Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale
 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 
175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale, 
visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di 
cui all’articolo 251 del trattato, 
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l’8 aprile 2002,
considerando quanto segue:
Nell’ambito della politica comunitaria deve essere conseguito un elevato livello 
di tutela della salute e dell’ambiente ed uno degli obiettivi da perseguire in tale 
contesto è la protezione dall’inquinamento acustico. Nel Libro verde sulle politiche 
future in materia di inquinamento acustico la Commissione definisce il rumore ambientale 
uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.
La risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 1997, relativa al Libro verde 
della Commissione, esprimendo il suo sostegno a tale documento, sottolinea l’urgente 
necessità di mettere a punto misure ed iniziative specifiche da inserire in una 
direttiva sul contenimento del rumore ambientale e lamenta l’assenza di dati affidabili 
e comparabili relativi alle diverse sorgenti di rumore.
La comunicazione della Commissione del 1° dicembre 1999 su trasporti aerei e ambiente 
individua un descrittore comune e una comune metodologia di calcolo e misurazione 
del rumore in prossimità degli aeroporti. Essa trova riscontro nel disposto della 
presente direttiva.
Talune categorie di emissioni acustiche dei prodotti sono già disciplinate dalla 
normativa comunitaria, quali la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, 
la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei 
conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote, la direttiva 80/51/CEE del 
Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli 
aeromobili subsonici e le direttive complementari, la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, 
del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre 
ruote , nonché la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 
maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 
all’aperto.
La presente direttiva dovrebbe tra l’altro fornire una base per sviluppare e 
completare l’attuale serie di misure comunitarie relative alle emissioni acustiche 
prodotte dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia 
e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all’aperto e attrezzature 
industriali, macchinari mobili, e per elaborare misure complementari a breve, medio 
e lungo termine.
Talune categorie di rumori quali quelli generati all’interno dei mezzi di trasporto 
e quelli derivanti dalle attività domestiche dovrebbero esulare dall’ambito di applicazione 
della presente direttiva.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato, 
l’obiettivo del trattato di un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente 
può essere realizzato meglio integrando l’azione degli Stati membri mediante un’iniziativa 
comunitaria per giungere a un concetto comune della problematica dei rumori. I dati 
relativi ai livelli di inquinamento acustico dovrebbero quindi essere rilevati, 
ordinati e presentati secondo criteri confrontabili. Ciò presuppone l’utilizzazione 
di descrittori e metodi di determinazione armonizzati e criteri per allineare la 
mappatura acustica, criteri e metodi che possono essere definiti meglio a livello 
comunitario.
È altresì necessario fissare metodi comuni di valutazione del “rumore ambientale” 
e una definizione dei “valori limite”, in base a descrittori armonizzati atti alla 
determinazione dei livelli sonori. Tocca agli Stati membri stabilire concretamente 
tali valori limite tenendo conto tra l’altro della necessità di applicare il principio 
della prevenzione per preservare zone silenziose negli agglomerati.
I descrittori acustici comuni selezionati sono Lden per determinare il fastidio 
e Lnight per determinare i disturbi del sonno. È anche utile consentire agli Stati 
membri di avvalersi di descrittori complementari per seguire o controllare particolari 
situazioni di emissioni acustiche.
La mappatura acustica strategica dovrebbe essere imposta in determinate zone di 
interesse in quanto consente di raggruppare i dati in modo da ottenere una rappresentazione 
dei livelli sonori nella zona in esame.
Le priorità delle suddette zone di interesse dovrebbero essere oggetto di piani 
di azione elaborati dalle autorità competenti previa consultazione del pubblico.
Per disporre della più ampia diffusione dell’informazione destinata al pubblico 
occorrerebbe selezionare i canali di informazione più adatti.
Risulta necessario raccogliere i dati e consolidarli in pertinenti relazioni a livello 
comunitario come base della futura politica comunitaria e di una maggiore informazione 
del pubblico.
La Commissione dovrebbe valutare periodicamente l’applicazione della presente direttiva.
Le norme tecniche concernenti i metodi di determinazione dovrebbero essere completate 
ed aggiornate in funzione dei progressi della scienza e della tecnica, nonché della 
normazione europea.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo 
la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,
Hanno adottato la presente direttiva:
Art. 1
Obiettivi
  - La presente direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire 
  o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, 
  dell’esposizione al rumore ambientale. A tal fine sono progressivamente attuate 
  le seguenti azioni:
    - la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura 
    acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati 
    membri;
 
    - l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi 
    effetti;
 
    - l’adozione da parte degli Stati membri di piani d’azione, in base ai risultati 
    della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale 
    laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono 
    avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica 
    dell’ambiente quando questa è buona.
 
  
   
  - La presente direttiva è inoltre destinata a fornire una base per lo sviluppo 
  di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, 
  in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, 
  attrezzature utilizzate all’aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili. 
  A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 
  il 18 luglio 2006, adeguate proposte legislative. Al riguardo, è necessario che 
  si tenga conto dei risultati della relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 
  1.
 
 
Art. 2
Ambito di applicazione
  - La presente direttiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto l’essere 
  umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone 
  silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi 
  delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili 
  al rumore.
 
  - La presente direttiva non riguarda il rumore generato dalla persona esposta 
  stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, né il rumore sul posto di lavoro 
  o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone 
  militari.
 
 
Art. 3
Definizioni
  Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
  
    - “rumore ambientale”, i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti 
    dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto 
    al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente 
    da siti di attività industriali, quali quelle definite nell’allegato I della 
    direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e 
    la riduzione integrate dell’inquinamento;
 
    - “effetti nocivi”, gli effetti negativi per la salute umana;
 
    - “fastidio”, la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta 
    sgradevole a una comunità di persone;
 
    - “descrittore acustico”, la quantità fisica che descrive il rumore ambientale 
    avente un rapporto con un effetto nocivo;
 
    - “determinazione”, qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare 
    il valore di un descrittore acustico o i relativi effetti nocivi;
 
    - “Lden” (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico 
    per il fastidio globale, ulteriormente definito nell’allegato I [1];
 
    - “Lday” (descrittore acustico diurno), il descrittore acustico per il fastidio 
    durante il periodo diurno, ulteriormente definito nell’allegato I;
 
    - “Levening” (descrittore acustico serale), il descrittore acustico per il 
    fastidio durante il periodo serale, ulteriormente definito nell’allegato I;
 
    - “Lnight” (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo 
    ai disturbi del sonno, ulteriormente definito nell’allegato I;
 
    - “relazione dose-effetto”, la relazione fra il valore di un descrittore acustico 
    e un effetto nocivo;
 
    - “agglomerato”, una parte di territorio, delimitata dallo Stato membro, la 
    cui popolazione è superiore a 100 000 abitanti e la cui densità di popolazione 
    è tale che lo Stato membro la considera un’area urbanizzata;
 
    - “zona silenziosa di un agglomerato”, una zona, delimitata dalla competente 
    autorità, che non sia esposta a valori di Lden o di un altro descrittore acustico 
    appropriato provenienti da qualsiasi sorgente superiori a un determinato livello, 
    fissato dallo Stato membro;
 
    - “zona silenziosa in aperta campagna”, una zona, delimitata dalla competente 
    autorità, che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o 
    di attività ricreative;
 
    - “asse stradale principale”, una strada regionale, nazionale o internazionale, 
    designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di tre milioni 
    di veicoli;
 
    - “asse ferroviario principale”, una ferrovia, designata dallo Stato membro, 
    su cui transitano ogni anno più di 30 000 treni;
 
    - “aeroporto principale”, un aeroporto civile, designato dallo Stato membro, 
    in cui si svolgono più di 50 000 movimenti all’anno (intendendosi per movimento 
    un’operazione di decollo o di atterraggio), esclusi i movimenti unicamente a 
    fini di addestramento su aeromobili leggeri;
 
    - “mappatura acustica”, la rappresentazione di dati relativi a una situazione 
    di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi 
    il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte 
    in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori 
    di un descrittore acustico in una certa zona;
 
    - “mappa acustica strategica”, una mappa finalizzata alla determinazione globale 
    dell’esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore, 
    ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
 
    - “valore limite”, un valore di Lden o Lnight, e, se del caso, di Lday e Levening 
    stabilito dallo Stato membro, il cui superamento induce le autorità competenti 
    a esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite 
    possono variare a seconda della tipologia di rumore (rumore del traffico veicolare, 
    ferroviario, aereo, dell’attività industriale ecc.), dell’ambiente circostante 
    e della diversa sensibilità al rumore delle popolazioni; essi possono anche 
    variare riguardo a situazioni esistenti o nuove (nel caso in cui cambi la sorgente 
    di rumore o la destinazione d’uso dell’ambiente circostante);
 
    - “piani d’azione”, i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento 
    acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
 
    - “pianificazione acustica”, il controllo dell’inquinamento acustico futuro 
    mediante attività di programmazione quali la pianificazione territoriale, l’ingegneria 
    dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione 
    del rumore mediante tecniche di insonorizzazione e il controllo dell’emissione 
    acustica delle sorgenti;
 
    - “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo le legislazioni 
    o prassi nazionali, le associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone.
 
  
 
Art. 4
Attuazione e competenze
  - Gli Stati membri designano agli opportuni livelli le autorità e gli enti competenti 
  per l’attuazione della presente direttiva, comprese le autorità responsabili di 
  quanto segue:
    - elaborazione e, se del caso, adozione di mappe acustiche e piani d’azione 
    per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti 
    principali;
 
    - raccolta delle mappe acustiche e dei piani d’azione.
 
  
   
  - Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e del pubblico le 
  informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 18 luglio 2005.
 
 
Art. 5
Descrittori acustici e loro applicazione
  - Gli Stati membri utilizzano i descrittori acustici Lden e Lnight di cui all’allegato 
  I per l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica a norma 
  dell’articolo 7. Fino al momento in cui l’elaborazione di metodi di determinazione 
  comuni per la definizione di Lden e Lnight sarà resa obbligatoria, gli Stati membri 
  possono usare a tal fine descrittori acustici nazionali esistenti e i relativi 
  dati, convertendoli nei descrittori suddetti. Tali dati non devono avere più di 
  tre anni.
 
  - In alcuni casi particolari, quali quelli elencati nell’allegato I, punto 3, 
  gli Stati membri possono utilizzare descrittori acustici supplementari.
 
  - Per la pianificazione acustica e la delimitazione delle zone acustiche gli 
  Stati membri possono utilizzare descrittori acustici diversi da Lden e Lnight.
 
  - Entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni 
  sui valori limite pertinenti, espressi in Lden e Lnight, in vigore o in preparazione 
  nel loro territorio e, se del caso, i valori Lday e Levening per il rumore del 
  traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché 
  il rumore nei siti di attivitàindustriali. Tali informazioni sono accompagnate 
  da spiegazioni relative all’applicazione dei valori limite.
 
 
Art. 6
Metodi di determinazione
  - I valori di Lden e Lnight sono stabiliti secondo i metodi di determinazione 
  definiti nell’allegato II [2].
 
  - I metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight sono definiti 
  dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, mediante 
  revisione dell’allegato II. Finché tali metodi non saranno adottati, gli Stati 
  membri possono usare metodi di determinazione adeguati ai sensi dell’allegato 
  II e basati sui metodi autorizzati dalle loro rispettive legislazioni. In tal 
  caso essi devono dimostrare che gli stessi forniscono risultati equivalenti a 
  quelli ottenuti con i metodi di cui al punto 2.2 dell’allegato II.
 
  - Gli effetti nocivi possono essere determinati mediante le relazioni dose-effetto 
  di cui all’allegato III [3].
 
 
Art. 7
Mappatura acustica strategica
  - Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 giugno 2007, siano elaborate 
  e, ove opportuno, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche 
  relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati con più di 250 000 
  abitanti, di tutti gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni 
  di veicoli all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 
  000 convogli all’anno e gli aeroporti principali situati nel loro territorio.
  Entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri 
  notificano alla Commissione gli assi stradali principali su cui transitano più 
  di sei milioni di veicoli all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano 
  più di 60 000 convogli all’anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con 
  più di 250 000 abitanti situati nel loro territorio. 
  - Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, entro il 30 
  giugno 2012, e successivamente ogni cinque anni, siano elaborate e, se del caso, 
  adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente 
  anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e 
  gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.
  Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli 
  agglomerati, nonché tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali 
  situati nel loro territorio. 
  - Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare i requisiti minimi di cui 
  all’allegato IV [4] .
 
  - Per la mappatura strategica delle regioni frontaliere gli Stati membri limitrofi 
  cooperano fra loro.
 
  - Le mappe acustiche strategiche sono riesaminate e rielaborate in funzione 
  delle necessità, almeno ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.
 
 
Art. 8
Piani d’azione
  - Gli Stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2008 le autoritàcompetenti 
  mettano a punto piani destinati a gestire nei loro territori i problemi di rumore 
  e i relativi effetti, compreso, se necessario, un contenimento del rumore, per:
    - gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli 
    all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli 
    all’anno e gli aeroporti principali;
 
    - gli agglomerati con più di 250 000 abitanti. Tali piani sono volti anche 
    a evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. Le misure previste nei piani 
    sono a discrezione delle autorità competenti, ma riguardano in particolare le 
    priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori 
    limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate 
    in particolare alle zone più importanti in base alla mappatura acustica strategica.
 
  
   
  - Gli Stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2013 le autorità competenti 
  mettano a punto piani d’azione, relativi in particolare alle priorità che possono 
  essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di 
  altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali 
  principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.
 
  - Gli Stati membri informano la Commissione degli altri criteri pertinenti di 
  cui ai paragrafi 1 e 2.
 
  - I piani d’azione devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 
  V [5] .
 
  - I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, 
  ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente 
  e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.
 
  - Per i piani d’azione relativi alle regioni frontaliere gli Stati membri limitrofi 
  cooperano tra loro.
 
  - Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia consultato riguardo alle 
  proposte di piani d’azione, gli sia offerta la possibilità di partecipare in tempo 
  utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d’azione, i risultati 
  di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate 
  siano rese pubbliche. Sono previsti calendari ragionevoli in modo da garantire 
  tempi sufficienti per ciascuna fase della partecipazione del pubblico.
  Qualora l’obbligo di avviare una procedura di partecipazione del pubblico sancito 
  dalla presente direttiva coincida con quello di un’altra normativa comunitaria, 
  gli Stati membri possono prevedere procedure congiunte al fine di evitare sovrapposizioni. 
 
Art. 9
Informazione del pubblico
  - Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche da essi 
  elaborate, e se del caso adottate, e i piani d’azione da essi messi a punto siano 
  resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa comunitaria 
  pertinente, in particolare la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 
  1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente 
  (1), e secondo gli allegati IV e V della presente direttiva, anche mediante le 
  tecnologie dell’informazione disponibili.
 
  - Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e accessibili. È fornita 
  una sintesi delle stesse con i punti più importanti.
 
 
Art. 10
Raccolta e pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione
  - Entro il 18 gennaio 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al 
  Consiglio una relazione in cui si riesaminano le vigenti misure comunitarie concernenti 
  le singole sorgenti del rumore ambientale.
 
  - Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche 
  strategiche, nonché le sintesi dei piani d’azione di cui all’allegato VI [6] siano 
  trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli 
  articoli 7 e 8.
 
  - La Commissione istituisce una banca dati che riunisce le informazioni relative 
  alle mappe acustiche strategiche al fine di facilitare la stesura della relazione 
  di cui all’articolo 11 e altre pubblicazioni di carattere tecnico e informativo.
 
  - Ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sintetica dei dati 
  relativi a mappe acustiche strategiche e piani d’azione. La prima di tali relazioni 
  è presentata entro il 18 luglio 2009.
 
 
Art. 11
Riesame e relazioni
  - Entro il 18 luglio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al 
  Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva.
 
  - La relazione esamina in particolare la necessità di ulteriori azioni a livello 
  comunitario in materia di rumore ambientale e, se necessario, propone strategie 
  di attuazione su aspetti quali:
  
    - obiettivi a medio e lungo termine per la riduzione del numero di persone 
    esposte agli effetti nocivi del rumore ambientale, tenendo conto in particolare 
    delle differenze climatiche e culturali;
 
    - misure supplementari volte alla riduzione del rumore ambientale provocato 
    da sorgenti specifiche, in particolare le attrezzature utilizzate all’aperto, 
    i mezzi e le infrastrutture di trasporto e alcune categorie di attività industriali, 
    che tengano conto delle misure già in vigore o di prossima adozione;
 
    - la protezione delle zone silenziose in aperta campagna.
 
  
   
  - La relazione comprende un esame della qualità dell’ambiente acustico nella 
  Comunità sulla base dei dati di cui all’articolo 10 e tiene conto dei progressi 
  tecnici e scientifici e di qualsiasi altra informazione pertinente. La riduzione 
  degli effetti nocivi e il rapporto costi-efficacia costituiscono i principali 
  criteri di selezione per le strategie e le misure proposte.
 
  - La Commissione, non appena ricevuta la prima serie di mappe acustiche strategiche, 
  esamina:
    - l’ipotesi di un punto di misura a un’altezza di 1,5 metri (cfr. allegato 
    I, punto 1) per le zone con abitazioni a un piano,
 
    - il limite minimo del numero stimato di persone esposte a intervalli diversi 
    di Lden e Lnight di cui all’allegato VI.
 
  
   
  - 5. La relazione è riesaminata ogni cinque anni o più frequentemente se necessario. 
  Essa contiene una valutazione dell’attuazione della presente direttiva.
 
  - 6. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica della 
  presente direttiva.
 
 
Art. 12
Adeguamento
  - La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, 
  adatta l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III al progresso tecnico 
  e scientifico.
 
 
Art. 13
Comitato
  - La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 
  2000/14/CE.
 
  - Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli 
  articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 
  8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 
  1999/468/CE è fissato a tre mesi.
 
  - Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
 
 
Art. 14
Recepimento
  - Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari 
  e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 
  luglio 2004. Essi ne informano la Commissione.
  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento 
  alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della 
  pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati 
  membri. 
  - Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di 
  diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
 
 
Art. 15
Entrata in vigore
  - La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella 
  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
 
 
Art. 16
Destinatari
  - Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
 
 
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente J. MATAS I PALOU
 
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