Legge 23 maggio 2014, n. 80

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015

omissis

Art. 8
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

omissis

comma 10-bis

(( 10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita' 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, puo' disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))

omissis

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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