Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo
175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di
cui all’articolo 251 del trattato,
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’8 aprile 2002,
considerando quanto segue:
Nell’ambito della politica comunitaria deve essere conseguito un elevato livello
di tutela della salute e dell’ambiente ed uno degli obiettivi da perseguire in tale
contesto è la protezione dall’inquinamento acustico. Nel Libro verde sulle politiche
future in materia di inquinamento acustico la Commissione definisce il rumore ambientale
uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.
La risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 1997, relativa al Libro verde
della Commissione, esprimendo il suo sostegno a tale documento, sottolinea l’urgente
necessità di mettere a punto misure ed iniziative specifiche da inserire in una
direttiva sul contenimento del rumore ambientale e lamenta l’assenza di dati affidabili
e comparabili relativi alle diverse sorgenti di rumore.
La comunicazione della Commissione del 1° dicembre 1999 su trasporti aerei e ambiente
individua un descrittore comune e una comune metodologia di calcolo e misurazione
del rumore in prossimità degli aeroporti. Essa trova riscontro nel disposto della
presente direttiva.
Talune categorie di emissioni acustiche dei prodotti sono già disciplinate dalla
normativa comunitaria, quali la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore,
la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei
conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote, la direttiva 80/51/CEE del
Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli
aeromobili subsonici e le direttive complementari, la direttiva 92/61/CEE del Consiglio,
del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre
ruote , nonché la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto.
La presente direttiva dovrebbe tra l’altro fornire una base per sviluppare e
completare l’attuale serie di misure comunitarie relative alle emissioni acustiche
prodotte dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia
e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all’aperto e attrezzature
industriali, macchinari mobili, e per elaborare misure complementari a breve, medio
e lungo termine.
Talune categorie di rumori quali quelli generati all’interno dei mezzi di trasporto
e quelli derivanti dalle attività domestiche dovrebbero esulare dall’ambito di applicazione
della presente direttiva.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato,
l’obiettivo del trattato di un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente
può essere realizzato meglio integrando l’azione degli Stati membri mediante un’iniziativa
comunitaria per giungere a un concetto comune della problematica dei rumori. I dati
relativi ai livelli di inquinamento acustico dovrebbero quindi essere rilevati,
ordinati e presentati secondo criteri confrontabili. Ciò presuppone l’utilizzazione
di descrittori e metodi di determinazione armonizzati e criteri per allineare la
mappatura acustica, criteri e metodi che possono essere definiti meglio a livello
comunitario.
È altresì necessario fissare metodi comuni di valutazione del “rumore ambientale”
e una definizione dei “valori limite”, in base a descrittori armonizzati atti alla
determinazione dei livelli sonori. Tocca agli Stati membri stabilire concretamente
tali valori limite tenendo conto tra l’altro della necessità di applicare il principio
della prevenzione per preservare zone silenziose negli agglomerati.
I descrittori acustici comuni selezionati sono Lden per determinare il fastidio
e Lnight per determinare i disturbi del sonno. È anche utile consentire agli Stati
membri di avvalersi di descrittori complementari per seguire o controllare particolari
situazioni di emissioni acustiche.
La mappatura acustica strategica dovrebbe essere imposta in determinate zone di
interesse in quanto consente di raggruppare i dati in modo da ottenere una rappresentazione
dei livelli sonori nella zona in esame.
Le priorità delle suddette zone di interesse dovrebbero essere oggetto di piani
di azione elaborati dalle autorità competenti previa consultazione del pubblico.
Per disporre della più ampia diffusione dell’informazione destinata al pubblico
occorrerebbe selezionare i canali di informazione più adatti.
Risulta necessario raccogliere i dati e consolidarli in pertinenti relazioni a livello
comunitario come base della futura politica comunitaria e di una maggiore informazione
del pubblico.
La Commissione dovrebbe valutare periodicamente l’applicazione della presente direttiva.
Le norme tecniche concernenti i metodi di determinazione dovrebbero essere completate
ed aggiornate in funzione dei progressi della scienza e della tecnica, nonché della
normazione europea.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo
la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,
Hanno adottato la presente direttiva:
Art. 1
Obiettivi
- La presente direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire
o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio,
dell’esposizione al rumore ambientale. A tal fine sono progressivamente attuate
le seguenti azioni:
- la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura
acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati
membri;
- l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi
effetti;
- l’adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione, in base ai risultati
della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale
laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono
avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica
dell’ambiente quando questa è buona.
- La presente direttiva è inoltre destinata a fornire una base per lo sviluppo
di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti,
in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili,
attrezzature utilizzate all’aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili.
A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro
il 18 luglio 2006, adeguate proposte legislative. Al riguardo, è necessario che
si tenga conto dei risultati della relazione di cui all’articolo 10, paragrafo
1.
Art. 2
Ambito di applicazione
- La presente direttiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto l’essere
umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone
silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi
delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili
al rumore.
- La presente direttiva non riguarda il rumore generato dalla persona esposta
stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, né il rumore sul posto di lavoro
o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone
militari.
Art. 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
- “rumore ambientale”, i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti
dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto
al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente
da siti di attività industriali, quali quelle definite nell’allegato I della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell’inquinamento;
- “effetti nocivi”, gli effetti negativi per la salute umana;
- “fastidio”, la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta
sgradevole a una comunità di persone;
- “descrittore acustico”, la quantità fisica che descrive il rumore ambientale
avente un rapporto con un effetto nocivo;
- “determinazione”, qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare
il valore di un descrittore acustico o i relativi effetti nocivi;
- “Lden” (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico
per il fastidio globale, ulteriormente definito nell’allegato I [1];
- “Lday” (descrittore acustico diurno), il descrittore acustico per il fastidio
durante il periodo diurno, ulteriormente definito nell’allegato I;
- “Levening” (descrittore acustico serale), il descrittore acustico per il
fastidio durante il periodo serale, ulteriormente definito nell’allegato I;
- “Lnight” (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo
ai disturbi del sonno, ulteriormente definito nell’allegato I;
- “relazione dose-effetto”, la relazione fra il valore di un descrittore acustico
e un effetto nocivo;
- “agglomerato”, una parte di territorio, delimitata dallo Stato membro, la
cui popolazione è superiore a 100 000 abitanti e la cui densità di popolazione
è tale che lo Stato membro la considera un’area urbanizzata;
- “zona silenziosa di un agglomerato”, una zona, delimitata dalla competente
autorità, che non sia esposta a valori di Lden o di un altro descrittore acustico
appropriato provenienti da qualsiasi sorgente superiori a un determinato livello,
fissato dallo Stato membro;
- “zona silenziosa in aperta campagna”, una zona, delimitata dalla competente
autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o
di attività ricreative;
- “asse stradale principale”, una strada regionale, nazionale o internazionale,
designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di tre milioni
di veicoli;
- “asse ferroviario principale”, una ferrovia, designata dallo Stato membro,
su cui transitano ogni anno più di 30 000 treni;
- “aeroporto principale”, un aeroporto civile, designato dallo Stato membro,
in cui si svolgono più di 50 000 movimenti all’anno (intendendosi per movimento
un’operazione di decollo o di atterraggio), esclusi i movimenti unicamente a
fini di addestramento su aeromobili leggeri;
- “mappatura acustica”, la rappresentazione di dati relativi a una situazione
di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi
il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte
in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori
di un descrittore acustico in una certa zona;
- “mappa acustica strategica”, una mappa finalizzata alla determinazione globale
dell’esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore,
ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
- “valore limite”, un valore di Lden o Lnight, e, se del caso, di Lday e Levening
stabilito dallo Stato membro, il cui superamento induce le autorità competenti
a esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite
possono variare a seconda della tipologia di rumore (rumore del traffico veicolare,
ferroviario, aereo, dell’attività industriale ecc.), dell’ambiente circostante
e della diversa sensibilità al rumore delle popolazioni; essi possono anche
variare riguardo a situazioni esistenti o nuove (nel caso in cui cambi la sorgente
di rumore o la destinazione d’uso dell’ambiente circostante);
- “piani d’azione”, i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento
acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
- “pianificazione acustica”, il controllo dell’inquinamento acustico futuro
mediante attività di programmazione quali la pianificazione territoriale, l’ingegneria
dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione
del rumore mediante tecniche di insonorizzazione e il controllo dell’emissione
acustica delle sorgenti;
- “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo le legislazioni
o prassi nazionali, le associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone.
Art. 4
Attuazione e competenze
- Gli Stati membri designano agli opportuni livelli le autorità e gli enti competenti
per l’attuazione della presente direttiva, comprese le autorità responsabili di
quanto segue:
- elaborazione e, se del caso, adozione di mappe acustiche e piani d’azione
per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti
principali;
- raccolta delle mappe acustiche e dei piani d’azione.
- Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e del pubblico le
informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 18 luglio 2005.
Art. 5
Descrittori acustici e loro applicazione
- Gli Stati membri utilizzano i descrittori acustici Lden e Lnight di cui all’allegato
I per l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica a norma
dell’articolo 7. Fino al momento in cui l’elaborazione di metodi di determinazione
comuni per la definizione di Lden e Lnight sarà resa obbligatoria, gli Stati membri
possono usare a tal fine descrittori acustici nazionali esistenti e i relativi
dati, convertendoli nei descrittori suddetti. Tali dati non devono avere più di
tre anni.
- In alcuni casi particolari, quali quelli elencati nell’allegato I, punto 3,
gli Stati membri possono utilizzare descrittori acustici supplementari.
- Per la pianificazione acustica e la delimitazione delle zone acustiche gli
Stati membri possono utilizzare descrittori acustici diversi da Lden e Lnight.
- Entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni
sui valori limite pertinenti, espressi in Lden e Lnight, in vigore o in preparazione
nel loro territorio e, se del caso, i valori Lday e Levening per il rumore del
traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché
il rumore nei siti di attivitàindustriali. Tali informazioni sono accompagnate
da spiegazioni relative all’applicazione dei valori limite.
Art. 6
Metodi di determinazione
- I valori di Lden e Lnight sono stabiliti secondo i metodi di determinazione
definiti nell’allegato II [2].
- I metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight sono definiti
dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, mediante
revisione dell’allegato II. Finché tali metodi non saranno adottati, gli Stati
membri possono usare metodi di determinazione adeguati ai sensi dell’allegato
II e basati sui metodi autorizzati dalle loro rispettive legislazioni. In tal
caso essi devono dimostrare che gli stessi forniscono risultati equivalenti a
quelli ottenuti con i metodi di cui al punto 2.2 dell’allegato II.
- Gli effetti nocivi possono essere determinati mediante le relazioni dose-effetto
di cui all’allegato III [3].
Art. 7
Mappatura acustica strategica
- Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 giugno 2007, siano elaborate
e, ove opportuno, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche
relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati con più di 250 000
abitanti, di tutti gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni
di veicoli all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60
000 convogli all’anno e gli aeroporti principali situati nel loro territorio.
Entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri
notificano alla Commissione gli assi stradali principali su cui transitano più
di sei milioni di veicoli all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano
più di 60 000 convogli all’anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con
più di 250 000 abitanti situati nel loro territorio.
- Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, entro il 30
giugno 2012, e successivamente ogni cinque anni, siano elaborate e, se del caso,
adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente
anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e
gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.
Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli
agglomerati, nonché tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali
situati nel loro territorio.
- Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare i requisiti minimi di cui
all’allegato IV [4] .
- Per la mappatura strategica delle regioni frontaliere gli Stati membri limitrofi
cooperano fra loro.
- Le mappe acustiche strategiche sono riesaminate e rielaborate in funzione
delle necessità, almeno ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.
Art. 8
Piani d’azione
- Gli Stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2008 le autoritàcompetenti
mettano a punto piani destinati a gestire nei loro territori i problemi di rumore
e i relativi effetti, compreso, se necessario, un contenimento del rumore, per:
- gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli
all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli
all’anno e gli aeroporti principali;
- gli agglomerati con più di 250 000 abitanti. Tali piani sono volti anche
a evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. Le misure previste nei piani
sono a discrezione delle autorità competenti, ma riguardano in particolare le
priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori
limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate
in particolare alle zone più importanti in base alla mappatura acustica strategica.
- Gli Stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2013 le autorità competenti
mettano a punto piani d’azione, relativi in particolare alle priorità che possono
essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di
altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali
principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.
- Gli Stati membri informano la Commissione degli altri criteri pertinenti di
cui ai paragrafi 1 e 2.
- I piani d’azione devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato
V [5] .
- I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità,
ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente
e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.
- Per i piani d’azione relativi alle regioni frontaliere gli Stati membri limitrofi
cooperano tra loro.
- Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia consultato riguardo alle
proposte di piani d’azione, gli sia offerta la possibilità di partecipare in tempo
utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d’azione, i risultati
di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate
siano rese pubbliche. Sono previsti calendari ragionevoli in modo da garantire
tempi sufficienti per ciascuna fase della partecipazione del pubblico.
Qualora l’obbligo di avviare una procedura di partecipazione del pubblico sancito
dalla presente direttiva coincida con quello di un’altra normativa comunitaria,
gli Stati membri possono prevedere procedure congiunte al fine di evitare sovrapposizioni.
Art. 9
Informazione del pubblico
- Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche da essi
elaborate, e se del caso adottate, e i piani d’azione da essi messi a punto siano
resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa comunitaria
pertinente, in particolare la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente
(1), e secondo gli allegati IV e V della presente direttiva, anche mediante le
tecnologie dell’informazione disponibili.
- Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e accessibili. È fornita
una sintesi delle stesse con i punti più importanti.
Art. 10
Raccolta e pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione
- Entro il 18 gennaio 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione in cui si riesaminano le vigenti misure comunitarie concernenti
le singole sorgenti del rumore ambientale.
- Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche
strategiche, nonché le sintesi dei piani d’azione di cui all’allegato VI [6] siano
trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli
articoli 7 e 8.
- La Commissione istituisce una banca dati che riunisce le informazioni relative
alle mappe acustiche strategiche al fine di facilitare la stesura della relazione
di cui all’articolo 11 e altre pubblicazioni di carattere tecnico e informativo.
- Ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sintetica dei dati
relativi a mappe acustiche strategiche e piani d’azione. La prima di tali relazioni
è presentata entro il 18 luglio 2009.
Art. 11
Riesame e relazioni
- Entro il 18 luglio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva.
- La relazione esamina in particolare la necessità di ulteriori azioni a livello
comunitario in materia di rumore ambientale e, se necessario, propone strategie
di attuazione su aspetti quali:
- obiettivi a medio e lungo termine per la riduzione del numero di persone
esposte agli effetti nocivi del rumore ambientale, tenendo conto in particolare
delle differenze climatiche e culturali;
- misure supplementari volte alla riduzione del rumore ambientale provocato
da sorgenti specifiche, in particolare le attrezzature utilizzate all’aperto,
i mezzi e le infrastrutture di trasporto e alcune categorie di attività industriali,
che tengano conto delle misure già in vigore o di prossima adozione;
- la protezione delle zone silenziose in aperta campagna.
- La relazione comprende un esame della qualità dell’ambiente acustico nella
Comunità sulla base dei dati di cui all’articolo 10 e tiene conto dei progressi
tecnici e scientifici e di qualsiasi altra informazione pertinente. La riduzione
degli effetti nocivi e il rapporto costi-efficacia costituiscono i principali
criteri di selezione per le strategie e le misure proposte.
- La Commissione, non appena ricevuta la prima serie di mappe acustiche strategiche,
esamina:
- l’ipotesi di un punto di misura a un’altezza di 1,5 metri (cfr. allegato
I, punto 1) per le zone con abitazioni a un piano,
- il limite minimo del numero stimato di persone esposte a intervalli diversi
di Lden e Lnight di cui all’allegato VI.
- 5. La relazione è riesaminata ogni cinque anni o più frequentemente se necessario.
Essa contiene una valutazione dell’attuazione della presente direttiva.
- 6. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica della
presente direttiva.
Art. 12
Adeguamento
- La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2,
adatta l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III al progresso tecnico
e scientifico.
Art. 13
Comitato
- La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva
2000/14/CE.
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo
8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
- Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 14
Recepimento
- Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18
luglio 2004. Essi ne informano la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 15
Entrata in vigore
- La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 16
Destinatari
- Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente J. MATAS I PALOU
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