Articolo unico
Le disposizioni degli artt. 231 e 232 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffč, alle osterie.
Con decreto reale sarą provveduto alla revisione del regolamento approvato con R.D. 24 maggio 1925, n. 1102.