Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi. 
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))  A norma 
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le 
modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione. 
Art. 1 
Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili 
oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 
 
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Art. 2 
Altre disposizioni in materia di IMU 
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale 
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (( Per 
il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.))
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 
2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.»; 
b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono 
sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti 
in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616». 
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: 
«di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a 
decorrere dal periodo di imposta 2014. 
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
sono equiparate all'abitazione principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di 
cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.)) A decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008. 
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU 
concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico 
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' 
immobiliare, ((purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali 
A/1, A/8 o A/9, che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si 
applica a decorrere dal 1° luglio.)) 
((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il 
soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la 
presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale 
propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto 
per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il 
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai 
quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie 
per l'applicazione del presente comma. 
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve 
intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi 
dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e 
l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti 
previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal 
quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.)) 
 ((Art. 2-bis 
Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti 
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione 
fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 
rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare 
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le 
unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in 
comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al 
primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun 
comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione 
di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del 
beneficio. 
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il 
ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante 
dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, 
nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, 
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da 
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto.)) 
omissis
 Art. 4 
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, le parole «e' ridotta al 19 per cento» sono sostituite dalle 
seguenti: «e' ridotta al 15 per cento». 
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 
in corso al 31 dicembre 2013. 
omissis
Art. 6 
Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare 
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto 
stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, 
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle banche italiane e alle 
succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie((,)) operanti in 
Italia e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria((,)) provvista 
attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione 
di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su 
immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale((, 
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad 
interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con 
priorita' per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno 
un soggetto disabile e per le famiglie numerose)). A tal fine le predette banche 
possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita 
con-venzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ((l'Associazione)) 
Bancaria Italiana. ((Nella suddetta convenzione sono altresi' definite le 
modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle 
banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.)) Ai 
finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette 
finalita', si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»((;)) 
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente: «8-ter. Fermo restando quanto 
previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' 
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di 
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi 
della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di 
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da 
ipoteca su immobili residenziali.». 
2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima 
casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, e' 
incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ((la cui 
destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose)).
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come 
modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto 
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari 
monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A 
decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi' consentito anche ai 
giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro 
atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si 
applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al 
precedente periodo. La dotazione
del Fondo e' incrementata di ((10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2014 
e 2015.». 
4. Al Fondo ((nazionale per il sostegno all'accesso)) alle abitazioni in 
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ((recante)) 
«Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo», e' assegnata una dotazione di ((50 milioni di euro)) per ciascuno 
degli anni 2014 e 2015. 
5. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un 
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo 
possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa ((che abbiano 
avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative)) per l'erogazione di 
contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al 
Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano. ((Con il medesimo decreto sono stabiliti i 
criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono 
le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. 
Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni 
che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano 
percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche 
attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del 
Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza 
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.)) 
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, 
n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le 
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». 
omissis
Art. 16 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.