Omissis
Art. 2 
Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio  
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un 
consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di 
previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 
23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, 
nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il 
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate 
le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con 
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 
196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono 
indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i 
corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto 
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta 
la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a 
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di 
spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente 
decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle 
universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al 
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. 
Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa 
dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi 
costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo 
periodo.
(( Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso 
in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, 
per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con 
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle 
missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare 
delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino 
alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato. )) 
omissis
Art. 6 
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi  
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la 
partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al 
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali 
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta 
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle 
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per 
legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione 
di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 (( del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla 
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle 
perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, 
nella ZonaBdell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri 
Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza 
globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla 
Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. )) 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la 
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che 
comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la 
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa 
vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare 
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal 
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli 
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti 
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono 
ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche 
finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 
per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La 
disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti 
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto 
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', (( enti e fondazioni 
di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del 
servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge 
finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle 
ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici 
individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta 
del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. )) 
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 
2005 n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita', i compensi, i 
gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi 
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, 
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti 
alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al 
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del 
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui 
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari 
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento 
retributivo di servizio. 
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di rilascio 
dell'autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista dal presente comma 
l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza 
del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti 
direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate 
al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non 
dirigenziale. ». 
La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in 
corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, 
anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di 
diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di 
assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di 
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei 
revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque 
e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono 
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i 
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente 
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente 
comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di 
organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina 
responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e 
degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali 
nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 
6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
nonche' nelle societa' possedute (( direttamente o indirettamente )) in misura 
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle 
amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all'articolo 2389, primo comma, 
del codice civile, )) dei componenti (( degli organi )) di amministrazione e (( 
di quelli di controllo )) e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al 
primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del 
collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' quotate (( 
e alle loro controllate. )) 
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a 
decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, 
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici 
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' 
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli 
organismi equiparati (( nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai 
processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, )) 
non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. (( Le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie 
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle 
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
)) 
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non 
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' 
e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la 
produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche 
Amministrazioni, a decorrere dal 1o luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di 
giornate e feste celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri 
eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, 
nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata 
alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi 
alla pubblicazione, sul sito (( internet )) istituzionale, di messaggi e 
discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalita', di 
video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito (( internet )) 
istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare 
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita', si devono 
svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non 
ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a 
qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il 
rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le 
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita' 
indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si 
applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, 
nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli 
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli incontri 
istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, 
(( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle 
istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. )) 
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non 
possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le 
spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita' previste dall'articolo 14 del 
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2007, n. 127. 
11. Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si 
conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per 
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo 
dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione 
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che 
esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione 
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo 
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della 
spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', 
nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione sottoposta al 
controllo del collegio sindacale. 
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non 
possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle 
missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, )) delle missioni delle 
forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' 
di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili 
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi 
internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari 
alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento 
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in 
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma 
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il 
limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi 
eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo 
di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di 
controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si 
applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le 
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, 
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta 
disposizione non si applica alle missioni (( internazionali )) di pace (( e a 
quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. )) 
Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti 
il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 
della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e 
relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale 
contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto 
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive. 
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
incluse le autorita' indipendenti, per attivita' (( esclusivamente )) di 
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente 
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i 
contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo 
periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano 
responsabilita' erariale. La disposizione di cui al presente comma non si 
applica all'attivita' di formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco )) e dalle Forze di Polizia tramite i propri 
organismi di formazione. 
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
della legge 31 dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita' indipendenti, 
non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto 
limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto 
di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica 
alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i 
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, 
sono aggiunti i seguenti periodi: « Il corrispettivo previsto dal presente comma 
e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ». 
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il 
Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito 
con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 
ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo 
l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' 
del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta 
tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 
dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 
200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in 
settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi 
incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in 
liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e' trasferito 
alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, 
sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della situazione 
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del 
Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 
Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della 
societa' trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio 
dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir 
ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La societa' trasferitaria 
subentra nei processi attivi e passivi nei quali e' parte il Comitato per 
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia 
luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 
90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione 
economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, 
una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio 
trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla 
societa' trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze 
e i componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto dal Ministero 
dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di 
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio 
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del 
compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per 
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione 
costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e' 
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con 
decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della 
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina 
l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico 
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo 
pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze (( ed e' versato all'entrata del bilancio dello 
Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato )) e la 
residua quota del 30% e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione 
del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle 
societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio 
Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Societa' Iniziative e Sviluppo di 
Attivita' Industr iali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro 
funzioni e la funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla 
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 
33 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da 
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario 
comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa' 
pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di 
economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto 
dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti 
straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle 
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi 
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve 
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al primo 
periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi 
allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di 
servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza 
pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della amministrazione 
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri 
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono 
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle 
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, 
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento 
della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei 
trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a 
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per essere 
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che 
hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 
2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente 
alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per l'attuazione del 
presente comma. (( Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due 
rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro 
nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli 
regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 
febbraio 2005, n. 11. )) 
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, 
con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate 
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria 
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di 
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di 
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del 
Servizio sanitario nazionale. 
(( 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli 
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede 
contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di 
programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano 
di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con 
l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza 
militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, 
del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione 
di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per 
l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, 
anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in 
mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, 
del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del 
canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono 
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere 
riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. 
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini 
e modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita' 
del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve 
avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di 
sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, 
esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i 
limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i 
quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati. 
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla 
legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente 
articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche' alle 
disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato 
amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio 
dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi 
ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni 
caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente 
articolo, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 
54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e 
all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie 
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie 
peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito fissati 
annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai 
sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 
2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e 
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo 
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi 
eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, 
comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo 
indeterminato delle singole Agenzie. 
21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 545, la parola: « immediatamente » e' soppressa. )) 
omissis
Art. 8 
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche  
1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a 
decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore 
dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del 
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, 
comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione 
centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si 
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del 
paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. (( 81 )), concernente la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, e' 
compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della 
qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate 
disposizioni. 
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto 
dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 
e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, 
gli enti locali, nonche' gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed 
ospedaliere, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure 
analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed 
altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalita', gli 
obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 
15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, 
periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione 
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli 
immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia 
del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa 
dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato 
dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in 
Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto - legge 28 aprile 2009, 
n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti 
risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili 
adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo 
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di 
razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime apposito 
parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in 
essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di 
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le 
modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali 
di finanza pubblica. 
5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e 
delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di 
riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della 
rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle 
Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonche' dei dati relativi al 
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip 
S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potra' prendere in 
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di 
Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 
196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al 
Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa 
per consumi intermedi conformemente agli schemi nonche' alle modalita' di 
trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da emanarsi entro (( sessanta )) giorni (( dalla data di entrata in 
vigore )) del presente decreto.
Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di 
razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per 
cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 
2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui 
all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni (( 
dalla )) legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al 
Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni 
al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o 
comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento 
degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto 
degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione 
inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 
2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che 
la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge (( 13 )) novembre 2009, 
n. 172, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti 
previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la 
razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli 
logistici integrati, riconoscendo (( al predetto )) Ministero canoni e oneri 
agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo 
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei 
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. 
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali 
vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di 
occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore (( del )) presente 
(( decreto )). 
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno 
natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi 
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi 
investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o 
totale, di immobili di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di unita' 
immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono 
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei 
poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello 
Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti 
nonche' i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi 
di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2007, n. 247. 
9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il 
sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza 
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo (( 2001 )), n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un 
censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli 
immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' 
effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministero )) dell'economia e 
delle finanze. 
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo 
politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e' inserita la 
seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni 
Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane 
nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo 
per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali 
di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si 
applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento e non ancora riassegnati. 
(( 11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del comparto 
sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, 
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' 
istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno 
degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il 
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri 
competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri 
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della 
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e 
forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante 
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei 
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. )) 
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 
165 del 2001 (( e dei datori di lavoro del settore privato )) il termine di 
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress 
lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 (( e quello di cui 
all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' 
differito di dodici mesi. )) 
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito 
con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. « 2009 e 2010 », sono sostituite 
dalle seguenti: « 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 »; le parole: « dall'anno 2011 » 
sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2014 »; le parole: « all'anno 2010 » 
sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2013 ». 
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse 
modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore 
scolastico. (( La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' 
stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
)) 
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici 
e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' 
le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti 
dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono 
subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica 
da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del (( Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali. 
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto 
previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. ))
omissis
Art. 19 
Aggiornamento del catasto  
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'«Anagrafe 
Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo 
quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
(( attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli 
articoli 2 e 3 del proprio statuto. )) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, 
ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso 
l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto 
titolare di diritti reali. 
2. L'accesso (( gratuito )) all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai 
Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate (( entro e 
non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 )) con uno o piu' 
decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
(( 2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la 
piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle banche dati con 
l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di 
contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualita' dei dati, secondo 
le specifiche tecniche e le modalita' operative stabilite con i medesimi 
decreti. )) 
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia 
e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata 
ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti, 
nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con 
il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio 
della predetta attestazione. 
4. (( Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, )) la consultazione delle banche 
dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, 
nonche' dei dati di superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione 
ordinaria, e' garantita, (( a titolo gratuito, )) ai Comuni su tutto il 
territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, 
attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di 
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
5. (( Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di 
aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, )) le funzioni 
catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di 
aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di 
un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, (( e in attuazione dei 
principi di flessibilita', gradualita', adeguatezza, stabilito con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta )) del Ministro dell'economia 
e delle finanze e previa intesa (( presso )) la Conferenza Stato-citta' ed 
autonomie locali, (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. )) Le suddette regole tecnico-giuridiche 
costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei 
territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le 
attivita' connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del 
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
(( 5-bis. Per assicurare l'unitarieta' del sistema informativo catastale 
nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed interoperabilita' 
applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche 
e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, 
anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le 
specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto  del 
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' 
ed autonomie locali. 
5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' costituito, 
senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle 
modalita' di attuazione e la qualita' dei servizi assicurati dai comuni e 
dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente 
articolo. L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro 
dell'economia e delle finanze che puo' proporre al Consiglio dei Ministri 
modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento. )) 
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del 
Territorio le funzioni in materia di:  a) individuazione di metodologie per 
l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di 
mappe e cartografie catastali; 
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di 
aggiornamento degli atti; 
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di 
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il 
Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo 
per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico 
di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il 
Modello unico digitale per l'edilizia (( sulla base di regole tecniche uniformi 
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa 
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; )) 
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, 
nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto 
di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato 
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni 
previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286, e successive modificazioni. 
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non 
risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal 
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con 
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 
1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla 
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento 
catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli 
atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni 
di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, 
attraverso il Portale per i Comuni. 
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali 
sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una 
variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono 
tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa 
dichiarazione di aggiornamento catastale. (( Restano salve le procedure previste 
dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le 
attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i 
fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il 
riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, individuati ai sensi 
dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di 
accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro 
porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili 
o servibili all'uso cui sono destinati. )) 
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai 
sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine 
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in 
catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' 
al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, (( con 
oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del 
direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, )) 
di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla 
base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia 
del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi 
rappresentativi delle categorie professionali. 
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai 
sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine 
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di 
competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia 
del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi 
rappresentativi delle categorie professionali. 
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di 
nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da 
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un 
monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i 
Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal 
caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 
36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli 
immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto 
articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della 
rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano (( salve le procedure previste 
dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano 
altresi' fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia 
e l'applicabilita' delle relative sanzioni. )) 
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attivita' 
istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni 
e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente 
comma: 
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad 
oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di 
diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali 
di garanzia, )) devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di 
nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie 
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della 
conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla 
base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione 
puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un 
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) 
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari 
catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri 
immobiliari.». 
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione 
o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative 
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche 
l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto 
rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la 
sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131. 
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° 
luglio 2010. (( Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei 
territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le 
province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo 
stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con 
l'ordinamento tavolare. 
16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, 
in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto attiene alla alienazione degli 
immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560». )) 
omissis
Art. 25 
Contrasto di interessi  
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano 
una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito 
dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei 
pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di 
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono 
versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
(( 1997 )), n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 
sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione 
degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle 
ritenute operate. 
omissis
Art. 32 
Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi  
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente: 
«j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante 
una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la 
finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di 
investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di 
partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia 
dai medesimi;»; 
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche' da ogni altro patrimonio 
gestito dalla medesima societa'», sono inserite le seguenti: «; delle 
obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde 
esclusivamente con il proprio patrimonio.»; 
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all'esperienza 
professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non 
si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 
39, comma 3.». 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione 
del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 
3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni 
d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) 
del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, 
lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni 
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di gestione 
del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui 
redditi, un ammontare pari all' 5 per cento (( del valore netto )) del fondo (( 
risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. )) L'imposta e' versata 
dalla societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 
31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la 
prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013. 
5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere 
di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data 
di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune 
d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso 
l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per 
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. (( La liquidazione deve essere 
conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° 
gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la societa' di gestione 
del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 
dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta e' versata dalla societa' di 
gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun 
anno di durata della liquidazione. 
5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
2001, n. 410, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'ammontare 
assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di 
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a concorrenza dei 
valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per 
l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali  minusvalenze realizzate 
non sono fiscalmente rilevanti.  5-ter. Gli atti di liquidazione del 
patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie 
e catastali. 
5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui 
al comma 5 si applica l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui 
al periodo precedente e' subordinata alla preventiva approvazione da parte del 
Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in societa' di 
pluralita' di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5, 
si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano 
compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra 
gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della 
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto 
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4, della tariffa allegata 
al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote 
effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini 
dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita' propria 
del soggetto passivo. )) 
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento 
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo 
IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, (( e' 
sostituito dai seguenti:  «3. La ritenuta non si applica sui proventi 
percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio 
esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli percepiti da enti od organismi 
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve 
ufficiali dello Stato. 
3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati 
con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul 
reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla 
convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono: 
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei 
proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la 
sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del 
regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura 
dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo 
beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza 
nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti 
fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione». 
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti 
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che 
riferiti a periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 
dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi 
fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data. ))
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 
30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite 
le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5. 
Omissis
Art. 39 
Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei 
soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009  
1. Nei confronti (( delle persone fisiche )) di cui all'articolo 1, comma 1, 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 
3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, (( nonche' nei 
confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche )) con volume d'affari non 
superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli 
adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20 
dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. (( Le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di 
assicurazione. ))  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano 
con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di 
impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi 
indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa 
ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui 
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' 
prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' 
versato. 
(( 3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei 
contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di 
sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti 
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta 
sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le 
modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 
30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, 
e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 
dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e 
oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi 
dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono 
effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per 
effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 
3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, 
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di gennaio 2011. 
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 
617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate 
derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, 
affluite alla contabilita' speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2009, n. 102. )) 
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de 
L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione 
alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione 
emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano 
le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010». 
(( 4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: 
«con una dotazione di 45 milioni di euro» fino alla fine del comma sono 
sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro che 
costituisce tetto massimo di spesa». 
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente 
articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui 
all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, 
compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica 
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e 
per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori 
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del 
presente decreto. 
4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, e' 
inserito il seguente: 
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti 
completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine 
economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione 
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla definizione dei 
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del 
Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre 
nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di 
esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unita' locali 
nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto 
limite di spesa». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si 
provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle 
maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 
38. )) 
Omissis
Art. 49 
Disposizioni in materia di conferenza di servizi  
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' 
indire»; 
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei 
casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere 
direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della 
riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la 
richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio 
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e 
per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, (( o altre autorita' competenti )) 
concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, 
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano 
atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per 
i beni e le attivita' culturali.»; 
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attivita' 
sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, 
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a 
tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42.»; 
(( b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto 
dal comma 4-bis» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare 
il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei 
provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi 
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e 
capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le 
attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri 
economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto 
committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze»;
)) 
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui 
l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto 
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e 
prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 
10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, 
senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, 
statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152.»; 
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della 
conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, 
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il 
consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto 
legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le 
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni 
prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di 
conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare 
ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla 
conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della 
determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini 
della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai 
fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto 
del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del 
termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»; 
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l'assenso 
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e 
della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela 
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui 
rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso 
definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.»; 
f) il comma 9 e' soppresso. 
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono 
inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o 
alla tutela della salute e della pubblica incolumita'»; 
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: 
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della 
Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di 
preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo 
quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse 
statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione 
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la 
questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e 
dell'articolo 120 della  Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione 
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro 
sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province 
autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una 
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la 
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra 
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. 
Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del 
Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' 
espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di 
propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio 
potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle 
Province autonome interessate». 
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la 
parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,». 
(( 4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal 
seguente: 
«ART. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia).
- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso 
o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi 
o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o 
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di 
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o 
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, 
e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei 
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli 
atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla 
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, 
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi 
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche 
derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La 
segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' 
personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle 
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di 
conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei 
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono 
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di 
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione 
di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche 
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni 
e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche 
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della 
presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e 
dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, 
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i 
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non 
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere 
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, 
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, 
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al 
comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni 
tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo 
del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del 
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, 
per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato 
accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante 
conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente 
carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 
1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa 
all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da 
qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di 
assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste 
dall'articolo 20. 
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni 
o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', 
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui 
al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni». 
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce 
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai 
sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione 
certificata di inizio attivita'» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle 
di «dichiarazione di inizio attivita'» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come 
parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis 
sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' 
recata da ogni normativa statale e regionale. 
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la 
competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione 
degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei 
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione 
normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le 
associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti 
amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti 
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 
20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla 
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenza di 
tutela degli interessi pubblici coinvolti; 
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, 
attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti 
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli 
interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle 
attivita' esercitate; 
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle 
asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' 
da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133; 
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo 
la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell'amministrazione digitale; 
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso 
di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale 
certificazione; 
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla 
tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della 
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata 
in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, 
regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo 
di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. ))