La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
 
Art. 1.
 
1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni
 iportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, 
per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, 
relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto 
legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e 
del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione 
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1386):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), Ministro 
dell'economia e delle finanze (Tremonti), Ministro per lo sviluppo economico (Scajola), 
Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
(Brunetta), Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 
(Sacconi), Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa (Calderoli) 
il 25 giugno 2008.
Assegnato alla V (Bilancio) e VI (Finanze) commissioni riunite in sede 
referente, il 25 giugno 2008, con pareri del comitato per la legislazione e 
delle commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e 
Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 
luglio 2008.
Esaminato in aula il 2, 9, 17, 18, 21, 22 e 23 luglio 2008 e approvato il 24 
luglio 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 949):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 luglio 2008, 
con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 
14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, 
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 e 29 luglio 2008.
Esaminato dalla 5ª commissione il 24, 25, 28, 29 e 30 luglio 2008.
Esaminato in aula il 31 luglio 2008 e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 
2008.
Camera dei deputati (atto n. 1386-bis):
Assegnato alla V (Bilancio) e VI (Finanze) commissioni riunite in sede 
referente, il 1° agosto 2008, con pareri del Comitato per la legislazione e 
delle commissioni I, II, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 3 agosto 2008.
Esaminato in aula il 4 agosto 2008 e approvato il 5 agosto 2008.
Avvertenza:
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e' stato pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 
giugno 2008.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno 
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato 
delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla 
pag. 331.
 
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte 
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
 
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure 
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio 
finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente 
agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione (( 
economico-finanziaria )) per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che 
risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per 
cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a 
mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 
103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 
2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti 
tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso 
l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, 
sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e diversificazione 
delle fonti di energia, potenziamento dell'attività' della pubblica 
amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e 
sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni 
di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure 
amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie 
e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la 
semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in 
termini di crescita economica e sociale.
(( 1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene 
esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con 
l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio 
dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico 
)).
 
....omissis....
Capo IV
Casa e infrastrutture
 
Art. 11.
(( Piano Casa ))
(( 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i 
livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della 
persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa. ))
(( 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso 
abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da 
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione 
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e 
privati, destinate prioritariamente a prima casa per: ))
(( a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel 
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. ))
(( 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di 
nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio 
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che 
tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realta' 
territoriali, attraverso i seguenti interventi: ))
(( a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e 
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti 
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti 
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, 
per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; 
))
(( b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche 
derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli 
occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo 
13; ))
(( c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, 
titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
(( d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie 
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche 
prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun 
socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa; 
))
(( e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale anche sociale. ))
(( 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione 
di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla 
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione 
fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione 
di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di 
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in 
termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed 
energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', 
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 
Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli 
accordi di programma possono essere comunque approvati. ))
(( 5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le 
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: ))
(( a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli 
interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
(( b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di 
servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto 
delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle 
attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
(( c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza 
comunale o degli oneri di costruzione; ))
(( d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la 
possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di 
locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili. ))
e) (( la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come 
corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di proprieta' 
pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare 
alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 
2. ))
(( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a 
diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, 
l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado 
delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
(( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) 
l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai 
fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui 
agli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante 
della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al 
soddisfacimento di esigenze primarie. ))
(( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente 
disciplinati le modalita' e i termini per la verifica periodica delle fasi di 
realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze 
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la 
diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di 
attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito 
delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva 
alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario. ))
(( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in alternativa 
alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita' approvative di cui alla 
parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163. ))
(( 10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed 
edifici non piu' utilizzati, puo' essere destinata alla realizzazione degli 
interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia 
del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero 
della difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le 
regioni e gli enti locali))
(( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province 
possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive
modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di 
interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con 
l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. ))
(( 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' 
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui 
all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui 
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci degli 
enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e 
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione 
delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, 
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo 
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 
del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte 
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in 
termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione 
in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di 
spesa. ))
(( 13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 
431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi 
come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per 
gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci 
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima 
regione )).
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 vedasi i riferimenti normativi all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata legge n. 9 del 2007:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio). 
- 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da 
casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di 
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e 
residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa 
di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le 
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili 
adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo 
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel 
proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o 
portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non 
siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione 
di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai 
conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di 
rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e' autocertificata dai 
soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 21 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del 
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata 
dal locatore nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 
2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai 
soggetti indicati all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, 
n. 104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da 
ultimo modificato dall'art. 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da 
istituti bancari, da societa' possedute dai soggetti citati, ovvero che, per 
conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei 
relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del 
presente articolo e' fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 
del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione 
prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non 
provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'art. 5 della legge 27 
luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'art. 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di 
cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste 
per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita' 
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita 
locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai 
commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 
4, della medesima legge n. 431 del 1998.».
- Il Capo III, Titolo III della Parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», reca:
«Promotore finanziario, societa' di progetto e disciplina della locazione 
finanziaria per i lavori».
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 recante 
«Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali 
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde 
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della 
legge 6 agosto 1967, n. 765» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 
1968, n. 97.
- Si riporta il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la 
Comunita' europea:
«Art. 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono 
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi 
tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione 
che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali 
oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica 
federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura 
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale 
divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il 
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di 
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto 
di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento 
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune 
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura 
contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza 
nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente 
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le 
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le 
loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi 
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure 
che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve 
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa 
non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o 
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, 
in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il 
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o 
da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il 
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui 
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. 
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura 
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato 
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura 
fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il 
Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la 
Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue 
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che 
un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la 
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. 
Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate 
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».
- Il Capo IV , Titolo III, parte II del citato decreto legislativo n. 163 del 
2006, reca: «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti 
produttivi».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 
settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni (Attuazione della delega di 
cui all'art. 1 della lege 22 luglio 1975, n. 382):
«Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni 
amministrative concernenti:
a);
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche 
e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da 
parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri 
ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti 
urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le 
questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri 
competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 
853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere 
realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE 
di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la 
localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla 
legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle 
centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica 
e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.».
- Si riporta il testo del comma 1154 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007):
«1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le 
modalita' di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° 
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per 
lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222:
«Art. 21 (Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per 
opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite 
da eventi sismici). - 1. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 
febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle 
categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a 
canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie 
approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per 
l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica 
finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi 
di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto, 
alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi da destinare 
prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della citata legge n. 9 del 2007 e 
diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle 
coppie a basso reddito, individuato dalle regioni e province autonome, sulla 
base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con 
particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui 
all'art. 3 della stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo 
di concertazione generale sulle politiche abitative.
Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato 
l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita' 
di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria 
provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. 
In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento 
energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale 
pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il 
rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni 
inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero 
delle infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale gli elenchi degli 
interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro 
della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e 
immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono 
definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere 
trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero 
possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, 
previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione 
dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, 
assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una 
quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno 
definiti d'intesa con le regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla 
costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori 
regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, 
l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la 
programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali, 
nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli 
alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle 
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, con 
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione 
istituzionale di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, 
sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e 
le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze 
e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
4-bis Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia 
residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, 
flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati 
consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, 
permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un 
sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. 
Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica.
4-ter Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per la 
prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai 
sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei 
singoli interventi in base alle esigenze accertate.».
«Art. 21-bis (Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano 
"Contratti di quartiere II"). 
- 1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art. 4, comma 
150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed 
all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse 
originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'art. 18 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non assegnate a seguito di mancata ratifica degli 
accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte gia' 
ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate 
ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 
dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, 
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 
21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano 
denominato «Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette risorse una 
quota fino a 60 milioni di euro e' altresi' destinata alla prosecuzione degli 
interventi di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione 
dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di ripartizione 
delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonche' la quota di 
cofinanziamento regionale e le modalita' di individuazione delle proposte da 
ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture, e' autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi 
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al 
comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse 
finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 
intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle 
iniziative di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di 
«Contratti di quartiere II» gia' ritenute idonee in attuazione dei richiamati 
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 
dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 
per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei 
"Contratti di quartiere II" che saranno individuati con il decreto di cui al 
comma 2.».
«Art. 41 (Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di 
edilizia abitativa). - 1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare 
destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a 
quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo 
e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale, 
costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita societa' di scopo per 
promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale 
partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, 
la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con 
le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri 
soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, 
per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo):
«Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' 
istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione, la cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai 
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare 
sotto la propria responsabilita' che il contratto di locazione e' stato 
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la 
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le 
modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprieta' sia 
pubblica sia privata, nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo 
consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso 
la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di 
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a 
favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di 
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con 
delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati 
ai conduttori vengano, in caso di morosita', erogati al locatore interessato a 
sanatoria della morosita' medesima, anche tramite l'associazione della 
proprieta' edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta 
l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per 
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la 
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito 
familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 
marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota 
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai 
sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere 
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte 
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla 
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad 
esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche 
la disponibilita' dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione 
degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non 
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione 
delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla 
regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; 
gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono 
posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi di 
cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei 
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti 
minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi 
integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla 
legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali 
disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate 
dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi 
dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella 
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il 
predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a valere sulle risorse del 
Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio 
dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle 
ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione 
dell'art. 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per 
un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo 
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'art. 75 della 
legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.».
 
....omissis....
Capo IV
Casa e infrastrutture
 
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
 
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio 
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire 
il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture (( e dei 
trasporti )) ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di 
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad 
oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di 
proprieta' dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei 
seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione 
al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, (( purche' i soggetti 
interessati non siano proprietari di un'altra abitazione )) , in favore 
dell'assegnatario (( non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli 
oneri accessori )) unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di 
comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in 
favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del 
convivente (( more uxorio )) , purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, 
dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi 
volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del 
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le 
amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di 
settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli 
beni immobili.
(( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti 
agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a 
partire dal 1° settembre 2008 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo speciale di garanzia per 
l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari 
monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non 
risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva 
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per 
l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con 
decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento del 
Fondo di cui al primo periodo )).
(( 3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non 
trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono 
essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui 
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti 
imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954 )).
(( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il 
Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. 
La dotazione del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 
milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere 
sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi 
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e 
il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla 
ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si 
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con 
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i 
profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro 
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il 
medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di 
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo 
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero 
e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, 
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307 )).
Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 vedasi i riferimenti normativi all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi 
comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 novembre 2001, n. 400:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, 
province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni 
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il 
consenso dei proprietari.».
- La legge 9 agosto 1954, n. 640 recante «Provvedimenti per l'eliminazione delle 
abitazioni malsane» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 
186.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e' 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 560 recante «Norme in materia di alienazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e' pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 
2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), 
convertito, con modififazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello 
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un 
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui 
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro 
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 14-bis.
(( Infrastrutture militari ))
 
(( 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 
2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture, per un valore 
complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: 
«ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i 
programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con enti 
territoriali» sono inserite le seguenti: «, societa' a partecipazione pubblica e 
soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per 
consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' per le piu' generali 
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, 
dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, 
inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del 
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le 
cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle 
esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in 
conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di 
valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle 
infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del 
presente comma.
Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del 
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al 
Ministero dell'economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente: «13-ter.3. Ai proventi di 
cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del 
Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato 
comma 13-ter.2.».
2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite 
dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' 
a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono 
effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, 
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, 
individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli 
elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare 
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono 
essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in 
deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al 
regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive 
modificazioni, nonche' alle norme della contabilita' generale dello Stato, fermi 
restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono 
effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei 
lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo di una 
societa' pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione 
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta e' decretata dal 
Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo 
parere di congruita' emesso da una commissione appositamente nominata, dal 
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un 
avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e 
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di comprovata 
professionalita' nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti 
della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero 
della difesa. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute esigenze di 
carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) (( possono essere 
destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Difesa, al 
soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa 
verifica della compatibilita' finanziaria e dedotta la quota che puo' essere 
destinata agli enti territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a 
trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi 
della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con 
cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme 
alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali che 
si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla 
ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse 
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi 
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui 
all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 
del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento 
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni 
e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 
42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della 
istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 
del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui 
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono 
integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di 
previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di 
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente 
articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare 
pubblico). - 1.-12. (Omissis).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 
dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 
5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni 
immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati 
ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive 
modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia 
del demanio individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non 
piu' utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per 
essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle 
norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede mediante 
accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 34 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto il riconoscimento in 
favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili 
determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.
13-ter In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis con decreti adottati 
ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 
2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da 
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 
luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di 
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Entro il 
31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta 
un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del 
patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di 
pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale 
e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente 
funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 
31 dicembre 2008, con le stesse modalita' indicate nel primo periodo, immobili 
non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del 
demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i 
programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1.».
13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati, anche quelli parzialmente 
utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono 
tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da 
realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle 
infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove 
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure di razionalizzazione, 
accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni 
immobili non piu' in uso.
13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di piu' ampi 
compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del 
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del 
demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali 
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia tramite la 
trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con 
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli strumenti urbanistici 
e salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale anche attraverso 
il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, societa' a 
partecipazione pubblica e soggetti privati promosse dal Ministero della difesa, 
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione 
delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche' 
per le piu' generali esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e 
supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione 
alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato 
di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di 
parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in 
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. 
Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' 
di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle 
infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del 
presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o 
piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze 
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.
13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'art. 2, comma 
615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato 
di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale 
di cui al citato comma 13-ter.2.
13-quater 13-sexies. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato decreto-legge n. 351 del 2001, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n 410 del 2001, cosi' come modificato 
dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). 
- 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere trasferiti 
a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con 
uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e 
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio 
disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolo definitivo a fronte 
del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale 
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa' 
realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione 
di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei 
titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela 
dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle 
condizioni dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da 
regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili 
trasferiti.
1-bis Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza 
di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono 
adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di 
particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e 
delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le 
attivita' culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i 
gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono 
responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni 
alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso 
residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a 
mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai 
commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i 
decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del decreto 
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai 
conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite 
ai sensi del comma 1
dell'art. 2.
3-bis E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso 
diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma 
individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le 
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di 
cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso 
residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le 
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive 
modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione 
per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto 
successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al 
comma 1 dell'art. 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto 
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti 
ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare 
complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, 
e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente 
comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente 
rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del 
comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni 
decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle 
societa' di cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di 
locazione se fosse stato rinnovato. Per le unita' immobiliari occupate da 
conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi 
soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea 
retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano 
esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento 
al solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle 
unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso 
da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni, solo per 
il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio 
dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge 
ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello 
residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata 
degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna 
unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni 
specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche 
se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla 
vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio 
del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se 
essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre 
che non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o della locazione. Sono 
inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso 
residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non 
siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo 
familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano 
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui 
conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di 
eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato 
in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a 
riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari 
aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero 
i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non 
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al 
miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche 
sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di 
prelazione di cui al comma 5.
7-bis Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello 
residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione 
all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia 
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti 
parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura 
competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione 
stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse 
quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che 
acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' 
immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' 
altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti 
in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di 
mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano 
almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al 
netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei 
conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno 
il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive 
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al 
primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalita' di applicazione 
degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi 
immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il 
diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini 
di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' 
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a 
quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 
1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere 
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, 
approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) 
D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate 
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste 
dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 
agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie 
per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla 
legge 6 agosto 1954, n. 604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e 
unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' 
inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della 
documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del 
territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, 
individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate 
dai decreti di cui al comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi 
straordinari di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, 
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e 
successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 
ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui 
al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono 
alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si 
applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali 
pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti 
previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono 
acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati 
intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo 
al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' 
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La 
copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali 
pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il 
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a) , e i proventi di cui all'art. 4. 
Viene estesa all'INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello 
Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni 
previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto 
1974, n. 370, nonche' dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, 
sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli 
immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati 
nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, che si 
trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro 
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non 
di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del 
diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque 
anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle 
finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma 
per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili 
individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti 
i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento 
di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del 
ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio puo' 
individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralita' di 
beni immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione 
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa 
costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, 
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai 
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo 
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle 
somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, 
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei 
beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli 
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E' elemento 
prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la 
suscettivita' di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione 
d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di funzioni di interesse sociale, 
culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' 
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le 
pari opportunita'.
15-ter Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili 
pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate 
alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il 
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di proprieta' dello Stato 
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili 
di permuta (( di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a 
partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono 
effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile )).
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti 
dall'art. 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del 
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili 
trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e 
puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte 
delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non 
sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113 
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di 
prelazione degli enti locali territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 2001, n. 
136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di 
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici 
territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi 
acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel 
terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali 
che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a 
finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica 
agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari 
residenziali poste in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero 
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei 
conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 
4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai 
fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli 
altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche 
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei 
documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' 
urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al 
comma 1 puo' essere disposta in favore delle societa' beneficiarie del 
trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei 
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono 
esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti 
relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e 
fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero 
dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle 
societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i 
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi 
alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla 
meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione 
di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi 
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono 
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, 
provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di 
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo 
se le stesse non siano state gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 
settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo 
e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse 
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, 
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di 
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla 
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di 
acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di 
prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad 
acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino 
almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al 
netto di quelle libere.».
- La legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni recante 
«Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili 
patrimoniali dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 
1909, n. 20.
- Il regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante «Regolamento per l'esecuzione 
della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di 
alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato» e' 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1909.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
«2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai 
soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, 
verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di 
carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare 
uniformita' di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata 
da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la 
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede 
descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del 
Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili 
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente 
Direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri 
decreti i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle 
richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte 
degli altri soggetti di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto legislativo n. 42 del 
2004:
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). 
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, 
dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. 
Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi 
appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
- Si riporta il testo del comma 568 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006): «568. Ai fini del contenimento delle spese di 
ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai 
mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa 
l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme 
sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 
1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta 
di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2001): «2. Con decreto del Ministro della difesa o del 
Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono 
individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al 
nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di 
alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' 
generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.».
 
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Capo VII
Semplificazioni
 
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno 
degli edifici
 
1. Entro il (( 31 dicembre 2008 )) il Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' 
decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a 
disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di 
adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla 
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti 
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi 
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) .
2. L'articolo 13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del Ministro dello 
sviluppo economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' ((abrogato )).
(( 2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.))
 
....omissis....
 Capo X
Privatizzazioni
 
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed 
altri enti locali
 
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun 
ente con delibera dell'organo di Governo individua, (( redigendo apposito elenco 
)) , sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il (( 
piano delle alienazioni e valorizzazioni )) immobiliari allegato al bilancio di 
previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione del (( piano delle alienazioni e valorizzazioni )) costituisce 
variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa 
a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali 
atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle 
regioni. (( La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve essere 
effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni 
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero 
nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei 
volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente )).
3. (( Gli elenchi di cui al comma 1 )) , da pubblicare mediante le forme 
previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativodella proprieta', 
in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti 
dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione 
del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' 
di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene (( negli elenchi di cui al comma 1)) , e' 
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi 
gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 
n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per 
la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi (( 
negli elenchi di cui al comma 1)). In tal caso, la procedura prevista al comma 2 
(( dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) si applica 
solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente 
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 (( 
dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) sono predisposti 
dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti (( di cui al comma 1 )) possono in ogni caso individuare forme di 
valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia 
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti (( negli elenchi di cui al comma 
1 )) possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni 
di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le 
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli 
immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1)) , si applicano le 
disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, 
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2643 e 2644 del codice civile:
«Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si devono rendere pubblici col 
mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di 
usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e 
dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri 
precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di 
uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la 
proprieta' di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il 
caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle 
ipoteche a favore del terzo;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove 
anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di 
fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il 
godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la 
durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal 
numero;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei 
numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione 
di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.». «Art. 2644 (Effetti della 
trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto 
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili 
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli 
atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto 
alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, 
quantunque l'acquisto risalga a data.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 
351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento 
immobiliare): «Art. 3-bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei 
beni immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili di 
proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi 
o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta 
anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite 
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di 
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o 
attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute 
nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una o piu' 
conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre 
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al 
presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' 
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per 
cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e 
riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario all'atto del 
rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con 
procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al 
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque 
non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni 
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia 
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o 
di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un 
indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalita' di valorizzazione e utilizzazione a fini 
economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere 
affidati a terzi ai sensi dell'art. 143 del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, in quanto compatibile.».
- Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del gia' citato 
decreto-legge n. 351/2001: «18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono 
esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla 
regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al 
comma 1 puo' essere disposta in favore delle societa' beneficiarie del 
trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei 
canoni di affitto o locazione.».
«19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono 
esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti 
relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e 
fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero 
dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle 
societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i 
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi 
alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla 
meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione 
di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi 
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono 
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, 
provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di 
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 
dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano 
state gia' eseguite.».
 
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Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
 
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Avvertenza; Si omette la riproposizione dell'Allegato A (disposizioni abrogate 
ex art. 24), perche' riformulatodalla legge di conversione e dell'Elenco 1 
(previsto dall'art. 60, comma 1 del decreto-legge), in quanto integralmente 
sostituito. Entrambi sono riportati, rispettivamente, alle pagine 94 e 318 di 
questo stesso supplemento ordinario.