Legge 16 giugno 1939, n. 1112

Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi

 

Articolo unico

Le disposizioni degli artt. 231 e 232 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffč, alle osterie.

Con decreto reale sarą provveduto alla revisione del regolamento approvato con R.D. 24 maggio 1925, n. 1102.

HOME