D.D.L.R.  FRIULI VENEZIA GIULIA del 27.11.2006

Disciplina organica dell’intervento regionale nell’edilizia residenziale

 

 

TITOLO I – INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

CAPO I - OBIETTIVI ED AZIONI DELLA REGIONE

 

Art.  1  – Obiettivi

Art.  2 – Interventi regionali nel settore dell’edilizia residenziale

Art.  3 – Edilizia sovvenzionata

Art.  4  – Edilizia convenzionata

Art.  5 – Edilizia agevolata

Art.  6 – Sostegno alla locazione del patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata

Art.  7 – Sostegno alla locazione del patrimonio immobiliare privato ad uso residenziale

Art.   8 – Servizi di agenzia sociale per la casa

Art.  9  – Azioni di carattere sociale

Art. 10 – Azioni di carattere socio-assistenziale

Art. 11 – Azioni per la valorizzazione e lo sviluppo sociale del territorio

 

 CAPO II – DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

 

Art. 12 – Forma dei finanziamenti regionali

Art. 13 – Funzioni amministrative della Regione

Art. 14 – Funzioni normative della Regione

Art. 15 – Funzioni dei Comuni

Art. 16 – Comitato Regionale per la Politica della Casa

Art. 17 – Osservatorio della condizione abitativa

 

 CAPO III – DISPOSIZIONI PER L’EDILIZIA AGEVOLATA E PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA

 

Art. 18 – Requisiti dei beneficiari

Art. 19 – Definizione del nucleo familiare dei beneficiari

Art. 20 - Obblighi dei beneficiari

Art. 21 – Trasferimento dei contributi

Art. 22 – Effetti dell’inosservanza degli obblighi dei beneficiari

 

 CAPO IV – DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE

 

Art. 23 – Requisiti dei beneficiari

Art. 24 – Definizione del nucleo familiare

Art. 25 - Obblighi dei beneficiari

Art. 26 – Trasferimento dei contributi

Art. 27 – Effetti della sopravvenuta mancanza dei requisiti e dell’inosservanza degli obblighi dei beneficiari

 

CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’EDILIZIA SOVVENZIONATA

 

Art. 28 – Requisiti per l’accesso agli alloggi

Art. 29 - Canone di locazione degli alloggi

Art. 30 – Elemento oggettivo per la determinazione del canone di locazione degli alloggi

Art. 31 – Elemento soggettivo per la determinazione del canone di locazione degli alloggi

Art. 32 – Applicazione del canone di locazione degli alloggi

Art. 33 – Agevolazioni per l’uscita dall’alloggio di edilizia sovvenzionata

Art. 34 – Obblighi degli assegnatari degli alloggi

Art. 35 – Annullamento dell’assegnazione degli alloggi

Art. 36 – Revoca dell’assegnazione degli alloggi

Art. 37 – Rilascio degli alloggi

 

TITOLO II – ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

 

CAPO I – NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

 

Art. 38 – Natura giuridica

Art. 39 – Funzioni

Art. 40 – Statuto

Art. 41 – Direttore

 

 CAPO II – DISCIPLINA DEGLI ORGANI

 

Art. 42 – Organi

Art. 43 – Presidente

Art. 44 - Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione

Art. 45 – Consiglio di amministrazione

Art. 46 – Collegio sindacale

Art. 47 – Compensi

 

 CAPO III – DISCIPLINA DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI RAPPRESENTATIVI

 

Art. 48 – Commissione paritetica

Art. 49 – Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi

Art. 50 – Compensi

 

 CAPO IV – STRUMENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO

 

Art. 51 – Fonti di finanziamento

Art. 52 – Fondo sociale

 

 CAPO V – STRUMENTI DI GESTIONE E CONTROLLO

Art. 53 – Bilancio

Art. 54 – Bilancio sociale

Art. 55 – Piani di vendita degli alloggi

Art. 56 – Piani di manutenzione degli alloggi

Art. 57 – Criteri di gestione

Art. 58 – Vigilanza

 

 CAPO VI – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

 

Art. 59 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

 

 CAPO VII– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 60 – Abrogazioni

Art. 61 – Norme transitorie

Art. 62 – Norme finanziarie

Art. 63 – Entrata in vigore

 

           

TITOLO I

 

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

 

           

CAPO I

OBIETTIVI ED AZIONI DELLA REGIONE

Art.1

 (Obiettivi)

 La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l’intervento pubblico nel settore dell’edilizia residenziale determinando gli obiettivi e le azioni in conformità alla programmazione economica, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché alle politiche sociali dalla stessa delineate.

 Nel determinare gli obiettivi e le azioni di cui al comma 1, la Regione favorisce l'acquisto e la locazione della prima casa, l’incremento del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato alla locazione dell’alloggio da adibire a prima casa, la realizzazione di interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, sostenendo le categorie di soggetti in condizioni di disagio economico e sociale.

 La Regione consegue gli obiettivi della presente legge con il concorso delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale di cui all’articolo 38, di seguito denominate ATER, dei Comuni, di altri enti pubblici, delle imprese di costruzione, delle cooperative edilizie e dei singoli privati.

Art. 2

 (Interventi regionali nel settore dell’edilizia residenziale)

 

 La Regione sostiene e promuove il settore dell’edilizia residenziale con i seguenti interventi:

 a)               interventi di edilizia residenziale sovvenzionata;

 b)               interventi di edilizia residenziale convenzionata;

 c)               interventi di edilizia residenziale agevolata;

 d)               sostegno alla locazione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale sovvenzionata;

 e)               sostegno alla locazione del patrimonio immobiliare privato ad uso residenziale;

 f)                 servizi di agenzia sociale per la casa.

 Art. 3

 (Edilizia residenziale sovvenzionata)

 

1.                  Per edilizia residenziale sovvenzionata si intendono gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di manutenzione edilizia, di restauro, di conservazione tipologica e di risanamento conservativo, nonché di acquisto di immobili da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini sulla base dei requisiti di accesso definiti all’articolo 28. 

 2.                  Gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata sono attuati dalle ATER con gli incentivi previsti da leggi regionali, statali, nonché da disposizioni dell'Unione europea, di altri organismi internazionali e di enti pubblici.

 3.                  Il patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale sovvenzionata è costituito:

 a)                  da alloggi di proprietà delle ATER e degli Enti Locali, acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dalle ATER (ex IACP) per finalità di edilizia sovvenzionata;

 b)       da alloggi di proprietà di terzi soggetti destinati alle finalità dell’edilizia sovvenzionata;

 c) dagli alloggi di cui alla lettera b) affidati in gestione alle ATER mediante convenzione, per le finalità dell’edilizia sovvenzionata.

 4.                  Il patrimonio immobiliare di cui al comma 3,  lettere a) e c) è gestito dalle ATER ai sensi delle disposizioni contenute nel capo quinto e nel Regolamento previsto dall’articolo 14.

 5.                  Le ATER, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, finanziati con gli incentivi previsti da leggi regionali, ritenuti di particolare complessità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, possono utilizzare lo strumento dell’accordo di programma previsto dall’articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 6.                  La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1, nella forma contributiva prevista dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e d), e secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 14.

  

Art. 4

 (Edilizia residenziale convenzionata)

 

1.                  Per edilizia residenziale convenzionata si intendono gli interventi diretti all’acquisto, alla nuova realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione urbanistica ed edilizia, al restauro, alla conservazione tipologica ed al risanamento conservativo di immobili da destinare a prima casa, attuati dai soggetti di cui al comma  4 con modalità individuate in convenzione con i Comuni.

2.                  Il prezzo di cessione o di assegnazione ed il canone di locazione degli immobili di cui al comma 1 sono determinati dalle convenzioni stipulate con i Comuni.

3.                  Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti, assegnati, o locati a favore della generalità dei cittadini sulla base dei requisiti di accesso definiti all’articolo 18, anche al fine di assicurare disponibilità di alloggi in locazione a canone di mercato moderato.

4.                  Gli interventi di edilizia residenziale convenzionata sono realizzati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.

5.                  Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati con gli incentivi previsti da leggi regionali, statali, nonché da disposizioni dell'Unione europea, di altri organismi internazionali e di enti pubblici.

6.                  La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 realizzati da cooperative edilizie, loro consorzi e imprese nella forma contributiva prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera b), secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 14; sostiene altresì gli interventi di cui al comma 1 realizzati dalle ATER nella forma contributiva prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera d), secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 14.

 

Art. 5

 (Edilizia residenziale agevolata)

 

 Per edilizia residenziale agevolata si intendono gli interventi diretti all’acquisto, alla nuova realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione urbanistica ed edilizia, al restauro, alla conservazione tipologica ed al risanamento conservativo di immobili da destinare a prima casa attuati dai soggetti di cui al comma  2.

  Gli interventi di edilizia residenziale agevolata sono attuati da soggetti persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all’articolo 18, con gli incentivi previsti da leggi regionali, statali, nonché da disposizioni dell'Unione europea, di altri organismi internazionali e enti pubblici, non regolati da convenzione.

 La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1, nella forma contributiva prevista dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 14.

 La Regione sostiene altresì gli interventi di cui al comma 1,  nella forma agevolativa di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f), attraverso il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001.

 

Art. 6

 (Sostegno alla locazione del patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata)

 

1. Per sostegno alle locazioni del patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata si intendono le risorse assegnate dalla Regione al fondo sociale di cui all’articolo 52, destinate alla tutela degli utenti degli alloggi di edilizia sovvenzionata, in condizione di particolare debolezza economica.

2. Le risorse regionali di cui al comma 1 concorrono a colmare la differenza tra il canone di locazione applicato agli utenti di cui al comma 1 ed il canone teoricamente corrispondente agli alloggi assegnati ai predetti utenti, secondo un indice di redditività riferito al valore degli stessi, annualmente stabilito dalla Giunta regionale.

3. L’attuazione delle misure di sostegno di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento di cui all’articolo 14.

 

Art. 7

(Sostegno alla locazione del patrimonio immobiliare privato ad uso residenziale)

 

1. Per sostegno alle locazioni si intendono i contributi destinati, tramite i Comuni, a soggetti non abbienti in possesso dei requisiti indicati all’articolo 23, comma 1, diretti a ridurre la spesa sostenuta dagli stessi per il canone di locazione dell’immobile destinato a prima casa.

 2. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di incentivi a favore di proprietari persone fisiche o enti pubblici in possesso dei requisiti indicati all’articolo 23, comma 2, che concedano in locazione immobili, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 3. La Regione sostiene gli interventi di cui ai commi 1 e 2 nella forma contributiva prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera e), e secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 14.

 

 Art. 8

 (Servizi di agenzia sociale per la casa)

 

1. Nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 5, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, l’Amministrazione regionale sostiene, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, i progetti realizzati da associazioni senza fine di lucro che gestiscono servizi di agenzia sociale per l’abitazione, volti all'inserimento abitativo di lavoratori flessibili e di soggetti che siano in condizioni di disagio economico e sociale.

 2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati:

a)       all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione, ivi compresa l'attivita' di consulenza immobiliare, di mediazione, nonche' di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;

b)       alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

3. La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 nella forma contributiva prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera e), e secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 14.

 

 Art. 9

 (Azioni di carattere sociale)

 

1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione determina, nelle forme (tolto: contributive)  previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7, particolari misure di sostegno per l'accesso all’abitazione da parte di categorie di soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, quali:

 a)       anziani;

 b)       giovani coppie, con o senza prole e soggetti singoli con minori a carico;

 c)       disabili;

 d)       famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico;

 e)       soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali pubbliche;

 f)         corregionali all’estero, o rimpatriati;

 2. Ai fini della presente legge:

a)       i corregionali all’estero sono i cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2/2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero);

b)       i rimpatriati sono i corregionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2002.

La permanenza all’estero dei soggetti di cui alle lettere a) e b), deve essere documentata ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26/2/2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero).

 

L’attuazione delle misure di sostegno rivolte ai soggetti di cui al comma 1 è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento di cui all’articolo 14 e si coordina con le norme previste dalle leggi regionali di settore.

 

 Art. 10

 (Azioni di carattere socio-assistenziale)

 

1. Per risolvere situazioni contingenti e temporanee di emergenza socio-assistenziale o derivanti da calamità naturali la Regione può autorizzare, con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle ATER ed in deroga alle graduatorie di edilizia sovvenzionata:

 a)       la riserva di una quota non superiore al 10% degli alloggi di edilizia sovvenzionata, da assegnare da parte delle ATER, alla realizzazione di progetti socio-assistenziali di carattere temporaneo previsti dalla programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

 b)       la riserva di una quota non superiore al 5% degli alloggi di edilizia sovvenzionata, da assegnare da parte delle ATER,  alla locazione temporanea di alloggi a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 23, rimasti privi di abitazione a causa di calamità naturali.

 2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate in modo coordinato con quanto previsto dalle leggi di settore e sono limitate al tempo necessario al reinserimento sociale dei soggetti interessati, fino ad un massimo inderogabile di due anni.

 

Art. 11

 (Azioni per la valorizzazione e lo sviluppo sociale del territorio)

 

1. La Regione determina le azioni da compiere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 

a)               favorire la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia ed urbanistica finalizzati alla valorizzazione del patrimonio di edilizia abitativa esistente, dei centri storici, dei borghi e degli edifici rurali, nel rispetto dei caratteri distintivi dell'architettura tradizionale enucleatasi nelle diverse peculiarità territoriali;

 b)               incentivare l’acquisto di alloggi da adibire a prima casa e la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia ed urbanistica finalizzati al ripopolamento delle zone montane;

 c)               intervenire su aree del territorio regionale caratterizzate da situazioni di degrado socio-ambientale, anche al fine di favorire il reinsediamento dei nuclei familiari nei centri urbani e la piena utilizzazione del patrimonio edilizio abitativo privato esistente;

 d)               promuovere la realizzazione di interventi straordinari per l'adeguamento delle abitazioni ai modelli di qualità tecnologica ed alla normativa in materia di sicurezza statica ed antisismica.

 e)               favorire l’edilizia abitativa ecocompatibile e l’attuazione di tipologie di intervento finalizzate al risparmio  energetico;

 f)                 sostenere iniziative volte alla sperimentazione di nuove tipologie edilizie e tecniche d’intervento nel settore dell’edilizia abitativa;

 g)               sostenere iniziative di autocostruzione associata attraverso precise modalità e tecnologie costruttive, finalizzate a dotare della prima casa famiglie, lavoratori o gruppi di lavoratori altrimenti privi della possibilità di accesso al mercato immobiliare;

 h)               sostenere iniziative volte alla realizzazione di alloggi, anche supportati da locali di servizio connessi alla residenza, che rispondano alle esigenze dettate dalla mobilità legata a motivi di studio, formazione e lavoro;

 i)                 sostenere iniziative volte alla realizzazione e al recupero di alloggi integrati con servizi di protezione sociale.

  

2. Le azioni indicate al comma 1 si attuano in modo coordinato con quanto previsto dalle leggi di settore, con programmi edilizi individuati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 3 e 4, se realizzati dalle ATER; nonché, limitatamente alle lettere da a) a g), ai sensi degli articoli 4 e 5, anche con le modalità disciplinate all’articolo 13, comma 7. I programmi sono finanziati dal Fondo di cui all’articolo 13, nelle forme previste dall’articolo 12, comma 1, lettera a), lettera b) e, limitatamente a quelli realizzati dalle ATER, lettera d).

 

 

CAPO II

 

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

 

 Art. 12

 (Forma dei finanziamenti regionali)

 

1. L'Amministrazione regionale interviene nei settori dell’edilizia residenziale con le seguenti forme di finanziamento:

a)       contributi in conto capitale;

b)       contributi in conto capitale pluriennali;

c)       contributi in conto interessi;

d)       anticipazioni;

e)       contributi in conto esercizio su oneri di locazione e di servizio alla locazione;

f)         concessione di garanzie.

2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile ed erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa per un importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale possono essere concessi a favore delle ATER esclusivamente per la realizzazione di interventi di incremento del patrimonio di edilizia sovvenzionata.

4. I contributi in conto capitale pluriennali concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime per interventi di investimento di edilizia residenziale sovvenzionata.

5. I contributi in conto interessi sono concessi a copertura degli oneri derivanti dalla contrazione di un mutuo bancario sino all'ammontare dei relativi interessi e sono erogati al soggetto beneficiario in quote costanti di ammontare complessivo non superiore al valore attuale delle quote di interessi del piano di ammortamento, ovvero direttamente all’istituto di credito.

6. Le anticipazioni sono concesse alle ATER sino all'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e si estinguono alle condizioni stabilite dal regolamento con un piano di ammortamento di durata massima trentennale. Il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati o la restituzione del solo capitale.

7. I contributi in conto esercizio a sostegno della locazione del patrimonio immobiliare sono concessi relativamente all’edilizia sovvenzionata secondo quanto disposto dall’articolo 6 e relativamente al settore privato secondo quanto disposto dall’articolo 7.

8. La concessione di garanzie per favorire l'acquisto della prima casa avviene secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 14.

9. Le forme di intervento regionale di cui al presente articolo sono rivolte, con le modalità individuate con i commi da 2 a 8,  anche ad iniziative realizzate - secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'articolo 14,  con le modalità del leasing immobiliare e del project financing.

 

 Art. 13

 (Funzioni amministrative della Regione)

 

1. Gli interventi e le azioni di cui agli articoli 2, 9 e 11, nonché gli interventi di cui all’articolo 15, comma 3, sono finanziati dal Fondo per l'Edilizia residenziale, quale insieme di risorse finanziarie destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.

 2. La Regione, con legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'Edilizia residenziale, nel quale confluiscono, fra l’altro, i rientri delle anticipazioni erogate, le entrate derivanti dai mutui contratti dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti.

 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente delibera, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate sul Fondo per l'Edilizia residenziale a favore degli interventi e delle azioni di cui agli articoli 2, 9 e 11.

 4. L'Assessore regionale alla Programmazione e Controllo, Risorse economiche e finanziarie, Patrimonio e Servizi generali è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

 5. L’Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base di una convenzione stipulata con gli istituti di credito, a trasferire agli stessi le risorse finanziarie di cui al comma 3 per la concessione dei contributi da gestire nell’ambito della convenzione.

 6. In relazione al disposto di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a:

a)       stipulare una convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.P.A.;

b)       destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste.

 7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, l’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa ed agli istituti di credito con lo stesso convenzionati un rimborso forfetario, IVA compresa, per gli adempimenti e le funzioni affidate.

 8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori indicati all’articolo 4, comma 4, un rimborso forfetario, IVA compresa, per gli adempimenti amministrativi relativi all’attribuzione degli alloggi di cui all’articolo 4, comma 1.

 9. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale in ordine all’attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'Edilizia Residenziale.

 10. La Regione provvede all’ottimale distribuzione delle risorse finanziarie stanziate sul Fondo per l’edilizia residenziale tra le azioni di settore previste dalla presente legge sulla base della valutazione dei dati quantitativi e qualitativi della domanda e dell’offerta abitativa pubblica e privata nella regione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche e della localizzazione delle situazioni di tensione abitativa e delle peculiari condizioni fisiche del patrimonio pubblico esistente nelle diverse aree residenziali  regionali.

 

 Art. 14

 (Funzioni normative della Regione)

 

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, approva i regolamenti di esecuzione degli interventi e delle azioni di cui agli articoli 2, 9 e 11, che disciplinano i criteri e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi e delle garanzie, nonché le modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Regione.

 

 Art. 15

 (Funzioni dei Comuni)

 

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, i Comuni:

 a) collaborano con le ATER nell’individuazione di aree ed immobili, nel territorio di competenza, che consentano modalità e tempi di massima efficacia ed economicità nella realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata;

 b) stipulano le convenzioni per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata;

 c) vigilano sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata.

 I Comuni intervengono nell’attuazione degli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a) e b), realizzati dalle ATER anche mediante lo strumento dell’accordo di programma previsto dall’articolo 19 della legge regionale 7/2000,

  

Art. 16

 (Comitato regionale per la Politica della Casa)
 

1. E’ istituito il Comitato regionale per la Politica della Casa, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di interventi nel settore dell’edilizia residenziale.

 2. Il Comitato:

 a)       esprime parere sugli atti normativi regionali in materia di edilizia residenziale;

 b)      esprime parere sulle questioni poste dall’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici.

 c)       rappresenta le esigenze determinate dal fabbisogno abitativo sul territorio regionale e segnala eventuali priorità di intervento.

 3. Il Comitato è composto:

 a) dall'Assessore regionale all'Ambiente ed ai Lavori Pubblici o un suo delegato, con funzioni di presidente;

 b) dai Presidenti delle ATER o loro delegati;

 c) da un rappresentante, rispettivamente, delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia;

 d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.

 4. Il Comitato è dotato di un proprio regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1.

 5. Ai componenti del Comitato esterni all'Amministrazione regionale compete, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni, un gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute.

  

Art. 17

 (Osservatorio della condizione abitativa)
 

1. Per l’espletamento delle funzioni di programmazione di cui all’articolo 13, comma 11, la Regione si dota di un sistema operativo di seguito denominato “Osservatorio regionale della condizione abitativa” per la raccolta e la gestione dei dati quantitativi e qualitativi della domanda e dell’offerta abitativa pubblica e privata nella regione; cura, in particolare, la raccolta e la valutazione dei dati inerenti le caratteristiche e la localizzazione delle situazioni di tensione abitativa, nonché dei dati inerenti le condizioni fisiche del patrimonio pubblico esistente nelle diverse aree residenziali  regionali.

 2. All’Osservatorio della condizione abitativa di cui al comma 1 affluiscono i dati di interesse della Regione provenienti dall’Amministrazione regionale, dagli enti locali, dalle ATER, da altri enti pubblici e privati. La raccolta e l’elaborazione dei dati tiene conto delle esigenze di programmazione delle azioni regionali di settore nonché dell’esigenza di far confluire i dati nell’Osservatorio nazionale istituito ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 3. La Regione raccoglie e gestisce i dati indicati al comma 1 anche avvalendosi delle ATER, attraverso la stipula di apposite convenzioni; può altresì stipulare a tal fine apposite convenzioni con gli altri enti detentori dei dati medesimi.

 4. L’attuazione dell’Osservatorio della condizione abitativa è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento di cui all’articolo 14.

           

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI PER L’EDILIZIA AGEVOLATA E PER

L’EDILIZIA CONVENZIONATA

 

 

Art. 18

 (Requisiti dei beneficiari)

 

1. I requisiti dei beneficiari di interventi sono i seguenti:

 

a)       essere maggiorenni;

b)       avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea ovvero, essere cittadini o cittadine stranieri immigrati ai sensi della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);

c)       essere residenti in regione o prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere nati in regione, avervi originariamente risieduto e volervi ristabilire la propria residenza, o essere corregionali all’estero o rimpatriati ai sensi dell’articolo 9, comma 1 lettera f) e comma 2, lettere a) e b);

d)       non essere proprietari o nudi proprietari, ovvero titolari di diritto di usufrutto o di abitazione,  di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale,  adeguata al nucleo familiare definito dall’articolo 19.

e)       non essere beneficiario di contributi per l’edilizia residenziale pubblica;

f)         possedere, con riferimento al nucleo familiare definito dall’articolo 19, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore ad euro 29.000 e un indicatore ISE non superiore a euro 58.900. Si prescinde da tale requisito per i richiedenti emigrati di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), residenti all’estero con il proprio nucleo familiare.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare degli interventi di edilizia agevolata e di edilizia convenzionata in relazione ad alloggi non aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al Decreto ministeriale di data 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.

 3. Al fine dell’accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera f), nel caso in cui i beneficiari di interventi siano soggetti che singolarmente o in forma associata, uscendo dal nucleo familiare di appartenenza costituito da più persone, intendano costituire un nuovo nucleo familiare, al valore dell’ISEE  del nucleo familiare di cui al comma 1, lettera f), è applicato un abbattimento pari al 20%.

 4. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 sono applicati secondo le modalità indicate nei regolamenti di edilizia agevolata e di edilizia convenzionata di cui all’articolo 14.

 5. La Giunta regionale, con cadenza triennale, delibera l’aggiornamento dell’importo di cui al comma 1, lettera f), sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell’ISTAT e di altri fattori.

  

Art. 19

 (Definizione del nucleo familiare)

 

1. Il nucleo familiare è definito dall’articolo 1 bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, come inserito con l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.

 

Art. 20

 (Obblighi dei beneficiari)

 

1. I beneficiari di interventi di edilizia agevolata e di interventi di edilizia convenzionata destinata all’acquisto, hanno i seguenti obblighi:

 a)       trasferire la residenza nell’alloggio entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo;

 b)       risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1, lettera a), qualora beneficino di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione. Gli obblighi si intendono assolti anche con decorrenza del quinquennio dalla data della stipula del rogito notarile in caso di intervento di acquisto, ovvero dalla data di ultimazione dell’intervento di costruzione o di recupero, se antecedente alla data del provvedimento di liquidazione finale.

 c)       risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per tutta la durata del rapporto contributivo, qualora beneficino di contributi pluriennali;

 2. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per dieci anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, qualora beneficino di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, qualora beneficino di contributi pluriennali.

 

 Art. 21

 (Trasferimento dei contributi)

 

1. In caso di decesso del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, i contributi sono trasferiti:

 a)       in capo all’eventuale altro soggetto intestatario del medesimo contributo, a condizione che acquisisca l’intera proprietà dell’alloggio;

 b)       in capo all'erede a condizione che, entro sei mesi dal decesso del beneficiario, trasferisca la propria residenza nell'immobile divenuto di sua proprietà e che a tale data sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.  Nell’ipotesi in cui gli eredi siano il coniuge, il convivente more uxorio ed i figli, si prescinde dall'acquisizione del diritto di proprietà dell'intero immobile in capo al soggetto cui è stato trasferito il contributo.

 2. In caso di divorzio, o di separazione legale, o di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei soggetti beneficiari, il coniuge o convivente che acquista la proprietà dell’alloggio e continua a risiedervi, percepisce l’intero contributo a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi alla data della richiesta di subentro nella posizione dell’altro beneficiario.   Sono fatti salvi i requisiti soggettivi accertati in capo al subentrante già intestatario del contributo.

 3. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, non si applicano al coniuge o al convivente more uxorio beneficiari che hanno trasferito la propria residenza a seguito del provvedimento giurisdizionale che assegna l'abitazione familiare all’altro coniuge o all’altro convivente more uxorio.

  

Art. 22

 (Effetti dell’inosservanza degli obblighi dei beneficiari)

 

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale   7/2000.

 L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), comporta:

 a)       in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;

 b) in caso di contributi pluriennali, la revoca del contributo a decorrere dalla data in cui  si è verificata l'inosservanza e l'obbligo di restituire quanto percepito successivamente alla data stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

 3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 21, comma 1, comporta la revoca del contributo a decorrere dalla data del decesso del beneficiario.

 4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 21, comma 2, comporta la revoca del contributo a decorrere dalla data di trasferimento della residenza.

 

           

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO AD USO RESIDENZIALE

 

 

Art. 23

 (Requisiti dei beneficiari)

 

1. I requisiti dei conduttori beneficiari dei contributi di cui all’articolo 7, comma 1, sono i seguenti:

a)       essere maggiorenni;

b)       avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea ovvero, essere cittadini o cittadine stranieri immigrati ai sensi della legge regionale n. 5/2005;

c)       essere residenti in regione, o essere rimpatriati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b);

d)       non essere proprietari di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale, adeguata al nucleo familiare ai sensi del regolamento di cui all’articolo 14;

e)       possedere, con riferimento al nucleo familiare definito dall’articolo 24, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000; si prescinde da tale requisito nel caso di rimpatriati, qualora i redditi di riferimento siano prodotti all’estero;

f)         essere conduttori, in base ad un contratto di locazione stipulato ai sensi dell’articolo 2 della legge 431/1998 e registrato, di un alloggio di proprietà privata o pubblica, non avente le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al Decreto ministeriale di data 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.

 

I requisiti dei locatori beneficiari degli incentivi di cui all’articolo 7, comma 2, sono i seguenti:

 a)       essere maggiorenni;

 b)       avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea ovvero, essere cittadini o cittadine stranieri immigrati ai sensi della legge regionale 5/2005;

 c)       essere residenti o avere la sede legale in regione;

 d)       essere proprietari dell’alloggio concesso in locazione, non avente le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al Decreto ministeriale di data 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218;

 e)       aver stipulato, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3, della legge  431/1998, con un conduttore in possesso dei requisiti di cui al comma 1, un contratto di locazione ed averlo registrato.

 Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), si applicano solo ai soggetti persone fisiche.

 4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono applicati secondo le modalità indicate nel regolamento concernente gli interventi a sostegno della locazione del patrimonio immobiliare privato ad uso residenziale, di cui all’articolo 14.

 5. La Giunta regionale, con cadenza triennale, delibera l’aggiornamento dell’importo di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell’ISTAT e di altri fattori.

 

 Art. 24

 (Definizione del nucleo familiare)

 

1. Il nucleo familiare del conduttore beneficiario del contributo di cui all’articolo 7, comma 1, è definito dall’articolo 1 bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, come inserito con l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.

  

Art. 25

 (Obblighi dei beneficiari)

 

1. I conduttori beneficiari dei contributi di cui all’articolo 7, comma 1, hanno l’obbligo di risiedere e dimorare stabilmente nell'alloggio durante l’intera durata del contratto di locazione.

 2. I locatori beneficiari degli incentivi di cui all’articolo 7, comma 2, hanno l’obbligo di destinare l’alloggio alla locazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera e), per un periodo di almeno  otto o cinque anni consecutivi a seconda che il contratto sia stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, o rispettivamente dell’artico 2, comma 3, della legge  431/1998.

 

 Art. 26

 (Trasferimento dei contributi)

 

1. In caso di decesso del conduttore beneficiario, il contributo:

 a)       è percepito dagli eredi che, alla data del decesso del conduttore non risiedono o non intendono continuare a risiedere nell’alloggio, ai sensi delle disposizioni generali sulle successioni di cui al Titolo I del codice civile;

 b)       è trasferito all'erede che, alla data del decesso del conduttore, continua a risiedere nell’alloggio, a condizione che possieda i requisiti soggettivi prescritti e subentri nel contratto di locazione entro quindici giorni da tale data.

 2. In caso di divorzio, o di separazione legale, o di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza del conduttore, il contributo è trasferito in capo al coniuge o al convivente che, alla data in cui sono stati accertati tali eventi, continua a risiedere nell’alloggio e possiede i requisiti soggettivi prescritti, a condizione che subentri nel contratto di locazione dell’alloggio entro trenta giorni dalla medesima data.

  

Art. 27

 (Effetti della sopravvenuta mancanza dei requisiti e dell’inosservanza degli obblighi dei beneficiari)

 

1. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all’articolo 23, l'inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 25 e delle disposizioni di cui all’articolo, 26 comma 2, comportano la decadenza dal contributo o dall’incentivo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale  7/2000.

 

           

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI PER L’EDILIZIA SOVVENZIONATA

 

 

Art. 28

 (Requisiti per l’accesso agli alloggi)

 

1. I requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata sono i seguenti:

 a)       essere maggiorenni;

b)       avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea ovvero, essere cittadini o cittadine stranieri immigrati ai sensi della legge regionale 5/2005;

c)       essere residenti o prestare attività lavorativa nel comune o nei comuni ove sono ubicati gli alloggi per i quali è indetto il concorso di assegnazione; o essere nati in regione, avervi originariamente risieduto e volervi ristabilire la propria residenza con equiparazione in tal caso ai residenti nel comune di nascita, ovvero essere corregionali all’estero o rimpatriati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f);

d)       non essere proprietari o nudi proprietari, ovvero titolari di diritto reale di godimento di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale,  adeguata al nucleo familiare, intendendosi per adeguato l’alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno e intendendosi altresì che in caso di  proprietà, comproprietà  e godimento di  più alloggi, si sommano i vani di proprietà e in godimento corrispondenti, nonchè i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio, non rilevando a tal fine alloggi dichiarati inabitabili dalla competente autorità, né alloggi con barriere architettoniche nell’ipotesi di persone disabili.

e)       possedere l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/1998 non superiore ad euro 20.000 e l’indicatore della situazione economica (ISE) cui al decreto legislativo 109/1998, non superiore ad  euro 40.000. Si prescinde da tale requisito per i richiedenti emigrati di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), residenti all’estero con il proprio nucleo familiare.

 2. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera e), al fine dell’accertamento degli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) nel caso in cui i richiedenti il beneficio siano soggetti che, uscendo dal nucleo familiare di appartenenza, ovvero uscendo dai nuclei familiari di appartenenza al fine di matrimonio o convivenza more uxorio, intendano costituire un nuovo nucleo familiare, gli indicatori sono definiti con riferimento al reddito, al patrimonio immobiliare e mobiliare e al numero delle persone per le quali è richiesto il beneficio.

 3. Nei casi indicati dal comma 2 gli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) sono attestati dall’ATER ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 7, della legge 109/1998.

 4. I requisiti di cui all’art. 28, comma 1, lettera a), b), c), e) devono sussistere in capo al richiedente il beneficio, mentre quelli di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), devono sussistere in capo a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, come risultante dalla situazione anagrafica del comune di residenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

 5. Il regolamento di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 14 disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi tramite pubblico concorso e, altresì, disciplina particolari misure di sostegno per l’accesso a favore dei soggetti di cui all’articolo 9, comma1.

 6. Il regolamento di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 14 disciplina altresì le particolari situazioni, relative a specifiche condizioni di debolezza sociale intervenute dopo la scadenza del bando, per le quali la presentazione della domanda di beneficio può avvenire oltre il termine di scadenza del bando stesso, al fine dell’assegnazione di alloggi risultati liberi dopo la sua emissione, che siano riferite alle seguenti tipologie di soggetti:

a)   anziani ultrasessantacinquenni;

b)   sfrattati;

c)   separati con ingiunzione di rilascio dell’alloggio;

d)   disabili gravi.

 7. La Giunta regionale, con cadenza triennale, delibera l’aggiornamento degli importi di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell’ISTAT e di altri fattori.

  

Art. 29

 (Canone di locazione degli alloggi)

 

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è determinato in base a:

a) un elemento oggettivo riferito alla situazione fisica dell’alloggio locato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1;

b) un elemento soggettivo riferito alla situazione economica complessiva delle persone residenti nell’alloggio locato.

 

Art. 30

 (Elemento oggettivo per la determinazione del canone di locazione degli alloggi)

 

 1. Al fine della determinazione del canone di locazione, l’elemento oggettivo di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), è dato dal valore dell’alloggio, calcolato dall’ATER ogni due anni in base a parametri concertati con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nel territorio di competenza, con riferimento alle caratteristiche fisiche e alle condizioni di manutenzione dell’alloggio.

 2. Il regolamento di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 14 fissa i criteri da applicare e gli elementi  da considerare per la determinazione del valore oggettivo degli alloggi ai sensi del comma 1, con riferimento ad ubicazione, dimensione, vetustà, stato manutentivo, dotazione di servizi, accessori e pertinenze.

  

Art. 31 

 (Elemento soggettivo per la determinazione del canone di locazione degli alloggi)

 

1. Al fine della determinazione del canone di locazione, la situazione economica complessiva di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b,  è data dalla somma dei redditi imponibili posseduti dai componenti il nucleo familiare residente nell’alloggio locato e dalle eventuali altre persone che, anche in via temporanea, fruiscono dell’alloggio a titolo di ospitalità, ridotta in misura pari al dieci percento per il secondo componente ed ulteriormente ridotta in misura pari al cinque percento per ogni ulteriore componente a titolo definitivo.

2. I redditi da considerare al fine di cui al comma 1 sono quelli posseduti nel secondo anno d’imposta antecedente il biennio di applicazione del canone di locazione.

  

Art. 32

 (Determinazione e applicazione del canone di locazione degli alloggi)

 

1. Per gli utenti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del comma 31 non sia superiore all’importo corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS, il canone annuo è quantificato, sulla base del valore dell’alloggio determinato ai sensi dell’articolo 30 e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all’otto percento della medesima situazione economica.

2. Per gli utenti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell’articolo 31 sia compresa tra il limite di cui al comma 1 ed il limite di euro 38.000,00, il canone annuo è quantificato in misura non superiore al sette percento del valore dell’alloggio determinato ai sensi dell’articolo 30, da graduarsi in rapporto alla medesima situazione economica, con intervalli non superiori ad euro 1.000,00.

3. Per gli utenti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell’articolo 31  sia superiore al limite di euro 38.000,00, il canone annuo è quantificato anche in misura superiore al sette percento del valore dell’alloggio determinato ai sensi dell’articolo 30.

4. Ogni due anni le ATER provvedono all’aggiornamento del canone di locazione degli alloggi, da applicare in quote mensili.

5. Nel corso del biennio di applicazione del canone di locazione, in deroga all’articolo 31, comma 2, le ATER, a domanda degli interessati e con cadenza mensile, provvedono alla rideterminazione della situazione economica complessiva e conseguentemente del canone di locazione in diminuzione, a seguito di consistenti sopravvenute riduzioni dei redditi, rispetto a quelli originariamente considerati.

6. Nel corso del biennio di applicazione del canone di locazione, in deroga all’articolo 31, comma 2, le ATER provvedono alla rideterminazione della situazione economica complessiva e conseguentemente del canone di locazione in aumento, a seguito dell’ingresso, anche temporaneo, di persone produttive di reddito.

7. Le ATER provvedono alla rideterminazione del canone di locazione nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, in relazione a particolari condizioni e modalità disciplinate dal regolamento di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 14.

  

Art. 33

 (Agevolazioni per l’uscita dall’alloggio di edilizia sovvenzionata)

 

1. Nell’assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata in locazione, le ATER riservano una quota non inferiore al 20% delle disponibilità a favore degli inquilini rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 32, comma 3, che rilasciano l’alloggio di edilizia sovvenzionata.

 

Art. 34

 Obblighi degli assegnatari degli alloggi)

 

1. L’assegnatario ha l’obbligo di occupare l’alloggio entro trenta giorni dalla data della sua consegna ed ivi risiedervi con continuità, a pena di decadenza dall’assegnazione.

 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dall’ATER qualora, entro la scadenza dello stesso, l’assegnatario presenti, a pena di decadenza dall’assegnazione, richiesta di proroga motivata da cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà.

 3. La decadenza dall’assegnazione è dichiarata dall’ATER ed è causa di risoluzione di diritto del contratto.

 

 Art. 35

 (Annullamento dell’assegnazione degli alloggi)

 

1. L’ATER annulla il provvedimento di assegnazione dell’alloggio ottenuto in violazione delle norme vigenti alla data della sua emissione, ovvero adottato sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti falsi.

 2. L’annullamento del provvedimento di assegnazione è causa di risoluzione di diritto del contratto.

  

Art. 36

(Revoca dell’assegnazione degli alloggi)

 

1. L’ATER previo conforme parere della Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi, revoca in qualunque tempo  l’assegnazione degli alloggi in locazione nei seguenti casi:

a)       qualora l’assegnatario o altra persona convivente a titolo definitivo sia divenuto titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento di altro alloggio ubicato sul territorio nazionale, adeguato a soddisfare le esigenze abitative ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera d);

b)       omessa comunicazione per due volte consecutive dei dati relativi alla situazione economica complessiva del nucleo familiare residente nell’alloggio, ivi compresi gli ospiti temporanei, o comunicazione di dati non corrispondenti al vero, previa verifica sulle condizioni sociali del soggetto, effettuata dalle competenti strutture comunali;

c)       violazione di norme di legge e di regolamenti che disciplinano gli obblighi dell’inquilino;

d)       grave danneggiamento dell’alloggio o uso dell’alloggio difforme dalla sua destinazione;

e)       sublocazione o cessione anche parziale dell’alloggio a terzi;

f)         mancata stabile occupazione dell’alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione dell’ATER per motivi sanitari, assistenziali o lavorativi;

g)       rifiuto da parte di chi è già assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero degli occupanti l’alloggio a titolo definitivo aumentato di uno, di altro alloggio adeguato, intendendosi per adeguato l’alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno.

h)       abbia perduto i requisiti previsti dalla vigente legislazione per la permanenza nel territorio italiano.

2. La revoca dell’assegnazione è causa di risoluzione di diritto del contratto.

 

Art. 37

(Rilascio degli alloggi)

 

1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell’assegnazione prevedono un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della loro emissione per il rilascio degli alloggi.

 2. L’ATER dispone con proprio provvedimento il rilascio dell’alloggio occupato senza titolo, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla data della sua emissione.

 3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2 l’ATER, adisce immediatamente l’autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento che costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell’immobile.

 4. L’assegnatario, nei confronti del quale sia stato pronunciato un provvedimento giurisdizionale esecutivo di rilascio dell’alloggio, motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o di regolamento, non può presentare all’ATER domanda di assegnazione di un alloggio per un periodo di tre anni.

 

 

TITOLO II

 

ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

 

           

CAPO I

 

NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

 

 

Art. 38

 (Natura giuridica)

 

1.       Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste, nonché dell’Alto Friuli e di Udine, costituite dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, sono enti pubblici economici dotati di un proprio statuto ed aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile.

2.       Le ATER hanno la competenza sul territorio corrispondente alle circoscrizioni elettorali regionali.

3.       Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della Regione.

  

Art. 39

 (Funzioni)

 

1.       Le ATER conseguono gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell’abitazione e dei servizi residenziali e sociali, attraverso gli interventi di cui al comma 2.

2.       Le ATER:

a)       Individuano e realizzano interventi di edilizia residenziale ai sensi degli articoli 3 e 4, finanziati con incentivi pubblici o con risorse proprie;

b)       amministrano il proprio patrimonio immobiliare, nonché quello di proprietà dello Stato, degli Enti locali, di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;

c)       forniscono agli Enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell’attivita’ e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

d)       realizzano, per conto di  Enti locali, enti pubblici e privati interventi  di edilizia residenziale, compresa quella universitaria di cui all’articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; servizi residenziali e sociali; opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche; iniziative di recupero edilizio ed urbano, compresa la stesura di progetti urbanistici, di piani particolareggiati e di recupero;

e)       possono promuovere, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la costituzione di società di capitali o la partecipazione a società di capitali, i cui scopi sociali rientrino nelle finalità statutarie delle ATER, qualora tale scelta sia determinata da motivi di efficienza ed economicità;

3.       Le ATER, anche al fine del sollecito utilizzo delle risorse proprie e degli incentivi pubblici, individuano prioritariamente in collaborazione con i Comuni in relazione al disposto di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a),  aree ed immobili che consentano di realizzare interventi di edilizia residenziale con modalità e tempi che rispettino i criteri stabiliti all’articolo 57, comma 1.

 

Art. 40

 (Statuto)

 

1. Lo statuto, che disciplina l’ordinamento ed il funzionamento delle ATER, è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici.

 

 Art. 41

 (Direttore)

 

1.       Il Direttore dell’ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 44 ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, aziende pubbliche o private.

2.       Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina, è disciplinato da contratto individuale della durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. L’incarico termina al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione e può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.

3.       Il Direttore non può svolgere incarichi di amministratore presso enti pubblici o privati che interagiscano con le ATER o incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi, né può esercitare attività professionali, commerciali o imprenditoriali. Le incompatibilità sono definite dallo statuto. 

4.       Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale applicato agli enti del settore.

5.       Qualora il Direttore sia dipendente dell’ATER, ovvero della Regione o di un Ente locale, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall’ATER.

6.       In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.

7.        Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a)       assicura l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, nonché dà esecuzione alle deliberazioni assunte da quest’ultimo, perseguendo livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità dell’azione tecnico-amministrativa dell’ATER;

b)       cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’ATER, stipula i contratti, adotta atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

c)       esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto, nonché dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell’ATER;

d)       promuove forme di coordinamento a livello regionale dell’attività di gestione delle ATER, finalizzate in particolare a promuovere conformità dei comportamenti contabili tra le ATER regionali, con particolare riferimento allo schema di bilancio da adottare.

 

 
 

CAPO II

 

DISCIPLINA DEGLI ORGANI

 

 

 Art. 42

 (Organi)

 

Sono organi delle ATER:

a)       il Presidente;

b)       il Consiglio di amministrazione;

c)       il Collegio sindacale.

 

 Art. 43

(Presidente)

 

1.       Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, assicura il perseguimento degli obiettivi individuati dallo stesso, anche con riferimento ai programmi ed agli indirizzi della Regione con riferimento alle risorse dalla stessa assegnate, sovrintende al buon funzionamento dell’ATER,  trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni di cui all’articolo 58, comma 4, e presta la collaborazione necessaria all’esercizio del potere di vigilanza.

2.       Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale che lo sceglie tra i due componenti, designati dall’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici, facenti parte del Consiglio di amministrazione.

3.       In caso di vacanza o di assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, nominato dalla Giunta regionale tra uno dei tre componenti di cui all’articolo 44, comma 1, lettere b) e c).

 

 Art. 44

 (Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

 

1. Il Consiglio di amministrazione dell’ATER, che dura in carica cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici ed è composto da:

a)       due componenti designati dall’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici;

b)       due componenti designati dal Consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;

c)       un componente designato dal Comune nel quale ha sede l’ATER.

2. Gli incarichi dei componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono conferiti:

a)       a soggetti in possesso di esperienza professionale almeno triennale in materie giuridiche, o economiche, o tecniche nel settore dell’edilizia residenziale, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, aziende pubbliche o private;

b)       a soggetti che siano stati amministratori, per almeno tre anni, di Enti locali territoriali, o degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, o delle ATER;

c)       a liberi professionisti esperti in materie giuridiche, o economiche, o tecniche nel settore dell’edilizia residenziale, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni.

3. Il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.       Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio sindacale.

5.       Ai fini della validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e’ necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.       In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i soggetti che subentrano sono nominati con la medesima procedura di designazione del componente cessato e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

 

 Art. 45

 (Consiglio di amministrazione)

 

Il Consiglio di amministrazione dell’ATER:

a)       adotta lo statuto ed approva le eventuali modifiche;

b)       nomina e revoca il Direttore;

c)       stabilisce gli obiettivi e le linee di indirizzo generale dell’ATER, approva il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita ed il bilancio sociale;

d)       definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;

e)       conforma l’azione e i risultati dell’ATER ai programmi e agli indirizzi della Regione in materia di edilizia residenziale sovvenzionata;

f)         approva i regolamenti interni per il funzionamento dell’ATER e degli organi collegiali;

g)       istituisce eventuali organi collegiali dell’ATER stabilendone la composizione e le funzioni.

h)       delibera la eventuale costituzione di società di capitali e la partecipazione alle stesse, previste dall’articolo 39, comma 2, lettera e).

 

 Art. 46

 (Collegio sindacale)

 

1.       Il Collegio sindacale di ciascuna ATER è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici.

2.       L’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici designa due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché un membro supplente. La Provincia designa un membro effettivo ed un membro supplente.

3.       Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo in base alle disposizioni del codice civile, nonché al principio di buon andamento dell’azione amministrativa. In particolare  valuta la conformità dell’azione e dei risultati dell’ATER alle norme ed ai principi che disciplinano le sue funzioni, tenuto conto dei programmi e degli indirizzi della Regione; realizza altresì forme di coordinamento a livello regionale dell’attività di controllo, finalizzate a promuovere conformità dei comportamenti contabili tra le ATER regionali, con particolare riferimento allo schema di bilancio da adottare.

4.       Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.

5.       I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici.

6.       Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

7.       I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

8.       Il Presidente del Collegio sindacale ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici ed è tenuto a fornire le informazioni richieste.

 

 Art. 47

 (Compensi)

 

1.               Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione delle ATER, al Presidente ed ai membri del Collegio sindacale compete un’indennità mensile di carica, commisurata al patrimonio immobiliare gestito dalle ATER e stabilita, annualmente ai sensi dell’articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per gli Affari della Presidenza.

 2.               I soggetti di cui al comma 1 non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER.

  3.               Gli importi delle indennità di carica previsti al comma 1 sono determinati al lordo delle ritenute d’imposta.

 

 

 

CAPO III

 

DISCIPLINA DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI RAPPRESENTATIVI

 

 

Art. 48

 (Commissione Paritetica)

 

Presso ciascuna ATER e’ istituita una Commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di canoni, di cambi di alloggio, di gestione dell’utenza di edilizia sovvenzionata, sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sui piani di vendita.

 La Commissione paritetica è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a)       il Presidente dell’ATER o suo delegato, con funzioni di presidente;

b)       un consigliere di amministrazione;

c)       il Direttore dell’ATER o suo delegato;

d)       due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell’ambito di operatività territoriale dell’ATER;

e)       un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell’ambito di operatività territoriale dell’ATER.

L’attività di segreteria è svolta da un funzionario dell’ATER.

 

 Art. 49

 (Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)

 

Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi in capo ai soggetti che intendono accedere agli alloggi di edilizia sovvenzionata e convenzionata.

La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente ed ai Lavori Pubblici, dura in carica cinque anni ed è composta:

a)       da un magistrato, anche in quiescenza con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale Ordinario del capoluogo della Provincia nel cui ambito opera l'ATER e, per l'ATER dell'Alto Friuli, dal Presidente del Tribunale Ordinario di Tolmezzo;

b)       dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;

c)       da un rappresentante dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di competenza dell'ATER, designato dall'ANCI;

d)       da un rappresentante degli assegnatari designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

e)       da un rappresentante delle cooperative designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

f)         dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono gli alloggi di cui al comma 1 o da un suo delegato.

g)       da un rappresentante dei lavoratori designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

Nel caso in cui le organizzazioni di cui alle lettere d), e), g) non esprimano la designazione del proprio rappresentante, o vengano espresse più designazioni, all’individuazione del relativo componente provvede la Giunta regionale con la deliberazione di nomina.

Con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. L’attività di segreteria è svolta da un funzionario dell'ATER.

 

 Art. 50

 (Compensi)

 

1. Ai componenti della Commissione Paritetica e della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

 2. Le indennità di presenza di cui al comma 1 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.

 3. Le indennità di presenza di cui al comma 1 sono pari a quelle spettanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, agli amministratori degli enti locali.

 4. Gli importi delle indennità di presenza, previsti al comma 1, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta.

 

           

 

CAPO IV

 

STRUMENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO

 

 

Art. 51

 (Fonti di finanziamento)

 

1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a)       le risorse assegnate dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo 39;

b)       le risorse assegnate dalla Regione e dai Comuni per il finanziamento del Fondo Sociale di cui all’articolo 52;

c)       le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione;

d)       i fondi integrativi assegnati dalla Regione e dai Comuni per la realizzazione di interventi volti a contenere i costi del mercato edilizio nelle situazioni di particolare tensione abitativa ed a tutela delle fasce sociali più deboli;

e)       le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare, da lasciti, legati e donazioni, nonché tutte le ulteriori entrate provenienti dalle attività statutarie.

 

 Art. 52

 (Fondo sociale)

 

1. E’ istituito, presso ciascuna ATER, un Fondo sociale volto alla tutela degli utenti a maggior debolezza economica degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.

 2. Il Fondo sociale è finanziato:

a)       da risorse stanziate dall'ATER nell’ambito dei piani finanziari;

b)       da risorse assegnate annualmente dai Comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio, anche derivanti dalle assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale previsto all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

c)       da finanziamenti assegnati annualmente dalla Regione.

3. Le risorse assegnate al Fondo sociale ai sensi del comma 2, lettera c), sono destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata e alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata.

5. Con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di competenza dell'ATER, ed approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sono stabilite le procedure di conferimento, da parte dei Comuni, della quota del Fondo sociale di cui al comma 2, lettera b), nonché le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b).


 

CAPO V

 

STRUMENTI DI GESTIONE E CONTROLLO

 

 

Art. 53

 (Bilancio)

 

1.       Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità alle norme del codice civile.

2.        le ATER, ai fini della rilevazione dell'efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell'attività dell'azienda, presentano una relazione dettagliata, allegata al bilancio, specificando in particolare:

a)       la quota dei costi generali non ripartibili;

b)       la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati e i relativi criteri di imputazione;

c)       i criteri di definizione dei fondi di riserva e delle quote di ammortamento;

d)       i piani finanziari preventivi e consuntivi nei quali siano previsti, rispettivamente, l’entità dei canoni di locazione da applicare nell’esercizio di riferimento, distintamente per gli alloggi di edilizia sovvenzionata e per gli alloggi di edilizia convenzionata, nonchè l’utilizzo delle corrispondenti entrate;

e)       le risorse destinate al fondo sociale per tipologia di conferimento.

3.       Il bilancio è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 Art. 54

 (Bilancio sociale)

 

1.       Le ATER mediante la redazione del bilancio sociale espongono gli obiettivi ed i risultati degli interventi posti in essere nel rispetto delle linee guida dell'azione regionale di cui all'articolo 1.

2.       Il bilancio sociale, riferito all’anno solare precedente a quello in corso, è redatto entro cinque  mesi dalla chiusura dell’esercizio ed è formato da un rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, i seguenti elementi:

a)       le risorse finanziarie destinate agli interventi di edilizia residenziale, con distinta evidenza – per tipologia di intervento - di quelli realizzati con incentivi pubblici;

b)       gli interventi realizzati, in termini di alloggi resi disponibili, con le risorse di cui alla lettera a), distintamente per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle nuove realizzazioni e ai recuperi di patrimonio esistente, e con evidenza della periodicità degli interventi manutentivi;

c)       il risultato economico derivante dall’investimento delle risorse di cui alla lettera a);

d)       la consistenza, in termini di alloggi, del patrimonio locato, con evidenza del canone di locazione oggettivo;

e)       il numero delle domande di assegnazione di alloggio presentate e di quelle soddisfatte, con riferimento a scaglioni di ISEE significativi e con riferimento al numero di componenti del nucleo familiare;

f)         il numero di alloggi resi liberi dagli utenti titolari di reddito superiore a euro 38.000 ed assegnati agli utenti titolari di redditi inferiori a tale importo, con riferimento a scaglioni di reddito significativi;

g)       il numero di alloggi messi a disposizione delle categorie di utenti che versano in situazioni di temporanea emergenza abitativa, nonché il numero di alloggi utilizzati a tale fine;

h)       il numero di alloggi risultanti sfitti al primo gennaio dell’anno solare di cui al comma 2, nonché il numero di tali alloggi risultati assegnati al 31 dicembre del medesimo anno.

  

Art. 55

 (Piani di vendita degli alloggi)

 

1. Le ATER approvano con cadenza biennale i piani di vendita del patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata gestito, nei quali sono individuati gli alloggi da alienare a prezzo di mercato agli assegnatari, da almeno venti anni, di alloggio di edilizia sovvenzionata, in possesso di una situazione economica complessiva dei residenti nell’alloggio a titolo definitivo fino a 38.000 euro.

 

2. Nei piani di vendita sono inseriti esclusivamente gli alloggi situati in edifici, i cui lavori di costruzione o ristrutturazione siano datati di almeno un ventennio dalla fine lavori dell’intervento costruttivo o di ristrutturazione, ovvero in edifici acquistati da almeno un ventennio, di cui l’ATER possieda una quota millesimale inferiore al 50% ovvero superiore nel caso di unità immobiliari unifamiliari o bifamiliari.

 

3.       La quota degli alloggi di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite del **% del numero degli alloggi costruiti o recuperati nel periodo biennale e, comunque, non deve superare, nel decennio, il 5% del patrimonio immobiliare di nuova realizzazione gestito da ciascuna ATER.

 

4.       La disposizione di cui al comma 3 è applicabile purchè l’ATER abbia soddisfatto nell’anno precedente almeno il **% delle domande che al primo gennaio del medesimo anno sono state presenti in graduatoria dell’ATER stessa per l’assegnazione degli alloggi.

 

 

Art. 56

 (Piani di manutenzione degli alloggi)

 

1. Le ATER approvano annualmente i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare gestito, con l’obiettivo di assicurare con regolarità il mantenimento in stato di efficienza degli alloggi gestiti, provvedendo prioritariamente con interventi unitari per pluralità di alloggi.

 

 Art. 57

 (Criteri di gestione)

 

1.  Le ATER conseguono con criteri gestionali di efficacia, efficienza ed economicità uniformi sul territorio regionale gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, attraverso gli interventi di cui all’articolo 39, comma 2. 

2.    Al fine di cui al comma 1, con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER sono definiti i centri di costo funzionali alla tenuta della contabilità analitica e al controllo di gestione relativamente alle aree di attività caratteristiche dell’ente.

3.    Al fine di cui al comma 1  le ATER si dotano altresì di adeguati strumenti e procedure operativi, idonei, in particolare, al monitoraggio dei tempi di attuazione degli interventi e alla gestione degli alloggi.

 

Art. 58

 (Vigilanza)

 

1.       Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'Ambiente ed ai Lavori Pubblici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro funzionalità e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2.       La Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'Ambiente ed ai Lavori Pubblici, può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.

3.       Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive.

4.       Le deliberazioni adottate dalle ATER che riguardano il bilancio, il bilancio sociale, i parametri di cui all’articolo 31, comma 1, i piani di vendita, i regolamenti, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali, devono essere trasmesse all’organo di vigilanza entro il termine di quindici giorni dalla data della loro adozione.

5.       L’ATER su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Commissione Paritetica, trasmette all’organo di vigilanza le deliberazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con esclusione di quelle previste al comma 4, entro il termine di quindici giorni dalla data della loro adozione.  

6.       Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 5 sono esaminate dalla Giunta regionale che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione, effettua un controllo di conformità agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale ai sensi dell’articolo 1.

7.       Entro il termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, qualora ne ricorrano i presupposti, rinvia all’ATER la deliberazione sottoposta al suo controllo con il richiamo alle disposizioni da applicare.

8.       Qualora l’ATER non intenda adeguare la deliberazione di cui al comma 7 alle disposizioni richiamate dalla Giunta regionale, può confermare l’atto comunicandone la motivazione alla Giunta stessa, entro il termine di dieci giorni.

9.       L’esecutività delle deliberazioni non rinviate è sospesa a decorrere dalla data della loro adozione sino allo scadere del termine previsto dal comma 6.

10.   L’esecutività delle deliberazioni rinviate è sospesa, a decorrere dalla data della loro adozione, sino all’approvazione, da parte dell’ATER, delle modifiche dell’atto in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 ovvero sino alla conferma dell’atto, ai sensi del comma 8.

11.   Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nelle seguenti ipotesi:

a)       Impossibilità di funzionamento;

b)       reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti;

c)       gravi irregolarità contabili rilevate dal Collegio sindacale o dalla Giunta regionale;

d)       rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione.

12. Con il decreto di cui al comma 11, è nominato un Commissario per la gestione delle ATER fino alla nomina dei nuovi organi, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

 

 

CAPO VI

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

 

 

Art. 59

 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

 

1.       Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER e' regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.

2.       Al personale non dirigente e' applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa - Aniacap.

3.       Al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle aziende aderenti alla CISPEL, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 4.

4.       L’ATER con regolamento stabilisce le modalità di conferimento dell’incarico, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, nonché le forme di selezione del personale.

 

           

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

           

Art. 60

 (Abrogazioni)

 

           

Art. 61

 (Norme transitorie)

 

Commissione art. 49 (accertamento diritti soggettivi): nuova composizione dopo scadenza attuale commissione

  

Art. 62

 (Norme finanziarie)

 

Art. 63

 

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.