Disegno di Legge n. 3519
Principi in materia di governo del territorio
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA –———
N. 3519
DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 2005, in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati:
BOSSI (153); VIGNI e BELLINI (442); MARTINAT, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO,
ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN,
BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO,
CIRIELLI, COLA, CONTE Giorgio, CONTI Giulio, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE
VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, GALLO Franz, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ,
GERACI, GHIGLIA, GIORGETTI Alberto, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI
CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI,
MALGIERI, MANCUSO Gianni, MARTINI Luigi, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI,
MUSSOLINI, NAPOLI Angela, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, PEPE Antonio, PEZZELLA,
PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, SCALIA, SELVA, SERENA,
STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA (677); PECORARO
SCANIO e LION (1065); MANTINI, IANNUZZI, REALACCI, REDUZZI, MONACO, MACCANICO, SANTAGATA,
DUILIO, FISTAROL, GENTILONI SILVERI, ROCCHI, STRADIOTTO, RUSCONI, RUGGERI, DE FRANCISCIS,
ANNUNZIATA, LETTIERI, PISCITELLO, LADU, CIALENTE e DI GIOIA (3627); SANDRI, BERSANI,
VIGNI, ABBONDANZIERI, CHIANALE, MARIANI Raffaella, PIGLIONICA, VIANELLO e ZUNINO
(3810); LUPI, FOTI, BRUSCO, ALFANO Gioacchino, ARMANI, BARBIERI Antonio, CORONELLA,
DELL’ANNA, GERMANÀ, GHIGLIA, LAMORTE, LENNA, LEONE Anna Maria, MAIONE, MEREU, MONDELLO,
NAPOLI Osvaldo, PAROLI, PINTO, RUSSO Paolo, SCALIA, STRADELLA, VERRO e ZACCHEO (3860);
VENDOLA e RUSSO SPENA (4707)
(V. Stampati Camera nn. 153, 442, 677, 1065, 3627, 3810, 3860 e 4707)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 giugno
2005
———– Principi in materia di governo del territorio ———–
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Governo del territorio)
- In attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente
legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di governo del territorio.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione, nonché le forme e le condizioni particolari di autonomia
previste ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Sono fatte
altresì salve le disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
- Il governo del territorio consiste nell’insieme delle attività conoscitive,
valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli
interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e
la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni
dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio.
Il governo del territorio comprende altresì l’urbanistica, l’edilizia, l’insieme
dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e
delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente
collegati a tali materie.
- La potestà legislativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni,
salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali e ad esclusione degli
aspetti direttamente incidenti sull’ordinamento civile e penale, sulla difesa,
sulle Forze armate, sull’ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela dei beni
culturali e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia
di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Art. 2
(Definizioni)
- 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
- «pianificazione territoriale»: la pianificazione di area vasta, che ne definisce
l’assetto per quanto riguarda le componenti territoriali fondamentali;
- «pianificazione urbanistica»: la pianificazione funzionale e morfologica del
territorio che disciplina le modalità d’uso e di trasformazione e comprende il piano
strutturale, il piano operativo e la regolamentazione urbanistica ed edilizia;
- «piano di settore»: il piano di uno specifico settore funzionale con effetti
sul territorio;
- «piano territoriale»: il documento che rappresenta l’esito del processo di
pianificazione territoriale;
- «piano strutturale»: il piano urbanistico con il quale vengono operate
le scelte fondamentali di programmazione dell’assetto del territorio di un
comune o di più comuni in coordinamento fra loro;
- «piano operativo»: il piano urbanistico con il quale vengono attuate le
previsioni del piano strutturale, con effetti conformativi del regime dei
suoli;
- «dotazioni territoriali»: la misura adeguata del complesso delle attrezzature,
infrastrutture e reti di cui deve essere dotato un ambito territoriale;
- «rinnovo urbano»: l’insieme coordinato di interventi di conservazione, ristrutturazione,
demolizione e ricostruzione di singoli edifici o di intere parti di insediamenti
urbani, finalizzato alla rigenerazione, riqualificazione, riabilitazione, nonché
all’adeguamento dell’estetica urbana.
Art. 3
(Compiti e funzioni dello Stato)
- Le funzioni dello Stato sono esercitate attraverso politiche generali e di
settore inerenti la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, l’assetto del territorio,
la promozione dello sviluppo economico-sociale e il rinnovo urbano.
- Per l’attuazione delle politiche di cui al comma 1, lo Stato adotta, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di intervento, coordinando
la sua azione con quella dell’Unione europea e delle regioni.
- Sono esercitate dallo Stato, attraverso intese in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le funzioni
amministrative relative all’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto
del territorio nazionale in ordine alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
alla difesa del suolo e all’articolazione delle reti infrastrutturali e delle opere
di competenza statale, in armonia con le politiche definite a livello comunitario,
nazionale e regionale e in coerenza con le scelte di sostenibilità economica e ambientale.
- Sono altresì esercitate dallo Stato le funzioni amministrative connesse al
governo del territorio relative alla difesa e alle Forze armate, all’ordine pubblico
e alla sicurezza, alle competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, anche in relazione alla difesa civile, nonché quelle relative alla protezione
civile concernenti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e quelle relative alla
tutela dei beni culturali, alla valorizzazione dei beni culturali di appartenenza
statale nel rispetto del principio di leale collaborazione, all’individuazione in
via concorrente dei beni paesaggistici, alla partecipazione alla gestione dei vincoli
paesaggistici, previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 4.
(Interventi speciali dello Stato)
- Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, effettua interventi speciali in
determinati ambiti territoriali, ai sensi del quinto comma dell’articolo 119 della
Costituzione, allo scopo di rimuovere condizioni di squilibrio territoriale, economico
e sociale, superare situazioni di degrado ambientale e urbano, promuovere politiche
di sviluppo economico locale, di coesione e solidarietà sociale coerenti con le
prospettive di sviluppo sostenibile, promuovere la rilocalizzazione di insediamenti
esposti ai rischi naturali e tecnologici e la riqualificazione ambientale dei territori
danneggiati.
- Gli interventi speciali, di cui al comma 1, sono attuati prioritariamente attraverso
gli strumenti di programmazione negoziata.
Art. 5.
(Sussidiarietà, cooperazione e partecipazione)
- I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ispirano la
ripartizione delle competenze fra i diversi soggetti pubblici e i rapporti tra
questi e i cittadini, secondo i criteri della responsabilità e della tutela dell’affidamento,
fatti salvi i poteri sostitutivi previsti dalle norme vigenti.
- I soggetti pubblici cooperano nella definizione delle linee guida per la programmazione
e la pianificazione del territorio, anche mediante intese e accordi procedimentali,
privilegiando le sedi stabili di concertazione, con il fine di perseguire il principio
dell’unità della pianificazione, la semplificazione delle procedure e la riduzione
dei tempi. Nella definizione degli accordi di programma e degli atti equiparabili
comunque denominati, sono stabilite le responsabilità e le modalità di attuazione,
nonché le conseguenze in caso di inadempimento degli impegni assunti dai soggetti
pubblici.
- Ai fini della definizione delle linee guida per la programmazione e la
pianificazione del territorio, le regioni raggiungono intese con le regioni limitrofe,
ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.
- Le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata, prioritariamente
mediante l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autoritativi, e attraverso
forme di coordinamento fra i soggetti pubblici, nonché, ai sensi dell’articolo
8, comma 7, fra questi e i cittadini, ai quali va riconosciuto comunque il diritto
di partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti.
- Le regioni possono concordare con le singole amministrazioni dello Stato
forme di collaborazione per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative,
compresi l’attuazione degli atti generali e il rilascio di permessi e di autorizzazioni,
con particolare riferimento alla difesa del suolo, alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, nonché alle infrastrutture.
- Le regioni, nel disciplinare le modalità di acquisizione dei contributi
conoscitivi e valutativi, nonché delle proposte delle altre amministrazioni interessate
nel corso della formazione degli atti di governo del territorio, assicurano l’attribuzione
in capo alla sola amministrazione procedente della responsabilità delle determinazioni
conclusive del procedimento.
- Le regioni disciplinano modalità di acquisizione dei contributi conoscitivi
e delle informazioni cartografiche finalizzate alla realizzazione di un quadro
del territorio unitario e condiviso. Lo Stato definisce, d’intesa con le regioni
e le province autonome, criteri omogenei per le cartografie tecniche di dettaglio
e di base ai fini della pianificazione del territorio.
Art. 6
(Pianificazione del territorio)
- Il comune è l’ente preposto alla pianificazione urbanistica ed è il soggetto
primario titolare delle funzioni di governo del territorio.
- Le regioni, nel rispetto delle competenze e funzioni delle province stabilite
dalle leggi dello Stato, individuano gli ambiti territoriali e i contenuti della
pianificazione del territorio, fissando regole di garanzia e di partecipazione
degli enti territoriali ricompresi nell’ambito da pianificare, al fine di assicurare
lo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale e al fine di
soddisfare le nuove esigenze di sviluppo urbano, privilegiando il recupero e la
riqualificazione dei territori già urbanizzati e la difesa dei caratteri tradizionali.
I piani relativi a tali ambiti non possono avere, con esclusione delle sole materie
preordinate, un livello di dettaglio maggiore di quello dei piani urbanistici
comunali. Il piano territoriale di coordinamento, di cui all’articolo 20, comma
2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di competenza delle province, salve diverse
previsioni della legge regionale allo scopo di favorire la pianificazione delle
aree metropolitane. La regione, con propria legge, in considerazione della specificità
di determinati ambiti sovracomunali ed omogenei e in attuazione dei princìpi costituzionali
di sussidiarietà e di adeguatezza, può disciplinare e incentivare la pianificazione
urbanistica intercomunale. Le regioni stabiliscono idonee misure per la compensazione
tra comuni limitrofi dei costi sociali generati dalla realizzazione di infrastrutture
pubbliche che potrebbero causare squilibri economici o ambientali sul territorio.
- Il piano urbanistico è lo strumento di disciplina complessiva del territorio
comunale e deve ricomprendere e coordinare, con opportuni adeguamenti, ogni disposizione
o piano di settore o territoriale concernente il territorio medesimo. Esso recepisce
le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani paesaggistici, nonché quelli imposti
ai sensi delle normative statali in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio.
- Il piano urbanistico privilegia il rinnovo urbano, la ristrutturazione,
l’adeguamento del patrimonio immobiliare esistente.
- Nell’ambito del territorio non urbanizzato si distingue tra aree destinate
all’agricoltura, aree di pregio ambientale e aree urbanizzabili.
- Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree di pregio ambientale
la nuova edificazione è consentita solo per opere e infrastrutture pubbliche e
per servizi per l’agricoltura, l’agriturismo e l’ambiente. Nelle aree urbanizzabili
gli interventi di trasformazione sono finalizzati ad assicurare lo sviluppo sostenibile
sul piano sociale, economico e ambientale.
- La pianificazione urbanistica è attuata attraverso modalità strutturali
e operative. Il piano strutturale non ha efficacia conformativa della proprietà.
Gli atti di contenuto operativo, comunque denominati, disciplinano il regime dei
suoli ai sensi dell’articolo 42 della Costituzione.
Art. 7.
(Dotazioni territoriali)
- Nei piani urbanistici deve essere garantita la dotazione necessaria di attrezzature
e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche attraverso la prestazione
concreta del servizio non connessa ad aree e ad immobili. L’entità dell’offerta
di servizi è misurata in base a criteri prestazionali, con l’obiettivo di garantirne
comunque un livello minimo anche con il concorso dei soggetti privati. Nel rispetto
di quanto stabilito ai sensi della lettera m) del secondo comma dell’articolo
117 della Costituzione, le regioni determinano i criteri di dimensionamento per
i servizi che implicano l’esigenza di aree e relative attrezzature.
- Al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle
diverse parti del territorio interessato, il piano urbanistico deve documentare
lo stato dei servizi esistenti in base a parametri di utilizzazione e precisare
le scelte relative alla politica dei servizi da realizzare, assicurandone un idoneo
livello di accessibilità e fruibilità e incentivando l’iniziativa dei soggetti
interessati.
Art. 8
(Predisposizione e approvazione del piano urbanistico)
- Le regioni disciplinano il procedimento di formazione, le modalità di approvazione
e gli eventuali poteri sostitutivi, la durata e gli effetti dei piani urbanistici
e territoriali e delle loro varianti, nonché l’attività edilizia consentita in
assenza di piano urbanistico, ovvero nelle more dell’approvazione del piano operativo.
- Nel procedimento di formazione degli atti di pianificazione sono assicurate
adeguate forme di pubblicità e di partecipazione dei cittadini e delle associazioni
e categorie economiche e sociali, nonché l’esame delle osservazioni dei soggetti
intervenuti e l’obbligo di motivazione in merito all’accoglimento o al rigetto
delle stesse.
- Nell’attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio
è comunque garantito il contraddittorio degli interessati con l’amministrazione
procedente. I soggetti responsabili degli atti di pianificazione hanno obbligo
di esplicita e adeguata motivazione delle scelte, con particolare riferimento
alle proposte presentate nell’ambito del procedimento.
- Le regioni determinano i casi in cui il piano urbanistico è sottoposto a verifica
di coerenza con gli strumenti di programmazione economica e con ogni disposizione
o piano concernente il territorio, individuando il soggetto responsabile e stabilendone
le relative modalità.
- Le regioni determinano termini perentori per una nuova previsione urbanistica
in caso di decadenza, annullamento, anche giudiziale, o revoca della precedente
previsione.
- Con l’adozione dei piani urbanistici gli enti competenti possono proporre
espressamente modificazioni ai piani territoriali o di settore, al fine di garantire
la coerenza del sistema degli strumenti di pianificazione. L’atto di approvazione
del piano urbanistico contenente le proposte di modifica comporta anche la variazione
del piano territoriale o di settore, qualora sulle modifiche sia acquisita l’intesa
dell’ente titolare del piano modificato.
- Gli enti competenti alla pianificazione urbanistica possono concludere accordi
con i soggetti privati, nel rispetto dei princìpi di imparzialità amministrativa,
di trasparenza, di concorrenzialità, di pubblicità e di partecipazione al procedimento
di tutti i soggetti interessati all’intervento, per la formazione degli atti di
pianificazione anche attraverso procedure di confronto concorrenziale, al fine
di recepire proposte di interventi coerenti con gli obiettivi strategici individuati
negli atti di pianificazione.
- L’ente di pianificazione urbanistica promuove l’adozione di strumenti attuativi
che favoriscono il recupero delle dotazioni territoriali di cui all’articolo 7,
anche attraverso piani convenzionati stipulati con soggetti privati e accordi
di programma.
Art. 9
(Attuazione del piano urbanistico)
- Le disposizioni del piano urbanistico sono attuate con piano operativo o
con intervento diretto, sulla base di progetti compatibili con gli obiettivi definiti
nel piano strutturale. Le modalità di attuazione del piano strutturale sono definite
dalla legge regionale. L’attuazione è comunque subordinata alla esistenza o alla
realizzazione delle dotazioni territoriali.
- Il piano urbanistico può essere attuato anche con sistemi perequativi e compensativi
secondo criteri e modalità stabiliti dalle regioni.
- La perequazione si realizza con l’attribuzione di diritti edificatori alle
proprietà immobiliari ricomprese in determinati ambiti territoriali, in percentuale
dell’estensione o del valore di esse e indipendentemente dalla specifica destinazione
d’uso. I diritti edificatori sono trasferibili e liberamente commerciabili negli
e tra gli ambiti territoriali.
- Anche allo scopo di favorire il rinnovo urbano e la prevenzione di rischi
naturali e tecnologici, le regioni possono prevedere incentivi consistenti nella incrementabilità dei diritti edificatori già attribuiti dai piani urbanistici vigenti.
- Nelle ipotesi di vincoli di destinazione pubblica, anche sopravvenuti, su
terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione perequativa, in alternativa
all’indennizzo monetario previsto per la procedura di espropriazione, il proprietario
interessato può chiedere il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza
dell’area su altra area di sua disponibilità, la permuta dell’area con area di proprietà
dell’ente di pianificazione, con gli eventuali conguagli, ovvero la realizzazione
diretta degli interventi di interesse pubblico o generale previa stipula di convenzione
con l’amministrazione per la gestione di servizi.
- Le regioni possono assicurare agli enti di pianificazione le adeguate risorse
economico-finanziarie per ovviare ad eventuali previsioni limitative delle potenzialità
di sviluppo del territorio derivanti da atti di pianificazione sovracomunale.
- Le leggi regionali disciplinano forme di perequazione intercomunale, quali
modalità di compensazione e riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute
alle diverse realtà locali e degli oneri ambientali su queste gravanti.
Art. 10
(Misure di salvaguardia)
- Le regioni definiscono le misure di salvaguardia che devono essere deliberate
nelle more dell’approvazione degli atti di pianificazione.
Art. 11
(Attività edilizia)
- Fatte salve le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le regioni individuano le
attività di trasformazione del territorio non aventi rilevanti effetti urbanistici
ed edilizi e non soggette a titolo abilitativo. Le regioni individuano altresì le
categorie di opere e i presupposti urbanistici in base ai quali l’interessato ha
la facoltà di presentare la denuncia di inizio attività in luogo della domanda di
permesso di costruire.
- Le regioni definiscono la disciplina della natura onerosa del permesso di costruire,
ivi incluse le ipotesi di esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
di costruzione per il perseguimento di finalità sociali, economiche ed urbanistiche.
- Il comune esercita la vigilanza e il controllo sulle trasformazioni urbanistiche
ed edilizie ricadenti nel proprio territorio.
- Gli abusi edilizi sono soggetti alle sanzioni penali, civili e amministrative
previste dalle leggi statali vigenti in materia, ferma la potestà delle regioni
di prevedere sanzioni amministrative di natura reale, ripristinatoria, pecuniaria,
interdittiva dell’attività edilizia nei confronti dei responsabili degli abusi più
gravi.
- In caso di sostituzione del permesso di costruire con la denuncia di inizio
attività resta fermo il regime sanzionatorio penale, amministrativo e civilistico
previsto per la concessione edilizia dalle leggi statali vigenti in materia.
Art. 12
(Fiscalità urbanistica)
- Ai fini dell’avvio delle misure di cui al comma 2, è istituito, a decorrere dall’anno
2006, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Fondo per gli interventi di fiscalità urbanistica, con una dotazione di 10 milioni
di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro per l’anno 2007.
- Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un
regime fiscale speciale per gli interventi in materia urbanistica e per il recupero
dei centri urbani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- previsione di agevolazioni in forma di credito d’imposta, ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento
ai trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l’attuazione del piano
urbanistico ai sensi dell’articolo 9, nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia di imposta sul valore aggiunto;
- possibilità, nel caso di localizzazione di attrezzature di interesse sovracomunale
per la realizzazione di aree per insediamenti produttivi di beni e servizi a seguito
della formazione di consorzi di comuni, di redistribuire l’imposta comunale sugli
immobili tra i predetti comuni, indipendentemente dalla ubicazione dell’area e in
relazione alla partecipazione delle singole amministrazioni comunali al consorzio;
- previsione di una procedura per l’accesso alle agevolazioni di cui alla lettera
a) mediante presentazione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza
all’amministrazione finanziaria e successivo esame da parte dell’amministrazione
stessa delle istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione;
- possibilità di rideterminazione, anche in riduzione, delle agevolazioni di
cui alla lettera a), nonché definizione delle modalità di applicazione delle medesime;
- previsione dell’obbligo del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di trasmettere una relazione
semestrale al Parlamento sull’utilizzo del credito d’imposta, sul numero dei soggetti
che se ne sono avvalsi e sulla misura entro la quale ciascun soggetto ne ha fruito.
- I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati esclusivamente nel limite
delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e non possono, in ogni caso, avere efficacia
prima della data del 1º gennaio 2006.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ciascuno dei quali deve
essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni
in esso contenute, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
- Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2006 e a 20 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l’anno
2006, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali e, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2007, l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- A decorrere dall’anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1
si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 8. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 13
(Abrogazioni e disposizioni finali)
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
disposizioni:
- articoli 1, 4, 7, 18, 29, 35, 42 e 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni;
articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 765; c) legge 19 novembre 1968, n. 1187.
- Le seguenti disposizioni perdono efficacia nel territorio della regione
ove questa abbia emanato o emani normative sul medesimo oggetto:
- articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, primo
comma, 22, 23, 28, 30, 34 e 41-quinquies, commi sesto, ottavo e nono, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
- legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni;
- articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
- decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
- articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
articoli 27, 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
- articoli 6, 8, 16, 17 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
- All’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se non è tempestivamente dichiarata
la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova
applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai vincoli e alle destinazioni che il piano deve recepire»;
- il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il vincolo preordinato all’esproprio,
dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato per una sola volta, con
la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze
di soddisfacimento degli standard. In tale caso, al proprietario è dovuto un indennizzo
pari ad un terzo dell’ammontare dell’indennità di esproprio dell’immobile, da corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di reiterazione del vincolo».
- All’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Decorso inutilmente il termine
per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire
si intende favorevolmente accolta».
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