
decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da 
finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati 
nell'allegato n. 2. 
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, 
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e 
rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 
21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di 
ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato 
nella tabella di cui al medesimo comma 12. 
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di 
legge di stabilita' per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi 
necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di 
finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli 
obiettivi di cui al medesimo comma. 
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non 
risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto 
assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze 
riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di 
stabilita' e' disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, 
iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui 
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle 
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse 
accantonate di cui al citato comma 13. 
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, 
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' 
ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto 
di 94 milioni di euro per l'anno 2012 (( e di 10 milioni di euro per l'anno 2013 
)). 
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, 
n. 183, e' ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012. 
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotta di 8,9 milioni di 
euro per l'anno 2012. 
20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 
74 e' soppressa. 
21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 
74 e' alimentato per ((550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014)) 
mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto. 
((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 
8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attivita' 
delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai 
contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, 
comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello 
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di 
sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 
27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme 
tributarie.)) 
22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero 
dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, 
in via telematica, con modalita' disciplinate con apposita convenzione, al 
registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, 
n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in 
registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, 
senza oneri per lo Stato. 
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e 
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e' ridotto di 
67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 
95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, 
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la 
provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento 
del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del 
settore delle costruzioni di Catanzaro. 
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti 
rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, 
ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello 
Stato e restano acquisite all'erario. 
26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di seguito indicate: 
a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto-legge del 3 
ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 
1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole «a titolo di 
contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad 
euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»; 
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali 
ed internazionali e a privati per attivita' dell'aviazione civile) di cui 
all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
((26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto 
ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, 
n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' 
ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal 
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario 
straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, 
comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure 
amministrative in materia di istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti 
con le comunita' dei docenti, del personale, studenti e famiglie. 
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi 
avvengono esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito applicativo 
che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a 
disposizione delle scuole e delle famiglie. 
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed 
educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 
30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del documento 
cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta 
elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque fermo il diritto 
dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del 
documento redatto in formato elettronico. 
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i 
docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle 
famiglie in formato elettronico. 
32. All'attuazione delle disposizioni (( dei commi da 27 a 31 )) si provvede con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella 
A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
34. ((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali provvedono a versare tutte le disponibilita' liquide esigibili 
depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilita' speciali, 
sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale)). Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35, comma 9, del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27. 
35. ((Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto 
delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle 
istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di 
entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta 
tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei 
contratti stessi)). 
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche' gli altri 
servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere 
remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica 
il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449. 
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonche' 
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota 
parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano 
programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
l'autorizzazione di spesa di cui ((al comma 634 del presente articolo, salvo 
quanto disposto dal comma 875.)) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di 
bilancio»; 
b)(( dopo le parole: «di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «nonche' 
per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di 
istruzione e formazione».))  
((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il 
secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296.))  ((37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:))  (( a) le parole: «le 
risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al 
comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono 
sostituite dalle seguenti: «quota parte pari a euro 14 milioni 
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al 
comma 601»;))  (( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota 
parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica 
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 
dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.».)) 
38. All'articolo 4, comma 4((-septies)), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole 
«fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da 
«, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. 
Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati 
dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni 
che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero 
di posti d'organico dell'istituzione scolastica. 
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali scolastiche di cui 
all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le 
somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello 
Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la 
restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilita' 
speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai 
capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato 
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la 
somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del bilancio dello Stato 
nell'anno 2012 a valere sulle contabilita' speciali scolastiche di cui al comma 
39 ed e' acquisita all'erario. 
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di 
cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e' assegnato agli enti 
locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa 
scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno 
finanziario di riferimento. 
42.((All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, 
n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:))  ((«1-bis. Ai fini del 
raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi 
della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del 
comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi 
corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere 
disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri 
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di 
equita', progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo 
rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito 
familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare 
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti 
lavoratori.))  ((1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui 
al comma 1-bis non possono superare:)) 
a)(( il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli 
studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei 
rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di 
euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148;))  b)(( il 50 per cento della corrispondente contribuzione 
prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata 
normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la 
soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata 
dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;)) 
c)(( il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli 
studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi 
di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come 
individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 
2011.))  
((1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del 
comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di 
studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e 
per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con 
particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di 
orientamento e tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza 
sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e 
materiale didattico.)) 
((1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno 
accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti 
entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo 
livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non puo' essere 
superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettivita'».)) 
((42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca promuove 
un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e 
Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi 
attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il 
compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta 
di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore 
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
((42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, 
l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si 
interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei 
rettori in carica, il momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione 
definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.))
omissis 
Titolo IV 
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 17 
(( Riordino delle province e loro funzioni )) 
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di 
bilancio, ((tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino)) sulla 
base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. 
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su 
proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((il riordino delle province 
sulla base di requisiti minimi)), da individuarsi nella dimensione territoriale 
e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente 
articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente e' 
determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi 
all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le 
province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte 
salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni diverse da 
quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.
3.(( Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, 
in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro 
settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuita' territoriale 
della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate 
nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro 
il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi 
di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi 
novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette 
al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province 
ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui primo 
periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali 
iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti 
alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il 
riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al 
citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di 
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al 
medesimo comma 2.)) 
4. ((Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa 
le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 
3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle citta' metropolitane di cui 
all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi 
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del comma 2 del 
medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o piu' proposte 
di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento 
legislativo di cui al citato primo periodo e' assunto previo parere della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni 
esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle 
regioni medesime.)) 
((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune 
capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di provincia con 
maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni 
gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.)) 
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al 
presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della 
Repubblica nonche' principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione 
per le province autonome di Trento e Bolzano. 
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte 
salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 
14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui 
all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle 
disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con 
modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le 
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla 
data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di 
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 
secondo, della Costituzione. 
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di 
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza 
Stato-Citta' ed autonomie locali. 
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa 
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della 
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale 
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e 
organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro 
conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi 
dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono 
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere della 
Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 
19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.)) 
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 
e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale all'effettivo trasferimento 
dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie 
all'esercizio delle medesime. 
10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali 
enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera p), della Costituzione: 
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche' tutela e 
valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione 
e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione 
regionale nonche' costruzione, classificazione e gestione delle strade 
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 
((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione 
dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.)) 
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle 
regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e 
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 
della Costituzione. 
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il 
Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 
23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti territoriali 
interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, e' operata a 
invarianza del contributo complessivo. 
((13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, e' 
attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di 
euro. Il contributo non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto 
di stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del debito. Il riparto del 
contributo tra le province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo 
comma 7.)) 
((13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, 
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse 
disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondo di 
bilancio».)) 
omissis
Art. 18 
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del 
relativo territorio 
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni 
amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera 
p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, 
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale 
istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero 
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio 
provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente 
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le 
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 
10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia 
contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando ((il potere dei 
comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' 
metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi 
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane 
conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle 
province soppresse. 
((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su proposta del 
comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui 
all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in 
piu' comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa 
acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' 
indetto un referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da 
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle 
relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validita' se il 
parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere 
regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi 
diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i successivi novanta 
giorni, e in conformita' con il suo esito, le regioni provvedono con proprie 
leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno 
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo 
di regione diventa la citta' metropolitana che comprende nel proprio territorio 
il comune capoluogo di regione.)) 
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il 
sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire 
deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente 
comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 
52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se 
il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non 
trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 
e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le 
funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo 
sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo 
periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano 
piu' anziano. 
((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la 
Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del 
territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il 
compito di elaborare e deliberare lo statuto della citta' metropolitana entro il 
novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della 
provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza 
del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 
2013. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata a maggioranza dei due 
terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del 
sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui 
al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo 
di cui al comma 9. 
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al 
comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune 
capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della citta' 
metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo 
le modalita' di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di 
cessazione del suo mandato. 
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di 
approvazione dello statuto della citta' metropolitana o, in mancanza, il 1° 
novembre 2013.)) 
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui 
all'((articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo Statuto della citta' 
metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 
possono stabilire che il sindaco metropolitano:)) 
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della 
provincia; 
c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis,)) 
sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli 
articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il 
richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla 
legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
5. Il consiglio metropolitano e' composto da: 
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente 
superiore a 3.000.000 di abitanti; 
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente 
superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; 
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
((6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i 
consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della citta' 
metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.
L'elezione e' effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le 
modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui 
al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del 
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo 
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui 
al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro 
quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, 
nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro 
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, 
il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo 
insediamento.)) 
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
a) le funzioni fondamentali delle province; 
b) le seguenti funzioni fondamentali: 
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, 
nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 
metropolitano; 
3) mobilita' e viabilita'; 
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 
((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle 
regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e 
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 
della Costituzione.)) 
8. Alla citta' metropolitana spettano: 
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a 
cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i 
rapporti attivi e passivi; 
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 
maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai 
sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio statale. 
9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal consiglio 
metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, 
previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. 
Lo statuto di cui al comma 3-bis nonche' lo statuto definitivo della citta' 
metropolitana:)) 
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi 
e di assunzione delle decisioni; 
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di 
governo del territorio metropolitano; 
((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana 
e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, 
prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' conferire ai 
comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche di 
forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il 
contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per il loro svolgimento; 
d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della citta' 
metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni 
alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;)) 
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel 
territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco 
metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta 
la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni 
di presenza. 
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative ai comuni)) 
di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e 
successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel 
rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni 
di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento 
giuridico della Repubblica. 
((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, 
attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei 
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma 
dell'articolo 118 della Costituzione.)) 
omissis
Art. 19 
Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali 
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le funzioni di 
programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di 
cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni 
esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni 
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), 
della Costituzione: 
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e 
contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, 
ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 
118, quarto comma, della Costituzione; 
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle 
province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di 
servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, 
nell'esercizio delle funzioni di competenza statale»; 
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente: 
«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 
abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i 
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' 
isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma 
associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei 
comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di 
tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' 
stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la 
realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, 
apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di 
licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore 
dell'informatica.»; 
c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: 
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con 
popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, 
lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»; 
d) il comma 30 e' sostituito dal seguente: 
«30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, 
della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati 
nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale 
ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma 
obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di 
cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicita', di efficienza e 
di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle 
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa 
normativa.»; 
e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti: 
«31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo e' 
fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla 
regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato 
obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle 
medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non 
sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi 
livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite 
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la 
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati 
ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui 
al presente articolo: 
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni 
fondamentali di cui al comma 28; 
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di 
cui al comma 28. 
((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto 
assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. 
Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 
giugno 2003, n. 131.)) 
2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono 
sostituiti dai seguenti: 
«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese 
degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative 
e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in 
alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, 
possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi 
pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione 
di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di 
cui al presente articolo. 
2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni 
associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di 
cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' 
della potesta' impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella 
patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo 
dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del 
bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la 
deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro 
il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di 
indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento 
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento 
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento 
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei 
rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione. 
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla 
data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa 
affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui 
all'articolo 111 del codice di procedura civile.
Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e 
strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonche' i 
relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 
2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del 
patto di stabilita' interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi 
corrispondente popolazione. 
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei 
rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del 
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma 
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono 
comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' 
montane. 
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da 
adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui 
al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico 
contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 
31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire 
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle 
proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta 
di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente 
articolo. 
6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e 
la giunta. 
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri 
dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri comunali per 
ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre 
venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono 
membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei 
due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai 
sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero 
di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di 
competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite 
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al 
consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente 
articolo. 
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio e' 
convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei 
comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed e' 
rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del 
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando 
in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le 
attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive 
modificazioni. 
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la presiede, e dagli 
assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero 
non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. 
Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico 
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla 
cessazione del rispettivo presidente. 
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento dei propri 
organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, 
con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti 
giorni dalla data di istituzione dell'unione. 
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi 
atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai 
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente 
popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della 
carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennita' o 
emolumenti di ogni genere ad essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori 
locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere assicurato 
anche mediante una o piu' convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, 
che hanno durata almeno triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni 
aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza 
nella gestione, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 
14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, 
agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. 
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di 
governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi 
di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di 
diritto.». 
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito 
dal seguente: 
«Art. 32 (Unione di comuni). - 1. L'unione di comuni e' l'ente locale costituito 
da due o piu' comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato 
di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa 
assume la denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche le 
specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in 
attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in 
favore dei territori montani. 
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni 
possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. 
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei 
comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e 
indennita' o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto 
tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo 
dei comuni associati. Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri, 
eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non 
superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella 
complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e 
assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune. 
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare e ad essa si 
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei 
comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. 
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e 
strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi 
restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la 
spesa sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare, in sede di 
prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale 
sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso 
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa 
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di 
spesa in materia di personale. 
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei 
comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le 
modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le 
corrispondenti risorse. 
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai 
contributi sui servizi ad esse affidati. 
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le 
finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6». 
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione 
di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto 
optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal 
presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, come modificato dal presente decreto. 
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna 
regione ha facolta' di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli 
di cui all'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come 
modificato dal presente decreto. 
6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 
2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come 
modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 
16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a 
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 
del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di 
identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. 
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 
3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, 
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
omissis
Titolo V 
FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE 
FINANZIARIO
Art. 23 
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 
1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da 
destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del 
settore. 
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del 
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del 
contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano 
anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al 
predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, 
da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014)). Le risorse complessive destinate alla 
liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate 
nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 
di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, e' inserito 
il seguente: 
«1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti 
politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai 
relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati 
all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di 
cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».)) 
3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e' autorizzata la 
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei 
prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le 
regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 90 
milioni di euro per l'anno 2013. 
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 
27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di 
103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a 
missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.000 milioni di 
euro per l'anno 2013. 
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 
24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 
2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, 
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 
72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni 
di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al 
comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di ((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 
ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le 
finalita' di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle 
finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, ((nonche', 
in via prevalente per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al 
finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle 
persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di scletosi laterale 
amiotrofica)). 
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli 
interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito 
il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. 
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, 
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo 
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata 
allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, 
quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo 
per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte 
del contribuente. 
((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del 
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 
milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle 
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di 
cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al 
termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del 
medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, 
nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.)) 
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al 
superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale((, ivi comprese 
le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare,)) in relazione 
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, 
dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 
2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, ((pubblicati 
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 
dell'8 ottobre 2011,)) e' autorizzata la spesa massima di ((495 milioni)) di 
euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle  finanze, anche al fine di far fronte 
alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con 
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato l'ammontare di 
risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione 
civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre 
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono 
esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di 
bilancio. ((Al fine di  assicurare la prosecuzione degli interventi a 
favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento 
dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria 
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno 
2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, 
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla 
copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati.)) 
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine 
di cui al ((comma 11)), ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della 
citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvedera' a regolare la chiusura 
dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del 
Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli 
interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale. 
((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il 
secondo periodo e' inserito il seguente: «A far data dai 30 giorni dall'entrata 
in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione 
sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione 
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221». 
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime informazioni sono altresi' 
utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in 
merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui 
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di 
controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al 
primo periodo la parola: «1.143» e' sostituita dalla seguente: «1.113», al 
secondo periodo le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 
milioni» e, al terzo periodo, le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 
milioni». 
12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 30 milioni di euro. 
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera 
c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonche' le residue disponibilita' 
finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico 
Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° 
ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della 
conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate 
ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, per il completamento delle residuali attivita' di definizione 
delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione. 
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli 
altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 
aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio 
finanziario, anche per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo 
esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate 
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 
26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 
per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di 
Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, 
nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, 
prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino 
al 1° dicembre 2012. 
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle 
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario 
di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto 
dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi 
provvedimenti attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 
1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di 
contribuzione diretta a carico degli enti locali. 
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito 
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 
2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono 
conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui 
i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di 
finanziamento. 
12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto 
pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 
2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del 
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende 
esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo il 
criterio dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti affidanti 
nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel 
bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al 
successivo articolo 18, comma 2, lettera a)». 
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli 
anni 2004-2013». E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di 
cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, 
comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10, la parola: «2012», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: 
«2013». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' 
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia 
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, 
comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di 
euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica 
destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete 
logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attivita' 
dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, 
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA. 
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi 
basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione 
della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per 
attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal 
suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate 
con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori 
nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della 
sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati 
geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attivita' sostenute 
da risorse pubbliche e' curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del 
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del 
Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e regioni, adottata dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la gestione 
della piattaforma e per l'accesso, l'interoperativita' e la condivisione, anche 
in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi 
di comunicazione e disponibilita' dei dati acquisiti da parte di tutti i 
soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno pubblico, anche parziale. 
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
12-quiquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, 
commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di 
pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali 
e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il 
caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori 
in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di 
tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e 
sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di 
euro. 
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, 
il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 
18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da sparo prodotta, 
importata o commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo, 
compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e 
la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in 
relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dallo stesso 
interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, 
prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati 
relativi all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalita' di 
espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura 
di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 
nonche' di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle 
informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica 
ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a 
disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere 
per la realizzazione della piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 
400.000 euro, e' a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi fara' 
fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 
409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) 
dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento 
e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle 
farmacie territoriali». 
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate 
le seguenti modifiche: 
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle 
disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le 
farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi 
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia 
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che 
non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle 
farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, 
lettera a) del presente articolo»; 
b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea 
in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e 
per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i 
secondi dieci anni»; 
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A 
seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sara' assegnata 
la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata 
a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni 
dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o 
meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non 
accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi 
non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, 
secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle 
sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua 
pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la 
copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle 
scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalita' indicate nei 
precedenti periodi del presente comma»; 
d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di eta' non superiore ai 40 anni,» 
sono soppresse; 
e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse 
le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per 
le farmacie rurali sussidiate,». 
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis e' 
inserito il seguente: 
«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono 
considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, 
indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono 
istituite».)) 
omissis
Art. 25 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.