Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli
di debito da parte delle societa' di progetto -
project bond
1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa' di cui
all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette
allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le
parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di
cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonche' le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni
emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 (( del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )), anche ai fini del rifinanziamento
del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o
delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.
omissis
Art. 2
Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' (( sostituito dal )) seguente: «1. Al fine di
favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi
di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato
pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di
partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono
essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo
156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e' soppresso;
c) al comma 2-quater: 1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 2) le parole: «di cui
ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies. Restano
salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia'
individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.».
omissis
Art. 3
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi
di fattibilita' nella finanza di progetto
1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta.
La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base
del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto
a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi
emersi nelle fasi successive del procedimento.».
2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal
personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti
soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse
professionalita' coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio
di fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione
dello studio di fattibilita' a soggetti esterni, individuati con le procedure
previste dal presente codice. (( Gli oneri connessi all'affidamento di attivita'
a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto
))».
omissis
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 9
Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti
dai seguenti: «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non
prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze,
le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo
atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di
fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse
imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»;
b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri
8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto
il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e' sostituito dal
seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal (( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))
omissis
Art. 10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012,
nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di
somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi
- destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di
tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attivita' scolastica ed uffici pubblici,
nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu'
sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente
dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli
stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al
comma 1, anche in deroga allevigenti previsioni urbanistiche, utilizzando
prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di
emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1
e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei
vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce
l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree
destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla
destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o
interessato (( da essa previste, i Commissari delegati )) danno notizia della
avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del
provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione
nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di
localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si
applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per
l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di
immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a
favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a
favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente
indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di
espropriazione e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla
data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche
antecedenti la data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in
possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni
amministrative previste dalla normativa vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di
localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo
ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma
urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita'
ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo
42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai
Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di
altro ente pubblico anche locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le modalita' di
cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche
in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria
di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente
fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero
all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche
avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e
dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle
proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le
persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo
necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite,
assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del
corrispettivo d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze,
l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal
sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso
provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito
il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo
nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto
degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa
fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse
destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro
bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso
la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito
degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La
ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente
periodo, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su
proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto
compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.
74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero
dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da questa interamente
controllata assicura (( alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto )) il
supporto necessario (( unicamente )) per le attivita' tecnico-ingegneristiche
dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi
dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede
nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni
possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco,
nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse
assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con
esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.».
(( 15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo
la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di
interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi
archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di
cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico,
per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle
strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento
sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici
medesimi».
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni
interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel
rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati,
cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive
e indicazioni appositamente impartite. ))
omissis
Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro
per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel
citato articolo 16-bis.
2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di
euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo
periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1º
gennaio 2012.
Omissis
Art. 12
Piano nazionale per le citta'
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano
nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree urbane con
particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta
da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui
uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica,
per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione
territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti,
dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un
rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti
SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla societa' di
gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento della
Cabina di regia. (( Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella
Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di
spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito
all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento
di economia e finanza. ))
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano
alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite
da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate,
indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di
trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati,
comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici
e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento
pubblico nei confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado
sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento
dei sistemi del trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed ambientale (( e
contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato. ))
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a
disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti
attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al
comma 5 alle finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di
regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del
Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti
pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di
inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana
costituisce il piano nazionale per le citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un
Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta'»,
nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31
dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3.
della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro
10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40
milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e
b) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali
sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere
rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni caso, la
possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni. A
tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31
dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e' sostituito
dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi
dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma
7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa
realizzazione dell'intervento costruttivo. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8
si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la
convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di
realizzazione.
Omissis
(( Art. 12 bis
Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane
1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni
centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali,
nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione
territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e' presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato ed e' composto
dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza
sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine
del giorno.
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle
province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente
rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni.
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite
dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una
segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto alcun
compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati al funzionamento
del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
omissis
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio
dell'attivita' edilizia
(( 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare
e con collegamento ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a
cui e' attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione
dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria». ))
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma
1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione
di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.».
2. (( Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Lo sportello unico
per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato
in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo
e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche mediante
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli
atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la
competenza dello sportello unico per le attivita' produttive definita dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo
sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni
pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di
consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a
trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente
o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in
particolare:
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa
essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55
del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso
di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita'
edilizia nella laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e vincoli
idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali e
aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della presentazione,
del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente
testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti,
le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle
pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti,
informazioni e dati»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio comunale» sono
sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma
3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla
domanda del richiedente» sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i
concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre
amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato
sull'assoluta incompatibilita' dell'intervento, il responsabile dello sportello
unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla
conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si
tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per
l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui
all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio,
entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia
indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli
articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia
comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia
al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento edilizio»;
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio
comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»;
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi in cui la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione
dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria,
essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza
dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a
corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della
presentazione della denuncia.»;
2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti:
«Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma
1-bis,»;
3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti:
«Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma
1-bis,».
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di
cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
omissis
(( Art. 13 bis
Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) le
modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati
adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
locali adibiti ad esercizio d'impresa»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis),
l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette
all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale
intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista
di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un
tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di
dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale
non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi
di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di
conformita' da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma
3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al presente comma». ))
omissis
Capo VIII
Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel
settore agricolo
Art. 58
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le
derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni
caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione,
viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di
distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni
caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione
alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese
ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in
questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione
del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di
erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile
dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma
di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo
criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle
forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese
di trasformazione dell'Unione Europea.
omissis
(( Capo X-bis
Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella
regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la
ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))
(( Art. 67 bis
Chiusura dello stato di emergenza
1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
gia' prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3
gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di
consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via
ordinaria, il Commissario delegato ovvero la struttura di missione per le
attivita' espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le
commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto
del Commissario delegato.
3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni di sostegno
alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare senza soluzione di
continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con
contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso
i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le
medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo
delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione,
presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre
2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate
nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma
si provvede con le risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata
sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla
situazione contabile nonche' una ricognizione del personale ancora impiegato, ad
ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati
i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la
ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro
organismo di cui al comma 2 nonche' le modalita' per consentire l'ultimazione di
attivita' per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato
per la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale
richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione gia'
oggetto di decreti commissariali emanati.
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai
comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle
attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione
territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite
sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. Con il medesimo
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more
dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto
legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano
ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da
67-ter a 67-sexies. ))
omissis
( Art. 67 ter
Gestione ordinaria della ricostruzione
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento
necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita
nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione,
in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli
aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita'
e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare
riguardo al centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle
popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse
pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio,
sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla
citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici
forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne
promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli
interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internent istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e
di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza
e della conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al
progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi', l'istruttoria
finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli
immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri,
alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento
amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni
interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa
con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle
province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree
omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e' costituito dal
comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale,
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle
citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli
istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le
modalita' di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio,
nel limite massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A
ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a
200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso,
d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui
al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di
categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e
fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni
interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero e'
assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive
pubbliche. Tale personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli
Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e
fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della
ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile
2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per finalita' connesse a calamita' e ricostruzione, secondo quanto
disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di
personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega
delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili
professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti
per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota di
riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del
personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno,
nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici
delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo
interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza,
del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque
sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di selezione
del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei bandi di concorso una
quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro
14,62. ))
omissis
(( Art. 67 quater
Criteri e modalita' della ricostruzione
1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere
perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e
il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di
edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e
degli edifici privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la
riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita', qualita' e
complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi pubblici su scala
urbana, nonche' della piu' generale qualita' ambientale, attraverso interventi
di ricostruzione che, anche mediante premialita' edilizie e comunque mediante
l'attribuzione del carattere di priorita' e l'individuazione di particolari
modalita' di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita', salubrita' e
sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie
edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio
energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di
modifica degli spazi interni degli edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione
delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della
banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei
consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad
oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il
termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il
comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea
degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto
concerne i maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In
tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti
nell'ambito interessato, puo' bandire un procedimento ad evidenza pubblica per
l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato
consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, e' facolta' del
comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della
progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni
contributo o indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante
scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la
delega e' validamente conferita ed e' vincolante per tutti i proprietari
costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purche' riguardi i proprietari
che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di
appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che
rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita'
immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale
modalita' di attuazione, si possono prevedere premialita' in favore dei
proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti
nell'ampliamento e nella
diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al
20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura
architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando
le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque
garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di
cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino
all'entrata in vigore della competente normativa regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati
di proprieta' privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i
proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni
dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e' valida
con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento
delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad
uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei
contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai
privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto
dei principi di economicita', efficacia, parita' di trattamento e trasparenza ed
e' preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela
della concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del
comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private diverse da quelle adibite ad
abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6
aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la riparazione e per il
miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonche' per
gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di
professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un
unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unita' immobiliari costruite,
anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie
o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei benefici previsti
dal presente comma e' subordinata al conferimento della delega volontaria di cui
alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso
e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1
dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli
interventi preordinati al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca. A
decorrere dall'anno 2012, una quota pari al 5 per cento di tali risorse e'
destinata alle finalita' indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e
ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di
erede o di legatario, nella proprieta' dei relativi immobili, a condizione che
alla data di apertura della successione i contributi non siano stati gia'
erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di
ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullita' e devono
contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i
principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali,
valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
socialmente deboli, le seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e
dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato
degli ultimi cinque anni, nonche' la certificazione antimafia e di regolarita'
del documento unico di regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera,
ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identita' del
subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita' nell'attivita'
di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6
aprile 2009, e' istituito un elenco degli operatori economici interessati
all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al
comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di
affidabilita' tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici
territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche
sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici
speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche
semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata,
ulteriori requisiti minimi di capacita' e di qualificazione dei professionisti e
delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per
il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a tutela delle
condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della
ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non
imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice
civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di
compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni
immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal
decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione
nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di
direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di
attivita' professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese
l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono in condizioni di incompatibilita' possono esercitare la
relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilita'
previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle
amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui
procedimenti inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle
vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6
aprile 2009 si applicano, senza limiti di eta', le disposizioni in materia di
assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso
avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa
vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, e
successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di
riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili. ))
omissis
(( Art. 67 septies
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
20 e del 29 maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si
applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove
risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,
dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco
d'Oglio, Argenta.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. ))
omissis
(( Art. 67 octies
Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012
1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od
operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei
comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del
sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello
studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari
utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e
ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la
ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e' utilizzato.
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite massimo di
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle
relative ai controlli e
alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le
modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo,
all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia
delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015.))
Art. 70
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.