Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle 
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte 
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri 
corsivi. 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Art. 1 
Proroghe non onerose di termini in scadenza 
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei 
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data 
anteriore al 15 marzo 2011. 
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta 
l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di 
cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori 
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata. 
(( 2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere 
della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, 
comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e 
delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere 
finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni 
dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati. 
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 
51, e successive modificazioni, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » 
sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ». 
2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: « il cui mandato e' scaduto 31 dicembre 2009 » sono sostituite 
dalle seguenti: « il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010 »; 
b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite 
dalle seguenti: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 »; 
c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: 
« a far data dal 1° gennaio 2011 »; 
d) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: 
« non oltre il 31 dicembre 2011 ». 
2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al 
presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 31 marzo 
2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La  disposizione di cui al presente 
comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, 
comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, 
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 
195, per i quali resta ferma la previsione di cui al  comma 2 del presente 
articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato 
articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del 
presente decreto. 
2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla « FONTE NORMATIVA.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 », di cui alla tabella 1, si 
intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime 
disposizioni. 
2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si 
interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il 
concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono 
inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza 
dei termini previsti nel concordato. )) 
Art. 2 
Proroghe onerose di termini 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a4-undecies, del 
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del 
contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano 
anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al 
predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 
2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione 
della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di 
euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota (( fino a 100 milioni di 
euro )) e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e 
assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, 
concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto 
all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le 
stesse finalita'. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
(( 1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una parte 
dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per 
cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative 
all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117». 
1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei 
trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 
2010, n. 85, l'autorita' competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai 
terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi 
costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del 
codice della navigazione. 
 1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e 
alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 
2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga 
di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalita' e le procedure di 
richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del 
certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di 
esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle 
cognizioni. Sono altresi' disciplinate la validita' di tale autorizzazione e le 
modalita' dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita' 
alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto 
applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello 
stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la prova pratica di guida 
non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del 
rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con 
esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che 
nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta 
soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresi' le disposizioni di cui 
all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il 
conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la 
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi 
dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
e successive modificazioni. 
1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 
2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonche' le disposizioni di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le 
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che 
cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, 
all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Con decreto 
del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le 
modalita' di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle 
strutture autorizzate  all'applicazione delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata 
che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al Centro 
nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione 
del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 
96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i «requisiti minimi 
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi 
trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di 
verifica», sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e 
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo stesso Accordo, il 
Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: 
a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, 
affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti 
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto 
dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalita' per 
la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte 
dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento 
fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni; 
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal 
citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire entro il 31 
dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco 
assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma 
raccolto sul territorio nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la 
lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanita' assicura il 
relativo controllo di stato. 
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' 
disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, 
n. 461, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, 
relativo al versamento dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi 
alluvionali verificatisi nel Veneto, e' differito alla data del 30 giugno 2011. 
Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro 
per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
(( 2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere 
finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le 
disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 
26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di 
gestione dei rifiuti puo' essere assicurata, anche in assenza di una 
dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti 
disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo 
fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti 
territoriali, con le seguenti modalita': 
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui 
all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto 
dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta 
raddoppiato rispetto a quello ivi previsto; 
b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale 
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e 
b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente 
importo della predetta addizionale; 
c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale 
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), 
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo 
della predetta addizionale. 
2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei 
trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 26, ferma la facolta' prevista dal comma 2-bis, lettera b), del 
presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di 
una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione 
dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 
1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota 
indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti 
ridotti, incrementato fino al 10 per cento. 
2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 
5-ter sono inseriti i seguenti: 
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente 
della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita' finanziarie 
sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la 
copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare 
aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di 
aliquote attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura 
dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 
21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, 
ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano 
sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater 
di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo 
nazionale di protezione civile.
Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in 
pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota 
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota 
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo 
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e 
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura 
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da 
determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di 
riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche 
per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i 
versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. 
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 
976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' 
intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di 
emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite 
al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 
della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non 
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate 
le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione 
delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la 
determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai 
procedimenti in corso». 
2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a)all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le 
ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere 
finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
b) all'articolo 5, comma 5-bis: 
1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle 
seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei 
conti»; 
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la 
trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente 
comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali». 
2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la 
lettera c), e' inserita la seguente: 
«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;». 
2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo 
il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il 
termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali 
richieste istruttorie, e' ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso 
l'organo emanante ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli 
provvisoriamente efficaci». 
2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in 
qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali 
per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di 
particolari attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita' di cui 
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti 
sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione 
regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli 
adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali 
trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la realizzazione di opere 
infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara 
per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o 
dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei 
finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel 
limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalita':
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali che hanno attivato 
investimenti con contratti gia' sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla 
data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 
1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i cui porti sono interessati 
da prevalente attivita' di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 25; 
c) per le disponibilita' residuali alle Autorita' portuali che presentano 
progetti cantierabili. 
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresi' 
all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo 
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, 
dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere 
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con 
successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 
si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del 
comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita' portuali, secondo criteri di 
priorita' individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio 
dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando 
di gara, il finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad altri 
interventi con le medesime modalita' dei finanziamenti revocati ai sensi del 
comma 2-novies. 
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante 
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, 
con i decreti di cui al comma 2-decies e' disposta la cessione della parte di 
finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra 
Autorita' portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza 
quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del 
finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve 
comportare oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 
8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano 
ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per il finanziamento di 
opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di 
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 
426. 
2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, 
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un 
contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza 
degli ospedali italiani nel mondo.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220. 
2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 
milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede 
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui 
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive 
iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite 
modalita' attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere 
misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto 
limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante 
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, 
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le 
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».
2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 
3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' differito al 31 dicembre 2011. Entro 
tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
all'adozione del regolamento di riordino o disoppressione, previa liquidazione, 
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la 
responsabilita' dello Stato e' limitata all'attivo in conformita' alle norme 
sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro 
per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilita' di 
bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e 
indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si 
provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in 
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del 
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2008, n. 189. 
3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 
31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai 
sensi del presente comma e' disciplinata con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi 
di finanza pubblica. 
3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessita' di tutela 
ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le 
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, 
si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi 
trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede 
alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario. 
3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei 
limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, 
n. 93, allo scopo appostate. 
3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le 
modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 
2011 con le modalita' e i termini stabiliti»; 
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le 
modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 
2011 con le modalita' e i termini stabiliti». 
3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il 
comma 4-ter.1, e' inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al termine di 
scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle 
conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici 
del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle 
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi 
aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario 
straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del 
termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o 
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri 
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel 
limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle 
risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77». 
3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per 
gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per 
ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari 
o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di 
lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa 
complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale 
fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle 
condizioni prescritte dal patto di stabilita' interno, fatto comunque salvo il 
limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa 
corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di 
stabilita' interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e 
indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si 
provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli 
anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita' nelle aree 
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi 
dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella 
dell'Aquila, e' differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del 
termine di operativita' dei rispettivi organi. 
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle 
zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, 
di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui 
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, 
provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse 
nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli 
interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente 
attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne 
la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente 
comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per 
l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle 
risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di 
impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto 
abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima 
generale di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 
ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a 
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 
24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui 
all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' le 
tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 
dicembre 2010. 
3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il giorno 6 aprile, la 
Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha 
colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonche' degli altri 
eventi sismici e delle calamita' naturali che hanno colpito l'Italia. Tale 
giornata non costituisce festivita' ai fini lavorativi. 
4. Adecorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cuiall'articolo 1, commi 
da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive 
modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. 
4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, 
commi 325, 327 e 335, della medesima legge. 
4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e' istituito, 
per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle 
delle comunita' ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello 
spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con 
decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del 
presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del 
contributo speciale. 
4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite 
di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013: 
a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalita' e nell'ambito 
delle risorse indicate all'articolo 3; 
b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per 
ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori 
entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale 
maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa e' riassegnato allo stato 
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere 
destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di 
contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano 
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome 
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche 
per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite 
di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui 
all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta 
in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, 
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 
4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire 
l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei 
predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri 
vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 
31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di 
investimento inserite nei piani. 
4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si 
applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata 
corrispondente a tre mandati consecutivi. 
4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, 
commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalita' di 
cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per 
l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al 
digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede 
nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la  banda larga 
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE 
in data 11 gennaio 2011. 
4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della 
scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di 
permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non 
rinnovabili. La durata del servizio all'estero non puo' quindi essere superiore 
ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica 
conseguentemente al personale che abbia gia' prestato un servizio all'estero per 
un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono 
sospese le procedure di mobilita' estero per estero relative al predetto 
personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni 
scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le 
procedure di mobilita' del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono 
altresi' assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente 
disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 
31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione 
all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio 
scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. 
4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai 
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, e' 
concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di 
garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le 
modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro 
temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso 
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011. 
4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) al comma 14 la parola: « 6, » e' soppressa; 
b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente 
le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle 
sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo' 
essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita' competente ai fini 
della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici 
provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica 
del rispetto delle sanzioni stesse». 
4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della 
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei 
premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto 
terzi, e' fissato al 16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle 
risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli 
interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ripartita tra 
i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni 
interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore 
dell'autotrasporto con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo 
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 
286, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
«3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di 
movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 ». 
4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, 
comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la 
sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di 
interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico 
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia Spa. Nelle 
more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero 
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia le 
somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello 
Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti 
per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria. 
4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente 
all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi 
alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 
800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220. 
4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: «31 dicembre 
2010» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla 
frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali 
sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei 
limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225». 
4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il Commissario 
straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo 
dell'autonomia scolastica (ANSAS). 
4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte 
le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' 
riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e 
della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino 
l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, 
da effettuare periodicamente,  secondo modalita' e protocolli standard 
definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella 
gia' prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico 
della finanza pubblica. 
4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuato il 
sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola: 
a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, 
con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di 
formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca 
didattica; 
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e 
formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli 
apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle 
indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali 
periodiche sugli standard nazionali; 
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le 
scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150. )) 
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti 
impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di 
imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si 
provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo 
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della 
deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I 
soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il 
periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che 
si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al 
primo periodo. 
(( 5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 
e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' differito al 30 aprile 2011. 
Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione 
della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di 
attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei 
comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data notizia 
con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet 
dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici provinciali ed i comuni 
interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del 
ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga 
alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella 
successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita 
catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in 
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a 
dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e 
locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla 
rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo 
conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si 
applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi 
dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 
2011. 
5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: 
«entro sei mesi»; 
b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: 
«entro nove mesi». 
5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il 
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni 
commerciali». 
5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, dopo l'ottava voce e' inserita la seguente: «Enti soppressi: Banco 
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni 
commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e 
attribuzioni: CCIAA Brescia». 
5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo 
con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo 
utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle 
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale 
sottoscrizione dell'accordo». 
5-septies. Le societa' di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del 
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei 
requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali 27 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011. 
5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle attivita' 
residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 
2014. 
5-novies. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della pesca 
e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 
maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 3 agosto
2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 
ottobre 2007, e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita 
la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il 
Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato «Programma 
nazionale», contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale 
indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e 
competitivita' delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 
della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria. 
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli 
imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai 
singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle 
iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 
2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della 
pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza 
diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le 
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale 
di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti 
da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti 
ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal 
Programma nazionale. 
5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e 
dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione 
consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresi' 
un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 
5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi 
da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 
5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 
82, e successive modificazioni, e' prorogata ogni tre anni, senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalita' previste dallo 
stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85. )) 
6. Per garantire l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione nei 
compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure 
nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il 
Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a 
rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di 
cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del 
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
(( 6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 e' 
abrogato. 
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche' per gli anni 2012 e 2013, le risorse di 
cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 
2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 
2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno 
e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, 
quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di euro per 
l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante 
corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e 
successive modificazioni, le parole: « si applicano alle promozioni da conferire 
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: 
« si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 
dicembre 2015 ». 
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto 
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del 
medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di 
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di 
Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015. 
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, 
del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste 
estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 16  agosto 1999, n. 455, e il 
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di 
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono 
unificati nel « Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di 
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura », costituito presso il 
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi 
termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e 
subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del 
Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, 
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della 
legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 
dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato 
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e 
coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. 
6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 
42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di servizio nella 
qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno due anni di servizio 
nella qualifica »; 
b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della predetta 
anzianita' di servizio nella qualifica rivestita » sono sostituite dalle 
seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella 
qualifica rivestita ». 
6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso 
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' dalla nomina dei 
dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un 
incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica 
sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti. 
6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita' delle nuove prefetture di 
Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il 
conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti e' differito fino al 
quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. Conseguentemente, e' ridotta da 9 a 6 
l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed e' 
incrementata di tre unita' la dotazione organica della qualifica di prefetto di 
cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita' 
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa 
riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di 
polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di 
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga 
fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della 
pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli 
uffici consolari, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive 
modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei 
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la 
sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 
6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo 
delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori unita' riservate agli 
esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma. 
6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui 
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 
6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia 
della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica 
sicurezza per lo svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione 
degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite 
dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale 
di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, 
n. 187, convertito, con modificazioni, dalla  legge 17 dicembre 2010, n. 
217. 
6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' 
dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e 
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilita' 
finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza 
pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita' 
di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle 
relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso 
il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, 
anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di 
polizia. 
6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed e' 
prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' 
superare complessivamente i sei anni.
Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, 
nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.
6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 
6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 11, 
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, nonche' attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 
555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere 
efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 
6-decies a 6-terdecies del presente articolo. 
6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: « al Servizio centrale antidroga » sono sostituite 
dalle seguenti: « alla Direzione centrale per i servizi antidroga » e dopo le 
parole: « in qualita' di esperti » sono inserite le seguenti: « per la sicurezza 
»; 
b) al comma 2, le parole: « riservata agli esperti del Servizio centrale 
antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « riservata agli esperti per la 
sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»; 
c) al comma 3, le parole: « il Servizio centrale antidroga » sono sostituite 
dalle seguenti: « la Direzione centrale per i servizi antidroga»; 
d) al comma 4, le parole: « del Servizio centrale antidroga » sono sostituite 
dalle seguenti: « della Direzione centrale per i servizi antidroga ». )) 
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono 
inseriti i seguenti: 
« 196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione 
immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando 
quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del (( 
codice dell'ordinamento militare di cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica. Nell'ambito di tale procedura e' considerata urgente l'alienazione 
degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 
dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra 
il Ministero della difesa e il comunedi Roma, assicurando in ogni caso la 
congruita' del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale 
fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del 
demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano 
applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute 
nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi 
derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, 
unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero 
territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati 
alla contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a 
concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu' gli 
interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di 
cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le 
attivita' di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli 
eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento 
dei titoli di Stato.
Con provvedimenti predisposti dal (( Commissario straordinario del Governo )) 
del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del 
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di 
elevata professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel 
settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano 
di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie 
rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del 
debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con 
effetti a decorrere (( dal 29 dicembre 2010. ))  196-ter. Agli oneri 
derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al 
bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse 
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di 
imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - 
Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata 
all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai 
sensi del medesimo comma 196. ». 
8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, e' sostituito dal seguente: « L'anticipazione e' accreditata sulla 
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, 
per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a 
carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. ». 
9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: « 13-bis. Per l'attuazione del 
piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 
42, (( il Commissario straordinario del Governo )) e' autorizzato a stipulare il 
contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, 
per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica 
l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il 
Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del 
debito e ne da' immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di rientro di cui 
al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarita' del debito in 
capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della 
gestionecommissariale, il Commissario straordinario del Governo e' altresi' 
autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di 
ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a 
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione 
del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti 
gia' effettuati. »; 
b) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: 
« 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del (( testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al )) decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione 
commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a 
carico del fondo di cui (( al comma 14 del presente articolo )). Le predette 
spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di 
euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in 
misura non superiore (( al costo complessivo annuo del personale 
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe 
funzioni transattive, )) il compenso annuo per il Commissario straordinario. (( 
I subcommissari percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo, non 
superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa 
vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un 
comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento  di cui 
al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.
Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte fino 
al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento )). Le risorse destinabili per 
nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del 
trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione 
commissariale ha comunque termine, allorche' (( risultino )) esaurite le 
attivita' di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attivita' 
meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma 
Capitale. »; 
c) al comma 14-quater, il quarto periodo e' sostituito (( dai seguenti )) : « Le 
entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle 
misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono 
versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 
31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del 
bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo 
stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 
206 del (( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »; 
d) al comma 15, il primo periodo e' soppresso; 
e) al comma 17, le parole « L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito 
a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e 
delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario straordinario 
del Governo puo' estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma 
Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della 
verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze »; l'ultimo periodo, in fine, e' 
soppresso. 
(( 9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 
156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a 
carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da 
privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun 
consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza 
». 
9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso 
che per le citta' metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come 
individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e 
successive modificazioni. 
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: « In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i  
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici 
economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere 
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il 
rispettivo presidente ». Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 
settembre 2010, n. 156, e' abrogato. )) 
10. (( All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui 
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e' sostituita dalla 
seguente: )) 
« d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono 
destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze 
della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con 
particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, 
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di 
stabilita' e crescita:  fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, 
mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli 
stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio 
dello Stato, (( per confluire )) nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese 
di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali 
trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore 
infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura del 10 per cento, nel 
fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione (( delle quote 
riassegnate dei citati fondi )) si provvede con decreti del Ministro della 
difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero 
dell'economia e delle finanze; 
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato 
per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in (( una misura compresa )) tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla 
complessita' ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, 
secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la 
differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi 
due punti; ». 
11. All'articolo 314 del (( codice dell'ordinamento militare, di cui al )) 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Il Ministero della difesa 
individua, attraverso procedura competitiva, la societa' di gestione del 
risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative 
quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al 
Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo 
gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del 
crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al 
fondo. »; 
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. I proventi monetari derivanti 
dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai 
fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita' previste 
dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate 
alle finalita' del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle 
risorse di pertinenza del (( Ministero della difesa. )) ». 
12. (( Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice 
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede 
secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 
410. 
12-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di navigazione 
sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione 
laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse 
di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di 
esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, 
n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 
euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione 
della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, 
della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento 
agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010. 
12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore 
minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle 
attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le 
disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge. 
12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza 
derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il 
territorio, nonche' per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, e' 
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 
da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 
2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 
2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 
2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 
2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 
ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si 
provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte 
di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le 
risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al 
finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, 
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi 
da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da 
ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 
25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione 
di immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono sostituite 
dalle  seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione 
della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto 
per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, 
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti 
dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, 
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al 
Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, alle parole: « Il Servizio sanitario nazionale » sono premesse le 
seguenti: « A decorrere dal 31 maggio 2010 ». Fermo quanto previsto dal primo 
periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche 
corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, 
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio 
sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del 
citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo 
decreto; l'importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le 
modalita' stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle 
finanze. 
12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato 
a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi 
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il 
finanziamento successivo di interventi gia' realizzati dalle regioni con oneri a 
carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a 
condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva 
programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, 
come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con 
l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalita' e procedure per 
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'. 
12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della 
legge 30 aprile 1985, n. 163, e' integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro 
per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, 
n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente 
articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal 
comma 12-septies, secondo periodo. 
12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di 
provenienza, la prosecuzione della attivita' di cui all'articolo 13 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo 
articolo 13, dopo le parole:
« sono collocati fuori ruolo » sono inserite le seguenti: « , se ne fanno 
richiesta, ». La facolta' di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, 
prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto 
legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si 
applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine 
del mandato. 
12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 
successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2004-2010 » sono sostituite 
dalle seguenti: « Per gli anni 2004-2011 » e le parole: « 2.000 unita' » sono 
sostituite dalle seguenti: « 1.800 unita' ». E' ulteriormente prorogato al 31 
dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies 
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 
31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 
25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione 
fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e 
imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti 
d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessita' di ulteriori 
provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
comma, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al 
relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante 
corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per 
occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' di cui 
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 
come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia 
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore 
lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento 
degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione 
di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato 
dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno  2011, si 
provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto 
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del 
presente provvedimento. 
12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le 
parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 
». )) 
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni 
internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del 
Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le 
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo 
monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi 
aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con 
modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede 
all'estensione della linea di credito gia' esistente.
Conseguentemente: 
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo 
monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con 
lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari 
a 8,11 miliardi di euro. (( Tale accordo )) diventa esecutivo a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto; 
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora si richiedano risorse 
finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla (( lettera a) )), a 
contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro; 
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) e' 
autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB 
in aggiunta alla linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di 
diritti speciali di prelievo (DSP); 
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante 
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la 
concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri di 
cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia e' 
autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di 
prelievo (DSP) da erogare a tassi di  mercato tramite l'Extended credit 
facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalita' concordate 
tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle 
finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' 
autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del 
Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di 
diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le 
risorse gia' a disposizione presso il Fondo monetario internazionale. 
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e' accordata la garanzia dello Stato 
per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di 
eventuali rischi di cambio. 
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato 
per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi 
maturati, nonche' al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unita' 
previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni 
successivi. 
(( 16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche' per ciascuno degli anni 
2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione 
intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di 
stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati 
di vulnerabilita', pericolosita' e di rischio derivanti da diverse tipologie di 
disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, e' autorizzata la 
spesa di 0,3 milioni di  euro per assicurare la partecipazione della 
Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), 
con sede in Italia, nella citta' di Pavia. A tal fine le risorse di cui 
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 
dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette 
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri 
di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli 
anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 
al periodo precedente. 
16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e' prorogato il finanziamento a favore della 
Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con 
autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro. 
16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 
1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel 
contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la 
prosecuzione delle attivita' di infrastrutturazione informatica occorrenti per 
le connesse attivita' degli uffici giudiziari e della sicurezza. 
16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attivita' 
esercitate, per l'anno 2011 e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro 
per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza 
del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un 
rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno 
avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio 
approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di 
compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e 
del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 
4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui 
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 
dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate 
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la 
copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del 
presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, 
al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai 
commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini 
di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
2008, n. 189. 
16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio 
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui 
al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione 
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita' di ricerca, assistenza 
e cura dei malati oncologici nonche' per la promozione di attivita' sportive, 
culturali e sociali, ivi previste, e' destinata, per l'anno 2011, una quota non 
inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante 
corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola 
cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 
189. 
16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i 
serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i 
depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere 
sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in 
aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del 
disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalita' tecniche 
di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneita' 
del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei 
requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche 
descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio 
di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque 
anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine 
del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a 
carico delle imprese fornitrici dei serbatoi. 
16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita' connesse al 
servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, 
e' incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il 
funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al 
relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto 
a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, 
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi 
da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 
2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo 
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, 
firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il 
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del 
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della 
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - 
Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa gia' previsto per la 
convenzione a legislazione vigente. 
16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28, e' prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie 
in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti. )) 
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operativita' della garanzia di 
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' possibile 
provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con 
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' 
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la 
procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 
2010, (( n. 67, convertito )) dalla legge 22 giugno 2010, n. 99. 
(( 17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli 
impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di 
Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del 
Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 
maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della 
partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni 
di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. 
Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale 
sottoscrizione. 
17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati e la 
destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di 
revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui 
all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione 
dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del 
mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volonta' del creditore o per 
effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' 
convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto 
mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo 
quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento 
erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto nell'ambito di 
un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione 
di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, 
al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di 
ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate 
oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto 
nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o 
annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale 
soddisfacimento  del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto 
dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie 
garantite. 
17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione 
dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza 
oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di 
emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da' 
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico 
avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e 
le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a 
favore del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della 
banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 
17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le 
parole: « mese di aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ». 
17-septies. La prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 586, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assicurata, a decorrere dal 30 
settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari 
degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere fino a un 
milione di euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a 
gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a 
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della 
realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e 
con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo 
periodo del presente comma, pari a un milione di euro per l'anno 2011, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, 
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi 
da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al medesimo Ministero. 
17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con 
riferimento all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 
Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del 
consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente 
all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un 
valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La 
deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in 
tale patrimonio e le regole di  organizzazione, gestione e controllo del 
patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma e' 
disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice 
civile ivi espressamente richiamate. 
17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies e' 
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica 
il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine 
di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo 
l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi 
previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati 
esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito 
dell'esercizio dell'attivita' di bancoposta e costituiscono patrimonio separato 
a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali 
patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non 
disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio 
dell'attivita' di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del 
patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilita' illimitata della 
societa' per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il 
secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile.
17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle 
regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonche' 
il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante 
patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies. 
17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene 
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e 
seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio 
destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato 
patrimoniale della societa'. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, 
terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato e' redatto in 
conformita' ai principi contabili internazionali. L'assemblea di cui 
all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile e' convocata per 
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni 
dalla chiusura dell'esercizio. 
17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa puo' acquistare 
partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le 
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, nonche' i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 
1990, n. 287, ove richiesti. 
17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, 
ultimo periodo, le parole: « puo' essere estesa all'esercizio successivo » sono 
sostituite dalle seguenti: « puo' essere reiterata » e, dopo il comma 15, sono 
inseriti i seguenti: 
« 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese 
di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di 
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica 
della solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, 
per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di 
iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. 
Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei 
mercati finanziari, puo' essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del 
presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o 
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta. 
15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle 
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie 
corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del 
comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita', condizioni e limiti 
di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con 
altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della 
solvibilita' corretta ». 
17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di 
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 
17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' ulteriormente prorogato 
al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano 
una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo 
periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da 
operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando 
che tale partecipazione non potra' essere incrementata. )) 
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni 
delle Agenzie fiscali e' differito al 30 giugno dello stesso anno e sono 
corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti 
presupposti. 
19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque » sono sostituite 
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita' 
principale, »; 
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.  (( 20. Le dilazioni concesse, fino alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai 
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, 
successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo 
e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo 
peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione 
della prima dilazione. 
21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, e' 
inserito il seguente: 
«6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti 
dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a 
decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali 
spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa 
nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, 
con le modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni 
regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse 
sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia 
Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu' conti correnti intrattenuti 
con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo 
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un adeguato livello di 
solidita' e di affidabilita' ed idonei livelli di servizio». 
22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita' di potenziamento 
dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonche' delle 
funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al 
fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione 
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' 
autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 
agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67 del 
1° settembre 2009, nonche' del programma di cui al bando di concorso del 28 
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 
del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere 
sulle disponibilita' di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9, 
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli 
dipartimenti. 
23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni.
All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il  termine 
di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o 
emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni 
di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a 
decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle 
finanze. 
24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 
giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle 
spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle 
regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, e' differito al trentesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito 
della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte 
in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del 
predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze 
previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 
successive modificazioni. 
25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si 
applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26. 
26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il 
comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti 
UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella 
redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita' individuate a seguito della 
procedura prevista nel comma 7-ter. 
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere 
dell'Organismo italiano di contabilita' e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e 
l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, 
ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui 
al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla 
funzione del bilancio di esercizio. 
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la 
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata 
emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo 
precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del regolamento UE». 
27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «19 
luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «anche nella formulazione derivante 
dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 
28 febbraio 2005, n. 38,». 
28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, 
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del 
presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i 
principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. 
29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si 
applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le 
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e 
al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 
maggio 2011. 
30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: 
«e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della 
presente legge,» sono soppresse. 
31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: «dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono 
sostituite dalle seguenti: «dalla data della sentenza definitiva di 
proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di 
reato». 
32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 
57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a 
quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 
termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, 
n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 a 32, primo 
periodo, del presente articolo non puo' derivare una permanenza in servizio 
superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi 
ordinamenti. 
33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente:  «g-bis) 
delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione 
delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»; 
b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:  «130-bis. Ai fini della 
determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate 
considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale 
"Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" 
ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale 
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente 
comma e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza  permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a 
riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del 
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del 
presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma»;
c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono inserite le 
seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e 
private, a famiglie e a istituzioni sociali private,»; 
d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente:  «138-bis. Ai fini 
dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e 
modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali 
e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»;
e) il comma 140 e' sostituito dal seguente:  «140. Ai fini 
dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, 
alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' 
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 
31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano 
al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente 
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del 
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»; 
f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» e' sostituita dalla 
seguente: «triplo»; 
g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente:  «148-bis. Le regioni che si 
trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto 
di stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad 
applicare le seguenti prescrizioni: 
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura 
non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati 
nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli 
stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita', 
ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni 
dell'ultimo triennio; 
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e 
di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in 
atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si 
configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il 
rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano 
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di 
cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni 
successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata 
trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti 
gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa 
quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto 
decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione ». 
34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione 
degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo 
restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 26. 
35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e 
ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono 
inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti 
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti 
provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, 
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, 
n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 
8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992». 
36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo 
periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto 
a quanto gia' previsto dalla vigente normativa». 
37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, 
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si 
applicano anche alla provincia di Milano. 
38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della 
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto 
delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 
2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli 
oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni 
pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito 
alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in 
sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 
2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli 
oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali. 
39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' 
sostituito dal seguente:  «108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per 
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 
per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"». 
40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alle associazioni di cui 
all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267». 
41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: 
«Per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 
dal 2008 al 2012». 
42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «della Regione» sono 
aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i comuni con popolazione non 
superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di 
appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 e' 
sostituito dal seguente:  «117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, 
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le 
parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 
dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Le 
disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con 
popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite: 
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; 
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale 
conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti 
esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato 
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"». 
44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per 
la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi 
dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera 
e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione 
del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede 
mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle 
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 
220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per 
l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere. 
45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo 
di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, 
una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del 
decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai 
trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate 
spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 
5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal 
Ministero dell'interno  in favore degli enti locali, diversi da quelli 
indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni 
recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle 
modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione 
provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui 
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva 
proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, nonche' per favorire la diffusione della carta acquisti 
tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una 
sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comunicon piu' di 
250.000 abitanti. 
47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite: 
a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte 
acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili 
per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle 
loro finalita' statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti 
per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di 
bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle 
strutture, al numero di giornate in cui il servizio e' prestato; 
b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti 
caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per 
il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica 
equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le 
caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente 
caritativo per il superamento della condizione di poverta', emarginazione ed 
esclusione sociale della persona in condizione di bisogno; 
d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e' attivata la 
sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti 
nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il 
comune e' titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta 
acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli 
interventi di contrasto alla poverta'. 
48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di 
concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del 
comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere 
sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel 
limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto. 
49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il 
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei 
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente 
periodo:
«Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto 
previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita, 
indennita' di anzianita', indennita' premio di servizio) non possono essere 
ceduti». 
50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa gia' 
disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 
1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, 
n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse 
nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per 
gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente 
agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono 
incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con 
effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 
51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono 
sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi». 
52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more 
dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, e' 
autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 
dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto 
concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 
5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 
7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 
2010, nel limite massimo di 3 unita'.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a 
valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto 
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «, 
2012, 2013 e 2014»; 
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis. I posti resisi 
vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali puo' 
essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del 
medesimo comma 1». 
54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, 
primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del 
presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del 
licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011». 
55. Infunzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di 
Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a 
svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del 
comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 
nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' 
immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta 
ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora 
nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una perdita d'esercizio.
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del 
bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al 
prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, 
tra: 
a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attivita' per imposte 
anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.
57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non e' rimborsabile ne' produttivo 
di interessi. Esso puo' essere ceduto ovvero puo' essere utilizzato, senza 
limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione 
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base 
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Con decorrenza dal 
periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono 
deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte 
anticipate trasformate in credito d'imposta. 
58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalita' di 
attuazione del presente articolo. 
59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo 
periodo, le parole: «non superiore ad un nono» sono sostituite dalle seguenti: 
«non superiore ad un decimo».
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del 
presente comma articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e 
rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e 
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo 
d'imposta. 
60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori 
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio 
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
61. Inordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 
del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai 
diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno 
dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli 
importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto. 
62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 
5-quater e' aggiunto il seguente: «5-quinquies. Gli organismi di investimento 
collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e 
quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio 
dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e 
successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con 
esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le 
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si 
applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a 
condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento 
dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste 
dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonche' 
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive 
modificazioni». 
63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
« ART. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla 
partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di 
cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del 
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede 
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di 
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive 
modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello 
Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati 
del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del 
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del 
presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 
12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse 
in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai 
sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del 
presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, 
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito 
accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di 
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al 
medesimo sistema. 
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale 
loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di 
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile 
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, 
ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata 
ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei 
propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per 
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: 
a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione 
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto 
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza 
di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella 
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote 
o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o 
azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e' 
rilevato dai prospetti periodici. 
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti 
di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa 
ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in 
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del 
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) 
dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel 
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera 
d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi 
quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' 
applicata a titolo d'imposta. 
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da 
soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° 
aprile 1996, n. 239. 
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera 
cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, 
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei 
rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione 
o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto 
all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista». 
64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti non 
residenti» sono inserite le seguenti: «nonche' per le plusvalenze realizzate 
mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di 
investimento collettivo del risparmio»; 
b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia revocata 
l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito» sono 
inserite le seguenti: «o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni 
di organismi di investimento collettivo del risparmio,». 
65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 
novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26» 
sono inserite le seguenti: «e la ritenuta del 12,50 per cento di cui 
all'articolo 26-quinquies». 
66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, le parole: «nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, 
dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 
1973» sono sostituite dalle seguenti: «le ritenute del 12,50 per cento previste 
dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 
1973». 
67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le 
parole: «dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,» sono inserite le seguenti: «e 
quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies». 
68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente: 
«a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle 
societa' di investimento a capitale variabile». 
69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 
1° luglio 2011. 
70. Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a 
capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote 
o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano 
l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 
2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 
febbraio 2012. 
71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati 
alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai 
sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della 
legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 
1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, 
che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni 
possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle societa' di gestione del 
risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o 
azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione 
dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le 
societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del 
collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 
30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale e' 
imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo 
ammontare. 
72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi 
di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti e' riconosciuta 
una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 
4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli 
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la 
societa' di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del 
collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale 
risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante. 
73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta 
prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti 
ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 
77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis 
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 
25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il 
valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, 
in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione 
o acquisto. 
74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi 
dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di 
OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il 
valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare pari, 
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e 
azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello 
rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. 
75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al 
comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 
14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura 
del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti 
agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza 
della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette 
quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e 
quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il
rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data 
del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuta nella misura del 15 per 
cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della 
differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o 
azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello 
medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o 
acquisto. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti 
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del 
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta 
somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in 
diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta 
prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600. 
77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 
possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 
17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti 
nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della 
differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o 
azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello 
rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il 
credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo 
pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. 
78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche' per quelli per i quali 
sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale 
contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di 
organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 
30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo 
articolo e' applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del 
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da 
effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal 
fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione 
necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se 
necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta. 
79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011: 
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 
agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 
1983, n. 649, e il comma 1 nonche' il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 
del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84; 
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505; 
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare 
soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche'» del 
comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
80. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal 
seguente: 
«ART. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi 
di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui 
proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di 
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla 
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti 
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui 
al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le 
cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi 
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del 
riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 
12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di 
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella 
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote 
o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote 
o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si  
assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi 
alla data di acquisto delle quote o azioni medesime. 
2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti 
di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del 
citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non 
conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali 
sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati 
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista 
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo 
unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel 
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi 
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su 
quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di 
liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione 
o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o 
acquisto e' documentato dal  partecipante. In mancanza della documentazione 
il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera 
cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo 
che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, 
il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la 
necessaria provvista. 
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei 
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative 
all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui 
redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate 
di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui 
alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi 
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo 
d'imposta. 
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate 
all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la 
ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella 
loro riscossione. 
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle 
imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai 
commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia 
che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano 
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione 
delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario 
di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle 
quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che 
intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a 
titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto 
estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati 
in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per 
evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi 
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti 
non residenti in Italia. 
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi 
aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli 
organismi di investimento collettivo italiani». 
81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 
novembre 1997, n. 461, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: 
«dai commi 1, 2 e 5». 
82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 
5». 
83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi 
percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011. 
84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di 
euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede 
mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, 
che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del 
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. )) 
(continuazione)
(continuazione)
(continuazione)
(continuazione)
Art. 3 
Copertura finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di 
euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per 
l'anno 2012, si provvede rispettivamente: 
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al 
bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse 
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di 
imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 « Agenzia delle entrate 
- Fondi di Bilancio »; 
(( b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante 
riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto 
periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di 
spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' 
integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo 
periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si 
provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, 
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; )) c) quanto a 
euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, 
all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita' dei 
conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa 
ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle 
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito 
centrale sul conto di tesoreria n. 23514; 
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 
2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, 
comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme 
versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi 
delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai 
pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere 
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, 
iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 
dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere 
utilizzate nell'esercizio finanziario 2011; 
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione 
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350. 
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e 
indebitamento netto, si provvede: 
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle 
disponibilita' di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi 
intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese 
indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per 
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni 
interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono 
essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con 
invarianza deglieffetti sull'indebitamento netto delle pubbliche 
amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando 
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare 
spese correnti; 
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in 
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del 
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2008, n. 189. 
(( 2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto 
previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalita' al 
Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto 
derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante 
corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di 
sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
2008, n. 189. ))  
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
Art. 4 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA 1 
(( (articolo 1, comma 1) )) 
TERMINE FONTE NORMATIVA 
31 maggio 2010 articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio 2010, n. 122, 
limitatamente all’ente di cui alla  legge 21 novembre 1950, n. 897.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  Aprile 
2008, n. 81.
31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008 articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive 
modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 
successive modificazioni.
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 Programma statistico nazionale 2008-2010 – aggiornamento 
2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 
agosto 2009.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
trenta giorni articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1° gennaio 2011 articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n. 139. 
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
1° gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122.
30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
31 dicembre 2006 articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
1° gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (( e successive modificazioni )).
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, (( e 
successive modificazioni )).
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 26.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
31 dicembre 2010 (( articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del 
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. ))
31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 
248, convertito, con modificazioni dalla legge (( 28 febbraio 2008 )), n. 31, 
comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di 
cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
due anni (( articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni. ))
31 dicembre 2010 (( articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, 
n. 96. ))
19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, 
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno 
dell’autotrasporto, con ilprovvedimento di cui all’articolo 1, comma 40 della 
legge 13 dicembre 2010, n. 220.
31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, 
n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2008, n. 31;
articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
(( 31 dicembre 2010 articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. ))
(( 31 dicembre 2010 articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 
25. ))
Anno accademico  2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 
2008,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 
129.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, 
limitatamente al Presidente dell’ente di cui all’articolo 1, comma 1, del 
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
1° gennaio 2011 31 dicembre 2010 articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale, 
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  
31 dicembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 
2, e articolo 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia  delle entrate 
2 settembre 2009.
31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge  
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 
n. 77.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 
2007, n. 164.
31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 
14, nei limiti delle risorse disponibili.