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Art. 8
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
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comma 10-bis
(( 10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita' 2015, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e
dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al
centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a
casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il
competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della
determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali
derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))
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Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.