Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta
l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di
cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
(( 2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere
della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14,
comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e
delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni
dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, e successive modificazioni, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 »
sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».
2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « il cui mandato e' scaduto 31 dicembre 2009 » sono sostituite
dalle seguenti: « il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010 »;
b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 »;
c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti:
« a far data dal 1° gennaio 2011 »;
d) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti:
« non oltre il 31 dicembre 2011 ».
2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al
presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 31 marzo
2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente
comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4,
comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente
articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato
articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del
presente decreto.
2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla « FONTE NORMATIVA.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 », di cui alla tabella 1, si
intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime
disposizioni.
2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si
interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il
concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono
inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza
dei termini previsti nel concordato. ))
Art. 2
Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a4-undecies, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano
anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al
predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da
2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione
della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di
euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota (( fino a 100 milioni di
euro )) e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo,
concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto
all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le
stesse finalita'. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
(( 1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una parte
dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per
cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative
all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».
1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei
trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, l'autorita' competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai
terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi
costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del
codice della navigazione.
1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e
alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma
2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga
di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalita' e le procedure di
richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del
certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di
esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle
cognizioni. Sono altresi' disciplinate la validita' di tale autorizzazione e le
modalita' dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto
applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello
stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la prova pratica di guida
non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del
rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con
esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che
nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta
soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il
conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi
dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio
2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che
cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze,
all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Con decreto
del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le
modalita' di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata
che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al Centro
nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n.
96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i «requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di
verifica», sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo stesso Accordo, il
Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale,
affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti
previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto
dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalita' per
la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento
fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal
citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire entro il 31
dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco
assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma
raccolto sul territorio nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la
lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanita' assicura il
relativo controllo di stato.
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita'
disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010,
relativo al versamento dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e' differito alla data del 30 giugno 2011.
Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
(( 2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere
finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le
disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di
gestione dei rifiuti puo' essere assicurata, anche in assenza di una
dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti
disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo
fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti
territoriali, con le seguenti modalita':
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto
dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta
raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e
b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente
importo della predetta addizionale;
c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo
della predetta addizionale.
2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei
trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, ferma la facolta' prevista dal comma 2-bis, lettera b), del
presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di
una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione
dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma
1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota
indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti
ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma
5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente
della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita' finanziarie
sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la
copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare
aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura
dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro,
ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano
sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater
di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale di protezione civile.
Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in
pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da
determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di
riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche
per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i
versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.
976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di
emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite
al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5
della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate
le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione
delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la
determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso».
2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere
finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 5, comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle
seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei
conti»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la
trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente
comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali».
2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la
lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».
2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il
termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali
richieste istruttorie, e' ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso
l'organo emanante ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli
provvisoriamente efficaci».
2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in
qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali
per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di
particolari attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti
sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione
regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali
trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara
per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o
dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei
finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel
limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalita':
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali che hanno attivato
investimenti con contratti gia' sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla
data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i cui porti sono interessati
da prevalente attivita' di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25;
c) per le disponibilita' residuali alle Autorita' portuali che presentano
progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresi'
all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011,
dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con
successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013
si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del
comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita' portuali, secondo criteri di
priorita' individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio
dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando
di gara, il finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad altri
interventi con le medesime modalita' dei finanziamenti revocati ai sensi del
comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato,
con i decreti di cui al comma 2-decies e' disposta la cessione della parte di
finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra
Autorita' portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza
quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del
finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve
comportare oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e
8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano
ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per il finanziamento di
opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426.
2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un
contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza
degli ospedali italiani nel mondo.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220.
2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2
milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive
iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite
modalita' attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere
misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto
limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».
2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma
3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' differito al 31 dicembre 2011. Entro
tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
all'adozione del regolamento di riordino o disoppressione, previa liquidazione,
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la
responsabilita' dello Stato e' limitata all'attivo in conformita' alle norme
sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro
per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilita' di
bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189.
3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il
31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai
sensi del presente comma e' disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica.
3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessita' di tutela
ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi
trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede
alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.
3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei
limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001,
n. 93, allo scopo appostate.
3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le
modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre
2011 con le modalita' e i termini stabiliti»;
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le
modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre
2011 con le modalita' e i termini stabiliti».
3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il
comma 4-ter.1, e' inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al termine di
scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle
conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici
del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario
straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del
termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel
limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per
gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per
ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari
o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di
lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa
complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale
fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle
condizioni prescritte dal patto di stabilita' interno, fatto comunque salvo il
limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa
corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di
stabilita' interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita' nelle aree
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi
dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella
dell'Aquila, e' differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del
termine di operativita' dei rispettivi organi.
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle
zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009,
di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614,
provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse
nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli
interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente
attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne
la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per
l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di
impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto
abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima
generale di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' le
tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2010.
3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il giorno 6 aprile, la
Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha
colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonche' degli altri
eventi sismici e delle calamita' naturali che hanno colpito l'Italia. Tale
giornata non costituisce festivita' ai fini lavorativi.
4. Adecorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cuiall'articolo 1, commi
da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.
4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1,
commi 325, 327 e 335, della medesima legge.
4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e' istituito,
per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle
delle comunita' ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello
spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con
decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e
dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del
presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del
contributo speciale.
4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite
di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:
a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalita' e nell'ambito
delle risorse indicate all'articolo 3;
b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale
maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa e' riassegnato allo stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere
destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di
contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche
per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite
di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta
in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma
4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire
l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei
predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri
vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il
31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di
investimento inserite nei piani.
4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si
applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata
corrispondente a tre mandati consecutivi.
4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1,
commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalita' di
cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al
digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE
in data 11 gennaio 2011.
4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della
scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di
permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non
rinnovabili. La durata del servizio all'estero non puo' quindi essere superiore
ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica
conseguentemente al personale che abbia gia' prestato un servizio all'estero per
un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono
sospese le procedure di mobilita' estero per estero relative al predetto
personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni
scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le
procedure di mobilita' del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono
altresi' assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente
disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al
31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione
all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio
scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, e'
concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di
garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le
modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro
temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.
4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola: « 6, » e' soppressa;
b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente
le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle
sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo'
essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita' competente ai fini
della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici
provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica
del rispetto delle sanzioni stesse».
4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei
premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto
terzi, e' fissato al 16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle
risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ripartita tra
i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore
dell'autotrasporto con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di
movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 ».
4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38,
comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la
sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di
interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia Spa. Nelle
more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia le
somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello
Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti
per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente
all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi
alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro
800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220.
4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: «31 dicembre
2010» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla
frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali
sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei
limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».
4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il Commissario
straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (ANSAS).
4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte
le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino
l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola,
da effettuare periodicamente, secondo modalita' e protocolli standard
definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella
gia' prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico
della finanza pubblica.
4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuato il
sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa,
con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di
formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca
didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli
apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle
indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali
periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le
scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150. ))
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di
imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si
provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della
deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I
soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al
primo periodo.
(( 5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9
e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' differito al 30 aprile 2011.
Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione
della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di
attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei
comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data notizia
con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet
dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici provinciali ed i comuni
interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del
ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga
alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella
successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita
catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a
dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e
locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla
rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo
conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si
applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio
2011.
5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro sei mesi»;
b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro nove mesi».
5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali».
5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo l'ottava voce e' inserita la seguente: «Enti soppressi: Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e
attribuzioni: CCIAA Brescia».
5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo
con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo
utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale
sottoscrizione dell'accordo».
5-septies. Le societa' di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei
requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 27 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.
5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle attivita'
residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre
2014.
5-novies. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della pesca
e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 3 agosto
2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2007, e' prorogato al 31 dicembre 2011.
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita
la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il
Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato «Programma
nazionale», contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale
indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e
competitivita' delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli
imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai
singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle
iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della
pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza
diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti
da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti
ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal
Programma nazionale.
5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione
consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresi'
un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4,
5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi
da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni, e' prorogata ogni tre anni, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalita' previste dallo
stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85. ))
6. Per garantire l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione nei
compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure
nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il
Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a
rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di
cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
(( 6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 e'
abrogato.
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche' per gli anni 2012 e 2013, le risorse di
cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno
2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno
2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno
e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo,
quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di euro per
l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e
successive modificazioni, le parole: « si applicano alle promozioni da conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti:
« si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31
dicembre 2015 ».
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del
medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di
Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1,
del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel « Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura », costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi
termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e
subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del
Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22
dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e
coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo
42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di servizio nella
qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno due anni di servizio
nella qualifica »;
b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della predetta
anzianita' di servizio nella qualifica rivestita » sono sostituite dalle
seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella
qualifica rivestita ».
6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' dalla nomina dei
dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un
incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.
6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita' delle nuove prefetture di
Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il
conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti e' differito fino al
quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Conseguentemente, e' ridotta da 9 a 6
l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed e'
incrementata di tre unita' la dotazione organica della qualifica di prefetto di
cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita'
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa
riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di
polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga
fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della
pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la
sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma
6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo
delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori unita' riservate agli
esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.
6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma
6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia
della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica
sicurezza per lo svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione
degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite
dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale
di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010,
n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.
217.
6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilita'
finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza
pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita'
di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle
relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi,
anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di
polizia.
6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed e'
prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo'
superare complessivamente i sei anni.
Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando,
nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.
6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a
6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 11,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonche' attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554,
555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere
efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da
6-decies a 6-terdecies del presente articolo.
6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « al Servizio centrale antidroga » sono sostituite
dalle seguenti: « alla Direzione centrale per i servizi antidroga » e dopo le
parole: « in qualita' di esperti » sono inserite le seguenti: « per la sicurezza
»;
b) al comma 2, le parole: « riservata agli esperti del Servizio centrale
antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « riservata agli esperti per la
sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»;
c) al comma 3, le parole: « il Servizio centrale antidroga » sono sostituite
dalle seguenti: « la Direzione centrale per i servizi antidroga»;
d) al comma 4, le parole: « del Servizio centrale antidroga » sono sostituite
dalle seguenti: « della Direzione centrale per i servizi antidroga ». ))
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
inseriti i seguenti:
« 196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione
immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando
quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del ((
codice dell'ordinamento militare di cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica. Nell'ambito di tale procedura e' considerata urgente l'alienazione
degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra
il Ministero della difesa e il comunedi Roma, assicurando in ogni caso la
congruita' del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale
fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del
demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano
applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute
nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi
derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati,
unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero
territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati
alla contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a
concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu' gli
interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di
cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le
attivita' di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli
eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato.
Con provvedimenti predisposti dal (( Commissario straordinario del Governo ))
del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di
elevata professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel
settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano
di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del
debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con
effetti a decorrere (( dal 29 dicembre 2010. )) 196-ter. Agli oneri
derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al
bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di
imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate -
Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata
all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai
sensi del medesimo comma 196. ».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e' sostituito dal seguente: « L'anticipazione e' accreditata sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e,
per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a
carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. ».
9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: « 13-bis. Per l'attuazione del
piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.
42, (( il Commissario straordinario del Governo )) e' autorizzato a stipulare il
contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica,
per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica
l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del
debito e ne da' immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di rientro di cui
al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarita' del debito in
capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della
gestionecommissariale, il Commissario straordinario del Governo e' altresi'
autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di
ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione
del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti
gia' effettuati. »;
b) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
« 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del (( testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al )) decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione
commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a
carico del fondo di cui (( al comma 14 del presente articolo )). Le predette
spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di
euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in
misura non superiore (( al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe
funzioni transattive, )) il compenso annuo per il Commissario straordinario. ((
I subcommissari percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo, non
superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa
vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un
comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.
Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte fino
al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento )). Le risorse destinabili per
nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del
trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione
commissariale ha comunque termine, allorche' (( risultino )) esaurite le
attivita' di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attivita'
meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma
Capitale. »;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo e' sostituito (( dai seguenti )) : « Le
entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle
misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono
versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il
31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo
stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo
206 del (( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;
d) al comma 15, il primo periodo e' soppresso;
e) al comma 17, le parole « L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito
a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario straordinario
del Governo puo' estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma
Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della
verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze »; l'ultimo periodo, in fine, e'
soppresso.
(( 9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n.
156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a
carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun
consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza
».
9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso
che per le citta' metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come
individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici
economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente ». Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17
settembre 2010, n. 156, e' abrogato. ))
10. (( All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: ))
« d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono
destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con
particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilita' e crescita: fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa,
mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli
stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, (( per confluire )) nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese
di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali
trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore
infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura del 10 per cento, nel
fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione (( delle quote
riassegnate dei citati fondi )) si provvede con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero
dell'economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in (( una misura compresa )) tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla
complessita' ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati,
secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la
differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi
due punti; ».
11. All'articolo 314 del (( codice dell'ordinamento militare, di cui al ))
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Il Ministero della difesa
individua, attraverso procedura competitiva, la societa' di gestione del
risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative
quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al
Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo
gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del
crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al
fondo. »;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. I proventi monetari derivanti
dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai
fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita' previste
dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate
alle finalita' del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle
risorse di pertinenza del (( Ministero della difesa. )) ».
12. (( Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede
secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.
12-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di navigazione
sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione
laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse
di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di
esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957,
n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a
euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento
agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.
12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore
minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle
attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le
disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.
12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza
derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio, nonche' per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012
da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2
ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si
provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte
di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le
risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al
finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi
da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da
ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
di immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione
della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, alle parole: « Il Servizio sanitario nazionale » sono premesse le
seguenti: « A decorrere dal 31 maggio 2010 ». Fermo quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche
corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6,
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio
sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo
decreto; l'importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le
modalita' stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato
a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il
finanziamento successivo di interventi gia' realizzati dalle regioni con oneri a
carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a
condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva
programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate,
come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con
l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalita' e procedure per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'.
12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della
legge 30 aprile 1985, n. 163, e' integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro
per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente
articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal
comma 12-septies, secondo periodo.
12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di
provenienza, la prosecuzione della attivita' di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo
articolo 13, dopo le parole:
« sono collocati fuori ruolo » sono inserite le seguenti: « , se ne fanno
richiesta, ». La facolta' di essere collocati fuori ruolo, su richiesta,
prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si
applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine
del mandato.
12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2004-2010 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni 2004-2011 » e le parole: « 2.000 unita' » sono
sostituite dalle seguenti: « 1.800 unita' ». E' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al
31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione
fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e
imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti
d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessita' di ulteriori
provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' di cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore
lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento
degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione
di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato
dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del
presente provvedimento.
12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011
». ))
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni
internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del
Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi
aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede
all'estensione della linea di credito gia' esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo
monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con
lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari
a 8,11 miliardi di euro. (( Tale accordo )) diventa esecutivo a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora si richiedano risorse
finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla (( lettera a) )), a
contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) e'
autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB
in aggiunta alla linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di
diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la
concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri di
cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia e'
autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di
prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit
facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalita' concordate
tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del
Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di
diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le
risorse gia' a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e' accordata la garanzia dello Stato
per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di
eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato
per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi
maturati, nonche' al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni
successivi.
(( 16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche' per ciascuno degli anni
2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione
intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di
stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati
di vulnerabilita', pericolosita' e di rischio derivanti da diverse tipologie di
disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, e' autorizzata la
spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della
Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM),
con sede in Italia, nella citta' di Pavia. A tal fine le risorse di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31
dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri
di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli
anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
al periodo precedente.
16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e' prorogato il finanziamento a favore della
Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con
autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.
16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile
1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel
contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
prosecuzione delle attivita' di infrastrutturazione informatica occorrenti per
le connesse attivita' degli uffici giudiziari e della sicurezza.
16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attivita'
esercitate, per l'anno 2011 e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro
per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza
del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un
rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno
avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio
approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di
compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e
del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro,
4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31
dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la
copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del
presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011,
al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai
commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini
di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui
al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita' di ricerca, assistenza
e cura dei malati oncologici nonche' per la promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, ivi previste, e' destinata, per l'anno 2011, una quota non
inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola
cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i
serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i
depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere
sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in
aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del
disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalita' tecniche
di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneita'
del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei
requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche
descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio
di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque
anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine
del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a
carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.
16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita' connesse al
servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale,
e' incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il
funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al
relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto
a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi
da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI -
Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e' prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie
in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti. ))
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operativita' della garanzia di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' possibile
provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la
procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio
2010, (( n. 67, convertito )) dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
(( 17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli
impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di
Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del
Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18
maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della
partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni
di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro.
Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale
sottoscrizione.
17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati e la
destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di
revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui
all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011.
17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione
dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del
mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volonta' del creditore o per
effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita'
convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto
mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo
quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento
erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto nell'ambito di
un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione
di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130,
al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di
ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate
oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto
nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o
annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie
garantite.
17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione
dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza
oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di
emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da'
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico
avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a
favore del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della
banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le
parole: « mese di aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».
17-septies. La prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 586,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assicurata, a decorrere dal 30
settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari
degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere fino a un
milione di euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a
gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della
realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e
con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo
periodo del presente comma, pari a un milione di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi
da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con
riferimento all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, entro il 30 giugno 2011
Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del
consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente
all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un
valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La
deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in
tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del
patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma e'
disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice
civile ivi espressamente richiamate.
17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica
il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine
di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi
previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati
esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito
dell'esercizio dell'attivita' di bancoposta e costituiscono patrimonio separato
a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali
patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non
disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio
dell'attivita' di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del
patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilita' illimitata della
societa' per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il
secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile.
17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle
regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonche'
il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante
patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.
17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio
destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato
patrimoniale della societa'. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo,
terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato e' redatto in
conformita' ai principi contabili internazionali. L'assemblea di cui
all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile e' convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio.
17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa puo' acquistare
partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, ove richiesti.
17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13,
ultimo periodo, le parole: « puo' essere estesa all'esercizio successivo » sono
sostituite dalle seguenti: « puo' essere reiterata » e, dopo il comma 15, sono
inseriti i seguenti:
« 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese
di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica
della solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice,
per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di
iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere
durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea.
Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, puo' essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del
presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta.
15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie
corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del
comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita', condizioni e limiti
di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con
altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilita' corretta ».
17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma
17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano
una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo
periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando
che tale partecipazione non potra' essere incrementata. ))
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni
delle Agenzie fiscali e' differito al 30 giugno dello stesso anno e sono
corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti
presupposti.
19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque » sono sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita'
principale, »;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati. (( 20. Le dilazioni concesse, fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo
e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo
peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione
della prima dilazione.
21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, e'
inserito il seguente:
«6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti
dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a
decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali
spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa
nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione,
con le modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni
regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse
sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia
Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu' conti correnti intrattenuti
con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un adeguato livello di
solidita' e di affidabilita' ed idonei livelli di servizio».
22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita' di potenziamento
dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonche' delle
funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al
fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5
agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67 del
1° settembre 2009, nonche' del programma di cui al bando di concorso del 28
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102
del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere
sulle disponibilita' di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli
dipartimenti.
23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni.
All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine
di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o
emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni
di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a
decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3
giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle
spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle
regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, e' differito al trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito
della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte
in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del
predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze
previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni.
25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si
applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.
26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il
comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti
UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella
redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita' individuate a seguito della
procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere
dell'Organismo italiano di contabilita' e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e
l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare,
ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui
al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla
funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata
emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo
precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento UE».
27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «19
luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «anche nella formulazione derivante
dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38,».
28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del
presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i
principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.
29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si
applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e
al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31
maggio 2011.
30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
«e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge,» sono soppresse.
31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: «dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data della sentenza definitiva di
proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato».
32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e
57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a
quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004,
n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 a 32, primo
periodo, del presente articolo non puo' derivare una permanenza in servizio
superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi
ordinamenti.
33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis)
delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione
delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»;
b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: «130-bis. Ai fini della
determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate
considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale
"Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali"
ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente
comma e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a
riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del
presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma»;
c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono inserite le
seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e
private, a famiglie e a istituzioni sociali private,»;
d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente: «138-bis. Ai fini
dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e
modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali
e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»;
e) il comma 140 e' sostituito dal seguente: «140. Ai fini
dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI,
alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita'
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del
31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» e' sostituita dalla
seguente: «triplo»;
g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente: «148-bis. Le regioni che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto
di stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad
applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura
non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli
stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita',
ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni
dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in
atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il
rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di
cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni
successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata
trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti
gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa
quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto
decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione ».
34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione
degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo
restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26.
35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e
ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono
inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti
provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo
8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».
36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo
periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto
a quanto gia' previsto dalla vigente normativa».
37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si
applicano anche alla provincia di Milano.
38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della
sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto
delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno
2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli
oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni
pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito
alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in
sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli
oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.
39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e'
sostituito dal seguente: «108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10
per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"».
40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alle associazioni di cui
all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267».
41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
«Per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni
dal 2008 al 2012».
42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «della Regione» sono
aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di
appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 e'
sostituito dal seguente: «117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le
parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31
dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Le
disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale
conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti
esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"».
44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino
e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per
la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi
dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera
e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede
mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n.
220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per
l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.
45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo
di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario,
una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai
trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate
spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge
5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal
Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli
indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni
recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle
modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva
proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nonche' per favorire la diffusione della carta acquisti
tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una
sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comunicon piu' di
250.000 abitanti.
47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite:
a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte
acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili
per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle
loro finalita' statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti
per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di
bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle
strutture, al numero di giornate in cui il servizio e' prestato;
b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti
caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per
il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica
equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le
caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente
caritativo per il superamento della condizione di poverta', emarginazione ed
esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;
d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e' attivata la
sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti
nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il
comune e' titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta
acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli
interventi di contrasto alla poverta'.
48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di
concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del
comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere
sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.
49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto
previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita,
indennita' di anzianita', indennita' premio di servizio) non possono essere
ceduti».
50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa gia'
disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo
1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955,
n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse
nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per
gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente
agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono
incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con
effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».
52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more
dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, e'
autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31
dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto
concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma
5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo
7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre
2010, nel limite massimo di 3 unita'.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a
valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «,
2012, 2013 e 2014»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I posti resisi
vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali puo'
essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del
medesimo comma 1».
54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6,
primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del
licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».
55. Infunzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di
Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a
svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del
comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),
nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita'
immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta
ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora
nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una perdita d'esercizio.
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del
bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al
prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato,
tra:
a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attivita' per imposte
anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.
57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non e' rimborsabile ne' produttivo
di interessi. Esso puo' essere ceduto ovvero puo' essere utilizzato, senza
limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Con decorrenza dal
periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono
deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte
anticipate trasformate in credito d'imposta.
58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalita' di
attuazione del presente articolo.
59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo
periodo, le parole: «non superiore ad un nono» sono sostituite dalle seguenti:
«non superiore ad un decimo».
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del
presente comma articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo
d'imposta.
60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
61. Inordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935
del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai
diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli
importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma
5-quater e' aggiunto il seguente: «5-quinquies. Gli organismi di investimento
collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e
quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con
esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a
condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste
dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonche'
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni».
63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
« ART. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di
cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello
Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati
del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del
presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del
12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse
in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del
presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al
medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale
loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti,
ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei
propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza
di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote
o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o
azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e'
rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti
di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera
d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi
quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da
soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera
cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia,
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione
o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto
all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista».
64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti non
residenti» sono inserite le seguenti: «nonche' per le plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio»;
b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia revocata
l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito» sono
inserite le seguenti: «o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio,».
65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26»
sono inserite le seguenti: «e la ritenuta del 12,50 per cento di cui
all'articolo 26-quinquies».
66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, le parole: «nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento,
dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del
1973» sono sostituite dalle seguenti: «le ritenute del 12,50 per cento previste
dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del
1973».
67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le
parole: «dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,» sono inserite le seguenti: «e
quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies».
68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
«a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle
societa' di investimento a capitale variabile».
69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal
1° luglio 2011.
70. Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a
capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote
o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano
l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno
2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16
febbraio 2012.
71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati
alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai
sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni
possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle societa' di gestione del
risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o
azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione
dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le
societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale e'
imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo
ammontare.
72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi
di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti e' riconosciuta
una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma
4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la
societa' di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del
collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta
prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti
ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il
valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data,
in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione
o acquisto.
74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di
OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il
valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare pari,
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e
azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello
rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al
comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al
comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo
14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura
del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti
agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza
della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette
quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e
quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il
rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data
del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuta nella misura del 15 per
cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o
azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello
medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o
acquisto. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta
somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in
diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta
prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73
possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo
17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti
nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o
azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello
rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il
credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo
pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.
78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche' per quelli per i quali
sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale
contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del
30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo
articolo e' applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da
effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal
fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione
necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se
necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e il comma 1 nonche' il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14
del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare
soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche'» del
comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
80. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
«ART. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui
proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le
cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote
o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi
alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti
di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non
conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali
sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo
unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su
quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione
o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o
acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione
il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera
cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo
che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso,
il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la
necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui
redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate
all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la
ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella
loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai
commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia
che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione
delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario
di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle
quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati
in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per
evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti
non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi
aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli
organismi di investimento collettivo italiani».
81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«dai commi 1, 2 e 5».
82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e
5».
83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi
percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.
84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di
euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede
mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. ))
(continuazione)
(continuazione)
(continuazione)
(continuazione)
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di
euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per
l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al
bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di
imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 « Agenzia delle entrate
- Fondi di Bilancio »;
(( b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante
riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e'
integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo
periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; )) c) quanto a
euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011,
all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita' dei
conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa
ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito
centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno
2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14,
comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme
versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme,
iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31
dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere
utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle
disponibilita' di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi
intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese
indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni
interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con
invarianza deglieffetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare
spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189.
(( 2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto
previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalita' al
Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di
sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189. ))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA 1
(( (articolo 1, comma 1) ))
TERMINE FONTE NORMATIVA
31 maggio 2010 articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
limitatamente all’ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 Aprile
2008, n. 81.
31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.
20 novembre 2008 articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni.
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 Programma statistico nazionale 2008-2010 – aggiornamento
2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
agosto 2009.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
trenta giorni articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
1° gennaio 2011 articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
1° gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1° gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
31 dicembre 2006 articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nei limiti di spesa.
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
1° gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (( e successive modificazioni )).
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, (( e
successive modificazioni )).
31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
31 dicembre 2010 (( articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. ))
31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni dalla legge (( 28 febbraio 2008 )), n. 31,
comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di
cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
due anni (( articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. ))
31 dicembre 2010 (( articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96. ))
19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno
dell’autotrasporto, con ilprovvedimento di cui all’articolo 1, comma 40 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220.
31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007,
n. 120.
31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31;
articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
(( 31 dicembre 2010 articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. ))
(( 31 dicembre 2010 articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25. ))
Anno accademico 2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
limitatamente al Presidente dell’ente di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
1° gennaio 2011 31 dicembre 2010 articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
31 dicembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e articolo 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
2 settembre 2009.
31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009
n. 77.
31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164.
31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, nei limiti delle risorse disponibili.