Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili
oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Art. 2
Altre disposizioni in materia di IMU
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (( Per
il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.))
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.»;
b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono
sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti
in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti:
«di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal periodo di imposta 2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
sono equiparate all'abitazione principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di
cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.)) A decorrere dal 1°
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU
concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali
A/1, A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si
applica a decorrere dal 1° luglio.))
((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il
soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la
presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale
propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto
per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai
quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie
per l'applicazione del presente comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve
intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi
dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti
previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal
quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.))
((Art. 2-bis
Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione
fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le
unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in
comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al
primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun
comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione
di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del
beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il
ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante
dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo,
nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.))
omissis
Art. 4
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole «e' ridotta al 19 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «e' ridotta al 15 per cento».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013.
omissis
Art. 6
Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto
stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle banche italiane e alle
succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie((,)) operanti in
Italia e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria((,)) provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione
di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su
immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale((,
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad
interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con
priorita' per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno
un soggetto disabile e per le famiglie numerose)). A tal fine le predette banche
possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita
con-venzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ((l'Associazione))
Bancaria Italiana. ((Nella suddetta convenzione sono altresi' definite le
modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle
banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.)) Ai
finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette
finalita', si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»((;))
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente: «8-ter. Fermo restando quanto
previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da
ipoteca su immobili residenziali.».
2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima
casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, e'
incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ((la cui
destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose)).
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A
decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi' consentito anche ai
giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro
atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si
applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al
precedente periodo. La dotazione
del Fondo e' incrementata di ((10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2014
e 2015.».
4. Al Fondo ((nazionale per il sostegno all'accesso)) alle abitazioni in
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ((recante))
«Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo», e' assegnata una dotazione di ((50 milioni di euro)) per ciascuno
degli anni 2014 e 2015.
5. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo
possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa ((che abbiano
avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative)) per l'erogazione di
contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al
Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. ((Con il medesimo decreto sono stabiliti i
criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono
le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.
Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni
che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano
percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del
Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.))
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
omissis
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.