Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, 
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi. 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Art. 1 
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli 
di debito da parte delle societa' di progetto - 
project bond 
1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa' di cui 
all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette 
allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico. 
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le 
parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di 
cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in 
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle 
societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
nonche' le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e 
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in 
relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e 
catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 
347. 
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni 
emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 (( del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )), anche ai fini del rifinanziamento 
del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o 
delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare. 
omissis
Art. 2 
Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante 
defiscalizzazione 
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, l'alinea e' (( sostituito dal )) seguente:  «1. Al fine di 
favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi 
di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato 
pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo 
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di 
partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono 
essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 
156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di 
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»; 
b) il comma 2-ter e' soppresso; 
c) al comma 2-quater:  1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;  2) le parole: «di cui 
ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al 
predetto comma 2-bis»; 
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:  «2-quinquies. Restano 
salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia' 
individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.». 
omissis
Art. 3 
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi 
di fattibilita' nella finanza di progetto 
1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' 
aggiunto il seguente: 
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. 
La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le 
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base 
del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto 
a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere 
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi 
emersi nelle fasi successive del procedimento.». 
2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive 
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal 
personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti 
soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse 
professionalita' coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio 
di fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente 
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione 
dello studio di fattibilita' a soggetti esterni, individuati con le procedure 
previste dal presente codice. (( Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' 
a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto 
))». 
omissis
Capo III 
Misure per l'edilizia
Art. 9 
Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti 
dai seguenti:  «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, 
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle 
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non 
prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, 
le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli 
immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo 
atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di 
fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle 
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli 
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico 
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della 
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro 
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di 
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli 
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed 
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione 
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse 
imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il 
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per 
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese 
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed 
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione 
della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il 
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»; 
b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 
8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto 
il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; 
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e' sostituito dal 
seguente: 
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese 
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico 
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal (( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». )) 
omissis
Art. 10 
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori 
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 
giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli 
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di 
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, 
nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi 
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di 
somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi 
- destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' 
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di 
tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attivita' scolastica ed uffici pubblici, 
nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' 
sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente 
dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli 
stessi comuni o dei comuni limitrofi. 
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, 
alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al 
comma 1, anche in deroga allevigenti previsioni urbanistiche, utilizzando 
prioritariamente le aree   di ricovero individuate nei piani di 
emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 
agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione 
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 
e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei 
vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce 
l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree 
destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla 
destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in 
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o 
interessato (( da essa previste, i Commissari delegati )) danno notizia della 
avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del 
provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione 
nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di 
localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si 
applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per 
l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, 
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di 
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di 
immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a 
favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a 
favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente 
indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di 
espropriazione e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla 
data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche 
antecedenti la data del 29 maggio 2012. 
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in 
possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni 
amministrative previste dalla normativa vigente. 
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di 
localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo 
ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma 
urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' 
ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 
42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 
327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai 
Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di 
altro ente pubblico anche locale. 
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le modalita' di 
cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche 
in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria 
di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente 
fino al cinquanta per cento. 
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero 
all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui 
all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche 
avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e 
dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle 
proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili 
a legislazione vigente. 
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le 
persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo 
necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, 
assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del 
corrispettivo d'uso. 
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, 
l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal 
sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso 
provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. 
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento 
degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei 
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 
luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito 
il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo 
nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale 
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa 
socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica 
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto 
degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa 
fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in 
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse 
destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di 
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro   
bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle 
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso 
la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito 
degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La 
ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente 
periodo, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su 
proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle 
finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto 
compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 
74 del 2012. 
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da questa interamente 
controllata assicura (( alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto )) il 
supporto necessario (( unicamente )) per le attivita' tecnico-ingegneristiche 
dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle 
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi 
dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel 
limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede 
nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni 
possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale 
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, 
nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse 
assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con 
esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle 
amministrazioni di appartenenza.». 
(( 15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo 
la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
«b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di 
interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi 
archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di 
cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la 
realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite 
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, 
per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle 
strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento 
sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici 
medesimi». 
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni 
interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel 
rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, 
cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive 
e indicazioni appositamente impartite. )) 
omissis
Art. 11 
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui 
all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per 
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro 
per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel 
citato articolo 16-bis. 
2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, e 
successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite 
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013». 
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di 
euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, 
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. )) 
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo 
periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1º 
gennaio 2012. 
Omissis
Art. 12 
Piano nazionale per le citta' 
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano 
nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree urbane con 
particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta 
da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 
uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero 
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni 
e le attivita' culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, 
per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione 
territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, 
dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un 
rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti 
SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla societa' di 
gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai 
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento della 
Cabina di regia. (( Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella 
Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di 
spese. 
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito 
all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento 
di economia e finanza. )) 
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano 
alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite 
da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, 
indicando: 
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di 
trasformazione e valorizzazione; 
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, 
comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente; 
c) i soggetti interessati; 
d) le eventuali premialita'; 
e) il programma temporale degli interventi da attivare; 
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa. 
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri: 
a) immediata cantierabilita' degli interventi; 
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici 
e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento 
pubblico nei confronti degli investimenti privati; 
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado 
sociale; 
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento 
dei sistemi del trasporto urbano; 
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed ambientale (( e 
contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato. )) 
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a 
disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti 
attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al 
comma 5 alle finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di 
regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del 
Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti 
pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di 
inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana 
costituisce il piano nazionale per le citta'. 
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un 
Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta'», 
nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, 
relativamente ai seguenti programmi: 
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 
dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano 
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni; 
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, 
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448; 
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145, 
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3. 
della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 
10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 
milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 
e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e 
b) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali 
sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi 
dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere 
rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed 
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni caso, la 
possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni. A 
tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui 
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31 
dicembre 2013. 
8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e' sostituito 
dal seguente: 
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi 
dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il 
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 
7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del 
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa 
realizzazione dell'intervento costruttivo. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 
si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del 
citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la 
convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di 
realizzazione. 
Omissis
(( Art. 12 bis 
Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane 
1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni 
centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, 
nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione 
territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il 
Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e' presieduto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato ed e' composto 
dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari 
regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza 
sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine 
del giorno. 
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle 
province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente 
rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni. 
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite 
dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie 
locali. 
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una 
segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni. 
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto alcun 
compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati al funzionamento 
del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di 
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. )) 
omissis
Art. 13 
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri  per l'esercizio 
dell'attivita' edilizia 
(( 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito 
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare 
e con collegamento ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a 
cui e' attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai 
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, 
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione 
dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio 
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di 
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua 
medesima responsabilita' oltre a quella propria». )) 
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 
1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede 
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione 
di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, 
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le 
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.». 
2. (( Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 5: 
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  «1-bis. Lo sportello unico 
per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato 
in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo 
e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta 
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche mediante 
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli 
atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla 
tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la 
competenza dello sportello unico per le attivita' produttive definita dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, 
n. 160. 
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo 
sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni 
pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono 
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di 
consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a 
trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le 
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente 
presentati, dandone comunicazione al richiedente»; 
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3. Ai fini del rilascio del 
permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente 
o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della 
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in 
particolare: 
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa 
essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1; 
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della 
normativa antincendio; 
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della 
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di 
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, 
di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di 
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in 
prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni 
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 
del codice della navigazione; 
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi 
su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso 
di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni 
culturali, si procede ai sensi del medesimo codice; 
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e 
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al 
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' 
edilizia nella laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di 
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e vincoli 
idrogeologici; 
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali e 
aeroportuali; 
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 
6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.»; 
3) il comma 4 e' abrogato; 
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della presentazione, 
del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente 
testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, 
le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle 
pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque 
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, 
informazioni e dati»; 
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio comunale» sono 
sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»; 
d) all'articolo 20: 
1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse; 
2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 
3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla 
domanda del richiedente» sono soppresse; 
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i 
concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre 
amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu' 
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato 
sull'assoluta incompatibilita' dell'intervento, il responsabile dello sportello 
unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le 
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla 
conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si 
tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per 
l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui 
all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e 
successive modificazioni»; 
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare 
all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, 
entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia 
indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione 
motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli 
articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. 
Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima 
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia 
comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai 
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive 
modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia 
al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di 
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le 
modalita' stabilite dal regolamento edilizio»; 
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la 
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio 
comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi 
di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di 
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»; 
e) all'articolo 23: 
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  «1-bis. Nei casi in cui la 
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti 
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione 
dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli 
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla 
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, 
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi 
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche 
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le 
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, 
essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e 
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza 
dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti 
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a 
corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive 
degli organi e delle amministrazioni competenti. 
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni 
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta 
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' 
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la 
denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte 
dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle 
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della 
presentazione della denuncia.»; 
2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti: 
«Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 
1-bis,»; 
3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti: 
«Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 
1-bis,». 
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di 
cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. )) 
omissis
(( Art. 13 bis 
Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto  del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:  «e-bis) le 
modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati 
adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei 
locali adibiti ad esercizio d'impresa»; 
b) il comma 3 e' abrogato; 
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), 
l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette 
all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale 
intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista 
di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un 
tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di 
dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria 
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati 
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale 
non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi 
di cui al comma 2, lettera  e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di 
conformita' da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 
3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei 
requisiti e dei presupposti di cui al presente comma». )) 
omissis
Capo VIII 
Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel 
settore agricolo
Art. 58 
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti 
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo 
per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le 
derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni 
caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, 
viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di 
distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni 
caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione 
alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese 
ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in 
questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto 
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione 
del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di 
erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile 
dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma 
di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo 
criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle 
forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese 
di trasformazione dell'Unione Europea. 
omissis
(( Capo X-bis 
Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella 
regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la 
ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))
(( Art. 67 bis 
Chiusura dello stato di emergenza 
1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 
aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia 
dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, 
gia' prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 
dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 
gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012. 
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di 
consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via 
ordinaria, il Commissario delegato ovvero la struttura di missione per le 
attivita' espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le 
commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto 
del Commissario delegato. 
3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni di sostegno 
alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare senza soluzione di 
continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con 
contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso 
i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze 
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le 
medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo 
delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, 
presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le 
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la 
ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 
2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate 
nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma 
si provvede con le risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. 
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata 
sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla 
situazione contabile nonche' una ricognizione del personale ancora impiegato, ad 
ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici 
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati 
i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la 
ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro 
organismo di cui al comma 2 nonche' le modalita' per consentire l'ultimazione di 
attivita' per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato 
per la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale 
richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione gia' 
oggetto di decreti commissariali emanati. 
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della contabilita' 
speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai 
comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle 
attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione 
territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite 
sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. Con il medesimo 
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more 
dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al 
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto 
legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano 
ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 
67-ter a 67-sexies. )) 
omissis
( Art. 67 ter 
Gestione ordinaria della ricostruzione 
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento 
necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita 
nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del 
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, 
in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli 
aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' 
e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare 
riguardo al centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle 
popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, 
sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla 
citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici 
forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne 
promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli 
interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia 
e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal 
decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, 
assicurano nei propri siti internent istituzionali un'informazione trasparente 
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e 
di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza 
e della conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al 
progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della 
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi', l'istruttoria 
finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli 
immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, 
alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento 
amministrativo. 
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni 
interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa 
con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle 
province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato 
dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree 
omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 
2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e' costituito dal 
comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione 
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle 
citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati 
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli 
istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le 
modalita' di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane 
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, 
nel limite massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A 
ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed 
esclusivo e' attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 
200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei 
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, 
d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui 
al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di 
categoria presenti nel territorio. 
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici 
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune 
dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive 
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, 
complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di procedure 
selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e 
fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata 
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni 
interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero e' 
assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti. 
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici 
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive 
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, 
fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive 
pubbliche. Tale personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli 
Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e 
fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della 
ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 
2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti per finalita' connesse a calamita' e ricostruzione, secondo quanto 
disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di 
personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo quanto 
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla 
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche 
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega 
delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili 
professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti 
per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota di 
riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del 
personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, 
nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture 
commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del 
cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di 
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici 
delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo 
interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il 
trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, 
del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque 
sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale 
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di selezione 
del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei bandi di concorso una 
quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 
14,62. )) 
omissis
(( Art. 67 quater 
Criteri e modalita' della ricostruzione 
1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere 
perseguono i seguenti obiettivi: 
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e 
il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di 
edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e 
degli edifici privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad 
abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; 
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la 
riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita', qualita' e 
complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi pubblici su scala 
urbana, nonche' della piu' generale qualita' ambientale, attraverso interventi 
di ricostruzione che, anche mediante premialita' edilizie e comunque mediante 
l'attribuzione del carattere di priorita' e l'individuazione di particolari 
modalita' di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino: 
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita', salubrita' e 
sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie 
edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio 
energetico; 
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di 
modifica degli spazi interni degli edifici; 
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione 
delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della 
banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei 
consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento. 
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: 
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad 
oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il 
termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il 
comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea 
degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto 
concerne i maggiori oneri; 
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In 
tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti 
nell'ambito interessato, puo' bandire un procedimento ad evidenza pubblica per 
l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e 
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato 
consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, e' facolta' del 
comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili; 
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della 
progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni 
contributo o indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante 
scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la 
delega e' validamente conferita ed e' vincolante per tutti i proprietari 
costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purche' riguardi i proprietari 
che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di 
appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che 
rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita' 
immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale 
modalita' di attuazione, si possono prevedere premialita' in favore dei 
proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti 
nell'ampliamento e nella
diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al 
20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura 
architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando 
le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque 
garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di 
cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino 
all'entrata in vigore della competente normativa regionale. 
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati 
di proprieta' privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i 
proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni 
dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e' valida 
con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento 
delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad 
uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei 
contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai 
privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto 
dei principi di economicita', efficacia, parita' di trattamento e trasparenza ed 
e' preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela 
della concorrenza. 
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del 
comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private diverse da quelle adibite ad 
abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 
aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la riparazione e per il 
miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore 
aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici 
esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero 
edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonche' per 
gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di 
professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un 
unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unita' immobiliari costruite, 
anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie 
o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai 
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei benefici previsti 
dal presente comma e' subordinata al conferimento della delega volontaria di cui 
alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso 
e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili. 
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1 
dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli 
interventi preordinati al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca. A 
decorrere dall'anno 2012, una quota pari al 5 per cento di tali risorse e' 
destinata alle finalita' indicate nel presente articolo. 
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e 
ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di 
erede o di legatario, nella proprieta' dei relativi immobili, a condizione che 
alla data di apertura della successione i contributi non siano stati gia' 
erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle 
condizioni e ancora nei termini per richiederli. 
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di 
ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullita' e devono 
contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i 
principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, 
valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori 
socialmente deboli, le seguenti informazioni: 
a) identita' del professionista e dell'impresa; 
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e 
dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato 
degli ultimi cinque anni, nonche' la certificazione antimafia e di regolarita' 
del documento unico di regolarita' contributiva; 
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo pattuito; 
e) modalita' e tempi di consegna; 
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, 
ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identita' del 
subappaltatore. 
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita' nell'attivita' 
di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 
aprile 2009, e' istituito un elenco degli operatori economici interessati 
all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al 
comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di 
affidabilita' tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione 
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici 
territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche 
sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici 
speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con 
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche 
semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, 
ulteriori requisiti minimi di capacita' e di qualificazione dei professionisti e 
delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per 
il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a tutela delle 
condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della 
ricostruzione. 
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento  straordinario, non 
imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice 
civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di 
compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni 
immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal 
decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca 
antecedente da residenti nei medesimi comuni. 
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione 
nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi 
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di 
direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di 
attivita' professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese 
l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. 
I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto sono in condizioni di incompatibilita' possono esercitare la 
relativa opzione entro novanta  giorni. Il regime di incompatibilita' 
previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle 
amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui 
procedimenti inerenti alla ricostruzione. 
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77. 
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle 
vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 
aprile 2009 si applicano, senza limiti di eta', le disposizioni in materia di 
assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, 
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso 
avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa 
vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, e 
successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di 
riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili. )) 
omissis
(( Art. 67 septies 
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
20 e del 29 maggio 2012 
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si 
applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove 
risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, 
dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, 
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, 
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco 
d'Oglio, Argenta. 
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede 
nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal 
sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. )) 
omissis
(( Art. 67 octies 
Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 
maggio 2012 
1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od 
operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei 
comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del 
sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello 
studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari 
utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e 
ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di 
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la 
ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni. 
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni 
dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e' utilizzato. 
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, e successive modificazioni. 
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite massimo di 
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al 
relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante 
corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento 
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della 
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 
finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' 
applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle 
relative ai controlli e
alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le 
modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, 
all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di 
spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia 
delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli 
anni 2013, 2014 e 2015.)) 
Art. 70 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.